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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/04/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Emilio Parte_1
Perugini e con lo stesso domiciliata in Benevento, via Giustiniani 11,
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore generale p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dagli avv. Tiziana Tecce, Antonio Mennitto e Angelo Cogliano ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi pec indicati in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/02/2024, la ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente dell'ASL di Benevento con qualifica di dirigente medico, già responsabile di UOS;
- che con formale provvedimento n. 217627 del 29/12/2004 le era stato conferito l'incarico provvisorio di dirigente responsabile dell'UOC Materno Infantile del distretto sanitario di Telese
Terme, struttura complessa di nuova istituzione, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'attribuzione definitiva dell'incarico;
- che da quel momento in poi aveva svolto tale attività, in via esclusiva, fino al 31/07/2018;
- che l'attività era stata remunerata dall'ASL con la sola aggiunta, alla retribuzione in godimento quale responsabile di UOS, dell'indennità di sostituzione prevista dall'art. 18 del CCNL 2000;
- che con sentenza del Tribunale di Benevento n. 1161/2015, passata in giudicato, il giudice del lavoro aveva già riconosciuto il suo diritto al compenso di responsabile di UOC per il periodo
2009-2014, e altrettanto aveva fatto la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 91/2018, per il periodo precedente.
Tanto premesso ha chiesto di condannare l'ASL – previo accertamento del suo diritto al giusto compenso per l'attività espletata come dirigente responsabile dell'UOC Materno Infantile del distretto sanitario di Telese Terme nel periodo da gennaio 2015 a luglio 2018 – al pagamento delle differenze retributive, quantificate in € 44.947,63 oltre quanto dovuto a titolo di integrazione della
1 parte variabile aziendale della retribuzione di posizione come determinata in azienda, oltre interessi e rivalutazione, o in via gradata in quella diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, fatti salvi eventuali incrementi disposti dal CCNL Sanità 2016/2018, anche a mente del principio della proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 Cost., o in via ancor più gradata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.; con vittoria di spese, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituita in giudizio l'ASL, eccependo in via preliminare la prescrizione del credito e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. proposta dall'ASL.
Le differenze retributive richieste attengono al periodo gennaio 2015 – luglio 2018 e parte ricorrente ha provveduto a richiederne il pagamento, prima della notifica del ricorso introduttivo, con due diffide, una pervenuta il 16/03/2018 e l'altra pervenuta il 18/01/2023 (v. docc. allegati al fascicolo di parte ricorrente). Pertanto, la prescrizione estintiva non è maturata.
Passando all'esame del merito, le circostanze di fatto poste a base della domanda sono pacifiche e documentali.
Risulta dalla documentazione in atti che con nota prot. 217627 del 29/12/2004 la ricorrente è stata incaricata provvisoriamente della direzione della UOC Materno Infantile del distretto sanitario di
Telese Terme, prevista dall'atto aziendale approvato con delibera di G.R. n. 1757 del 16/09/2004, con decorrenza dall'1/01/2005. L'incarico le è stato conferito in via diretta nelle more delle procedure di cui al D.P.R. 484/97, attivate solo successivamente dall'ente e per quanto consta mai portate a termine.
La prestazione resa quale responsabile di UOC, in considerazione della provvisorietà dell'incarico, è stata compensata dall'ASL applicando in via analogica l'art. 18 del CCNL dell'8/06/2000, cioè corrispondendo in aggiunta al trattamento in godimento l'indennità di sostituzione (v. buste paga, riepilogo emolumenti in prod. ASL).
Sono inoltre pacifici tanto l'effettivo svolgimento, da parte della dott.ssa , dell'incarico di Parte_1 responsabile dell'UOC Materno Infantile del distretto sanitario di Telese Terme nel periodo per cui è causa (v. attestati di servizio in atti) quanto la circostanza che, in virtù della particolare modalità di conferimento dell'incarico e della provvisorietà dello stesso, ella non sia stata sottoposta, per l'espletamento di tale attività, alle procedure di valutazione e verifica dei risultati di cui agli artt. 31
e 32 CCNL 8/06/2000 e 25 e ss. CCNL 3/11/2005.
Sostiene parte ricorrente che, in mancanza del requisito della temporaneità, lo svolgimento ininterrotto dell'incarico di responsabile di UOC dall'1/01/2005 concreti lo svolgimento di mansioni superiori, comportante il diritto alla corresponsione del trattamento economico correlato, e non della sola indennità di sostituzione.
