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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 605/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, Parte_1 dall'avv. Giorgia Grenno, presso il cui studio in Savona, V. Boselli 7/4,
è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Vittorio Lupoli,
Mario Olivieri, Fabio Macri e Giovanni Scalvi, presso il cui studio in
Genova, V. delle Casacce 1, è elettivamente domiciliata,
APPELLATA
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, reiectis contrariis, -previa dichiarazione di efficacia e/o ammissibilità e/o procedibilità del ricorso in riassunzione e conseguente prosecuzione del presente giudizio, ammet- tere e autorizzare la produzione dei documenti sopravvenuti, in particolare i bilanci dal 2022 (relativa all'anno 2021) ad oggi e l'accordo di programma CP_1 del 24.11.1998 tra e il per i motivi di cui in Controparte_1 Controparte_2 narrativa e alla luce di ciò provvedere, se del caso, in relazione all'art. 102 c.p.c., in merito alla posizione del nella persona del sindaco pro- Controparte_2
1 tempore, per il rispetto del principio del contradditorio;
-previa concessione dei termini di cui all'art. 183 n. 2 e 3, VI comma, c.p.c. e previa ammissione di tutte le prove per interpello e testi dedotte, dei documenti allegati e previo espletamento di idonea CTU per l'accertamento della somma dovuta al a titolo di risarci- PT mento e/o indennizzo per la perdita dell'avviamento, così come tutto dedotto e ampiamente argomentato nel primo motivo di appello da ritenersi certamente fon- dato e per la cui concessione di essi mezzi istruttori pertanto la presente difesa in- siste;
-e previa dichiarazione di inammissibilità delle prove per testi in controprova e delle ulteriori istanze istruttorie così come dedotte da parte appellata in compar- sa di costituzione e risposta del 09 novembre 2021 e dei documenti tardivamente depositati con memoria di replica autorizzata del 31 gennaio 2022; in riforma della sentenza n. 1173/2021 del Tribunale di Genova, così giudicare: a) in via prelimina- re sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi meglio esposti nell'atto di appello datato 08 luglio 2021 in quanto, considerata la grave si- tuazione di difficoltà economica in cui versa il signor , Parte_1
l'esecuzione rappresenterebbe un grave ed irreparabile danno per il medesimo;
b) premessa la già dichiarata infondatezza delle eccezioni preliminari e/o pregiudizia- li di improcedibilità/inammissibilità del giudizio, di estinzione del procedimento e di incompetenza territoriale, proposte dall'odierna appellata, da parte del Giudice di prime cure, confermare nuovamente l' infondatezza delle suddette eccezioni e conseguentemente rigettare tutti i motivi di impugnazione incidentale proposti dall'odierna appellata;
in via principale e nel merito, accogliere il dispiegato atto di appello, e per gli effetti, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Ge- nova n. 1173/2021 (con la quale è stato definito il procedimento n. 8904/2020), re- spingere in toto le domande ex adverso formulate nel primo grado di giudizio in quanto infondate in fatto ed in diritto compresa l'eccezione riconvenzionale di me- rito relativa alla compensazione dei crediti, e accertare e dichiarare il diritto di pro- prietà del signor sulle opere, materiali, impianti realizzati dal Parte_1 medesimo con il consenso e senza opposizione della proprietaria del fondo che compongono l'azienda poi affittata da a soggetti terzi;
c) per Controparte_1
l'effetto dichiarare tenuta e condannare l'odierna appellata ex Controparte_1 art. 936, secondo comma c.c. quale proprietaria del fondo e considerata l'intervenuta retrocessione dell'azienda, di cui esse opere, materiali, impianti fanno parte, tra la medesima e la alla corresponsione a favore del signor Parte_2 [...]
