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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2025
N. R.G. 522/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VI RI ZO Presidente est.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza non definitiva n. 3435/2023 e la sentenza definitiva n.4232/2023 del Tribunale di Milano-sezione lavoro- est. dr.ssa Porcelli, pubblicate rispettivamente il 10.11.2023 e il 14.12.2023, promossa da:
Parte_1
[...]
Con l'avv. Andrea Ferrari, l'avv. Filippo Soddu e l'avv. Cristina Piccolo, presso lo studio dei quali in Milano, via Emilio Morosini 24, sono elettivamente domiciliati contro
con l'avv. OSCAR PINNA, presso lo Controparte_1 studio del quale eleggono domicilio in Milano, Via Freguglia n.8/A,
con l'avv. ALESSANDRO CIRO CARLO TONELLI ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via B. Cellini n. 21
Pagina 1 I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per le parti APPELLANTI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento dell'odierno appello, rigettata ogni contraria istanza, riformare le sentenze – non definitiva e definitiva - del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro n. 3435/2023 del 10 novembre 2023 e n. 4232/2023 del 14 dicembre 2023 nelle parti qui gravate, confermandole per il resto e, per l'effetto, accogliere integralmente le richieste dei ricorrenti già svolte nel pro cedimento di primo grado, come di seguito formulate, al netto delle somme
percepite dai ricorrenti come liquidate nel medesimo giudizio:
Nel ricorso RG 3057/2023 nell'interesse di e : Parte_1 Parte_1
a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso, il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascuno dei giorni di effettiva attività lavorativa, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario (ovvero a titolo di lavoro supplementare per fino al settembre Pt_1
2018 e per limitatamente all'anno 2017) per venticinque minuti, oppure per la diversa Pt_1 misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia in relazione al tempo occorrente per la vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, comprensivo del tempo impiegato per raggiungere il rilevatore orario di presenza prima dell'inizio del lavoro e lo spogliatoio, alla fine del lavoro;
b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso, il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascuno dei giorni di effettiva attività lavorativa, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario (ovvero a titolo di lavoro supplementare per fino al settembre Pt_1
2018 e per limitatamente all'anno 2017) per venti minuti, oppure per la diversa Pt_1 misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia in relazione al tempo di percorrenza dall'ingresso dello stabilimento di Biandrate all'accesso allo spogliatoio e viceversa;
c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti per i titoli di cui sopra di ricevere il pagamento delle somme di euro 10.031,07 per il signor ed euro 7.991,12 per il signor Pt_1
nonché l'accantonamento delle relative incidenze sul TFR pari a euro 743,04 per il Pt_1
Pagina 2 signor e a euro 591,93 per il Signor ovvero di quelle altre somme ritenute di Pt_1 Pt_1 giustizia, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria.
d) accertare e dichiarare l'obbligo di e di Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima in via solidale ai sensi dell'articolo 29 d.lgs.276/2003, al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme di cui sopra, nonché l'obbligo di di Controparte_1 accantonare le relative incidenze a titolo di TFR, come sopra determinate.
e per l'effetto
e) condannare in via solidale ed in persona dei Controparte_1 Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle somme di euro 10.031,07 in favore del signor e di euro 7.991,12 in favore del signor ovvero di quelle diverse somme Pt_1 Pt_1 ritenute di giustizia, nonché condannare ad accantonare le Controparte_1 relative incidenze sul TFR, pari a € 743,04 per il Signor ed € 591,93 per il Signor Pt_1
Pt_1
f) Con vittoria di spese, diritti e onorari.-
Nel ricorso RG 4258/2023 nell'interesse di e Parte_1 Parte_1
:
[...]
a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso, il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascuno dei giorni di effettiva attività lavorativa, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario (ovvero a titolo di lavoro supplementare nei periodi in cui il rapporto era part-time e fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno) per venticinque minuti, oppure per
la diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia in relazione al tempo occorrente per la vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, comprensivo del tempo impiegato per raggiungere il rilevatore orario di presenza prima dell'inizio del lavoro e lo spogliatoio, alla fine del lavoro;
b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso, il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascuno dei giorni di effettiva attività lavorativa, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario (ovvero a titolo di lavoro supplementare nei periodi in cui il rapporto era part-time e fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno) per venti minuti, oppure per la diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia in relazione al tempo di
Pagina 3 percorrenza dall'ingresso dello stabilimento di Biandrate all'accesso allo spogliatoio e viceversa;
c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti per i titoli di cui sopra di ricevere il pagamento delle somme di euro 9.481,52 per il signor ed euro 6.664,40 Parte_1 per il signor , nonché l'accantonamento delle relative incidenze sul TFR pari a euro Pt_1
702,33 per il signor e a euro 493,65 per il Signor , ovvero di quelle Parte_1 Pt_1 altre somme ritenute di giustizia, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria.
d) accertare e dichiarare l'obbligo di e di Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima in via solidale ai sensi dell'articolo 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme di cui sopra, nonché l'obbligo di di Controparte_1 accantonare le relative incidenze a titolo di TFR, come sopra determinate.
e per l'effetto
e) condannare in via solidale ed in persona dei Controparte_1 Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle somme di euro 9.481,52 in favore del signor e di euro 6.664,40 in favore del signor , ovvero di quelle Parte_1 Pt_1 diverse somme ritenute di giustizia, nonché condannare ad Controparte_1 accantonare le relative incidenze sul TFR, pari a € 702,33 per il Signor ed Parte_1
€ 493,65 per il Signor . Pt_1
f) Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per le e Controparte_3 CP_1
1) Previa integrale conferma dell'appellata sentenza, rigettare l'impugnazione proposta dai signori , , e Parte_1 Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 4232/2023 resa inter partes dal Tribunale Parte_1 di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Eleonora Porcelli, a definizione dei procedimenti riuniti
RGL n. 3057/2023 e n. 4258/2023, e, per l'effetto, in accoglimento del presente atto:
2) rigettare il ricorso, ex adverso proposto, per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata
Pagina 4 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare /o al pagamento della minor somma che risulterà Controparte_4 CP_1 in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
Per la APPELLATA CP_2
in via principale
- respingere l'appello;
in via subordinata
- nel denegato caso di accoglimento totale e/o parziale del ricorso, dichiarare tenuta e condannare e in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al CP_1 Controparte_4 pagamento in favore di di tutte le somme che questa dovesse essere Controparte_2 condannata a versare ai lavoratori a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese legali;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con distinti ricorsi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositati telematicamente in data
28-3-23 e 3-5-23, , e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 hanno convenuto in giudizio , ed
[...] Controparte_5 per sentir accertare il proprio diritto di percepire, per ogni giorno di Controparte_2 effettiva attività lavorativa, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario, ovvero a titolo di lavoro supplementare, per venticinque minuti, in relazione al tempo occorrente per la vestizione e la svestizione degli indumenti di lavoro, comprensivo del tempo impiegato per raggiungere il rilevatore di presenza, prima dell'inizio del lavoro e lo spogliatoio alla fine del lavoro;
hanno chiesto inoltre l'accertamento del proprio diritto di percepire, per ogni giorno di effettiva attività lavorativa, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario, ovvero a titolo di lavoro supplementare, per venti minuti, in relazione al tempo di percorrenza dall'ingresso dello stabilimento di Biandrate all'accesso allo spogliatoio e viceversa;
hanno infine chiesto la condanna delle convenute, in via solidale tra loro ex art. 29 del D. Lgs. N. 276/2003, al
Pagina 5 pagamento, per i titoli suddetti, dei complessivi importi per ciascuno specificati, oltre interessi legali e rivalutazione.
Premesso di essere dipendenti di ., dal 27-9-18 il ricorrente e dall'inizio Parte_2 Pt_1 di agosto 2017 gli altri ricorrenti, i suindicati lavoratori hanno esposto che tale cooperativa svolge in appalto per conto di attività di lavorazione, preparazione e CP_2 confezionamento del pesce fresco presso lo stabilimento di Biandrate.
I ricorrenti hanno lamentato un prolungamento di fatto del proprio turno di lavoro di almeno
45 minuti al giorno per le operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro e per il tempo di percorrenza dall'ingresso dello stabilimento alla postazione di lavoro.
In punto di diritto i ricorrenti hanno sostenuto la riconducibilità all'adempimento della prestazione lavorativa, e quindi all'orario di lavoro, del tempo suddetto.
Il Tribunale, riuniti ricorsi, ha così deciso:
- con sentenza non definitiva n 3435/2023:
“Non definitivamente pronunciando,
accerta il diritto dei ricorrenti di percepire, per ciascun giorno di effettiva attività lavorativa
e fino al 30-7-19, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario o di lavoro supplementare per cinque minuti;
accerta la responsabilità solidale di Controparte_2
rigetta per il resto il ricorso;
dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
spese al definitivo;
fissa termine di 45 giorni per il deposito della sentenza.”
-con successiva sentenza definitiva n 4232/2023:
“Definitivamente pronunciando,
condanna ed a corrispondere ai ricorrenti i Controparte_3 Controparte_2 seguenti importi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo: € 333,00, Pt_1
€ 178,00, Otutu € 145,00 e € 353,00; Pt_1 Pt_1
condanna a manlevare in relazione alle somme che la stessa fosse CP_1 Controparte_6 tenuta a corrispondere ai ricorrenti;
Pagina 6 condanna a tenere indenne per le somme dalla stessa Controparte_3 CP_1 eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza;
condanna le convenute, in via solidale tra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00;
fissa termine di cinque giorni per il deposito della sentenza.”.
Il tribunale, senza svolgere istruttoria testimoniale, ha così argomentato:
“nel caso di specie non può ritenersi che il tempo divisa (riferito agli indumenti diversi da quelli monouso e dalle scarpe antinfortunistiche) rientri nella nozione di orario di lavoro effettivo.
Infatti, non è stata offerta adeguata prova della sussistenza di un obbligo per i ricorrenti di indossare e levare la divisa nello spogliatoio aziendale e di un divieto di andare al lavoro o tornare alla propria abitazione in abiti da lavoro.
…… Dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero non è quindi emersa la presenza di disposizioni precise e vincolanti circa l'utilizzo degli indumenti forniti dalla datrice di lavoro, che consistono soltanto nel pile e nel giubbotto, come hanno confermato i ricorrenti.
