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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/11/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1416/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), (nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 [...]
), e (nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Rosario Pace C.F._3
(del Foro di Messina) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti – Appellati incidentali
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_4 C.F._4
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Furnari (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata – Appellante incidentale e nei confronti di: (nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._5
), contumace,
[...]
Appellato
OGGETTO: donazione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 17.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 26.2.2021 i germani ed Pt_1 Pt_2 Parte_3
convenivano innanzi al Tribunale di Catania la sorella onde – premesso che Pt_4
addì 28.1.2020 si era aperta ab intestato la successione in morte della madre Per_1
(che era nata a [...] il [...]), e che in vita la de cuius aveva donato alla
[...]
figlia per atto pubblico di “Donazione remuneratoria onerosa” in notar Pt_4
del 04 agosto 2015 (Rep. 11295 – Racc. 6734), la nuda proprietà Per_2
(riservandosi l'usufrutto) dei 10/15 di sua spettanza della casa in Biancavilla, via
Coviello n. 14, censita in Catasto Urbano al Foglio 36, Part. 2387 (cat. A/3, classe 7, vani 4,5, rendita € 227,76) – sentir dichiarare la nullità di detto atto negoziale siccome privo della sottoscrizione della Per_1
In subordine, chiedevano che dello stesso atto fosse pronunciato l'annullamento “per evidente violazione delle quote legittime”: essendo infatti – deducevano - il relictum dell'eredità in morte della integrato esclusivamente da un minuscolo Per_1
appezzamento di terreno di assai modesto valore;
e - sebbene la de cuius godesse di pensione di invalidità con assegno di accompagnamento, i cui emolumenti la convenuta aveva gestito senza mai renderne conto - da null'altro.
Concludevano chiedendo, infine, al Tribunale adito di:”1. accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, la nullità dell'atto di donazione remuneratoria onerosa datata 04 agosto 2015, a rogito del Notaio Dott.ssa , Rep. n. 11295, Persona_3
Racc n 6734, registrato ad Adrano in data 06.08.2015 (n. 15585/1F);
2. per l'effetto, annullare la predetta donazione, condannando la sig.ra a Parte_4
restituire e rimettere nella disponibilità dei legittimi coeredi della defunta Sig.ra il bene sopra emarginato;
3. ordinare alla parte convenuta di Parte_5
depositare la documentazione da cui risulti l'esatto ammontare delle somme complessivamente versate dall'INPS alla sig.ra a titolo di Persona_1
pensione di invalidità e di arretrati;
4. disporre sequestro conservativo dell'immobile identificato al NCEU del Comune di Baincavilla (Ct), Foglio 36, Part. 2387, piano T
- 1, cat. A/3, classe 7, vani 4,5, r.c. € 227,76, e/o stabilire un congruo canone di locazione il cui importo sarà detratto da quanto dovuto dalla convenuta ai fratelli al fine di riequilibrare le quote di legittima lese, per le ragioni di cui in narrativa;
5. condannare la Sig.ra al pagamento di spese e competenze Parte_4
professionali di causa, oltre accessori rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore che rende la dichiarazione di rito”.
§§§ si costituiva in contraddittorio - in vista della prima udienza del Parte_4
21.6.2021 – mediante inoltro in Cancelleria di busta telematica alle ore 23:26 del 1° giugno 2021. Eccependo, in limine litis, la mancata integrità del contraddittorio poiché chiamato alla successione della de cuius doveva dirsi anche il suo quinto figlio
. Nel merito, contestava le domande di controparte quali Controparte_1
persino temerarie, in particolare obiettando che l'atto di donazione de quo non fosse stato sottoscritto dalla donante solo e soltanto a motivo della sua condizione di analfabeta, così per come il notaio rogante aveva avuto cura di precisare nel testo negoziale (“Dichiara la sig.ra di non poter sottoscrivere il Persona_1
presente atto per non averlo appreso”). Infine, chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, che si procedesse a scioglimento della comunione ereditaria.
Integrato il contraddittorio con la sua chiamata in giudizio giusta ulteriore citazione del 2.7.2021, detto non si costituiva a sua volta. Controparte_1
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il primo giudice, ritenuto che la causa potesse essere prontamente decisa, rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni. Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza n. 3946/2023 del
4.10.2023 rigettava le domande dei tre (pure revocando contestualmente Parte_4
la loro ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella ritenuta ricorrenza di una
“situazione di colpa qualificata, quale quella prevista dall'art. 136, comma 2, D.P.R.
30.5.2001 n. 115”), dopo aver ritenuto, per un verso, che meritasse di essere
“stigmatizzato un duplice profilo di temerarietà: il fraintendimento macroscopico dell'indicazione operata dal notaio nell'atto pubblico in ordine al difetto di apprendimento della donante (difetto il quale si riferisce chiarissimamente non al contenuto della donazione ma all'atto della sottoscrizione da parte di soggetto pacificamente non scolarizzato) e l'invocazione della lesione di legittima come causa di nullità della donazione”; e, per altro verso, che “Anche la domanda rivolta a far depositare documenti va disattesa, in difetto di prospettazione e prova del rapporto gestorio eventualmente sottostante”.
Quanto poi alla domanda di divisione formulata da in via Parte_4
riconvenzionale, la dichiarava pregiudizialmente “inammissibile in quanto tardiva.
Soccorre sul punto l'art. 13 d. m. 21 febbraio 2011 n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), a mente del quale “i documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia […] La ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo””.
