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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/07/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1405/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1405/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il 30/01/1970, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. ROSSO LUISA GIOVANNA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
anno esposto:
[...]
di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 26/04/2002, optando per il regime di separazione, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.12, parte I, dell'anno 2002; pagina 1 di 3 Per_ che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo il 28.9.2002; che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo in data 25.7.2012 innanzi al Presidente del
Tribunale di Cuneo e che la separazione è stata omologata con decreto del 1.9.2012; che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 26/04/2002 in CUNEO da Parte_1
, nata a [...] il [...], e da nato a [...]
[...] Parte_2
(TO) il 30/01/1970, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
CUNEO al N. 12, parte I dell'anno 2002, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 Disporre che il sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo Parte_3 Parte_1
Per_ di contributo per il mantenimento della figlia nata a [...] il [...], la somma di euro
400,00, (quattrocento) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 26/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1405/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il 30/01/1970, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. ROSSO LUISA GIOVANNA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Pt_2
anno esposto:
[...]
di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 26/04/2002, optando per il regime di separazione, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n.12, parte I, dell'anno 2002; pagina 1 di 3 Per_ che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo il 28.9.2002; che i coniugi si sono separati consensualmente comparendo in data 25.7.2012 innanzi al Presidente del
Tribunale di Cuneo e che la separazione è stata omologata con decreto del 1.9.2012; che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale la convivenza si è interrotta e non
è mai più ripresa;
che tale situazione è tuttora perdurante;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
E' infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto tempo di legge, e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, la ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonchè l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 26/04/2002 in CUNEO da Parte_1
, nata a [...] il [...], e da nato a [...]
[...] Parte_2
(TO) il 30/01/1970, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di
CUNEO al N. 12, parte I dell'anno 2002, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 Disporre che il sig. versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo Parte_3 Parte_1
Per_ di contributo per il mantenimento della figlia nata a [...] il [...], la somma di euro
400,00, (quattrocento) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 26/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3