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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 16658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16658 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Roma
XVII Sezione in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 40118 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA e con domicilio eletto in via Fabio Filzi n. 2, Parte_1 Parte_2 Milano, presso lo studio dell'Avv.to Alessandra Scerra, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- opponente - E (P. iva n. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa quale mandataria la con domicilio eletto in Via Controparte_2
Filippo Corridoni 1, Milano, presso lo studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Lucio Ghia per procura in atti
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 10109/2023 del 06/06/2023 - R.G. 21743/2023 - contratto di finanziamento
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.11.2025 e da atto di precisazione delle conclusioni
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e per essa quale mandataria la , ha agito Controparte_1 Controparte_2 in via monitoria nei confronti dei signori e per il Parte_1 Parte_2 pagamento della somma pari ad € 10.762,77 oltre interessi legali maturandi sulla sorte capitale e spese del procedimento, in forza di un contratto di finanziamento originariamente stipulato con GO AT SPA dal sig. (n. 47908323) identificato dal numero di pratica Parte_1 00047908323, e dalla sig.ra , quale coobbligata, oggetto di cessione pro soluto in Parte_2 data 19/12/2017 in favore di Controparte_3 E' stato dunque emesso dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 10109/2023 del 06/06/2023 (R.G. 21743/2023), con il quale si ingiunto agli opponenti il pagamento della somma pari ad € 10.762,77 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento di ingiunzione. Con atto di citazione regolarmente notificato i signori e hanno Parte_1 Pt_2 convenuto, innanzi a questo Tribunale, proponendo opposizione a Controparte_1 decreto ingiuntivo, deducendo l'intervenuto perfezionamento con GO AT S.p.A., di un accordo transattivo a saldo e stralcio della posizione debitoria, accettato in data 24 maggio 2017, e l'avvenuto pagamento dell'importo pattuito, pari a € 3.400,00, con conseguente estinzione del debito originario. Si è costituita in giudizio resistendo nel merito, ed in particolare Controparte_1 eccependo la mancata efficacia della transazione per ritardo nel pagamento, la legittimità della cessione e dell'azione monitoria, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Con decreto del 08.04.2025 del Presidente del Tribunale il presente procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto GOT. Con provvedimento del 23.09.25 a scioglimento della riserva assunta in udienza, esaminata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione richiesta da parte opposta, ritenuto sussistere incertezza in ordine al fumus boni iuris del credito ingiunto, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, respinte le istanze istruttorie, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 25.11.2025, con termini ex art. 189 c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Il punto centrale della controversia risiede nell'efficacia estintiva dell'accordo transattivo concluso tra gli opponenti ed il creditore originario GO AT S.p.A., nonché nella valutazione del pagamento effettuato, seppur tardivamente, rispetto al termine previsto nello stesso accordo. È pacifico che in data 24 maggio 2017 le parti abbiano concluso un accordo transattivo, avente natura contrattuale, con cui GO AT S.p.A. ha accettato il pagamento di € 3.400,00 “a saldo e stralcio” della posizione debitoria dei signori Parte_1 Pt_2 Ed è altrettanto pacifico che tale somma sia stata successivamente versata dagli opponenti, come da documentazione prodotta in atti. L'esame della documentazione in atti consente di ritenere che la transazione abbia avuto piena efficacia satisfattiva ed estintiva del rapporto obbligatorio originario e che il comportamento successivo del creditore sia stato oggettivamente concludente nell'accettazione di tale esecuzione. La transazione una volta che il creditore ne abbia accettato l'esecuzione estingue il rapporto preesistente e lo sostituisce con una nuova regolamentazione obbligatoria, di fatto attuata ed accettata, assorbendo integralmente le reciproche pretese e determinando la cessazione definitiva di ogni pretesa fondata sul rapporto originario. Ne consegue che il credito originario non è più esigibile, né cedibile, né legittimamente azionabile in giudizio. La circostanza che il pagamento sia avvenuto oltre il termine indicato nell'accordo non è, di per sé, idonea a privare la transazione della sua efficacia. Il mero ritardo non comporta automaticamente la reviviscenza dell'obbligazione originaria, ove il creditore non reagisca immediatamente rifiutando la prestazione tardiva e l'accettazione della somma pattuita, anche se versata oltre il termine, vale come conferma dell'efficacia dell'accordo transattivo (Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29717 Anno 2025). Nel caso in esame non risulta che GO AT S.p.A. abbia mai contestato il ritardo nel pagamento, né restituito la somma ricevuta, né formulato riserve, manifestando inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza;
al contrario, ha mantenuto l'importo nella propria disponibilità senza alcuna opposizione, per un considerevole intervallo temporale, prima di procedere alla cessione del credito. Tale condotta, valutata unitariamente ai sensi degli artt. 1362, 1175 e 1375 c.c., rivela la volontà di considerare regolarmente adempiuto l'accordo transattivo. Parte opponente ha provato l'estinzione del credito in funzione dell'accordo transattivo intercorso con il referente del titolare del credito, dimostrato in atti non solo dall'accettazione della proroga dei termini di pagamento, ma soprattutto dalla prova di avvenuto versamento della somma concordata a