A sostegno della propria tesi richiama gli artt. 52 d.lgs. 165/2001 e 36 Cost., nonché giurisprudenza della S.C. relativa allo svolgimento di mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti.
Sulla questione oggetto di causa, con riferimento a dirigenti medici dipendenti dell'ASL resistente, si sono ripetutamente pronunciati sia questo Tribunale che la Corte d'Appello di Napoli, con esiti non univoci, come dimostrano le pronunce allegate da entrambe le parti. Da ultimo si è però consolidato l'orientamento (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21565 del 03/09/2018; conf., da ultimo, Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 2875 del 31/01/2024) secondo il quale la pretesa non può trovare accoglimento (v. anche
2 le ordinanze nn. 3678/2023 e 3680/2023 prodotte da parte resistente, emesse nei confronti di dirigenti medici dipendenti dell' ). Pt_2
Con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, tuttavia, è intervenuta la sentenza n. n.
1161/2015 del 10/12/2015, passata in giudicato (come da attestazione della cancelleria allegata al fascicolo di parte ricorrente); con tale sentenza il Tribunale di Benevento ha riconosciuto, sui medesimi presupposti di fatto posti a base dell'odierno ricorso, il diritto della alle Parte_1 differenze retributive per il periodo novembre 2009 – dicembre 2014, immediatamente precedente rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
È, inoltre, intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 91 del 23/01/2018, con cui la
Corte, in accoglimento del gravame, ha adottato la medesima statuizione per il periodo ancora precedente (dall'1/01/2005).
Il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, il giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato o quantomeno non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007).
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai assolutamente consolidata, “allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso che il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo”
(tra le più recenti Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 25269 del
09/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 8650 del 12/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 18381 del 19/08/2009; Sez.
L, Sentenza n. 16150 del 20/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4352 del 03/03/2004).
In particolare, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato e alle conseguenti obbligazioni retributive, la S.C. ha chiarito che “il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Nel lessico meno recente si esprimeva questa efficacia pro futuro della regiudicata affermandosi che la pronuncia giudiziale sulla "maggiore obbligazione" valeva su ogni sua "parte" che venisse successivamente controversa (cfr. art. 72, terzo comma, cod. proc. civ. del 1865). Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Questi consolidati principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte (Sez. Lav. 26 maggio 1999 n. 5131, Sez. Un. 7 luglio 1999 n. 383). Secondo le Sezioni unite, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l'esistenza di determinati diritti (e correlativamente di obblighi gravanti sulla controparte, dei quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente) con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente
3 statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell'intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 3230 del
06/03/2001; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l'efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo).
Si è quindi affermato il principio per cui l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata.
Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti (v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 7577 del 15/05/2003; Sez. L, Sentenza n. 7411 del 19/04/2004). Infatti, in tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10420 del 18/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 25454 del
06/12/2007; Sez. 5, Sentenza n. 10502 del 01/06/2004; Sez. L, Sentenza n. 12554 del 14/12/1998).
Come statuito dalla Cassazione a sezioni unite risolvendo un contrasto giurisprudenziale, l'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, e il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 226 del 25/05/2001 e successive pronunce conformi); a prescindere, quindi, dalla tempestività dell'allegazione degli specifici fatti costitutivi.
Con le sentenze richiamate nel ricorso introduttivo e versate in atti giudici sia di primo che di secondo grado hanno accertato, sul presupposto che l'assunzione della titolarità della struttura complessa per un lasso di tempo prolungato concretasse lo svolgimento di mansioni superiori, il diritto di parte ricorrente di percepire il corrispondente trattamento economico, e hanno conseguentemente P condannato ASL al pagamento della differenza fra lo stipendio relativo alla posizione di dirigente medico con incarico di struttura complessa e quella della posizione di appartenenza, per i periodi di cui ai ricorsi introduttivi.
L'unica differenza fra il presente giudizio e quelli già decisi con sentenze favorevoli alla ricorrente è il periodo di riferimento, nella pacifica identità dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla domanda e nell'assenza di mutamenti della situazione.
Il giudicato, rebus sic stantibus, comporta dunque l'affermazione del diritto della ricorrente di percepire le medesime differenze retributive anche per il periodo successivo, rimanendo precluso a questo giudice dare – sia pure con riferimento a un periodo successivo – una diversa interpretazione dello stesso quadro normativo e fattuale già esaminato dalle sentenze;
senza che il nuovo orientamento giurisprudenziale possa essere assimilato allo ius superveniens (cfr. Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 174 del 09/01/2015).
