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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/09/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Raffaele Califano Presidente Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. Dott.ssa Paola Beatrice Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 489/2025 R.G., avente ad oggetto “Separazione giudiziale trasformata in consensuale” e vertente TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Rubino;
ricorrente E
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Messina;
Controparte_1 C.F._2 resistente Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino.
CONCLUSIONI: All' udienza del 9.7.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione. Chiedevano pertanto omologarsi il predetto accordo, come riportato nel verbale di udienza. In data 5.3.2025 perveniva il nulla osta del PM in sede.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 17/02/2025, adiva il Tribunale di Avellino Parte_2 per sentire dichiarare la separazione personale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il 08.10.1995; Controparte_1
- che dall'unione coniugale sono nati due figli, il 03.05.1997 e nata Persona_1 Persona_2 il 06.05.2008;
- che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si è sempre più incrinato e di fatto la convivenza è divenuta intollerabile.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni “➢ dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
➢ Parte_1 Controparte_1 prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
➢ che la piccola
sia affidata ad entrambi i genitori;
➢ che venga stabilito che la piccola R_ R_ abbia domicilio presso la madre;
➢ assegnare la casa coniugale di Via Cappelluccio, 17, Domicella (AV) alla sig.ra che ci vivrà con la figlia minore Parte_1 R_
; ➢ che vengano stabiliti i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, determinando
[...] in favore della madre la quotidianità del rapporto e in favore del padre tempi certi, con obbligo di ricevere e tenere la minore almeno per due giorni alla settimana, secondo quanto sarà ritenuto opportuno;
➢ che venga comunque stabilito l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza della minore presso di lui;
➢ che venga posto a carico del sig.
, tenuto conto delle condizioni economiche dello stesso, un assegno mensile del complessivo CP_1 importo di € 300,00 quale contributo per il mantenimento della moglie e della minore R_ ovvero altro importo che sarà dovuto per legge;
➢ che vengano poste a carico del sig. le CP_1 spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, nella misura del 50%; ➢ che l'Assegno Unico erogato dall' ovvero ogni altro emolumento legato alla presenza del minore nel nucleo CP_2 familiare della sia erogato in suo ed esclusivo favore nella misura del Parte_1 100%, autorizzando sin da ora la richiesta all' senza necessità del consenso da parte Pt_3 dell'altro coniuge ➢ che venga adottato ogni provvedimento che si riterrà più opportuno onde regolamentare le condizioni di separazione personale tra i coniugi ed assicurare la tutela della minore;
➢ con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 8.5.2025 si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di separazione e contestava la prospettazione dei Controparte_1 fatti di controparte.
Tanto premesso, il resistente così concludeva: “1) rigettare tutte le domande e richieste della parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta;
2) disporre l'affido condiviso della figlia minore;
3) Persona_2 Assegnare la casa coniugale al resistente in quanto la signora di sua spontanea volontà Parte_1 ha lasciato la casa. 4) Porre a carico del sig. un assegno mensile per il Controparte_1 mantenimento della figlia minore pari ad Euro 200,00. 5) Stabilire che le spese scolastiche ed extrascolastiche, spese mediche non coperte dal SSN, riguardante la figlia minore saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di concordarle tutte preventivamente, e successivamente documentarle ai fini del rimborso. 6) Si chiede la nomina di un Curatore Speciale della Minore, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti della ragazza. 6) Vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria.”.
All'esito dell'udienza del 9.7.2025, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione. Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, assegnava la causa in decisione al Collegio.
*** La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 9.7.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. Tali condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Controparte_1 uniti dal matrimonio contratto in PA AM (Na) il 08.10.1995, alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 9.7.2025, da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di PA AM (Na) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1995 atto n. 54 Serie A parte II Volume 1 Ufficio 1, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente Dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Raffaele Califano Presidente Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. Dott.ssa Paola Beatrice Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 489/2025 R.G., avente ad oggetto “Separazione giudiziale trasformata in consensuale” e vertente TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Rubino;
ricorrente E
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Messina;
Controparte_1 C.F._2 resistente Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino.
CONCLUSIONI: All' udienza del 9.7.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione. Chiedevano pertanto omologarsi il predetto accordo, come riportato nel verbale di udienza. In data 5.3.2025 perveniva il nulla osta del PM in sede.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 17/02/2025, adiva il Tribunale di Avellino Parte_2 per sentire dichiarare la separazione personale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto matrimonio concordatario con il 08.10.1995; Controparte_1
- che dall'unione coniugale sono nati due figli, il 03.05.1997 e nata Persona_1 Persona_2 il 06.05.2008;
- che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si è sempre più incrinato e di fatto la convivenza è divenuta intollerabile.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni “➢ dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
➢ Parte_1 Controparte_1 prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
➢ che la piccola
sia affidata ad entrambi i genitori;
➢ che venga stabilito che la piccola R_ R_ abbia domicilio presso la madre;
➢ assegnare la casa coniugale di Via Cappelluccio, 17, Domicella (AV) alla sig.ra che ci vivrà con la figlia minore Parte_1 R_
; ➢ che vengano stabiliti i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, determinando
[...] in favore della madre la quotidianità del rapporto e in favore del padre tempi certi, con obbligo di ricevere e tenere la minore almeno per due giorni alla settimana, secondo quanto sarà ritenuto opportuno;
➢ che venga comunque stabilito l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza della minore presso di lui;
➢ che venga posto a carico del sig.
, tenuto conto delle condizioni economiche dello stesso, un assegno mensile del complessivo CP_1 importo di € 300,00 quale contributo per il mantenimento della moglie e della minore R_ ovvero altro importo che sarà dovuto per legge;
➢ che vengano poste a carico del sig. le CP_1 spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, nella misura del 50%; ➢ che l'Assegno Unico erogato dall' ovvero ogni altro emolumento legato alla presenza del minore nel nucleo CP_2 familiare della sia erogato in suo ed esclusivo favore nella misura del Parte_1 100%, autorizzando sin da ora la richiesta all' senza necessità del consenso da parte Pt_3 dell'altro coniuge ➢ che venga adottato ogni provvedimento che si riterrà più opportuno onde regolamentare le condizioni di separazione personale tra i coniugi ed assicurare la tutela della minore;
➢ con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 8.5.2025 si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di separazione e contestava la prospettazione dei Controparte_1 fatti di controparte.
Tanto premesso, il resistente così concludeva: “1) rigettare tutte le domande e richieste della parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta;
2) disporre l'affido condiviso della figlia minore;
3) Persona_2 Assegnare la casa coniugale al resistente in quanto la signora di sua spontanea volontà Parte_1 ha lasciato la casa. 4) Porre a carico del sig. un assegno mensile per il Controparte_1 mantenimento della figlia minore pari ad Euro 200,00. 5) Stabilire che le spese scolastiche ed extrascolastiche, spese mediche non coperte dal SSN, riguardante la figlia minore saranno divise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con obbligo di concordarle tutte preventivamente, e successivamente documentarle ai fini del rimborso. 6) Si chiede la nomina di un Curatore Speciale della Minore, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti della ragazza. 6) Vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria.”.
All'esito dell'udienza del 9.7.2025, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione. Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, assegnava la causa in decisione al Collegio.
*** La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 9.7.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. Tali condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Controparte_1 uniti dal matrimonio contratto in PA AM (Na) il 08.10.1995, alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo allegato al verbale di udienza del 9.7.2025, da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di PA AM (Na) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 1995 atto n. 54 Serie A parte II Volume 1 Ufficio 1, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente Dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano