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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1375/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1375 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Campagna alla via Cesarano n. 22 (c.f. Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Merola per procura a margine dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
- appellante -
E
con sede in Campagna alla via G. Controparte_1
Falcone (p.iva ); P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lisa Buonadonna per procura allegata al ricorso monitorio;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5080/2024, pubblicata il 28/10/2024
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 2580/2015 del 5.10.2015 il Tribunale di Salerno ingiungeva alla società il pagamento della somma di € 76.248,45 (€ Parte_1
60.863,77 oltre interessi moratori fino al ricorso monitorio pari ad € 15.384,68) in favore della società oltre Controparte_2
1 interessi moratori ex art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 e rimborso di spese processuali, per il corrispettivo a saldo di lavori di sistemazione viaria, di servizi e nolo a caldo di mezzi meccanici effettuati negli anni 2011 e 2012 nel cantiere sito in Campagna, loc. Quadrivio.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'ingiunto, veniva accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, che revocava l'ingiunzione di pagamento
(capo 1) e condannava al pagamento della minore somma Parte_1 di € 25.000,00 oltre interessi moratori ex art. 5 D.L.vo n. 231/2002 ed iva se dovuta
(capo 2).
Premessa l'inesistenza di un contratto scritto, di preventivi e di una contabilità finale condivisa da cui desumere l'effettiva entità dei lavori svolti e il loro ammontare, il giudice di primo grado escludeva valore probatorio alle fatture emesse da marzo 2012 a luglio 2014, alle testimonianze assunte da Persona_1
e (risultate generiche) e alla trascrizione del Testimone_1 Testimone_2 perito fonico di una conversazione ambientale. Considerava, invece, “di assoluto rilievo” una missiva del 4.10.2013 con cui aveva formulato a Controparte_1
e da quest'ultima allegata, una “Richiesta di incontro Parte_2 per la verifica della contabilità dei lavori eseguiti presso i vs. canteri” per la chiusura delle contabilità in sospeso da cui era emerso che a fronte di un fatturato totale pari ad € 104.120,67 risultavano pagati da € Parte_1
68.300,67 residuando € 35.820,00 da pagare a saldo delle fatture. In aggiunta all'importo indicato nella suddetta missiva 4.10.2013, Parte_1 aveva poi corrisposto a l'ulteriore somma di € 14.500,00. “Per cui, CP_1 dalla documentazione allegata è emerso che la società Parte_1 contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, avrebbe provveduto al pagamento di € 82.800,67 residuando una differenza di lavori di € 25.005,46” al netto di iva e interessi moratori.
propone appello avverso la sentenza e, con un unico Parte_1 motivo di impugnazione, censura la valutazione della prova documentale, dalla quale non risulta la effettiva “tipologia, natura e quantità dei lavori asseritamente eseguiti e, di conseguenza, l'esatto ammontare dell'importo richiesto, in sede monitoria, a saldo”.
Sostiene che la prova dei lavori effettivamente eseguiti può essere fornita solo da una (inesistente) contabilità finale redatta nel contraddittorio delle parti o, in alternativa, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio tecnico-contabile diretta a
2 verificare l'entità dei lavori e a determinare il corrispettivo attraverso il prezzario del Genio Civile;
che la missiva del 4.10.2013, contestata, con la quale la controparte chiedeva un incontro per la verifica della contabilità finale, non ha, invece, alcuna valenza probatoria ed è “in netto contrasto con tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti in fase extragiudiziale”.
costituitasi, resiste. Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che nella comparsa conclusionale la società appellata ha deferito un giuramento decisorio al legale rapp.te della
[...] inammissibile perché non verte su un fatto proprio o un fatto percepito Parte_1 da cui dipende la decisione della causa, ma sull'estinzione del debito oggetto dell'ingiunzione di pagamento, la cui sussistenza è contestata dalla società appellante, e sul pagamento dell'iva.
Nel merito, dalla descrizione dei lavori contenuta nelle fatture allegate al ricorso monitorio si evince che il credito dedotto in giudizio ha ad oggetto il corrispettivo di lavori presso un cantiere nel comune di Campagna, loc. Piantito.
Poiché non vi è alcun contratto scritto, né un ordinativo di lavori e la loro contabilità è stata eseguita esclusivamente dalla società appaltatrice
[...]
, senza alcun contraddittorio con la società Controparte_1 committente ( o con il direttore dei lavori, vale nel caso Parte_1 di specie il medesimo principio affermato dalla giurisprudenza nell'ipotesi in cui lo stato di avanzamento sia stato formato dall'appaltatore o nel suo interesse, secondo cui la contabilità dell'appaltatore vale come prova della quantità dei lavori eseguiti e dei prezzi applicati solo se il committente non contesti quanto da essa risulta
(Cass., 6.6.2023, n. 15925; Cass., 21.5.1999, n. 4955). Dato che la contabilizzazione dei lavori è stata radicalmente contestata dalla committente, non solo in giudizio, ma anche nella sua corrispondenza con la società appaltatrice, grava su quest'ultima l'onere di provare di aver eseguito i lavori descritti nelle fatture e di aver reso il conto finale applicando le tariffe esistenti o usuali.
La prova dell'esecuzione dei lavori non è stata acquisita attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio “percipiente”, né mediante le generiche testimonianze assunte. Gli elementi documentali acquisiti sono solo le fatture, la contabilità predisposta unilateralmente dall'appaltatrice e le sue richieste di pagamento.
3 Per giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass., ord., 27.2.2023, n.
5827) le fatture hanno valore probatorio esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, trattandosi di documenti fiscali formati dalla stessa parte che intende avvalersene, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, non integrano, di per sé, la prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio.
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto è un atto giuridico a contenuto partecipativo che consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quando tale rapporto sia contestato fra le parti, come nel caso di specie, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio che consente il ricorso anche ad altre fonti di prova (Cass., 20.5.2004, n. 9593).
Non serve, a fini probatori, neppure l'annotazione delle fatture nel registro iva, dato che, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., i libri e le altre scritture contabili
“fanno prova” contro l'imprenditore e tra imprenditori “possono formare prova” a favore dell'imprenditore che ha eseguito la scrittura. In quest'ultimo caso, la scrittura contabile può valere come elemento indiziario atto a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (Cass., 16.5.2016, n.
9968).
Le fatture e la loro annotazione contabile hanno, dunque, una valenza di meri indizi che, anche nella loro combinazione, non sono idonei a formare la prova presuntiva dell'esecuzione dei lavori in esse descritti.
Allo stesso modo, anche l'ulteriore documentazione prodotta dalla società appaltatrice è di provenienza unilaterale, ivi compresa la missiva del 4.10.2013, che il giudice di primo grado ha considerato “di assoluto rilievo”. Il documento, in realtà, non è altro che una richiesta della società appaltatrice di un incontro “per la verifica della contabilità dei lavori eseguiti presso i Vs canteri”, con un riepilogo delle fatture emesse e dei pagamenti effettuati. Il suo valore probatorio, in mancanza di una conferma da parte della committente, non è dissimile dalle fatture e dai riepiloghi contabili formati unilateralmente dall'appaltatrice.
Risultano, perciò, fondate le censure svolte dall'appellante alla valutazione del giudice di prime cure, il quale ha erroneamente ricavato la prova del diritto al
4 pagamento di un saldo di € 25.000,00 solo in base ad un atto di provenienza unilaterale della società appaltatrice, contestato dalla committente.
In definitiva, la società appaltatrice non ha assolto, neppure attraverso la produzione documentale, all'onere di provare l'esecuzione dei lavori fatturati e il loro corrispettivo. Di qui l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda proposta con il ricorso monitorio, dovendosi considerare il decreto ingiuntivo già revocato dal giudice di prime cure.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte parzialmente soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.,
29.10.2019, n. 27606). Il regolamento segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte appellante in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1375/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta dalla società Controparte_1 con il ricorso monitorio;
[...]
2. condanna la società al rimborso delle Controparte_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore della società
che liquida in € 789,00 per spese vive (di cui € Parte_1
406,50 per il primo grado ed € 382,50 per il secondo grado) e in € 9.000,00 per onorari di difesa (di cui € 5.000,00 per il primo grado ed € 4.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Salerno lì 22/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1375 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede in Campagna alla via Cesarano n. 22 (c.f. Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Merola per procura a margine dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
- appellante -
E
con sede in Campagna alla via G. Controparte_1
Falcone (p.iva ); P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lisa Buonadonna per procura allegata al ricorso monitorio;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5080/2024, pubblicata il 28/10/2024
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 2580/2015 del 5.10.2015 il Tribunale di Salerno ingiungeva alla società il pagamento della somma di € 76.248,45 (€ Parte_1
60.863,77 oltre interessi moratori fino al ricorso monitorio pari ad € 15.384,68) in favore della società oltre Controparte_2
1 interessi moratori ex art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 e rimborso di spese processuali, per il corrispettivo a saldo di lavori di sistemazione viaria, di servizi e nolo a caldo di mezzi meccanici effettuati negli anni 2011 e 2012 nel cantiere sito in Campagna, loc. Quadrivio.
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'ingiunto, veniva accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, che revocava l'ingiunzione di pagamento
(capo 1) e condannava al pagamento della minore somma Parte_1 di € 25.000,00 oltre interessi moratori ex art. 5 D.L.vo n. 231/2002 ed iva se dovuta
(capo 2).
Premessa l'inesistenza di un contratto scritto, di preventivi e di una contabilità finale condivisa da cui desumere l'effettiva entità dei lavori svolti e il loro ammontare, il giudice di primo grado escludeva valore probatorio alle fatture emesse da marzo 2012 a luglio 2014, alle testimonianze assunte da Persona_1
e (risultate generiche) e alla trascrizione del Testimone_1 Testimone_2 perito fonico di una conversazione ambientale. Considerava, invece, “di assoluto rilievo” una missiva del 4.10.2013 con cui aveva formulato a Controparte_1
e da quest'ultima allegata, una “Richiesta di incontro Parte_2 per la verifica della contabilità dei lavori eseguiti presso i vs. canteri” per la chiusura delle contabilità in sospeso da cui era emerso che a fronte di un fatturato totale pari ad € 104.120,67 risultavano pagati da € Parte_1
68.300,67 residuando € 35.820,00 da pagare a saldo delle fatture. In aggiunta all'importo indicato nella suddetta missiva 4.10.2013, Parte_1 aveva poi corrisposto a l'ulteriore somma di € 14.500,00. “Per cui, CP_1 dalla documentazione allegata è emerso che la società Parte_1 contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta, avrebbe provveduto al pagamento di € 82.800,67 residuando una differenza di lavori di € 25.005,46” al netto di iva e interessi moratori.
propone appello avverso la sentenza e, con un unico Parte_1 motivo di impugnazione, censura la valutazione della prova documentale, dalla quale non risulta la effettiva “tipologia, natura e quantità dei lavori asseritamente eseguiti e, di conseguenza, l'esatto ammontare dell'importo richiesto, in sede monitoria, a saldo”.
Sostiene che la prova dei lavori effettivamente eseguiti può essere fornita solo da una (inesistente) contabilità finale redatta nel contraddittorio delle parti o, in alternativa, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio tecnico-contabile diretta a
2 verificare l'entità dei lavori e a determinare il corrispettivo attraverso il prezzario del Genio Civile;
che la missiva del 4.10.2013, contestata, con la quale la controparte chiedeva un incontro per la verifica della contabilità finale, non ha, invece, alcuna valenza probatoria ed è “in netto contrasto con tutta la corrispondenza intercorsa tra le parti in fase extragiudiziale”.
costituitasi, resiste. Controparte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che nella comparsa conclusionale la società appellata ha deferito un giuramento decisorio al legale rapp.te della
[...] inammissibile perché non verte su un fatto proprio o un fatto percepito Parte_1 da cui dipende la decisione della causa, ma sull'estinzione del debito oggetto dell'ingiunzione di pagamento, la cui sussistenza è contestata dalla società appellante, e sul pagamento dell'iva.
Nel merito, dalla descrizione dei lavori contenuta nelle fatture allegate al ricorso monitorio si evince che il credito dedotto in giudizio ha ad oggetto il corrispettivo di lavori presso un cantiere nel comune di Campagna, loc. Piantito.
Poiché non vi è alcun contratto scritto, né un ordinativo di lavori e la loro contabilità è stata eseguita esclusivamente dalla società appaltatrice
[...]
, senza alcun contraddittorio con la società Controparte_1 committente ( o con il direttore dei lavori, vale nel caso Parte_1 di specie il medesimo principio affermato dalla giurisprudenza nell'ipotesi in cui lo stato di avanzamento sia stato formato dall'appaltatore o nel suo interesse, secondo cui la contabilità dell'appaltatore vale come prova della quantità dei lavori eseguiti e dei prezzi applicati solo se il committente non contesti quanto da essa risulta
(Cass., 6.6.2023, n. 15925; Cass., 21.5.1999, n. 4955). Dato che la contabilizzazione dei lavori è stata radicalmente contestata dalla committente, non solo in giudizio, ma anche nella sua corrispondenza con la società appaltatrice, grava su quest'ultima l'onere di provare di aver eseguito i lavori descritti nelle fatture e di aver reso il conto finale applicando le tariffe esistenti o usuali.
La prova dell'esecuzione dei lavori non è stata acquisita attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio “percipiente”, né mediante le generiche testimonianze assunte. Gli elementi documentali acquisiti sono solo le fatture, la contabilità predisposta unilateralmente dall'appaltatrice e le sue richieste di pagamento.
3 Per giurisprudenza costante della Suprema Corte (Cass., ord., 27.2.2023, n.
5827) le fatture hanno valore probatorio esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, trattandosi di documenti fiscali formati dalla stessa parte che intende avvalersene, mentre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come in ogni altro giudizio di cognizione, non integrano, di per sé, la prova del credito e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio.
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto è un atto giuridico a contenuto partecipativo che consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quando tale rapporto sia contestato fra le parti, come nel caso di specie, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio che consente il ricorso anche ad altre fonti di prova (Cass., 20.5.2004, n. 9593).
Non serve, a fini probatori, neppure l'annotazione delle fatture nel registro iva, dato che, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., i libri e le altre scritture contabili
“fanno prova” contro l'imprenditore e tra imprenditori “possono formare prova” a favore dell'imprenditore che ha eseguito la scrittura. In quest'ultimo caso, la scrittura contabile può valere come elemento indiziario atto a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio (Cass., 16.5.2016, n.
9968).
Le fatture e la loro annotazione contabile hanno, dunque, una valenza di meri indizi che, anche nella loro combinazione, non sono idonei a formare la prova presuntiva dell'esecuzione dei lavori in esse descritti.
Allo stesso modo, anche l'ulteriore documentazione prodotta dalla società appaltatrice è di provenienza unilaterale, ivi compresa la missiva del 4.10.2013, che il giudice di primo grado ha considerato “di assoluto rilievo”. Il documento, in realtà, non è altro che una richiesta della società appaltatrice di un incontro “per la verifica della contabilità dei lavori eseguiti presso i Vs canteri”, con un riepilogo delle fatture emesse e dei pagamenti effettuati. Il suo valore probatorio, in mancanza di una conferma da parte della committente, non è dissimile dalle fatture e dai riepiloghi contabili formati unilateralmente dall'appaltatrice.
Risultano, perciò, fondate le censure svolte dall'appellante alla valutazione del giudice di prime cure, il quale ha erroneamente ricavato la prova del diritto al
4 pagamento di un saldo di € 25.000,00 solo in base ad un atto di provenienza unilaterale della società appaltatrice, contestato dalla committente.
In definitiva, la società appaltatrice non ha assolto, neppure attraverso la produzione documentale, all'onere di provare l'esecuzione dei lavori fatturati e il loro corrispettivo. Di qui l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda proposta con il ricorso monitorio, dovendosi considerare il decreto ingiuntivo già revocato dal giudice di prime cure.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte parzialmente soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.,
29.10.2019, n. 27606). Il regolamento segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellata al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte appellante in entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1375/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta dalla società Controparte_1 con il ricorso monitorio;
[...]
2. condanna la società al rimborso delle Controparte_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore della società
che liquida in € 789,00 per spese vive (di cui € Parte_1
406,50 per il primo grado ed € 382,50 per il secondo grado) e in € 9.000,00 per onorari di difesa (di cui € 5.000,00 per il primo grado ed € 4.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Salerno lì 22/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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