Ne discende la condanna dell'ASL al pagamento delle differenze retributive fra la retribuzione percepita dalla parte ricorrente e quella spettante a un dirigente medico con incarico di struttura complessa per il periodo 1/01/2015-31/07/2018, comprensive delle differenze sulla retribuzione di
4 risultato, tenuto conto dell'avvenuta corresponsione di somme a tale titolo, nella minor misura corrispondente alla posizione formalmente in godimento (v. cedolini paga – voce “produttività” – e delibere nn. 228 del 24/06/2015, n. 367 del 14/07/2016, n. 324 del 4/08/2017 allegate alla produzione di parte ricorrente).
Le differenze possono essere determinate, sulla base dei conteggi analitici contenuti in ricorso, in €
44.947,63.
Tali conteggi sono stati specificamente contestati dall'ASL solo sotto il profilo della mancata decurtazione di quanto percepito a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale unificata e di indennità di sostituzione;
la contestazione è però infondata, in quanto raffrontando conteggi, buste paga e riepilogo prodotto dall'ASL risulta che la ricorrente ha correttamente quantificato la differenza tenendo conto delle somme percepite per i suddetti titoli.
Sui singoli ratei differenziali maturati la resistente dovrà, inoltre, pagare alla ricorrente gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994.
Non può essere invece accolto il profilo di domanda volto ad ottenere “quanto dovuto a titolo di integrazione della parte variabile aziendale della retribuzione di posizione”, stante la formulazione del tutto generica sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum della pretesa.
Le ragioni della decisione e la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale inducono a ritenere sussistenti gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto della parte ricorrente di percepire, per il periodo
1/01/2015-31/07/2018, il trattamento economico spettante a un dirigente medico con incarico di struttura complessa;
2) per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, di € 44.947,63 Controparte_2
a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n.
412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) compensa le spese di lite.
Benevento, 8 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 846 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Emilio Parte_1
Perugini e con lo stesso domiciliata in Benevento, via Giustiniani 11,
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore generale p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti dagli avv. Tiziana Tecce, Antonio Mennitto e Angelo Cogliano ed elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi pec indicati in atti,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/02/2024, la ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente dell'ASL di Benevento con qualifica di dirigente medico, già responsabile di UOS;
- che con formale provvedimento n. 217627 del 29/12/2004 le era stato conferito l'incarico provvisorio di dirigente responsabile dell'UOC Materno Infantile del distretto sanitario di Telese
Terme, struttura complessa di nuova istituzione, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'attribuzione definitiva dell'incarico;
- che da quel momento in poi aveva svolto tale attività, in via esclusiva, fino al 31/07/2018;
- che l'attività era stata remunerata dall'ASL con la sola aggiunta, alla retribuzione in godimento quale responsabile di UOS, dell'indennità di sostituzione prevista dall'art. 18 del CCNL 2000;
- che con sentenza del Tribunale di Benevento n. 1161/2015, passata in giudicato, il giudice del lavoro aveva già riconosciuto il suo diritto al compenso di responsabile di UOC per il periodo
2009-2014, e altrettanto aveva fatto la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 91/2018, per il periodo precedente.
Tanto premesso ha chiesto di condannare l'ASL – previo accertamento del suo diritto al giusto compenso per l'attività espletata come dirigente responsabile dell'UOC Materno Infantile del distretto sanitario di Telese Terme nel periodo da gennaio 2015 a luglio 2018 – al pagamento delle differenze retributive, quantificate in € 44.947,63 oltre quanto dovuto a titolo di integrazione della
1 parte variabile aziendale della retribuzione di posizione come determinata in azienda, oltre interessi e rivalutazione, o in via gradata in quella diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, fatti salvi eventuali incrementi disposti dal CCNL Sanità 2016/2018, anche a mente del principio della proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 Cost., o in via ancor più gradata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.; con vittoria di spese, con distrazione.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituita in giudizio l'ASL, eccependo in via preliminare la prescrizione del credito e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. proposta dall'ASL.
Le differenze retributive richieste attengono al periodo gennaio 2015 – luglio 2018 e parte ricorrente ha provveduto a richiederne il pagamento, prima della notifica del ricorso introduttivo, con due diffide, una pervenuta il 16/03/2018 e l'altra pervenuta il 18/01/2023 (v. docc. allegati al fascicolo di parte ricorrente). Pertanto, la prescrizione estintiva non è maturata.
