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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 6276/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in data 18.12.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
per l'adozione di
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ELENA ANDREOLI, con l'intervento del P.M. Sede.
Oggetto: adozione di maggiorenne.
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza celebrata in data 05.02.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso depositato in data 18.12.2024 il ricorrente ha allegato di avere compiuto gli anni trentacinque, di superare di oltre diciotto quelli dell'adottanda, di non avere figli, che il padre dell'adottanda, , nato a [...] in data [...] è Persona_1
deceduto in data 19.07.2013, di convivere con la madre dell'adottanda, , e Persona_2
con l'adottanda da diversi anni, che l'adottanda è di stato civile libero e che sussistono le condizioni previste dalla legge perché possa adottare . Parte_2 L'adottanda ha aderito alla domanda di adozione formulata dal ricorrente dichiarando di provare per lo stesso un forte affetto essendo legato da un rapporto sentimentale con la di lei madre e convivendo con il medesimo da diversi anni.
All'udienza celebrata in data 05.02.2025 l'adottanda e la madre dell'adottanda hanno prestato il consenso all'adozione richiesta dal ricorrente che ha ribadito/confermato la volontà manifestata in data 18.12.2024.
L'adottante e la madre dell'adottanda hanno dichiarato di essere in procinto di contrarre matrimonio nel mese di agosto 2025.
L'adottanda ha dichiarato di non volere né anteporre né posporre al proprio cognome quello dell'adottante e l'adottante ha dichiarato di accettare sul punto la volontà dell'adottanda.
Alla luce delle risultanze di causa la domanda formulata dal ricorrente è fondata e merita trovare accoglimento.
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto le consente di essere riconosciuta parte integrante della famiglia dell'adottante e, quindi, di formalizzare il legame affettivo che li unisce (che è quanto intende conseguire anche l'adottante).
Sono rispettati, inoltre, i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Non si ravvisano ostacoli al mantenimento da parte dell'adottata del cognome originario nel rispetto del diritto inviolabile all'identità personale di cui il cognome (oltre che il nome) rappresenta un segno distintivo.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 135/2023 pubblicata in data
10.05.2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1, c.c., “nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
La Consulta, nel valutare come fondata la questione riguardante, sostanzialmente,
l'irragionevole compromissione del diritto inviolabile all'identità personale, ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale riguardante il diritto al nome così sintetizzabile: il nome
(cognome e prenome) rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona ed è tratto essenziale della personalità; il cognome, più nello specifico, rappresenta il tratto
Pag. 2 di 8 identitario del doppio vincolo genitoriale e deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori (anche sotto il profilo dell'ordine dei cognomi di questi qualora non vi sia accordo sull'attribuzione di un solo cognome); le ragioni della tutela del cognome, una volta assunto, trovano poi fondamento nel fatto che, nel tempo, l'identità della persona si va consolidando proprio intorno a tale segno distintivo o a quello ulteriore eventualmente acquisito successivamente.
Ebbene, anche per il caso del cognome dell'adottando/a maggiore di età si configura l'esigenza della tutela del diritto all'identità personale da riconoscere e garantire, valga sottolinearlo, a prescindere dallo status filiationis.
Infatti, a partire dal momento in cui la persona assume un “certo” cognome, unitamente al prenome, la sua identità personale inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo sicché proprio nel diritto all'identità personale si radicano le ragioni della tutela del cognome.
E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile (o necessaria) acquisizione di un ulteriore cognome.
Più precisamente, la possibilità per il figlio di acquisire un secondo cognome si configura allorché subentrino l'accertamento giudiziale o il riconoscimento in via successiva del rapporto di filiazione nei confronti di chi precedentemente non lo aveva riconosciuto come tale. In tale ipotesi l'art. 262, commi secondo e terzo, cod. civ. rimette al figlio maggiore d'età la scelta circa l'assunzione del nuovo cognome e, ove lo assuma, quella relativa all'aggiunta, all'anteposizione o alla sostituzione del precedente cognome. Nel caso, poi, del figlio minore di età, il legislatore affida la decisione al giudice, “previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento”
(art. 262, quarto comma, cod. civ.).
La “necessità” di assumere un secondo cognome, invece, si prospetta proprio nel contesto dell'adozione di persona maggiore d'età, la cui disciplina assegna all'adottato il cognome dell'adottante, unitamente al suo cognome originario (art. 299, primo comma, cod. civ.).
