TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2465/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2465/2021 promossa da:
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio DEl'avv.to MAIOLINO VALENTINA
ATTORE contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio DEl'avv. MAIOLINO ANGELO
ZUECH REMO (c.f. ), C.F._1
(c.f. ), Controparte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio DEl'avv.to MURARO ANNA MARIA
RC HE (c.f. ), C.F._3
con il patrocinio DEl'avv.to ANDREA ROSA
MORESCO BRUNO (c.f. ), C.F._4
contumace
CONVENUTI
Udienza di p.c.: 24.10.2024
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni parte attrice:
1) Dichiarare la nullità per mancanza e/o illiceità DEla causa (in principalità) e comunque l'inefficacia ex art. 2901 c.c. (in subordine) DE Trust ER.BA. costituito da CI GH con atto 27.2.2009 n.31926 di rep. Notaio di Vicenza oltre che DEl'incremento effettuato con atto 29.3.2010 n.150702/9422 di rep. Per_1 Notaio di Bassano DE Grappa nei confronti DE credito per spese giudiziali che vanta Per_2 Parte_1 verso CI GH sulla base DEla sentenza 19/2012 DEla Corte d'Appello di Venezia e di ogni altra pagina 1 di 9 connessa, tra cui la sentenza 14000/2017 DEla Corte di Cassazione, che respinse il ricorso per Cassazione proposto dalla CI stessa, oltre alla successiva sentenza 3697/2019 DEla Cassazione che respinse il ricorso revocatorio DEla CI contro la sentenza n.14000/2017 DEla Cassazione, nonché DEle spese giudiziali occorse per ottenere la esecuzione di quanto statuito dalla sentenza 19/2012 e perciò dall'ordinanza 5-9.10.2018 DE Tribunale di Vi-cenza e di ogni altra spesa sostenuta e liquidata con la procedura ex art. 605 c.p.c. svolta per il recupero forzoso dei beni occupati dalla CI.
2) Ordinare l'annotazione DEla emananda sentenza sui Pubblici Registri Immobiliari.
3) Con vittoria di spese e competenze”;
Conclusioni : Controparte_1
“1) In principalità: Dichiarare la nullità DEl'atto notarile 27.2.2009 n°154004/31926 di rep. Notaio Per_1 e DEl'incremento di cui all'atto 29.3.2010 n°150702/9422 di rep. Notaio con i quali fu istituito e Per_2 Pa incrementato il Trust ER. oltre che dei conseguenziali trasferimenti.
2) In subordine: Dichiarare l'inefficacia ed inopponibilità, ex art. 2901 c.c., DEl'atto notarile 27.2.2009 n°154004/31926 di rep. Notaio e DEl'incremento di cui all'atto 29.3.2010 n°150702/9422 di rep. Per_1 Notaio con i quali fu istituito e incrementato il Trust ER.BA oltre che dei conseguenziali Per_2 trasferimenti, nei con-fronti dei crediti DEla CU DE fallimento , come ri- Controparte_1 conosciuti all'attrice dalla sentenza n.2/2011 DE Tribunale di Bassano DE Grap-pa e da quella di appello n.727/2014 DEla Corte d'Appello di Venezia.
3) Ordinare l'annotazione - trascrizione DEla emananda sentenza.
4) In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze”;
Conclusioni CH EM e : Controparte_2
“1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiarare l'inefficacia ai sensi DEl'art. 2901 c.c. nei confronti di CH EM e , in relazione al credito di cui alla sentenza n. 2/2011 DE Tribunale Controparte_2 di Bassano DE Grappa e ad ogni altro eventuale credito che potrà essere riconosciuto agli stessi con la sentenza d'appello, nonché di ogni altro credito concernente il presente giudizio in ogni suo grado e fase, DEl'atto Pa istitutivo DE trust ER. rogato il 27.02.2009 dal notaio (n. 31926 di rep.), oltre Persona_3 all'incremento effettuato con l'atto 29.3.2010 n. 150702/9422 di rep. Notaio (limitatamente agli Per_2 immobili di cui all'unità negoziale n. 2, giacchè, relativamente a quelli DEl'unità negoziale n.1, la domanda di usucapione è stata respinta con la sentenza n. 19/2012 DEla Corte d'Appello di Venezia)”;
Conclusioni GH CI:
“1) Siano rigettate, perché inammissibili e infondate per i motivi esposti in atti, le domande e le eccezioni formulate. 2) Spese di lite rifuse, con distrazione in favore DE sottoscritto difensore antistatario”;
Fatto e motivi DEla decisione
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 354, co 2., c.p.c. e 125 disp att. c.p.c. depositato in data 20.4.2021 allegava che: Parte_1
i) poi radicava il proc. R.G. 506/2012 Parte_3 Parte_4 instando per la declaratoria di inefficacia ex art 2901 c.c. DE Trust Er.Ba. costituito dalla disponente
CI GH con atto 27.2.2009 n. 31926, rep. notaio di Vicenza, oltrechè DE Per_1 successivo incremento effettuato in data 29.3.2010 con atto n. 150702/9422 rep. notaio Per_2
pagina 2 di 9 ii) nel giudizio intervenivano altri creditori, ossia la stessa e i coniugi CH EM e Parte_1 P_
, aderendo alla domanda revocatoria, rappresentando essi stessi di vantare crediti nei confronti
[...] di CI GH;
iii) con sentenza n. 82/2019 il Tribunale di Vicenza, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei beneficiari DE trust, e (con formazione di giudicato CP_3 CP_4 CP_5 Par sul punto), accoglieva la domanda di inefficacia DE trust Er
iv) la decisione veniva impugnata da CI GH, e con pronuncia n. 715/2021 la Corte di
Appello di Venezia annullava la sentenza emessa dall'intestato Tribunale per omessa partecipazione al giudizio di litisconsorte necessario, ossia il trustee DE trust ER.ba., , rimettendo la Controparte_6 causa innanzi al giudice di primo grado e contestualmente assegnando termine per la riassunzione;
v) indi, riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza contestualmente chiedendo la Parte_1 nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. subentrante al defunto trustee DE trust ER.Ba., che al momento non risultava essere stato sostituito dalla disponente, in adempimento di quanto statuito dalla corte lagunare, instando per l'accoglimento DEle conclusioni sopra riportate.
