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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/11/2024, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1260 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1260 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LUNEDEI MARCO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] (C.F.[...]) con il Parte_2 patrocinio dell'Avv. SCIFO ALFREDO ANDREA ( ) CodiceFiscale_3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 25/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 18.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
-- i coniugi vivranno separati, come di fatto già avviene da oltre vent'anni, con l'obbligo del reciproco rispetto;
− i coniugi danno atto che i figli e sono maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_3
autosufficienti, pertanto nulla è dovuto a titolo di alimenti e/o mantenimento in loro favore;
− i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di alimenti e/o mantenimento;
− i coniugi dichiarano altresì di aver regolato e/o definito ogni altro loro rapporto patrimoniale e di non aver pertanto null'altro a pretendere dal punto di vista economico patrimoniale;
− le spese dovute in favore degli Avvocati per l'opera prestata nella presente procedura sono a carico della signora Parte_1
− i coniugi chiedono che si ordini alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
l 6.04.1969 in St. AL (Austria) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 49 Parte II Serie C Anno 1969 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1260 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. LUNEDEI MARCO (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] (C.F.[...]) con il Parte_2 patrocinio dell'Avv. SCIFO ALFREDO ANDREA ( ) CodiceFiscale_3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 25/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 18.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
-- i coniugi vivranno separati, come di fatto già avviene da oltre vent'anni, con l'obbligo del reciproco rispetto;
− i coniugi danno atto che i figli e sono maggiorenni ed economicamente Per_1 Persona_3
autosufficienti, pertanto nulla è dovuto a titolo di alimenti e/o mantenimento in loro favore;
− i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro a titolo di alimenti e/o mantenimento;
− i coniugi dichiarano altresì di aver regolato e/o definito ogni altro loro rapporto patrimoniale e di non aver pertanto null'altro a pretendere dal punto di vista economico patrimoniale;
− le spese dovute in favore degli Avvocati per l'opera prestata nella presente procedura sono a carico della signora Parte_1
− i coniugi chiedono che si ordini alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
l 6.04.1969 in St. AL (Austria) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte;
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 49 Parte II Serie C Anno 1969 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3