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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Vincenza Totaro Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 27/03/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 679/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. SARRO ANTONIA Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA UNITA' ITALIANA 28 Pt_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'Avv.to ROMANO Controparte_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in SANTA MARIA CAPUA VETERE VIA
MAZZOCCHI PRESSO AVV. GUGLIELMO ABBATE 134
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, l' proponeva appello avverso la Parte_2
sentenza n. 503/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.02.2024, notificata in data 28.02.2024, la quale, in accoglimento della domanda
Parte proposta da ordinava all' resistente - previa disapplicazione della Controparte_1
Deliberazione del Direttore Generale n. 748 del 17.05.2022 - di “riammettere il ricorrente all'avviso interno indetto con Delibera n. 83/2022”. Parte L proponeva appello, lamentando l'erroneità della pronuncia di primo grado per non aver rilevato la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire del ricorrente, determinata dalla revoca del bando di selezione, debitamente documentata, ma non valutata dal Giudice di prime cure.
1 Per tali ragioni chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado con declaratoria di cessata materia del contendere, con vittoria del doppio grado di giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, parte appellata deduceva l'infondatezza dello stesso e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
La causa, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello è fondato per i motivi che di seguito si espongono.
1. Con l'azione proposta il domandava l'accertamento del proprio diritto alla CP_1 partecipazione all'avviso interno di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 83 del Parte 27.01.2022 con cui l' aveva indetto una procedura di selezione per il conferimento di incarichi di funzione.
Il con deliberazione del Direttore Generale n. 748 del 17.05.2022, era stato escluso da CP_1
detta procedura perché privo di un requisito di ammissione previsto dal bando ovvero del possesso “di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza in categoria “D” maturata a tempo indeterminato o a tempo determinato”.
Dunque, l'oggetto del giudizio era espressamente la riammissione al bando indetto con la deliberazione n. 83/2022; in tale riammissione va ravvisato il bene della vita cui il ricorrente anelava. Deve, tuttavia, rilevarsi, in accoglimento del gravame, che siffatto petitum mediato è divenuto, medio tempore, non più conseguibile in virtù della successiva revoca della procedura selettiva in argomento.
Part L orrettamente si duole dell'omessa valutazione della documentazione all'uopo prodotta;
infatti, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 20.02.2024, l'azienda sanitaria deduceva l'avvenuta revoca dell'avviso interno sub iudice, disposta con la delibera n. 1660 del 2023, debitamente depositata in atti.
1.1. Tale sopravvenuta circostanza non è stata tenuta in considerazione dal Giudice di prime
Parte cure, il quale, ha accolto la domanda, ordinando all' di riammettere il ad una CP_1
procedura concorsuale oramai non più esistente.
Pertanto, la sentenza di primo grado è inutiliter data, in quanto contenente un ordine ineseguibile per impossibilità giuridica e fattuale del comando giudiziale;
in quanto tale, la decisione non apporta al alcun risultato utile giuridicamente apprezzabile. CP_1
A fronte della sopravvenienza sopra precisata, il giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare che non residuava alcun interesse all'azione proposta e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
2 Il difetto di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (Cass., sez. II,
7.3.2002, n. 3330; Cass. lav., 7.6.99, n. 5593; Cass., sez. I, 23.11.94, n. 9888; Cass., sez. I,
1.4.94, n. 3249).
Tale condizione dell'azione consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un diritto.
La valutazione dell'interesse ad agire deve compiersi prescindendo dall'esame del merito della controversia: esso, infatti, si risolve in una indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché nella prima assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda valutazione, spiega influenza la diversa questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice (Cass. sez. II, 4.3.2002, n. 3060; Cass., sez. III, 4.4.2001, n. 4984; Cass., sez. III, 20.1.98, n. 486; Cass., sez. II, 30.5.94, n. 5281; Cass., sez. II, 28.10.93, n. 10708; Cass., sez. III, 5.7.93, n. 7319).
2. Parte appellata, nel resistere all'appello, ha sostenuto che permaneva l'interesse alla pronuncia di merito, in termini di accertamento del proprio diritto alla spendibilità, ai fini curriculari e di qualsiasi altra procedura concorsuale, del requisito dell'esperienza quinquennale nel profilo professionale di appartenenza.
Orbene, tale deduzione non è condivisibile in quanto non trova conferma nel petitum del giudizio, come cristallizzato nella memoria difensiva: mai era stata formulata una domanda di accertamento dell'efficacia e/o validità di siffatto requisito professionale per la partecipazione a qualunque avviso pubblico. L'accertamento sull'idoneità del requisito non poteva che avere, quindi, portata incidentale, essendo solo finalizzato alla valutazione della diversa domanda di partecipazione allo specifico avviso pubblico sub iudice, poi revocato.
2.1. Del resto, una domanda di accertamento sull'astratta idoneità del requisito a consentire in astratto la partecipazione ad ipotetiche e future procedure sarebbe stata inammissibile ab origine.
La Suprema Corte (cfr. anche sentenza n. 30584/2021), al riguardo, ha rimarcato che, affinché sussista l'interesse ad agire, occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, posto che
3 il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire;
ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (in questo senso, si veda anche Cass., 4 maggio 2012, n. 6749, in GC Mass., 2012,
5, 558).
In questo ordine di idee – prosegue la Cassazione – l'interesse ad agire difetta allorquando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche;
non sono ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (cfr. anche Cass., 24 gennaio 2019, n. 2057).
Dunque, l'accertamento - che secondo l'appellato avrebbe dovuto palesare il residuale interesse ad agire, postumo alla revoca della procedura concorsuale – attiene ad una domanda non proponibile, concernendo solo un elemento frazionario della fattispecie costitutiva di un diritto futuro ed ipotetico nonché una questione astratta.
Per i motivi esposti, dunque, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello va accolto e, per l'effetto, la domanda proposta in primo grado va dichiarata inammissibile.
3.
Considerato che
l'interesse ad agire è venuto meno soltanto in corso di causa a seguito di un provvedimento che, pur rimuovendo a monte la procedura selettiva e non attenendo alla
Parte specifica posizione del ricorrente, è pur sempre stato emesso dalla stessa convenuta in giudizio, le spese del doppio grado di giudizio si compensano integralmente tra le parti.
PQM
La Corte così decide, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara inammissibile il ricorso di I grado;
- compensa le spese del doppio grado.
Napoli 27/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Raffaella Genovese
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