I ricorrenti non sono stati in grado di fornire indicazioni precise circa la fonte delle dedotte prescrizioni nè è sufficiente allegare genericamente la presenza di un “obbligo di fatto” o di un “ordine esplicito, non scritto, ma osservato dalla generalità dei dipendenti che sono consapevoli della loro obbligatorietà”.
Al contrario è emersa la totale mancanza di controlli circa il rispetto del preteso divieto di portare all'esterno gli indumenti di lavoro, ad eccezione -circostanza pacifica- delle scarpe antinfortunistiche.
Del resto non risulta, e neppure viene dedotto, che siano state irrogate sanzioni disciplinari per l'inosservanza dell'obbligo e del divieto indicati in ricorso ovvero per ritardi imputabili alla necessità di indossare la divisa.
Ne' si può ritenere che, nel caso di specie, indossare gli abiti da lavoro costituisca un'operazione di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
In primo luogo si osserva che le mansioni svolte dai ricorrenti non vengono assolutamente descritte in ricorso, che fa solo un generico riferimento alle lavorazioni affidate a CP_1
Pagina 7 nell'ambito dell'appalto (“una parte del procedimento di lavorazione, CP_2 preparazione e confezionamento del pesce fresco”).
Solo in sede di interrogatorio libero i ricorrenti hanno precisato il reparto di appartenenza.
Il ricorso sostiene che la vestizione di indumenti specifici abbia una duplice funzione: protezione dei lavoratori da un agente esterno dannoso, vale a dire il freddo, e rispetto delle norme igienico-sanitario relative al trattamento di prodotti alimentari.
Peraltro il rispetto delle norme igieniche per il personale addetto al trattamento di prodotti alimentari e' assicurato dagli indumenti monouso (cuffia, camice e pantaloni), che coprono completamente gli indumenti sottostanti;
solo le scarpe non sono coperte, ma e' pacifico che le scarpe antinfortunistiche debbano essere lasciate negli armadietti dello spogliatoio e non possano essere portate all'esterno.
Quanto alla protezione dal freddo, non risulta che i ricorrenti lavorino nelle celle frigorifere
e gli stessi ricorrenti, in sede di interrogatorio libero, hanno riconosciuto che la temperatura in reparto è superiore a 4 gradi e, quindi, alla temperatura indicata in ricorso (2-5 gradi). La società datrice di lavoro sostiene che la temperatura oscilli tra 8 e 12 gradi.
Non si tratta, quindi, di dispositivi di protezione individuale, quale invece il particolare giubbotto termico fornito ai lavoratori che lavorano nelle celle frigorifere
Con riferimento al tempo impiegato dal cancello di accesso allo spogliatoio il tribunale ha evidenziato che :” Secondo il ricorso, pertanto, il tempo totale giornaliero occorrente ai lavoratori per eseguire le prestazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, non retribuito dal datore di lavoro, tra la timbratura del primo e quella del secondo badge, escluso il tempo di vestizione e svestizione sopra esaminato, ammonta a 25 minuti per ogni giorno effettivo lavorato: 20 minuti di percorso pedonale e 5 minuti per il percorso dallo spogliatoio al rilevatore presenze e viceversa.
Peraltro il tempo necessario per compiere i suddetti spostamenti non è computabile come orario di lavoro: infatti esso rientra nel tempo impiegato per recarsi sul luogo di lavoro e comunque rientra nella fase antecedente e necessaria per il puntuale e completo adempimento della prestazione lavorativa.”
provvedeva al pagamento integrale delle somme liquidate nella sentenza definitiva che CP_1
i ricorrenti ricevevano con espressa riserva di appello.
Pagina 8 Avverso la sentenza hanno proposto appello i lavoratori per i seguenti motivi:
1. in procedendo per mancato svolgimento di istruttoria testimoniale: CP_7
il primo giudice ha deciso la causa sulla base del solo interrogatorio libero respingendo le istanze di istruttoria orale.
2.Errata e parziale lettura del materiale probatorio
Il tribunale ha riconosciuto cinque minuti giornalieri correlati alle operazioni di vestizione e svestizione dei soli indumenti monouso o “usa e getta”
Ha invece respinto la domanda relativa alla necessità di indossare giubbotti e pile rilevando che:
“il tempo necessario per indossare gli indumenti forniti dall'azienda (pile e giubbotto) consiste in un'attività meramente preparatoria rispetto all'attività lavorativa vera e propria e non anche indispensabile, ai sensi della contrattazione collettiva e delle esigenze tecniche connesse all'esecuzione del lavoro”.
Trattandosi invece, sempre secondo il tribunale, di “una situazione gestita direttamente dal lavoratore, che non può essere considerata tempo di lavoro”
Sostengono invece gli appellanti che “Una tale conclusione, che restringe arbitrariamente il
“tempo divisa” all'operazione di vestizione/svestizione dei soli indumenti usa e getta, tralasciando il ben più lungo tempo occorrente per indossare e dismettere rispettivamente gli abiti di servizio e quelli privati è dunque manifestamente errata e confligge con quanto ormai pacificamente assimilato al riguardo dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità……………
In vista di ognuna di queste premesse, si ritiene dunque che, per il profilo di rivendicazione qui dedotto (“tempo tuta”) sia del tutto immotivata e arbitraria la riduzione – a soli cinque minuti – operata con il capo delle sentenze del tribunale di Milano che qui espressamente si impugnano. Le - necessarie – plurime operazioni di vestizione/svestizione infatti, per le molteplici ragioni già viste, non riguardavano e non potevano riguardare i soli abiti usa e getta e, a tutto concedere, pile e giubbotto “nei mesi estivi”.
3. Censurano, inoltre, la sentenza del tribunale di Milano, sez. lavoro n. 3435/2023 nella parte in cui non ha riconosciuto quale orario di lavoro il tempo necessario ai ricorrenti per raggiungere il capannone dedicato ai prodotti ittici, una volta entrati nello stabilimento a mezzo di uno specifico badge fornito da medesima. Tempo che CP_2 CP_2
Pagina 9 complessivamente è stato stimato in 20 minuti giornalieri (10 minuti per il tratto di andata e
10 per quello di ritorno).
4. censurano altresì le sentenze in epigrafe sia con riferimento all'omessa declaratoria di nullità dell'accordo sindacale di secondo livello prodotto da nelle sue Controparte_1 memorie difensive (cfr. doc. 30 avv., fascicolo 3057/2023 e doc. 29 avv., fascicolo
4258/2023), con conseguente limitazione del riconoscimento della retribuzione del c.d. tempo tuta fino al 30 luglio 2019 (cfr. sentenza n. 3435/2023).
Evidenziano che il Giudice di prime cure, senza neanche entrare nel merito della validità e dell'applicabilità di tale accordo di secondo livello, ha in particolare ritenuto di limitare il riconoscimento del “tempo tuta” fino al solo 30 luglio 2019, di fatto operando un'arbitraria compensazione con quanto i lavoratori avrebbero successivamente a tale data percepito a titolo di pause retribuite (“A prescindere da ogni questione relativa alla validità ed applicabilità di tale accordo, di fatto i ricorrenti a partire dal 1-8-19 hanno percepito la retribuzione relativa a 30 minuti, ampiamente superiore a quella relativa al tempo tuta in questa sede riconosciuto” – cfr. sent. 3435/2023, pag. 8)
5.Sulle spese errata, e dunque da riformarsi, dovrà essere ritenuta la parte della sentenza appellata n.
4232/2023 in cui il Giudice “condanna le convenute, in via solidale fra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite in complessivi € 1.500,00”. Anche tale capo della decisione andrà dunque modificato, in osservanza delle regole della soccombenza, con il pieno riconoscimento delle spese del grado, ciò in coerenza con il pieno accoglimento delle domande dei ricorrenti nel presente procedimento.
Si sono costituite e le due società appaltatrici che in via preliminare hanno eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 434 cpc, avendo gli appellanti sostanzialmente, riproposto le difese di prime cure pressoché ignorando le ragioni di rigetto addotte dal primo giudice, e nel merito chiedendo la conferma della sentenza.
Fallito il tentativo di conciliazione il Collegio ha disposto istruttoria testimoniale e ha richiesto il deposito di un conteggio condiviso riferito a 16 minuti di retribuzione a titolo di straordinario/supplementare per ogni giorno di effettivo servizio e relativa incidenza sul TFR.
All'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della discussione dei difensori, acquisito sull'accordo delle parti il nuovo conteggio autorizzato, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Pagina 10 ************************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.. Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535). I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello in esame indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto:
-che indossare indumenti pesanti di protezione dal freddo non costituiva un obbligo per gli odierni appellanti e l'operazione non era sottoposta al controllo del datore di lavoro, sicchè il tempo impiegato per indossarli non costituiva tempo lavoro e non doveva essere retribuito;
- che : neppure rientrava nell'orario di lavoro il tempo impiegato dai lavoratori per recarsi dall'entrata nello stabilimento al reparto ittico al quale erano addetti infatti “esso rientra nel tempo impiegato per recarsi sul luogo di lavoro e comunque rientra nella fase antecedente e necessaria per il puntuale e completo adempimento della prestazione lavorativa”;
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi.
Pagina 11 In accoglimento del primo motivo di appello la Corte ha ammesso le richieste prova testimoniali e sono stati escussi 5 testi.
All'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, ritiene il Collegio che l'appello sia solo parzialmente fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Con riferimento al secondo motivo di gravame, il Collegio condivide la decisione del primo giudice di ritenere che il riconoscimento come orario di lavoro del tempo necessario per indossare gli indumenti da lavoro debba essere limitato a quello occorrente per indossare i soli indumenti monouso e non anche pile, giubbotto quali mezzi di protezione dal freddo.
Anche a voler ritenere detti indumenti pesanti Dispositivi di protezione individuali “in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo” (cfr. Cass. sent.16749/2019), tuttavia nel caso in esame va rilevato che pur avendo i testi confermato che la cooperativa datrice di lavoro aveva loro distribuito felpa e giubbotto e che la temperatura media dei locali ove svolgevano l'attività è di 8/10 gradi, hanno tuttavia escluso che vi fosse un controllo della cooperativa sull'uso di tali indumenti, all'evidenza non obbligatori in quanto non tutti li indossavano, , e che vi fossero istruzioni specifiche sul luogo in cui indossarli ( sul luogo di lavoro o, piuttosto, a casa). Di seguito si riportano le dichiarazioni dei testimoni al riguardo (sottolineature della scrivente per maggiore evidenza)
Tes_
La cooperativa mi aveva dato da indossare un giubbotto, una felpa e una cuffia e pure le scarpe. Avevamo pure il camice usa e getta, i pantaloni e la cuffia, tutti monouso, che buttavamo via al termine della giornata di lavoro.
Io non ho mai usato vestiti miei, ma ho sempre usato quelli che mi venivano forniti, solo in pantaloni miei. Nessuno però mi aveva detto che dovevo usare solo la felpa e il giubbotto che mi era stato fornito.
…..i vestiti che mi erano stati forniti li lasciavo negli armadietti, li indossavo quando arrivavo e li toglievo quando finivo. Li lavavo io nei giorni di riposo, nessuno ci ha detto che dovevamo lavarli, ma lo facevo io una volta la settimana circa.”
“Crono ha consegnato ai dipendenti giubbotto e felpa in tessuto, ma non ne ha Tes_2 prescritto l'utilizzo obbligatorio.
Pagina 12 …Non è mai stata contestata la mancanza utilizzazione di giubbotto e felpa della cooperativa.
Questi indumenti possono essere portati a casa liberamente e indossati anche prima di entrare nello stabilimento
Contr
…..Confermo che giubbotto e felpa con logo erano stati distribuiti da allo CP_1 scopo di fornire un'identità aziendale al personale, non erano DPI, non vi era obbligo di utilizzarli in reparto, potevano essere indossati sia a casa sia in stabilimento, e il lavaggio era rimesso ai lavoratori senza scadenze precise”
per accedere a tutti i reparti bisogna indossare obbligatoriamente cuffia, camice, Pt_3 calzoni monouso di carta e scarpe, tutti forniti dalla cooperativa. La cooperativa fornisce anche felpa e giacca, ma non tutti la usavano e non c'era obbligo di lasciarli nello spogliatoio.
L'abbigliamento al di sotto del camice monouso era fornito dalla cooperativa, o proveniente da altre cooperative, o comunque di proprietà dei lavoratori, che erano liberi di indossarlo e di arrivare da casa indossando gli stessi indumenti, che poi utilizzavano al lavoro”
DELEIDI: Tutti gli addetti alla pescheria avevano camici cuffia e calzoni monouso, scarpe antinfortunistiche, questi indumenti erano obbligatori per tutti…..
Al di sotto di questo abbigliamento monouso le cooperative fornivano dell'abbigliamento specifico per gli operai che lavoravano nelle zone particolarmente fredde, giacche apposite nel reparto a -25, ne ricordo appese un paio, e quelli nelle zone 0-2 gradi un giubbotto, nella zona
10-12 gradi avevano un maglione della cooperativa con logo”
I pantaloni, maglietta, i pigiami che usavamo sotto gli abiti della cooperativa Pt_4 per lavorare, di nostra proprietà, venivano usati solo all'interno della pescheria, non potevamo portarli fuori, se non una volta la settimana per lavarli…….
I vestiti pesanti di cui ho detto che mettevamo sotto il camice monouso ce li dava la CP_1
Avevamo tutti gli stessi vestiti, al di sotto mettevamo anche vestiti di nostra proprietà, come pigiami e magliette……………….
Non ci sono mai state contestazioni disciplinari per non avere indossato felpa e giacca della cooperativa
Preciso che tutti gli addetti indossavano sotto il camice una felpa, c'è chi aveva anche la giacca e chi no”
Alla luce delle riportate testimonianze, da un lato risulta confermato che costituiscono DPI gli indumenti monouso che venivano giornalmente indossati e poi buttati alla fine del lavoro, e al
Pagina 13 riguardo il Collegio condivide quindi la decisione del primo giudice che in via equitativa ha attribuito per l'operazione di vestizione/svestizione 5 minuti al giorno, sotto altro profilo emerge invece che non è stata provata l'eterodirezione datoriale sulla fase di vestizione di felpa e giubbotto, mancando la prova sia dell'obbligo per i lavoratori di indossare giubbotto e felpa, sia del controllo sulle modalità di luogo e tempo in cui eventualmente metterli.
Va quindi condivisa anche l'ulteriore argomentazione del Tribunale che, anche se sulla base del solo interrogatorio delle parti, ha così motivato “ Infatti non è stata offerta adeguata prova della sussistenza di un obbligo per i ricorrenti di indossare e levare la divisa nello spogliatoio aziendale e di un divieto di andare al lavoro o tornare alla propria abitazione in abiti da lavoro.
…… Dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero non è quindi emersa la presenza di disposizioni precise e vincolanti circa l'utilizzo degli indumenti forniti dalla datrice di lavoro, che consistono soltanto nel pile e nel giubbotto, come hanno confermato i ricorrenti.
I ricorrenti non sono stati in grado di fornire indicazioni precise circa la fonte delle dedotte prescrizioni nè è sufficiente allegare genericamente la presenza di un “obbligo di fatto” o di un “ordine esplicito, non scritto, ma osservato dalla generalità dei dipendenti che sono consapevoli della loro obbligatorietà”.
L'istruttoria testimoniale svolta ha fatto emergere la totale mancanza di controlli circa il rispetto del preteso divieto di portare all'esterno gli indumenti di lavoro, ad eccezione - circostanza pacifica- delle scarpe antinfortunistiche.
Il secondo motivo di appello va pertanto respinto.
Merita invece accoglimento il terzo motivo, con il quale i lavoratori appellanti hanno riproposto la domanda di riconoscimento come orario di lavoro del tempo impiegato nel percorso dall'entrata in stabilimento ( con timbratura di un badge fornito da al CP_2 reparto al quale sono addetti (prodotti ittici) esclusa dal primo giudice sul presupposto che
“infatti esso rientra nel tempo impiegato per recarsi sul luogo di lavoro e comunque rientra nella fase antecedente e necessaria per il puntuale e completo adempimento della prestazione lavorativa.
In fatto i testimoni sentiti in appello hanno così descritto il percorso dal varco alla palazzina dove si trova il reparto pescheria, ove tutti gli appellanti lavorano:
Pagina 14 DELEIDI: Tutti gli operai entrano da un varco unico e poi vanno tutti nel reparto pescheria.
C'è un percorso obbligatorio dal varco alla pescheria, delimitato con delle catene
Confermo che quello in giallo (NDR sulla foto doc 3) è il percorso che gli operai devono obbligatoriamente percorrere e richiede circa 5/7 minuti ad andatura normale. Lungo questo percorso c'è un punto ristoro, dove ci sono un bagno e caffè……
Al varco di ingresso c'è un rilevamento biometrico, mentre la timbratura per le cooperative è con un badge con indicato “cooperativa”
I lavoratori della cooperativa potevano fermarsi nel chiosco lungo il percorso.
(NDR con riferimento alla foto doc 3 : la parte in giallo è il percorso Pt_3 CP_2 normale che si deve percorrere dal cancello di ingresso alla pescheria, che è poi quello raffigurato nel doc. n. 4 e che è cintato da una catena che lo delimita. È il percorso CP_2 obbligatorio che i lavoratori percorrono. Una delle fotografie raffigura il punto di ristoro, posto lungo il percorso prima del magazzino frutta e verdura, circa a metà percorso.
Ho fatto io stesso questo percorso e ho verificato che a passo normale richiede circa 8 minuti.
rammostrato il doc 3 risponde: Confermo che il percorso indicato in giallo è Tes_2 quello che collega il tornello di ingresso all'entrata nel reparto sushi gli spogliatoi al reparto lavorazione del pesce. Per percorrere l'intero tratto all'incirca occorrono 5 minuti. C'è poi da fare una rampa di scala all'interno per raggiungere lo spogliatoio e un corridoio. Confermo altresì che la foto numero 4 raffigura il punto di ristoro che è lungo il percorso
KAJA: Dal tornello di entrata allo spogliatoio c'era un unico percorso da seguire è il percorso indicato in giallo nella foto doc. n. 3 che mi viene mostrata;
da quando timbravo col badge a quando arrivavo in spogliatoio trascorrevano un po' più di 10 minuti. Dovevo arrivare allo spogliatoio dopo aver fatto una rampa di scale e un corridoio, lì mi cambiavo, confermo che è il corridoio di cui alla foto 5 che mi viene rammostrata. Poi percorrevo un altro corridoio per andare a igienizzare le mani e scendevo a timbrare al piano terra, il reparto sushi invece era il primo piano, allo stesso livello dello spogliatoio. All'uscita timbravamo prima di andare allo spogliatoio a cambiarci.
Lungo il percorso c'erano delle macchine per bibite e caffè dove potevamo fermarci ma quasi mai vedevo qualcuno fermo a prendere qualcosa lungo il percorso
AKHATAR: Il percorso dal cancello d'ingresso alla pescheria si percorre in circa 10 minuti a piedi, bisogna attraversare un parcheggio. Arrivati alla palazzina bisogna salire 40 gradini per
Pagina 15 arrivare allo spogliatoio. Lì ci cambiavamo e poi scendevamo per timbrare a piano terra e poi iniziavamo a lavorare un unico percorso collega il cancello al reparto pescheria. Lungo il percorso tra il cancello e la pescheria c'è un distributore di caffè e bevande all'aperto.”
Precisato che tutti i testimoni hanno fatto riferimento ai doc. 2, 3 e 4- fotografie prodotte nel fascicolo di primo grado, che per, deduzione della società raffigurano il percorso CP_2 compiuto dai lavoratori, si deve rilevare che i testi hanno concordemente affermato:
che il percorso dal varco al quale hanno accesso con il badge alla palazzina della pescheria dove si trovano lo spogliatoio e la macchina per timbrare è unico per tutti gli operai che il tratto si percorre esclusivamente a piedi in un tempo indicato tra 5/10 minuti che il percorso è delimitato da catene che lungo il percorso ci sono un bagno e un punto ristoro/caffè.
Non è poi contestato che il badge per accedere dal varco al tratto da percorrere a piedi è regolato da un badge fornito da agli operai, i quali non possono accedere con alcun CP_2 mezzo proprio ma esclusivamente a piedi (vedi memoria pag. 15) . CP_2
Ciò premesso in fatto, in diritto il Collegio aderisce all'orientamento già esposto da questa
Corte nella sentenza n. 782/2022, che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., che si è pronunciata su questione analoga e che a sua volta ha condiviso la motivazione della sentenza n. 10/2020 della Corte di appello di Roma, che si è pronunciata su caso analogo, così come la sentenza n. 226/2019 della Corte appello di Ancona.