Passando all'esame del merito, le circostanze di fatto poste a base della domanda sono pacifiche e documentali.
Risulta dalla documentazione in atti che con nota prot. 217627 del 29/12/2004 la ricorrente è stata incaricata provvisoriamente della direzione della UOC Materno Infantile del distretto sanitario di
Telese Terme, prevista dall'atto aziendale approvato con delibera di G.R. n. 1757 del 16/09/2004, con decorrenza dall'1/01/2005. L'incarico le è stato conferito in via diretta nelle more delle procedure di cui al D.P.R. 484/97, attivate solo successivamente dall'ente e per quanto consta mai portate a termine.
La prestazione resa quale responsabile di UOC, in considerazione della provvisorietà dell'incarico, è stata compensata dall'ASL applicando in via analogica l'art. 18 del CCNL dell'8/06/2000, cioè corrispondendo in aggiunta al trattamento in godimento l'indennità di sostituzione (v. buste paga, riepilogo emolumenti in prod. ASL).
Sono inoltre pacifici tanto l'effettivo svolgimento, da parte della dott.ssa , dell'incarico di Parte_1 responsabile dell'UOC Materno Infantile del distretto sanitario di Telese Terme nel periodo per cui è causa (v. attestati di servizio in atti) quanto la circostanza che, in virtù della particolare modalità di conferimento dell'incarico e della provvisorietà dello stesso, ella non sia stata sottoposta, per l'espletamento di tale attività, alle procedure di valutazione e verifica dei risultati di cui agli artt. 31
e 32 CCNL 8/06/2000 e 25 e ss. CCNL 3/11/2005.
Sostiene parte ricorrente che, in mancanza del requisito della temporaneità, lo svolgimento ininterrotto dell'incarico di responsabile di UOC dall'1/01/2005 concreti lo svolgimento di mansioni superiori, comportante il diritto alla corresponsione del trattamento economico correlato, e non della sola indennità di sostituzione.
A sostegno della propria tesi richiama gli artt. 52 d.lgs. 165/2001 e 36 Cost., nonché giurisprudenza della S.C. relativa allo svolgimento di mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti.
Sulla questione oggetto di causa, con riferimento a dirigenti medici dipendenti dell'ASL resistente, si sono ripetutamente pronunciati sia questo Tribunale che la Corte d'Appello di Napoli, con esiti non univoci, come dimostrano le pronunce allegate da entrambe le parti. Da ultimo si è però consolidato l'orientamento (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21565 del 03/09/2018; conf., da ultimo, Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 2875 del 31/01/2024) secondo il quale la pretesa non può trovare accoglimento (v. anche
2 le ordinanze nn. 3678/2023 e 3680/2023 prodotte da parte resistente, emesse nei confronti di dirigenti medici dipendenti dell' ). Pt_2
Con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, tuttavia, è intervenuta la sentenza n. n.
1161/2015 del 10/12/2015, passata in giudicato (come da attestazione della cancelleria allegata al fascicolo di parte ricorrente); con tale sentenza il Tribunale di Benevento ha riconosciuto, sui medesimi presupposti di fatto posti a base dell'odierno ricorso, il diritto della alle Parte_1 differenze retributive per il periodo novembre 2009 – dicembre 2014, immediatamente precedente rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
È, inoltre, intervenuta la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 91 del 23/01/2018, con cui la
Corte, in accoglimento del gravame, ha adottato la medesima statuizione per il periodo ancora precedente (dall'1/01/2005).
Il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti entro i limiti oggettivi segnati dai suoi elementi costitutivi rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, il giudizio copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, verificatisi dopo la formazione del giudicato o quantomeno non deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17078 del 03/08/2007).
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai assolutamente consolidata, “allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto, che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso che il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo”
(tra le più recenti Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019; Sez. L, Sentenza n. 25269 del
09/12/2016; Sez. L, Sentenza n. 8650 del 12/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 18381 del 19/08/2009; Sez.
L, Sentenza n. 16150 del 20/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4352 del 03/03/2004).
