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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/12/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 956/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 956/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti SCHININÀ Parte_1 C.F._1 STEFANO e MANENTI FERDINANDO;
OPPONENTE contro
(c.f. , oggi denominata Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DI LA IO;
OPPOSTA c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_3 P.IVA_2 la procuratrice (c.f. ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, e per essa la delegata CP_5 Parte_2 (c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli
[...] P.IVA_4 avv.ti SALANITRO UGO ANTONINO, DI LA IO, NA SA LO, SO IO e SO GI;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 142/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 26.01.2022 (proc. n. 227/2022 R.G.), in forza del quale è stato ingiunto all'opponente , quale soggetto Parte_1 fideiussore, e ad altri soggetti debitori di pagare, in favore di Controparte_6
la somma di € 58.628,47, oltre interessi e spese del procedimento
[...] monitorio, per un credito derivante da vari rapporti bancari intrattenuti dal debitore principale
[...]
con il predetto istituto di credito. Parte_3
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“1) nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare inefficace, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo come sopra opposto, dichiarando per conseguenza come gli opponenti, ciascuno per quanto di ragione, nulla devono, a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia motivazione, in favore dell'ingiungente; pagina 1 di 6 2) in ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia e risoluzione delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
3) in subordine accertarsi, tramite la verifica del complesso dei rapporti bancari in essere con l'opposta, la minore somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante CTU che individui e verifichi i parametri economici finanziari normativi ed i criteri contabili con riferimento ai contratti posti a fondamento della pretesa monitoria per cui è causa. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore dei procuratori antistatari”.
Parte opposta:
“- nel merito pronunciando, rigettare perché infondata in fatto ed in diritto, o con ogni altra idonea statuizione, la opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n.142/2022 – Parte_1 227/2022 R. Gen. reso il 26.01.2022 questo confermando in ogni sua parte;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 142/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 26.01.2022 (proc. n. 227/2022 R.G.), su ricorso di per il Controparte_6 pagamento della complessiva somma di € 58.628,47, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
derivante da vari rapporti bancari con il predetto istituto di credito.
L'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepisce in via pregiudiziale l'improcedibilità per omessa mediazione ex art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.. Viene inoltre rilevata l'invalidità delle clausole vessatorie relative alla fideiussione firmata dall'opponente per mancanza di accettazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c., l'inefficacia della deroga all'art. 1957 c.c. ed il mancato esercizio dell'azione verso il debitore nel termine semestrale, con conseguente estinzione della fideiussione e liberazione del garante. L'opponente eccepisce altresì la nullità della fideiussione per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale ed in quanto modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI. Nel merito l'opponente rileva infine l'insussistenza di debiti verso la banca o comunque l'esistenza di una posizione debitoria inferiore a quella calcolata dall'istituto di credito.
Costituitasi in giudizio questa invocava in via preliminare la Controparte_6 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non risultando la proposta opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito l'opposta rilevava l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione, chiedendo il rigetto della stessa con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione.
Con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 14.10.2025 si costituiva nel giudizio, in sostituzione di la società che si dichiarava nuova Controparte_6 Controparte_3 titolare del credito azionato in seguito a contratto di cessione di crediti pecuniari “in blocco” del 16.12.2024, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 aprile 1999 e 58 del Testo Unico Bancario. La società intervenuta faceva proprie le istanze, domande e produzioni documentali già depositate con i precedenti scritti difensivi della creditrice originaria, di cui richiedeva l'estromissione.
Alla prima udienza del 19.07.2022, non ravvisandosi al primo contraddittorio prova adeguata del credito, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo pagina 2 di 6 opposto;
successivamente venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
Infine, la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione è in radice infondata stante che in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010. Tale norma prevede infatti l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (cfr. Cass. Civ. n. 31209/2022). Il principio è stato confermato anche recentemente dalla Corte di cassazione, che è nuovamente tornata ad esprimersi sull'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, evidenziando la non obbligatorietà della mediazione nell'ambito dalla fideiussione bancaria (cfr. Cass. Civ. n. 12290/2024).