Tale pronuncia ha ricordato: “In ordine alla definizione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede
e segue la prestazione lavorativa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in vigore del
R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 a norma del quale “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”, non era precluso che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere, pertanto, retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2015 n. 20694; Cass. 2013 n.
20714).
Pagina 16 Il d.lgs.
8.4.2003 n. 66, che, in attuazione della direttiva comunitaria 93/104/CE del 23 novembre in materia di orario di lavoro (e successivamente dalla direttiva 2003/88/CE) ha sostituito la precedente disciplina riaffermandone e specificandone i contenuti, stabilisce, sulla base delle indicazioni comunitarie, all'art. 1, comma 2, lett. a): "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività
o delle sue funzioni".
Tale definizione dell'orario di lavoro ricalca l'art. 2 della direttiva 2003/88 (Definizioni) il quale prevede al punto 1: “Ai fini della presente direttiva si intende per “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
L'attuale nozione di orario di lavoro attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro e la formulazione è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione. A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (Cass.
2012 n. 1839; Cass. 2012 n. 1703).
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. Eur, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Tale orientamento consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase finale preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 2015 n.
7396).
Ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività
Pagina 17 prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass. 2017 n. 13466, in applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno;
v. anche Cass. 2015 n. 20694)”
Applicati detti principi al caso in esame, deve rilevarsi che l'istruttoria ha confermato che i dipendenti entrano dal tornello con un badge da esibire, devono percorrere a piedi un tratto di
600/800 metri limitato da catenelle e quindi predefinito, timbrano solo dopo aver avuto accesso allo spogliatoio ed essersi cambiati. A fine turno, dopo la chiusura registrata al terminale, sono tenuti (…) a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge.
Vi è, quindi, un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita.
L'eterodirezione nella fattispecie si ravvisa anche per il tempo necessario per raggiungere, all'interno dell'area di pertinenza dello stabilimento, la propria postazione lavorativa, e viceversa per raggiungere l'uscita, tant'è vero che al lavoratore è chiesto di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita utilizzando un badge,” è necessario e obbligatorio fare il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro” “è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
….. e' la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso” (cass sent
14843/2024, che conferma CDA Milano precedentemente citata)
Diversamente dal giudice di prime cure, il Collegio ritiene che la circostanza che i lavoratori possano accedere al punto ristoro posto lungo il percorso costituisca una circostanza irrilevante dal momento che è stato accertato che necessariamente gli appellanti devono percorrere a piedi, senza potere usare altri mezzi propri, il tratto di circa 600/800 metri compreso tra il varco a cui hanno accesso con il badge al posto di lavoro, collocato al primo piano della palazzina-pescheria. È indubbio che per percorrere tale tratto siano necessari circa
7/8 minuti ed è questo il tempo che si riconosce come orario di lavoro. Si tratta, cioè di un
Pagina 18 tempo minimo di percorrenza che prescinde da eventuali soste, delle quali non deve tenersi ovviamente conto in quanto rimesse alla discrezionalità del singolo.
Quanto alle differenze retributive rivendicate, il Collegio ritiene corretta la quantificazione del tempo lavoro in oggetto nella misura di 15 minuti (5 minuti in ingresso, 5 minuti in uscita, per il tratto dal varco alla palazzina e 5 minuti complessivi per entrata e uscita, per il percorso all'interno dell'edificio dall'entrata allo spogliatoio al primo piano e da questo alla timbratrice) per ogni giorno lavorativo. Le parti hanno depositato un conteggio condiviso che, verificato, appare corretto e allo stesso, che viene integralmente richiamato e costituisce parte integrante della sentenza, il Collegio ritiene di attenersi.
Conseguentemente agli appellanti devono essere riconosciute le somme indicate nel dispositivo per ciascuna parte. Ne consegue la condanna della datrice di lavoro e di quale responsabile solidale a corrispondere ai lavoratori le seguenti somme CP_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo: a : € Parte_1
2.861,01 , a € 3.311,04, a € 2.386,01, a Parte_1 Parte_1
€ 3.591,11. Persona_1
Come correttamente evidenziato dal primo giudice con riferimento alle somme dovute a titolo di “tempo tuta” analogamente “ deve inoltre trovare accoglimento la domanda di CP_2 di essere manlevata e tenuta indenne dall'appaltatrice sulla base dell'articolo 9
[...] CP_1 del contratto di appalto. Infine, in accoglimento della domanda di regresso proposta ai sensi dell'articolo 29 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 Crono società cooperativa deve tenere indenne per le somme dalla stessa eventualmente corrisposte ai ricorrenti in CP_1 esecuzione della presente sentenza”.
Infondato è infine il quarto motivo, con cui gli appellanti censurano la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice del lavoro ha ritenuto di limitare il riconoscimento del
“tempo tuta” fino al solo 30 luglio 2019, “di fatto operando un'arbitraria compensazione con quanto i lavoratori avrebbero successivamente a tale data percepito a titolo di pause retribuite sulla base dell'accordo di secondo livello del 26/7/2019 tra e CP_4
. CP_8
Il richiamato accordo espressamente stabilisce nelle premesse che le parti danno atto:
“Che l'Organizzazione Sindacale chiede alla datrice di lavoro il pagamento del tempo necessario per la vestizione c.d. “tempo tuta”, nonché di retribuire le pause di lavoro effettuate durante il turno lavorativo e attualmente non retribuite;
Pagina 19 Che la datrice di lavoro si è resa disponibile a retribuire le pause della turnazione a fronte della rinuncia alla richiesta di pagamento del tempo di vestizione c.d. “tempo tuta””,
Convengono:
“Le Parti espressamente convengono che la datrice di lavoro provvederà al pagamento delle pause a fronte della rinuncia, accettata dalla datrice, al pagamento del c.d. “tempo tuta”, come segue: ai fini del recupero delle energie psico-fisiche durante l'attività lavorativa a tutti i soci lavoratori sono concessi dei tempi di pausa a seconda della durata del turno di lavoro e più specificatamente: Per prestazioni lavorative di 4 ore lavorative: n. 1 pausa da 15' retribuita;
Per prestazioni lavorative di 8 ore lavorative: 30' retribuiti da fruire in n. 2 pause da 15', Per prestazioni lavorative superiore alle 9 ore lavorative: 40' retribuiti in 2 pause da 15' ed una da
10'. Durante tali pause, regolamentate dal preposto della direzione del cantiere, sarà obbligatorio certificare la sospensione del lavoro passando il badge in uscita e al rientro in reparto”
Dal tenore letterale dell'accordo emerge con chiarezza la rinuncia espressa dei lavoratori alla richiesta di riconoscimento del tempo tuta a fronte della concessione di pause retribuite, peraltro in misura ampiamente superiore a quella riconosciuta in questa sede.
La pattuizione non è stata impugnata né sono stati evidenziati vizi che ne comportino la nullità e la conseguente disapplicazione.
Correttamente quindi il primo giudice, in applicazione della pattuizione sopra richiamata, ha ritenuto di limitare la pretesa dei ricorrenti al periodo antecedente l'entrata in vigore di questo accordo. Il motivo di gravame va quindi respinto, con conferma sul punto della sentenza impugnata.
E' assorbito il quinto motivo di appello, con cui i lavoratori impugnano la misura della liquidazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, atteso che la riforma delle statuizioni di merito della sentenza di primo grado determina la caducazione automatica del capo che ha statuito sulle spese ex art. 336, comma 1, c.p.c..
Quanto al regolamento delle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. cod. proc. civ., il
Pagina 20 giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
In ragione del parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio, le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà, con condanna in via solidale delle convenute a rimborsare agli appellanti le spese residue che si liquidano, applicati i criteri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del grado di complessità della causa e dell'istruttoria testimoniale svolta solo in grado di appello, applicato l'aumento previsto per il numero delle parti in complessivi € 4.850,00, così determinati:
€ 2.100,00 per il primo grado+ € 3.000,00 per l'appello = € 5.100,00,
aumento del 30% per ogni parte oltre la prima = 4.600,00,
Totale 4100+4600= € 9700 : 2= € 4850,00
oltre oneri accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
P.Q.M.
In parziale riforma delle sentenze n 3435/2023 e n. 4232/2023 del tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascuno dei giorni di effettiva attività lavorativa e fino alla data di deposito del ricorso , la retribuzione a titolo di lavoro straordinario (ovvero a titolo di lavoro supplementare per Pt_1 fino al settembre 2018 e per limitatamente all'anno 2017) per 15 minuti, in relazione Pt_1 al tempo di percorrenza dall'ingresso dello stabilimento di Biandrate all'accesso allo spogliatoio e viceversa;
accerta la responsabilità solidale di;
CP_2
condanna e a corrispondere agli appellanti le seguenti CP_4 CP_2 somme oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
a : € 2.861,01 , a € 3.311,04, a Parte_1 Parte_1 Parte_1
€ 2.386,01, a € 3.591,11;
[...] Persona_1
condanna a manlevare in relazione alle somme che la stessa fosse CP_1 Controparte_6 tenuta a corrispondere ai ricorrenti;
condanna a tenere indenne per le somme dalla stessa Controparte_3 CP_1 eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza;
Pagina 21 conferma le ulteriori statuizioni di merito;
compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna le convenute, in via solidale tra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese residue che liquida in complessivi € 4850,00 oltre oneri accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Milano, 19.03.2025
Presidente est.
VI RI ZO
Pagina 22
N. R.G. 522/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VI RI ZO Presidente est.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza non definitiva n. 3435/2023 e la sentenza definitiva n.4232/2023 del Tribunale di Milano-sezione lavoro- est. dr.ssa Porcelli, pubblicate rispettivamente il 10.11.2023 e il 14.12.2023, promossa da:
Parte_1
[...]