Pure in tale ambito si è manifestata – e si manifesta – chiaramente l'esigenza di tutelare il diritto all'identità personale.
Pag. 3 di 8 Già in passato, la Consulta, pronunciandosi su entrambe le discipline sopra richiamate
(sull'art. 262 cod. civ., con la sentenza n. 297 del 1996 e sull'art. 299, secondo comma, cod. civ, con la sentenza n. 120 del 2001), ha potuto, in estrema sintesi, per quello che qui rileva, affermare che il diritto al nome (cognome), nel divenire autonomo segno distintivo dell'identità personale, attrae una tutela che può prescindere dalla correlazione con lo status filiationis.
Il cognome originario, intorno al quale si è venuta a costruire l'identità della persona, va protetto anche ove sia stato assegnato dall'Ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori. Se quel cognome si è oramai “radicato nel contesto sociale in cui [l'interessato] si trova a vivere”, e magari è stato anche “trasme[sso] ai [...] figli”, precludere “di mantenerlo si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto ” (così la Corte Costituzionale nella sentenza n. 120 del 2001). Con tale pronuncia è stata, infatti, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui imponeva all'adottato maggiorenne, non riconosciuto dai suoi genitori, di assumere il solo cognome dell'adottante, senza poter mantenere il cognome che gli era stato assegnato dall'Ufficiale di stato civile.
A mezzo della succitata sentenza n. 135/2023 la Consulta ha osservato come l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante. La ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico (e non un cognome unico derivante dalla unione dei cognomi del padre e della madre) è stata individuata “nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”. In tale contesto, è stato detto, anche l'ordine dei cognomi incide sul diritto all'identità personale. Pertanto, laddove vi sia, da un lato, l'esigenza da parte dell'adottando di aggiungere – e non anteporre – il cognome dell'adottante e, dall'altro, il consenso di quest'ultimo, è stato ritenuto irragionevole e contrario agli artt. 2 e 3 della
Pag. 4 di 8 Costituzione mantenere (o, meglio, imporre) il rigido automatismo previsto dall'art. 299 cod. civ. tanto più che diverse e varie sono le ipotesi ricomprese nel perimetro applicativo dell'istituto dell'adozione di persona maggiore d'età.
Venendo alla fattispecie che qui ci occupa, reputa il Collegio che non occorra mettere in discussione, sempre e comunque, la scelta operata con la legge n. 184 del 1983 orientata a dare maggiore visibilità e/o riconoscibilità sociale all'adozione del maggiore d'età. Non si contesta, cioè, “in sé” la regola dell'anteposizione o dell'aggiunta (post sentenza n.
135/2023 della Consulta) del cognome dell'adottante a quello dell'adottato, ma si conviene che sia (altrettanto) irragionevole applicare automaticamente e rigidamente tale meccanismo (dell'aggiunta o dell'anteposizione) sacrificando aprioristicamente il diritto all'identità personale dell'adottando che ben potrebbe (come nel caso sub iudice) manifestare il desiderio (rectius la volontà) di conservare il cognome originario e di non assumere il cognome dell'adottante (sulla falsariga di quanto già previsto all'art. 262, commi 2 e 3, cod. civ.), in particolare, nel caso in cui, oltre a esservi l'imprescindibile consenso dell'adottante e dell'adottando all'adozione (ex art. 296 cod. civ.), vi sia anche il consenso dell'adottante e dell'adottando al mantenimento del cognome originario dell'adottando e alla non assunzione (non anteposizione e non aggiunta) del cognome dell'adottante “che è il segno [esteriore e/o visibile] del vincolo giuridico che sorge fra i due” per effetto dell'adozione.
“Se, dunque, l'adottato maggiore d'età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio e se anche
l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto”1. Specularmente, se l'adottato maggiore d'età ha l'esigenza di vedere tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso la conservazione del cognome originario (e la non assunzione del cognome dell'adottante)
e se anche l'adottante è favorevole alla conservazione del cognome originario da parte dell'adottato (e alla non assunzione del suo cognome da parte dell'adottato) – e tutto ciò non incide sul consenso all'adozione – è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre in conformità alle richieste dei diretti interessati (impregiudicati
Pag. 5 di 8 gli ulteriori, e ben più pregnanti, effetti patrimoniali innanzi citati). Tanto più che, a differenza dell'adozione piena e dell'adozione in casi particolari, che sono istituti incentrati sulla cura del minore e sulla tutela del suo preminente interesse (sentenza n. 79 del 2022),
l'adozione di persona maggiore d'età produce effetti giuridici limitati alla trasmissione del patrimonio (con conseguenze che si apprezzano sul piano della disciplina relativa agli alimenti e alle successioni) e, a questo punto, soltanto tendenzialmente, del cognome.
