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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 244/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 244/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 difeso dall'avv. DE SANCTIS MANUELA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa CP_1 dall'avv. CARLONE GIANLUCA e dall'avv. DI GREGORIO ALESSIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 01/10/2022 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
14/02/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CEPAGATTI il 01/10/2022, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di CEPAGATTI, nell'anno 2022 atto numero 3 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 - la figlia minorenne resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione ove la stessa attualmente è domiciliata, sita in Rosciano (PE) in Via Italia n. 9;
- a modifica delle precedenti condizioni, il padre, avuto riguardo alle proprie esigenze, terrà con sé la figlia secondo le seguenti modalità: per la prima settimana di ogni mese dal mercoledì dall'uscita dall'asilo fino al venerdì per riportarla dopo cena dalla madre (ore 21.00), per la seconda settimana dal venerdì dall'uscita dall'asilo per riportarla dalla madre la domenica dopo cena dalla madre (ore 21.00), per la terza settimana di ogni mese dal mercoledì dall'uscita dall'asilo fino al venerdì per riportarla dopo cena dalla madre (ore 21.00), per la quarta dal lunedì sempre uscita dall'asilo fino al mercoledì per riportarla dopo cena dalla madre (ore 21.00). Per il periodo estivo il padre negli stessi giorni andrà a prendere la figlia alle ore 10.00.
Quanto alle festività natalizie, la minore trascorrerà alternativamente e ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore la Vigilia di Natale ed il Giorno di Natale ed il
Capodanno ed il 1° dell'anno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, il Carnevale, il 25 aprile, il 1°maggio, 1° dell'anno il 02 giugno, il 15 agosto e il 1° novembre. La minore trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma. Quanto al giorno del compleanno della minore la stessa trascorrerà, ad anni alterni, il pranzo e la cena con ciascun genitore, con la precisazione che trascorrerà la notte con il genitore che la avrà con sé per la cena. In merito al periodo estivo la bambina trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 con il padre, da concordarsi preventivamente e dall'età di 5 anni trascorrerà una settimana con ciascun genitore nel periodo di gennaio quando le scuole saranno chiuse;
- le parti espressamente confermano che l'assegno unico e universale per i figli a carico, sarà integralmente percepito in favore della sig.ra CP_1
- a modifica delle condizioni della separazione e tenuto conto dell'aumento del periodo di permanenza della minore con il padre, il sig. Parte_1
pagina 3 di 4 contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla Sig.ra Per_1 CP_1
la somma complessiva di euro 50,00, oltre rivalutazione ISTAT, da far
[...]
pervenire entro il giorno 15 di ogni mese;
si farà altresì carico delle oltre le spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal SS.NN. e ludico/sportive della minore nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Pescara.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 244/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e Parte_1 difeso dall'avv. DE SANCTIS MANUELA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa CP_1 dall'avv. CARLONE GIANLUCA e dall'avv. DI GREGORIO ALESSIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/02/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 01/10/2022 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in CEPAGATTI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
14/02/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
, provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CEPAGATTI il 01/10/2022, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di CEPAGATTI, nell'anno 2022 atto numero 3 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 - la figlia minorenne resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione ove la stessa attualmente è domiciliata, sita in Rosciano (PE) in Via Italia n. 9;
- a modifica delle precedenti condizioni, il padre, avuto riguardo alle proprie esigenze, terrà con sé la figlia secondo le seguenti modalità: per la prima settimana di ogni mese dal mercoledì dall'uscita dall'asilo fino al venerdì per riportarla dopo cena dalla madre (ore 21.00), per la seconda settimana dal venerdì dall'uscita dall'asilo per riportarla dalla madre la domenica dopo cena dalla madre (ore 21.00), per la terza settimana di ogni mese dal mercoledì dall'uscita dall'asilo fino al venerdì per riportarla dopo cena dalla madre (ore 21.00), per la quarta dal lunedì sempre uscita dall'asilo fino al mercoledì per riportarla dopo cena dalla madre (ore 21.00). Per il periodo estivo il padre negli stessi giorni andrà a prendere la figlia alle ore 10.00.
Quanto alle festività natalizie, la minore trascorrerà alternativamente e ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore la Vigilia di Natale ed il Giorno di Natale ed il
Capodanno ed il 1° dell'anno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, il Carnevale, il 25 aprile, il 1°maggio, 1° dell'anno il 02 giugno, il 15 agosto e il 1° novembre. La minore trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma. Quanto al giorno del compleanno della minore la stessa trascorrerà, ad anni alterni, il pranzo e la cena con ciascun genitore, con la precisazione che trascorrerà la notte con il genitore che la avrà con sé per la cena. In merito al periodo estivo la bambina trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 con il padre, da concordarsi preventivamente e dall'età di 5 anni trascorrerà una settimana con ciascun genitore nel periodo di gennaio quando le scuole saranno chiuse;
- le parti espressamente confermano che l'assegno unico e universale per i figli a carico, sarà integralmente percepito in favore della sig.ra CP_1
- a modifica delle condizioni della separazione e tenuto conto dell'aumento del periodo di permanenza della minore con il padre, il sig. Parte_1
pagina 3 di 4 contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla Sig.ra Per_1 CP_1
la somma complessiva di euro 50,00, oltre rivalutazione ISTAT, da far
[...]
pervenire entro il giorno 15 di ogni mese;
si farà altresì carico delle oltre le spese straordinarie scolastiche, mediche non coperte dal SS.NN. e ludico/sportive della minore nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Pescara.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CEPAGATTI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4