Pa Nello specifico, insisteva nella declaratoria di inefficacia DEla costituzione DE trust Er. ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., al contempo chiedendo, in principalità, la declaratoria di nullità DE trust medesimo per assenza di autonomia gestionale DE trust costituito dalla CI, tenuto conto DE tenore DEle clausole relative a scopo DEl'istituzione DE trust e poteri DE disponente in punto nomina e revoca dei beneficiari, incompatibili con piena separazione e totale distacco DE patrimonio conferito dalla sfera giuridica DE disponente medesimo. Detta parte riteneva il trust nullo per abuso di strumento contrattuale e in violazione DEl'art. 2 Convenzione de L'Aja, esecutiva in Italia con L.
16.10.1989 n. 364; per illiceità DEla causa ex comb. disposto artt. 2740 e 1418 c.c.; in ogni caso, in quanto contratto immeritevole di tutela nell'ordinamento giuridico ex art. 1322, co. 2, c.c.
Con decreto DE 3.5.2021 il G.I. fissava per la comparizione DEle parti innanzi a sé l'udienza DE 5.10.2021, contestualmente nominando l'avv.to Alfonso Ippolito DE Foro di Vicenza quale curatore Par speciale ex art. 78 c.p.c. DE trustee DE Trust Er. per rappresentanza nel procedimento di cui alla spiegata istanza di riassunzione.
2. Con comparsa depositata in data 14.9.2021 si costituiva il Controparte_1 confermando la narrazione processuale svolta da aderendo alle relative conclusioni e quindi Parte_1 Pa chiedendo, in principalità, l'accoglimento DEla domanda di nullità DEl'atto costitutivo DE trust Er. e DE successivo incremento, per violazione art. 2 Convenzione DEl'Aja 1.7.1985 giacchè assente, nel caso di specie, la condizione essenziale DEla autonomia gestionale dei beni segregati in capo al trustee, mantenendo, al contrario, il disponente pregnante possibilità di interferenza. Sottolineava, poi, come la disponente CI GH non avesse provveduto alla sostituzione DE trustee medio tempore deceduto, così nei fatti continuando a mantenere la piena disponibilità di beni solo apparentemente segregati. In subordine, instava in ogni caso per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. ravvisandone la natura di atto gratuito, perfezionato nella piena consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie DEla, allora, Rubbo s.p.a. in bonis, per spese di lite.
pagina 3 di 9 Il concludeva chiedendo l'accoglimento DEle conclusioni come sopra rassegnate. Parte_5
3. Con comparsa depositata in data 15.9.2021 si costituivano in giudizio anche CH EM e P_
riportandosi a tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito nell'originario atto di intervento,
[...] tuttavia chiedendo dichiararsi in principalità la nullità DE trust ravvisando nullità DEla causa ex art. 1343 c.c. atteso che, alla luce DEla regolamentazione di cui all'atto costitutivo, la perdita DE controllo dei beni da parte DE disponente era solo apparente, in aperta violazione DE disposto di cui all'art. 2
Convenzione DEl'Aja (L. 364/1989); come pure, al contempo, nullità per violazione DEl'art. 1322 e
2740 c.c. in quanto costituito in frode alle ragioni dei creditori.
Pa In ogni caso, in subordine, insisteva per la declaratoria di inefficacia DE trust Er. in quanto atto gratuito, costituito (nel 2009) quanto la CI aveva già una pendenza presso il Tribunale di Bassano DE Grappa, rubricata al n. R.G. 810/2001, tanto deponendo nel senso DEla configurabilità DEla scientia fraudis in capo alla medesima. Sottolineavano, poi, come il trustee non fosse stato sostituito per ben otto anni, da tanto traendo ulteriore conferma DEl'atto posto in essere in pregiudizio DEle ragioni creditorie.
EM CH e concludevano come da conclusioni sopra rassegnate, anche ai sensi Controparte_2 DEl'art. 96 c.p.c.
4. Con comparsa depositata in data 15.9.2021 si costituiva, infine, GH CI contestando le domande svolte nei suoi confronti.
Con riferimento alla posizione di sottolineava come l'originaria domanda fosse stata Parte_1 promossa ai sensi DEl'art. 2901 c.c., solo nel corso DE procedimento -noti gli esiti DE ricorso per
Cassazione relativo ad altra vicenda – svolti i rilievi in punto nullità DE trust. Riteneva non sussistenti o provate le condizioni per l'accoglimento DEla domanda revocatoria ordinaria, sottolineando che la sentenza DEla corte lagunare (depositata in data 5.1.2012) fonte DE credito di verso la CI, Parte_1 Pa era successiva alla costituzione DE trust Er. (2009) e successivo conferimento in trust DE 29.3.2010, ritenendo necessaria la prova DEla dolosa preordinazione DEl'atto, non assolta. Anche tenuto conto che nel relativo giudizio di primo grado la CI era risultata vittoriosa.
In ogni caso, riteneva infondata la prospettazione di in punto nullità DE trust in quanto tratta, Parte_1 inopinatamente, da un obiter dictum DEla motivazione DEla sentenza emessa dalla Suprema Corte, che, tra l'altro, confermava che la valutazione astratta DEla meritevolezza DE trust nell'ordinamento giuridico italiano era già stata compiuta dal Legislatore, precluso al g. DE merito ogni vaglio in ordine alla rispondenza di ogni singolo negozio, in concreto, a tale giudizio. Nel merito, sottolineava che la facoltà di riserva di poteri (di cui all'art. 5 DEl'atto costitutivo) in capo al disponente era prevista Par DEl'art. 9 Legge di Jersey, legge regolatrice DE trust ER. che tale previsione non inficiava minimamente l'effettiva segregazione dei beni e la completa autonomia gestionale DE trustee;
che tale assetto era confermato dalla Suprema Corte;
che i poteri contestati non erano, nei fatti, mai stati esercitati.
CI GH concludeva chiedendo dichiarare inammissibile l'eccezione di nullità DE trust in quanto già oggetto di statuizione con sentenza n. 82/2019 DE Tribunale di Vicenza, non impugnata e pagina 4 di 9 quindi passata in giudicato, e/o comunque rigettarla nel merito;
chiedeva, poi, il rigetto DEla spiegata azione revocatoria, con vittoria di spese e compensi.
5. Alla prima udienza DE 5.10.2021 i procuratori DEle parti congiuntamente chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, co 6., c.p.c.; indi con ordinanza DE 17.3.2022 il procedimento veniva ritenuto documentale e rinviato per precisazione DEle conclusioni all'udienza DE 2.3.2023.
Medio tempore con istanza DE 19.4.2022 la CU DE NT chiedeva la revoca DE CP_1 curatore speciale dando atto di aver appreso – nell'ambito DE procedimento R.G. 2465/2021 pendente innanzi al Tribunale di Vicenza tra le stesse parti – che CI GH con atto DE 27.8.2019 n.
10.537 notaio di Thiene aveva provveduto alla sostituzione DE trustee defunto ( Per_4 CP_6
), originante la nomina DE curatore speciale, indicando in sua vece il proprio marito, BR
[...]
CO. Indi, all'esito DEla trattazione DEl'istanza nel contraddittorio tra le parti, con ordinanza DE
7.6.2022 il G.I. revocava il curatore speciale nominato, contestualmente ordinando l'integrazione DE contraddittorio nei confronti DE trustee CO BR, litisconsorte necessario, e fissando – previa revoca DEla fissazione DEl'udienza di precisazione DEle conclusioni – l'udienza DE 17.11.2022 ore
9.15 per la verifica DEla rituale integrazione DE contraddittorio. In detta udienza BR CO non compariva, indi ne veniva dichiarata la contumacia. Il procedimento veniva quindi nuovamente rinviato per precisazione DEle conclusioni all'udienza DE 19.12.2023, poi differita d'ufficio al 24.10.2024. In detta udienza le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. e il
G.I. tratteneva la causa in decisione.
6. Tanto premesso, il presente giudizio può essere deciso in applicazione DE c.d. principio DEla ragione più liquida che consente la definizione DE procedimento, anche con inversione DEl'ordine DEle questioni logico-giuridiche da trattare, sulla base DEla domanda e degli argomenti di più pronta definizione. Nel caso di specie, trattasi DEl'azione revocatoria ordinaria, invero spiegata sin dall'origine dal , allora in bonis, cui aderivano sia che i coniugi CH e CP_1 Parte_1
. P_
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata.
Ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di atto dispositivo a titolo gratuito successivo al sorgere DE credito: , CH Parte_1 Controparte_1
EM e si dolgono tutti DEla segregazione DE patrimonio di CI GH Controparte_2 Par mediante costituzione DE trust Er. (che risale a febbraio DE 2009, con successivo incremento nel marzo DE 2010), a fronte DEla preesistenza di crediti per spese legali connesse a procedimenti giudiziari instaurati in epoca anteriore alla istituzione DE patrimonio segregato.
Con riferimento alla posizione di il credito originato in favore di questa in forza di sentenza Parte_1 DEla Corte di Appello di Venezia n. 19/2012 origina da procedimento di primo grado introdotto nel
1998 invero da nei confronti (anche) DEla CI, che si concludeva con sentenza di primo CP_7 grado n. 906/2003. L'impugnazione – promossa da nella veste di successore particolare di Pt_1 [...]
– risale all'anno 2005, tanto dimostrando che la ragione di credito vantata da nei confronti CP_7 Pt_1 di GH CI era temporalmente precedente alla costituzione DE trust Er.Ba.
pagina 5 di 9 Sul punto merita sottolineare che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva DEla ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza DEla certezza DE fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria DEl'azione che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio DE debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Di talchè, nel caso di specie, occorre guardare temporalmente all'insorgenza DE contenzioso ed al momento in cui vi prendeva parte, Parte_1 contrapponendo le proprie ragioni a quelle DEle CI sul piano sostanziale (DEla ivi spiegata domanda di accertamento di confini, da cui la riconvenzionale di usucapione), da tanto traendosi la configurabilità di ragione di credito per spese legali connesse alla tutela di detto diritto.
Analogamente dicasi con riferimento alla posizione di NT Milano Sr.l. in liquidazione e dei coniugi CH EM e : il contenzioso in essere con la CI è stato in questo caso Controparte_2 avviato, quanto al primo grado di giudizio, nell'anno 2001 (R.G. 810/2001- doc. 1 ), CP_1 cosicchè – anche a prescindere dal fatto che la causa è stata definita con sentenza n. 2/2011-, le ragioni DEla domanda svolte nei confronti DEla CI erano a lei note, come pure nota la possibilità, secondo l'alea tipica DE giudizio, di soccombenza, e quindi DEla possibile condanna alla refusione DEle spese Pa di lite. Cosicchè l'atto costitutivo DE trust Er. deve ritenersi, anche in questo caso, successivo al sorgere DE credito, litigioso, e/o di una presumibile ragione di credito.
In entrambi i casi, dunque, la condotta di segregazione di quota parte DE patrimonio di CI Pa GH nel trust Er. è stata posta in essere in tempo successivo al sorgere DEle ragioni di credito, sub iudice, di , CH-Pettenon, in forza di procedimenti giudiziari che li Parte_1 CP_1 vedevano contrapposti alla odierna convenuta, iniziati ben prima DEl'anno 2009.
Rispetto alla natura gratuita DEl'atto in questione (con cui la CI, in veste di disponente, ha istituito il Par Trust Er. trasferendo al trustee – fratello DE di lei coniuge -, la propria quota di Controparte_6 immobili in Marostica, designando come beneficiari i figli e allo scopo CP_4 CP_3 CP_5 dichiarato di “mantenere quanto più possibile integro il patrimonio immobiliare e mobiliare per la famiglia”), ricorre nel caso di specie la figura DE trust familiare, pacificamente atto a titolo gratuito (si richiamano Cass. civ., 4.4.2019, n. 9320: “L'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini DEla revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti”; conf. Cassazione civile , sez. III , 03/08/2017 , n. 19376 secondo cui “La costituzione di un trust non rappresenta un atto di adempimento di un dovere giuridico, anche qualora sia effettuato da entrambi i coniugi per far fronte ad esigenze familiari, non essendo detta costituzione in alcun modo obbligatoria per legge;
essa, piuttosto, configura un atto a titolo gratuito, non trovando alcuna contropartita a favore dei disponenti, onde non si richiede, ai fini DEla revocatoria ex art. 2901
c.c. , la c.d. partecipatio fraudis da parte di soggetti diversi dal debitore”).
Quanto all'ulteriore requisito DEl'eventus damni, va sottolineato che effetto DE trust è quello di istituire un patrimonio separato destinato ad una finalità prestabilita, formalmente gestito dal trustee: la segregazione DE patrimonio in guisa da non essere più aggredibile dai creditori configura il pregiudizio alle ragioni creditorie richiesto ex art. 2901 c.c. – pregiudizio che notoriamente può consistere anche pagina 6 di 9 nella maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo DE credito, secondo una valutazione da compiersi ex ante, ossia con riferimento alla data DEl'atto dispositivo.
