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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9962/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 4554/2023
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Pronestì, giusta procura in atti
- ricorrente -
E
, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede in via A. de Gasperi, n.55 Napoli, rappresentato e CP_2 difeso dall'avvocato Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/07/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda amministrativa in data 11/04/2022 per il riconoscimento del requisito sanitario utile alla concessione dell'indennità di accompagnamento;
di non essere stata convocata a visita nei termini previsti dalla legge non potendo così procedere nell'iter amministrativo;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha concluso per l'insussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del TT. , per conseguire la prestazione richiesta in sede amministrativa. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetta e la loro
1 incidenza sulle sue capacità lavorative, nonché l'omissione del consulente nominato in sede ATP nel pronunciarsi in risposta alla deduzione alla bozza di perizia comunicata alle parti, irregolarità nel procedimento peritale, deducendo altresì l'aggravamento delle proprie condizioni cliniche nelle more del giudizio. CP_ Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al TU TT. , la causa è stata rinviata per la Persona_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della consulenza, mentre il resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introTTo dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introTTa con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
TU.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito espresse.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso riconoscendo la ricorrente idonea a beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di ottobre 2024.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame svolto dallo stesso consulente sulla nuova documentazione medica attestante l'aggravamento subito dal ricorrente, dalle quali è emerso che “La sig.ra è affetta da: demenza di Alzheimer, ipertensione arteriosa, Parte_1
2 incontinenza urinaria, obesità. Il complesso menomativo è di grado grave e realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a partire dal mese di ottobre 2024. Il tutto in scienza e coscienza”.
Il consulente nominato nella presente fase di opposizione ha correttamente analizzato tutti gli elementi necessari all'individuazione della sussistenza del requisito sanitario inerente alla prestazione di cui è richiesto l'accertamento.
In particolare, a seguito dell'esame obiettivo nonché di quello documentale delle certificazioni allegate ha affermato che: “La sig.ra , nata il [...], presentava Parte_1 in data 11-04-2022 domanda tesa ad ottenere l'indennità di accompagnamento, non venne mai sottoposta a visita dalla preposta commissione;
pertanto, ha adito le vie legali con ricorso al
Tribunale di Napoli Nord nel quale si ribadiva il diritto dell'istante al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Nominato TU il TT. , riconosceva il soggetto Per_3
“invalido di grado grave sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”. Avverso tale giudizio, veniva inoltrato giudizio in opposizione. Si permette inoltre che : 1a) la documentazione medica appare genuina;
1b) Si precisa inoltre che la visita medica è un passaggio fondamentale ai fini di un giudizio medico-legale, rappresentando un momento di prova oggettivo;
pertanto può prescindere da test soggettivi effettuati in differenti periodi e basati sul diverso grado di collaborazione del paziente. 1c) anche gli accertamenti diagnostici e terapeutici non pongono alcun dubbio interpretativo;
2) non si rileva alcuna criticità relativa alla documentazione medica proTTa. Nel caso di specie, il complesso menomativo della ricorrente sicuramente rientra nelle difficoltà gravi, per l'appunto corrispondenti ad una percentuale del 100% come del resto ha riconosciuto il TT. nella TU. Resta adesso da verificare se vi sono i presupposti per la Per_3 concessione dell'indennità di accompagnamento. Questa, nelle persone di oltre 65 anni, spetta a coloro che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età di grado grave, in modo da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. Le patologie della sig.ra ed in particolare la demenza di Alzheimer determina i requisiti per la Parte_1 concessione dell'indennità di accompagnamento. Tale condizione, caratterizzata allo stato attuale da decadimento cognitivo con lacune mnesiche, pregiudica in modo considerevole l'autonoma esecuzione di tutte le attività alla base dei sette “momenti” (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari). Per tutti questi motivi la ricorrente presenta i requisiti necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Adesso resta da affrontare l'annoso problema della
3 retrodatazione: trattasi di un compito niente affatto agevole, da elaborarsi a seconda dei vari criteri medico-legali, noti alla maggior parte degli specialisti in materia. Infatti, sulla scorta della stessa criteriologia, risulta alquanto “anomalo” il riconoscimento di un beneficio economico a partire dalla data della visita medico-legale, a meno che proprio in tale epoca, non si sia verificato
l'evento morboso e/o complicanza maggiormente invalidante. Ed inoltre, vanno considerati anche i cosiddetti “tempi medi” di evoluzione delle minorazioni di cui è portatore l'assicurato. Fatta questa doverosa premessa, prendendo in analisi l'esame obiettivo effettuato, la documentazione sanitaria (11-11-2024, visita geriatrica presso ASL NA2 Nord: “…peggioramento cognitivo…”), si ritiene che la sig.ra avesse un quadro patologico tale da determinare i requisiti per Parte_1 la concessione dell'indennità di accompagnamento a partire dal mese di ottobre 2024”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della sig.ra a partire dal mese di ottobre 2024. Parte_1
4 Le spese di lite devono essere interamente compensate alla luce della reciproca soccombenza, derivante dalla circostanza che la prestazione è stata riconosciuta, in applicazione del disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., da una data successiva rispetto al momento di presentazione della domanda amministrativa e al deposito del ricorso per ATP.