In estrema sintesi, reputa il Collegio che il movente personalistico sotteso alla trasmissione del cognome dell'adottante all'adottato non sia irrinunciabile/imprescindibile e che gli ulteriori e diversi effetti discendenti dalla sentenza di adozione ben possano, essi soli, sostenere la scelta dell'adozione quale strumento idoneo a rafforzare il vincolo solidaristico che, di fatto, si è già instaurato con l'adottando e/o a creare un legame giuridico con colui con cui si è già consolidato un rapporto affettivo.
Risulta allora evidente la (ulteriore) irragionevolezza di una regola che, ove ritenuta priva di margini di flessibilità, rischierebbe di ostacolare talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, lederebbe chiaramente l'identità personale dell'adottando maggiore d'età
e, dunque, finirebbe con il contrastare con gli artt. 2 e 3 Cost.
Ciò non è, perché questo Collegio ritiene che sia possibile, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma2, anche sulla base del diritto vivente, consentire che, con la sentenza che fa luogo all'adozione, non venga né anteposto né aggiunto il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età “se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore” (tanto più che l'adozione di persone maggiori di età non implica necessariamente l'instaurarsi di una convivenza familiare e non determina la soggezione dell'adottato alla responsabilità del genitore adottivo che non assume l'obbligo di educare l'adottato risultando così affievolita quell'esigenza di visibilità
“esterna” sottesa all'assunzione – anteposizione o aggiunta – del cognome dell'adottante).
D'altro canto, la Suprema Corte di Cassazione, a mezzo della sentenza n. 7667/2020, ha già osservato come l'istituto dell'adozione di maggiorenni, negli ultimi decenni, abbia perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una
Pag. 6 di 8 relazione sociale, affettiva e identitaria, nonché di una storia personale tra adottante e adottando e per divenire lo strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppure maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha assunto una maggiore o crescente valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, è meritevole di tutela.
In tale mutato contesto sociale, senza investire nuovamente della questione la Consulta3, la Corte di Cassazione è giunta a ritenere il limite di 18 anni sancito all'art. 291, comma 1,
c. c. “un ostacolo rilevante e ingiustificato all'adozione dei maggiorenni, un'indebita e anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto familiare in contrasto con l'articolo 8 Cedu interpretato nella sua accezione più ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata. Infatti, la Corte
Europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l'articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi di rispetto effettivo della vita familiare.
In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo da permettere a tale legame di svilupparsi (Sentenza CEDU del 13.10.2015 sul ricorso n.
52557/2014)”.
Significativo, sul punto, anche l'orientamento innovatore precedentemente adottato dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 354 del 14/01/1999 ove era già stato ritenuto derogabile il divario d'età dei diciotto anni tra il coniuge adottante e l'adottando divenuto di recente maggiorenne “perché altrimenti la realizzazione del valore costituzionale dell'unità della famiglia [garantito dall'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione] potrebbe risultarne compromessa [essendo possibile] allontanarsi dal significato che sembrerebbe più immediatamente riconducibile al testo anche per prevenire l'antinomia con il diritto euro-unitario e costituzionale e, dunque, evitare la formale disapplicazione della norma in questione”.
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Pag. 7 di 8 DISPONE farsi luogo all'adozione di (C.F. Parte_2
da parte di (C.F. C.F._2 Parte_1
), senza assunzione del cognome dell'adottante da parte C.F._1
dell'adottata (che, per l'effetto, conserverà il cognome originario . Pt_2
DISPONE CHE l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita dell'adottata proceda all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Busto
Arsizio, 11/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la Consulta nella sentenza n. 135/2023 2 Sulla scia di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7667 del 03/04/2020 3 Da ultimo investita dal Tribunale di Firenze che, a mezzo dell'ordinanza assunta in data 17/01/2023, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, a oggi sub iudice, “nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare l'adozione di maggiorenne derogando al limite del divario di età tra adottante e adottando imposto in diciotto anni nei casi di esigua differenza di età, in violazione degli articoli 2, 3, 10 e 30 della Costituzione”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 6276/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in data 18.12.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
per l'adozione di
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ELENA ANDREOLI, con l'intervento del P.M. Sede.