della somma complessiva di euro 185.425,81= pari al valore del- Controparte_3 le opere al momento della loro realizzazione, come da fatture allegate, da rivalu- tarsi tenuto conto della svalutazione monetaria fino al momento della decisione della presente causa;
d)- accertare e dichiarare il diritto di proprietà del signor
2 sull'insegna e marchio “TEXANO”, marchio facente parte Parte_1 dell'azienda poi affittata da a soggetti terzi e oggetto dei con- Controparte_1 tratti d'affitto d'azienda di cui alla narrativa in atto di appello;
e) e per l'effetto di- chiarare tenuta e condannare al pagamento a favore del si- Controparte_1 gnor per effetto della retrocessione dell'azienda e della man- Parte_1 cata prosecuzione del rapporto per volontà di , di una somma a tito- CP_1 lo di risarcimento del danno, pari alla perdita della quota di avviamento che il mar- chio di proprietà del incorpora in sé, di euro 272.000,00= calcolata in base PT all'attualizzazione, per un certo numero di anni, dei differenziali reddituali apportati dal marchio all'impresa o nella diversa, maggiore o minore somma determinata dal
Giudice, anche a mezzo di altri sistemi di calcolo tra cui quello previsto dall'art. 2 comma 4 del DPR. 460/1996; c) in via subordinata, sempre nel merito, nella de- negata e non creduta ipotesi che l'Ill.ma Corte non ravvisi la retrocessione quale titolo giustificativo della domanda precedente, dichiarare tenuta e condannare a corrispondere al signor , un'indennità Controparte_1 Parte_1 ex art. 2041 c.c. considerato l'arricchimento della medesima e il depauperamento dell'odierno appellante per la perdita della quota di avviamento che il marchio in- carna in sé per i motivi esposti nella narrativa di cui all'atto di appello”; d) rigettare in quanto infondata sia in fatto che in diritto la domanda nuova di CP_1 diretta ad ottenere la condanna del signor ex art. 96,
[...] Parte_1 comma terzo c.p.c. e la conseguente revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
e) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di patrocinio del doppio grado di giudizio, compresi oneri fiscali e previdenziali di legge”.
Per la parte Appellata ed Appellante in via incidentale condizionata: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, difesa e istanza, sia di merito che istruttoria, per tutte le ragioni espo- ste in atti:
1. in via preliminare: a) dichiarare estinto il presente giudizio ex art. 307
c.p.c. in ragione della sua tardiva riassunzione da parte del Sig. Parte_1
, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado del
[...]
Tribunale di Genova n. 1173/2021, emessa a definizione del giudizio inter partes distinto con R.G. 8904/2020, pubblicata il 21.5.2021; b) dichiarare l'impugnazione avversaria inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. in quanto priva di ragionevole pro- babilità di essere accolta;
c) dichiarare inammissibile, in quanto tardiva, la richie- sta di chiamata in causa del formulata dal Sig. Controparte_2 Parte_1
con il ricorso per la riassunzione del presente giudizio;
2. in via principale:
[...]
a) rigettare integralmente tutti i motivi di appello avversari perché infondati in fatto e in diritto e comunque non provati;
e per l'effetto b) confermare integralmente la
3 sentenza di primo grado del Tribunale di Genova n. 1173/2021, emessa a defini- zione del giudizio inter partes distinto con R.G. 8904/2020, pubblicata il 21.5.2021, impugnata dal Sig. ; in subordine, per la sola denegata e non Parte_1 creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova dovesse ritenere fonda- to, anche solo parzialmente, uno o più dei motivi di appello formulati dal Sig.
[...]
: a) in via di impugnazione incidentale condizionata, riformare la Per_1 Parte_1 sentenza di primo grado del Tribunale di Genova n. 1173/2021, emessa a defini- zione del giudizio inter partes distinto con R.G. 8904/2020, pubblicata il 21.5.2021, nella parte in cui ha rigettato e/o ritenuto assorbite talune eccezioni pregiudiziali e/o preliminari svolte in primo grado da e, per l'effetto, accer- Controparte_1 tare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti: (i) l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'intervenuta estinzione del presente giudizio perché invalida- mente riassunto dal Sig. (in violazione dell'art. 427 c.p.c.); (ii) Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova a decidere la presente
contro
- versia per essere competente il Tribunale di Milano ex art. 19 c.p.c.; (iii) il difetto di legittimazione passiva di e/o il difetto di titolarità passiva del
Controparte_1 rapporto controverso in capo a per essere esclusivamente
Controparte_1 il soggetto (ipoteticamente) chiamato a rispondere delle pretese tutte Parte_2 svolte in causa dal Sig. ; b) in via di subordinata eccezione Parte_1 riconvenzionale di merito, espressamente riproposta ex art. 346 c.p.c., compensa- re qualsivoglia credito o pretesa del Sig. in questa sede for- Parte_1 mulata nei confronti di sino a concorrenza così da respinger-
Controparte_1 ne le relative domande, a fronte dei crediti vantati da verso il
Controparte_1
Sig. (in proprio e/o quale socio occulto e/o amministratore di Parte_1 fatto di per tutti i fatti di cui in atti, mandando conseguentemente assol- Parte_2 ta e tenendo indenne da ogni e qualsiasi pretesa, responsabi- Controparte_1 lità, debito, condanna o ragione di pagamento verso il Sig. , Parte_1 ferma restando la riserva espressa di ad agire in separata se- Controparte_1 de per il pagamento del saldo creditorio a proprio favore dovutole per effetto di ciò dal Sig. ;
4. in ogni caso, condannare il Sig. Parte_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. e revocarne l'ammissione al gratuito patroci-
[...] nio.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1 comma 47 e ss. L. 92/1012 evocava PT [...] avanti il Tribunale di Genova, sez. lavoro, per sentir dichiara- Parte_3 re l'intervenuta retrocessione d'azienda tra (datrice di lavoro del ri- Pt_2 corrente) e in relazione a locale commerciale ubicato nel Parte_4
4 centro “Fiumara” in Genova e per sentir dichiarare la prosecuzione del rap- porto di lavoro ex art. 2112 c.c. con la medesima e l'illegittimità del licenzia- mento (con ogni consequenziale provvedimento di natura retributiva e con- tributiva).
