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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
GHERARDINI ALESSANDRO, Relatore
PI GI, UD
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZIONE PIVA n. TZ6T1600001942025 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 Srl, in proprio, difesa dal dott. Difensore_2, impugnava il provvedimento di Revoca Num. P.Iva TZ6T160000194 emesso dall'Agenzia delle entrate di Prato.
Nel ricorso venivano eccepiti i seguenti motivi di illegittimità del provvedimento: - carenza dei presupposti di cui all'art. 35 comma 15 bis e 15 bis 1, in quanto emesso nei confronti di una partita Iva non nuova;
- in ipotesi sproporzione dell'irrogazione del provvedimento di chiusura della P. IVA per contrarietà alla giurisprudenza comunitaria;
- giudizio di pericolosità fiscale del sig. Ricorrente_1 ingiusto e scaturito esclusivamente dall'omesso versamento di imposte che, invece, il sig. Ricorrente_1 avrebbe dichiarato di voler adempiere nell'arco di un decennio.
Su tale circostanza l'Ufficio omette di ricordare è il fatto che, a fronte del debito maturato dalla Ricorrente_1 Srl, l'AdE, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, aveva emesso e notificato soltanto una cartella di pagamento di € 76.525,69 che la parte ricorrente aveva richiesto di rateizzare in 84 rate.
In sostanza, la censura si rivela essere priva di fondamento dal momento che proprio mentre era in corso il procedimento in contraddittorio con l'Ufficio, il ricorrente stava regolarmente pagando le rate accordate dall'Agenzia delle Entrate.
Chiedeva alla Corte di Giustizia: - in via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- nel merito, in tesi: dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, riattribuire e riattivare alla Ricorrente_1 S.r.l. il numero di P. IVA P.IVA_1; - nel merito, in ipotesi: laddove dovesse risultare in parte fondata la pretesa impositiva dell'Agenzia delle Entrate, annullare l'avviso di accertamento impugnato e rideterminare la minor somma in ipotesi dovuta dalla ricorrente;
- in ogni caso: condannare l'AdE al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
L'Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, eccepiva che il comma 15 bis 1 dell'art. 35 è stato introdotto con la legge n.197/ 2022: poiché la Ricorrente_1 è stata costituita solo in data 12 ottobre 2021, la stessa può comunque considerarsi di 'nuova costituzione' rispetto al termine di introduzione di tale modalità di controllo.
Precisava che nessuno veniva rinvenuto né presso la sede legale dichiarata né presso il luogo di esercizio dell'attività indicato, pur avendo effettuato l'accesso in giornata ed orario lavorativo e pur risultando dichiarata la presenza di un lavoratore dipendente.
Appurava che la società aveva omesso il versamento: - dell'iva periodica 2023, per € 139.382; - dell'iva periodica 2024 per € 129.107 - dell'Ires anno 2023 per € 10.063 e che la stessa risultava già intestataria di una cartella esattoriale dell'importo di € 82.759,32, versata solo per € 2.854,45.
In sede di contraddittorio, a fronte di affermazioni che denotano una totale incapacità gestionale ed un elevata pericolosità fiscale, parte avversa riteneva di aver dimostrato la propria affidabilità pagando 4 rate del piano di ammortamento, ad oggi di € 5.915,62, a fronte di un debito di € 361.311,32.
Per i motivi esposti, l'Ufficio chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con successivo deposito di memoria conclusionale, parte ricorrente replicava alle deduzioni dell'AdE insistendo sul fatto che: - il provvedimento di cancellazione della P. IVA non è giustificato laddove adottato
(come è stato adottato nel caso di specie) sulla esistenza di debiti fiscali che, peraltro, la parte ricorrente sta onorando;
- l'AdE non tiene conto dell'insegnamento del UD Europeo che statuisce come via sia una sproporzione tra la misura di cessazione della P. IVA e l'esistenza di debiti per imposte non versate, posta a base del provvedimento di cessazione stessa che, per l'effetto, diviene illegittimo.
Nell'udienza del 21.08.2025, questa Corte Respingeva l'istanza cautelare fissando la trattazione del merito alla data del 27.11.2025.
Con ordinanza n. 222/01/2025 la Corte invitava le parti a depositare “memorie conclusionali dalle quali emerga la reale situazione contabile delle pendenze tributarie in atto”.
Con successive repliche parte ricorrente e parte resistente depositavano proprie memorie conclusionali in risposta all'ordinanza di cui sopra.
Quindi, fissata l'udienza di trattazione del merito, comparivano le parti, che, illustrate ancora le proprie ragioni, insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, il ricorso è infondato, come tale deve essere respinto.
Sulla lamentata carenza dei presupposti di cui all'art. 35 comma 15 bis e 15 bis 1, in quanto emesso nei confronti di una partita Iva non nuova, occorre ribadire che l'art.35 comma 15 bis 1, è stato introdotto, con la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, per contrastare i fenomeni di evasione connessi al rilascio delle nuove partite Iva;
- poiché la Ricorrente_1 Srl è stata costituita in data 12 ottobre 2021, la stessa società si deve considerare di recente costituzione rispetto al comma 15 bis 1.
A seguito di tale disposizione normativa è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot.
110418 del 12 giugno 2017, che dispone a pagina 3 che “I controlli di cui al punto 3.2 possono essere ripetuti ogni qual volta si verifichino mutamenti significativi riguardanti gli elementi di rischio considerati, o si manifestino incoerenze rilevanti tra i dati fiscali periodicamente dichiarati o comunicati dal titolare di partita Iva e quelli risultanti dalle fonti informative a disposizione dell'Agenzia delle Entrate”,
Tale assunto, legittima, quindi, l'amministrazione finanziaria a disporre la cessazione della partita Iva qualora emergano, a seguito di riscontri automatizzati o di accessi nel luogo d'esercizio dell'attività, “elementi di rischio”, che possano far supporre l'inesistenza dell'impresa.
Nel caso in esame, a seguito di accesso, effettuato da incaricati dell'A.F., in giornata ed orario lavorativo e pur risultando dichiarata la presenza di un lavoratore dipendente, nessuno veniva rinvenuto né presso la sede legale dichiarata né presso il luogo di esercizio dell'attività indicato.
Oltre al sopralluogo, vista l'assenza di personale nei locali dell'impresa, ha fatto seguito, su invito dell'Ufficio, il contraddittorio, con il sig. Ricorrente_1, in tale sede, sono emersi, con evidente chiarezza, che il ricorrente si dimostrava: - ignaro circa informazioni basilari riferibili alla propria ditta;
- incapace di giustificare il proprio mancato rinvenimento presso la sede legale al momento dell'accesso; - inconsapevole delle omissioni fiscali al momento commesse;
- non a conoscenza di chi fosse il principale cliente della società, risultante essere, in base al fatturato, la società Alexander Srl;
- non a conoscenza dei propri fornitori e dei servizi acquistati ed annotati in contabilità; - non informato sui rapporti finanziari posseduti, tra cui un conto acceso presso
Banca_1 dedicato alle operazioni commerciali.
In risposta all'Ordinanza n. 222/01/2025 di questa Corte, parte resistente, documentava che: - la società, Ricorrente_1 S.r.l. è debitrice nei confronti dell'erario dell'importo di € 234.663,02, adducendo che di tale importo, solo la somma di € 8.395,30 è stata riscossa, con attuale saldo netto a debito di € 226.227,72 ; - la società ha presentato istanza di rateazione per la cartella n. 13620240011421087, - concernenti debiti iva trimestrali riferibili all'anno di imposta 2023; - la rateazione, attivata su un debito complessivo di
€ 76.525,69, è stata richiesta, ottenuta e dilazionata in 72 rate per ciascuna partita;
- nessuna rateazione è stata richiesta in relazione alle partite di ruolo - relative a debiti iva trimestrali dell'anno di imposta 2024, per un totale di € 158.062,46; - evidenziava che sui Modelli Unico, 770 e Irap presentati per gli anni di imposta
2023 e 2024, tutti chiusi con debiti di imposta non versati, al momento quantificato in € 227.096,50, documentando i debiti dichiarati come dovuti, non versati e non ancora iscritti a ruolo i seguenti rilevanti importi a debito: saldo iva 2023 € 82.205,00 saldo iva 2024 saldo 11.783,00 saldo Irap 2024 saldo 2.008,00 saldo Irap 2023 € 1.348,50 saldo Ires 2024 14.489,00 saldo ires 2023 € 10.152,00 per un totale € 121.985,50.
Per contro la società ricorrente replicava sostenendo che al momento del deposito del ricorso, l'AdE aveva notificato al ricorrente soltanto una cartella per € 76.531,57, regolarmente rateizzata dalla Ricorrente_1 l.; documentando che i pagamenti attualmente sono regolari avendo versato, per adesso, tranche regolari per un totale di € 11.028,21.
In conclusione, osservato quanto sopra dedotto, questo Collegio ritiene che, la società abbia rateizzato solo una minima parte per un totale di € 11.028,21 del debito erariale iscritto che, come sopra documentato e non contestato corrisponderebbe al debito effettivo che ammonta a € 234.663,00 già iscritti, oltre ad
€ 121.985,00 per i quali non risulta, agli atti, avviato alcun piano di risanamento generale della posizione debitoria.
Le circostanze riportate nelle considerazioni di cui sopra, offrono un quadro indiziario sufficiente che induce questo Collegio nel ritenere la legittimità del provvedimento di cessazione della partiva Iva disposta dall'ufficio resistente, per evidenti elementi di rischio ed incoerenze rilevanti tra i dati fiscali periodicamente dichiarati o comunicati dal titolare di partita Iva e quelli risultanti dalle fonti informative a disposizione della stessa
Agenzia delle Entrate, che non è conseguente, quindi, alla irregolarità formale o carenza dei documenti, ma alle dichiarazioni con cui il titolare ha dimostrato di non possedere i requisiti minimi di imprenditorialità necessari a svolgere l'attività imprenditoriale dichiarata, pertanto, come annunciato in premessa, il ricorso deve essere respinto, quanto alle spese, la Corte di giustizia adita ritiene che le stesse seguano la soccombenza, e quindi, condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate liquidate in complessivi euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Prato, Sezione 1, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate liquidate in complessivi euro 3.000,00.
Prato, lì 16/01/2026
Il Relatore
ND RA
Il presidente
CA CO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
GHERARDINI ALESSANDRO, Relatore
PI GI, UD
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZIONE PIVA n. TZ6T1600001942025 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 Srl, in proprio, difesa dal dott. Difensore_2, impugnava il provvedimento di Revoca Num. P.Iva TZ6T160000194 emesso dall'Agenzia delle entrate di Prato.
Nel ricorso venivano eccepiti i seguenti motivi di illegittimità del provvedimento: - carenza dei presupposti di cui all'art. 35 comma 15 bis e 15 bis 1, in quanto emesso nei confronti di una partita Iva non nuova;
- in ipotesi sproporzione dell'irrogazione del provvedimento di chiusura della P. IVA per contrarietà alla giurisprudenza comunitaria;
- giudizio di pericolosità fiscale del sig. Ricorrente_1 ingiusto e scaturito esclusivamente dall'omesso versamento di imposte che, invece, il sig. Ricorrente_1 avrebbe dichiarato di voler adempiere nell'arco di un decennio.
Su tale circostanza l'Ufficio omette di ricordare è il fatto che, a fronte del debito maturato dalla Ricorrente_1 Srl, l'AdE, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, aveva emesso e notificato soltanto una cartella di pagamento di € 76.525,69 che la parte ricorrente aveva richiesto di rateizzare in 84 rate.
In sostanza, la censura si rivela essere priva di fondamento dal momento che proprio mentre era in corso il procedimento in contraddittorio con l'Ufficio, il ricorrente stava regolarmente pagando le rate accordate dall'Agenzia delle Entrate.
Chiedeva alla Corte di Giustizia: - in via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- nel merito, in tesi: dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, riattribuire e riattivare alla Ricorrente_1 S.r.l. il numero di P. IVA P.IVA_1; - nel merito, in ipotesi: laddove dovesse risultare in parte fondata la pretesa impositiva dell'Agenzia delle Entrate, annullare l'avviso di accertamento impugnato e rideterminare la minor somma in ipotesi dovuta dalla ricorrente;
- in ogni caso: condannare l'AdE al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
L'Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, eccepiva che il comma 15 bis 1 dell'art. 35 è stato introdotto con la legge n.197/ 2022: poiché la Ricorrente_1 è stata costituita solo in data 12 ottobre 2021, la stessa può comunque considerarsi di 'nuova costituzione' rispetto al termine di introduzione di tale modalità di controllo.