Con l'avv. Andrea Ferrari, l'avv. Filippo Soddu e l'avv. Cristina Piccolo, presso lo studio dei quali in Milano, via Emilio Morosini 24, sono elettivamente domiciliati contro
con l'avv. OSCAR PINNA, presso lo Controparte_1 studio del quale eleggono domicilio in Milano, Via Freguglia n.8/A,
con l'avv. ALESSANDRO CIRO CARLO TONELLI ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via B. Cellini n. 21
Pagina 1 I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per le parti APPELLANTI:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento dell'odierno appello, rigettata ogni contraria istanza, riformare le sentenze – non definitiva e definitiva - del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro n. 3435/2023 del 10 novembre 2023 e n. 4232/2023 del 14 dicembre 2023 nelle parti qui gravate, confermandole per il resto e, per l'effetto, accogliere integralmente le richieste dei ricorrenti già svolte nel pro cedimento di primo grado, come di seguito formulate, al netto delle somme
percepite dai ricorrenti come liquidate nel medesimo giudizio:
Nel ricorso RG 3057/2023 nell'interesse di e : Parte_1 Parte_1
a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso, il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascuno dei giorni di effettiva attività lavorativa, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario (ovvero a titolo di lavoro supplementare per fino al settembre Pt_1
2018 e per limitatamente all'anno 2017) per venticinque minuti, oppure per la diversa Pt_1 misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia in relazione al tempo occorrente per la vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, comprensivo del tempo impiegato per raggiungere il rilevatore orario di presenza prima dell'inizio del lavoro e lo spogliatoio, alla fine del lavoro;
b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso, il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascuno dei giorni di effettiva attività lavorativa, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario (ovvero a titolo di lavoro supplementare per fino al settembre Pt_1
2018 e per limitatamente all'anno 2017) per venti minuti, oppure per la diversa Pt_1 misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia in relazione al tempo di percorrenza dall'ingresso dello stabilimento di Biandrate all'accesso allo spogliatoio e viceversa;
c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti per i titoli di cui sopra di ricevere il pagamento delle somme di euro 10.031,07 per il signor ed euro 7.991,12 per il signor Pt_1
nonché l'accantonamento delle relative incidenze sul TFR pari a euro 743,04 per il Pt_1
Pagina 2 signor e a euro 591,93 per il Signor ovvero di quelle altre somme ritenute di Pt_1 Pt_1 giustizia, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria.
d) accertare e dichiarare l'obbligo di e di Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima in via solidale ai sensi dell'articolo 29 d.lgs.276/2003, al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme di cui sopra, nonché l'obbligo di di Controparte_1 accantonare le relative incidenze a titolo di TFR, come sopra determinate.
e per l'effetto
e) condannare in via solidale ed in persona dei Controparte_1 Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle somme di euro 10.031,07 in favore del signor e di euro 7.991,12 in favore del signor ovvero di quelle diverse somme Pt_1 Pt_1 ritenute di giustizia, nonché condannare ad accantonare le Controparte_1 relative incidenze sul TFR, pari a € 743,04 per il Signor ed € 591,93 per il Signor Pt_1
Pt_1
f) Con vittoria di spese, diritti e onorari.-
Nel ricorso RG 4258/2023 nell'interesse di e Parte_1 Parte_1
:
[...]
a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso, il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascuno dei giorni di effettiva attività lavorativa, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario (ovvero a titolo di lavoro supplementare nei periodi in cui il rapporto era part-time e fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno) per venticinque minuti, oppure per
la diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia in relazione al tempo occorrente per la vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, comprensivo del tempo impiegato per raggiungere il rilevatore orario di presenza prima dell'inizio del lavoro e lo spogliatoio, alla fine del lavoro;
b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso, il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascuno dei giorni di effettiva attività lavorativa, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario (ovvero a titolo di lavoro supplementare nei periodi in cui il rapporto era part-time e fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno) per venti minuti, oppure per la diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia in relazione al tempo di
Pagina 3 percorrenza dall'ingresso dello stabilimento di Biandrate all'accesso allo spogliatoio e viceversa;
c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti per i titoli di cui sopra di ricevere il pagamento delle somme di euro 9.481,52 per il signor ed euro 6.664,40 Parte_1 per il signor , nonché l'accantonamento delle relative incidenze sul TFR pari a euro Pt_1
702,33 per il signor e a euro 493,65 per il Signor , ovvero di quelle Parte_1 Pt_1 altre somme ritenute di giustizia, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria.
d) accertare e dichiarare l'obbligo di e di Controparte_1 Controparte_2 quest'ultima in via solidale ai sensi dell'articolo 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme di cui sopra, nonché l'obbligo di di Controparte_1 accantonare le relative incidenze a titolo di TFR, come sopra determinate.
e per l'effetto
e) condannare in via solidale ed in persona dei Controparte_1 Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle somme di euro 9.481,52 in favore del signor e di euro 6.664,40 in favore del signor , ovvero di quelle Parte_1 Pt_1 diverse somme ritenute di giustizia, nonché condannare ad Controparte_1 accantonare le relative incidenze sul TFR, pari a € 702,33 per il Signor ed Parte_1
€ 493,65 per il Signor . Pt_1
f) Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per le e Controparte_3 CP_1
1) Previa integrale conferma dell'appellata sentenza, rigettare l'impugnazione proposta dai signori , , e Parte_1 Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 4232/2023 resa inter partes dal Tribunale Parte_1 di Milano, Sezione Lavoro, dott.ssa Eleonora Porcelli, a definizione dei procedimenti riuniti
RGL n. 3057/2023 e n. 4258/2023, e, per l'effetto, in accoglimento del presente atto:
2) rigettare il ricorso, ex adverso proposto, per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata
Pagina 4 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare /o al pagamento della minor somma che risulterà Controparte_4 CP_1 in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio;
Per la APPELLATA CP_2
in via principale
- respingere l'appello;
in via subordinata
- nel denegato caso di accoglimento totale e/o parziale del ricorso, dichiarare tenuta e condannare e in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al CP_1 Controparte_4 pagamento in favore di di tutte le somme che questa dovesse essere Controparte_2 condannata a versare ai lavoratori a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese legali;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con distinti ricorsi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositati telematicamente in data
28-3-23 e 3-5-23, , e Parte_1 Parte_1 Parte_1 Parte_1 hanno convenuto in giudizio , ed
[...] Controparte_5 per sentir accertare il proprio diritto di percepire, per ogni giorno di Controparte_2 effettiva attività lavorativa, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario, ovvero a titolo di lavoro supplementare, per venticinque minuti, in relazione al tempo occorrente per la vestizione e la svestizione degli indumenti di lavoro, comprensivo del tempo impiegato per raggiungere il rilevatore di presenza, prima dell'inizio del lavoro e lo spogliatoio alla fine del lavoro;
hanno chiesto inoltre l'accertamento del proprio diritto di percepire, per ogni giorno di effettiva attività lavorativa, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario, ovvero a titolo di lavoro supplementare, per venti minuti, in relazione al tempo di percorrenza dall'ingresso dello stabilimento di Biandrate all'accesso allo spogliatoio e viceversa;
hanno infine chiesto la condanna delle convenute, in via solidale tra loro ex art. 29 del D. Lgs. N. 276/2003, al
Pagina 5 pagamento, per i titoli suddetti, dei complessivi importi per ciascuno specificati, oltre interessi legali e rivalutazione.
Premesso di essere dipendenti di ., dal 27-9-18 il ricorrente e dall'inizio Parte_2 Pt_1 di agosto 2017 gli altri ricorrenti, i suindicati lavoratori hanno esposto che tale cooperativa svolge in appalto per conto di attività di lavorazione, preparazione e CP_2 confezionamento del pesce fresco presso lo stabilimento di Biandrate.
I ricorrenti hanno lamentato un prolungamento di fatto del proprio turno di lavoro di almeno
45 minuti al giorno per le operazioni di vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro e per il tempo di percorrenza dall'ingresso dello stabilimento alla postazione di lavoro.
In punto di diritto i ricorrenti hanno sostenuto la riconducibilità all'adempimento della prestazione lavorativa, e quindi all'orario di lavoro, del tempo suddetto.
Il Tribunale, riuniti ricorsi, ha così deciso:
- con sentenza non definitiva n 3435/2023:
“Non definitivamente pronunciando,
accerta il diritto dei ricorrenti di percepire, per ciascun giorno di effettiva attività lavorativa
e fino al 30-7-19, la retribuzione a titolo di lavoro straordinario o di lavoro supplementare per cinque minuti;
accerta la responsabilità solidale di Controparte_2
rigetta per il resto il ricorso;
dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
spese al definitivo;
fissa termine di 45 giorni per il deposito della sentenza.”
-con successiva sentenza definitiva n 4232/2023:
“Definitivamente pronunciando,
condanna ed a corrispondere ai ricorrenti i Controparte_3 Controparte_2 seguenti importi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo: € 333,00, Pt_1
€ 178,00, Otutu € 145,00 e € 353,00; Pt_1 Pt_1
condanna a manlevare in relazione alle somme che la stessa fosse CP_1 Controparte_6 tenuta a corrispondere ai ricorrenti;
Pagina 6 condanna a tenere indenne per le somme dalla stessa Controparte_3 CP_1 eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza;
condanna le convenute, in via solidale tra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00;
fissa termine di cinque giorni per il deposito della sentenza.”.
Il tribunale, senza svolgere istruttoria testimoniale, ha così argomentato:
“nel caso di specie non può ritenersi che il tempo divisa (riferito agli indumenti diversi da quelli monouso e dalle scarpe antinfortunistiche) rientri nella nozione di orario di lavoro effettivo.
Infatti, non è stata offerta adeguata prova della sussistenza di un obbligo per i ricorrenti di indossare e levare la divisa nello spogliatoio aziendale e di un divieto di andare al lavoro o tornare alla propria abitazione in abiti da lavoro.
…… Dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero non è quindi emersa la presenza di disposizioni precise e vincolanti circa l'utilizzo degli indumenti forniti dalla datrice di lavoro, che consistono soltanto nel pile e nel giubbotto, come hanno confermato i ricorrenti.
I ricorrenti non sono stati in grado di fornire indicazioni precise circa la fonte delle dedotte prescrizioni nè è sufficiente allegare genericamente la presenza di un “obbligo di fatto” o di un “ordine esplicito, non scritto, ma osservato dalla generalità dei dipendenti che sono consapevoli della loro obbligatorietà”.