Oltre a ciò, deve aggiungersi che il caso di specie è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'atto Par costitutivo DE trust Er prevede espressamente la facoltà DEla disponente GH CI di
“nominare e revocare qualsiasi trustee, protector o beneficiario [...]”, nonché il potere di concedere a terzi di nominare o revocare qualsiasi trustee, protector o beneficiario, e, da ultimo, indicare nuovi scopi da far perseguire dal trustee. La formulazione di tale clausola restituisce un assetto da cui traspare in modo evidente l'uso strumentale DE conferimento beni nel trust allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, derivando direttamente dalla riserva DE disponente, a proprio favore, DEla facoltà di sostituire a piacimento sia il trustee che i beneficiari, come pure in ragione DElo scopo DE trust, rimanendo questi, nella sostanza, pienamente padrone di quei beni, in tal modo sottratti alla garanzia patrimoniale generica (in questo senso Cass. civ., 19.4.2018, n. 9637).
Da tanto non può che trarsi la consapevolezza in capo alla CI DE pregiudizio alle ragioni creditorie che avrebbe, nei fatti, prodotto con l'istituzione DE trust in esame, così come regolamentato. Nel caso di ipotesi di revocatoria di atto dispositivo gratuito e successivo al sorgere DE credito, difatti, unica condizione per l'esercizio DEl'azione pauliana è la conoscenza che il debitore avesse DE pregiudizio alle ragioni creditorie (consilium fraudis) (senza necessità di estendere l'analisi ad analoga consapevolezza in capo al terzo in assenza di atto a titolo oneroso), potendo la relativa prova essere fornita anche mediante presunzioni aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. con apprezzamento devoluto al giudice DE merito (Cass. n. 2756/2014).
Per tutti questi motivi, pertanto, la domanda attorea merita integrale accoglimento.
7. Le spese di lite DE procedimento di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Vicenza seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi DElo scaglione di valore indeterminabile a complessità media dei procedimenti ordinari di cognizione, considerata la complessiva attività svolta.
Preclusa a questo giudice la statuizione in punto spese di lite DE procedimento di impugnazione (R.G.
2390/2019 app. Venezia) riservata, pur nelle ipotesi di annullamento DEla sentenza per difetto di contraddittorio ai sensi DEl'art. 354 c.p.c., al giudice DE gravame (cfr. Cass. civ., 12.6.2006, n. 13550;
Cass. civ., 5.5.2003, n. 6762; Cass. civ., 16.7.2010, n. 16765).
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna di CI GH al pagamento di una somma di denaro ex art. 96, ult. co., c.p.c. (applicabile ratione temporis) a favore DEle controparti processuali.
Seppur rientri nell'ambito dei poteri di difesa DEle parti l'articolazione di difese, eccezioni e rilievi, attinenti sia al rito che al merito, volti a censurare l'operato DE Giudice o le decisioni assunte, nondimeno nello svolgimento DE processo le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art. 88 c.p.c.). Condotta che, indubbiamente, detta convenuta non osservava posto che è documentato che ella interponeva appello censurando la sentenza DE Tribunale Pa di Vicenza n. 82/2019 quale nulla per assenza di litisconsorte necessario (il trustee DE trust Er. che era deceduto), instaurando l'impugnazione con atto notificato a mezzo PEC in data 25.9.2019
pagina 7 di 9 sottacendo in detta sede che ella stessa, con precedente atto notarile DE 27.8.2019 a rogito notaio di Thiene, rep. n. 10.537, racc. n. 8.240 (allegato a istanza DEla curatela DE 19.4.2022) aveva Per_4 provveduto alla nomina DE nuovo trustee nella persona di CO BR, sostituendo il defunto
; circostanza, in ogni caso, sottaciuta anche in sede di giudizio riassunto, non Controparte_6 essendone stato dato atto all'atto DEla costituzione DE 15.9.2021, e pur all'esito DEla nomina DE curatore speciale ex art. 78 c.p.c. Censurabile la condotta processuale di aver sottaciuto la circostanza per tutta la durata DE procedimento, sino alla fissazione DEl'udienza di precisazione DEle conclusioni, in vista DEla quale la curatela dimetteva e documentava in atti detta sostituzione, appresa in via DE tutto occasionale. La mala fede di parte CI GH emerge in modo particolarmente evidente laddove l'aver sottaciuto l'avvenuta sostituzione DE trustee ha comportato non solo vanificazione DEl'attività processuale sino a quel momento svolta, ma al contempo ha procrastinato ulteriormente la definizione DE giudizio, dilatando i tempi processuali, dovendosi ristabilire il contraddittorio nei confronti DE “nuovo” trustee BR CO.
Per tali ragioni, CI GH va condannata a pagare a favore DEle controparti Parte_1 [...]
, la somma equitativamente Controparte_1 Controparte_8 determinata di euro 2.000,00, pari a 1/5 DE compenso liquidato in loro favore.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) dichiara inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_1
CU DE NT , CH EM e , l'atto istitutivo Controparte_1 Controparte_2 Par DE trust ER. DE 27.2.2009, a rogito notaio , rep. n. 154004, racc. n. 31926, Persona_3 trascritto a Bassano DE Grappa il 9.3.2009 al n. 2095 R.G. e 1391 R-P-, e l'incremento effettuato con l'atto 29.3.2010 n. 150702/9422 di rep. Notaio Per_2
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione DEla presente sentenza, come per legge;
3) condanna CI GH a rifondere le spese di lite:
a) in favore di che liquida in euro 595,35 per spese di riassunzione ed euro 10.860,00 per Parte_1 compenso professionale (di cui euro 2.127,00 per la fase di studio, euro 1.416,00 per la fase introduttiva, euro 3.738,00 per la fase istruttoria ed euro 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
b) in favore di , che liquida in euro 473,60 per anticipazioni Controparte_1 ed euro 10.860,00 per compenso professionale (di cui euro 2.127,00 per la fase di studio, euro 1.416,00 per la fase introduttiva, euro 3.738,00 per la fase istruttoria ed euro 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) in favore di CH EM e , onnicomprensivamente in favore di detta parte Controparte_2 processuale in euro 10.860,00 per compenso professionale (di cui euro 2.127,00 per la fase di studio, pagina 8 di 9 euro 1.416,00 per la fase introduttiva, euro 3.738,00 per la fase istruttoria ed euro 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna CI GH a pagare, ex art. 96, co. 3, c.p.c., a favore di ciascuna di dette parti,
[...]
, la somma Pt_1 Controparte_1 Controparte_8 equitativamente determinata di euro 2.000,00.
