Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1564/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito di decreto cartolare reso in data 03.06.2025 con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del
23.06.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 23.06.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1564/2023, avente ad oggetto: appello Giudice di Pace – lesioni personali, vertente tra
(P.IVA , in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'avv.to Edoardo Strazzullo (Cod. Fisc. ) e con lui eletti- C.F._1 vamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Sapone in Caserta alla Via
Giambattista Vico n. 48, in virtù di procura alle liti in atti appellante
e
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Spallieri (Cod. Fisc
) e Gaetano Cinque (Cod. Fisc. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Spallieri in Maddaloni (CE) alla via Cucciarella, Parco Alceda, n. 108, in virtù di procura alle liti in atti appellata nonché
(Cod. Fisc. ) residente in [...] alla CP_2 C.F._5
Via Garofano n. 107 appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante compagnia assicurativa: come da atto introduttivo di appello e note relative all' udienza del 23.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellata : come da comparsa di costituzione e note rela- Controparte_1 tive all' udienza del 23.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
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svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'odierna compagnia assicurativa appellante ha censurato la pronuncia di primo grado, deducendo in buona sostanza l'erroneità della valutazione effettuata dal Giu- dice di Pace in merito alla prova testimoniale acquisita nel corso del giudizio e delle risultanze processuali nonché il difetto di motivazione.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha accolto le domande azionate innanzi al gdp di Maddaloni dall'appellata sulla scorta di una sola dichiarazione testimoniale Controparte_1
resa da una teste, tale che si è rivelata troppo generica e non puntua- Testimone_1
le ma, soprattutto, in assenza di qualsivoglia accertamento medico-legale teso a veri- ficare il presunto nesso di causalità tra le lesioni lamentate e l'evento dedotto in quanto il gdp inopinatamente, a scioglimento della riserva assunta in merito alla
CTU medico-legale richiesta dalle parti, con ordinanza del 26.04.2022 “ritenuta la causa matura per la decisione” aggiornava l'udienza esclusivamente per la discus- sione e le conclusioni.
In aggiunta, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado non ha motivato in alcun modo in ordine alle precise contestazioni mosse dalla Compagnia, finanche ri- spetto a quelle circostanze emerse per tabulas per cui l'appellata non ha efficace- mente dimostrato né il verificarsi del sinistro, né la sua dinamica, né che tutte le le- sioni per le quali ha chiesto il risarcimento fossero conseguenza diretta del sinistro né la responsabilità del conducente il veicolo di parte convenuta.
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha contestato tutta Controparte_1
la narrativa così come proposta in gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
L'appellato invece, non è costituito in giudizio nonostante la regola- CP_2
rità del procedimento di notificazione restando, pertanto, contumace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motiva- zioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazio-
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ne dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fonda- mento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016
n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficien- temente chiara sia in merito alle doglianze poste a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Pertanto, la domanda va esaminata nel merito.
Il motivo d'appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mos- se dall'appellante avverso la sentenza di primo grado devono ritenersi condivisibili.
Infatti, le risultanze istruttorie relative al giudizio di primo grado sono state erro- neamente valutate dal Giudice di Pace, nella misura in cui lo stesso ha ritenuto pro- vato e, dunque, ha affermato la responsabilità piena ed esclusiva per il sinistro og- getto di causa il conducente del veicolo Fiat NT tg. EC970FM di proprietà dell'appellato CP_2
Ciò si dice in quanto, alla luce di quanto emerso in relazione all'unica teste indicata da parte attrice ed escussa nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del
07.03.2022, tale la domanda proposta da nel Testimone_1 Controparte_1
primo grado del giudizio non può dirsi fondata.
Difatti, negli scritti difensivi prodotti per il primo grado il procuratore costituito nell'interesse della compagnia assicurativa ha sempre posto in rilievo l'assoluta ge- nericità della deposizione della – si ripete unica teste escussa in pri- Testimone_1
mo grado - la quale non avrebbe fornito una descrizione particolareggiata della di- namica del presunto sinistro né dei mezzi coinvolti (modello, colore nonché presunti danni riportati).