Passando all'analisi del contratto di fideiussione del 20.09.2016, risulta innanzitutto non contestata ex art. 115 c.p.c. la sottoscrizione del documento depositato in uno al ricorso monitorio;
il chiaro tenore della lettera contrattuale evidenzia inoltre le obbligazioni assunte dal debitore garante nei confronti della Banca ed oggetto del decreto ingiuntivo. Deve altresì escludersi la nullità dell'art. 10 dell'obbligazione di garanzia, in quanto il termine pattizio più ampio di ventiquattro mesi - entro il quale il creditore deve promuovere iniziative giudiziarie per il recupero del credito nei confronti del debitore principale (pena l'inoperatività della fideiussione) - deve ritenersi valido ed efficace. L'aumento da sei a ventiquattro mesi, oggetto comunque di doppia sottoscrizione, non determina una situazione di significativo squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto in danno del fideiussore di cui all'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, che in tal modo non risulta esposto a tempo indeterminato o eccessivamente lungo all'inerzia del creditore nel procedere contro il debitore principale. In particolare, non viene eliminata né resa particolarmente difficoltosa la facoltà del debitore di opporre la decadenza o il venir meno del rapporto di garanzia. Stante la validità dell'espressa pattuizione in deroga, poiché la decadenza dal beneficio del termine è avvenuta in data 8.07.2021, non risulta essersi verificata alcuna decadenza in capo all'istituto di credito, che ha iscritto il ricorso monitorio già a gennaio 2022.
Dalle stesse allegazioni dell'opponente risulta inoltre che la fideiussione generale prestata dall'opponente in data 20.09.2016 (molto tempo dopo il periodo accertato dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 2.05.2005), proprio alla luce della diversa formulazione di deroga all'art. 1957 c.c., non è conforme allo schema ABI, che invece prevedeva la deroga tout court all'art. 1957 c.c., cioè la rinuncia preventiva al termine, con esposizione del fideiussore a tempo indefinito.
Parimenti infondata appare l'eccezione relativa all'art. 1956 c.c.. Va infatti ricordato che il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata, invocando l'applicazione del predetto art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua pagina 3 di 6 autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass. Civ. n. 23422/2016).
In merito alle eccezioni dell'opponente sulla mancata prova del credito, si rileva innanzitutto la fondatezza della contestazione del credito derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente n. 2014/100563 del 20.09.2016, in quanto la banca opposta non ha versato in atti gli estratti conto analitici. Ed infatti “Nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo” (cfr. Cass. Civ. n. 9365/2018).
Va quindi ritenuta non dovuta la somma di € 16.919,60. Restano quindi assorbite le eccezioni sull'anatocismo e sulla CMS.
Le eccezioni dell'opponente relative ai due contratti di finanziamento (n. 241301 del 30.01.2014 e n. 263991 del 20.09.2016) devono invece ritenersi infondate.
Nulla ha saputo dimostrare l'opponente in merito alla presunta illegittima applicazione di interessi oltresoglia, spese e commissioni;
le contestazioni e le richieste di accertamento degli indebiti risultano assolutamente generiche e prive della ben che minima prova, non avendo fornito l'opponente indicazione alcuna dei fatti costitutivi. Ed infatti, come affermato da Cass. Civ. S.U. n. 19597/2020, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Peraltro, dall'analisi dei D.M. di riferimento, con riguardo alla categoria creditizia in considerazione, si rilevano tassi soglia superiori ai rispettivi TAEG indicati in contratto.
Inoltre, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. Civ. n. 12007/2024). Considerato che nel caso in esame nessuna prova è stata fornita sul punto dall'opponente, le contestazioni devono essere rigettate.
pagina 4 di 6 Quanto all'anatocismo derivante dal sistema di ammortamento alla francese, va rilevato che in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 15130/24). L'ammortamento alla francese non risulta inoltre in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. Corte di Appello di Napoli 19/2/2020 n. 772 e Trib. Roma 13/4/2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26/10/2017 n. 10832). La giurisprudenza di merito (oramai pressoché unanime), condivisa da questo giudice, reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr., fra tante, Corte di Appello di Genova 17/5/2019 n. 706 e Trib. Catania 9/1/2020 n. 80, 8/2/2020 n. 530 e 6/6/2019 n. 2415, che richiamano Trib. Milano 5/5/2014, Trib. Lecce 16/9/2014).
Date le carenze di specifica allegazione, si è ritenuta inammissibile la richiesta consulenza tecnica contabile d'ufficio. Detta consulenza, infatti, ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche necessarie ai fini della decisione e, come tale, non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di fatti la cui dimostrazione rientri nell'onere probatorio delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 27776/2019).
Ed ancora, il collegamento negoziale non risulta parimenti provato;
in ogni caso è valido il mutuo solutorio, e comunque l'opponente non ha nemmeno allegato, oltre che provato, che entrambi i finanziamenti siano serviti ad estinguere passività pregresse e che tali passività dovevano ritenersi inesistenti per illegittimo addebito di poste passive. In sostanza, per le Sezioni Unite della Suprema Corte: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 5841/2025).