§§§
Avverso tale pronuncia e Parte_1 Parte_2 Parte_3
interponevano appello con citazione tempestivamente notificata il 31.10.2023.
[...]
Soprattutto venendo a censurare, con il loro primo motivo di impugnazione,
l'affermazione del primo giudice che “sostiene che le parti allora attrici abbiano grossolanamente errato nell'interpretare la frase apposta dal Notaio a conclusione dell'atto di donazione, come se il mancato “apprendimento” riguardasse unicamente l'apposizione della firma alla donazione, intendendo dunque, si ipotizza, che quel
“non averlo appreso” andava tradotto come “non aver imparato a scrivere”. Questa forzata, del tutto personale, interpretazione non appare però verosimile se si esamina la documentazione depositata dalla stessa parte convenuta dalla quale si evince una condizione di grave deficit cognitivo della già anni addietro la stipula Per_1
dell'atto di donazione, circostanza, quest'ultima, che getta tutt'altra luce sul corretto significato di “non poter sottoscrivere il presente per non averlo appreso”. Il giudice di prime cure, come detto, sostiene con convinzione (?) che il mancato
“apprendimento” riguardi “chiarissimamente” non il contenuto della donazione ma unicamente l'atto della sottoscrizione da parte di “soggetto pacificamente non scolarizzato”. Ferma restando la infelice scelta della terminologia utilizzata dal
Notaio, che avrebbe comunque potuto trarre in inganno, di fatto sono stati depositati in atti da parte della stessa appellata documenti che dimostrano, questa volta sì
“chiarissimamente”, che la sig.ra al tempo della donazione (04 agosto Per_1
2015) era non solo analfabeta ma affetta, sin dal 2012, tra l'altro da
“deterioramento cognitivo senile in fase avanzata” (all. 1 – v. anche fascicolo I
Grado). Come risulta da relazione psicologica a firma del Dott. , Persona_4
Dirigente psicologo dell di Adrano – Controparte_2
Bronte del 8.3.2012, infatti, la sig.ra , al tempo dell'età di anni 84, è stata Per_1
così descritta, a seguito di valutazione psicologica ... “l'espressione del volto è assente, l'eloquio povero. Disorientata nel tempo e nello spazio, deficitaria la memoria, l'attenzione, ridotto e povero il flusso ideativo;
Deficitaria la capacità di critica e giudizio. Deficitaria l'autonomia personale, ..” (all. 2 – v. anche fascicolo I
. Da quanto appena sopra riportato è fatto indiscutibile ed accertato che la Pt_6
defunta, all'atto della stipula della donazione impugnata, non fosse nelle condizioni psico-fisiche di comprendere quanto stesse accadendo. Pertanto l'atto di donazione è indubbiamente nullo”. Indi, con l'altro loro motivo di appello, detti germani lamentavano che il Parte_4
primo giudice nessun seguito avesse dato alla loro tesi che la donazione de qua dovesse “comunque essere considerata annullabile per violazione delle quote legittime, altro aspetto su cui il giudice del Tribunale ha del tutto sorvolato. Il patrimonio “conosciuto” dagli attori della sig.ra consiste, infatti, Persona_1
unicamente nell'immobile oggetto della donazione impugnata ed in altro piccolo appezzamento di terreno di modestissimo valore. Risulta ancora che la sig.ra
, affetta dal 2010 da varie patologie invalidanti avesse ottenuto, a Persona_1
seguito di ATP promossa dinanzi il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, il riconoscimento di una “invalidità del 100% con necessità di accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a decorrere dal
15.02.2012...” (proc. n. 1901/2012 RG, - INPS), accertamento del Persona_1
requisito sanitario omologato dal giudice Dott.ssa V. M. Scardillo con Decreto del
13.11.2014. Anche di tali somme percepite dalla defunta ma di certo Per_1
interamente gestite dalla convenuta (la sig.ra all'epoca della omologa Per_1
aveva compiuto già 85 anni ed era in condizioni di salute precarie) non vi è però alcuna traccia seppure anch'esse integrino l'attivo della massa patrimoniale ereditaria della defunta. È indubbio allora che la quota legittima dei sigg.ri sia stata violata”. Parte_4
E per quanto così riassunto detti appellanti concludevano chiedendo alla Corte adita che le loro domande già disattese dal Tribunale fossero, in riforma della sentenza impugnata, infine accolte.
