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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott. Antonella Paone Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13688 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 (“separazione giudiziale”), riservata in decisione in data 17.09.2024.
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Sant'AN (NA) alla via Alcide De Gasperi n. 14, presso lo studio dell'Avv. Tommaso
Beneduce che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Libertà n. 770, C.F: elettivamente domiciliata in Sant'AN (NA) C.F._2
alla via Dei Gabbiani n. 6, presso lo studio dell'avv. Andrea Pezone che la rappresenta e difende giusta procura alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.12.2022 , premesso di essere sposato Parte_1
con dalla quale ha avuto due figli, attualmente maggiorenni ed Controparte_1 economicamente autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, assegnare equamente tutti gli arredi della casa coniugale ad entrambi i coniugi, non disporre a carico del marito un mantenimento alla moglie perché autosufficiente ed indipendente.
Si costituiva con comparsa di costituzione in riconvenzionale parte resistente che, non opponendosi alla domanda di separazione avanzata dal ricorrente con addebito a quest'ultimo, chiedeva determinarsi un assegno a carico del ricorrente a titolo di mantenimento della stessa, senza reddito, nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
Il Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del
16.05.2023, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, stabilendo a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di € 150,00. Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Con comparsa di risposta con domanda di addebito del 2.11.2023, la resistente insisteva nelle proprie richieste,
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. 6 comma, rigettate le richieste di prova orale formulate dalle parti per inammissibilità dei capi di prova, il GI rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni
Il GI, sulle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza a trattazione scritta del
16.09.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di indifferenza e distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale (sono pesanti le accuse che le parti si formulano reciprocamente).
Da tale compendio di elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendosi peraltro la loro convivenza interrotta tempo fa e mai più ripristinata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulle domande di addebito formulate dalle parti reciprocamente. In punto di diritto, la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Quanto all'onere probatorio, si precisa che grava sulla parte che richieda, per la violazione dei doveri coniugali, l'addebito della separazione all'altro coniuge la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018
(Rv. 647052 - 01).
Partendo da queste premesse, si osserva che nessuna delle parti ha articolato prova ammissibile a supporto della domanda proposta, con valutazione operata dal GI in corso di giudizio che qui si conferma.
Ne consegue il rigetto per infondatezza
Sulla domanda di assegnazione degli arredi della casa coniugale avanzata dal ricorrente.
Con riferimento alla domanda di cui all'epigrafe va dichiarata l'inammissibilità della stessa, giacché il giudizio della separazione, per pacifica giurisprudenza, non può attrarre a sé, in quanto giudizio speciale, domande sottoposte a rito differente se non nei casi di connessione necessaria ex art. 40 c.p.c., non ravvisata nella specie, trattandosi di domanda di natura divisoria che segue il rito ordinario.
Sulla domanda di mantenimento avanzata dalla resistente.
É noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005; Cass. n. 18538/2013; Cass. n. 605/2017) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr.
Cass. n. 17134/2004). Nel caso di specie, la resistente ha dedotto con comparsa di costituzione di aver dedicato tutte le sue energie alla cura della famiglia, di aver provveduto all'educazione, alla cura e alla crescita dei figli, di essere disoccupata (circostanze tutte non contestate da parte ricorrente e che, in ogni caso, non risultano contraddette da alcun elemento acquisito agli atti) e di non percepire alcun reddito.
Sulla base di tali elementi, deve inferirsi l'assenza di particolare qualificazione professionale in capo alla resistente e l'oggettiva difficoltà della stessa di inserirsi nel mondo del lavoro, tenuto conto dell'età (69 anni).
Quanto alla posizione del ricorrente, lo stesso con ricorso introduttivo ha dedotto che nel corso degli anni ha lavorato saltuariamente ed a nero, ha provveduto regolarmente a tutte le esigenze ordinarie e straordinarie della moglie, contribuendo anche economicamente alle spese relative al mantenimento. Attualmente è pensionato e percepisce un assegno sociale INPS di € 480,00 mensili. Con comparsa conclusionale il ricorrente ha dedotto, altresì, che versa un canone di locazione mensile di € 350,00, oltre oneri condominiali e spese per le utenze, senza fornire la prova documentale a sostegno di quanto dedotto;
ha infine dedotto che la resistente percepisce una pensione mensile di € 350,00. Ciò posto, il primo elemento, sebbene non documentato, lascerebbe desumere una capacità reddituale superiore all'importo della pensione sociale, atteso che difficilmente il ricorrente potrebbe sostenere un costo mensile di euro 350 con residui euro
130 mensili per vivere. Del resto, nessuna documentazione reddituale, al netto dell'ISEE che nulla prova circa le entrate nette mensili, è stata prodotta. D'altro canto, la circostanza, pure dedotta in memoria, che la resistente percepirebbe una pensione di euro 350 mensili non è stata da questa contestata.
Pertanto, tenuto conto della durata della convivenza coniugale (circa 47 anni in base alle risultanze agli atti), nel corso della quale il tenore di vita è dipeso dalle entrate del solo ricorrente, il Tribunale ritiene congruo prevedere a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento di un assegno di mantenimento pari ad euro
50,00 mensili.
Tale assegno sarà versato alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente come per legge in base agli indici ISTAT-Foi.
Sulle spese di giudizio
In ragione del parziale accoglimento del rigetto delle reciproche domande di addebito nonché del parziale accoglimento delle reciproche residue richieste può disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] a) Parte_1
(EE) il 27.05.1950, e nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
Villaricca (NA) alla via Della Libertà n. 770, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.;
dichiara inammissibili le domande di addebito e di assegnazione degli arredi b)
avanzate per i motivi di cui in parte motiva;
dispone, a carico del ricorrente, a far data dalla pubblicazione della presente c)
sentenza, l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento in favore della resistente pari ad € 50.00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT-Foi;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Qualiano l'annotazione di cui d) all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 186 (Ordinamento dello Stato Civile) (parte
II, Serie A, atti di matrimonio dell'anno 1975);
spese compensate. e)
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 7.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Antonella Paone Dott.ssa Alessandra Tabarro