Al contrario è emersa la totale mancanza di controlli circa il rispetto del preteso divieto di portare all'esterno gli indumenti di lavoro, ad eccezione -circostanza pacifica- delle scarpe antinfortunistiche.
Del resto non risulta, e neppure viene dedotto, che siano state irrogate sanzioni disciplinari per l'inosservanza dell'obbligo e del divieto indicati in ricorso ovvero per ritardi imputabili alla necessità di indossare la divisa.
Ne' si può ritenere che, nel caso di specie, indossare gli abiti da lavoro costituisca un'operazione di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
In primo luogo si osserva che le mansioni svolte dai ricorrenti non vengono assolutamente descritte in ricorso, che fa solo un generico riferimento alle lavorazioni affidate a CP_1
Pagina 7 nell'ambito dell'appalto (“una parte del procedimento di lavorazione, CP_2 preparazione e confezionamento del pesce fresco”).
Solo in sede di interrogatorio libero i ricorrenti hanno precisato il reparto di appartenenza.
Il ricorso sostiene che la vestizione di indumenti specifici abbia una duplice funzione: protezione dei lavoratori da un agente esterno dannoso, vale a dire il freddo, e rispetto delle norme igienico-sanitario relative al trattamento di prodotti alimentari.
Peraltro il rispetto delle norme igieniche per il personale addetto al trattamento di prodotti alimentari e' assicurato dagli indumenti monouso (cuffia, camice e pantaloni), che coprono completamente gli indumenti sottostanti;
solo le scarpe non sono coperte, ma e' pacifico che le scarpe antinfortunistiche debbano essere lasciate negli armadietti dello spogliatoio e non possano essere portate all'esterno.
Quanto alla protezione dal freddo, non risulta che i ricorrenti lavorino nelle celle frigorifere
e gli stessi ricorrenti, in sede di interrogatorio libero, hanno riconosciuto che la temperatura in reparto è superiore a 4 gradi e, quindi, alla temperatura indicata in ricorso (2-5 gradi). La società datrice di lavoro sostiene che la temperatura oscilli tra 8 e 12 gradi.
Non si tratta, quindi, di dispositivi di protezione individuale, quale invece il particolare giubbotto termico fornito ai lavoratori che lavorano nelle celle frigorifere
Con riferimento al tempo impiegato dal cancello di accesso allo spogliatoio il tribunale ha evidenziato che :” Secondo il ricorso, pertanto, il tempo totale giornaliero occorrente ai lavoratori per eseguire le prestazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, non retribuito dal datore di lavoro, tra la timbratura del primo e quella del secondo badge, escluso il tempo di vestizione e svestizione sopra esaminato, ammonta a 25 minuti per ogni giorno effettivo lavorato: 20 minuti di percorso pedonale e 5 minuti per il percorso dallo spogliatoio al rilevatore presenze e viceversa.
Peraltro il tempo necessario per compiere i suddetti spostamenti non è computabile come orario di lavoro: infatti esso rientra nel tempo impiegato per recarsi sul luogo di lavoro e comunque rientra nella fase antecedente e necessaria per il puntuale e completo adempimento della prestazione lavorativa.”
provvedeva al pagamento integrale delle somme liquidate nella sentenza definitiva che CP_1
i ricorrenti ricevevano con espressa riserva di appello.
Pagina 8 Avverso la sentenza hanno proposto appello i lavoratori per i seguenti motivi:
1. in procedendo per mancato svolgimento di istruttoria testimoniale: CP_7
il primo giudice ha deciso la causa sulla base del solo interrogatorio libero respingendo le istanze di istruttoria orale.
2.Errata e parziale lettura del materiale probatorio
Il tribunale ha riconosciuto cinque minuti giornalieri correlati alle operazioni di vestizione e svestizione dei soli indumenti monouso o “usa e getta”
Ha invece respinto la domanda relativa alla necessità di indossare giubbotti e pile rilevando che:
“il tempo necessario per indossare gli indumenti forniti dall'azienda (pile e giubbotto) consiste in un'attività meramente preparatoria rispetto all'attività lavorativa vera e propria e non anche indispensabile, ai sensi della contrattazione collettiva e delle esigenze tecniche connesse all'esecuzione del lavoro”.
Trattandosi invece, sempre secondo il tribunale, di “una situazione gestita direttamente dal lavoratore, che non può essere considerata tempo di lavoro”
Sostengono invece gli appellanti che “Una tale conclusione, che restringe arbitrariamente il
“tempo divisa” all'operazione di vestizione/svestizione dei soli indumenti usa e getta, tralasciando il ben più lungo tempo occorrente per indossare e dismettere rispettivamente gli abiti di servizio e quelli privati è dunque manifestamente errata e confligge con quanto ormai pacificamente assimilato al riguardo dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità……………
In vista di ognuna di queste premesse, si ritiene dunque che, per il profilo di rivendicazione qui dedotto (“tempo tuta”) sia del tutto immotivata e arbitraria la riduzione – a soli cinque minuti – operata con il capo delle sentenze del tribunale di Milano che qui espressamente si impugnano. Le - necessarie – plurime operazioni di vestizione/svestizione infatti, per le molteplici ragioni già viste, non riguardavano e non potevano riguardare i soli abiti usa e getta e, a tutto concedere, pile e giubbotto “nei mesi estivi”.
3. Censurano, inoltre, la sentenza del tribunale di Milano, sez. lavoro n. 3435/2023 nella parte in cui non ha riconosciuto quale orario di lavoro il tempo necessario ai ricorrenti per raggiungere il capannone dedicato ai prodotti ittici, una volta entrati nello stabilimento a mezzo di uno specifico badge fornito da medesima. Tempo che CP_2 CP_2
Pagina 9 complessivamente è stato stimato in 20 minuti giornalieri (10 minuti per il tratto di andata e
10 per quello di ritorno).
4. censurano altresì le sentenze in epigrafe sia con riferimento all'omessa declaratoria di nullità dell'accordo sindacale di secondo livello prodotto da nelle sue Controparte_1 memorie difensive (cfr. doc. 30 avv., fascicolo 3057/2023 e doc. 29 avv., fascicolo
4258/2023), con conseguente limitazione del riconoscimento della retribuzione del c.d. tempo tuta fino al 30 luglio 2019 (cfr. sentenza n. 3435/2023).
Evidenziano che il Giudice di prime cure, senza neanche entrare nel merito della validità e dell'applicabilità di tale accordo di secondo livello, ha in particolare ritenuto di limitare il riconoscimento del “tempo tuta” fino al solo 30 luglio 2019, di fatto operando un'arbitraria compensazione con quanto i lavoratori avrebbero successivamente a tale data percepito a titolo di pause retribuite (“A prescindere da ogni questione relativa alla validità ed applicabilità di tale accordo, di fatto i ricorrenti a partire dal 1-8-19 hanno percepito la retribuzione relativa a 30 minuti, ampiamente superiore a quella relativa al tempo tuta in questa sede riconosciuto” – cfr. sent. 3435/2023, pag. 8)
5.Sulle spese errata, e dunque da riformarsi, dovrà essere ritenuta la parte della sentenza appellata n.
4232/2023 in cui il Giudice “condanna le convenute, in via solidale fra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite in complessivi € 1.500,00”. Anche tale capo della decisione andrà dunque modificato, in osservanza delle regole della soccombenza, con il pieno riconoscimento delle spese del grado, ciò in coerenza con il pieno accoglimento delle domande dei ricorrenti nel presente procedimento.
Si sono costituite e le due società appaltatrici che in via preliminare hanno eccepito CP_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 434 cpc, avendo gli appellanti sostanzialmente, riproposto le difese di prime cure pressoché ignorando le ragioni di rigetto addotte dal primo giudice, e nel merito chiedendo la conferma della sentenza.
Fallito il tentativo di conciliazione il Collegio ha disposto istruttoria testimoniale e ha richiesto il deposito di un conteggio condiviso riferito a 16 minuti di retribuzione a titolo di straordinario/supplementare per ogni giorno di effettivo servizio e relativa incidenza sul TFR.
All'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della discussione dei difensori, acquisito sull'accordo delle parti il nuovo conteggio autorizzato, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Pagina 10 ************************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c.. Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535). I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello in esame indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto:
-che indossare indumenti pesanti di protezione dal freddo non costituiva un obbligo per gli odierni appellanti e l'operazione non era sottoposta al controllo del datore di lavoro, sicchè il tempo impiegato per indossarli non costituiva tempo lavoro e non doveva essere retribuito;
- che : neppure rientrava nell'orario di lavoro il tempo impiegato dai lavoratori per recarsi dall'entrata nello stabilimento al reparto ittico al quale erano addetti infatti “esso rientra nel tempo impiegato per recarsi sul luogo di lavoro e comunque rientra nella fase antecedente e necessaria per il puntuale e completo adempimento della prestazione lavorativa”;
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi.
Pagina 11 In accoglimento del primo motivo di appello la Corte ha ammesso le richieste prova testimoniali e sono stati escussi 5 testi.
All'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, ritiene il Collegio che l'appello sia solo parzialmente fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Con riferimento al secondo motivo di gravame, il Collegio condivide la decisione del primo giudice di ritenere che il riconoscimento come orario di lavoro del tempo necessario per indossare gli indumenti da lavoro debba essere limitato a quello occorrente per indossare i soli indumenti monouso e non anche pile, giubbotto quali mezzi di protezione dal freddo.
Anche a voler ritenere detti indumenti pesanti Dispositivi di protezione individuali “in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo” (cfr. Cass. sent.16749/2019), tuttavia nel caso in esame va rilevato che pur avendo i testi confermato che la cooperativa datrice di lavoro aveva loro distribuito felpa e giubbotto e che la temperatura media dei locali ove svolgevano l'attività è di 8/10 gradi, hanno tuttavia escluso che vi fosse un controllo della cooperativa sull'uso di tali indumenti, all'evidenza non obbligatori in quanto non tutti li indossavano, , e che vi fossero istruzioni specifiche sul luogo in cui indossarli ( sul luogo di lavoro o, piuttosto, a casa). Di seguito si riportano le dichiarazioni dei testimoni al riguardo (sottolineature della scrivente per maggiore evidenza)
Tes_
La cooperativa mi aveva dato da indossare un giubbotto, una felpa e una cuffia e pure le scarpe. Avevamo pure il camice usa e getta, i pantaloni e la cuffia, tutti monouso, che buttavamo via al termine della giornata di lavoro.
Io non ho mai usato vestiti miei, ma ho sempre usato quelli che mi venivano forniti, solo in pantaloni miei. Nessuno però mi aveva detto che dovevo usare solo la felpa e il giubbotto che mi era stato fornito.
…..i vestiti che mi erano stati forniti li lasciavo negli armadietti, li indossavo quando arrivavo e li toglievo quando finivo. Li lavavo io nei giorni di riposo, nessuno ci ha detto che dovevamo lavarli, ma lo facevo io una volta la settimana circa.”
“Crono ha consegnato ai dipendenti giubbotto e felpa in tessuto, ma non ne ha Tes_2 prescritto l'utilizzo obbligatorio.
Pagina 12 …Non è mai stata contestata la mancanza utilizzazione di giubbotto e felpa della cooperativa.
Questi indumenti possono essere portati a casa liberamente e indossati anche prima di entrare nello stabilimento
Contr
…..Confermo che giubbotto e felpa con logo erano stati distribuiti da allo CP_1 scopo di fornire un'identità aziendale al personale, non erano DPI, non vi era obbligo di utilizzarli in reparto, potevano essere indossati sia a casa sia in stabilimento, e il lavaggio era rimesso ai lavoratori senza scadenze precise”
per accedere a tutti i reparti bisogna indossare obbligatoriamente cuffia, camice, Pt_3 calzoni monouso di carta e scarpe, tutti forniti dalla cooperativa. La cooperativa fornisce anche felpa e giacca, ma non tutti la usavano e non c'era obbligo di lasciarli nello spogliatoio.
L'abbigliamento al di sotto del camice monouso era fornito dalla cooperativa, o proveniente da altre cooperative, o comunque di proprietà dei lavoratori, che erano liberi di indossarlo e di arrivare da casa indossando gli stessi indumenti, che poi utilizzavano al lavoro”
DELEIDI: Tutti gli addetti alla pescheria avevano camici cuffia e calzoni monouso, scarpe antinfortunistiche, questi indumenti erano obbligatori per tutti…..
Al di sotto di questo abbigliamento monouso le cooperative fornivano dell'abbigliamento specifico per gli operai che lavoravano nelle zone particolarmente fredde, giacche apposite nel reparto a -25, ne ricordo appese un paio, e quelli nelle zone 0-2 gradi un giubbotto, nella zona
10-12 gradi avevano un maglione della cooperativa con logo”
I pantaloni, maglietta, i pigiami che usavamo sotto gli abiti della cooperativa Pt_4 per lavorare, di nostra proprietà, venivano usati solo all'interno della pescheria, non potevamo portarli fuori, se non una volta la settimana per lavarli…….
I vestiti pesanti di cui ho detto che mettevamo sotto il camice monouso ce li dava la CP_1
Avevamo tutti gli stessi vestiti, al di sotto mettevamo anche vestiti di nostra proprietà, come pigiami e magliette……………….
Non ci sono mai state contestazioni disciplinari per non avere indossato felpa e giacca della cooperativa
Preciso che tutti gli addetti indossavano sotto il camice una felpa, c'è chi aveva anche la giacca e chi no”
Alla luce delle riportate testimonianze, da un lato risulta confermato che costituiscono DPI gli indumenti monouso che venivano giornalmente indossati e poi buttati alla fine del lavoro, e al
Pagina 13 riguardo il Collegio condivide quindi la decisione del primo giudice che in via equitativa ha attribuito per l'operazione di vestizione/svestizione 5 minuti al giorno, sotto altro profilo emerge invece che non è stata provata l'eterodirezione datoriale sulla fase di vestizione di felpa e giubbotto, mancando la prova sia dell'obbligo per i lavoratori di indossare giubbotto e felpa, sia del controllo sulle modalità di luogo e tempo in cui eventualmente metterli.
Va quindi condivisa anche l'ulteriore argomentazione del Tribunale che, anche se sulla base del solo interrogatorio delle parti, ha così motivato “ Infatti non è stata offerta adeguata prova della sussistenza di un obbligo per i ricorrenti di indossare e levare la divisa nello spogliatoio aziendale e di un divieto di andare al lavoro o tornare alla propria abitazione in abiti da lavoro.
…… Dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero non è quindi emersa la presenza di disposizioni precise e vincolanti circa l'utilizzo degli indumenti forniti dalla datrice di lavoro, che consistono soltanto nel pile e nel giubbotto, come hanno confermato i ricorrenti.
I ricorrenti non sono stati in grado di fornire indicazioni precise circa la fonte delle dedotte prescrizioni nè è sufficiente allegare genericamente la presenza di un “obbligo di fatto” o di un “ordine esplicito, non scritto, ma osservato dalla generalità dei dipendenti che sono consapevoli della loro obbligatorietà”.
L'istruttoria testimoniale svolta ha fatto emergere la totale mancanza di controlli circa il rispetto del preteso divieto di portare all'esterno gli indumenti di lavoro, ad eccezione - circostanza pacifica- delle scarpe antinfortunistiche.
Il secondo motivo di appello va pertanto respinto.
Merita invece accoglimento il terzo motivo, con il quale i lavoratori appellanti hanno riproposto la domanda di riconoscimento come orario di lavoro del tempo impiegato nel percorso dall'entrata in stabilimento ( con timbratura di un badge fornito da al CP_2 reparto al quale sono addetti (prodotti ittici) esclusa dal primo giudice sul presupposto che
“infatti esso rientra nel tempo impiegato per recarsi sul luogo di lavoro e comunque rientra nella fase antecedente e necessaria per il puntuale e completo adempimento della prestazione lavorativa.
In fatto i testimoni sentiti in appello hanno così descritto il percorso dal varco alla palazzina dove si trova il reparto pescheria, ove tutti gli appellanti lavorano:
Pagina 14 DELEIDI: Tutti gli operai entrano da un varco unico e poi vanno tutti nel reparto pescheria.
C'è un percorso obbligatorio dal varco alla pescheria, delimitato con delle catene
Confermo che quello in giallo (NDR sulla foto doc 3) è il percorso che gli operai devono obbligatoriamente percorrere e richiede circa 5/7 minuti ad andatura normale. Lungo questo percorso c'è un punto ristoro, dove ci sono un bagno e caffè……
Al varco di ingresso c'è un rilevamento biometrico, mentre la timbratura per le cooperative è con un badge con indicato “cooperativa”
I lavoratori della cooperativa potevano fermarsi nel chiosco lungo il percorso.
(NDR con riferimento alla foto doc 3 : la parte in giallo è il percorso Pt_3 CP_2 normale che si deve percorrere dal cancello di ingresso alla pescheria, che è poi quello raffigurato nel doc. n. 4 e che è cintato da una catena che lo delimita. È il percorso CP_2 obbligatorio che i lavoratori percorrono. Una delle fotografie raffigura il punto di ristoro, posto lungo il percorso prima del magazzino frutta e verdura, circa a metà percorso.
Ho fatto io stesso questo percorso e ho verificato che a passo normale richiede circa 8 minuti.
rammostrato il doc 3 risponde: Confermo che il percorso indicato in giallo è Tes_2 quello che collega il tornello di ingresso all'entrata nel reparto sushi gli spogliatoi al reparto lavorazione del pesce. Per percorrere l'intero tratto all'incirca occorrono 5 minuti. C'è poi da fare una rampa di scala all'interno per raggiungere lo spogliatoio e un corridoio. Confermo altresì che la foto numero 4 raffigura il punto di ristoro che è lungo il percorso
KAJA: Dal tornello di entrata allo spogliatoio c'era un unico percorso da seguire è il percorso indicato in giallo nella foto doc. n. 3 che mi viene mostrata;
da quando timbravo col badge a quando arrivavo in spogliatoio trascorrevano un po' più di 10 minuti. Dovevo arrivare allo spogliatoio dopo aver fatto una rampa di scale e un corridoio, lì mi cambiavo, confermo che è il corridoio di cui alla foto 5 che mi viene rammostrata. Poi percorrevo un altro corridoio per andare a igienizzare le mani e scendevo a timbrare al piano terra, il reparto sushi invece era il primo piano, allo stesso livello dello spogliatoio. All'uscita timbravamo prima di andare allo spogliatoio a cambiarci.
Lungo il percorso c'erano delle macchine per bibite e caffè dove potevamo fermarci ma quasi mai vedevo qualcuno fermo a prendere qualcosa lungo il percorso
AKHATAR: Il percorso dal cancello d'ingresso alla pescheria si percorre in circa 10 minuti a piedi, bisogna attraversare un parcheggio. Arrivati alla palazzina bisogna salire 40 gradini per
Pagina 15 arrivare allo spogliatoio. Lì ci cambiavamo e poi scendevamo per timbrare a piano terra e poi iniziavamo a lavorare un unico percorso collega il cancello al reparto pescheria. Lungo il percorso tra il cancello e la pescheria c'è un distributore di caffè e bevande all'aperto.”
Precisato che tutti i testimoni hanno fatto riferimento ai doc. 2, 3 e 4- fotografie prodotte nel fascicolo di primo grado, che per, deduzione della società raffigurano il percorso CP_2 compiuto dai lavoratori, si deve rilevare che i testi hanno concordemente affermato:
che il percorso dal varco al quale hanno accesso con il badge alla palazzina della pescheria dove si trovano lo spogliatoio e la macchina per timbrare è unico per tutti gli operai che il tratto si percorre esclusivamente a piedi in un tempo indicato tra 5/10 minuti che il percorso è delimitato da catene che lungo il percorso ci sono un bagno e un punto ristoro/caffè.
Non è poi contestato che il badge per accedere dal varco al tratto da percorrere a piedi è regolato da un badge fornito da agli operai, i quali non possono accedere con alcun CP_2 mezzo proprio ma esclusivamente a piedi (vedi memoria pag. 15) . CP_2
Ciò premesso in fatto, in diritto il Collegio aderisce all'orientamento già esposto da questa
Corte nella sentenza n. 782/2022, che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., che si è pronunciata su questione analoga e che a sua volta ha condiviso la motivazione della sentenza n. 10/2020 della Corte di appello di Roma, che si è pronunciata su caso analogo, così come la sentenza n. 226/2019 della Corte appello di Ancona.