Infine, va rilevata l'inammissibilità dell'intervento del cessionario costituitosi a ridosso Controparte_3 dell'udienza di precisazione delle conclusioni, per mancata prova della titolarità del credito, non potendo bastare al riguardo, in presenza di specifica contestazione di parte opponente alla prima difesa utile, unicamente l'avviso di cessione in G.U.R.I. realizzato dal solo cessionario e non anche dal cedente. Non risulta infatti possibile rinvenire agli atti la prova dell'esistenza del contratto di cessione (specificamente contestata).
Si evidenzia sul punto che la giurisprudenza è concorde nel distinguere l'efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto – per il quale è sufficiente dare prova di aver pubblicato l'avviso in Gazzetta Ufficiale – dalla prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, che deve essere fornita da chi agisca in giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 24798 del 5.11.2020, Cass. Civ. n. 5617 del pagina 5 di 6 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo, Cass. Civ. n. 5857 del 22.02.2022, Cass. Civ. n. 22268/2018).
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte opponente va condannata al pagamento del minore importo accertato di € 41.708,87, oltre interessi come richiesti nel procedimento monitorio.
Le spese seguono la misura della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 956/2022:
dichiara inammissibile l'intervento di per mancata prova della titolarità del credito;
Controparte_3
accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 142/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 26.01.2022 (proc. n. 227/2022 R.G.);
condanna l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1 [...] della somma di € 41.708,87, oltre interessi convenzionali come Controparte_2 richiesti nel ricorso monitorio;
condanna l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida nell'importo di €. 1.700,00, oltre Controparte_2 rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
condanna l'intervenuta e per essa la procuratrice e Controparte_3 Controparte_4 per essa la delegata al pagamento in favore Controparte_7 dell'opponente delle spese di lite, che liquida nell'importo di €. 2.300,00, Parte_1 oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a., disponendone la distrazione in favore degli avv.ti STEFANO SCHININÀ e FERDINANDO MANENTI.
Ragusa, 29/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 956/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti SCHININÀ Parte_1 C.F._1 STEFANO e MANENTI FERDINANDO;
OPPONENTE contro
(c.f. , oggi denominata Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DI LA IO;
OPPOSTA c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_3 P.IVA_2 la procuratrice (c.f. ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, e per essa la delegata CP_5 Parte_2 (c.f. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli
[...] P.IVA_4 avv.ti SALANITRO UGO ANTONINO, DI LA IO, NA SA LO, SO IO e SO GI;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 142/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa il 26.01.2022 (proc. n. 227/2022 R.G.), in forza del quale è stato ingiunto all'opponente , quale soggetto Parte_1 fideiussore, e ad altri soggetti debitori di pagare, in favore di Controparte_6
la somma di € 58.628,47, oltre interessi e spese del procedimento
[...] monitorio, per un credito derivante da vari rapporti bancari intrattenuti dal debitore principale
[...]
con il predetto istituto di credito. Parte_3
CONCLUSIONI
Parte opponente:
“1) nel merito, previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare inefficace, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo come sopra opposto, dichiarando per conseguenza come gli opponenti, ciascuno per quanto di ragione, nulla devono, a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia motivazione, in favore dell'ingiungente; pagina 1 di 6 2) in ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia e risoluzione delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
3) in subordine accertarsi, tramite la verifica del complesso dei rapporti bancari in essere con l'opposta, la minore somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante CTU che individui e verifichi i parametri economici finanziari normativi ed i criteri contabili con riferimento ai contratti posti a fondamento della pretesa monitoria per cui è causa. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore dei procuratori antistatari”.
Parte opposta:
“- nel merito pronunciando, rigettare perché infondata in fatto ed in diritto, o con ogni altra idonea statuizione, la opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n.142/2022 – Parte_1 227/2022 R. Gen. reso il 26.01.2022 questo confermando in ogni sua parte;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 142/2022 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa il 26.01.2022 (proc. n. 227/2022 R.G.), su ricorso di per il Controparte_6 pagamento della complessiva somma di € 58.628,47, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
derivante da vari rapporti bancari con il predetto istituto di credito.
