Articolo 16 della Legge 21 marzo 1958, n. 335
Articolo 15Articolo 17
Versione
2 maggio 1958
Art. 16.
Il bilancio consuntivo dell'Associazione, deliberato dal Comitato centrale e corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione, entro il mese di aprile dell'anno seguente a quello a cui si riferisce.
Entrata in vigore il 2 maggio 1958