Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera, esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948:
a) Trattato di amicizia, commercio e navigazione;
b) Protocollo di firma
c) Protocollo addizionale;
d) Scambio di Note.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera, esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948:
a) Trattato di amicizia, commercio e navigazione;
b) Protocollo di firma
c) Protocollo addizionale;
d) Scambio di Note.