L'opponente a sostegno dell'invocata revoca eccepisce in via pregiudiziale l'improcedibilità per omessa mediazione ex art. 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.. Viene inoltre rilevata l'invalidità delle clausole vessatorie relative alla fideiussione firmata dall'opponente per mancanza di accettazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c., l'inefficacia della deroga all'art. 1957 c.c. ed il mancato esercizio dell'azione verso il debitore nel termine semestrale, con conseguente estinzione della fideiussione e liberazione del garante. L'opponente eccepisce altresì la nullità della fideiussione per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale ed in quanto modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI. Nel merito l'opponente rileva infine l'insussistenza di debiti verso la banca o comunque l'esistenza di una posizione debitoria inferiore a quella calcolata dall'istituto di credito.
Costituitasi in giudizio questa invocava in via preliminare la Controparte_6 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non risultando la proposta opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito l'opposta rilevava l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione, chiedendo il rigetto della stessa con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione.
Con deposito di comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 14.10.2025 si costituiva nel giudizio, in sostituzione di la società che si dichiarava nuova Controparte_6 Controparte_3 titolare del credito azionato in seguito a contratto di cessione di crediti pecuniari “in blocco” del 16.12.2024, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 aprile 1999 e 58 del Testo Unico Bancario. La società intervenuta faceva proprie le istanze, domande e produzioni documentali già depositate con i precedenti scritti difensivi della creditrice originaria, di cui richiedeva l'estromissione.
Alla prima udienza del 19.07.2022, non ravvisandosi al primo contraddittorio prova adeguata del credito, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo pagina 2 di 6 opposto;
successivamente venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
Infine, la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi che l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione è in radice infondata stante che in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010. Tale norma prevede infatti l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (cfr. Cass. Civ. n. 31209/2022). Il principio è stato confermato anche recentemente dalla Corte di cassazione, che è nuovamente tornata ad esprimersi sull'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, evidenziando la non obbligatorietà della mediazione nell'ambito dalla fideiussione bancaria (cfr. Cass. Civ. n. 12290/2024).
Passando all'analisi del contratto di fideiussione del 20.09.2016, risulta innanzitutto non contestata ex art. 115 c.p.c. la sottoscrizione del documento depositato in uno al ricorso monitorio;
il chiaro tenore della lettera contrattuale evidenzia inoltre le obbligazioni assunte dal debitore garante nei confronti della Banca ed oggetto del decreto ingiuntivo. Deve altresì escludersi la nullità dell'art. 10 dell'obbligazione di garanzia, in quanto il termine pattizio più ampio di ventiquattro mesi - entro il quale il creditore deve promuovere iniziative giudiziarie per il recupero del credito nei confronti del debitore principale (pena l'inoperatività della fideiussione) - deve ritenersi valido ed efficace. L'aumento da sei a ventiquattro mesi, oggetto comunque di doppia sottoscrizione, non determina una situazione di significativo squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto in danno del fideiussore di cui all'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, che in tal modo non risulta esposto a tempo indeterminato o eccessivamente lungo all'inerzia del creditore nel procedere contro il debitore principale. In particolare, non viene eliminata né resa particolarmente difficoltosa la facoltà del debitore di opporre la decadenza o il venir meno del rapporto di garanzia. Stante la validità dell'espressa pattuizione in deroga, poiché la decadenza dal beneficio del termine è avvenuta in data 8.07.2021, non risulta essersi verificata alcuna decadenza in capo all'istituto di credito, che ha iscritto il ricorso monitorio già a gennaio 2022.
Dalle stesse allegazioni dell'opponente risulta inoltre che la fideiussione generale prestata dall'opponente in data 20.09.2016 (molto tempo dopo il periodo accertato dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 2.05.2005), proprio alla luce della diversa formulazione di deroga all'art. 1957 c.c., non è conforme allo schema ABI, che invece prevedeva la deroga tout court all'art. 1957 c.c., cioè la rinuncia preventiva al termine, con esposizione del fideiussore a tempo indefinito.
Parimenti infondata appare l'eccezione relativa all'art. 1956 c.c.. Va infatti ricordato che il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata, invocando l'applicazione del predetto art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua pagina 3 di 6 autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass. Civ. n. 23422/2016).
In merito alle eccezioni dell'opponente sulla mancata prova del credito, si rileva innanzitutto la fondatezza della contestazione del credito derivante dal contratto di apertura di credito in conto corrente n. 2014/100563 del 20.09.2016, in quanto la banca opposta non ha versato in atti gli estratti conto analitici. Ed infatti “Nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo” (cfr. Cass. Civ. n. 9365/2018).
Va quindi ritenuta non dovuta la somma di € 16.919,60. Restano quindi assorbite le eccezioni sull'anatocismo e sulla CMS.
Le eccezioni dell'opponente relative ai due contratti di finanziamento (n. 241301 del 30.01.2014 e n. 263991 del 20.09.2016) devono invece ritenersi infondate.
Nulla ha saputo dimostrare l'opponente in merito alla presunta illegittima applicazione di interessi oltresoglia, spese e commissioni;
le contestazioni e le richieste di accertamento degli indebiti risultano assolutamente generiche e prive della ben che minima prova, non avendo fornito l'opponente indicazione alcuna dei fatti costitutivi. Ed infatti, come affermato da Cass. Civ. S.U. n. 19597/2020, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Peraltro, dall'analisi dei D.M. di riferimento, con riguardo alla categoria creditizia in considerazione, si rilevano tassi soglia superiori ai rispettivi TAEG indicati in contratto.
Inoltre, le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. Civ. n. 12007/2024). Considerato che nel caso in esame nessuna prova è stata fornita sul punto dall'opponente, le contestazioni devono essere rigettate.
pagina 4 di 6 Quanto all'anatocismo derivante dal sistema di ammortamento alla francese, va rilevato che in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 15130/24). L'ammortamento alla francese non risulta inoltre in contrasto con la vigente normativa, atteso che gli interessi di periodo vengono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. Corte di Appello di Napoli 19/2/2020 n. 772 e Trib. Roma 13/4/2017 n. 7495; nello stesso senso, Trib. Milano 26/10/2017 n. 10832). La giurisprudenza di merito (oramai pressoché unanime), condivisa da questo giudice, reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr., fra tante, Corte di Appello di Genova 17/5/2019 n. 706 e Trib. Catania 9/1/2020 n. 80, 8/2/2020 n. 530 e 6/6/2019 n. 2415, che richiamano Trib. Milano 5/5/2014, Trib. Lecce 16/9/2014).
Date le carenze di specifica allegazione, si è ritenuta inammissibile la richiesta consulenza tecnica contabile d'ufficio. Detta consulenza, infatti, ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche necessarie ai fini della decisione e, come tale, non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di fatti la cui dimostrazione rientri nell'onere probatorio delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 27776/2019).
Ed ancora, il collegamento negoziale non risulta parimenti provato;
in ogni caso è valido il mutuo solutorio, e comunque l'opponente non ha nemmeno allegato, oltre che provato, che entrambi i finanziamenti siano serviti ad estinguere passività pregresse e che tali passività dovevano ritenersi inesistenti per illegittimo addebito di poste passive. In sostanza, per le Sezioni Unite della Suprema Corte: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 5841/2025).
Infine, va rilevata l'inammissibilità dell'intervento del cessionario costituitosi a ridosso Controparte_3 dell'udienza di precisazione delle conclusioni, per mancata prova della titolarità del credito, non potendo bastare al riguardo, in presenza di specifica contestazione di parte opponente alla prima difesa utile, unicamente l'avviso di cessione in G.U.R.I. realizzato dal solo cessionario e non anche dal cedente. Non risulta infatti possibile rinvenire agli atti la prova dell'esistenza del contratto di cessione (specificamente contestata).
Si evidenzia sul punto che la giurisprudenza è concorde nel distinguere l'efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto – per il quale è sufficiente dare prova di aver pubblicato l'avviso in Gazzetta Ufficiale – dalla prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, che deve essere fornita da chi agisca in giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 24798 del 5.11.2020, Cass. Civ. n. 5617 del pagina 5 di 6 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo, Cass. Civ. n. 5857 del 22.02.2022, Cass. Civ. n. 22268/2018).
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte opponente va condannata al pagamento del minore importo accertato di € 41.708,87, oltre interessi come richiesti nel procedimento monitorio.
Le spese seguono la misura della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 956/2022:
dichiara inammissibile l'intervento di per mancata prova della titolarità del credito;
Controparte_3
accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 142/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa il 26.01.2022 (proc. n. 227/2022 R.G.);
condanna l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1 [...] della somma di € 41.708,87, oltre interessi convenzionali come Controparte_2 richiesti nel ricorso monitorio;
condanna l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida nell'importo di €. 1.700,00, oltre Controparte_2 rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.;
condanna l'intervenuta e per essa la procuratrice e Controparte_3 Controparte_4 per essa la delegata al pagamento in favore Controparte_7 dell'opponente delle spese di lite, che liquida nell'importo di €. 2.300,00, Parte_1 oltre rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a., disponendone la distrazione in favore degli avv.ti STEFANO SCHININÀ e FERDINANDO MANENTI.
Ragusa, 29/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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