Nella denegata ipotesi in cui il rapporto di lavoro del ricorrente non si fosse ritenuto continuare con chiedeva la condanna di Controparte_1 PT quest'ultima al pagamento dell'importo di € 457.425,81 (o altro veriore) per l'utilizzo di opere strutturali e impianti, per marchio e avviamento.
Il Tribunale sez. Lav., con ordinanza 7 agosto 2020, respingeva il ricorso e disponeva la separazione della domanda attorea relativa alla richiesta di condanna della convenuta al pagamento delle spese sostenute per migliorie, valore dei beni del complesso aziendale e perdita di avviamento. riassumeva il procedimento con comparsa 22 ottobre 2020, evocan- PT do in giudizio innanzi il Tribunale ordinario e la convenuta si CP_1 costituiva chiedendo la reiezione di tutte le domande attoree.
Concesso un rinvio della prima udienza per consentire al nuovo difensore costituito di di prendere conoscenza degli atti, il Tribunale con ordi- PT nanza 8 marzo 2021 Concedeva alle parti il solo termine per il deposito di memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, all'esito della quale, con sentenza n. 1173 del 21 maggio
2021, così statuiva:
“RIGETTA tutte le domande attrici
CONDANNA l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in 11.472,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.”.
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di citazione ri- PT tualmente notificato in data 9 luglio 2021, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in Controparte_1 data 9 novembre 2021, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gra- vame ex art. 348 bis e 342 c.p.c., chiedendone nel merito la reiezione e proponendo appello incidentale condizionato.
Con ordinanza 1 marzo 2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata e, non ravvisando la ne- cessità istruttoria di ammettere le prove richieste dall'appellante (riservata alla sede decisoria ogni ulteriore ed eventualmente diversa valutazione), rin-
5 viava la controversia per precisazione delle conclusioni al 15 febbraio 2023, trattenendo in tale sede la causa a decisione.
Fissata, su istanza dell'appellante, udienza di discussone orale, la
contro
- versia veniva tuttavia sospesa ex art. 52 ultimo comma c.p.c. con ordinanza
30 ottobre 2023, a seguito di istanze di ricusazione presentate dall'appellante.
Rigettate dette istanze e dichiarato inammissibile il reclamo avverso le ordi- nanze di reiezione, l'appellante riassumeva la causa e la Corte fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 26 giugno 2024.
Con decreto 25 luglio 2024 la Presidente assegnava la causa a nuovo rela- tore e fissava udienza al 16 ottobre 2024 per la verifica del contraddittorio in riassunzione e per precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 24 ottobre 2024, la Corte tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
L'appellante proponeva rituale istanza di fissazione di udienza di discussio- ne orale innanzi al Collegio e la Corte fissava per l'incombente l'udienza del
19 febbraio 2025, alla quale i difensori delle parti discutevano la controversia e il Collegio riservava la decisione.
1. Le eccezioni preliminari di parte appellata.
Tutte le eccezioni preliminari in rito formulate da Controparte_4
[... infondate.
L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., è as- sorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicita- mente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azio- nata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
L'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. si palesa infondata: l'atto si articola in censure sufficien- temente specifiche con indicazione delle singole parti della sentenza che in- tende gravare, così come prescrive la norma in esame.
Va peraltro osservato che, secondo l'ormai costante giurisprudenza di legit- timità (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199), l'atto di
6 impugnazione non richiede la formulazione di una proposta alternativa di sentenza ma soltanto che l'appellante esponga in maniera compiuta e preci- sa le ragioni delle critiche mosse alla sentenza e le modifiche che a suo av- viso dovrebbero conseguire al suo accoglimento.
Quanto, infine, all'eccezione di estinzione della controversia per tardività della riassunzione dopo sospensione per ricusazione, è sufficiente os- servare che la controversia è stata sospesa ex art. 52 c.p.c. in data 30 otto- bre 2023, l'istanza di ricusazione è stata rigettata con provvedimento notifi- cato alle parti in data 9 novembre 2023, il ricorso avverso il rigetto è stato di- chiarato inammissibile con provvedimento del 22 novembre 2023 e il ricorso per riassunzione è stato da depositato il successivo 26 aprile 2024, PT quindi entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 54 c.p.c. che, secondo il
Supremo Collegio (cfr. da ultimo sez. I, ordinanza n. 21157 del 29 luglio
2024) decorre dalla comunicazione del rigetto ai difensori delle parti e, quin- di, dal 9 novembre 2023.
2. L'appello principale.
Primo motivo. Violazione della legge ex art. 342 n. 2) cpc: violazione e fal- sa applicazione delle norme di diritto per omissione da parte del Giudice di prime cure di attività istruttoria per mancata concessione dei termini per memorie e mancata motivazione del provvedimento adottato in data 8 marzo
2021 sulla richiesta di prove.
Con tale motivo, si duole che il primo Giudice non abbia concesso i PT termini ex art. 183 VI comma c.p.c. nn. 2 e 3, senza esplicitare le ragioni del diniego e asseritamente violando il diritto alla difesa dell'odierno appellante, che non ha potuto formulare compiutamente istanze istruttorie e produrre documenti.
Il motivo è infondato.
Secondo Cass, sez. II, Ordinanza n. 17685 del 31 maggio 2022: “È opportu- no premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di legittimità. Si
è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183
c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le
7 parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una di- versa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste pura- mente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale del- la durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c. (Cass.
4767/2016; Cass. 8287/2017; Cass. 7474/2017). In ogni caso, respinta in primo grado la richiesta di concessione dei termini per la formulazione delle prove o la precisazione delle domande, l'eventuale illegittimità di tale diniego onerava la parte di proporre in appello le allegazioni difensive e di introdurre le richieste istruttorie, data l'impossibilità di rimettere la causa in primo grado
e l'obbligo del giudice di pronunciare nel merito. Difatti, qualora venga de- dotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il "thema deci- dendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specifi- care quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c. e quali prove sarebbero state dedotte, poi- ché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività non potute svolgere in primo grado (Cass.
9169/2008; Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018; Cass. 21953/2019).”.
Contravvenendo all'insegnamento del Supremo Collegio, l'appellante si è li- mitato a dolersi della mancata concessione, da parte del Tribunale, dei ter- mini per il deposito delle memorie ex art.183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. (nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla fattispecie), ma non ha indi- cato quali prove avrebbe dedotto in tali memorie.
Al di là di generiche affermazioni sulla supposta lesione del proprio diritto al- la difesa (le doglianze relative alla mancata concessione dei termini e al conseguente mancato svolgimento di attività istruttoria è ripresa anche nell'esposizione del terzo e del quarto motivo di gravame), non ha PT chiarito in che cosa detta attività si sarebbe, in ipotesi, dovuta estrinsecare, non ha formulato capi di prova specifici (chiarendo le ragioni per cui le circo- stanze dedotte, ove confermate dai testimoni, avrebbero potuto portare a una decisione diversa rispetto a quella assunta in primo grado), non ne ha chiesto l'ammissione e non ha indicato testi.
8 Secondo motivo. Violazione della legge ex art. 342 n. 2) cpc: violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. e omessa applicazione dell'art. 2935
c.c.
Il primo Giudice, evidenzia l'appellante, ha errato nel ritenere prescritta l'azione ex art. 936 c.c. svolta da . PT
Il dies a quo della prescrizione non decorreva dall'ultima fattura relativa alle migliorie (30 maggio 2000), ma soltanto dal giorno della riconsegna della res.
deduce di avere eseguito i lavori con il pieno consenso della Coopset- PT te, in allora proprietaria dell'immobile e di , di avere conferito CP_1 marchi e insegne e realizzato impianti e opere murarie strutturali in un'azienda che ha poi affittato a soggetti terzi (prima Breack CP_1 SR, fallita nel 2005 e di cui era amministratore, e poi . PT Pt_2
L'appellante deduce che è pacifico che questi beni sono di proprietà di CP_3
[..