“saldo e stralcio”. Parto opposta, di contro, si è limitata a contestare la documentazione avversaria, ed in particolare la corrispondenza con FINEOS, ritenendolo del tutto inidonea a fornire prova di una presunta proroga dei pagamenti, trattandosi di una mail ordinaria, inviata da un dipendente senza alcuna qualifica. Sul punto, va rilevato che la assimilazione dell'efficacia probatorio della mail ordinaria alla disciplina di copia dei documenti o delle fotografie deve far ritenere che a queste sia applicabile l'attuale orientamento giurisprudenziale che impone nel disconoscimento della conformità all'originale una specifica indicazione delle difformità. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017). La Suprema Corte sul punto ha affermato che il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo “short message service" ("SMS") costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. (cfr sul punto Cass. n. 19155 del 17 luglio 2019). Orbene, la mera contestazione della mail prodotta dall'opponente, che indica chiaramente l'accettazione della proroga dei termini di pagamento originariamente pattuiti da parte di GO AT S.p.A., per il tramite di una dipendente della FINEOS, non è fondata. Invero, la società di recupero crediti FINEOS, con la quale si è interfacciata il legale degli opponenti, risulta a chiare lettere nella corrispondenza inviata da GO AT S.p.A., avente ad oggetto l'accettazione espressa del 24/05/2017, alla proposta di definizione a saldo e stralcio, essendo la stessa inserita per conoscenza, a riprova della titolarità della gestione del rapporto. La mail prodotta dunque, deve ritenersi munita di valenza probatoria circa l'avvenuta estinzione del credito azionato alla luce altresì della prova del pagamento che, peraltro, nella sua effettiva esecuzione, neppure è stato oggetto di contestazione. Da ciò ne consegue che al momento della cessione il credito era già estinto, conseguentemente il CP_ contratto di cessione difettava dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. e ha azionato giudizialmente un credito non più esistente, con illegittimità dell'azione monitoria esperita dal cessionario e della relativa ingiunzione. L'opposizione pertanto deve essere accolta ed il decreto opposto revocato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 40118/2023 così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dai signori e ed Parte_1 Parte_2 accerta e dichiara l'estinzione del credito oggetto del ricorso monitorio;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 10109/2023 del 06/06/2023 (R.G. 21743/2023) emesso dal Tribunale di Roma;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dai signori Controparte_1 e che liquida in € 2.921,00 per compensi Parte_1 Parte_2 professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma il giorno 27/11/2025 Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Roma
XVII Sezione in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 40118 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA e con domicilio eletto in via Fabio Filzi n. 2, Parte_1 Parte_2 Milano, presso lo studio dell'Avv.to Alessandra Scerra, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione
- opponente - E (P. iva n. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa quale mandataria la con domicilio eletto in Via Controparte_2
Filippo Corridoni 1, Milano, presso lo studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Lucio Ghia per procura in atti
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 10109/2023 del 06/06/2023 - R.G. 21743/2023 - contratto di finanziamento
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25.11.2025 e da atto di precisazione delle conclusioni
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e per essa quale mandataria la , ha agito Controparte_1 Controparte_2 in via monitoria nei confronti dei signori e per il Parte_1 Parte_2 pagamento della somma pari ad € 10.762,77 oltre interessi legali maturandi sulla sorte capitale e spese del procedimento, in forza di un contratto di finanziamento originariamente stipulato con GO AT SPA dal sig. (n. 47908323) identificato dal numero di pratica Parte_1 00047908323, e dalla sig.ra , quale coobbligata, oggetto di cessione pro soluto in Parte_2 data 19/12/2017 in favore di Controparte_3 E' stato dunque emesso dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 10109/2023 del 06/06/2023 (R.G. 21743/2023), con il quale si ingiunto agli opponenti il pagamento della somma pari ad € 10.762,77 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento di ingiunzione. Con atto di citazione regolarmente notificato i signori e hanno Parte_1 Pt_2 convenuto, innanzi a questo Tribunale, proponendo opposizione a Controparte_1 decreto ingiuntivo, deducendo l'intervenuto perfezionamento con GO AT S.p.A., di un accordo transattivo a saldo e stralcio della posizione debitoria, accettato in data 24 maggio 2017, e l'avvenuto pagamento dell'importo pattuito, pari a € 3.400,00, con conseguente estinzione del debito originario. Si è costituita in giudizio resistendo nel merito, ed in particolare Controparte_1 eccependo la mancata efficacia della transazione per ritardo nel pagamento, la legittimità della cessione e dell'azione monitoria, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Con decreto del 08.04.2025 del Presidente del Tribunale il presente procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto GOT. Con provvedimento del 23.09.25 a scioglimento della riserva assunta in udienza, esaminata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione richiesta da parte opposta, ritenuto sussistere incertezza in ordine al fumus boni iuris del credito ingiunto, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, respinte