§§§
Costituendosi in seconda istanza contestava l'appello dei Parte_4
fratelli, in particolare obiettando:
- che fosse inammissibile il nuovo motivo di impugnazione della donazione de qua – di cui controparte veniva con il suo atto di appello a richiedere per la prima volta l'annullamento per la pretesa incapacità naturale della donante: nuovo motivo su cui essa appellata “non accetta il contraddittorio, ed in ogni caso ne rileva un profilo di ulteriore inammissibilità, in quanto il motivo non viene riportato nelle conclusioni del medesimo gravame. Si rileva che sul punto in primo grado non è stata svolta da nessuna delle parti alcuna attività difensiva, con la conseguenza che il motivo non risulta peraltro supportato da alcuna prova anche in ordine alla mala fede del soggetto beneficiario della donazione”,
- che, anche a volersi ritenere che il riferimento delle controparti alle loro quote di legittima dovesse far concludere che avessero altresì esercitato azione di riduzione per lesione di quota di legittima, dovesse tuttavia riconoscersi che la donazione in questione andasse qualificata – così per come, d'altro canto, era stata espressamente qualificata - in termini di donazione sia remuneratoria
(risultando dal testo negoziale che la de cuius si fosse determinata a donare “in remunerazione delle affettuose attenzioni e assistenza ricevutane, da oltre un ventennio, dalla figlia ”) sia modale (avendo infatti la donataria assunto Parte_4
l'espresso “onere di servire, assistere e mantenere di tutto punto la donante sua vita natural durante”): e tanto – si deduceva – “significa che la donazione in parola non è un vero e proprio atto di liberalità, con cui si arricchisce solamente la parte donataria, la quale in questo caso non solo ha sacrificato la propria persona e la propria famiglia per prestare le cure e l'assistenza alla madre, ma ha anche impegnato le proprie economie per adempiere all'onere assunto nei confronti della donante”,
- che “Non è affatto vero che la convenuta si sia impossessata di somme erogate alla madre a titolo di provvidenze da parte dell'INPS, in Persona_1
quanto le somme percepite sono state gestite personalmente da quest'ultima in piena autonomia ed autodeterminazione. Pertanto, nel chiedere il rigetto della domanda di riduzione per lesione di legittima che si ritenga proposta, in via subordinata si chiede, riconvenzionalmente, la condanna degli attori pro quota a rimborsare tutte le somme sostenute dalla convenuta per le cure e l'assistenza prestate in favore della madre durante la sua vita, che si quantificano nella complessiva somma di € 50.000,00, nonché quelle esborsate per la manutenzione straordinaria del bene immobile in oggetto pari ad €
2.500,00”.
Ed oltre che richiedere per questo il rigetto dell'avversato appello essa Parte_4
interponeva appello incidentale – condizionato, tuttavia, all'accoglimento in
[...]
tutto od in parte dell'appello principale - rivolto a censurare la statuizione di inammissibilità, perché tardivamente proposta, della domanda di divisione che aveva avanzato in via riconvenzionale. Infatti – si deduceva – “Sul punto il giudice di prime cure ha errato, atteso che la normativa indicata in sentenza (art. 13 D.M. 21.2.2011
n. 44) ha subito varie modifiche nel tempo. In particolare, l'art. 51, co. 2, del d.l. n.
90 del 24.6.2014 ha stabilito che gli atti si considerano tempestivamente depositati in modalità telematica quando la ricevuta di avvenuta consegna venga generata entro la fine del giorno di scadenza (ore 23:59:59). Peraltro, l'art. 16-bis (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali) in vigore dal 15/08/2020 al 28/02/2023
(modificato dal Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14, Articolo 360, e soppresso dal 28/02/2023 dal Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149, Articolo 11) al comma
7 stabiliva che “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni dell'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”.
E per tutto quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Parte_4
Corte di:”1) in via principale, rigettare in toto i motivi di appello, perché infondati in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermare in toto le statuizioni della sentenza di primo grado;
3) in subordine, accogliere l'appello incidentale;
4) condannare l'appellante al risarcimento dei danni da liquidarsi in sentenza, anche di ufficio, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avendo l'appellante agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Con vittoria di spese e compensi”. §§§
Venuti all'udienza direttamente fissata ex art. 349bis c.p.c. innanzi al collegio la
Corte, stante la mancata costituzione di , disponeva che gli Controparte_1
fosse notificato l'appello incidentale della sorella. Provvedutosi in conformità,
si manteneva assente dal giudizio, imperocchè ne va dichiarata Controparte_1
la contumacia.
Indi, in esito alla trattazione della causa, la Corte rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di discussione finale ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e
281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello dei germani è infondato. Parte_4
E' privo di ragione, anzitutto, il suo primo motivo: non essendovi, infatti, motivo alcuno di discostarsi dal corretto scrutinio del primo giudice che alla finale attestazione del notaio rogante secondo cui “Dichiara la sig.ra di Persona_1
non poter sottoscrivere il presente atto per non averlo appreso” attribuiva l'unico significato che, iuxta alligata et (quantomeno, così per come dovrà osservarsi da qui ad un momento, in prime cure di giudizio) probata, appariva ed appare lecito ascriverle ai sensi dell'art. 51, secondo comma, n. 10), L.N. secondo cui l'atto notarile “.. deve contenere: [……] 10) la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro. I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n.
4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione. Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione”.
Ciò posto, non ignora bensì la Corte che nella giurisprudenza di legittimità si è pure affermato che “La dichiarazione dell'esistenza di una impossibilità o di una seria e grave difficoltà di sottoscrivere, che la parte renda formalmente al notaio e che questi menzioni espressamente nel rogito, può surrogare la mancata sottoscrizione soltanto se sia veritiera, mentre in caso contrario essa costituisce da sola o in concorso con altre circostanze un elemento idoneo ad evidenziare la mancanza nel dichiarante di una effettiva volontà di negoziare corrispondente alla manifestazione di intento resa al notaio e un sostanziale diniego di approvare il contenuto del documento da questo formato. Pertanto, se la veridicità della dichiarazione di impedimento a sottoscrivere venga contestata, il giudice non può esimersi dall'accertare in concreto, sulla base delle prove offerte dalle parti interessate, se la dedotta falsità della causa impeditiva sussista e se essa, in relazione ad ogni ulteriore elemento ricavabile dalle peculiarità delle fattispecie, evidenzi o meno un rifiuto rispetto al contenuto dell'atto” (Cass. II 950/98; v. anche Cass. II 9674/96, secondo cui “Nel testamento pubblico quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto (la quale può essere costituita da qualsiasi impedimento fisico anche temporaneo e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall'estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e quindi la nullità del testamento ai sensi dell'art. 606 comma 1 c.c.
Peraltro, non essendo prevista una forma particolare o termini tassativi per la dichiarazione della parte o per la menzione che il notaio deve farne, spetta al giudice di merito stabilire (con apprezzamento incensurabile se adeguatamente motivato) se il contenuto della dichiarazione, in relazione all'oggetto e alla portata della stessa, come indicati dalla legge, soddisfi obiettivamente l'esigenza da questa contemplata
(Nella specie il giudice del merito - con sentenza confermata dalla S.C.- in un caso in cui la testatrice aveva dichiarato di non poter sottoscrivere perchè analfabeta aveva ritenuto tale dichiarazione perfettamente conforme alla situazione determinatasi al momento della sottoscrizione, non rilevando in contrario che la dichiarante, sostanzialmente analfabeta, fosse generalmente in grado di vergare seppur con difficoltà la propria firma, giacchè risultava provato che per lo stato emotivo in cui essa si trovava in quel momento era venuta temporaneamente meno anche tale ridotta capacità)”): e tuttavia, solo con il loro atto di appello i germani Parte_4
(dopo che in prime cure di giudizio si erano limitati a produrre copia degli atti del summenzionato giudizio previdenziale già iscritto presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Catania al n. 1901/2012 R.G.: atti donde soltanto poteva desumersi che la non fosse più in grado sin dal febbraio del 2012, a causa delle invalidità Per_1
accusate, di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ma non anche che la sua capacità di intendere e di volere fosse compromessa) hanno versato in atti la suddetta relazione dell'8.3.2012 a firma di Dirigente psicologo del Dipartimento di salute mentale di Adrano – Bronte il cui tenore revoca realmente in dubbio che, giunti a quell'agosto del 2015, la fosse ancora compos sui. Relazione – deve Per_1
quindi darsi atto – di cui, in base al nuovo testo dell'art. 345 c.p.c. (applicabile ex art. 54 D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, ai giudizi d'appello avverso “le sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, vale a dire pubblicate dall'11 settembre 2012 in poi), non può più tenersi conto (a differenza che in passato, allorchè ben avrebbe potuto predicarsene la “indispensabilità”) ai fini della decisione.
Senza non aggiungere, allo stesso riguardo, che ex art. 1425, secondo comma, c.c. la stipula di contratto da parte di soggetto incapace, anche temporaneamente, di intendere e di volere rende il contratto medesimo (nella ricorrenza altresì delle condizioni previste dall'art. 428 c.c.) annullabile e non invece nullo: di talchè riconoscere, a tutt'altro concedere, l'annullabilità e pronunciare l'annullamento del contratto di donazione de quo perché stipulato, pur con il ministero di notaio, da persona incapace affetterebbe la sentenza del vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c.
§§§
Non meno infondato è l'altro motivo di impugnazione dei germani per Parte_4
la semplice ed aprioristica ragione che la donazione che determini lesione delle quote di legittima di spettanza dei cc.dd. eredi necessari ex art. 536 c.c. può, a termini del vigente ordinamento delle leggi civili, essere oggetto di azione di riduzione ex artt.
553 e segg. c.c., ferma restando tuttavia la validità della donazione. Ove si accerti che il legittimario abbia diritto ad una reintegrazione della propria pars bonorum (e che al fine della reintegrazione non risulti già sufficiente incidere le disposizioni testamentarie) le donazioni, secondo previsto dall'art. 555 c.c., sono bensì soggette a riduzione fino alla quota della quale il defunto poteva disporre: ma né sono nulle, anche solo parzialmente, né, tampoco, sono annullabili anche solo parzialmente.
§§§
L'appello veicolato in atti dai germani ed deve Pt_1 Pt_2 Parte_3
essere, conclusivamente, rigettato in ogni sua parte. Ciò che esime dal vaglio dell'appello incidentale interposto da espressamente Parte_4
condizionato (come premesso in narrativa) all'eventuale accoglimento dell'appello principale.
In punto di regolamentazione delle spese di giudizio, ritiene la Corte che a detta relazione dell'8.3.2012 a firma di Dirigente psicologo del Dipartimento di salute mentale di Adrano – Bronte meriti di essere assegnato rilievo quantomeno sul piano equitativo (ciò che vale quanto pronosticare che la sua tempestiva produzione ben avrebbe potuto condurre a diverso esito del giudizio): di talchè, nella ricorrenza di eccezionali ragioni ex art. 92, secondo comma, c.p.c., ben si giustifica che anche le spese dell'odierno grado di giudizio rimangano tra le parti interamente compensate.
Ciò nondimeno, deve darsi atto della sussistenza a carico degli appellanti principali dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3946/2023 del 4.10.2023 proposto, con citazione del
31.10.2023, da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di e di , nonché sull'appello Parte_4 Controparte_1
incidentale condizionato di - così provvede: Parte_4
- dichiara la contumacia di , Controparte_1
- rigetta l'appello principale, per l'effetto dichiarando di non dover provvedere sull'appello incidentale condizionato, - compensa per intero tra le parti costituite le spese del giudizio di appello,
- dà atto della sussistenza a carico di Parte_1 Parte_2
e dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13,
[...] Parte_3
comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1416/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), (nata a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 [...]
), e (nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 Parte_3 [...]
), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Rosario Pace C.F._3
(del Foro di Messina) presso il cui indirizzo di p.e.c. sono elett.te domiciliati,
Appellanti – Appellati incidentali
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_4 C.F._4
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Furnari (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata – Appellante incidentale e nei confronti di: (nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._5
), contumace,
[...]
Appellato
OGGETTO: donazione.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 17.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 26.2.2021 i germani ed Pt_1 Pt_2 Parte_3
convenivano innanzi al Tribunale di Catania la sorella onde – premesso che Pt_4
addì 28.1.2020 si era aperta ab intestato la successione in morte della madre Per_1
(che era nata a [...] il [...]), e che in vita la de cuius aveva donato alla
[...]
figlia per atto pubblico di “Donazione remuneratoria onerosa” in notar Pt_4
del 04 agosto 2015 (Rep. 11295 – Racc. 6734), la nuda proprietà Per_2
(riservandosi l'usufrutto) dei 10/15 di sua spettanza della casa in Biancavilla, via
Coviello n. 14, censita in Catasto Urbano al Foglio 36, Part. 2387 (cat. A/3, classe 7, vani 4,5, rendita € 227,76) – sentir dichiarare la nullità di detto atto negoziale siccome privo della sottoscrizione della Per_1
In subordine, chiedevano che dello stesso atto fosse pronunciato l'annullamento “per evidente violazione delle quote legittime”: essendo infatti – deducevano - il relictum dell'eredità in morte della integrato esclusivamente da un minuscolo Per_1
appezzamento di terreno di assai modesto valore;
e - sebbene la de cuius godesse di pensione di invalidità con assegno di accompagnamento, i cui emolumenti la convenuta aveva gestito senza mai renderne conto - da null'altro.
Concludevano chiedendo, infine, al Tribunale adito di:”1. accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla premessa, la nullità dell'atto di donazione remuneratoria onerosa datata 04 agosto 2015, a rogito del Notaio Dott.ssa , Rep. n. 11295, Persona_3
Racc n 6734, registrato ad Adrano in data 06.08.2015 (n. 15585/1F);
2. per l'effetto, annullare la predetta donazione, condannando la sig.ra a Parte_4
restituire e rimettere nella disponibilità dei legittimi coeredi della defunta Sig.ra il bene sopra emarginato;
3. ordinare alla parte convenuta di Parte_5
depositare la documentazione da cui risulti l'esatto ammontare delle somme complessivamente versate dall'INPS alla sig.ra a titolo di Persona_1
pensione di invalidità e di arretrati;
4. disporre sequestro conservativo dell'immobile identificato al NCEU del Comune di Baincavilla (Ct), Foglio 36, Part. 2387, piano T
- 1, cat. A/3, classe 7, vani 4,5, r.c. € 227,76, e/o stabilire un congruo canone di locazione il cui importo sarà detratto da quanto dovuto dalla convenuta ai fratelli al fine di riequilibrare le quote di legittima lese, per le ragioni di cui in narrativa;
5. condannare la Sig.ra al pagamento di spese e competenze Parte_4
professionali di causa, oltre accessori rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore che rende la dichiarazione di rito”.
§§§ si costituiva in contraddittorio - in vista della prima udienza del Parte_4
21.6.2021 – mediante inoltro in Cancelleria di busta telematica alle ore 23:26 del 1° giugno 2021. Eccependo, in limine litis, la mancata integrità del contraddittorio poiché chiamato alla successione della de cuius doveva dirsi anche il suo quinto figlio
. Nel merito, contestava le domande di controparte quali Controparte_1
persino temerarie, in particolare obiettando che l'atto di donazione de quo non fosse stato sottoscritto dalla donante solo e soltanto a motivo della sua condizione di analfabeta, così per come il notaio rogante aveva avuto cura di precisare nel testo negoziale (“Dichiara la sig.ra di non poter sottoscrivere il Persona_1
presente atto per non averlo appreso”). Infine, chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, che si procedesse a scioglimento della comunione ereditaria.
Integrato il contraddittorio con la sua chiamata in giudizio giusta ulteriore citazione del 2.7.2021, detto non si costituiva a sua volta. Controparte_1
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il primo giudice, ritenuto che la causa potesse essere prontamente decisa, rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni. Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – con sentenza n. 3946/2023 del
4.10.2023 rigettava le domande dei tre (pure revocando contestualmente Parte_4
la loro ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella ritenuta ricorrenza di una
“situazione di colpa qualificata, quale quella prevista dall'art. 136, comma 2, D.P.R.
30.5.2001 n. 115”), dopo aver ritenuto, per un verso, che meritasse di essere
“stigmatizzato un duplice profilo di temerarietà: il fraintendimento macroscopico dell'indicazione operata dal notaio nell'atto pubblico in ordine al difetto di apprendimento della donante (difetto il quale si riferisce chiarissimamente non al contenuto della donazione ma all'atto della sottoscrizione da parte di soggetto pacificamente non scolarizzato) e l'invocazione della lesione di legittima come causa di nullità della donazione”; e, per altro verso, che “Anche la domanda rivolta a far depositare documenti va disattesa, in difetto di prospettazione e prova del rapporto gestorio eventualmente sottostante”.
Quanto poi alla domanda di divisione formulata da in via Parte_4
riconvenzionale, la dichiarava pregiudizialmente “inammissibile in quanto tardiva.
Soccorre sul punto l'art. 13 d. m. 21 febbraio 2011 n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), a mente del quale “i documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia […] La ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo””.