, che li ha pagati, che le opere sono state realizzate a scienza della pro- prietaria (all'epoca Coopsette) e senza opposizione, e che , CP_1 dopo il rilascio, non ha esercitato entro il termine di sei mesi l'opzione tra ri- tenerle e pagarle e chiedere l'eliminazione e quindi sarebbe ora obbligata a pagarle.
Prosegue l'appellante con l'evidenziare che nei contratti d'affitto d'azienda tra e Break SR e era previsto che l'attività doveva CP_1 Pt_2 essere esercitata nel rispetto degli standard merceologici, architettonici e di immagini dell'insegna “Texano” e che, in sostanza, ha dispo- CP_1 sto, beneficiandone, di un'azienda non propria ma dell'appellante.
Anche questo motivo è infondato.
Per superare l'eccezione di prescrizione dell'indennità ex art. 936 II comma c.c. sollevata dall'odierna appellata ed accolta dal Tribunale, sostiene PT che il diritto a tale indennità sorge, per il terzo “non nel momento della rea- lizzazione delle opere (non si deve guardare alla data delle fatture) ma nel momento in cui la proprietaria del suolo, nel caso di specie il Consiglio di
Amministrazione di , venendone a conoscenza, ne chiede la CP_1 ritenzione e pertanto il diritto poteva essere fatto valere dall'odierno appel- lante ex art. 2935 c.c. solo al momento dal momento dell'avvenuta cono- scenza, cioè aprile 2019.” (così pag. 14 comparsa conclusionale Lanza 23 dicembre 2024).
9 Lo stesso , tuttavia, afferma ripetutamente, sin dal ricorso introduttivo PT della controversia lavoristica, che la realizzazione di opere murarie e impian- ti, nonché l'acquisto di arredi, sono avvenuti in base ad accordi intervenuti con la proprietà (cfr., ad esempio, pag. 3 del ricorso ex art. 1 commi 47 e ss.
L. 92/2012, dove si legge: “Per la ristrutturazione del ramo, pertanto – ristrut- turazione non semplicemente “autorizzata”, ma bensì' addirittura pretesa, in base agli accordi raggiunti, dalla società proprietaria – il ricorrente ha soste- nuto complessivamente. – tra migliorie e opere – l'importo complessivo di euro 151.498,00 ...” e pag. 2 memoria ex art. 183 VI comma n. 1 del 3 aprile
2021, dove si legge: “Pertanto, provato l'acquisto della proprietà in capo all'attore, provata l'esistenza del consenso della proprietaria del fondo, si può dire sicuramente che tutte le opere, i materiali, gli impianti suddetti rea- lizzati ed impiegati dal costituiscono delle accessioni regolate dall'art. PT
936 c.c.. Questo comporta che, essendo le stesse realizzate “a scienza” del- la proprietaria e “senza opposizione” il signor non è obbligato a to- PT glierle e pertanto, considerata la risoluzione del rapporto, ha diritto a rivendi- carne il prezzo, non essendo possibile –per la natura delle accessioni stes- se- la separazione dal fondo.”).
Tali allegazioni si pongono in insanabile contraddizione con l'assunto se- condo cui il proprietario del fondo avrebbe avuto contezza dell'incorporazione soltanto al momento in cui l'odierno appellante notificò il ricorso introduttivo della controversia di lavoro, ivi manifestando l'intenzione di rivendicare l'indennità ex art. 936 II comma c.c., ovverosia nell'aprile
2019, posto che la conoscenza dell'incorporazione ha invece coinciso con l'effettuazione delle opere medesime.
L'art. 936 c.c., all'ultimo comma, dispone che la rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione e, nel caso che ci occupa, è lo stesso ad afferma- PT re che il proprietario del fondo ha avuto immediata consapevolezza dell'incorporazione (si tratta di opere la cui esecuzione, allega , la pro- PT prietà ha non soltanto autorizzato ma preteso: in termini cfr. da ultimo,
Cass., sez. II, Ordinanza n. 29134 del 12 novembre 2024, secondo cui: “In tema di accessione, quando le opere sono state fatte da un terzo con mate- riali propri, il diritto al relativo indennizzo sorge in corrispondenza della pre- clusione dello ius tollendi ed è da tale momento che comincia a decorrere anche il termine di prescrizione per l'esercizio di tale diritto, ossia trascorsi
10 sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione oppure dall'incorporazione stessa, se fatta dal terzo in buona fede o a scien- za del proprietario. “).
Nell'atto di citazione in appello (cfr., in particolare, pag. 21) allega poi PT che, in ogni caso, il decorso della prescrizione sarebbe stata interrotto “ ... prima dalla dichiarazione di fallimento della Break del 2005 chiuso poi nel
2016, poi con l'azione di rivendica dei beni compresi nel fallimento della
Break del 2006 e poi ancora con atto di citazione per opposizione di terzo del 2014 definito con provvedimento del 2015, con ricorso dell'08.11.2016 per la nomina di un arbitro (procedimento definito con lodo del 12.01.2018) e ancora con la procedura esecutiva mobiliare R.G. Es. n. 6279/13 del Tribu- nale di Genova in cui è stata disposta la vendita in data 30 maggio 2017 dei beni pignorati della e nella quale il ha ottenuto il riconosci- Parte_2 PT mento della proprietà di beni ricompresi erroneamente nella procedura (beni ancora esistenti presso il locale in quanto indivisibili da altri beni della
[...]
. Con la notifica di questi atti ex art. 2943 c.c., aventi chiaramente tutti Pt_2 ad oggetto la proprietà di beni di cui oggi il chiede il riconoscimento PT del loro controvalore in denaro essendo venuto meno il rapporto con la pro- prietaria e facenti parte di un complesso aziendale comprensivo anche dello stesso locale realizzato dal , il non avrebbe potuto esercitare il PT PT suo diritto e richiedere l'indennità ex art. 936, secondo comma, c.c.”.
Sul punto è sufficiente osservare che non ogni atto o domanda giudiziale è idoneo, ai sensi dell'art. 2943 c.c., a interrompere la prescrizione, poiché tale effetto si produce unicamente attraverso atti da cui sia desumibile la inequi- voca volontà del creditore di far valere il diritto nei confronti del debitore.
Non è pertanto dato capire quale effetto interruttivo della prescrizione del di- ritto del terzo ad ottenere dal proprietario del fondo il rimborso delle opere e migliorie eseguite possa avere la dichiarazione di fallimento della Break SR
(che non è certo un atto posto in essere dal titolare del preteso diritto), ma anche alle iniziative giudiziarie effettivamente intraprese da diretta- PT
(ovverosia la rivendica dei beni compresi nel fallimento Break e il ri- CP_5 conoscimento della proprietà di beni nell'ambito di un'opposizione a pigno- ramento mobiliare) non è possibile attribuire un tale effetto, poiché manca totalmente la manifestazione di volontà di fare valere il diritto all'indennità ex art. 936 II comma c.c..
11 Terzo motivo. Violazione della legge ex art. 342 n. 2) cpc: erronea indica- zione in sentenza di un fatto controverso tra le parti su cui il Giudice ha ba- sato il proprio convincimento.
Il primo Giudice, deduce l'appellante, ha ritenuto pacifico che fosse Pt_2 gestita da ma la sentenza di primo grado della sezione lavoro che lo PT affermava è stata appellata, avverso quella d'appello che l'ha confermata è stato interposto ricorso per cassazione e, avendo la Suprema Corte confer- mato la sentenza di appello, ha da ultimo presentato ricorso alla Cor- PT te di Giustizia Europea.
Il fatto non poteva pertanto ritenersi pacifico tra le parti ed è ancora
contro
- verso e le argomentazioni del Tribunale sul punto sono ad avviso dell'appellante, pregiudizievoli.
Anche sotto questo profilo, rileva la circostanza che non siano stati concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma nn. e 2 3 c.p.c. e che, pertanto, l'odierno appellante non abbia potuto dimostrare il proprio sta- tus giuridico che era, a tutti gli effetti, quello di dipendente di Pt_2
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse dell'appellante ed è, in ogni caso, irrilevante rispetto al merito della vicenda.
censura due specifiche affermazioni contenute, rispettivamente, a PT pag. 6 e a pag. 8 della sentenza di primo grado, che sono le seguenti: “nel
2005 Break s.r.l è fallita e la convenuta ha affittato il ramo d'azienda a EA
s.r.l. società che poi si è rivelata essere gestita dal ” (pag. 6) e PT
“…all'epoca dei fatti, ha agito prima come legale rappresentante di Break
s.r.l., poi come gestore dell'azienda in titolarità della così come Parte_2 accertato da questo Tribunale, con ordinanza del 07.08.2020, confermata dalla sentenza 28.12.2020” (pag. 8).
