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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/11/2024, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 119/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 119/2021 R.G. e vertente tra
(P.I. ), qui di seguito anche solo “ , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. AUGUSTO ROMEO (C.F. CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di già denominata Controparte_1 [...]
(P.I. ), qui di seguito anche solo Controparte_2 P.IVA_2
e “ ”, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CP
PASQUALE CANANZI (C.F. CodiceFiscale_2
Email_2
-appellata-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1270/2020, pubblicata il 23.12.2020, a definizione del procedimento iscritto al n. 4440/2011 R.G. (avente ad oggetto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il d.i. n. 937/2011 . n. 3061/2011 R.G., CP_3 confermato all'esito di tale opposizione).
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.05.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 15.05.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria spiegando opposizione avverso il d.i. n. 937/2011 (proc. n.
3061/2011 R.G.), emesso da Giudice del Tribunale di Reggio Calabria e ingiungente alla il pagamento, in favore di , dell'importo di € Parte_1 CP
245.800,00 [a fronte di fattura, per attività fornita per la predisposizione dell'acquisto di un immobile (RC004), rimasta insoluta (n. 1/2011 del 10.07.2011)], oltre interessi e oltre spese della procedura monitoria.
L'opponente ha contestato la pretesa monitoria fatta valere ex adverso e in particolare ha eccepito:
(1) l'inesistenza di rapporti contrattuali fra sé e la;
CP
(2) la sussistenza, emergente dal rogito, di un rapporto contrattuale solo con altro soggetto
; Parte_2
(3) la mancata indicazione, da parte della , del numero di iscrizione al CP
ruolo dei mediatori immobiliari;
(4) l'erronea individuazione del soggetto debitore;
(5) l'intervenuta prescrizione, in ogni caso, dell'asserito diritto alla provvigione;
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(6) l'inidoneità probatoria, poi, del documento fiscale (fattura) posto a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c. e immediatamente contestato;
(7) la temerarietà, infine, dell'avversa iniziativa, sussistendo pertanto i presupposti per la pronuncia ex art. 96, comma III, c.p.c..
I.1.2.- Con comparsa del 3.04.2012 si è poi costituita in 1° grado la parte opposta CP
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
[...]
(1) la piena completezza e sufficienza della documentazione prodotta in sede monitoria;
(2) l'esecuzione, da parte di essa società, di un'attività diversa e distinta da quella di mediazione immobiliare, non risultando quindi pertinenti le eccezioni avanzate ex adverso;
(3) l'inesistenza, poi, dell'opposizione, poiché notificata in nome e per conto della ma con mandato in calce conferito da altro soggetto ( Parte_1 Parte_3
n.q. di titolare della Edilminniti);
(4) la sussistenza, infine, degli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c..
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure poi:
(1) è stata disposta, ex art. 182 c.p.c., la rinnovazione della procura (giusto provvedimento del
3.04.2012);
(2) è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
(con provvedimento depositato il 10.01.2013);
(3) sono stato disattese le richieste di prova ed è stato disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni (con provvedimento depositato il 27.09.2013);
(4) sono state rigettate le domande di cautela formulate, in corso di causa, dalla convenuta opposta (con provvedimenti, rispettivamente, del 27.04.2014 e del CP
13.11.2018);
(5) è stata emessa sentenza non definitiva n. 1528/2016, reiettiva, per le ragioni ivi precisate
(i.e. la non sussumibilità del rapporto azionato nell'alveo della mediazione, tipica o atipica), della menzionata exceptio praescriptionis, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo (giusta sentenza, nonché contestuale ordinanza, del 3.10.2016).
I.1.4.- Con la sentenza qui gravata (n. 1270/2020, pubblicata il 23.12.2020), infine, il
Tribunale di 1° grado ha:
(a) rigettato l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermato il d.i. n. 937/2011;
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(b) regolato le spese di lite dell'opposizione, condannando l'opponente alla loro refusione in favore dell'opposta.
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha spiegato poi appello, instaurando, innanzi alla Corte, il presente giudizio (n. 119/2021 R.G.), la parte appellante eccependo in Parte_1
particolare:
(1) la propria estraneità al rapporto contrattuale intercorso tra e CP [...]
con conseguente non riconducibilità a sé delle prestazioni di detto contratto;
Pt_4
(2) l'inutilizzabilità delle presunzioni, con violazione dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 2721 comma II c.c.;
(3) la violazione dell'art. 2729, comma I, c.c., anche per insussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza;
(4) l'erronea qualificazione, in ogni caso, dell'attività asseritamente svolta dalla CP
;
[...]
(5) l'illegittima e illogica utilizzazione della registrazione della fattura poi stornata come atto ricognitivo del debito;
(6) l'erroneità della pronuncia di conferma del decreto ingiuntivo emesso in difetto di prova idonea ex art. 634 c.p.c. anche in sé e per sé considerata;
(7) il difetto di motivazione in ordine alla omessa corretta valorizzazione probatoria della prodotta nota di credito;
(8) il difetto di prova in ordine alla quantificazione del compenso e l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla congruità di tale quantificazione.
Sulla scorta di ciò, nonché della formulata istanza di inibitoria, tale società appellante ha quindi domandato alla Corte di voler: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza;
in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della appellata sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure (i.e. 1) accertare e dichiarare l'inesistenza di rapporti sinallagmatici tra l'opponente e l'opposta; 2) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'insussistenza di valida causa genetica dell'obbligazione reclamata dalla controparte come portata dal titolo monitorio opposto;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia posizione creditoria della nei confronti della e, vieppiù, del particolare credito di CP Parte_1 cui all'ingiunzione gravata dell'opposizione; 4) accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e
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diritto, della avversa pretesa, tra l'altro sfornita di adeguata impalcatura probatoria, e per l'effetto dichiarare nullo ovvero privo di efficacia ed, ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto, distinto con il n. 937/2011 D.I. emesso da codesto Tribunale il 13/14.10.2011). Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
I.2.2.- Con comparsa del 31.05.2021 si è costituita in questo grado la parte appellata CP
, contestando le prospettazioni della parte appellante e chiedendo di integralmente
[...]
rigettare l'avverso atto di gravame
I.2.3.- Nel corso del giudizio d'appello, poi:
(A) è stata accolta - a seguito di procedura ex art. 351 c.p.c. (proc. n. 119-1/2021 R.G.) -
l'istanza della parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
(B) è stata altresì accolta - a seguito di procedura ex art. 670 c.p.c. (proc. n. 119-2/2021 R.G.)
- la richiesta di sequestro conservativo domandata dalla parte appellata sui beni della parte appellante (giusta concessione di sequestro fino a € 300.000,00 mediante decreto inaudita altera parte del 7.04.2022, poi confermato e sostituito con cauzione di pari importo per il tramite di ordinanza depositata il 27.04.2022);
(C) è stato evidenziato e documentato dalla parte appellata, nelle proprie note del 10.01.2024, la revoca del suo stato di liquidazione, nonché l'intervenuto mutamento della sede sociale
(sempre in Reggio Calabria, ma non già alla Via S. Anna I tronco al n. 49/g, bensì alla Via
Girolamo Arcovito n. 59) e della sua denominazione (da
[...]
a . Controparte_2 Controparte_1
I.2.4.- A seguito di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, infine, con provvedimento del
15.05.2024 (comunicato alle parti in pari data), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue sia in ordine al mutamento di denominazione dell'appellata (v. infra, sub III.1.), sia all'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere ex art. 89 c.p.c. (v. infra, sub III.2.), sia, infine, al perimetro dell'odierno thema decidendum (v. infra, sub III.3.).
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III.1.- Quanto al primo profilo, è noto che il mero cambio di denominazione sociale, incidendo solo “su … un aspetto organizzativo della società”, “non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico” e “non modifica l'identità della persona giuridica” [del resto ancora serbante, come emergente dalle visure camerali allegate alle predette note del 10.01.2024 attestanti la revoca della liquidazione e il mutamento di denominazione (in data 24.02.2023 – cfr. pagg. 9, 12, 13 e 14 della visura storica), gli stessi dati identificativi (C.F., R.I. e P.I. – ancora -, nonché codice REA - ancora P.IVA_2
“RC159961”)], cosicché, trattandosi di fenomeno in alcun modo comportante il venir meno della continuità giuridica dell'organismo societario ovvero incidente sulla legittimazione della parte, è evidente che esso risulti qui del tutto irrilevante, in quanto, in definitiva, “lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato” (cfr., anche per le precedenti citazioni ed ex multis, Cass. civ., Sez. un., 30/07/2021, n. 21970; Cass. civ.,
18/04/2012, n. 6058; Cass. civ., 29/12/2004, n. 24089).
III.2.- Quanto, poi, alle deduzioni dell'appellata in ordine al carattere asseritamente sconveniente e offensivo (art. 89 c.p.c.) delle espressioni contenute nell'avverso atto di gravame, fermo il carattere latamente discrezionale di tale potere officioso (cfr. Cass. civ.,
14/12/2017, n. 30057; Cass. civ., 5/06/2018, n. 14364), è noto che lo stesso sia esercitabile solo ove le espressioni de quibus risultino “del tutte avulse dall'oggetto della lite” (Cass. civ.,
31/08/2015, n. 17325; Cass. civ., 22/06/2009, n. 14552).
Presupposto, quest'ultimo, insuscettibile di ritenersi integrato nel caso di specie, risultando le espressioni oggetto di censura, peraltro non inconsuete nella talora aspra dialettica processuale, in ogni caso chiaramente connesse al thema decidendum e probandum dell'odierno procedimento – risultando relative, in particolare, alla valutazione effettuata in prime cure relative al c.d. storno della fattura (v. infra, sub VIII.-VIII.8.) -, senza risultare dunque “avulse dall'oggetto della lite” e dettate da un mero intento di offesa gratuita alla dignità, all'onore e al decoro del primo giudicante o della controparte, non ricorrendo pertanto i presupposti per l'esercizio del predetto potere officioso e latamente discrezionale.
III.3.- Quanto, infine, al perimetro obiettivo del presente decidere, giova rammentare che
“l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio
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di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346
c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940], divenuta ormai irretrattabile, poiché passata in giudicato – definitiva irrevocabilità nel caso di specie poi senz'altro intervenuta con riguardo alle questioni oggetto della sentenza non definitiva emessa nel corso del giudizio di 1° grado [v. supra, sub I.1.3., punto (5)], poiché non oggetto né di appello immediato, né di riserva di appello ex art. 340 c.p.c. (non effettuata entro il termine, perentorio, di cui all'udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva – cfr. verbale d'udienza dell'1.03.2017) e dunque ormai passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello risulta poi suscettibile di accoglimento, a ciò conseguendo la necessità di riformare la sentenza di prime cure nei termini e per le ragioni qui di seguito precisate.
V.- Meritevole di accoglimento, in particolare, risulta l'evidenziato difetto di prova del contratto azionato [v. supra, sub I.1.1., punti (1) e (2), nonché sub I.2.1., punti (1), (2) e (3)].
V.1.- Prova, quest'ultima, pacificamente gravante - vertendosi in opposizione a decreto ingiuntivo [essendo pertanto la parte opposta attrice in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. civ, 16/05/2019, n. 13240, nonché, in motivazione e da ultimo, Cass. civ., 23/01/2023, n.
1892)] e in particolare in richiesta di adempimento ex art. 1218 c.c. [e dunque gravando proprio sul “creditore” opposto l'onere di “dare la prova della fonte negoziale … del suo diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533)] –, sulla parte opposta e odierna appellata ( , oggi . CP Controparte_1
Parte onerata che, a fondamento della sua pretesa, risulta aver nel caso di specie prospettato, fin dalla fase monitoria [cfr. ricorso del 3.08.2011 e successiva integrazione ex art. 640 c.p.c. del 6.10.2011], la sussistenza di un accordo fra sé e la che avrebbe avuto ad Parte_1 oggetto “attività consulenziale” in materia immobiliare e che, non ascrivendosi alla mediazione - né codicistica, né atipica [come affermato nella sentenza non definitiva emessa nel corso del 1° grado (cfr. pag. 5, ult. cpv., della sentenza n. 1528 del 3/10/2016) e ormai non più rimeditabile (v. supra, sub III.3.)] -, integrava un “mandato per prestazione d'opera
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professionale” a essa affidato per la “predisposizione di tutto quanto necessario”, anche sul piano finanziario, per l'acquisto di un immobile (cfr., e.g., pagg. 13-14 della comparsa conclusionale del 15.05.2016 della parte opposta), i.e. il compendio RC004 sito in Reggio
Calabria, Largo Calopinace.
V.2.- Rapporto pattizio, quest'ultimo, che il Tribunale di prime cure, pur in difetto di produzione del contratto, ha ritenuto ciononostante provato in via “presuntiva”, assumendo che:
(1) esso sarebbe sì “iniziato” con altri “soggetti” ( e , Parte_4 Controparte_4 essendosi tuttavia “gli effetti finali dell'attività svolta” (i.e. “la stipula del definitivo” relativo all'immobile) poi “prodotti” nella “sfera” giuridica della Parte_1
(2) la parte opposta avrebbe poi documentalmente dimostrato “tutta l'attività svolta” “per la compravendita immobiliare tra la e la RREEF Parte_1 Controparte_5
, sussistendo poi “comunicazioni via e-mail” tra le parti in causa comprovanti
[...]
“l'esistenza di un rapporto contrattuale”;
(3) l'intervenuta registrazione della fattura commerciale emessa dalla CP nelle scritture contabili della pur “non” avendo “valore di presunzione Parte_1 assoluta”, avrebbe ulteriormente confortato il “quadro indiziario” relativo all'“esistenza dell'incarico”, allo “svolgimento dell'attività” e al “quantum del credito” [cfr., anche per le precedenti citazioni, pagg.
4-6 della pronuncia gravata].
Tali assunti, tuttavia, non possono condividersi, non potendosi quindi confermare l'assunto di prime cure per cui la “prova” del contratto, gravante sulla parte opposta, sarebbe stata
“raggiunta” [cfr. pag. 4 della sentenza appellata].
VI.- Prendendo le mosse, in specie, dal profilo indicato supra, sub V.2., punto (1), e dunque dal dedotto “rapporto” contrattuale che sarebbe “iniziato” con alcuni soggetti ma si sarebbe poi protratto con la occorre prioritariamente sottolineare che nel caso di Parte_1
specie non si controverte dell'esistenza del rapporto contrattuale relativo alla vendita immobiliare [relativa al menzionato compendio RC004 sito in Reggio Calabria, Largo
Calopinace, e stipulata tra e la cfr. il Controparte_6 Parte_1
rogito del 16.12.2008, per Notaio dott. , avente Rep./Racc. nn. 77330/29031 e Per_1
prodotto sub all. 8 all'atto di opposizione a d.i.], bensì di un eventuale ulteriore rapporto pattizio, di natura consulenziale (v. supra, sub V.1.), autonomo e distinto dalla predetta
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vendita, che sarebbe intercorso fra la e la e che avrebbe CP Parte_1
avuto ad oggetto la “predisposizione di tutto quanto necessario”, anche sul piano finanziario, per l'acquisto dell'immobile (v. ancora supra, sub V.1.).
VI.1.- Rapporto consulenziale, quest'ultimo, specificamente contestato dalla predetta
[avendo essa appunto evidenziato, fin dall'atto introduttivo di 1° grado, Parte_1
l'“inesistenza di rapporti” pattizi (cfr. pagg. 6 e ss. dell'atto di citazione in opposizione a d.i.)] ed evidentemente insuscettibile di ritenersi dimostrato dall'intervenuta “stipula del definitivo” [cfr. pag. 5, 4° cpv., della sentenza appellata], considerando che:
(a) in tale contratto non si fa menzione alcuna né di alcuna attività consulenziale, né della predetta (cfr. il rogito sub all. 8 all'atto di opposizione a d.i.); CP
(b) la mera circostanza dell'intervenuta stipula del contratto di compravendita immobiliare evidentemente, poi, non dimostra l'effettiva sussistenza di un ulteriore e distinto rapporto consulenziale [trattandosi di rapporti distinti, sia ratione subiecti, sia ratione obiecti, nonché di evenienze autonome e di per sé né logicamente necessitate, né reciprocamente implicantesi]
– rapporto di consulenza la cui “fonte negoziale” avrebbe pertanto dovuto essere necessariamente dimostrata dalla parte istante ex art. 1218 c.c. (v. supra, sub V.1.), a fortiori proprio considerando che, non trattandosi di mediazione [come dedotto dalla parte opposta e stabilito nella sentenza non definitiva n. 1528 del 3/10/2016 (v. supra, sub V.
1. e sub III.3.), essendo stata del resto la “mediazione immobiliare” per tale compravendita pacificamente curata da altra società, i.e. la cfr. pag. 10, Parte_2
art. 10, punto A), sub 1), del predetto rogito del 16.12.2008)] e non potendosi dunque valorizzare dati fattuali (e.g. un'eventuale condotta di “messa in relazione” rivelatasi necessaria o utile ai fini della conclusione dell'affare ex artt. 1754 e 1755 c.c.), non poteva qui prescindersi dalla prova del fondamento pattizio di tale asserito rapporto consulenziale tra e . Parte_1 CP
VI.2.- Fondamento pattizio del rapporto individuato dalla parte istante, poi, in una “lettera d'incarico” del 22.01.2008 [esibita dalla e invocata, fin dalla fase CP
monitoria, a fondamento della sua pretesa (cfr. all. a), nonché pagg. 1, ult. cpv., e 2, 1° cpv., della nota di integrazione documentale in sede monitoria del 6.10.2011, con documento poi riprodotto anche sub all. 1 della 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., della parte opposta)], tuttavia evidentemente qui non valorizzabile, poiché intervenuta inter alios -
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trattandosi infatti di “incarico” (“trattare” “l'acquisto e predisposizione di … documentazione per il rilascio di finanziamento bancario per l'acquisto di Immobile denominato RC004”, sito
“alla via Largo Calopinace di Reggio Calabria” e di proprietà della società “
[...]
) conferito dal (come persona fisica e in proprio, Controparte_6 Parte_4
senza alcuna contemplatio domini o spendita di nomen societatis) alla società La Fenice
Immobiliare S.r.l. [cfr. ancora la lettera di incarico del 22.01.2008] - e non recante riferimento alcuno alla Parte_1
VI.3.- Né, a fronte di quanto precede [e dunque della pacifica ed evidente estraneità di all'accordo del 22.01.2008 (v. supra, sub VI.1.)], può qui ritenersi Parte_1
dimostrato il suo subentro in un tale accordo quale terza nominata ex artt. 1401 e ss. c.c., come pur invocato dall'odierna appellata e già convenuta opposta e ricorrente in via monitoria
– avendo essa in particolare prospettato che, in virtù della riserva di nomina contenuta nella lettera d'incarico del 22.01.2008 (recante la clausola “per persona o società da nominare”), in tale rapporto sarebbero subentrate, in luogo del prima un'altra società (la Parte_4 [...]
da lui “indica[ta]” e che avrebbe “rileva[to]” il rapporto nel marzo 2008) e Controparte_4 infine, in luogo di quest'ultima, la (la quale sarebbe a sua volta subentrata Parte_1
alla nel dicembre 2008) [cfr. pagg. 5 e ss. della 2° memoria ex art. Controparte_4
183, VI comma, c.p.c., e pag. 6, punto 5), della comparsa conclusionale del 15.05.2016 della parte opposta, nonché già pag. 2, 2° cpv., della sua integrazione documentale del 6.10.2011].
VI.4.- E infatti, fermo e ribadito che oggetto di causa è esclusivamente il rapporto consulenziale di cui alla lettera d'incarico del 22.01.2008 (e non già la vendita immobiliare –
v. supra, sub VI.), è evidente che il prospettato subentro nel rapporto del gennaio 2008 non possa qui ritenersi dimostrato.
VI.5.- A tal riguardo, occorre prioritariamente osservare che l'istituto qui invocato, i.e. il contratto per persona da nominare (ex artt. 1401 e ss. c.c.), delinea una fattispecie a formazione progressiva per il cui perfezionamento, al di là della riserva di nomina, occorre necessariamente dimostrare il successivo intervento di una formale e tempestiva dichiarazione di nomina (electio amici) accompagnata dall'accettazione del soggetto nominato (ex artt.
1402-1403 c.c.), in difetto della quale la posizione pacificamente “si consolida” esclusivamente “in capo allo stipulante” e “l'efficacia” del contratto si “restringe”,
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producendosi, ex art. 1405 c.c., solo “tra i contraenti originari” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
29/09/2006, n. 21254, nonché Cass. civ., 14/02/1992, n. 1823 e Cass. civ., 10/01/1976, n. 55)
Electio amici che, nel caso di specie, era poi senz'altro soggetta a forma scritta ad substantiam [accedendo a un contratto stipulato in tale forma – la lettera d'incarico del
22.01.2008 –, e dunque, ex art. 1403, comma I, c.c., inderogabilmente soggetta, “a pena di nullità” e “anche se non prescritta dalla legge”, a una tale analoga forma (cfr., ex multis, Cass. civ., 4/11/2004, n. 21140 e già Cass. civ., 8/9/1970, n. 1330)] e dunque da necessariamente dimostrarsi, ex art. 2725 c.c., in via documentale [trattandosi, come appena osservato, di negozio soggetto a forma scritta “a pena di nullità”, con conseguente operatività del divieto stabilito dal predetto art. 2725 c.c. – prescrivente, come noto, un'“inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”, in quanto “norma [che] risponde ad un interesse di rilievo pubblicistico” (cfr. Cass. civ., 8/09/2022, n. 26532, nonché Cass. civ., Sez. un., 6/04/2023, n. 9456)].
VI.6.- Necessaria prova documentale, al contrario, qui evidentemente non offerta, non avendo la parte odierna appellata e già opposta in prime cure invero prodotto alcuna valida e tempestiva electio accettata dai terzi nominati ( e poi Controparte_4
effettivamente comprovante il loro subentro nel contratto consulenziale Parte_1
del gennaio 2008.
VI.7.- Essa, infatti, si è a tal riguardo limitata a far riferimento non solo a vicende intervenute diversi mesi dopo il predetto accordo del gennaio 2008 [marzo e dicembre 2008 (cfr., e.g., pag. 7, punto 5), e pag. 10, punto 14), della 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., della parte opposta)], e dunque di gran lunga successive al termine, decadenziale, previsto ex lege
[pari, salvo deroghe (qui tuttavia non pattuite e dunque non operanti - essendo del resto l'eventuale deroga pattizia, ove non espressamente indicante un termine “assolutamente certo”, del tutto “inidonea a sostituire il termine di tre giorni stabilito dalla legge”: cfr. Cass. civ., 26/05/2000, n. 6952), a 3 giorni (cfr. art. 1402 c.c.), essendo pacifico che “la intempestività della dichiarazione di nomina” di per sé “restringe … l'efficacia nei rapporti tra i contraenti originari” (cfr. Cass. civ., 14/02/1992, n. 1823)], ma soprattutto a invocare i soli contratti immobiliari stipulati dalle società innanzi richiamate [i.e. il già menzionato contratto di compravendita del 16.12.2008, nonché il preliminare di vendita intervenuto fra e la nell'aprile 2008 (firmato Controparte_4 Controparte_6
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nelle date 10.04.2008 e il 16.04.2008 e poi registrato all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di
Reggio Calabria in data 22.04.2008 al n. 2346), anch'esso in atti (cfr. all. 7 alla 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., della parte opposta)].
Contratti immobiliari che, tuttavia, di per sé evidentemente non comprovano l'intervenuto subentro di tali società anche nel rapporto consulenziale del gennaio 2008 – non recando invero i rogiti menzione alcuna né di tale rapporto, né della o della Fenice CP
Immobiliare S.r.l. [come già evidenziato con riguardo al contratto del dicembre 2008 (v. supra, sub VI.1.) e qui da ribadirsi pur con riguardo al preliminare dell'aprile 2008 (cfr. il menzionato all. 7 alla 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., della parte opposta)] e trattandosi, come innanzi già osservato, di profili evidentemente autonomi e distinti, nonché non reciprocamente e logicamente implicantesi (v. supra, sub VI.-VI.1.).
VI.8.- Autonomia dei rapporti, quest'ultima, da cui evidentemente discende l'irrilevanza anche della “bozza di dichiarazione ex art. 1401 c.c.” rinvenibile in atti (cfr. all. 20 e 22 della
2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., della parte opposta), poiché relativa, appunto, non già al rapporto contrattuale qui specificamente in esame (i.e. la lettera d'incarico del
22.01.2008), bensì a un contratto diverso (i.e. il preliminare di compravendita dell'aprile
2008), non valendo quindi a dimostrare alcun “subentro” ai fini qui specificamente rilevanti.
VI.9.- Subentro, quest'ultimo, chiaramente poi insuscettibile di essere affermato sulla base della mera “non estraneità” fra uno dei contraenti (i.e. il e le predette società Parte_4
e – ritenendo il Tribunale di prime cure, in Controparte_4 Parte_1 particolare, la riferibilità del “rapporto” ad altri soggetti addirittura “non rileva[nte]” e
“comunque” superabile alla luce della circostanza che si trattasse di “soggetti” “non … estranei” “all'opponente”, “in quanto l'uno” (il “socio della seconda” (la Parte_4
“a sua volta controllata da [cfr. pag. 5, 3° cpv., Controparte_4 Parte_1
della pronuncia appellata].
E infatti, al di là di ogni considerazione sull'effettiva sussistenza di una condizione di controllo [come contestato dall'odierna appellante sulla base della nozione codicistica ex art. 2359 c.c. – cfr. atto di appello, spec. pag. 17, punto e)], è evidente che in ogni caso tale statuizione non può in alcun modo condividersi, in quanto chiaramente confliggente, al contempo:
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(1) con il divieto di ricorrere, per gli atti soggetti a forma ad substantiam (qual era, nel caso di specie, l'electio amici – v. supra, sub VI.5.) ed ex artt. 2725, comma II, e 2729, comma II,
c.c., ad alcuna prova presuntiva [con divieto, come noto, sempre “rilevabile” (“anche
d'ufficio” e “in ogni stato e grado del giudizio”), “attenendo a norma di ordine pubblico” e occorrendo pertanto in tal caso un “controllo officioso sull'ingresso di una prova tesa a confliggere con la previsione cogente dettata dall'ordinamento” - cfr. Cass. n. 26532/2022, cit., e Cass. n. 9456/2023, spec. 1° cpv. del par. 16.10. dei “Motivi della decisione”];
(2) con il basilare principio di relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.), avendo il contratto “forza di legge”, appunto, solo “tra le parti” (in ciò consistendo, del resto,
l'autonomia contrattuale, che è potere delle parti di auto-normarsi, e dunque di fissare le
“leggi” cui poi solo i contraenti si vincolano a obbedire) e non nei confronti dei terzi non contraenti [rispetto ai quali, infatti, il contratto neque nocet, neque prodest, poiché è res inter alios acta e tale rimane anche nel caso di terzo meramente “non estraneo” a uno dei due paciscenti - essendo evidentemente solo lo scambio dei consensi, e non la mera “non estraneità”, a poter dar luogo ad accordo giuridicamente rilevante ex art. 1321 c.c.];
(3) con l'altrettanto generale principio di autonomia dei soggetti giuridici [autonomia qui peraltro perfetta, trattandosi di s.r.l. (operando quindi, ex art. 2462 c.c., nonché ex art. 2331 – come richiamato dall'art. 2463, comma II, c.c. -, una piena e assoluta separazione fra patrimoni e soggetti)], con distinta soggettività da cui discende che, ove un soggetto stipuli e intrattenga il rapporto in proprio e senza alcuna spendita del nome della società, come appunto nel caso di specie [non ravvisandosi nella lettera d'incarico nel 22.01.2008, pacificamente stipulata dal solo in proprio e non “come rappresentante della Parte_4 società stessa” (cfr. Cass. civ., 26/11/2002, n. 16650), alcuna “contemplatio domini” - pur pacificamente “necessaria” “anche nel campo della rappresentanza sociale” (cfr. Cass. civ.,
30/03/2000, n. 3903 e Cass. civ., 12/01/2007, n. 433) e qui invero neanche in thesi spendibile dal (essendo quest'ultimo mero “socio” della di cui invece Pt_4 Controparte_4 esclusivo “rappresentante”, e dunque unico soggetto in grado di stipulare il contratto per essa
- ex art. 2475 bis c.c. -, era invece tale cfr. visura camerale del 23.09.2009)], Persona_2
tale rapporto non possa spiegare effetti che nei suoi confronti ( e non anche di Parte_4 terzi (fra cui, com'è evidente, la . Parte_1
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VI.10.- Società, quest'ultima, rimasta dunque chiaramente estranea all'accordo del
22.01.2008 [poiché stipulato inter alios (v. supra, sub VI.2.) e di cui non è stato dimostrato il successivo subentro (v. supra, sub VI.3.-VI.9.), essendo conseguentemente rimasto definitivamente efficace solo fra i contraenti originari (v. supra, sub VI.5.), senza alcuna sostituzione, in esso e in luogo del della . Parte_4 Parte_1
Pacifica estraneità, quest'ultima, peraltro sottolineata fin dagli scambi epistolari intervenuti in sede stragiudiziale e versati in atti.
Già in tale sede, infatti e a fronte di richieste dell'opposta fondate sull'“atto di conferimento di incarico” del “22.01.2008” [cfr. missive dell'odierna appellata del 25.09.2009 e, previa correzione manuale, 15.09.2009] – peraltro rivolte, contraddittoriamente, non solo alla ma anche alla e al [ciò risultando Parte_1 Controparte_4 Parte_4
evidentemente incompatibile con il prospettato subentro ex art. 1401 e ss. c.c. - al quale sarebbe dovuto conseguire la sostituzione ex tunc dello stipulante (art. 1404 c.c.), e dunque il difetto di alcun diritto nei confronti dei contraenti definitivamente sostituiti] –, la predetta
“estraneità” veniva sottolineata non solo dall'odierna appellante [evidenziando la stessa che essa “non” aveva “mai conferito” “alcun incarico” alla Fenice Immobiliare S.r.l. o la CP
, né “mai” “sottoscritto” “alcun contratto” con tali società (cfr. missive di
[...] del 25.09.2009 e dell'8.10.2009)], ma altresì dalla Parte_1 Controparte_4
[“come rilevo dalla sua lettera, l'incarico sarebbe stato conferito dal signor e Parte_4 pertanto è allo stesso che deve rivolgere le sue richieste” (cfr. missiva di Controparte_4
del 14.10.2009)], non venendo contraddetta neanche dallo stesso [il quale
[...] Parte_4 non risulta aver invero contrastato l'altrui richiesta perché “gli effetti del contratto” si sarebbero “verificati” “non” “in capo” a sé, ma ad altri soggetti a lui subentrati (come pur riportato a pag. 13, punto 31), della 2° memoria della parte opposta ex art. 183, VI comma,
c.p.c.), ma ne ha contestato il merito, lamentando i “risultati” prodotti e il “mancato possesso”, in capo alla società incaricata, “dei requisiti specifici previsti dalla legge” (cfr. missiva per il del 21.10.2009), senza dunque negare, a differenza delle due Parte_4
società e, in particolare, della la sussistenza del rapporto contrattuale (del Parte_1
resto da lui stipulato – cfr. ancora la lettera d'incarico del 22.01.2008)].
VII.- A non diverse conclusioni occorre addivenirsi in base al profilo compendiato supra, sub
V.2., punto (2), e dunque alla prospettata possibilità di desumere “l'esistenza d[el] rapporto
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contrattuale” sulla base delle produzioni documentali dell'opposta relative a “tutta l'attività svolta” “per la compravendita immobiliare tra la e la Parte_1 [...]
e alle “comunicazioni via e-mail” fra le predette parti (cfr. Controparte_6
pagg.
4-5 della sentenza appellata).
VII.1.- Muovendo, in particolare, dai documenti afferenti “l'attività svolta”, è evidente, anche alla luce delle coordinate innanzi delineate [v. supra, sub VI.-VI.10.], che i documenti prodotti avrebbero potuto qui venire in rilievo solo ove avessero effettivamente comprovato non già una qualsivoglia “attività” della parte opposta e odierna appellata astrattamente
“relativa” alla compravendita immobiliare [non potendo del resto qui valorizzarsi, anche alla luce della natura del rapporto e come già osservato (v. supra, sub VI.1.), mere condotte fattuali funzionali alla “conclusione di un affare”], bensì proprio e solo il qui prospettato rapporto contrattuale consulenziale fra e , dimostrandone Parte_1 CP
pattuizione ed esecuzione.
VII.2.- Dimostrazione, quest'ultima, qui invece insuscettibile di ritenersi raggiunta, considerando che:
(1) i documenti risalenti al febbraio-marzo 2008 evidentemente non comprovano il predetto rapporto contrattuale, risultando riferibili al solo rapporto tra La Fenice Immobiliare S.r.l. e il
senza alcun coinvolgimento della [e.g. la comunicazione Parte_4 Parte_1
della alla Fenice Immobiliare S.r.l. del nomen Controparte_6 dell'agenzia immobiliare incaricata, i.e. la (cfr. comunicazione del 15.02.2008), CP_7
la proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile da parte del – quale persona fisica e in Pt_4
proprio – alla (in data 20.02.2008), la dichiarazione di Controparte_6
non incompatibilità con il Fondo RREEF sempre del espressamente “in Parte_4 proprio, in quanto persona fisica” (in data 15.03.2008)];
(2) gli ulteriori documenti risalenti all'aprile-ottobre 2008 parimenti non attestano alcuna pattuizione o attività contrattuale coinvolgente o svolta per la [trattandosi, Parte_1
e.g., del già menzionato preliminare tra e Controparte_6 [...]
(aprile 2008), di una fattura, n. 1 dell'1.07.2008, emessa dalla Controparte_4 CP
nei confronti della (fattura, giova precisare, di per sé non
[...] Controparte_4 riferibile all'incarico consulenziale del 22 gennaio 2008, ivi del resto neanche menzionato – cfr. ancora fattura n. 1 dell'1.07.2008 - e disconosciuto, come detto, dalla Controparte_4
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- v. supra, sub VI.10. –, ivi non risultando del resto alcuna indicazione della sua natura CP_4 di mero “acconto” – né espressa, né eventualmente emergente dalla causale, invero pacificamente diversa, fra la menzionata fattura n. 1/2008 e la fattura n. 1/2011 azionata in via monitoria), di una fattura della predetta agenzia immobiliare (fattura n. 15 del CP_7
20.10.2008), di un preventivo di locazione finanziaria presso la in favore della società Pt_5
(cfr. preventivo dell'8.10.2008), di un invito della Controparte_4 [...]
alla per la stipula del definitivo (cfr. Controparte_6 Controparte_4
comunicazione del 7.10.2008) e di una richiesta di rinvio da parte della Controparte_4
accordatole dalla (cfr. comunicazioni del
[...] Controparte_6
20.10.2008 e del 22.10.2008)].
VII.3.- Quanto poi agli ulteriori documenti, risalenti al dicembre 2008, è evidente che le mere
“comunicazioni via e mail” qui prodotte – in disparte ogni valutazione sulla loro effettiva riferibilità ed efficacia nei confronti della invero non risultando alcuna Parte_1
espressa contemplatio domini [pur senz'altro necessaria, come già evidenziato (v. supra, sub
VI.9., punto (3)), per l'operatività della rappresentanza organica nonché il “dispiegamento degli effetti negoziali diretti nei confronti” dell'organismo “rappresentato” – atteso che, in difetto, l'atto “non spiega effetti nei confronti della società” (Cass. civ., Sez. un., 3/06/2015,
n. 11377, nonché, ex multis, Cass. n. 3501/2013 e Cass. n. 1999/1979) - e non potendo poi essere “desunta da elementi presuntivi”, come quelli qui invece invocati (e.g. la provenienza delle mail – peraltro semplici e non P.E.C., nonché tempestivamente disconosciute ex art. 2712 c.c. - da consulenti o amministratori, senza alcuna spendita del nomen societatis), anche considerando che, con “riguardo alla rappresentanza delle persone giuridiche”, vi sono gli
“speciali mezzi di pubblicità mediante i quali [è] possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere”, ciò di per sé fisiologicamente escludendo l'invocabilità di presunzioni, buona fede e apparenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 12273/2016,
Cass. n. 1451/2015, Cass. n.10297/2010, Cass. n. 433/2007, Cass. n. 3903/2000, Cass. n.
2174/1997)] - non integrino, né dimostrino, il perfezionamento o l'esecuzione del rapporto contrattuale fra e . Parte_1 CP
E infatti, è pacifico che dalle predette mail non si evinca che la abbia, per CP conto della “tratta[to]” “l'acquisto” dell'immobile e curato per esse il Parte_1 reperimento del “finanziamento bancario per l'acquisto” [cfr. ancora la lettera di incarico del
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22.01.2008], invero emergendo esclusivamente l'inoltro di alcuni documenti (e.g. la visura camerale di o la bozza di nomina ex art. 1401 c.c. per l'atto di vendita) e Parte_1
dunque una condotta:
(i) meramente fattuale, quindi in questa sede del tutto irrilevante (come già evidenziato supra, sub VI.
1. e sub VII.1.);
(ii) chiaramente non integrante né lo svolgimento di “trattative” per la Parte_1
[non avendo la invero assunto né un ruolo di mediatore (svolto, come CP
detto, dalla sola cfr. ancora pag. 10, art. 10, punto A), sub 1), del predetto Parte_2
rogito del 16.12.2008), né di preposta alle trattative (come invece, significativamente e in virtù del predetto incarico del 22.01.2008, La Fenice Immobiliare S.r.l. per il Parte_4
cfr. pag. 2, 2° punto, della proposta irrevocabile di acquisto del 20.02.2008)], né il reperimento della provvista finanziaria per l'acquisto [reperimento a cui del resto la ha dimostrato di aver autonomamente provveduto - mediante Parte_1
finanziamenti, nel dicembre 2008, dei suoi soci, Kosmos Hospital S.r.l. e Parte_3
(cfr. e/c prodotto dall'opponente in uno alla sua 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c, nonché pag. 5 della visura camerale della versata in atti) -, risultando Parte_1
l'unico preventivo di leasing qui prodotto relativo, come detto, ad altra società, i.e. la
[...]
(cfr. ancora preventivo dell'8.10.2008)], e dunque un adempimento Controparte_4
contrattuale tale da giustificante la – rilevante - richiesta creditoria qui azionata (per un quantum pari, come detto, a € 234.000,00, di per sé evidentemente coerente con lo svolgimento di articolate trattative e di reperimento della provvista per l'acquisto e non già con la mera trasmissione di alcuni documenti a mezzo mail). VIII.- Parimenti da disattendere, infine, risulta anche l'ulteriore argomento presuntivo valorizzato in prime cure e compendiato supra, sub V.2., punto (3).
VIII.1.- A tal riguardo il giudice di 1° grado risulta aver valorizzato, quale elemento asseritamente confortante il “quadro indiziario” sull'esistenza e sull'intervenuto adempimento del rapporto contrattuale qui in esame, la circostanza che la fattura emessa dalla CP
e da essa fatta valere in via monitoria (fattura n. 1 del 10.07.2011) fosse stata
[...] registrata dall'opponente nelle proprie scritture contabili [e.g. nel registro Parte_1
IVA acquisti 2011 (cfr. pag. 7 dell'all. 4 alla nota di deposito dell'opponente del 19.12.2016,
a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c. nei suoi confronti del 29.09.-3.10.2016predetta nota di
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deposito), nonché nel libro giornale 20l1 (cfr. pag. 7 dell'all. 1) e nei mastrini contabili 2012
(cfr. pag. 8 dell'all. 8 della medesima nota di deposito)].
VIII.1.- E tuttavia, giova a tal riguardo premettere - come del resto già evidenziato anche dal
Tribunale di prime cure (cfr. pagg.
5-6 della sentenza appellata) - che è incontroverso che tale registrazione non riveste alcun valore confessorio ex art. 2730 c.c. o di presunzione assoluta ex art. 2728 c.c..
Tale valore, infatti, senz'altro da escludersi con riguardo al registro IVA [annotazione invero priva anche del valore presuntivo ex artt. 2709-2710 c.c., non rientrando fra i libri contabili obbligatori dell'imprenditore commerciale (cfr. Cass. civ., 20/12/2018, n. 32935 – già richiamata in prime cure –, nonché, ex multis, Cass. civ., 3/03/1994, n. 2108, ove si evidenzia che “il … registro I.V.A. non ha alcun valore di prova dei rapporti di debito e di credito registrati, svolgendo solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale”)], è parimenti insuscettibile di essere attribuito anche alle ulteriori scritture qui in esame – essendo invero pacifico, oltre “che le suddette scritture” non “possano ricondursi” a confessioni e dunque “all'ambito dell'art. 2730 c.c.” (valore invero da sempre chiaramente e pacificamente
“escluso”), che a esse “non può neppure assegnarsi valore di presunzione assoluta” (in quanto l'art. 2709 c.c. “non si riconnette ad un interesse generale preclusivo della prova contraria”), trattandosi invece di “scritture” che “possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato” (cfr. Cass. civ., 14/03/2013, n. 6547 – anch'essa già richiamata in prime cure -, nonché, ex aliis, Cass. civ., 22/05/2009, n. 11912; Cass. civ., 25/03/2003, n.4329; Cass. civ., 15/12/1987, n. 9284).
VIII.2.- Ribadito, pertanto, che la registrazione costituiva un mero “elemento” istruttorio liberamente valutabile “alla stregua di ogni altro” e di per sé inidoneo a provare il credito (v. supra, sub VIII.1.), nel caso di specie essa non può evidentemente ex se valere a giustificare l'accoglimento della domanda ex art. 1218 c.c., considerando, al contempo, l'insussistenza di ulteriori elementi a conforto [deponendo invero le ulteriori emergenze probatorie, come visto, in senso sfavorevole alla domanda fatta valere dalla parte opposta e già ricorrente in via monitoria (v. supra, sub VI.-VII.3.)] e le ulteriori evidenze di segno contrario, emergenti ex actis e relative alla predetta fattura n. 1/2011 (v. infra, sub VIII.3.-VIII.7.).
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VIII.3.- Elementi, questi ultimi, costituiti non solo dalle circostanze che la predetta fattura fosse stata tempestivamente e specificamente contestata dalla [cfr. missiva Parte_1 del 28.07.2011, avente ad oggetto proprio l'espressa “contestazione fattura nr. 01 del
10.07.2011”, ivi ribadendosi l'insussistenza di “alcun rapporto” con la società emittente la fattura (come del resto già evidenziato nelle precedenti comunicazioni del 25.09.2009 e dell'8.10.2009 – v. supra, sub VI.10.)] e che nella nota integrativa al bilancio 2012 la avesse espressamente sottolineato che la predetta fattura, pur Parte_1
“doverosamente registrata” (quale imprenditore destinatario della fattura ed ex art. 23 D.P.R.
n. 633/1972), risultava tuttavia “tempestivamente contestata”, essendo stata all'uopo instaurata “opposizione” al “decreto ingiuntivo” proprio “in ragione dell'inesistenza dell'obbligazione sottostante” [cfr. pag. 8 del bilancio 2012, di cui evidentemente tenersi conto, diversamente da quanto ritenuto in prime cure (ove ci si è limitati a sostenere che ciò non valesse a “inficia[re]” il quadro indiziario, senza tuttavia in alcun modo chiarire le ragioni di una tale determinazione), in ossequio al principio di inscindibilità ex art. 2709 c.c. (che impone, come noto, che le scritture contabili debbano sempre essere valutate nella loro interezza – cfr., ex multis, Cass. n. 6306/2003 e Cass. n. 1679/1989)], ma altresì dall'evenienza che la predetta fattura fosse stata invero totalmente stornata dalla società opposta già il 30.09.2011 (circa 2 mesi dopo la sua emissione - 10.07.2011 – e prima ancora dell'emissione del d.i. – 14.10.2011) e ciò non fosse stato comunicato alla Parte_1
VIII.4.- E infatti, come da quest'ultima dedotto e documentato nel corso del giudizio di prime cure, tale società, nel corso di alcune verifiche dei propri carichi tributari e a seguito di accesso agli atti [cfr. all. 1 alla nota di deposito documenti e istanza di rimessione in termini del 10.07.2019 (istanza ex art. 153 c.p.c. poi accolta – cfr. provv. del 10.07.2019, a scioglimento di riserva assunta in pari data -, trattandosi quindi di documenti pacificamente utilizzabili ai fini del decidere)], aveva appreso di essere stata raggiunta da avviso di accertamento (non notificatole ex artt. 137 e ss. c.p.c. – cfr. pag. 2 dell'all. 2 alla predetta nota di deposito) in quanto la aveva “emesso in data 30/09/2011 nota di CP credito a storno totale” della fattura n. 1/2011 previamente emessa [contestando quindi l'Agenzia delle Entrate alla di aver “omesso di registrare” tale “nota di Parte_1 credito” al fine di conseguire una “detrazione IVA” “indebita” e pari, in specie, all'IVA di tale fattura, pur già stornata (cfr. pag. 7 del medesimo all. 2 alla nota di deposito del 10.07.2019)].
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della fattura effettivamente realizzato da in data 30.09.2011 (cfr. CP_8 CP pag. 24 dell'all. 2 alla nota di deposito del 10.07.2019, recante appunto “nota credito n. 1 del
30/09/2011) e tuttavia, come detto, né comunicato alla [come puntualmente Parte_1
dedotto e non specificamente contestato ex adverso, operando quindi il meccanismo ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c.], né invero riportato dall'opposta CP nell'estratto autenticato ex art. 634 c.p.c. del proprio registro fatture prodotto in sede monitoria [pur risalente al 3.10.2011 (cfr. all. h) all'integrazione documentale ex art. 640
c.p.c. del 6.10.2011) e dunque senz'altro successivo al predetto storno – 30.09.2011].
VIII.5.- Né può ritenersi, come pur eccepito dalla parte opposta, che il predetto storno costituisse nel caso di specie solo un adempimento dovuto per non risultare esposta verso l'Erario per somme tuttavia non percepite [cfr. verbale d'udienza dell'11.07.2019, spec. pag.
2, punto b), nonché pag. 3 della memoria di replica di 1° grado (peraltro pacificamente tardiva, in quanto depositata il 4.11.2020, ore 21:45, pur a fronte di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 15.07.2020 e quindi già spirati il 3.11.2020)].
VIII.6.- In senso contrario, infatti, giova rammentare che l'emittente la fattura (cedente o prestatore IVA) è facultizzato ad emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini IVA [di per sé invero priva di ogni carattere di doverosità o di “adempimento dovuto”] ex art. 26, comma II, D.P.R. n. 633/1972 (c.d. storno), così da annullare (in parte o, come nel caso di specie, in toto) la fattura previamente emessa:
(i) solo e soltanto al ricorrere di determinate e circoscritte situazioni e, in particolare, nel caso di specifiche sopravvenienze, giuridiche (e.g. dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione) o fattuali (e.g. applicazione di abbuoni o sconti), fra cui tuttavia non rientra ex se il mero mancato pagamento del corrispettivo, occorrendo invece, “quale presupposto indefettibile” e in base alla disciplina qui ratione temporis applicabile
(trattandosi di fattura del 2011), che siano altresì intervenute “procedure concorsuali” o
“procedure esecutive rimaste infruttuose” (risultando quindi necessario “che la procedura” in executivis “non solo abbia avuto effettivamente inizio, ma anche definitiva conclusione” di segno negativo), atteso che solo in tali ipotesi – in cui non ricorre un mero mancato pagamento, ma una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore e dunque
“sulla definitività dell'insoluto” [cfr. Cass. civ., 27/01/2014, n. 1541 e Cass. civ., 16/12/2011,
n. 27136] – può giustificarsi il predetto storno;
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(ii) previa doverosa comunicazione, poi, alla controparte, i.e. al destinatario della fattura, il quale, sulla scorta di tale storno, potrà aggiornare la contabilizzazione della fattura e
“registrare la variazione” nelle proprie scritture contabili (cfr. ancora art. 26 D.P.R. n.
633/1972).
VIII.7.- Nel caso di specie, al contrario, la parte risulta non solo aver CP provveduto all'emissione della nota di credito a storno totale della fattura previamente emessa in difetto dei presupposti previsti ex lege [v. supra, sub VIII.6., punto (i)], ma altresì omesso di darne comunicazione, come pur necessario, alla società destinataria della fattura [v. supra, sub VIII.6., punto (ii)], così precludendo a quest'ultima di registrare la variazione [non disponendo del documento giustificativo, costituito appunto dalla predetta nota di credito del
30.09.2011] e altresì determinando l'insorgenza a suo carico del debito tributario cristallizzato nell'avviso di accertamento [legato appunto al difetto di registrazione della predetta nota di credito (v. supra, sub VIII.4., 1° cpv.), tuttavia a essa non trasmessa (né riportata nell'estratto ex art. 634 c.p.c. – v. supra, sub VIII.4., 2° cpv.)].
VIII.8.- A fronte, pertanto, di una fattura immediatamente stornata proprio dalla parte emittente e, in difetto di trasmissione del predetto storno, “doverosamente registrata” dal destinatario, ma precisandone il carattere contestato e l'“inesistenza dell'obbligazione sottostante” (v. supra, sub VIII.3.), è evidente l'inidoneità anche di tale ultimo “elemento” istruttorio a valere addirittura quale prova del contratto qui azionato (v. supra, sub VIII.1.-
VIII.7.).
IX.- Non risultando, pertanto, gli elementi offerti dalla parte e valorizzati dal giudice di prime cure globalmente idonei a ritenere assolto il carico dimostrativo gravante sulla parte onerata
(v. supra, sub V.1.) e dunque non potendosi affermare, in difetto di pattuizione e comunque di elementi “gravi, precisi e concordanti” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 26/04/2023, n. 10908), che la fonte del diritto azionato sia stata dimostrata dalla parte istante ex art. 1218 c.c., trattandosi di questione ex se pregiudiziale e assorbente di ogni ulteriore profilo, ciò evidentemente impone l'accoglimento dell'appello proposto e la conseguente riforma della sentenza di prime cure, occorrendo conseguentemente accogliere l'opposizione della e Parte_1
definitivamente revocare il d.i. invece confermato (e pertanto ex lege munito di efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.) in prime cure (d.i. n. 937/2011).
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X.- Venendo poi alle statuizioni a ciò consequenziali, si è già innanzi evidenziato [v. supra, sub I.2.3., punto (B)] che nel corso del presente gravame si è svolta procedura incidentale di sequestro conservativo all'esito della quale, con provvedimento depositato il 27.04.2022 [già ordinante la cancellazione della trascrizione del sequestro e in particolare ordine al
Conservatore dei RR.II. di cancellare la trascrizione avvenuta in data 12.04.2022 al Reg. gen.
5868 e al Reg. part. 4796], si è disposto che l'odierna appellante ( prestasse Parte_1 cauzione per l'importo di € 300.00,00 - cauzione, quest'ultima, poi effettivamente prestata
[come da versamento documentato il 9.06.2022 (giusto documento inserito, ex art. 86, comma
II, disp. att. c.p.c., nel fascicolo d'ufficio e attestante il versamento della predetta somma su libretto postale, avente n. 000052261679, intestato a e vincolato all'ordine Parte_1
della Corte)].
Ciò detto, occorre qui osservare che con la presente sentenza – di accoglimento del gravame e di integrale rigetto della domanda già fatta valere in via monitoria da , CP
oggi v. supra, sub IX.) - è pacificamente da dichiararsi “inesistente il Controparte_1 diritto a cautela del quale” “il provvedimento” “era stato concesso” (cfr. art. 669 novies, comma III, c.p.c.), con conseguente immediata perdita di efficacia della predetta misura, da pronunciarsi da parte del giudice del merito - ciò peraltro costituendo “un effetto derivante ex lege” e dunque risultando la relativa “pronuncia d'ufficio”, “da parte del giudice di appello”, una statuizione “meramente ricognitiva” di quanto già consegue ipso iure a fronte della
“reiezione nel merito della domanda proposta a tutela del diritto cautelato” [cfr., ex aliis,
Cass. civ., 11/04/2013, n. 8906, nonché Cass. civ., 21/12/2021, n. 41078 (ove si sottolinea che, se ineludibile “presupposto” del “sequestro conservativo” “è il fumus boni iuris, ovvero la non manifesta infondatezza della pretesa creditoria”, è evidente che, una volta “accertata
l'inesistenza del credito con sentenza pronunciata all'esito d'un giudizio ordinario di cognizione, ancorché non definitiva, il sequestro perda efficacia”, in quanto, “una volta che
l'esistenza del credito venga esclusa all'esito d'un giudizio a cognizione piena, il legislatore presume insussistente ipso facto il requisito del fumus boni iuris”) e Cass. civ., 23/06/2008, n.
17028 (“nulla osta a che il giudice … revochi contestualmente la misura cautelare divenuta ipso iure inefficace”)].
A fronte di ciò, e considerando che il provvedimento ex art. 684 c.p.c. depositato il
27.04.2022 ha determinato, più che una “revoca”, una conversione dell'oggetto del sequestro,
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“trasferendosi” il vincolo sulla somma in cauzione [cfr., ex aliis, Cass. n. 9291/1999; Cass. n.
3705/1988; Cass. n. 951/1986; Cass. n. 5545/1983], è evidente che a tale inefficacia ex lege consegue – a fronte della già disposta cancellazione della trascrizione del vincolo (v. supra, nonché provvedimento del 27.04.2022, già recante ordine al Conservatore dei RR.II. di cancellare la trascrizione avvenuta in data 12.04.2022 al Reg. gen. 5868 e al Reg. part. 4796l)- altresì lo svincolo della cauzione e dunque dell'importo di € 300.000,00 giacente sul libretto n. 000052261679.
XI.- Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate:
(A) in base all'esito finale della lite (sulla base di valutazione “non frazionabile in relazione all'esito delle varie fasi del giudizio”, “a nulla rilevando” che “in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole”: cfr. Cass. n. 32061/2022; Cass. n. 21172/2019; Cass. n. 5820/2016; Cass. n.
19122/2015; Cass. n. 9587/2015; Cass. n. 6259/2014; Cass. n. 18503/2014) e in relazione all'intero giudizio [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione in punto di spese di lite emessa in prime cure – v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass. civ., 24/01/2017, n. 1775];
(B) considerando altresì i procedimenti cautelari in corso di causa [i n. 2 procedimenti di prime cure (v. supra, sub I.1.3., punto (4)) e l'ulteriore procedura svoltasi in questa sede (v. supra, sub I.2.3., punto (B)), risultando a tal riguardo in particolare valutabili - in difetto di attività istruttorie e/o di trattazione e di attività propedeutiche alla già intervenuta costituzione in giudizio - le fasi di cui all'art. 4, comma V, lett. c) e d), del D.M. 55/2014], ma non anche il procedimento ex art. 351 c.p.c. indicato supra, sub I.2.3., punto (A) [insuscettibile di autonoma liquidazione, poiché non costituente procedimento separato e distinto da quello d'appello (trattandosi di istanza da proporsi già “con l'impugnazione” – cfr. art. 283 c.p.c. – e di cui ci si limita a richiedere - ex art. 351, comma II, c.p.c. - il vaglio prima dell'udienza di comparizione, senza originare una procedura autonoma e autonomamente liquidabile)];
(C) in base alle disposizioni del D.M. 55/2014 [altresì considerando le modifiche apportate dal D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto, trattandosi dei parametri oggi vigenti – in ossequio al principio per cui, “in caso di riforma della sentenza di primo grado”, “il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese
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del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello”: cfr. Cass. civ., 10/12/2018, n.
31884; in tal senso v. anche Cass. civ., 9/12/2017, n. 30529, succ. conf. da Cass. civ.,
19/07/2018, n. 19181; Cass. civ., 3/09/2021, n. 23873; Cass. civ., 13/07/2021, n. 19989)];
(D) tenendo conto del valore della causa (coincidente con il valore in linea capitale del d.i. oggetto di opposizione - € 245.800,00 -, con conseguente applicabilità dello scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00) e procedendo poi a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni,
a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 119/2021
R.G., instaurato da mediante appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria n. 1270/2020, pubblicata il 23/12/2020, emessa a definizione del proc. n. 4440/2011 R.G. (avente ad oggetto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il d.i. n.
937/2011-proc. n. 3061/2011 R.G., confermato all'esito di tale opposizione), disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in integrale RIFORMA della pronuncia gravata,
ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla avverso il d.i. n. Parte_1
937/2011 (proc. n. 3061/2011 R.G.), emesso dal Tribunale di Reggio Calabria e depositato il 14.10.2011, e dunque definitivamente REVOCA il predetto d.i. n.
937/2011;
2) DICHIARA INEFFICACE il sequestro disposto nel corso del presente giudizio d'appello e per l'effetto ORDINA lo svincolo della cauzione di € 300.000,00 versata su libretto postale, avente n. 000052261679, intestato a e vincolato Parte_1 all'ordine della Corte;
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3) CONDANNA la parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellante, spese globalmente liquidate, per l'intero giudizio, in € 18.673,00, oltre
R.S.F. al 15%, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 15 novembre 2024.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 119/2021 R.G. e vertente tra
(P.I. ), qui di seguito anche solo “ , Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. AUGUSTO ROMEO (C.F. CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di già denominata Controparte_1 [...]
(P.I. ), qui di seguito anche solo Controparte_2 P.IVA_2
e “ ”, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CP
PASQUALE CANANZI (C.F. CodiceFiscale_2
Email_2
-appellata-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1270/2020, pubblicata il 23.12.2020, a definizione del procedimento iscritto al n. 4440/2011 R.G. (avente ad oggetto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il d.i. n. 937/2011 . n. 3061/2011 R.G., CP_3 confermato all'esito di tale opposizione).
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.05.2024 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 15.05.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria spiegando opposizione avverso il d.i. n. 937/2011 (proc. n.
3061/2011 R.G.), emesso da Giudice del Tribunale di Reggio Calabria e ingiungente alla il pagamento, in favore di , dell'importo di € Parte_1 CP
245.800,00 [a fronte di fattura, per attività fornita per la predisposizione dell'acquisto di un immobile (RC004), rimasta insoluta (n. 1/2011 del 10.07.2011)], oltre interessi e oltre spese della procedura monitoria.
L'opponente ha contestato la pretesa monitoria fatta valere ex adverso e in particolare ha eccepito:
(1) l'inesistenza di rapporti contrattuali fra sé e la;
CP
(2) la sussistenza, emergente dal rogito, di un rapporto contrattuale solo con altro soggetto
; Parte_2
(3) la mancata indicazione, da parte della , del numero di iscrizione al CP
ruolo dei mediatori immobiliari;
(4) l'erronea individuazione del soggetto debitore;
(5) l'intervenuta prescrizione, in ogni caso, dell'asserito diritto alla provvigione;
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(6) l'inidoneità probatoria, poi, del documento fiscale (fattura) posto a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c. e immediatamente contestato;
(7) la temerarietà, infine, dell'avversa iniziativa, sussistendo pertanto i presupposti per la pronuncia ex art. 96, comma III, c.p.c..
I.1.2.- Con comparsa del 3.04.2012 si è poi costituita in 1° grado la parte opposta CP
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
[...]
(1) la piena completezza e sufficienza della documentazione prodotta in sede monitoria;
(2) l'esecuzione, da parte di essa società, di un'attività diversa e distinta da quella di mediazione immobiliare, non risultando quindi pertinenti le eccezioni avanzate ex adverso;
(3) l'inesistenza, poi, dell'opposizione, poiché notificata in nome e per conto della ma con mandato in calce conferito da altro soggetto ( Parte_1 Parte_3
n.q. di titolare della Edilminniti);
(4) la sussistenza, infine, degli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c..
I.1.3.- Nel corso del giudizio di prime cure poi:
(1) è stata disposta, ex art. 182 c.p.c., la rinnovazione della procura (giusto provvedimento del
3.04.2012);
(2) è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
(con provvedimento depositato il 10.01.2013);
(3) sono stato disattese le richieste di prova ed è stato disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni (con provvedimento depositato il 27.09.2013);
(4) sono state rigettate le domande di cautela formulate, in corso di causa, dalla convenuta opposta (con provvedimenti, rispettivamente, del 27.04.2014 e del CP
13.11.2018);
(5) è stata emessa sentenza non definitiva n. 1528/2016, reiettiva, per le ragioni ivi precisate
(i.e. la non sussumibilità del rapporto azionato nell'alveo della mediazione, tipica o atipica), della menzionata exceptio praescriptionis, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo (giusta sentenza, nonché contestuale ordinanza, del 3.10.2016).
I.1.4.- Con la sentenza qui gravata (n. 1270/2020, pubblicata il 23.12.2020), infine, il
Tribunale di 1° grado ha:
(a) rigettato l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermato il d.i. n. 937/2011;
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(b) regolato le spese di lite dell'opposizione, condannando l'opponente alla loro refusione in favore dell'opposta.
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha spiegato poi appello, instaurando, innanzi alla Corte, il presente giudizio (n. 119/2021 R.G.), la parte appellante eccependo in Parte_1
particolare:
(1) la propria estraneità al rapporto contrattuale intercorso tra e CP [...]
con conseguente non riconducibilità a sé delle prestazioni di detto contratto;
Pt_4
(2) l'inutilizzabilità delle presunzioni, con violazione dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 2721 comma II c.c.;
(3) la violazione dell'art. 2729, comma I, c.c., anche per insussistenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza;
(4) l'erronea qualificazione, in ogni caso, dell'attività asseritamente svolta dalla CP
;
[...]
(5) l'illegittima e illogica utilizzazione della registrazione della fattura poi stornata come atto ricognitivo del debito;
(6) l'erroneità della pronuncia di conferma del decreto ingiuntivo emesso in difetto di prova idonea ex art. 634 c.p.c. anche in sé e per sé considerata;
(7) il difetto di motivazione in ordine alla omessa corretta valorizzazione probatoria della prodotta nota di credito;
(8) il difetto di prova in ordine alla quantificazione del compenso e l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla congruità di tale quantificazione.
Sulla scorta di ciò, nonché della formulata istanza di inibitoria, tale società appellante ha quindi domandato alla Corte di voler: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza;
in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della appellata sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure (i.e. 1) accertare e dichiarare l'inesistenza di rapporti sinallagmatici tra l'opponente e l'opposta; 2) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'insussistenza di valida causa genetica dell'obbligazione reclamata dalla controparte come portata dal titolo monitorio opposto;
3) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia posizione creditoria della nei confronti della e, vieppiù, del particolare credito di CP Parte_1 cui all'ingiunzione gravata dell'opposizione; 4) accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto e
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diritto, della avversa pretesa, tra l'altro sfornita di adeguata impalcatura probatoria, e per l'effetto dichiarare nullo ovvero privo di efficacia ed, ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto, distinto con il n. 937/2011 D.I. emesso da codesto Tribunale il 13/14.10.2011). Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
I.2.2.- Con comparsa del 31.05.2021 si è costituita in questo grado la parte appellata CP
, contestando le prospettazioni della parte appellante e chiedendo di integralmente
[...]
rigettare l'avverso atto di gravame
I.2.3.- Nel corso del giudizio d'appello, poi:
(A) è stata accolta - a seguito di procedura ex art. 351 c.p.c. (proc. n. 119-1/2021 R.G.) -
l'istanza della parte appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
(B) è stata altresì accolta - a seguito di procedura ex art. 670 c.p.c. (proc. n. 119-2/2021 R.G.)
- la richiesta di sequestro conservativo domandata dalla parte appellata sui beni della parte appellante (giusta concessione di sequestro fino a € 300.000,00 mediante decreto inaudita altera parte del 7.04.2022, poi confermato e sostituito con cauzione di pari importo per il tramite di ordinanza depositata il 27.04.2022);
(C) è stato evidenziato e documentato dalla parte appellata, nelle proprie note del 10.01.2024, la revoca del suo stato di liquidazione, nonché l'intervenuto mutamento della sede sociale
(sempre in Reggio Calabria, ma non già alla Via S. Anna I tronco al n. 49/g, bensì alla Via
Girolamo Arcovito n. 59) e della sua denominazione (da
[...]
a . Controparte_2 Controparte_1
I.2.4.- A seguito di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, infine, con provvedimento del
15.05.2024 (comunicato alle parti in pari data), il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue sia in ordine al mutamento di denominazione dell'appellata (v. infra, sub III.1.), sia all'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere ex art. 89 c.p.c. (v. infra, sub III.2.), sia, infine, al perimetro dell'odierno thema decidendum (v. infra, sub III.3.).
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III.1.- Quanto al primo profilo, è noto che il mero cambio di denominazione sociale, incidendo solo “su … un aspetto organizzativo della società”, “non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico” e “non modifica l'identità della persona giuridica” [del resto ancora serbante, come emergente dalle visure camerali allegate alle predette note del 10.01.2024 attestanti la revoca della liquidazione e il mutamento di denominazione (in data 24.02.2023 – cfr. pagg. 9, 12, 13 e 14 della visura storica), gli stessi dati identificativi (C.F., R.I. e P.I. – ancora -, nonché codice REA - ancora P.IVA_2
“RC159961”)], cosicché, trattandosi di fenomeno in alcun modo comportante il venir meno della continuità giuridica dell'organismo societario ovvero incidente sulla legittimazione della parte, è evidente che esso risulti qui del tutto irrilevante, in quanto, in definitiva, “lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato” (cfr., anche per le precedenti citazioni ed ex multis, Cass. civ., Sez. un., 30/07/2021, n. 21970; Cass. civ.,
18/04/2012, n. 6058; Cass. civ., 29/12/2004, n. 24089).
III.2.- Quanto, poi, alle deduzioni dell'appellata in ordine al carattere asseritamente sconveniente e offensivo (art. 89 c.p.c.) delle espressioni contenute nell'avverso atto di gravame, fermo il carattere latamente discrezionale di tale potere officioso (cfr. Cass. civ.,
14/12/2017, n. 30057; Cass. civ., 5/06/2018, n. 14364), è noto che lo stesso sia esercitabile solo ove le espressioni de quibus risultino “del tutte avulse dall'oggetto della lite” (Cass. civ.,
31/08/2015, n. 17325; Cass. civ., 22/06/2009, n. 14552).
Presupposto, quest'ultimo, insuscettibile di ritenersi integrato nel caso di specie, risultando le espressioni oggetto di censura, peraltro non inconsuete nella talora aspra dialettica processuale, in ogni caso chiaramente connesse al thema decidendum e probandum dell'odierno procedimento – risultando relative, in particolare, alla valutazione effettuata in prime cure relative al c.d. storno della fattura (v. infra, sub VIII.-VIII.8.) -, senza risultare dunque “avulse dall'oggetto della lite” e dettate da un mero intento di offesa gratuita alla dignità, all'onore e al decoro del primo giudicante o della controparte, non ricorrendo pertanto i presupposti per l'esercizio del predetto potere officioso e latamente discrezionale.
III.3.- Quanto, infine, al perimetro obiettivo del presente decidere, giova rammentare che
“l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio
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di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346
c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940], divenuta ormai irretrattabile, poiché passata in giudicato – definitiva irrevocabilità nel caso di specie poi senz'altro intervenuta con riguardo alle questioni oggetto della sentenza non definitiva emessa nel corso del giudizio di 1° grado [v. supra, sub I.1.3., punto (5)], poiché non oggetto né di appello immediato, né di riserva di appello ex art. 340 c.p.c. (non effettuata entro il termine, perentorio, di cui all'udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva – cfr. verbale d'udienza dell'1.03.2017) e dunque ormai passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello risulta poi suscettibile di accoglimento, a ciò conseguendo la necessità di riformare la sentenza di prime cure nei termini e per le ragioni qui di seguito precisate.
V.- Meritevole di accoglimento, in particolare, risulta l'evidenziato difetto di prova del contratto azionato [v. supra, sub I.1.1., punti (1) e (2), nonché sub I.2.1., punti (1), (2) e (3)].
V.1.- Prova, quest'ultima, pacificamente gravante - vertendosi in opposizione a decreto ingiuntivo [essendo pertanto la parte opposta attrice in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. civ, 16/05/2019, n. 13240, nonché, in motivazione e da ultimo, Cass. civ., 23/01/2023, n.
1892)] e in particolare in richiesta di adempimento ex art. 1218 c.c. [e dunque gravando proprio sul “creditore” opposto l'onere di “dare la prova della fonte negoziale … del suo diritto” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533)] –, sulla parte opposta e odierna appellata ( , oggi . CP Controparte_1
Parte onerata che, a fondamento della sua pretesa, risulta aver nel caso di specie prospettato, fin dalla fase monitoria [cfr. ricorso del 3.08.2011 e successiva integrazione ex art. 640 c.p.c. del 6.10.2011], la sussistenza di un accordo fra sé e la che avrebbe avuto ad Parte_1 oggetto “attività consulenziale” in materia immobiliare e che, non ascrivendosi alla mediazione - né codicistica, né atipica [come affermato nella sentenza non definitiva emessa nel corso del 1° grado (cfr. pag. 5, ult. cpv., della sentenza n. 1528 del 3/10/2016) e ormai non più rimeditabile (v. supra, sub III.3.)] -, integrava un “mandato per prestazione d'opera
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professionale” a essa affidato per la “predisposizione di tutto quanto necessario”, anche sul piano finanziario, per l'acquisto di un immobile (cfr., e.g., pagg. 13-14 della comparsa conclusionale del 15.05.2016 della parte opposta), i.e. il compendio RC004 sito in Reggio
Calabria, Largo Calopinace.
V.2.- Rapporto pattizio, quest'ultimo, che il Tribunale di prime cure, pur in difetto di produzione del contratto, ha ritenuto ciononostante provato in via “presuntiva”, assumendo che:
(1) esso sarebbe sì “iniziato” con altri “soggetti” ( e , Parte_4 Controparte_4 essendosi tuttavia “gli effetti finali dell'attività svolta” (i.e. “la stipula del definitivo” relativo all'immobile) poi “prodotti” nella “sfera” giuridica della Parte_1
(2) la parte opposta avrebbe poi documentalmente dimostrato “tutta l'attività svolta” “per la compravendita immobiliare tra la e la RREEF Parte_1 Controparte_5
, sussistendo poi “comunicazioni via e-mail” tra le parti in causa comprovanti
[...]
“l'esistenza di un rapporto contrattuale”;
(3) l'intervenuta registrazione della fattura commerciale emessa dalla CP nelle scritture contabili della pur “non” avendo “valore di presunzione Parte_1 assoluta”, avrebbe ulteriormente confortato il “quadro indiziario” relativo all'“esistenza dell'incarico”, allo “svolgimento dell'attività” e al “quantum del credito” [cfr., anche per le precedenti citazioni, pagg.
4-6 della pronuncia gravata].
Tali assunti, tuttavia, non possono condividersi, non potendosi quindi confermare l'assunto di prime cure per cui la “prova” del contratto, gravante sulla parte opposta, sarebbe stata
“raggiunta” [cfr. pag. 4 della sentenza appellata].
VI.- Prendendo le mosse, in specie, dal profilo indicato supra, sub V.2., punto (1), e dunque dal dedotto “rapporto” contrattuale che sarebbe “iniziato” con alcuni soggetti ma si sarebbe poi protratto con la occorre prioritariamente sottolineare che nel caso di Parte_1
specie non si controverte dell'esistenza del rapporto contrattuale relativo alla vendita immobiliare [relativa al menzionato compendio RC004 sito in Reggio Calabria, Largo
Calopinace, e stipulata tra e la cfr. il Controparte_6 Parte_1
rogito del 16.12.2008, per Notaio dott. , avente Rep./Racc. nn. 77330/29031 e Per_1
prodotto sub all. 8 all'atto di opposizione a d.i.], bensì di un eventuale ulteriore rapporto pattizio, di natura consulenziale (v. supra, sub V.1.), autonomo e distinto dalla predetta
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vendita, che sarebbe intercorso fra la e la e che avrebbe CP Parte_1
avuto ad oggetto la “predisposizione di tutto quanto necessario”, anche sul piano finanziario, per l'acquisto dell'immobile (v. ancora supra, sub V.1.).
VI.1.- Rapporto consulenziale, quest'ultimo, specificamente contestato dalla predetta
[avendo essa appunto evidenziato, fin dall'atto introduttivo di 1° grado, Parte_1
l'“inesistenza di rapporti” pattizi (cfr. pagg. 6 e ss. dell'atto di citazione in opposizione a d.i.)] ed evidentemente insuscettibile di ritenersi dimostrato dall'intervenuta “stipula del definitivo” [cfr. pag. 5, 4° cpv., della sentenza appellata], considerando che:
(a) in tale contratto non si fa menzione alcuna né di alcuna attività consulenziale, né della predetta (cfr. il rogito sub all. 8 all'atto di opposizione a d.i.); CP
(b) la mera circostanza dell'intervenuta stipula del contratto di compravendita immobiliare evidentemente, poi, non dimostra l'effettiva sussistenza di un ulteriore e distinto rapporto consulenziale [trattandosi di rapporti distinti, sia ratione subiecti, sia ratione obiecti, nonché di evenienze autonome e di per sé né logicamente necessitate, né reciprocamente implicantesi]
– rapporto di consulenza la cui “fonte negoziale” avrebbe pertanto dovuto essere necessariamente dimostrata dalla parte istante ex art. 1218 c.c. (v. supra, sub V.1.), a fortiori proprio considerando che, non trattandosi di mediazione [come dedotto dalla parte opposta e stabilito nella sentenza non definitiva n. 1528 del 3/10/2016 (v. supra, sub V.
1. e sub III.3.), essendo stata del resto la “mediazione immobiliare” per tale compravendita pacificamente curata da altra società, i.e. la cfr. pag. 10, Parte_2
art. 10, punto A), sub 1), del predetto rogito del 16.12.2008)] e non potendosi dunque valorizzare dati fattuali (e.g. un'eventuale condotta di “messa in relazione” rivelatasi necessaria o utile ai fini della conclusione dell'affare ex artt. 1754 e 1755 c.c.), non poteva qui prescindersi dalla prova del fondamento pattizio di tale asserito rapporto consulenziale tra e . Parte_1 CP
VI.2.- Fondamento pattizio del rapporto individuato dalla parte istante, poi, in una “lettera d'incarico” del 22.01.2008 [esibita dalla e invocata, fin dalla fase CP
monitoria, a fondamento della sua pretesa (cfr. all. a), nonché pagg. 1, ult. cpv., e 2, 1° cpv., della nota di integrazione documentale in sede monitoria del 6.10.2011, con documento poi riprodotto anche sub all. 1 della 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., della parte opposta)], tuttavia evidentemente qui non valorizzabile, poiché intervenuta inter alios -
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trattandosi infatti di “incarico” (“trattare” “l'acquisto e predisposizione di … documentazione per il rilascio di finanziamento bancario per l'acquisto di Immobile denominato RC004”, sito
“alla via Largo Calopinace di Reggio Calabria” e di proprietà della società “
[...]
) conferito dal (come persona fisica e in proprio, Controparte_6 Parte_4
senza alcuna contemplatio domini o spendita di nomen societatis) alla società La Fenice
Immobiliare S.r.l. [cfr. ancora la lettera di incarico del 22.01.2008] - e non recante riferimento alcuno alla Parte_1
VI.3.- Né, a fronte di quanto precede [e dunque della pacifica ed evidente estraneità di all'accordo del 22.01.2008 (v. supra, sub VI.1.)], può qui ritenersi Parte_1
dimostrato il suo subentro in un tale accordo quale terza nominata ex artt. 1401 e ss. c.c., come pur invocato dall'odierna appellata e già convenuta opposta e ricorrente in via monitoria
– avendo essa in particolare prospettato che, in virtù della riserva di nomina contenuta nella lettera d'incarico del 22.01.2008 (recante la clausola “per persona o società da nominare”), in tale rapporto sarebbero subentrate, in luogo del prima un'altra società (la Parte_4 [...]
da lui “indica[ta]” e che avrebbe “rileva[to]” il rapporto nel marzo 2008) e Controparte_4 infine, in luogo di quest'ultima, la (la quale sarebbe a sua volta subentrata Parte_1
alla nel dicembre 2008) [cfr. pagg. 5 e ss. della 2° memoria ex art. Controparte_4
183, VI comma, c.p.c., e pag. 6, punto 5), della comparsa conclusionale del 15.05.2016 della parte opposta, nonché già pag. 2, 2° cpv., della sua integrazione documentale del 6.10.2011].
VI.4.- E infatti, fermo e ribadito che oggetto di causa è esclusivamente il rapporto consulenziale di cui alla lettera d'incarico del 22.01.2008 (e non già la vendita immobiliare –
v. supra, sub VI.), è evidente che il prospettato subentro nel rapporto del gennaio 2008 non possa qui ritenersi dimostrato.
VI.5.- A tal riguardo, occorre prioritariamente osservare che l'istituto qui invocato, i.e. il contratto per persona da nominare (ex artt. 1401 e ss. c.c.), delinea una fattispecie a formazione progressiva per il cui perfezionamento, al di là della riserva di nomina, occorre necessariamente dimostrare il successivo intervento di una formale e tempestiva dichiarazione di nomina (electio amici) accompagnata dall'accettazione del soggetto nominato (ex artt.
1402-1403 c.c.), in difetto della quale la posizione pacificamente “si consolida” esclusivamente “in capo allo stipulante” e “l'efficacia” del contratto si “restringe”,
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producendosi, ex art. 1405 c.c., solo “tra i contraenti originari” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
29/09/2006, n. 21254, nonché Cass. civ., 14/02/1992, n. 1823 e Cass. civ., 10/01/1976, n. 55)
Electio amici che, nel caso di specie, era poi senz'altro soggetta a forma scritta ad substantiam [accedendo a un contratto stipulato in tale forma – la lettera d'incarico del
22.01.2008 –, e dunque, ex art. 1403, comma I, c.c., inderogabilmente soggetta, “a pena di nullità” e “anche se non prescritta dalla legge”, a una tale analoga forma (cfr., ex multis, Cass. civ., 4/11/2004, n. 21140 e già Cass. civ., 8/9/1970, n. 1330)] e dunque da necessariamente dimostrarsi, ex art. 2725 c.c., in via documentale [trattandosi, come appena osservato, di negozio soggetto a forma scritta “a pena di nullità”, con conseguente operatività del divieto stabilito dal predetto art. 2725 c.c. – prescrivente, come noto, un'“inammissibilità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”, in quanto “norma [che] risponde ad un interesse di rilievo pubblicistico” (cfr. Cass. civ., 8/09/2022, n. 26532, nonché Cass. civ., Sez. un., 6/04/2023, n. 9456)].
VI.6.- Necessaria prova documentale, al contrario, qui evidentemente non offerta, non avendo la parte odierna appellata e già opposta in prime cure invero prodotto alcuna valida e tempestiva electio accettata dai terzi nominati ( e poi Controparte_4
effettivamente comprovante il loro subentro nel contratto consulenziale Parte_1
del gennaio 2008.
VI.7.- Essa, infatti, si è a tal riguardo limitata a far riferimento non solo a vicende intervenute diversi mesi dopo il predetto accordo del gennaio 2008 [marzo e dicembre 2008 (cfr., e.g., pag. 7, punto 5), e pag. 10, punto 14), della 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., della parte opposta)], e dunque di gran lunga successive al termine, decadenziale, previsto ex lege
[pari, salvo deroghe (qui tuttavia non pattuite e dunque non operanti - essendo del resto l'eventuale deroga pattizia, ove non espressamente indicante un termine “assolutamente certo”, del tutto “inidonea a sostituire il termine di tre giorni stabilito dalla legge”: cfr. Cass. civ., 26/05/2000, n. 6952), a 3 giorni (cfr. art. 1402 c.c.), essendo pacifico che “la intempestività della dichiarazione di nomina” di per sé “restringe … l'efficacia nei rapporti tra i contraenti originari” (cfr. Cass. civ., 14/02/1992, n. 1823)], ma soprattutto a invocare i soli contratti immobiliari stipulati dalle società innanzi richiamate [i.e. il già menzionato contratto di compravendita del 16.12.2008, nonché il preliminare di vendita intervenuto fra e la nell'aprile 2008 (firmato Controparte_4 Controparte_6
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nelle date 10.04.2008 e il 16.04.2008 e poi registrato all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di
Reggio Calabria in data 22.04.2008 al n. 2346), anch'esso in atti (cfr. all. 7 alla 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., della parte opposta)].
Contratti immobiliari che, tuttavia, di per sé evidentemente non comprovano l'intervenuto subentro di tali società anche nel rapporto consulenziale del gennaio 2008 – non recando invero i rogiti menzione alcuna né di tale rapporto, né della o della Fenice CP
Immobiliare S.r.l. [come già evidenziato con riguardo al contratto del dicembre 2008 (v. supra, sub VI.1.) e qui da ribadirsi pur con riguardo al preliminare dell'aprile 2008 (cfr. il menzionato all. 7 alla 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., della parte opposta)] e trattandosi, come innanzi già osservato, di profili evidentemente autonomi e distinti, nonché non reciprocamente e logicamente implicantesi (v. supra, sub VI.-VI.1.).
VI.8.- Autonomia dei rapporti, quest'ultima, da cui evidentemente discende l'irrilevanza anche della “bozza di dichiarazione ex art. 1401 c.c.” rinvenibile in atti (cfr. all. 20 e 22 della
2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., della parte opposta), poiché relativa, appunto, non già al rapporto contrattuale qui specificamente in esame (i.e. la lettera d'incarico del
22.01.2008), bensì a un contratto diverso (i.e. il preliminare di compravendita dell'aprile
2008), non valendo quindi a dimostrare alcun “subentro” ai fini qui specificamente rilevanti.
VI.9.- Subentro, quest'ultimo, chiaramente poi insuscettibile di essere affermato sulla base della mera “non estraneità” fra uno dei contraenti (i.e. il e le predette società Parte_4
e – ritenendo il Tribunale di prime cure, in Controparte_4 Parte_1 particolare, la riferibilità del “rapporto” ad altri soggetti addirittura “non rileva[nte]” e
“comunque” superabile alla luce della circostanza che si trattasse di “soggetti” “non … estranei” “all'opponente”, “in quanto l'uno” (il “socio della seconda” (la Parte_4
“a sua volta controllata da [cfr. pag. 5, 3° cpv., Controparte_4 Parte_1
della pronuncia appellata].
E infatti, al di là di ogni considerazione sull'effettiva sussistenza di una condizione di controllo [come contestato dall'odierna appellante sulla base della nozione codicistica ex art. 2359 c.c. – cfr. atto di appello, spec. pag. 17, punto e)], è evidente che in ogni caso tale statuizione non può in alcun modo condividersi, in quanto chiaramente confliggente, al contempo:
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(1) con il divieto di ricorrere, per gli atti soggetti a forma ad substantiam (qual era, nel caso di specie, l'electio amici – v. supra, sub VI.5.) ed ex artt. 2725, comma II, e 2729, comma II,
c.c., ad alcuna prova presuntiva [con divieto, come noto, sempre “rilevabile” (“anche
d'ufficio” e “in ogni stato e grado del giudizio”), “attenendo a norma di ordine pubblico” e occorrendo pertanto in tal caso un “controllo officioso sull'ingresso di una prova tesa a confliggere con la previsione cogente dettata dall'ordinamento” - cfr. Cass. n. 26532/2022, cit., e Cass. n. 9456/2023, spec. 1° cpv. del par. 16.10. dei “Motivi della decisione”];
(2) con il basilare principio di relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.), avendo il contratto “forza di legge”, appunto, solo “tra le parti” (in ciò consistendo, del resto,
l'autonomia contrattuale, che è potere delle parti di auto-normarsi, e dunque di fissare le
“leggi” cui poi solo i contraenti si vincolano a obbedire) e non nei confronti dei terzi non contraenti [rispetto ai quali, infatti, il contratto neque nocet, neque prodest, poiché è res inter alios acta e tale rimane anche nel caso di terzo meramente “non estraneo” a uno dei due paciscenti - essendo evidentemente solo lo scambio dei consensi, e non la mera “non estraneità”, a poter dar luogo ad accordo giuridicamente rilevante ex art. 1321 c.c.];
(3) con l'altrettanto generale principio di autonomia dei soggetti giuridici [autonomia qui peraltro perfetta, trattandosi di s.r.l. (operando quindi, ex art. 2462 c.c., nonché ex art. 2331 – come richiamato dall'art. 2463, comma II, c.c. -, una piena e assoluta separazione fra patrimoni e soggetti)], con distinta soggettività da cui discende che, ove un soggetto stipuli e intrattenga il rapporto in proprio e senza alcuna spendita del nome della società, come appunto nel caso di specie [non ravvisandosi nella lettera d'incarico nel 22.01.2008, pacificamente stipulata dal solo in proprio e non “come rappresentante della Parte_4 società stessa” (cfr. Cass. civ., 26/11/2002, n. 16650), alcuna “contemplatio domini” - pur pacificamente “necessaria” “anche nel campo della rappresentanza sociale” (cfr. Cass. civ.,
30/03/2000, n. 3903 e Cass. civ., 12/01/2007, n. 433) e qui invero neanche in thesi spendibile dal (essendo quest'ultimo mero “socio” della di cui invece Pt_4 Controparte_4 esclusivo “rappresentante”, e dunque unico soggetto in grado di stipulare il contratto per essa
- ex art. 2475 bis c.c. -, era invece tale cfr. visura camerale del 23.09.2009)], Persona_2
tale rapporto non possa spiegare effetti che nei suoi confronti ( e non anche di Parte_4 terzi (fra cui, com'è evidente, la . Parte_1
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VI.10.- Società, quest'ultima, rimasta dunque chiaramente estranea all'accordo del
22.01.2008 [poiché stipulato inter alios (v. supra, sub VI.2.) e di cui non è stato dimostrato il successivo subentro (v. supra, sub VI.3.-VI.9.), essendo conseguentemente rimasto definitivamente efficace solo fra i contraenti originari (v. supra, sub VI.5.), senza alcuna sostituzione, in esso e in luogo del della . Parte_4 Parte_1
Pacifica estraneità, quest'ultima, peraltro sottolineata fin dagli scambi epistolari intervenuti in sede stragiudiziale e versati in atti.
Già in tale sede, infatti e a fronte di richieste dell'opposta fondate sull'“atto di conferimento di incarico” del “22.01.2008” [cfr. missive dell'odierna appellata del 25.09.2009 e, previa correzione manuale, 15.09.2009] – peraltro rivolte, contraddittoriamente, non solo alla ma anche alla e al [ciò risultando Parte_1 Controparte_4 Parte_4
evidentemente incompatibile con il prospettato subentro ex art. 1401 e ss. c.c. - al quale sarebbe dovuto conseguire la sostituzione ex tunc dello stipulante (art. 1404 c.c.), e dunque il difetto di alcun diritto nei confronti dei contraenti definitivamente sostituiti] –, la predetta
“estraneità” veniva sottolineata non solo dall'odierna appellante [evidenziando la stessa che essa “non” aveva “mai conferito” “alcun incarico” alla Fenice Immobiliare S.r.l. o la CP
, né “mai” “sottoscritto” “alcun contratto” con tali società (cfr. missive di
[...] del 25.09.2009 e dell'8.10.2009)], ma altresì dalla Parte_1 Controparte_4
[“come rilevo dalla sua lettera, l'incarico sarebbe stato conferito dal signor e Parte_4 pertanto è allo stesso che deve rivolgere le sue richieste” (cfr. missiva di Controparte_4
del 14.10.2009)], non venendo contraddetta neanche dallo stesso [il quale
[...] Parte_4 non risulta aver invero contrastato l'altrui richiesta perché “gli effetti del contratto” si sarebbero “verificati” “non” “in capo” a sé, ma ad altri soggetti a lui subentrati (come pur riportato a pag. 13, punto 31), della 2° memoria della parte opposta ex art. 183, VI comma,
c.p.c.), ma ne ha contestato il merito, lamentando i “risultati” prodotti e il “mancato possesso”, in capo alla società incaricata, “dei requisiti specifici previsti dalla legge” (cfr. missiva per il del 21.10.2009), senza dunque negare, a differenza delle due Parte_4
società e, in particolare, della la sussistenza del rapporto contrattuale (del Parte_1
resto da lui stipulato – cfr. ancora la lettera d'incarico del 22.01.2008)].
VII.- A non diverse conclusioni occorre addivenirsi in base al profilo compendiato supra, sub
V.2., punto (2), e dunque alla prospettata possibilità di desumere “l'esistenza d[el] rapporto
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contrattuale” sulla base delle produzioni documentali dell'opposta relative a “tutta l'attività svolta” “per la compravendita immobiliare tra la e la Parte_1 [...]
e alle “comunicazioni via e-mail” fra le predette parti (cfr. Controparte_6
pagg.
4-5 della sentenza appellata).
VII.1.- Muovendo, in particolare, dai documenti afferenti “l'attività svolta”, è evidente, anche alla luce delle coordinate innanzi delineate [v. supra, sub VI.-VI.10.], che i documenti prodotti avrebbero potuto qui venire in rilievo solo ove avessero effettivamente comprovato non già una qualsivoglia “attività” della parte opposta e odierna appellata astrattamente
“relativa” alla compravendita immobiliare [non potendo del resto qui valorizzarsi, anche alla luce della natura del rapporto e come già osservato (v. supra, sub VI.1.), mere condotte fattuali funzionali alla “conclusione di un affare”], bensì proprio e solo il qui prospettato rapporto contrattuale consulenziale fra e , dimostrandone Parte_1 CP
pattuizione ed esecuzione.
VII.2.- Dimostrazione, quest'ultima, qui invece insuscettibile di ritenersi raggiunta, considerando che:
(1) i documenti risalenti al febbraio-marzo 2008 evidentemente non comprovano il predetto rapporto contrattuale, risultando riferibili al solo rapporto tra La Fenice Immobiliare S.r.l. e il
senza alcun coinvolgimento della [e.g. la comunicazione Parte_4 Parte_1
della alla Fenice Immobiliare S.r.l. del nomen Controparte_6 dell'agenzia immobiliare incaricata, i.e. la (cfr. comunicazione del 15.02.2008), CP_7
la proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile da parte del – quale persona fisica e in Pt_4
proprio – alla (in data 20.02.2008), la dichiarazione di Controparte_6
non incompatibilità con il Fondo RREEF sempre del espressamente “in Parte_4 proprio, in quanto persona fisica” (in data 15.03.2008)];
(2) gli ulteriori documenti risalenti all'aprile-ottobre 2008 parimenti non attestano alcuna pattuizione o attività contrattuale coinvolgente o svolta per la [trattandosi, Parte_1
e.g., del già menzionato preliminare tra e Controparte_6 [...]
(aprile 2008), di una fattura, n. 1 dell'1.07.2008, emessa dalla Controparte_4 CP
nei confronti della (fattura, giova precisare, di per sé non
[...] Controparte_4 riferibile all'incarico consulenziale del 22 gennaio 2008, ivi del resto neanche menzionato – cfr. ancora fattura n. 1 dell'1.07.2008 - e disconosciuto, come detto, dalla Controparte_4
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- v. supra, sub VI.10. –, ivi non risultando del resto alcuna indicazione della sua natura CP_4 di mero “acconto” – né espressa, né eventualmente emergente dalla causale, invero pacificamente diversa, fra la menzionata fattura n. 1/2008 e la fattura n. 1/2011 azionata in via monitoria), di una fattura della predetta agenzia immobiliare (fattura n. 15 del CP_7
20.10.2008), di un preventivo di locazione finanziaria presso la in favore della società Pt_5
(cfr. preventivo dell'8.10.2008), di un invito della Controparte_4 [...]
alla per la stipula del definitivo (cfr. Controparte_6 Controparte_4
comunicazione del 7.10.2008) e di una richiesta di rinvio da parte della Controparte_4
accordatole dalla (cfr. comunicazioni del
[...] Controparte_6
20.10.2008 e del 22.10.2008)].
VII.3.- Quanto poi agli ulteriori documenti, risalenti al dicembre 2008, è evidente che le mere
“comunicazioni via e mail” qui prodotte – in disparte ogni valutazione sulla loro effettiva riferibilità ed efficacia nei confronti della invero non risultando alcuna Parte_1
espressa contemplatio domini [pur senz'altro necessaria, come già evidenziato (v. supra, sub
VI.9., punto (3)), per l'operatività della rappresentanza organica nonché il “dispiegamento degli effetti negoziali diretti nei confronti” dell'organismo “rappresentato” – atteso che, in difetto, l'atto “non spiega effetti nei confronti della società” (Cass. civ., Sez. un., 3/06/2015,
n. 11377, nonché, ex multis, Cass. n. 3501/2013 e Cass. n. 1999/1979) - e non potendo poi essere “desunta da elementi presuntivi”, come quelli qui invece invocati (e.g. la provenienza delle mail – peraltro semplici e non P.E.C., nonché tempestivamente disconosciute ex art. 2712 c.c. - da consulenti o amministratori, senza alcuna spendita del nomen societatis), anche considerando che, con “riguardo alla rappresentanza delle persone giuridiche”, vi sono gli
“speciali mezzi di pubblicità mediante i quali [è] possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere”, ciò di per sé fisiologicamente escludendo l'invocabilità di presunzioni, buona fede e apparenza (cfr., ex aliis, Cass. n. 12273/2016,
Cass. n. 1451/2015, Cass. n.10297/2010, Cass. n. 433/2007, Cass. n. 3903/2000, Cass. n.
2174/1997)] - non integrino, né dimostrino, il perfezionamento o l'esecuzione del rapporto contrattuale fra e . Parte_1 CP
E infatti, è pacifico che dalle predette mail non si evinca che la abbia, per CP conto della “tratta[to]” “l'acquisto” dell'immobile e curato per esse il Parte_1 reperimento del “finanziamento bancario per l'acquisto” [cfr. ancora la lettera di incarico del
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22.01.2008], invero emergendo esclusivamente l'inoltro di alcuni documenti (e.g. la visura camerale di o la bozza di nomina ex art. 1401 c.c. per l'atto di vendita) e Parte_1
dunque una condotta:
(i) meramente fattuale, quindi in questa sede del tutto irrilevante (come già evidenziato supra, sub VI.
1. e sub VII.1.);
(ii) chiaramente non integrante né lo svolgimento di “trattative” per la Parte_1
[non avendo la invero assunto né un ruolo di mediatore (svolto, come CP
detto, dalla sola cfr. ancora pag. 10, art. 10, punto A), sub 1), del predetto Parte_2
rogito del 16.12.2008), né di preposta alle trattative (come invece, significativamente e in virtù del predetto incarico del 22.01.2008, La Fenice Immobiliare S.r.l. per il Parte_4
cfr. pag. 2, 2° punto, della proposta irrevocabile di acquisto del 20.02.2008)], né il reperimento della provvista finanziaria per l'acquisto [reperimento a cui del resto la ha dimostrato di aver autonomamente provveduto - mediante Parte_1
finanziamenti, nel dicembre 2008, dei suoi soci, Kosmos Hospital S.r.l. e Parte_3
(cfr. e/c prodotto dall'opponente in uno alla sua 2° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c, nonché pag. 5 della visura camerale della versata in atti) -, risultando Parte_1
l'unico preventivo di leasing qui prodotto relativo, come detto, ad altra società, i.e. la
[...]
(cfr. ancora preventivo dell'8.10.2008)], e dunque un adempimento Controparte_4
contrattuale tale da giustificante la – rilevante - richiesta creditoria qui azionata (per un quantum pari, come detto, a € 234.000,00, di per sé evidentemente coerente con lo svolgimento di articolate trattative e di reperimento della provvista per l'acquisto e non già con la mera trasmissione di alcuni documenti a mezzo mail). VIII.- Parimenti da disattendere, infine, risulta anche l'ulteriore argomento presuntivo valorizzato in prime cure e compendiato supra, sub V.2., punto (3).
VIII.1.- A tal riguardo il giudice di 1° grado risulta aver valorizzato, quale elemento asseritamente confortante il “quadro indiziario” sull'esistenza e sull'intervenuto adempimento del rapporto contrattuale qui in esame, la circostanza che la fattura emessa dalla CP
e da essa fatta valere in via monitoria (fattura n. 1 del 10.07.2011) fosse stata
[...] registrata dall'opponente nelle proprie scritture contabili [e.g. nel registro Parte_1
IVA acquisti 2011 (cfr. pag. 7 dell'all. 4 alla nota di deposito dell'opponente del 19.12.2016,
a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c. nei suoi confronti del 29.09.-3.10.2016predetta nota di
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deposito), nonché nel libro giornale 20l1 (cfr. pag. 7 dell'all. 1) e nei mastrini contabili 2012
(cfr. pag. 8 dell'all. 8 della medesima nota di deposito)].
VIII.1.- E tuttavia, giova a tal riguardo premettere - come del resto già evidenziato anche dal
Tribunale di prime cure (cfr. pagg.
5-6 della sentenza appellata) - che è incontroverso che tale registrazione non riveste alcun valore confessorio ex art. 2730 c.c. o di presunzione assoluta ex art. 2728 c.c..
Tale valore, infatti, senz'altro da escludersi con riguardo al registro IVA [annotazione invero priva anche del valore presuntivo ex artt. 2709-2710 c.c., non rientrando fra i libri contabili obbligatori dell'imprenditore commerciale (cfr. Cass. civ., 20/12/2018, n. 32935 – già richiamata in prime cure –, nonché, ex multis, Cass. civ., 3/03/1994, n. 2108, ove si evidenzia che “il … registro I.V.A. non ha alcun valore di prova dei rapporti di debito e di credito registrati, svolgendo solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale”)], è parimenti insuscettibile di essere attribuito anche alle ulteriori scritture qui in esame – essendo invero pacifico, oltre “che le suddette scritture” non “possano ricondursi” a confessioni e dunque “all'ambito dell'art. 2730 c.c.” (valore invero da sempre chiaramente e pacificamente
“escluso”), che a esse “non può neppure assegnarsi valore di presunzione assoluta” (in quanto l'art. 2709 c.c. “non si riconnette ad un interesse generale preclusivo della prova contraria”), trattandosi invece di “scritture” che “possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato” (cfr. Cass. civ., 14/03/2013, n. 6547 – anch'essa già richiamata in prime cure -, nonché, ex aliis, Cass. civ., 22/05/2009, n. 11912; Cass. civ., 25/03/2003, n.4329; Cass. civ., 15/12/1987, n. 9284).
VIII.2.- Ribadito, pertanto, che la registrazione costituiva un mero “elemento” istruttorio liberamente valutabile “alla stregua di ogni altro” e di per sé inidoneo a provare il credito (v. supra, sub VIII.1.), nel caso di specie essa non può evidentemente ex se valere a giustificare l'accoglimento della domanda ex art. 1218 c.c., considerando, al contempo, l'insussistenza di ulteriori elementi a conforto [deponendo invero le ulteriori emergenze probatorie, come visto, in senso sfavorevole alla domanda fatta valere dalla parte opposta e già ricorrente in via monitoria (v. supra, sub VI.-VII.3.)] e le ulteriori evidenze di segno contrario, emergenti ex actis e relative alla predetta fattura n. 1/2011 (v. infra, sub VIII.3.-VIII.7.).
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VIII.3.- Elementi, questi ultimi, costituiti non solo dalle circostanze che la predetta fattura fosse stata tempestivamente e specificamente contestata dalla [cfr. missiva Parte_1 del 28.07.2011, avente ad oggetto proprio l'espressa “contestazione fattura nr. 01 del
10.07.2011”, ivi ribadendosi l'insussistenza di “alcun rapporto” con la società emittente la fattura (come del resto già evidenziato nelle precedenti comunicazioni del 25.09.2009 e dell'8.10.2009 – v. supra, sub VI.10.)] e che nella nota integrativa al bilancio 2012 la avesse espressamente sottolineato che la predetta fattura, pur Parte_1
“doverosamente registrata” (quale imprenditore destinatario della fattura ed ex art. 23 D.P.R.
n. 633/1972), risultava tuttavia “tempestivamente contestata”, essendo stata all'uopo instaurata “opposizione” al “decreto ingiuntivo” proprio “in ragione dell'inesistenza dell'obbligazione sottostante” [cfr. pag. 8 del bilancio 2012, di cui evidentemente tenersi conto, diversamente da quanto ritenuto in prime cure (ove ci si è limitati a sostenere che ciò non valesse a “inficia[re]” il quadro indiziario, senza tuttavia in alcun modo chiarire le ragioni di una tale determinazione), in ossequio al principio di inscindibilità ex art. 2709 c.c. (che impone, come noto, che le scritture contabili debbano sempre essere valutate nella loro interezza – cfr., ex multis, Cass. n. 6306/2003 e Cass. n. 1679/1989)], ma altresì dall'evenienza che la predetta fattura fosse stata invero totalmente stornata dalla società opposta già il 30.09.2011 (circa 2 mesi dopo la sua emissione - 10.07.2011 – e prima ancora dell'emissione del d.i. – 14.10.2011) e ciò non fosse stato comunicato alla Parte_1
VIII.4.- E infatti, come da quest'ultima dedotto e documentato nel corso del giudizio di prime cure, tale società, nel corso di alcune verifiche dei propri carichi tributari e a seguito di accesso agli atti [cfr. all. 1 alla nota di deposito documenti e istanza di rimessione in termini del 10.07.2019 (istanza ex art. 153 c.p.c. poi accolta – cfr. provv. del 10.07.2019, a scioglimento di riserva assunta in pari data -, trattandosi quindi di documenti pacificamente utilizzabili ai fini del decidere)], aveva appreso di essere stata raggiunta da avviso di accertamento (non notificatole ex artt. 137 e ss. c.p.c. – cfr. pag. 2 dell'all. 2 alla predetta nota di deposito) in quanto la aveva “emesso in data 30/09/2011 nota di CP credito a storno totale” della fattura n. 1/2011 previamente emessa [contestando quindi l'Agenzia delle Entrate alla di aver “omesso di registrare” tale “nota di Parte_1 credito” al fine di conseguire una “detrazione IVA” “indebita” e pari, in specie, all'IVA di tale fattura, pur già stornata (cfr. pag. 7 del medesimo all. 2 alla nota di deposito del 10.07.2019)].
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della fattura effettivamente realizzato da in data 30.09.2011 (cfr. CP_8 CP pag. 24 dell'all. 2 alla nota di deposito del 10.07.2019, recante appunto “nota credito n. 1 del
30/09/2011) e tuttavia, come detto, né comunicato alla [come puntualmente Parte_1
dedotto e non specificamente contestato ex adverso, operando quindi il meccanismo ex art. 115, comma I, ult. parte, c.p.c.], né invero riportato dall'opposta CP nell'estratto autenticato ex art. 634 c.p.c. del proprio registro fatture prodotto in sede monitoria [pur risalente al 3.10.2011 (cfr. all. h) all'integrazione documentale ex art. 640
c.p.c. del 6.10.2011) e dunque senz'altro successivo al predetto storno – 30.09.2011].
VIII.5.- Né può ritenersi, come pur eccepito dalla parte opposta, che il predetto storno costituisse nel caso di specie solo un adempimento dovuto per non risultare esposta verso l'Erario per somme tuttavia non percepite [cfr. verbale d'udienza dell'11.07.2019, spec. pag.
2, punto b), nonché pag. 3 della memoria di replica di 1° grado (peraltro pacificamente tardiva, in quanto depositata il 4.11.2020, ore 21:45, pur a fronte di termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 15.07.2020 e quindi già spirati il 3.11.2020)].
VIII.6.- In senso contrario, infatti, giova rammentare che l'emittente la fattura (cedente o prestatore IVA) è facultizzato ad emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini IVA [di per sé invero priva di ogni carattere di doverosità o di “adempimento dovuto”] ex art. 26, comma II, D.P.R. n. 633/1972 (c.d. storno), così da annullare (in parte o, come nel caso di specie, in toto) la fattura previamente emessa:
(i) solo e soltanto al ricorrere di determinate e circoscritte situazioni e, in particolare, nel caso di specifiche sopravvenienze, giuridiche (e.g. dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione) o fattuali (e.g. applicazione di abbuoni o sconti), fra cui tuttavia non rientra ex se il mero mancato pagamento del corrispettivo, occorrendo invece, “quale presupposto indefettibile” e in base alla disciplina qui ratione temporis applicabile
(trattandosi di fattura del 2011), che siano altresì intervenute “procedure concorsuali” o
“procedure esecutive rimaste infruttuose” (risultando quindi necessario “che la procedura” in executivis “non solo abbia avuto effettivamente inizio, ma anche definitiva conclusione” di segno negativo), atteso che solo in tali ipotesi – in cui non ricorre un mero mancato pagamento, ma una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore e dunque
“sulla definitività dell'insoluto” [cfr. Cass. civ., 27/01/2014, n. 1541 e Cass. civ., 16/12/2011,
n. 27136] – può giustificarsi il predetto storno;
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(ii) previa doverosa comunicazione, poi, alla controparte, i.e. al destinatario della fattura, il quale, sulla scorta di tale storno, potrà aggiornare la contabilizzazione della fattura e
“registrare la variazione” nelle proprie scritture contabili (cfr. ancora art. 26 D.P.R. n.
633/1972).
VIII.7.- Nel caso di specie, al contrario, la parte risulta non solo aver CP provveduto all'emissione della nota di credito a storno totale della fattura previamente emessa in difetto dei presupposti previsti ex lege [v. supra, sub VIII.6., punto (i)], ma altresì omesso di darne comunicazione, come pur necessario, alla società destinataria della fattura [v. supra, sub VIII.6., punto (ii)], così precludendo a quest'ultima di registrare la variazione [non disponendo del documento giustificativo, costituito appunto dalla predetta nota di credito del
30.09.2011] e altresì determinando l'insorgenza a suo carico del debito tributario cristallizzato nell'avviso di accertamento [legato appunto al difetto di registrazione della predetta nota di credito (v. supra, sub VIII.4., 1° cpv.), tuttavia a essa non trasmessa (né riportata nell'estratto ex art. 634 c.p.c. – v. supra, sub VIII.4., 2° cpv.)].
VIII.8.- A fronte, pertanto, di una fattura immediatamente stornata proprio dalla parte emittente e, in difetto di trasmissione del predetto storno, “doverosamente registrata” dal destinatario, ma precisandone il carattere contestato e l'“inesistenza dell'obbligazione sottostante” (v. supra, sub VIII.3.), è evidente l'inidoneità anche di tale ultimo “elemento” istruttorio a valere addirittura quale prova del contratto qui azionato (v. supra, sub VIII.1.-
VIII.7.).
IX.- Non risultando, pertanto, gli elementi offerti dalla parte e valorizzati dal giudice di prime cure globalmente idonei a ritenere assolto il carico dimostrativo gravante sulla parte onerata
(v. supra, sub V.1.) e dunque non potendosi affermare, in difetto di pattuizione e comunque di elementi “gravi, precisi e concordanti” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 26/04/2023, n. 10908), che la fonte del diritto azionato sia stata dimostrata dalla parte istante ex art. 1218 c.c., trattandosi di questione ex se pregiudiziale e assorbente di ogni ulteriore profilo, ciò evidentemente impone l'accoglimento dell'appello proposto e la conseguente riforma della sentenza di prime cure, occorrendo conseguentemente accogliere l'opposizione della e Parte_1
definitivamente revocare il d.i. invece confermato (e pertanto ex lege munito di efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.) in prime cure (d.i. n. 937/2011).
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X.- Venendo poi alle statuizioni a ciò consequenziali, si è già innanzi evidenziato [v. supra, sub I.2.3., punto (B)] che nel corso del presente gravame si è svolta procedura incidentale di sequestro conservativo all'esito della quale, con provvedimento depositato il 27.04.2022 [già ordinante la cancellazione della trascrizione del sequestro e in particolare ordine al
Conservatore dei RR.II. di cancellare la trascrizione avvenuta in data 12.04.2022 al Reg. gen.
5868 e al Reg. part. 4796], si è disposto che l'odierna appellante ( prestasse Parte_1 cauzione per l'importo di € 300.00,00 - cauzione, quest'ultima, poi effettivamente prestata
[come da versamento documentato il 9.06.2022 (giusto documento inserito, ex art. 86, comma
II, disp. att. c.p.c., nel fascicolo d'ufficio e attestante il versamento della predetta somma su libretto postale, avente n. 000052261679, intestato a e vincolato all'ordine Parte_1
della Corte)].
Ciò detto, occorre qui osservare che con la presente sentenza – di accoglimento del gravame e di integrale rigetto della domanda già fatta valere in via monitoria da , CP
oggi v. supra, sub IX.) - è pacificamente da dichiararsi “inesistente il Controparte_1 diritto a cautela del quale” “il provvedimento” “era stato concesso” (cfr. art. 669 novies, comma III, c.p.c.), con conseguente immediata perdita di efficacia della predetta misura, da pronunciarsi da parte del giudice del merito - ciò peraltro costituendo “un effetto derivante ex lege” e dunque risultando la relativa “pronuncia d'ufficio”, “da parte del giudice di appello”, una statuizione “meramente ricognitiva” di quanto già consegue ipso iure a fronte della
“reiezione nel merito della domanda proposta a tutela del diritto cautelato” [cfr., ex aliis,
Cass. civ., 11/04/2013, n. 8906, nonché Cass. civ., 21/12/2021, n. 41078 (ove si sottolinea che, se ineludibile “presupposto” del “sequestro conservativo” “è il fumus boni iuris, ovvero la non manifesta infondatezza della pretesa creditoria”, è evidente che, una volta “accertata
l'inesistenza del credito con sentenza pronunciata all'esito d'un giudizio ordinario di cognizione, ancorché non definitiva, il sequestro perda efficacia”, in quanto, “una volta che
l'esistenza del credito venga esclusa all'esito d'un giudizio a cognizione piena, il legislatore presume insussistente ipso facto il requisito del fumus boni iuris”) e Cass. civ., 23/06/2008, n.
17028 (“nulla osta a che il giudice … revochi contestualmente la misura cautelare divenuta ipso iure inefficace”)].
A fronte di ciò, e considerando che il provvedimento ex art. 684 c.p.c. depositato il
27.04.2022 ha determinato, più che una “revoca”, una conversione dell'oggetto del sequestro,
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“trasferendosi” il vincolo sulla somma in cauzione [cfr., ex aliis, Cass. n. 9291/1999; Cass. n.
3705/1988; Cass. n. 951/1986; Cass. n. 5545/1983], è evidente che a tale inefficacia ex lege consegue – a fronte della già disposta cancellazione della trascrizione del vincolo (v. supra, nonché provvedimento del 27.04.2022, già recante ordine al Conservatore dei RR.II. di cancellare la trascrizione avvenuta in data 12.04.2022 al Reg. gen. 5868 e al Reg. part. 4796l)- altresì lo svincolo della cauzione e dunque dell'importo di € 300.000,00 giacente sul libretto n. 000052261679.
XI.- Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate:
(A) in base all'esito finale della lite (sulla base di valutazione “non frazionabile in relazione all'esito delle varie fasi del giudizio”, “a nulla rilevando” che “in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole”: cfr. Cass. n. 32061/2022; Cass. n. 21172/2019; Cass. n. 5820/2016; Cass. n.
19122/2015; Cass. n. 9587/2015; Cass. n. 6259/2014; Cass. n. 18503/2014) e in relazione all'intero giudizio [attesa l'intervenuta riforma della pronuncia di 1° grado e la conseguente caducazione, ex art. 336 c.p.c., anche della statuizione in punto di spese di lite emessa in prime cure – v., da ultimo, Cass. civ., 13/07/2020, n. 14916 e Cass. civ., 24/01/2017, n. 1775];
(B) considerando altresì i procedimenti cautelari in corso di causa [i n. 2 procedimenti di prime cure (v. supra, sub I.1.3., punto (4)) e l'ulteriore procedura svoltasi in questa sede (v. supra, sub I.2.3., punto (B)), risultando a tal riguardo in particolare valutabili - in difetto di attività istruttorie e/o di trattazione e di attività propedeutiche alla già intervenuta costituzione in giudizio - le fasi di cui all'art. 4, comma V, lett. c) e d), del D.M. 55/2014], ma non anche il procedimento ex art. 351 c.p.c. indicato supra, sub I.2.3., punto (A) [insuscettibile di autonoma liquidazione, poiché non costituente procedimento separato e distinto da quello d'appello (trattandosi di istanza da proporsi già “con l'impugnazione” – cfr. art. 283 c.p.c. – e di cui ci si limita a richiedere - ex art. 351, comma II, c.p.c. - il vaglio prima dell'udienza di comparizione, senza originare una procedura autonoma e autonomamente liquidabile)];
(C) in base alle disposizioni del D.M. 55/2014 [altresì considerando le modifiche apportate dal D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto, trattandosi dei parametri oggi vigenti – in ossequio al principio per cui, “in caso di riforma della sentenza di primo grado”, “il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese
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del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello”: cfr. Cass. civ., 10/12/2018, n.
31884; in tal senso v. anche Cass. civ., 9/12/2017, n. 30529, succ. conf. da Cass. civ.,
19/07/2018, n. 19181; Cass. civ., 3/09/2021, n. 23873; Cass. civ., 13/07/2021, n. 19989)];
(D) tenendo conto del valore della causa (coincidente con il valore in linea capitale del d.i. oggetto di opposizione - € 245.800,00 -, con conseguente applicabilità dello scaglione da €
52.000,01 a € 260.000,00) e procedendo poi a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni,
a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 119/2021
R.G., instaurato da mediante appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria n. 1270/2020, pubblicata il 23/12/2020, emessa a definizione del proc. n. 4440/2011 R.G. (avente ad oggetto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il d.i. n.
937/2011-proc. n. 3061/2011 R.G., confermato all'esito di tale opposizione), disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in integrale RIFORMA della pronuncia gravata,
ACCOGLIE l'opposizione proposta dalla avverso il d.i. n. Parte_1
937/2011 (proc. n. 3061/2011 R.G.), emesso dal Tribunale di Reggio Calabria e depositato il 14.10.2011, e dunque definitivamente REVOCA il predetto d.i. n.
937/2011;
2) DICHIARA INEFFICACE il sequestro disposto nel corso del presente giudizio d'appello e per l'effetto ORDINA lo svincolo della cauzione di € 300.000,00 versata su libretto postale, avente n. 000052261679, intestato a e vincolato Parte_1 all'ordine della Corte;
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3) CONDANNA la parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellante, spese globalmente liquidate, per l'intero giudizio, in € 18.673,00, oltre
R.S.F. al 15%, nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 15 novembre 2024.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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