Vicenza, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2465/2021 promossa da:
c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio DEl'avv.to MAIOLINO VALENTINA
ATTORE contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio DEl'avv. MAIOLINO ANGELO
ZUECH REMO (c.f. ), C.F._1
(c.f. ), Controparte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio DEl'avv.to MURARO ANNA MARIA
RC HE (c.f. ), C.F._3
con il patrocinio DEl'avv.to ANDREA ROSA
MORESCO BRUNO (c.f. ), C.F._4
contumace
CONVENUTI
Udienza di p.c.: 24.10.2024
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni parte attrice:
1) Dichiarare la nullità per mancanza e/o illiceità DEla causa (in principalità) e comunque l'inefficacia ex art. 2901 c.c. (in subordine) DE Trust ER.BA. costituito da CI GH con atto 27.2.2009 n.31926 di rep. Notaio di Vicenza oltre che DEl'incremento effettuato con atto 29.3.2010 n.150702/9422 di rep. Per_1 Notaio di Bassano DE Grappa nei confronti DE credito per spese giudiziali che vanta Per_2 Parte_1 verso CI GH sulla base DEla sentenza 19/2012 DEla Corte d'Appello di Venezia e di ogni altra pagina 1 di 9 connessa, tra cui la sentenza 14000/2017 DEla Corte di Cassazione, che respinse il ricorso per Cassazione proposto dalla CI stessa, oltre alla successiva sentenza 3697/2019 DEla Cassazione che respinse il ricorso revocatorio DEla CI contro la sentenza n.14000/2017 DEla Cassazione, nonché DEle spese giudiziali occorse per ottenere la esecuzione di quanto statuito dalla sentenza 19/2012 e perciò dall'ordinanza 5-9.10.2018 DE Tribunale di Vi-cenza e di ogni altra spesa sostenuta e liquidata con la procedura ex art. 605 c.p.c. svolta per il recupero forzoso dei beni occupati dalla CI.
2) Ordinare l'annotazione DEla emananda sentenza sui Pubblici Registri Immobiliari.
3) Con vittoria di spese e competenze”;
Conclusioni : Controparte_1
“1) In principalità: Dichiarare la nullità DEl'atto notarile 27.2.2009 n°154004/31926 di rep. Notaio Per_1 e DEl'incremento di cui all'atto 29.3.2010 n°150702/9422 di rep. Notaio con i quali fu istituito e Per_2 Pa incrementato il Trust ER. oltre che dei conseguenziali trasferimenti.
2) In subordine: Dichiarare l'inefficacia ed inopponibilità, ex art. 2901 c.c., DEl'atto notarile 27.2.2009 n°154004/31926 di rep. Notaio e DEl'incremento di cui all'atto 29.3.2010 n°150702/9422 di rep. Per_1 Notaio con i quali fu istituito e incrementato il Trust ER.BA oltre che dei conseguenziali Per_2 trasferimenti, nei con-fronti dei crediti DEla CU DE fallimento , come ri- Controparte_1 conosciuti all'attrice dalla sentenza n.2/2011 DE Tribunale di Bassano DE Grap-pa e da quella di appello n.727/2014 DEla Corte d'Appello di Venezia.
3) Ordinare l'annotazione - trascrizione DEla emananda sentenza.
4) In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze”;
Conclusioni CH EM e : Controparte_2
“1) Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiarare l'inefficacia ai sensi DEl'art. 2901 c.c. nei confronti di CH EM e , in relazione al credito di cui alla sentenza n. 2/2011 DE Tribunale Controparte_2 di Bassano DE Grappa e ad ogni altro eventuale credito che potrà essere riconosciuto agli stessi con la sentenza d'appello, nonché di ogni altro credito concernente il presente giudizio in ogni suo grado e fase, DEl'atto Pa istitutivo DE trust ER. rogato il 27.02.2009 dal notaio (n. 31926 di rep.), oltre Persona_3 all'incremento effettuato con l'atto 29.3.2010 n. 150702/9422 di rep. Notaio (limitatamente agli Per_2 immobili di cui all'unità negoziale n. 2, giacchè, relativamente a quelli DEl'unità negoziale n.1, la domanda di usucapione è stata respinta con la sentenza n. 19/2012 DEla Corte d'Appello di Venezia)”;
Conclusioni GH CI:
“1) Siano rigettate, perché inammissibili e infondate per i motivi esposti in atti, le domande e le eccezioni formulate. 2) Spese di lite rifuse, con distrazione in favore DE sottoscritto difensore antistatario”;
Fatto e motivi DEla decisione
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 354, co 2., c.p.c. e 125 disp att. c.p.c. depositato in data 20.4.2021 allegava che: Parte_1
i) poi radicava il proc. R.G. 506/2012 Parte_3 Parte_4 instando per la declaratoria di inefficacia ex art 2901 c.c. DE Trust Er.Ba. costituito dalla disponente
CI GH con atto 27.2.2009 n. 31926, rep. notaio di Vicenza, oltrechè DE Per_1 successivo incremento effettuato in data 29.3.2010 con atto n. 150702/9422 rep. notaio Per_2
pagina 2 di 9 ii) nel giudizio intervenivano altri creditori, ossia la stessa e i coniugi CH EM e Parte_1 P_
, aderendo alla domanda revocatoria, rappresentando essi stessi di vantare crediti nei confronti
[...] di CI GH;
iii) con sentenza n. 82/2019 il Tribunale di Vicenza, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei beneficiari DE trust, e (con formazione di giudicato CP_3 CP_4 CP_5 Par sul punto), accoglieva la domanda di inefficacia DE trust Er
iv) la decisione veniva impugnata da CI GH, e con pronuncia n. 715/2021 la Corte di
Appello di Venezia annullava la sentenza emessa dall'intestato Tribunale per omessa partecipazione al giudizio di litisconsorte necessario, ossia il trustee DE trust ER.ba., , rimettendo la Controparte_6 causa innanzi al giudice di primo grado e contestualmente assegnando termine per la riassunzione;
v) indi, riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza contestualmente chiedendo la Parte_1 nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. subentrante al defunto trustee DE trust ER.Ba., che al momento non risultava essere stato sostituito dalla disponente, in adempimento di quanto statuito dalla corte lagunare, instando per l'accoglimento DEle conclusioni sopra riportate.
Pa Nello specifico, insisteva nella declaratoria di inefficacia DEla costituzione DE trust Er. ai Parte_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., al contempo chiedendo, in principalità, la declaratoria di nullità DE trust medesimo per assenza di autonomia gestionale DE trust costituito dalla CI, tenuto conto DE tenore DEle clausole relative a scopo DEl'istituzione DE trust e poteri DE disponente in punto nomina e revoca dei beneficiari, incompatibili con piena separazione e totale distacco DE patrimonio conferito dalla sfera giuridica DE disponente medesimo. Detta parte riteneva il trust nullo per abuso di strumento contrattuale e in violazione DEl'art. 2 Convenzione de L'Aja, esecutiva in Italia con L.