Tale pronuncia ha ricordato: “In ordine alla definizione dell'arco temporale definibile come orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede
e segue la prestazione lavorativa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in vigore del
R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 a norma del quale “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa”, non era precluso che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere, pertanto, retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si trattasse di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass. 2015 n. 20694; Cass. 2013 n.
20714).
Pagina 16 Il d.lgs.
8.4.2003 n. 66, che, in attuazione della direttiva comunitaria 93/104/CE del 23 novembre in materia di orario di lavoro (e successivamente dalla direttiva 2003/88/CE) ha sostituito la precedente disciplina riaffermandone e specificandone i contenuti, stabilisce, sulla base delle indicazioni comunitarie, all'art. 1, comma 2, lett. a): "Agli effetti delle disposizioni del presente decreto si intende per a) orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività
o delle sue funzioni".
Tale definizione dell'orario di lavoro ricalca l'art. 2 della direttiva 2003/88 (Definizioni) il quale prevede al punto 1: “Ai fini della presente direttiva si intende per “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.
L'attuale nozione di orario di lavoro attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro e la formulazione è volutamente ampia e tale da includere nella nozione non solo l'attività lavorativa in senso stretto, ma anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione. A questo fine è necessario che il lavoratore sia "a disposizione" del datore di lavoro, cioè soggetto al suo potere direttivo e disciplinare (Cass.
2012 n. 1839; Cass. 2012 n. 1703).
Secondo la giurisprudenza comunitaria, per valutare se un certo periodo di servizio rientri nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e di essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera (Corte Giust. Com. Eur, 9 settembre 2003, causa C-151/02, parr. 58 ss.).
Tale orientamento consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase finale preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina di impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria (Cass. 2015 n.
7396).
Ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro anche l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività
Pagina 17 prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico (Cass. 2017 n. 13466, in applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno;
v. anche Cass. 2015 n. 20694)”
Applicati detti principi al caso in esame, deve rilevarsi che l'istruttoria ha confermato che i dipendenti entrano dal tornello con un badge da esibire, devono percorrere a piedi un tratto di
600/800 metri limitato da catenelle e quindi predefinito, timbrano solo dopo aver avuto accesso allo spogliatoio ed essersi cambiati. A fine turno, dopo la chiusura registrata al terminale, sono tenuti (…) a compiere il tragitto inverso per l'uscita dall'edificio, passando attraverso il tornello azionabile con il badge.
Vi è, quindi, un tempo di permanenza del lavoratore all'interno dei locali aziendali, sia in entrata che in uscita.
L'eterodirezione nella fattispecie si ravvisa anche per il tempo necessario per raggiungere, all'interno dell'area di pertinenza dello stabilimento, la propria postazione lavorativa, e viceversa per raggiungere l'uscita, tant'è vero che al lavoratore è chiesto di segnalare il proprio ingresso e la propria uscita utilizzando un badge,” è necessario e obbligatorio fare il tragitto dall'ingresso fino alla postazione di lavoro” “è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
….. e' la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso” (cass sent
14843/2024, che conferma CDA Milano precedentemente citata)
Diversamente dal giudice di prime cure, il Collegio ritiene che la circostanza che i lavoratori possano accedere al punto ristoro posto lungo il percorso costituisca una circostanza irrilevante dal momento che è stato accertato che necessariamente gli appellanti devono percorrere a piedi, senza potere usare altri mezzi propri, il tratto di circa 600/800 metri compreso tra il varco a cui hanno accesso con il badge al posto di lavoro, collocato al primo piano della palazzina-pescheria. È indubbio che per percorrere tale tratto siano necessari circa
7/8 minuti ed è questo il tempo che si riconosce come orario di lavoro. Si tratta, cioè di un
Pagina 18 tempo minimo di percorrenza che prescinde da eventuali soste, delle quali non deve tenersi ovviamente conto in quanto rimesse alla discrezionalità del singolo.
Quanto alle differenze retributive rivendicate, il Collegio ritiene corretta la quantificazione del tempo lavoro in oggetto nella misura di 15 minuti (5 minuti in ingresso, 5 minuti in uscita, per il tratto dal varco alla palazzina e 5 minuti complessivi per entrata e uscita, per il percorso all'interno dell'edificio dall'entrata allo spogliatoio al primo piano e da questo alla timbratrice) per ogni giorno lavorativo. Le parti hanno depositato un conteggio condiviso che, verificato, appare corretto e allo stesso, che viene integralmente richiamato e costituisce parte integrante della sentenza, il Collegio ritiene di attenersi.
Conseguentemente agli appellanti devono essere riconosciute le somme indicate nel dispositivo per ciascuna parte. Ne consegue la condanna della datrice di lavoro e di quale responsabile solidale a corrispondere ai lavoratori le seguenti somme CP_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo: a : € Parte_1
2.861,01 , a € 3.311,04, a € 2.386,01, a Parte_1 Parte_1
€ 3.591,11. Persona_1
Come correttamente evidenziato dal primo giudice con riferimento alle somme dovute a titolo di “tempo tuta” analogamente “ deve inoltre trovare accoglimento la domanda di CP_2 di essere manlevata e tenuta indenne dall'appaltatrice sulla base dell'articolo 9
[...] CP_1 del contratto di appalto. Infine, in accoglimento della domanda di regresso proposta ai sensi dell'articolo 29 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 Crono società cooperativa deve tenere indenne per le somme dalla stessa eventualmente corrisposte ai ricorrenti in CP_1 esecuzione della presente sentenza”.
Infondato è infine il quarto motivo, con cui gli appellanti censurano la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice del lavoro ha ritenuto di limitare il riconoscimento del
“tempo tuta” fino al solo 30 luglio 2019, “di fatto operando un'arbitraria compensazione con quanto i lavoratori avrebbero successivamente a tale data percepito a titolo di pause retribuite sulla base dell'accordo di secondo livello del 26/7/2019 tra e CP_4
. CP_8
Il richiamato accordo espressamente stabilisce nelle premesse che le parti danno atto:
“Che l'Organizzazione Sindacale chiede alla datrice di lavoro il pagamento del tempo necessario per la vestizione c.d. “tempo tuta”, nonché di retribuire le pause di lavoro effettuate durante il turno lavorativo e attualmente non retribuite;
Pagina 19 Che la datrice di lavoro si è resa disponibile a retribuire le pause della turnazione a fronte della rinuncia alla richiesta di pagamento del tempo di vestizione c.d. “tempo tuta””,
Convengono:
“Le Parti espressamente convengono che la datrice di lavoro provvederà al pagamento delle pause a fronte della rinuncia, accettata dalla datrice, al pagamento del c.d. “tempo tuta”, come segue: ai fini del recupero delle energie psico-fisiche durante l'attività lavorativa a tutti i soci lavoratori sono concessi dei tempi di pausa a seconda della durata del turno di lavoro e più specificatamente: Per prestazioni lavorative di 4 ore lavorative: n. 1 pausa da 15' retribuita;
Per prestazioni lavorative di 8 ore lavorative: 30' retribuiti da fruire in n. 2 pause da 15', Per prestazioni lavorative superiore alle 9 ore lavorative: 40' retribuiti in 2 pause da 15' ed una da
10'. Durante tali pause, regolamentate dal preposto della direzione del cantiere, sarà obbligatorio certificare la sospensione del lavoro passando il badge in uscita e al rientro in reparto”
Dal tenore letterale dell'accordo emerge con chiarezza la rinuncia espressa dei lavoratori alla richiesta di riconoscimento del tempo tuta a fronte della concessione di pause retribuite, peraltro in misura ampiamente superiore a quella riconosciuta in questa sede.
La pattuizione non è stata impugnata né sono stati evidenziati vizi che ne comportino la nullità e la conseguente disapplicazione.
Correttamente quindi il primo giudice, in applicazione della pattuizione sopra richiamata, ha ritenuto di limitare la pretesa dei ricorrenti al periodo antecedente l'entrata in vigore di questo accordo. Il motivo di gravame va quindi respinto, con conferma sul punto della sentenza impugnata.
E' assorbito il quinto motivo di appello, con cui i lavoratori impugnano la misura della liquidazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, atteso che la riforma delle statuizioni di merito della sentenza di primo grado determina la caducazione automatica del capo che ha statuito sulle spese ex art. 336, comma 1, c.p.c..
Quanto al regolamento delle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. cod. proc. civ., il
Pagina 20 giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
In ragione del parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio, le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà, con condanna in via solidale delle convenute a rimborsare agli appellanti le spese residue che si liquidano, applicati i criteri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del grado di complessità della causa e dell'istruttoria testimoniale svolta solo in grado di appello, applicato l'aumento previsto per il numero delle parti in complessivi € 4.850,00, così determinati:
€ 2.100,00 per il primo grado+ € 3.000,00 per l'appello = € 5.100,00,
aumento del 30% per ogni parte oltre la prima = 4.600,00,
Totale 4100+4600= € 9700 : 2= € 4850,00
oltre oneri accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
P.Q.M.
In parziale riforma delle sentenze n 3435/2023 e n. 4232/2023 del tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascuno dei giorni di effettiva attività lavorativa e fino alla data di deposito del ricorso , la retribuzione a titolo di lavoro straordinario (ovvero a titolo di lavoro supplementare per Pt_1 fino al settembre 2018 e per limitatamente all'anno 2017) per 15 minuti, in relazione Pt_1 al tempo di percorrenza dall'ingresso dello stabilimento di Biandrate all'accesso allo spogliatoio e viceversa;
accerta la responsabilità solidale di;
CP_2
condanna e a corrispondere agli appellanti le seguenti CP_4 CP_2 somme oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
a : € 2.861,01 , a € 3.311,04, a Parte_1 Parte_1 Parte_1
€ 2.386,01, a € 3.591,11;
[...] Persona_1
condanna a manlevare in relazione alle somme che la stessa fosse CP_1 Controparte_6 tenuta a corrispondere ai ricorrenti;
condanna a tenere indenne per le somme dalla stessa Controparte_3 CP_1 eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza;
Pagina 21 conferma le ulteriori statuizioni di merito;
compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna le convenute, in via solidale tra loro, a rimborsare ai ricorrenti le spese residue che liquida in complessivi € 4850,00 oltre oneri accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Milano, 19.03.2025
Presidente est.
VI RI ZO
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