Le spese di TU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della sig.ra a Parte_1 decorrere dal mese di ottobre 2024;
- compensa integralmente le spese di lite;
- liquida le spese delle TU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 26/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9962/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 4554/2023
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppina Pronestì, giusta procura in atti
- ricorrente -
E
, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede in via A. de Gasperi, n.55 Napoli, rappresentato e CP_2 difeso dall'avvocato Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/07/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda amministrativa in data 11/04/2022 per il riconoscimento del requisito sanitario utile alla concessione dell'indennità di accompagnamento;
di non essere stata convocata a visita nei termini previsti dalla legge non potendo così procedere nell'iter amministrativo;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha concluso per l'insussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del TT. , per conseguire la prestazione richiesta in sede amministrativa. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetta e la loro
1 incidenza sulle sue capacità lavorative, nonché l'omissione del consulente nominato in sede ATP nel pronunciarsi in risposta alla deduzione alla bozza di perizia comunicata alle parti, irregolarità nel procedimento peritale, deducendo altresì l'aggravamento delle proprie condizioni cliniche nelle more del giudizio. CP_ Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al TU TT. , la causa è stata rinviata per la Persona_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della consulenza, mentre il resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introTTo dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introTTa con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
TU.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito espresse.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso riconoscendo la ricorrente idonea a beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di ottobre 2024.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame svolto dallo stesso consulente sulla nuova documentazione medica attestante l'aggravamento subito dal ricorrente, dalle quali è emerso che “La sig.ra è affetta da: demenza di Alzheimer, ipertensione arteriosa, Parte_1
2 incontinenza urinaria, obesità. Il complesso menomativo è di grado grave e realizza i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a partire dal mese di ottobre 2024. Il tutto in scienza e coscienza”.
Il consulente nominato nella presente fase di opposizione ha correttamente analizzato tutti gli elementi necessari all'individuazione della sussistenza del requisito sanitario inerente alla prestazione di cui è richiesto l'accertamento.
In particolare, a seguito dell'esame obiettivo nonché di quello documentale delle certificazioni allegate ha affermato che: “La sig.ra , nata il [...], presentava Parte_1 in data 11-04-2022 domanda tesa ad ottenere l'indennità di accompagnamento, non venne mai sottoposta a visita dalla preposta commissione;
pertanto, ha adito le vie legali con ricorso al
Tribunale di Napoli Nord nel quale si ribadiva il diritto dell'istante al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Nominato TU il TT. , riconosceva il soggetto Per_3
“invalido di grado grave sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ma non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”. Avverso tale giudizio, veniva inoltrato giudizio in opposizione. Si permette inoltre che : 1a) la documentazione medica appare genuina;
1b) Si precisa inoltre che la visita medica è un passaggio fondamentale ai fini di un giudizio medico-legale, rappresentando un momento di prova oggettivo;
pertanto può prescindere da test soggettivi effettuati in differenti periodi e basati sul diverso grado di collaborazione del paziente. 1c) anche gli accertamenti diagnostici e terapeutici non pongono alcun dubbio interpretativo;
2) non si rileva alcuna criticità relativa alla documentazione medica proTTa. Nel caso di specie, il complesso menomativo della ricorrente sicuramente rientra nelle difficoltà gravi, per l'appunto corrispondenti ad una percentuale del 100% come del resto ha riconosciuto il TT. nella TU. Resta adesso da verificare se vi sono i presupposti per la Per_3 concessione dell'indennità di accompagnamento. Questa, nelle persone di oltre 65 anni, spetta a coloro che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età di grado grave, in modo da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita. Le patologie della sig.ra ed in particolare la demenza di Alzheimer determina i requisiti per la Parte_1 concessione dell'indennità di accompagnamento. Tale condizione, caratterizzata allo stato attuale da decadimento cognitivo con lacune mnesiche, pregiudica in modo considerevole l'autonoma esecuzione di tutte le attività alla base dei sette “momenti” (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari). Per tutti questi motivi la ricorrente presenta i requisiti necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Adesso resta da affrontare l'annoso problema della
3 retrodatazione: trattasi di un compito niente affatto agevole, da elaborarsi a seconda dei vari criteri medico-legali, noti alla maggior parte degli specialisti in materia. Infatti, sulla scorta della stessa criteriologia, risulta alquanto “anomalo” il riconoscimento di un beneficio economico a partire dalla data della visita medico-legale, a meno che proprio in tale epoca, non si sia verificato
l'evento morboso e/o complicanza maggiormente invalidante. Ed inoltre, vanno considerati anche i cosiddetti “tempi medi” di evoluzione delle minorazioni di cui è portatore l'assicurato. Fatta questa doverosa premessa, prendendo in analisi l'esame obiettivo effettuato, la documentazione sanitaria (11-11-2024, visita geriatrica presso ASL NA2 Nord: “…peggioramento cognitivo…”), si ritiene che la sig.ra avesse un quadro patologico tale da determinare i requisiti per Parte_1 la concessione dell'indennità di accompagnamento a partire dal mese di ottobre 2024”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della sig.ra a partire dal mese di ottobre 2024. Parte_1
4 Le spese di lite devono essere interamente compensate alla luce della reciproca soccombenza, derivante dalla circostanza che la prestazione è stata riconosciuta, in applicazione del disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., da una data successiva rispetto al momento di presentazione della domanda amministrativa e al deposito del ricorso per ATP.
Le spese di TU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della sig.ra a Parte_1 decorrere dal mese di ottobre 2024;
- compensa integralmente le spese di lite;
- liquida le spese delle TU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 26/06/2025
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