16.10.1989 n. 364; per illiceità DEla causa ex comb. disposto artt. 2740 e 1418 c.c.; in ogni caso, in quanto contratto immeritevole di tutela nell'ordinamento giuridico ex art. 1322, co. 2, c.c.
Con decreto DE 3.5.2021 il G.I. fissava per la comparizione DEle parti innanzi a sé l'udienza DE 5.10.2021, contestualmente nominando l'avv.to Alfonso Ippolito DE Foro di Vicenza quale curatore Par speciale ex art. 78 c.p.c. DE trustee DE Trust Er. per rappresentanza nel procedimento di cui alla spiegata istanza di riassunzione.
2. Con comparsa depositata in data 14.9.2021 si costituiva il Controparte_1 confermando la narrazione processuale svolta da aderendo alle relative conclusioni e quindi Parte_1 Pa chiedendo, in principalità, l'accoglimento DEla domanda di nullità DEl'atto costitutivo DE trust Er. e DE successivo incremento, per violazione art. 2 Convenzione DEl'Aja 1.7.1985 giacchè assente, nel caso di specie, la condizione essenziale DEla autonomia gestionale dei beni segregati in capo al trustee, mantenendo, al contrario, il disponente pregnante possibilità di interferenza. Sottolineava, poi, come la disponente CI GH non avesse provveduto alla sostituzione DE trustee medio tempore deceduto, così nei fatti continuando a mantenere la piena disponibilità di beni solo apparentemente segregati. In subordine, instava in ogni caso per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. ravvisandone la natura di atto gratuito, perfezionato nella piena consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie DEla, allora, Rubbo s.p.a. in bonis, per spese di lite.
pagina 3 di 9 Il concludeva chiedendo l'accoglimento DEle conclusioni come sopra rassegnate. Parte_5
3. Con comparsa depositata in data 15.9.2021 si costituivano in giudizio anche CH EM e P_
riportandosi a tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito nell'originario atto di intervento,
[...] tuttavia chiedendo dichiararsi in principalità la nullità DE trust ravvisando nullità DEla causa ex art. 1343 c.c. atteso che, alla luce DEla regolamentazione di cui all'atto costitutivo, la perdita DE controllo dei beni da parte DE disponente era solo apparente, in aperta violazione DE disposto di cui all'art. 2
Convenzione DEl'Aja (L. 364/1989); come pure, al contempo, nullità per violazione DEl'art. 1322 e
2740 c.c. in quanto costituito in frode alle ragioni dei creditori.
Pa In ogni caso, in subordine, insisteva per la declaratoria di inefficacia DE trust Er. in quanto atto gratuito, costituito (nel 2009) quanto la CI aveva già una pendenza presso il Tribunale di Bassano DE Grappa, rubricata al n. R.G. 810/2001, tanto deponendo nel senso DEla configurabilità DEla scientia fraudis in capo alla medesima. Sottolineavano, poi, come il trustee non fosse stato sostituito per ben otto anni, da tanto traendo ulteriore conferma DEl'atto posto in essere in pregiudizio DEle ragioni creditorie.
EM CH e concludevano come da conclusioni sopra rassegnate, anche ai sensi Controparte_2 DEl'art. 96 c.p.c.
4. Con comparsa depositata in data 15.9.2021 si costituiva, infine, GH CI contestando le domande svolte nei suoi confronti.
Con riferimento alla posizione di sottolineava come l'originaria domanda fosse stata Parte_1 promossa ai sensi DEl'art. 2901 c.c., solo nel corso DE procedimento -noti gli esiti DE ricorso per
Cassazione relativo ad altra vicenda – svolti i rilievi in punto nullità DE trust. Riteneva non sussistenti o provate le condizioni per l'accoglimento DEla domanda revocatoria ordinaria, sottolineando che la sentenza DEla corte lagunare (depositata in data 5.1.2012) fonte DE credito di verso la CI, Parte_1 Pa era successiva alla costituzione DE trust Er. (2009) e successivo conferimento in trust DE 29.3.2010, ritenendo necessaria la prova DEla dolosa preordinazione DEl'atto, non assolta. Anche tenuto conto che nel relativo giudizio di primo grado la CI era risultata vittoriosa.
In ogni caso, riteneva infondata la prospettazione di in punto nullità DE trust in quanto tratta, Parte_1 inopinatamente, da un obiter dictum DEla motivazione DEla sentenza emessa dalla Suprema Corte, che, tra l'altro, confermava che la valutazione astratta DEla meritevolezza DE trust nell'ordinamento giuridico italiano era già stata compiuta dal Legislatore, precluso al g. DE merito ogni vaglio in ordine alla rispondenza di ogni singolo negozio, in concreto, a tale giudizio. Nel merito, sottolineava che la facoltà di riserva di poteri (di cui all'art. 5 DEl'atto costitutivo) in capo al disponente era prevista Par DEl'art. 9 Legge di Jersey, legge regolatrice DE trust ER. che tale previsione non inficiava minimamente l'effettiva segregazione dei beni e la completa autonomia gestionale DE trustee;
che tale assetto era confermato dalla Suprema Corte;
che i poteri contestati non erano, nei fatti, mai stati esercitati.
CI GH concludeva chiedendo dichiarare inammissibile l'eccezione di nullità DE trust in quanto già oggetto di statuizione con sentenza n. 82/2019 DE Tribunale di Vicenza, non impugnata e pagina 4 di 9 quindi passata in giudicato, e/o comunque rigettarla nel merito;
chiedeva, poi, il rigetto DEla spiegata azione revocatoria, con vittoria di spese e compensi.
5. Alla prima udienza DE 5.10.2021 i procuratori DEle parti congiuntamente chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, co 6., c.p.c.; indi con ordinanza DE 17.3.2022 il procedimento veniva ritenuto documentale e rinviato per precisazione DEle conclusioni all'udienza DE 2.3.2023.
Medio tempore con istanza DE 19.4.2022 la CU DE NT chiedeva la revoca DE CP_1 curatore speciale dando atto di aver appreso – nell'ambito DE procedimento R.G. 2465/2021 pendente innanzi al Tribunale di Vicenza tra le stesse parti – che CI GH con atto DE 27.8.2019 n.
10.537 notaio di Thiene aveva provveduto alla sostituzione DE trustee defunto ( Per_4 CP_6
), originante la nomina DE curatore speciale, indicando in sua vece il proprio marito, BR
[...]
CO. Indi, all'esito DEla trattazione DEl'istanza nel contraddittorio tra le parti, con ordinanza DE
7.6.2022 il G.I. revocava il curatore speciale nominato, contestualmente ordinando l'integrazione DE contraddittorio nei confronti DE trustee CO BR, litisconsorte necessario, e fissando – previa revoca DEla fissazione DEl'udienza di precisazione DEle conclusioni – l'udienza DE 17.11.2022 ore
9.15 per la verifica DEla rituale integrazione DE contraddittorio. In detta udienza BR CO non compariva, indi ne veniva dichiarata la contumacia. Il procedimento veniva quindi nuovamente rinviato per precisazione DEle conclusioni all'udienza DE 19.12.2023, poi differita d'ufficio al 24.10.2024. In detta udienza le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. e il
G.I. tratteneva la causa in decisione.
6. Tanto premesso, il presente giudizio può essere deciso in applicazione DE c.d. principio DEla ragione più liquida che consente la definizione DE procedimento, anche con inversione DEl'ordine DEle questioni logico-giuridiche da trattare, sulla base DEla domanda e degli argomenti di più pronta definizione. Nel caso di specie, trattasi DEl'azione revocatoria ordinaria, invero spiegata sin dall'origine dal , allora in bonis, cui aderivano sia che i coniugi CH e CP_1 Parte_1
. P_
Ciò posto, nel merito la domanda è fondata.
Ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. di atto dispositivo a titolo gratuito successivo al sorgere DE credito: , CH Parte_1 Controparte_1
EM e si dolgono tutti DEla segregazione DE patrimonio di CI GH Controparte_2 Par mediante costituzione DE trust Er. (che risale a febbraio DE 2009, con successivo incremento nel marzo DE 2010), a fronte DEla preesistenza di crediti per spese legali connesse a procedimenti giudiziari instaurati in epoca anteriore alla istituzione DE patrimonio segregato.
Con riferimento alla posizione di il credito originato in favore di questa in forza di sentenza Parte_1 DEla Corte di Appello di Venezia n. 19/2012 origina da procedimento di primo grado introdotto nel
1998 invero da nei confronti (anche) DEla CI, che si concludeva con sentenza di primo CP_7 grado n. 906/2003. L'impugnazione – promossa da nella veste di successore particolare di Pt_1 [...]
– risale all'anno 2005, tanto dimostrando che la ragione di credito vantata da nei confronti CP_7 Pt_1 di GH CI era temporalmente precedente alla costituzione DE trust Er.Ba.
pagina 5 di 9 Sul punto merita sottolineare che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva DEla ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza DEla certezza DE fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria DEl'azione che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio DE debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Di talchè, nel caso di specie, occorre guardare temporalmente all'insorgenza DE contenzioso ed al momento in cui vi prendeva parte, Parte_1 contrapponendo le proprie ragioni a quelle DEle CI sul piano sostanziale (DEla ivi spiegata domanda di accertamento di confini, da cui la riconvenzionale di usucapione), da tanto traendosi la configurabilità di ragione di credito per spese legali connesse alla tutela di detto diritto.
Analogamente dicasi con riferimento alla posizione di NT Milano Sr.l. in liquidazione e dei coniugi CH EM e : il contenzioso in essere con la CI è stato in questo caso Controparte_2 avviato, quanto al primo grado di giudizio, nell'anno 2001 (R.G. 810/2001- doc. 1 ), CP_1 cosicchè – anche a prescindere dal fatto che la causa è stata definita con sentenza n. 2/2011-, le ragioni DEla domanda svolte nei confronti DEla CI erano a lei note, come pure nota la possibilità, secondo l'alea tipica DE giudizio, di soccombenza, e quindi DEla possibile condanna alla refusione DEle spese Pa di lite. Cosicchè l'atto costitutivo DE trust Er. deve ritenersi, anche in questo caso, successivo al sorgere DE credito, litigioso, e/o di una presumibile ragione di credito.
In entrambi i casi, dunque, la condotta di segregazione di quota parte DE patrimonio di CI Pa GH nel trust Er. è stata posta in essere in tempo successivo al sorgere DEle ragioni di credito, sub iudice, di , CH-Pettenon, in forza di procedimenti giudiziari che li Parte_1 CP_1 vedevano contrapposti alla odierna convenuta, iniziati ben prima DEl'anno 2009.
Rispetto alla natura gratuita DEl'atto in questione (con cui la CI, in veste di disponente, ha istituito il Par Trust Er. trasferendo al trustee – fratello DE di lei coniuge -, la propria quota di Controparte_6 immobili in Marostica, designando come beneficiari i figli e allo scopo CP_4 CP_3 CP_5 dichiarato di “mantenere quanto più possibile integro il patrimonio immobiliare e mobiliare per la famiglia”), ricorre nel caso di specie la figura DE trust familiare, pacificamente atto a titolo gratuito (si richiamano Cass. civ., 4.4.2019, n. 9320: “L'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini DEla revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti”; conf. Cassazione civile , sez. III , 03/08/2017 , n. 19376 secondo cui “La costituzione di un trust non rappresenta un atto di adempimento di un dovere giuridico, anche qualora sia effettuato da entrambi i coniugi per far fronte ad esigenze familiari, non essendo detta costituzione in alcun modo obbligatoria per legge;
essa, piuttosto, configura un atto a titolo gratuito, non trovando alcuna contropartita a favore dei disponenti, onde non si richiede, ai fini DEla revocatoria ex art. 2901
c.c. , la c.d. partecipatio fraudis da parte di soggetti diversi dal debitore”).
Quanto all'ulteriore requisito DEl'eventus damni, va sottolineato che effetto DE trust è quello di istituire un patrimonio separato destinato ad una finalità prestabilita, formalmente gestito dal trustee: la segregazione DE patrimonio in guisa da non essere più aggredibile dai creditori configura il pregiudizio alle ragioni creditorie richiesto ex art. 2901 c.c. – pregiudizio che notoriamente può consistere anche pagina 6 di 9 nella maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo DE credito, secondo una valutazione da compiersi ex ante, ossia con riferimento alla data DEl'atto dispositivo.
Oltre a ciò, deve aggiungersi che il caso di specie è caratterizzato dalla peculiarità per cui l'atto Par costitutivo DE trust Er prevede espressamente la facoltà DEla disponente GH CI di
“nominare e revocare qualsiasi trustee, protector o beneficiario [...]”, nonché il potere di concedere a terzi di nominare o revocare qualsiasi trustee, protector o beneficiario, e, da ultimo, indicare nuovi scopi da far perseguire dal trustee. La formulazione di tale clausola restituisce un assetto da cui traspare in modo evidente l'uso strumentale DE conferimento beni nel trust allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, derivando direttamente dalla riserva DE disponente, a proprio favore, DEla facoltà di sostituire a piacimento sia il trustee che i beneficiari, come pure in ragione DElo scopo DE trust, rimanendo questi, nella sostanza, pienamente padrone di quei beni, in tal modo sottratti alla garanzia patrimoniale generica (in questo senso Cass. civ., 19.4.2018, n. 9637).
Da tanto non può che trarsi la consapevolezza in capo alla CI DE pregiudizio alle ragioni creditorie che avrebbe, nei fatti, prodotto con l'istituzione DE trust in esame, così come regolamentato. Nel caso di ipotesi di revocatoria di atto dispositivo gratuito e successivo al sorgere DE credito, difatti, unica condizione per l'esercizio DEl'azione pauliana è la conoscenza che il debitore avesse DE pregiudizio alle ragioni creditorie (consilium fraudis) (senza necessità di estendere l'analisi ad analoga consapevolezza in capo al terzo in assenza di atto a titolo oneroso), potendo la relativa prova essere fornita anche mediante presunzioni aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. con apprezzamento devoluto al giudice DE merito (Cass. n. 2756/2014).
Per tutti questi motivi, pertanto, la domanda attorea merita integrale accoglimento.
7. Le spese di lite DE procedimento di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Vicenza seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri tabellari medi DElo scaglione di valore indeterminabile a complessità media dei procedimenti ordinari di cognizione, considerata la complessiva attività svolta.
Preclusa a questo giudice la statuizione in punto spese di lite DE procedimento di impugnazione (R.G.
2390/2019 app. Venezia) riservata, pur nelle ipotesi di annullamento DEla sentenza per difetto di contraddittorio ai sensi DEl'art. 354 c.p.c., al giudice DE gravame (cfr. Cass. civ., 12.6.2006, n. 13550;
Cass. civ., 5.5.2003, n. 6762; Cass. civ., 16.7.2010, n. 16765).
Sussistono, infine, i presupposti per la condanna di CI GH al pagamento di una somma di denaro ex art. 96, ult. co., c.p.c. (applicabile ratione temporis) a favore DEle controparti processuali.
Seppur rientri nell'ambito dei poteri di difesa DEle parti l'articolazione di difese, eccezioni e rilievi, attinenti sia al rito che al merito, volti a censurare l'operato DE Giudice o le decisioni assunte, nondimeno nello svolgimento DE processo le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (art. 88 c.p.c.). Condotta che, indubbiamente, detta convenuta non osservava posto che è documentato che ella interponeva appello censurando la sentenza DE Tribunale Pa di Vicenza n. 82/2019 quale nulla per assenza di litisconsorte necessario (il trustee DE trust Er. che era deceduto), instaurando l'impugnazione con atto notificato a mezzo PEC in data 25.9.2019
pagina 7 di 9 sottacendo in detta sede che ella stessa, con precedente atto notarile DE 27.8.2019 a rogito notaio di Thiene, rep. n. 10.537, racc. n. 8.240 (allegato a istanza DEla curatela DE 19.4.2022) aveva Per_4 provveduto alla nomina DE nuovo trustee nella persona di CO BR, sostituendo il defunto
; circostanza, in ogni caso, sottaciuta anche in sede di giudizio riassunto, non Controparte_6 essendone stato dato atto all'atto DEla costituzione DE 15.9.2021, e pur all'esito DEla nomina DE curatore speciale ex art. 78 c.p.c. Censurabile la condotta processuale di aver sottaciuto la circostanza per tutta la durata DE procedimento, sino alla fissazione DEl'udienza di precisazione DEle conclusioni, in vista DEla quale la curatela dimetteva e documentava in atti detta sostituzione, appresa in via DE tutto occasionale. La mala fede di parte CI GH emerge in modo particolarmente evidente laddove l'aver sottaciuto l'avvenuta sostituzione DE trustee ha comportato non solo vanificazione DEl'attività processuale sino a quel momento svolta, ma al contempo ha procrastinato ulteriormente la definizione DE giudizio, dilatando i tempi processuali, dovendosi ristabilire il contraddittorio nei confronti DE “nuovo” trustee BR CO.
Per tali ragioni, CI GH va condannata a pagare a favore DEle controparti Parte_1 [...]
, la somma equitativamente Controparte_1 Controparte_8 determinata di euro 2.000,00, pari a 1/5 DE compenso liquidato in loro favore.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) dichiara inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_1
CU DE NT , CH EM e , l'atto istitutivo Controparte_1 Controparte_2 Par DE trust ER. DE 27.2.2009, a rogito notaio , rep. n. 154004, racc. n. 31926, Persona_3 trascritto a Bassano DE Grappa il 9.3.2009 al n. 2095 R.G. e 1391 R-P-, e l'incremento effettuato con l'atto 29.3.2010 n. 150702/9422 di rep. Notaio Per_2
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione DEla presente sentenza, come per legge;
3) condanna CI GH a rifondere le spese di lite:
a) in favore di che liquida in euro 595,35 per spese di riassunzione ed euro 10.860,00 per Parte_1 compenso professionale (di cui euro 2.127,00 per la fase di studio, euro 1.416,00 per la fase introduttiva, euro 3.738,00 per la fase istruttoria ed euro 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
b) in favore di , che liquida in euro 473,60 per anticipazioni Controparte_1 ed euro 10.860,00 per compenso professionale (di cui euro 2.127,00 per la fase di studio, euro 1.416,00 per la fase introduttiva, euro 3.738,00 per la fase istruttoria ed euro 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) in favore di CH EM e , onnicomprensivamente in favore di detta parte Controparte_2 processuale in euro 10.860,00 per compenso professionale (di cui euro 2.127,00 per la fase di studio, pagina 8 di 9 euro 1.416,00 per la fase introduttiva, euro 3.738,00 per la fase istruttoria ed euro 3.579,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna CI GH a pagare, ex art. 96, co. 3, c.p.c., a favore di ciascuna di dette parti,
[...]
, la somma Pt_1 Controparte_1 Controparte_8 equitativamente determinata di euro 2.000,00.
Vicenza, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
pagina 9 di 9