Oggetto: adozione di maggiorenne.
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza celebrata in data 05.02.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso depositato in data 18.12.2024 il ricorrente ha allegato di avere compiuto gli anni trentacinque, di superare di oltre diciotto quelli dell'adottanda, di non avere figli, che il padre dell'adottanda, , nato a [...] in data [...] è Persona_1
deceduto in data 19.07.2013, di convivere con la madre dell'adottanda, , e Persona_2
con l'adottanda da diversi anni, che l'adottanda è di stato civile libero e che sussistono le condizioni previste dalla legge perché possa adottare . Parte_2 L'adottanda ha aderito alla domanda di adozione formulata dal ricorrente dichiarando di provare per lo stesso un forte affetto essendo legato da un rapporto sentimentale con la di lei madre e convivendo con il medesimo da diversi anni.
All'udienza celebrata in data 05.02.2025 l'adottanda e la madre dell'adottanda hanno prestato il consenso all'adozione richiesta dal ricorrente che ha ribadito/confermato la volontà manifestata in data 18.12.2024.
L'adottante e la madre dell'adottanda hanno dichiarato di essere in procinto di contrarre matrimonio nel mese di agosto 2025.
L'adottanda ha dichiarato di non volere né anteporre né posporre al proprio cognome quello dell'adottante e l'adottante ha dichiarato di accettare sul punto la volontà dell'adottanda.
Alla luce delle risultanze di causa la domanda formulata dal ricorrente è fondata e merita trovare accoglimento.
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto le consente di essere riconosciuta parte integrante della famiglia dell'adottante e, quindi, di formalizzare il legame affettivo che li unisce (che è quanto intende conseguire anche l'adottante).
Sono rispettati, inoltre, i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Non si ravvisano ostacoli al mantenimento da parte dell'adottata del cognome originario nel rispetto del diritto inviolabile all'identità personale di cui il cognome (oltre che il nome) rappresenta un segno distintivo.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 135/2023 pubblicata in data
10.05.2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1, c.c., “nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
La Consulta, nel valutare come fondata la questione riguardante, sostanzialmente,
l'irragionevole compromissione del diritto inviolabile all'identità personale, ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale riguardante il diritto al nome così sintetizzabile: il nome
(cognome e prenome) rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona ed è tratto essenziale della personalità; il cognome, più nello specifico, rappresenta il tratto
Pag. 2 di 8 identitario del doppio vincolo genitoriale e deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori (anche sotto il profilo dell'ordine dei cognomi di questi qualora non vi sia accordo sull'attribuzione di un solo cognome); le ragioni della tutela del cognome, una volta assunto, trovano poi fondamento nel fatto che, nel tempo, l'identità della persona si va consolidando proprio intorno a tale segno distintivo o a quello ulteriore eventualmente acquisito successivamente.
Ebbene, anche per il caso del cognome dell'adottando/a maggiore di età si configura l'esigenza della tutela del diritto all'identità personale da riconoscere e garantire, valga sottolinearlo, a prescindere dallo status filiationis.
Infatti, a partire dal momento in cui la persona assume un “certo” cognome, unitamente al prenome, la sua identità personale inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo sicché proprio nel diritto all'identità personale si radicano le ragioni della tutela del cognome.
E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile (o necessaria) acquisizione di un ulteriore cognome.
Più precisamente, la possibilità per il figlio di acquisire un secondo cognome si configura allorché subentrino l'accertamento giudiziale o il riconoscimento in via successiva del rapporto di filiazione nei confronti di chi precedentemente non lo aveva riconosciuto come tale. In tale ipotesi l'art. 262, commi secondo e terzo, cod. civ. rimette al figlio maggiore d'età la scelta circa l'assunzione del nuovo cognome e, ove lo assuma, quella relativa all'aggiunta, all'anteposizione o alla sostituzione del precedente cognome. Nel caso, poi, del figlio minore di età, il legislatore affida la decisione al giudice, “previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento”
(art. 262, quarto comma, cod. civ.).
La “necessità” di assumere un secondo cognome, invece, si prospetta proprio nel contesto dell'adozione di persona maggiore d'età, la cui disciplina assegna all'adottato il cognome dell'adottante, unitamente al suo cognome originario (art. 299, primo comma, cod. civ.).