le istanze istruttorie, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 25.11.2025, con termini ex art. 189 c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è fondata e merita accoglimento. Il punto centrale della controversia risiede nell'efficacia estintiva dell'accordo transattivo concluso tra gli opponenti ed il creditore originario GO AT S.p.A., nonché nella valutazione del pagamento effettuato, seppur tardivamente, rispetto al termine previsto nello stesso accordo. È pacifico che in data 24 maggio 2017 le parti abbiano concluso un accordo transattivo, avente natura contrattuale, con cui GO AT S.p.A. ha accettato il pagamento di € 3.400,00 “a saldo e stralcio” della posizione debitoria dei signori Parte_1 Pt_2 Ed è altrettanto pacifico che tale somma sia stata successivamente versata dagli opponenti, come da documentazione prodotta in atti. L'esame della documentazione in atti consente di ritenere che la transazione abbia avuto piena efficacia satisfattiva ed estintiva del rapporto obbligatorio originario e che il comportamento successivo del creditore sia stato oggettivamente concludente nell'accettazione di tale esecuzione. La transazione una volta che il creditore ne abbia accettato l'esecuzione estingue il rapporto preesistente e lo sostituisce con una nuova regolamentazione obbligatoria, di fatto attuata ed accettata, assorbendo integralmente le reciproche pretese e determinando la cessazione definitiva di ogni pretesa fondata sul rapporto originario. Ne consegue che il credito originario non è più esigibile, né cedibile, né legittimamente azionabile in giudizio. La circostanza che il pagamento sia avvenuto oltre il termine indicato nell'accordo non è, di per sé, idonea a privare la transazione della sua efficacia. Il mero ritardo non comporta automaticamente la reviviscenza dell'obbligazione originaria, ove il creditore non reagisca immediatamente rifiutando la prestazione tardiva e l'accettazione della somma pattuita, anche se versata oltre il termine, vale come conferma dell'efficacia dell'accordo transattivo (Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29717 Anno 2025). Nel caso in esame non risulta che GO AT S.p.A. abbia mai contestato il ritardo nel pagamento, né restituito la somma ricevuta, né formulato riserve, manifestando inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza;
al contrario, ha mantenuto l'importo nella propria disponibilità senza alcuna opposizione, per un considerevole intervallo temporale, prima di procedere alla cessione del credito. Tale condotta, valutata unitariamente ai sensi degli artt. 1362, 1175 e 1375 c.c., rivela la volontà di considerare regolarmente adempiuto l'accordo transattivo. Parte opponente ha provato l'estinzione del credito in funzione dell'accordo transattivo intercorso con il referente del titolare del credito, dimostrato in atti non solo dall'accettazione della proroga dei termini di pagamento, ma soprattutto dalla prova di avvenuto versamento della somma concordata a
“saldo e stralcio”. Parto opposta, di contro, si è limitata a contestare la documentazione avversaria, ed in particolare la corrispondenza con FINEOS, ritenendolo del tutto inidonea a fornire prova di una presunta proroga dei pagamenti, trattandosi di una mail ordinaria, inviata da un dipendente senza alcuna qualifica. Sul punto, va rilevato che la assimilazione dell'efficacia probatorio della mail ordinaria alla disciplina di copia dei documenti o delle fotografie deve far ritenere che a queste sia applicabile l'attuale orientamento giurisprudenziale che impone nel disconoscimento della conformità all'originale una specifica indicazione delle difformità. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017). La Suprema Corte sul punto ha affermato che il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo “short message service" ("SMS") costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. (cfr sul punto Cass. n. 19155 del 17 luglio 2019). Orbene, la mera contestazione della mail prodotta dall'opponente, che indica chiaramente l'accettazione della proroga dei termini di pagamento originariamente pattuiti da parte di GO AT S.p.A., per il tramite di una dipendente della FINEOS, non è fondata. Invero, la società di recupero crediti FINEOS, con la quale si è interfacciata il legale degli opponenti, risulta a chiare lettere nella corrispondenza inviata da GO AT S.p.A., avente ad oggetto l'accettazione espressa del 24/05/2017, alla proposta di definizione a saldo e stralcio, essendo la stessa inserita per conoscenza, a riprova della titolarità della gestione del rapporto. La mail prodotta dunque, deve ritenersi munita di valenza probatoria circa l'avvenuta estinzione del credito azionato alla luce altresì della prova del pagamento che, peraltro, nella sua effettiva esecuzione, neppure è stato oggetto di contestazione. Da ciò ne consegue che al momento della cessione il credito era già estinto, conseguentemente il CP_ contratto di cessione difettava dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. e ha azionato giudizialmente un credito non più esistente, con illegittimità dell'azione monitoria esperita dal cessionario e della relativa ingiunzione. L'opposizione pertanto deve essere accolta ed il decreto opposto revocato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 40118/2023 così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dai signori e ed Parte_1 Parte_2 accerta e dichiara l'estinzione del credito oggetto del ricorso monitorio;
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 10109/2023 del 06/06/2023 (R.G. 21743/2023) emesso dal Tribunale di Roma;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dai signori Controparte_1 e che liquida in € 2.921,00 per compensi Parte_1 Parte_2 professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma il giorno 27/11/2025 Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari