Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 17
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza dei presupposti di cui all'art. 35 comma 15 bis e 15 bis 1, in quanto emesso nei confronti di una partita Iva non nuova

    La Corte ha ritenuto che la società, costituita nel 2021, possa considerarsi di recente costituzione rispetto all'introduzione della normativa che prevede controlli sulle nuove partite IVA.

  • Rigettato
    Sproporzione dell'irrogazione del provvedimento di chiusura della P. IVA per contrarietà alla giurisprudenza comunitaria

    La Corte ha ritenuto che la società abbia dimostrato una totale incapacità gestionale e un'elevata pericolosità fiscale, avendo rateizzato solo una minima parte del debito erariale e non avendo avviato piani di risanamento per altri debiti significativi.

  • Rigettato
    Giudizio di pericolosità fiscale ingiusto e scaturito esclusivamente dall'omesso versamento di imposte che la società avrebbe dichiarato di voler adempiere

    La Corte ha riscontrato che la società ha omesso il versamento di ingenti somme relative a IVA e IRES per gli anni 2023 e 2024, e che ha rateizzato solo una minima parte del debito complessivo, dimostrando un quadro indiziario sufficiente di rischio e incoerenze fiscali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato
    Numero : 17
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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