§§§
Avverso tale pronuncia e Parte_1 Parte_2 Parte_3
interponevano appello con citazione tempestivamente notificata il 31.10.2023.
[...]
Soprattutto venendo a censurare, con il loro primo motivo di impugnazione,
l'affermazione del primo giudice che “sostiene che le parti allora attrici abbiano grossolanamente errato nell'interpretare la frase apposta dal Notaio a conclusione dell'atto di donazione, come se il mancato “apprendimento” riguardasse unicamente l'apposizione della firma alla donazione, intendendo dunque, si ipotizza, che quel
“non averlo appreso” andava tradotto come “non aver imparato a scrivere”. Questa forzata, del tutto personale, interpretazione non appare però verosimile se si esamina la documentazione depositata dalla stessa parte convenuta dalla quale si evince una condizione di grave deficit cognitivo della già anni addietro la stipula Per_1
dell'atto di donazione, circostanza, quest'ultima, che getta tutt'altra luce sul corretto significato di “non poter sottoscrivere il presente per non averlo appreso”. Il giudice di prime cure, come detto, sostiene con convinzione (?) che il mancato
“apprendimento” riguardi “chiarissimamente” non il contenuto della donazione ma unicamente l'atto della sottoscrizione da parte di “soggetto pacificamente non scolarizzato”. Ferma restando la infelice scelta della terminologia utilizzata dal
Notaio, che avrebbe comunque potuto trarre in inganno, di fatto sono stati depositati in atti da parte della stessa appellata documenti che dimostrano, questa volta sì
“chiarissimamente”, che la sig.ra al tempo della donazione (04 agosto Per_1
2015) era non solo analfabeta ma affetta, sin dal 2012, tra l'altro da
“deterioramento cognitivo senile in fase avanzata” (all. 1 – v. anche fascicolo I
Grado). Come risulta da relazione psicologica a firma del Dott. , Persona_4
Dirigente psicologo dell di Adrano – Controparte_2
Bronte del 8.3.2012, infatti, la sig.ra , al tempo dell'età di anni 84, è stata Per_1
così descritta, a seguito di valutazione psicologica ... “l'espressione del volto è assente, l'eloquio povero. Disorientata nel tempo e nello spazio, deficitaria la memoria, l'attenzione, ridotto e povero il flusso ideativo;
Deficitaria la capacità di critica e giudizio. Deficitaria l'autonomia personale, ..” (all. 2 – v. anche fascicolo I
. Da quanto appena sopra riportato è fatto indiscutibile ed accertato che la Pt_6
defunta, all'atto della stipula della donazione impugnata, non fosse nelle condizioni psico-fisiche di comprendere quanto stesse accadendo. Pertanto l'atto di donazione è indubbiamente nullo”. Indi, con l'altro loro motivo di appello, detti germani lamentavano che il Parte_4
primo giudice nessun seguito avesse dato alla loro tesi che la donazione de qua dovesse “comunque essere considerata annullabile per violazione delle quote legittime, altro aspetto su cui il giudice del Tribunale ha del tutto sorvolato. Il patrimonio “conosciuto” dagli attori della sig.ra consiste, infatti, Persona_1
unicamente nell'immobile oggetto della donazione impugnata ed in altro piccolo appezzamento di terreno di modestissimo valore. Risulta ancora che la sig.ra
, affetta dal 2010 da varie patologie invalidanti avesse ottenuto, a Persona_1
seguito di ATP promossa dinanzi il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, il riconoscimento di una “invalidità del 100% con necessità di accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, a decorrere dal
15.02.2012...” (proc. n. 1901/2012 RG, - INPS), accertamento del Persona_1
requisito sanitario omologato dal giudice Dott.ssa V. M. Scardillo con Decreto del
13.11.2014. Anche di tali somme percepite dalla defunta ma di certo Per_1
interamente gestite dalla convenuta (la sig.ra all'epoca della omologa Per_1
aveva compiuto già 85 anni ed era in condizioni di salute precarie) non vi è però alcuna traccia seppure anch'esse integrino l'attivo della massa patrimoniale ereditaria della defunta. È indubbio allora che la quota legittima dei sigg.ri sia stata violata”. Parte_4
E per quanto così riassunto detti appellanti concludevano chiedendo alla Corte adita che le loro domande già disattese dal Tribunale fossero, in riforma della sentenza impugnata, infine accolte.
§§§
Costituendosi in seconda istanza contestava l'appello dei Parte_4
fratelli, in particolare obiettando:
- che fosse inammissibile il nuovo motivo di impugnazione della donazione de qua – di cui controparte veniva con il suo atto di appello a richiedere per la prima volta l'annullamento per la pretesa incapacità naturale della donante: nuovo motivo su cui essa appellata “non accetta il contraddittorio, ed in ogni caso ne rileva un profilo di ulteriore inammissibilità, in quanto il motivo non viene riportato nelle conclusioni del medesimo gravame. Si rileva che sul punto in primo grado non è stata svolta da nessuna delle parti alcuna attività difensiva, con la conseguenza che il motivo non risulta peraltro supportato da alcuna prova anche in ordine alla mala fede del soggetto beneficiario della donazione”,
- che, anche a volersi ritenere che il riferimento delle controparti alle loro quote di legittima dovesse far concludere che avessero altresì esercitato azione di riduzione per lesione di quota di legittima, dovesse tuttavia riconoscersi che la donazione in questione andasse qualificata – così per come, d'altro canto, era stata espressamente qualificata - in termini di donazione sia remuneratoria
(risultando dal testo negoziale che la de cuius si fosse determinata a donare “in remunerazione delle affettuose attenzioni e assistenza ricevutane, da oltre un ventennio, dalla figlia ”) sia modale (avendo infatti la donataria assunto Parte_4
l'espresso “onere di servire, assistere e mantenere di tutto punto la donante sua vita natural durante”): e tanto – si deduceva – “significa che la donazione in parola non è un vero e proprio atto di liberalità, con cui si arricchisce solamente la parte donataria, la quale in questo caso non solo ha sacrificato la propria persona e la propria famiglia per prestare le cure e l'assistenza alla madre, ma ha anche impegnato le proprie economie per adempiere all'onere assunto nei confronti della donante”,
- che “Non è affatto vero che la convenuta si sia impossessata di somme erogate alla madre a titolo di provvidenze da parte dell'INPS, in Persona_1
quanto le somme percepite sono state gestite personalmente da quest'ultima in piena autonomia ed autodeterminazione. Pertanto, nel chiedere il rigetto della domanda di riduzione per lesione di legittima che si ritenga proposta, in via subordinata si chiede, riconvenzionalmente, la condanna degli attori pro quota a rimborsare tutte le somme sostenute dalla convenuta per le cure e l'assistenza prestate in favore della madre durante la sua vita, che si quantificano nella complessiva somma di € 50.000,00, nonché quelle esborsate per la manutenzione straordinaria del bene immobile in oggetto pari ad €
2.500,00”.
Ed oltre che richiedere per questo il rigetto dell'avversato appello essa Parte_4
interponeva appello incidentale – condizionato, tuttavia, all'accoglimento in
[...]
tutto od in parte dell'appello principale - rivolto a censurare la statuizione di inammissibilità, perché tardivamente proposta, della domanda di divisione che aveva avanzato in via riconvenzionale. Infatti – si deduceva – “Sul punto il giudice di prime cure ha errato, atteso che la normativa indicata in sentenza (art. 13 D.M. 21.2.2011
n. 44) ha subito varie modifiche nel tempo. In particolare, l'art. 51, co. 2, del d.l. n.
90 del 24.6.2014 ha stabilito che gli atti si considerano tempestivamente depositati in modalità telematica quando la ricevuta di avvenuta consegna venga generata entro la fine del giorno di scadenza (ore 23:59:59). Peraltro, l'art. 16-bis (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali) in vigore dal 15/08/2020 al 28/02/2023
(modificato dal Decreto legislativo del 12/01/2019 n. 14, Articolo 360, e soppresso dal 28/02/2023 dal Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149, Articolo 11) al comma
7 stabiliva che “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni dell'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”.
E per tutto quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Parte_4
Corte di:”1) in via principale, rigettare in toto i motivi di appello, perché infondati in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, confermare in toto le statuizioni della sentenza di primo grado;
3) in subordine, accogliere l'appello incidentale;
4) condannare l'appellante al risarcimento dei danni da liquidarsi in sentenza, anche di ufficio, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avendo l'appellante agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Con vittoria di spese e compensi”. §§§
Venuti all'udienza direttamente fissata ex art. 349bis c.p.c. innanzi al collegio la
Corte, stante la mancata costituzione di , disponeva che gli Controparte_1
fosse notificato l'appello incidentale della sorella. Provvedutosi in conformità,
si manteneva assente dal giudizio, imperocchè ne va dichiarata Controparte_1
la contumacia.
Indi, in esito alla trattazione della causa, la Corte rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di discussione finale ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e
281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'appello dei germani è infondato. Parte_4
E' privo di ragione, anzitutto, il suo primo motivo: non essendovi, infatti, motivo alcuno di discostarsi dal corretto scrutinio del primo giudice che alla finale attestazione del notaio rogante secondo cui “Dichiara la sig.ra di Persona_1
non poter sottoscrivere il presente atto per non averlo appreso” attribuiva l'unico significato che, iuxta alligata et (quantomeno, così per come dovrà osservarsi da qui ad un momento, in prime cure di giudizio) probata, appariva ed appare lecito ascriverle ai sensi dell'art. 51, secondo comma, n. 10), L.N. secondo cui l'atto notarile “.. deve contenere: [……] 10) la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro. I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n.
4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione. Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione”.
Ciò posto, non ignora bensì la Corte che nella giurisprudenza di legittimità si è pure affermato che “La dichiarazione dell'esistenza di una impossibilità o di una seria e grave difficoltà di sottoscrivere, che la parte renda formalmente al notaio e che questi menzioni espressamente nel rogito, può surrogare la mancata sottoscrizione soltanto se sia veritiera, mentre in caso contrario essa costituisce da sola o in concorso con altre circostanze un elemento idoneo ad evidenziare la mancanza nel dichiarante di una effettiva volontà di negoziare corrispondente alla manifestazione di intento resa al notaio e un sostanziale diniego di approvare il contenuto del documento da questo formato. Pertanto, se la veridicità della dichiarazione di impedimento a sottoscrivere venga contestata, il giudice non può esimersi dall'accertare in concreto, sulla base delle prove offerte dalle parti interessate, se la dedotta falsità della causa impeditiva sussista e se essa, in relazione ad ogni ulteriore elemento ricavabile dalle peculiarità delle fattispecie, evidenzi o meno un rifiuto rispetto al contenuto dell'atto” (Cass. II 950/98; v. anche Cass. II 9674/96, secondo cui “Nel testamento pubblico quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto (la quale può essere costituita da qualsiasi impedimento fisico anche temporaneo e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall'estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e quindi la nullità del testamento ai sensi dell'art. 606 comma 1 c.c.