Precisava che nessuno veniva rinvenuto né presso la sede legale dichiarata né presso il luogo di esercizio dell'attività indicato, pur avendo effettuato l'accesso in giornata ed orario lavorativo e pur risultando dichiarata la presenza di un lavoratore dipendente.
Appurava che la società aveva omesso il versamento: - dell'iva periodica 2023, per € 139.382; - dell'iva periodica 2024 per € 129.107 - dell'Ires anno 2023 per € 10.063 e che la stessa risultava già intestataria di una cartella esattoriale dell'importo di € 82.759,32, versata solo per € 2.854,45.
In sede di contraddittorio, a fronte di affermazioni che denotano una totale incapacità gestionale ed un elevata pericolosità fiscale, parte avversa riteneva di aver dimostrato la propria affidabilità pagando 4 rate del piano di ammortamento, ad oggi di € 5.915,62, a fronte di un debito di € 361.311,32.
Per i motivi esposti, l'Ufficio chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con successivo deposito di memoria conclusionale, parte ricorrente replicava alle deduzioni dell'AdE insistendo sul fatto che: - il provvedimento di cancellazione della P. IVA non è giustificato laddove adottato
(come è stato adottato nel caso di specie) sulla esistenza di debiti fiscali che, peraltro, la parte ricorrente sta onorando;
- l'AdE non tiene conto dell'insegnamento del UD Europeo che statuisce come via sia una sproporzione tra la misura di cessazione della P. IVA e l'esistenza di debiti per imposte non versate, posta a base del provvedimento di cessazione stessa che, per l'effetto, diviene illegittimo.
Nell'udienza del 21.08.2025, questa Corte Respingeva l'istanza cautelare fissando la trattazione del merito alla data del 27.11.2025.
Con ordinanza n. 222/01/2025 la Corte invitava le parti a depositare “memorie conclusionali dalle quali emerga la reale situazione contabile delle pendenze tributarie in atto”.
Con successive repliche parte ricorrente e parte resistente depositavano proprie memorie conclusionali in risposta all'ordinanza di cui sopra.
Quindi, fissata l'udienza di trattazione del merito, comparivano le parti, che, illustrate ancora le proprie ragioni, insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, il ricorso è infondato, come tale deve essere respinto.
Sulla lamentata carenza dei presupposti di cui all'art. 35 comma 15 bis e 15 bis 1, in quanto emesso nei confronti di una partita Iva non nuova, occorre ribadire che l'art.35 comma 15 bis 1, è stato introdotto, con la legge n. 197 del 29 dicembre 2022, per contrastare i fenomeni di evasione connessi al rilascio delle nuove partite Iva;
- poiché la Ricorrente_1 Srl è stata costituita in data 12 ottobre 2021, la stessa società si deve considerare di recente costituzione rispetto al comma 15 bis 1.
A seguito di tale disposizione normativa è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, prot.
110418 del 12 giugno 2017, che dispone a pagina 3 che “I controlli di cui al punto 3.2 possono essere ripetuti ogni qual volta si verifichino mutamenti significativi riguardanti gli elementi di rischio considerati, o si manifestino incoerenze rilevanti tra i dati fiscali periodicamente dichiarati o comunicati dal titolare di partita Iva e quelli risultanti dalle fonti informative a disposizione dell'Agenzia delle Entrate”,
Tale assunto, legittima, quindi, l'amministrazione finanziaria a disporre la cessazione della partita Iva qualora emergano, a seguito di riscontri automatizzati o di accessi nel luogo d'esercizio dell'attività, “elementi di rischio”, che possano far supporre l'inesistenza dell'impresa.
Nel caso in esame, a seguito di accesso, effettuato da incaricati dell'A.F., in giornata ed orario lavorativo e pur risultando dichiarata la presenza di un lavoratore dipendente, nessuno veniva rinvenuto né presso la sede legale dichiarata né presso il luogo di esercizio dell'attività indicato.
Oltre al sopralluogo, vista l'assenza di personale nei locali dell'impresa, ha fatto seguito, su invito dell'Ufficio, il contraddittorio, con il sig. Ricorrente_1, in tale sede, sono emersi, con evidente chiarezza, che il ricorrente si dimostrava: - ignaro circa informazioni basilari riferibili alla propria ditta;
- incapace di giustificare il proprio mancato rinvenimento presso la sede legale al momento dell'accesso; - inconsapevole delle omissioni fiscali al momento commesse;
- non a conoscenza di chi fosse il principale cliente della società, risultante essere, in base al fatturato, la società Alexander Srl;
- non a conoscenza dei propri fornitori e dei servizi acquistati ed annotati in contabilità; - non informato sui rapporti finanziari posseduti, tra cui un conto acceso presso
Banca_1 dedicato alle operazioni commerciali.
In risposta all'Ordinanza n. 222/01/2025 di questa Corte, parte resistente, documentava che: - la società, Ricorrente_1 S.r.l. è debitrice nei confronti dell'erario dell'importo di € 234.663,02, adducendo che di tale importo, solo la somma di € 8.395,30 è stata riscossa, con attuale saldo netto a debito di € 226.227,72 ; - la società ha presentato istanza di rateazione per la cartella n. 13620240011421087, - concernenti debiti iva trimestrali riferibili all'anno di imposta 2023; - la rateazione, attivata su un debito complessivo di
€ 76.525,69, è stata richiesta, ottenuta e dilazionata in 72 rate per ciascuna partita;
- nessuna rateazione è stata richiesta in relazione alle partite di ruolo - relative a debiti iva trimestrali dell'anno di imposta 2024, per un totale di € 158.062,46; - evidenziava che sui Modelli Unico, 770 e Irap presentati per gli anni di imposta
2023 e 2024, tutti chiusi con debiti di imposta non versati, al momento quantificato in € 227.096,50, documentando i debiti dichiarati come dovuti, non versati e non ancora iscritti a ruolo i seguenti rilevanti importi a debito: saldo iva 2023 € 82.205,00 saldo iva 2024 saldo 11.783,00 saldo Irap 2024 saldo 2.008,00 saldo Irap 2023 € 1.348,50 saldo Ires 2024 14.489,00 saldo ires 2023 € 10.152,00 per un totale € 121.985,50.
Per contro la società ricorrente replicava sostenendo che al momento del deposito del ricorso, l'AdE aveva notificato al ricorrente soltanto una cartella per € 76.531,57, regolarmente rateizzata dalla Ricorrente_1 l.; documentando che i pagamenti attualmente sono regolari avendo versato, per adesso, tranche regolari per un totale di € 11.028,21.
In conclusione, osservato quanto sopra dedotto, questo Collegio ritiene che, la società abbia rateizzato solo una minima parte per un totale di € 11.028,21 del debito erariale iscritto che, come sopra documentato e non contestato corrisponderebbe al debito effettivo che ammonta a € 234.663,00 già iscritti, oltre ad
€ 121.985,00 per i quali non risulta, agli atti, avviato alcun piano di risanamento generale della posizione debitoria.
Le circostanze riportate nelle considerazioni di cui sopra, offrono un quadro indiziario sufficiente che induce questo Collegio nel ritenere la legittimità del provvedimento di cessazione della partiva Iva disposta dall'ufficio resistente, per evidenti elementi di rischio ed incoerenze rilevanti tra i dati fiscali periodicamente dichiarati o comunicati dal titolare di partita Iva e quelli risultanti dalle fonti informative a disposizione della stessa
Agenzia delle Entrate, che non è conseguente, quindi, alla irregolarità formale o carenza dei documenti, ma alle dichiarazioni con cui il titolare ha dimostrato di non possedere i requisiti minimi di imprenditorialità necessari a svolgere l'attività imprenditoriale dichiarata, pertanto, come annunciato in premessa, il ricorso deve essere respinto, quanto alle spese, la Corte di giustizia adita ritiene che le stesse seguano la soccombenza, e quindi, condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate liquidate in complessivi euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Prato, Sezione 1, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle entrate liquidate in complessivi euro 3.000,00.
Prato, lì 16/01/2026
Il Relatore
ND RA
Il presidente
CA CO