Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.