Pure in tale ambito si è manifestata – e si manifesta – chiaramente l'esigenza di tutelare il diritto all'identità personale.
Pag. 3 di 8 Già in passato, la Consulta, pronunciandosi su entrambe le discipline sopra richiamate
(sull'art. 262 cod. civ., con la sentenza n. 297 del 1996 e sull'art. 299, secondo comma, cod. civ, con la sentenza n. 120 del 2001), ha potuto, in estrema sintesi, per quello che qui rileva, affermare che il diritto al nome (cognome), nel divenire autonomo segno distintivo dell'identità personale, attrae una tutela che può prescindere dalla correlazione con lo status filiationis.
Il cognome originario, intorno al quale si è venuta a costruire l'identità della persona, va protetto anche ove sia stato assegnato dall'Ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori. Se quel cognome si è oramai “radicato nel contesto sociale in cui [l'interessato] si trova a vivere”, e magari è stato anche “trasme[sso] ai [...] figli”, precludere “di mantenerlo si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto ” (così la Corte Costituzionale nella sentenza n. 120 del 2001). Con tale pronuncia è stata, infatti, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui imponeva all'adottato maggiorenne, non riconosciuto dai suoi genitori, di assumere il solo cognome dell'adottante, senza poter mantenere il cognome che gli era stato assegnato dall'Ufficiale di stato civile.
A mezzo della succitata sentenza n. 135/2023 la Consulta ha osservato come l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante. La ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico (e non un cognome unico derivante dalla unione dei cognomi del padre e della madre) è stata individuata “nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”. In tale contesto, è stato detto, anche l'ordine dei cognomi incide sul diritto all'identità personale. Pertanto, laddove vi sia, da un lato, l'esigenza da parte dell'adottando di aggiungere – e non anteporre – il cognome dell'adottante e, dall'altro, il consenso di quest'ultimo, è stato ritenuto irragionevole e contrario agli artt. 2 e 3 della
Pag. 4 di 8 Costituzione mantenere (o, meglio, imporre) il rigido automatismo previsto dall'art. 299 cod. civ. tanto più che diverse e varie sono le ipotesi ricomprese nel perimetro applicativo dell'istituto dell'adozione di persona maggiore d'età.
Venendo alla fattispecie che qui ci occupa, reputa il Collegio che non occorra mettere in discussione, sempre e comunque, la scelta operata con la legge n. 184 del 1983 orientata a dare maggiore visibilità e/o riconoscibilità sociale all'adozione del maggiore d'età. Non si contesta, cioè, “in sé” la regola dell'anteposizione o dell'aggiunta (post sentenza n.
135/2023 della Consulta) del cognome dell'adottante a quello dell'adottato, ma si conviene che sia (altrettanto) irragionevole applicare automaticamente e rigidamente tale meccanismo (dell'aggiunta o dell'anteposizione) sacrificando aprioristicamente il diritto all'identità personale dell'adottando che ben potrebbe (come nel caso sub iudice) manifestare il desiderio (rectius la volontà) di conservare il cognome originario e di non assumere il cognome dell'adottante (sulla falsariga di quanto già previsto all'art. 262, commi 2 e 3, cod. civ.), in particolare, nel caso in cui, oltre a esservi l'imprescindibile consenso dell'adottante e dell'adottando all'adozione (ex art. 296 cod. civ.), vi sia anche il consenso dell'adottante e dell'adottando al mantenimento del cognome originario dell'adottando e alla non assunzione (non anteposizione e non aggiunta) del cognome dell'adottante “che è il segno [esteriore e/o visibile] del vincolo giuridico che sorge fra i due” per effetto dell'adozione.
“Se, dunque, l'adottato maggiore d'età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio e se anche
l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto”1. Specularmente, se l'adottato maggiore d'età ha l'esigenza di vedere tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso la conservazione del cognome originario (e la non assunzione del cognome dell'adottante)
e se anche l'adottante è favorevole alla conservazione del cognome originario da parte dell'adottato (e alla non assunzione del suo cognome da parte dell'adottato) – e tutto ciò non incide sul consenso all'adozione – è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre in conformità alle richieste dei diretti interessati (impregiudicati
Pag. 5 di 8 gli ulteriori, e ben più pregnanti, effetti patrimoniali innanzi citati). Tanto più che, a differenza dell'adozione piena e dell'adozione in casi particolari, che sono istituti incentrati sulla cura del minore e sulla tutela del suo preminente interesse (sentenza n. 79 del 2022),
l'adozione di persona maggiore d'età produce effetti giuridici limitati alla trasmissione del patrimonio (con conseguenze che si apprezzano sul piano della disciplina relativa agli alimenti e alle successioni) e, a questo punto, soltanto tendenzialmente, del cognome.
