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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13797 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
IA RE RE Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55668 /2023, vertente
TRA
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. MENICHETTI Parte_1
SARA
E
, nato a [...] l'[...] con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1
MM EL e IM ON
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figlio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06/12/2023 le parti adivano l'intestato
Tribunale al fine di regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata l'[...], riconosciuta da entrambi i genitori;
a Persona_1 sostegno della domanda le parti deducevano che i rapporti di coppia si erano nel tempo deteriorati e che la convivenza del suddetto nucleo familiare cessava definitivamente.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
1. la minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare la Persona_1 propria responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
2. La minore continuerà ad essere collocata prevalentemente presso l'abitazione Persona_1 materna sita in Ardea (RM), Via Ovile della Castagnetta n.1, ove ha la residenza.
3. Per quanto attiene alla frequentazione della minore con il padre, la stessa si svolgerà nelle seguenti modalità, a partire dall'iscrizione a ruolo del presente ricorso: - a fine settimana alternati il sabato dalle ore 10:00 alle ore 18:00; la domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00; almeno per i primi sei mesi tali incontri avverranno senza pernotto, nell'ottica di una gradualità degli stessi;
- per le festività pasquali e natalizie, nonché per il compleanno di , a partire dal prossimo Per_1 anno (2024) le stesse seguiranno il criterio dell'alternanza salvo diverso accordo tra i genitori;
per l'anno corrente la decisione sul calendario è rimessa all'accordo tra la signora e il signor Per_1
; - per le vacanze estive, il relativo calendario è rimesso all'accordo tra i genitori;
anche CP_1 tenuto conto degli impegni lavorativi del signor e della tenera età della bambina, si CP_1 inizierà con 7 giorni il primo anno (2024) per poi proseguire con 15 giorni dal secondo anno in poi (in entrambi i casi, anche non consecutivi). Le parti convengono che la madre avrà la possibilità di raggiungere almeno per un giorno durante il periodo di spettanza paterna, Per_1 finché la minore non si sarà pienamente abituata al nuovo assetto organizzativo di cui al presente ricorso. I genitori potranno decidere di condurla in vacanza ove riterranno più opportuno in base agli impegni e alle possibilità economiche di entrambi, fatto salvo il temporaneo divieto di espatrio per che le parti concordano, sempre nella prospettiva di garantire la massima gradualità Per_1 della nuova regolamentazione, di fissare nella durata di due anni dall'emissione del provvedimento di omologazione del presente ricorso. Per quanto attiene alle telefonate tra il padre e la minore, le stesse saranno effettuate nel tardo pomeriggio quando la bambina si troverà nella propria abitazione.
4. Il signor , dall'iscrizione a ruolo del presente ricorso, corrisponderà mensilmente alla CP_1 signora entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento ordinario della minore Per_1
, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice Per_1
Istat; quanto alle spese straordinarie ripartite al 50% tra le parti, le stesse concordano di attenersi ai principi indicati nel protocollo del Tribunale Civile di Roma del 17 dicembre 2014. Le parti concordano altresì che la signora sia l'unica a percepire l'assegno unico per la Parte_1 minore e a beneficiare delle detrazioni fiscali.
Quanto alla questione relativa alla modifica del cognome di , la stessa sarà Per_1 affrontata dalle parti in un momento successivo.
Dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Dispone in ordine al regime di affidamento e mantenimento della figlia minore in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA RE RE MA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
IA RE RE Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55668 /2023, vertente
TRA
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. MENICHETTI Parte_1
SARA
E
, nato a [...] l'[...] con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1
MM EL e IM ON
-ricorrenti-
NONCHÉ
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figlio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06/12/2023 le parti adivano l'intestato
Tribunale al fine di regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore nata l'[...], riconosciuta da entrambi i genitori;
a Persona_1 sostegno della domanda le parti deducevano che i rapporti di coppia si erano nel tempo deteriorati e che la convivenza del suddetto nucleo familiare cessava definitivamente.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
1. la minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare la Persona_1 propria responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
2. La minore continuerà ad essere collocata prevalentemente presso l'abitazione Persona_1 materna sita in Ardea (RM), Via Ovile della Castagnetta n.1, ove ha la residenza.
3. Per quanto attiene alla frequentazione della minore con il padre, la stessa si svolgerà nelle seguenti modalità, a partire dall'iscrizione a ruolo del presente ricorso: - a fine settimana alternati il sabato dalle ore 10:00 alle ore 18:00; la domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00; almeno per i primi sei mesi tali incontri avverranno senza pernotto, nell'ottica di una gradualità degli stessi;
- per le festività pasquali e natalizie, nonché per il compleanno di , a partire dal prossimo Per_1 anno (2024) le stesse seguiranno il criterio dell'alternanza salvo diverso accordo tra i genitori;
per l'anno corrente la decisione sul calendario è rimessa all'accordo tra la signora e il signor Per_1
; - per le vacanze estive, il relativo calendario è rimesso all'accordo tra i genitori;
anche CP_1 tenuto conto degli impegni lavorativi del signor e della tenera età della bambina, si CP_1 inizierà con 7 giorni il primo anno (2024) per poi proseguire con 15 giorni dal secondo anno in poi (in entrambi i casi, anche non consecutivi). Le parti convengono che la madre avrà la possibilità di raggiungere almeno per un giorno durante il periodo di spettanza paterna, Per_1 finché la minore non si sarà pienamente abituata al nuovo assetto organizzativo di cui al presente ricorso. I genitori potranno decidere di condurla in vacanza ove riterranno più opportuno in base agli impegni e alle possibilità economiche di entrambi, fatto salvo il temporaneo divieto di espatrio per che le parti concordano, sempre nella prospettiva di garantire la massima gradualità Per_1 della nuova regolamentazione, di fissare nella durata di due anni dall'emissione del provvedimento di omologazione del presente ricorso. Per quanto attiene alle telefonate tra il padre e la minore, le stesse saranno effettuate nel tardo pomeriggio quando la bambina si troverà nella propria abitazione.
4. Il signor , dall'iscrizione a ruolo del presente ricorso, corrisponderà mensilmente alla CP_1 signora entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento ordinario della minore Per_1
, la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice Per_1
Istat; quanto alle spese straordinarie ripartite al 50% tra le parti, le stesse concordano di attenersi ai principi indicati nel protocollo del Tribunale Civile di Roma del 17 dicembre 2014. Le parti concordano altresì che la signora sia l'unica a percepire l'assegno unico per la Parte_1 minore e a beneficiare delle detrazioni fiscali.
Quanto alla questione relativa alla modifica del cognome di , la stessa sarà Per_1 affrontata dalle parti in un momento successivo.
Dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - Dispone in ordine al regime di affidamento e mantenimento della figlia minore in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IA RE RE MA ZI