Peraltro, non essendo prevista una forma particolare o termini tassativi per la dichiarazione della parte o per la menzione che il notaio deve farne, spetta al giudice di merito stabilire (con apprezzamento incensurabile se adeguatamente motivato) se il contenuto della dichiarazione, in relazione all'oggetto e alla portata della stessa, come indicati dalla legge, soddisfi obiettivamente l'esigenza da questa contemplata
(Nella specie il giudice del merito - con sentenza confermata dalla S.C.- in un caso in cui la testatrice aveva dichiarato di non poter sottoscrivere perchè analfabeta aveva ritenuto tale dichiarazione perfettamente conforme alla situazione determinatasi al momento della sottoscrizione, non rilevando in contrario che la dichiarante, sostanzialmente analfabeta, fosse generalmente in grado di vergare seppur con difficoltà la propria firma, giacchè risultava provato che per lo stato emotivo in cui essa si trovava in quel momento era venuta temporaneamente meno anche tale ridotta capacità)”): e tuttavia, solo con il loro atto di appello i germani Parte_4
(dopo che in prime cure di giudizio si erano limitati a produrre copia degli atti del summenzionato giudizio previdenziale già iscritto presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Catania al n. 1901/2012 R.G.: atti donde soltanto poteva desumersi che la non fosse più in grado sin dal febbraio del 2012, a causa delle invalidità Per_1
accusate, di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ma non anche che la sua capacità di intendere e di volere fosse compromessa) hanno versato in atti la suddetta relazione dell'8.3.2012 a firma di Dirigente psicologo del Dipartimento di salute mentale di Adrano – Bronte il cui tenore revoca realmente in dubbio che, giunti a quell'agosto del 2015, la fosse ancora compos sui. Relazione – deve Per_1
quindi darsi atto – di cui, in base al nuovo testo dell'art. 345 c.p.c. (applicabile ex art. 54 D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012, ai giudizi d'appello avverso “le sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, vale a dire pubblicate dall'11 settembre 2012 in poi), non può più tenersi conto (a differenza che in passato, allorchè ben avrebbe potuto predicarsene la “indispensabilità”) ai fini della decisione.
Senza non aggiungere, allo stesso riguardo, che ex art. 1425, secondo comma, c.c. la stipula di contratto da parte di soggetto incapace, anche temporaneamente, di intendere e di volere rende il contratto medesimo (nella ricorrenza altresì delle condizioni previste dall'art. 428 c.c.) annullabile e non invece nullo: di talchè riconoscere, a tutt'altro concedere, l'annullabilità e pronunciare l'annullamento del contratto di donazione de quo perché stipulato, pur con il ministero di notaio, da persona incapace affetterebbe la sentenza del vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c.
§§§
Non meno infondato è l'altro motivo di impugnazione dei germani per Parte_4
la semplice ed aprioristica ragione che la donazione che determini lesione delle quote di legittima di spettanza dei cc.dd. eredi necessari ex art. 536 c.c. può, a termini del vigente ordinamento delle leggi civili, essere oggetto di azione di riduzione ex artt.
553 e segg. c.c., ferma restando tuttavia la validità della donazione. Ove si accerti che il legittimario abbia diritto ad una reintegrazione della propria pars bonorum (e che al fine della reintegrazione non risulti già sufficiente incidere le disposizioni testamentarie) le donazioni, secondo previsto dall'art. 555 c.c., sono bensì soggette a riduzione fino alla quota della quale il defunto poteva disporre: ma né sono nulle, anche solo parzialmente, né, tampoco, sono annullabili anche solo parzialmente.
§§§
L'appello veicolato in atti dai germani ed deve Pt_1 Pt_2 Parte_3
essere, conclusivamente, rigettato in ogni sua parte. Ciò che esime dal vaglio dell'appello incidentale interposto da espressamente Parte_4
condizionato (come premesso in narrativa) all'eventuale accoglimento dell'appello principale.
In punto di regolamentazione delle spese di giudizio, ritiene la Corte che a detta relazione dell'8.3.2012 a firma di Dirigente psicologo del Dipartimento di salute mentale di Adrano – Bronte meriti di essere assegnato rilievo quantomeno sul piano equitativo (ciò che vale quanto pronosticare che la sua tempestiva produzione ben avrebbe potuto condurre a diverso esito del giudizio): di talchè, nella ricorrenza di eccezionali ragioni ex art. 92, secondo comma, c.p.c., ben si giustifica che anche le spese dell'odierno grado di giudizio rimangano tra le parti interamente compensate.
Ciò nondimeno, deve darsi atto della sussistenza a carico degli appellanti principali dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 3946/2023 del 4.10.2023 proposto, con citazione del
31.10.2023, da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di e di , nonché sull'appello Parte_4 Controparte_1
incidentale condizionato di - così provvede: Parte_4
- dichiara la contumacia di , Controparte_1
- rigetta l'appello principale, per l'effetto dichiarando di non dover provvedere sull'appello incidentale condizionato, - compensa per intero tra le parti costituite le spese del giudizio di appello,
- dà atto della sussistenza a carico di Parte_1 Parte_2
e dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13,
[...] Parte_3
comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)