In particolare, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato e alle conseguenti obbligazioni retributive, la S.C. ha chiarito che “il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Nel lessico meno recente si esprimeva questa efficacia pro futuro della regiudicata affermandosi che la pronuncia giudiziale sulla "maggiore obbligazione" valeva su ogni sua "parte" che venisse successivamente controversa (cfr. art. 72, terzo comma, cod. proc. civ. del 1865). Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Questi consolidati principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte (Sez. Lav. 26 maggio 1999 n. 5131, Sez. Un. 7 luglio 1999 n. 383). Secondo le Sezioni unite, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l'esistenza di determinati diritti (e correlativamente di obblighi gravanti sulla controparte, dei quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente) con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente
3 statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell'intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 3230 del
06/03/2001; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l'efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo).
Si è quindi affermato il principio per cui l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata.
Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti (v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 7577 del 15/05/2003; Sez. L, Sentenza n. 7411 del 19/04/2004). Infatti, in tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10420 del 18/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 25454 del
06/12/2007; Sez. 5, Sentenza n. 10502 del 01/06/2004; Sez. L, Sentenza n. 12554 del 14/12/1998).
Come statuito dalla Cassazione a sezioni unite risolvendo un contrasto giurisprudenziale, l'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, e il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito (v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 226 del 25/05/2001 e successive pronunce conformi); a prescindere, quindi, dalla tempestività dell'allegazione degli specifici fatti costitutivi.
Con le sentenze richiamate nel ricorso introduttivo e versate in atti giudici sia di primo che di secondo grado hanno accertato, sul presupposto che l'assunzione della titolarità della struttura complessa per un lasso di tempo prolungato concretasse lo svolgimento di mansioni superiori, il diritto di parte ricorrente di percepire il corrispondente trattamento economico, e hanno conseguentemente P condannato ASL al pagamento della differenza fra lo stipendio relativo alla posizione di dirigente medico con incarico di struttura complessa e quella della posizione di appartenenza, per i periodi di cui ai ricorsi introduttivi.
L'unica differenza fra il presente giudizio e quelli già decisi con sentenze favorevoli alla ricorrente è il periodo di riferimento, nella pacifica identità dei presupposti di fatto e di diritto sottesi alla domanda e nell'assenza di mutamenti della situazione.
Il giudicato, rebus sic stantibus, comporta dunque l'affermazione del diritto della ricorrente di percepire le medesime differenze retributive anche per il periodo successivo, rimanendo precluso a questo giudice dare – sia pure con riferimento a un periodo successivo – una diversa interpretazione dello stesso quadro normativo e fattuale già esaminato dalle sentenze;
senza che il nuovo orientamento giurisprudenziale possa essere assimilato allo ius superveniens (cfr. Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 174 del 09/01/2015).
Ne discende la condanna dell'ASL al pagamento delle differenze retributive fra la retribuzione percepita dalla parte ricorrente e quella spettante a un dirigente medico con incarico di struttura complessa per il periodo 1/01/2015-31/07/2018, comprensive delle differenze sulla retribuzione di
4 risultato, tenuto conto dell'avvenuta corresponsione di somme a tale titolo, nella minor misura corrispondente alla posizione formalmente in godimento (v. cedolini paga – voce “produttività” – e delibere nn. 228 del 24/06/2015, n. 367 del 14/07/2016, n. 324 del 4/08/2017 allegate alla produzione di parte ricorrente).
Le differenze possono essere determinate, sulla base dei conteggi analitici contenuti in ricorso, in €
44.947,63.
Tali conteggi sono stati specificamente contestati dall'ASL solo sotto il profilo della mancata decurtazione di quanto percepito a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale unificata e di indennità di sostituzione;
la contestazione è però infondata, in quanto raffrontando conteggi, buste paga e riepilogo prodotto dall'ASL risulta che la ricorrente ha correttamente quantificato la differenza tenendo conto delle somme percepite per i suddetti titoli.
Sui singoli ratei differenziali maturati la resistente dovrà, inoltre, pagare alla ricorrente gli interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994.
Non può essere invece accolto il profilo di domanda volto ad ottenere “quanto dovuto a titolo di integrazione della parte variabile aziendale della retribuzione di posizione”, stante la formulazione del tutto generica sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum della pretesa.
Le ragioni della decisione e la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale inducono a ritenere sussistenti gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso dichiara il diritto della parte ricorrente di percepire, per il periodo
1/01/2015-31/07/2018, il trattamento economico spettante a un dirigente medico con incarico di struttura complessa;
2) per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, di € 44.947,63 Controparte_2
a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n.
412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
3) compensa le spese di lite.
Benevento, 8 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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