La teste in questione, infatti, ha riportato una ricostruzione troppo generica, non puntuale e sicuramente non idonea – da sola – a sorreggere una pronuncia di acco- glimento integrale.
Infatti, la predetta teste ha riferito quanto segue “(…) Ho assistito Tes_1 all'incidente per cui è causa, mi trovavo alla fine del mese di gennaio dell'anno
2020 verso le 19.00 circa a percorrere la Via Appia S. Antimo…percorrevo detta
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Via Appia con direzione Melito provenendo da Sant'Antimo. (…) Davanti a me vi era un ciclomotore 50 cc con due persone a bordo, un signore che guidava e dietro di lui la signora trasportata (…) il ciclomotore…procedeva, in direzione Melito, sul- la propria corsia di pertinenza e mi precedeva di circa 4-5 metri perché ad andatu- ra regolare. Allorquando dalla propria sinistra sopraggiungeva un'auto Fiat … che senza arrestarsi al segnale di STOP si immetteva in detta Via Appia a forte velocità andando ad urtare il ciclomotore (…) l'auto Fiat NT urtava con la parte anterio- re la fiancata centrale sinistra del ciclomotore che nulla ha potuto fare per evitare
l'impatto A seguito dell'urto sia il conducente che la signora che stava dietro, cade- vano unitamente al ciclomotore sulla propria destra. Subito dopo l'incidente mi fermai e mi avvicinai per prestare eventuale soccorso (…) la signora lamentava do- lori diffusi sulla parte destra del corpo (…) Il conducente della Fiat NT si fermò anche lui ammettendo le proprie responsabilità e si dichiarò disponibile ad accompagnarla in Ospedale. (…) Io lasciai le mie generalità (…) Preciso che fin che sono rimasta sul posto non sono intervenute Autorità”.
Ebbene, la teste non precisa il modello dei veicoli coinvolti e nemmeno approssima- tivamente il colore degli stessi. Del pari non fornisce una descrizione dei presunti danni riportati dai due veicoli coinvolti a seguito del sinistro;
la poi, Testimone_1 non chiarisce su quale parte del corpo riportasse lesioni fisiche l'appellata né a chi lasciò i propri dati in qualità di persona presente ai fatti de quibus.
Orbene, tale dichiarazione, da sola considerata in quanto unica deposizione acquisita nel corso del giudizio di prime cure, a parere di questo giudice non appare assoluta- mente idonea a sorreggere una pronuncia di accoglimento della domanda di risarci- mento formulata con riferimento alle lesioni.
Né, del resto, le lesioni di cui l'appellata ha chiesto ristoro in primo grado risultano supportate da alcun valido accertamento medico-legale che, come noto, è risultato in maniera del tutto anomala disatteso in prime cure dal giudice investito della que- stione.
In conclusione, l'assoluta genericità dell'unica deposizione testimoniale resa in pri- mo grado, la carenza assoluta di qualsivoglia rilievo fotografico inerente il presunto evento di danno, l'assenza di intervento di vigili/carabinieri o di ambulanza nono- stante l'appellata lamentasse “forti dolori diffusi alla parte destra del corpo” e l'omissione degli opportuni accertamenti medico-legali onde verificare e quantifica- re le predette asserite lesioni consentono di ritenere non adeguatamente provato il fatto storico, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo ed accoglimen-
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to dell'appello come avanzato e riforma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragio- ne della natura della controversia e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_2
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 1699/2022 del giudice di pace di Maddaloni, rigetta la domanda risarcitoria avanzata in prime cure da CP_3
[...]
- condanna alla restituzione, in favore della compagnia di Controparte_1
assicurazione appellante, delle somme percepite in ragione della sentenza impugnata e qui riformata;
- condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Controparte_4 delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00, oltre
[...]
IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Controparte_4
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.540,00 per
[...] onorari ed in € 355,50 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 27 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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