Sul primo assunto il Tribunale ha fondato la pronuncia relativa all'affermazione della propria competenza per territorio a decidere la
contro
- versia (l'impugnata decisione – pag. 6 II paragrafo - prosegue infatti con l'affermare che: “Dunque, anche con riferimento alla domanda di risarcimen- to del danno per l'asserita perdita della quota di avviamento del marchio, nonché di indennizzo ex art. 2041 c.c., la competenza è di questo Tribunale, dato che il marchio “TEXANO” è stato commercializzato e/o sfruttato dalle due società gestite dal , con riferimento all'attività di ristorazione eser- PT citata negli immobili sopra indicati”), rigettando l'eccezione formulata da
, pronuncia che non ha alcun interesse a impugnare. CP_1 PT
12 Sul secondo assunto il Tribunale ha fondato la propria convinzione che fos- se emerso, nel caso di specie, che “un rapporto giuridico di natura contrat- tuale fosse venuto in essere esclusivamente tra la convenuta e ma Pt_2 non tra la convenuta e la persona del ” (così l'impugnata decisione al PT
III paragrafo di pag. 8), che è esattamente quanto sostenuto dall'odierno ap- pellante che, ove non fosse considerato terzo, non potrebbe in nessun caso fare valere pretese fondate sull'art. 936 c.c..
In generale, comunque, l'avere il primo Giudice dato per pacifica la circo- stanza che avesse agito come amministratore di fatto di non PT Pt_2 spiega alcuna rilevanza sul merito della vicenda che ci occupa, posto che le pretese creditorie azionate dall'odierno appellante sono state rigettate per motivi che nulla hanno a che vedere con il suo status giuridico (dipendente o amministratore) nell'ambito di tale società.
Quarto motivo. Violazione di legge Violazione di legge ex art. 343 n. 2) cpc: contraddittorietà e carenza della motivazione anche per carenza istrut- toria in ordine alla domanda di risarcimento relativamente all'uso del marchio
e alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c..
Con tale motivo l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto contraddittorie le difese dell'originario attore per avere agito in forza di una norma, l'art. 936 c.c., che presuppone l'assenza di rapporti giuridici tra terzo e proprietario del suolo, richiamando poi, in punto marchio, la violazione dell'art. 2112 c.c., “norma che ha ad oggetto il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda e che, dunque, presuppone la sussistenza di un rapporto giuridico tra le parti in causa “ (così l'impugnata decisione alle pagg. 7 e 8).
L'appellante deduce di non aver agito, per il marchio, ex art. 936 c.c., non essendo il marchio una costruzione, piantagione o opera, ma in forza dei contratti di affitto d'azienda tra e Break e EA che prevedeva- Parte_4 no che detta attività dovesse essere svolta secondo gli standard del marchio
“Texano”, che apparteneva a;
oggetto dell'affitto erano pertanto an- PT che l'avviamento e il particolare menù di cucina tex mex.
deduce che conferì personalmente il marchio in azienda e che PT [...] avrebbe continuato negli anni a utilizzarlo, per cui la richiesta di Parte_5 risarcimento del danno per la sua perdita ha fondamento giuridico nel fatto che la cessazione dell'attività dell'azienda e l'estromissione di a se- PT guito della retrocessione ha fatto venir meno quella quota di avviamento de-
13 terminato dalla valorizzazione del marchio che godeva di notorietà per l'attività in precedenza svolta da in Genova centro. PT
L'appellante allega che il riferimento all'art. 2112 c.c. con riguardo al marchio
è stato erroneamente interpretato dal Tribunale perché riguardava solo il fat-
Part to che il rapporto di lavoro esistente tra e doveva proseguire con PT
a seguito della retrocessione. CP_1
Anche la richiesta della somma a titolo di risarcimento del danno per il mar- chio deriverebbe in via generale dalla retrocessione dell'azienda in capo a come stabilito dal lodo arbitrale che indica l'azienda retroces- CP_1 sa “libera da contratti” e dalle trattative stragiudiziali non andate a buon fine intervenute prima della causa di lavoro.
Prosegue l'appellante con il dedurre che, ove questa Corte non ritenesse che la retrocessione costituisca titolo per il risarcimento del danno, allora in via subordinata la perdita dovrebbe essere indennizzata ex art. 2041 c.c.
Il Tribunale ha argomentato circa il fatto che l'attività di non è CP_1 quella imprenditoriale di ristorazione bensì quella di affittare i punti vendita all'esercente che vi andrà a svolgere la propria attività ma l'appellante dedu- ce che in realtà esercita anche attività imprenditoriale e di ri- CP_1 storazione in forza delle licenze rilasciate a suo nome per i vari esercizi.
Lamenta che l'asserita mancata prova del danno e la mancanza di docu- mentazione sono dipese dall'omissione di attività istruttoria non imputabile all'appellante e il vantaggio per l'odierna appellata si desume comunque dal fatto che essa si trova a disporre di un'azienda già avviata da , com- PT posta da un locale progettato e realizzato da a proprie spese, da beni PT di proprietà di e da un marchio di proprietà di . PT PT
Anche questo motivo è infondato.
Il marchio “TEXANO” di cui assume di essere titolare non è mai stato PT utilizzato da : a farne uso sono state prima Break SR, cui CP_1
l'odierno appellante allega di averlo conferito e poi sulla base del Pt_2 contratto di affitto 8 giugno 2006 tra la società e (doc. 9 fascicolo pri- PT mo grado ), a mente del quale, tra l'altro, “Nell'eventuale recesso anti- PT cipato del rapporto contrattuale instaurato da con Parte_2 CP_1
il sopraesteso contratto tra ed il dovrà ritenersi risolto
[...] Parte_2 PT ed i predetti beni, oggetto della presente scrittura, dovranno essere restituiti al , liberi da qualsivoglia vincolo.”. PT
14 Come correttamente evidenziato dal primo Giudice (cfr. pag. 8 in fine dell'impugnata decisione) “i soggetti ai quali si potrebbe ricondurre un'utilità derivante dalla commercializzazione del brand in questione sono quindi le società per le quali ha operato il , e cioè la Break s.r.l. e la , PT Parte_2 con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata re- lativamente alla domanda di risarcimento del danno per perdita della quota di avviamento, danno del quale, ove sussistente, dovrebbero se mai essere chiamate a rispondere le due società che di detto marchio disponevano e che lo hanno in concreto utilizzato.
non ha peraltro mai neppure allegato che inter- PT Controparte_1 venuta la risoluzione del contratto di affitto di azienda con gli abbia Parte_2 impedito di utilizzare il marchio che assume appartenergli, né ha provato
(sotto il profilo del preteso indebito arricchimento) che l'odierna appellata lo abbia utilizzato in via autonoma traendone una qualche utilità e, quanto alla supposta “omissione di attività istruttoria” vale quanto detto esaminando il primo motivo di gravame circa il fatto che avrebbe dovuto compiuta- PT mente dedurre nel presente grado di giudizio le circostanze che intendeva provare per testimoni.
3. L'appello incidentale condizionato.
La reiezione dell'appello principale esime la Corte dall'esame dei motivi di appello incidentale condizionato formulati da Controparte_1
4. La domanda di condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggra- vata ex art. 96 III comma c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass sez. VI - 5, Ordi- nanza n. 29017 del 17 dicembre 2020) esclude, per l'applicazione dell'istitu- to della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 III comma (a differenza di quella di cui ai primi due commi della disposizione codicistica), la necessità dell'allegazione e della prova del danno, ma rimane presuppo- sto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente con- traria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà ( così Cass., Sez. III,
Sentenza n. 15017 del 21 luglio 2016).
15 Nel caso di specie, non risulta provata la sussistenza di tale elemento sog- gettivo e la domanda di deve pertanto essere rigettata. Controparte_1
5. Le spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il principio di cui all'art. 91
c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al DM 147/2022 nei valori medi, tenuto conto del valore
(scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00) e della natura della controver- sia:
1. fase di studio € 4.389,00
2. fase introduttiva € 2.552,00
3. fase di trattazione € 5.880,00
4. fase decisionale € 7.298,00
Totale complessivi € 20.119,00 oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introdutti- vo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente ri- gettato.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante a corrispon- dere a parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre rim- borso spese forf. 15%, CPA e IVA ove dovuta;
3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 12 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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