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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Samantha Battiston presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato Milano il 27/04/1980 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Samantha Battiston presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in TA (MI)
(Anno 2008, numero 42, parte II, Serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 2150/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data
28/02/2024 (R.G. 43333/2023) con la seguente figlia minore: (C.F.: ) nata a [...] Parte_3 C.F._3
(MI) il 19/10/2013, cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la sig.ra e il sig. in data 13/12/2008 nel Comune di TA (MI) con atto Pt_1 Parte_2 regolarmente trascritto nei Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 42 parte II
Serie A anno 2008, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di TA a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria competente, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione necessaria nei comuni di residenza alle seguenti condizioni:
- La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento e Pt_3 residenza anagrafica presso la casa della madre. Più specificamente, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia verranno assunte in modo condiviso tra i genitori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte in comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia;
mentre per le sole decisioni di ordinaria amministrazioni potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, ciascun genitore.
- Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati, dal venerdì Parte_2 Pt_3 sera alle ore 19.00 fino alla domenica sera entro le ore 21.00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. In aggiunta, nelle settimane di non spettanza del weekend il sig. Parte_2 potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola fino alle ore
21.00; mentre nelle settimane di spettanza del weekend la terrà con sé un solo pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00. Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti che dovranno tenere conto del prioritario interesse della figlia.
- I genitori potranno trascorrere con la figlia una settimana durante le vacanze natalizie alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio: per la Vigilia di Natale e il giorno di Natale ad anni alterni. I genitori trascorreranno alternativamente con la figlia il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Per il periodo delle vacanze estive, la figlia trascorrerà tre settimane
(anche non consecutive) con il padre, nel periodo di sospensione scolastica, con impegno dei genitori a definire le proprie ferie entro il 31 maggio di ogni anno. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con la figlia per le vacanze.
- In considerazione delle suddette modalità di visita e frequentazione della figlia il sig. Parte_2 verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma Pt_1 complessiva di € 400,00 versandola tramite bonifico bancario su conto corrente a lei intestato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT a far data dal mese di dicembre 2025.
- I genitori divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per la figlia, come da Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- Le parti concordano che le spese veterinarie sostenute per il cane di razza bassotto di nome “Trilly”, di proprietà della sig.ra e acquistato dai ricorrenti per la figlia , verranno suddivise Pt_1 Pt_3 al 50% tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA (MI) il
13/12/2008 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Sesto San Giovanni dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.sa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Samantha Battiston presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato Milano il 27/04/1980 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Samantha Battiston presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in TA (MI)
(Anno 2008, numero 42, parte II, Serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 2150/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data
28/02/2024 (R.G. 43333/2023) con la seguente figlia minore: (C.F.: ) nata a [...] Parte_3 C.F._3
(MI) il 19/10/2013, cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la sig.ra e il sig. in data 13/12/2008 nel Comune di TA (MI) con atto Pt_1 Parte_2 regolarmente trascritto nei Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 42 parte II
Serie A anno 2008, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di TA a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria competente, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione necessaria nei comuni di residenza alle seguenti condizioni:
- La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento e Pt_3 residenza anagrafica presso la casa della madre. Più specificamente, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia verranno assunte in modo condiviso tra i genitori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte in comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia;
mentre per le sole decisioni di ordinaria amministrazioni potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, ciascun genitore.
- Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati, dal venerdì Parte_2 Pt_3 sera alle ore 19.00 fino alla domenica sera entro le ore 21.00, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. In aggiunta, nelle settimane di non spettanza del weekend il sig. Parte_2 potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola fino alle ore
21.00; mentre nelle settimane di spettanza del weekend la terrà con sé un solo pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00. Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti che dovranno tenere conto del prioritario interesse della figlia.
- I genitori potranno trascorrere con la figlia una settimana durante le vacanze natalizie alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio: per la Vigilia di Natale e il giorno di Natale ad anni alterni. I genitori trascorreranno alternativamente con la figlia il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Per il periodo delle vacanze estive, la figlia trascorrerà tre settimane
(anche non consecutive) con il padre, nel periodo di sospensione scolastica, con impegno dei genitori a definire le proprie ferie entro il 31 maggio di ogni anno. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con la figlia per le vacanze.
- In considerazione delle suddette modalità di visita e frequentazione della figlia il sig. Parte_2 verserà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma Pt_1 complessiva di € 400,00 versandola tramite bonifico bancario su conto corrente a lei intestato entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT a far data dal mese di dicembre 2025.
- I genitori divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per la figlia, come da Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- Le parti concordano che le spese veterinarie sostenute per il cane di razza bassotto di nome “Trilly”, di proprietà della sig.ra e acquistato dai ricorrenti per la figlia , verranno suddivise Pt_1 Pt_3 al 50% tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TA (MI) il
13/12/2008 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Sesto San Giovanni dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.sa Susanna Terni