In estrema sintesi, reputa il Collegio che il movente personalistico sotteso alla trasmissione del cognome dell'adottante all'adottato non sia irrinunciabile/imprescindibile e che gli ulteriori e diversi effetti discendenti dalla sentenza di adozione ben possano, essi soli, sostenere la scelta dell'adozione quale strumento idoneo a rafforzare il vincolo solidaristico che, di fatto, si è già instaurato con l'adottando e/o a creare un legame giuridico con colui con cui si è già consolidato un rapporto affettivo.
Risulta allora evidente la (ulteriore) irragionevolezza di una regola che, ove ritenuta priva di margini di flessibilità, rischierebbe di ostacolare talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, lederebbe chiaramente l'identità personale dell'adottando maggiore d'età
e, dunque, finirebbe con il contrastare con gli artt. 2 e 3 Cost.
Ciò non è, perché questo Collegio ritiene che sia possibile, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma2, anche sulla base del diritto vivente, consentire che, con la sentenza che fa luogo all'adozione, non venga né anteposto né aggiunto il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età “se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore” (tanto più che l'adozione di persone maggiori di età non implica necessariamente l'instaurarsi di una convivenza familiare e non determina la soggezione dell'adottato alla responsabilità del genitore adottivo che non assume l'obbligo di educare l'adottato risultando così affievolita quell'esigenza di visibilità
“esterna” sottesa all'assunzione – anteposizione o aggiunta – del cognome dell'adottante).
D'altro canto, la Suprema Corte di Cassazione, a mezzo della sentenza n. 7667/2020, ha già osservato come l'istituto dell'adozione di maggiorenni, negli ultimi decenni, abbia perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una
Pag. 6 di 8 relazione sociale, affettiva e identitaria, nonché di una storia personale tra adottante e adottando e per divenire lo strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppure maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha assunto una maggiore o crescente valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, è meritevole di tutela.
In tale mutato contesto sociale, senza investire nuovamente della questione la Consulta3, la Corte di Cassazione è giunta a ritenere il limite di 18 anni sancito all'art. 291, comma 1,
c. c. “un ostacolo rilevante e ingiustificato all'adozione dei maggiorenni, un'indebita e anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto familiare in contrasto con l'articolo 8 Cedu interpretato nella sua accezione più ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata. Infatti, la Corte
Europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l'articolo 8 pone a carico dello Stato degli obblighi positivi di rispetto effettivo della vita familiare.
In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo da permettere a tale legame di svilupparsi (Sentenza CEDU del 13.10.2015 sul ricorso n.
52557/2014)”.
Significativo, sul punto, anche l'orientamento innovatore precedentemente adottato dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 354 del 14/01/1999 ove era già stato ritenuto derogabile il divario d'età dei diciotto anni tra il coniuge adottante e l'adottando divenuto di recente maggiorenne “perché altrimenti la realizzazione del valore costituzionale dell'unità della famiglia [garantito dall'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione] potrebbe risultarne compromessa [essendo possibile] allontanarsi dal significato che sembrerebbe più immediatamente riconducibile al testo anche per prevenire l'antinomia con il diritto euro-unitario e costituzionale e, dunque, evitare la formale disapplicazione della norma in questione”.
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Pag. 7 di 8 DISPONE farsi luogo all'adozione di (C.F. Parte_2
da parte di (C.F. C.F._2 Parte_1
), senza assunzione del cognome dell'adottante da parte C.F._1
dell'adottata (che, per l'effetto, conserverà il cognome originario . Pt_2
DISPONE CHE l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita dell'adottata proceda all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Busto
Arsizio, 11/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la Consulta nella sentenza n. 135/2023 2 Sulla scia di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7667 del 03/04/2020 3 Da ultimo investita dal Tribunale di Firenze che, a mezzo dell'ordinanza assunta in data 17/01/2023, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, a oggi sub iudice, “nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare l'adozione di maggiorenne derogando al limite del divario di età tra adottante e adottando imposto in diciotto anni nei casi di esigua differenza di età, in violazione degli articoli 2, 3, 10 e 30 della Costituzione”