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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1299/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 166/2024 (est. Cattaneo) promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Camillo Ferioli, presso il cui studio in Busto Arsizio, via
Don Giovanni Minzoni n. 2, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dagli avv.ti Grazia Guerra e Roberto Maio, con i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “piaccia alla Corte d'Appello di Milano, in integrale riforma della sentenza di inammissibilità n. 166/24 (RG 544/23) del Tribunale di Varese, Giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Cattaneo, depositata in cancelleria il 28.05.24, mai notificata all'appellante, così provvedere:
1. Accogliere integralmente l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito opposto, a) accertare l'insussistenza dell'obbligo della ricorrente di iscriversi alla Gestione CP_ Commercianti per l'insussistenza in fatto e in diritto dei relativi presupposti, ordinandone la cancellazione d'ufficio;
b) disporre l'annullamento, revoca, rettifica dell'avviso di addebito impugnato, previo accertamento e dichiarazione della nullità, inefficacia, illegittimità, infondatezza dello stesso, e di ogni ulteriore atto o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo;
CP_ c) dichiarare comunque non dovute le somme pretese dall' con l'avviso di addebito impugnato o, in subordine, ridurne l'ammontare a quanto effettivamente dovuto;
2. condannare l'Istituto appellato alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
DM 55/14, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Appellato: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinte tutte le avverse domande, istanze ed eccezioni confermare l'impugnata sentenza n. 166/2024 del
Tribunale di Varese, con condanna di parte appellante al pagamento delle somme di cui al titolo esecutivo oggetto dell'intimazione di pagamento. Con condanna del ricorrente/appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 28 maggio 2024, il Tribunale di Varese in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 544/2023 R.G. CP_ promossa da contro l' ha dichiarato inammissibile, in quanto Parte_1 tardiva, l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41720210001101487000, relativo CP_ ad una pretesa creditoria dell' per contributi IVS dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2019 e 2020, asseritamente portato a conoscenza della contribuente mediante notificazione dell'intimazione di pagamento n.
117202390018726 49000 notificata il 6 luglio 2023.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante, premesso:
- di aver avviato in data 10 ottobre 2018, in provincia di Caserta, un'attività libero professionale di promoter/merchandiser, incaricando un consulente fiscale il quale procedeva all'apertura della partita IVA, CP_ alla comunicazione di iscrizione alla Gestione Separata come professionista, nonché, erroneamente, all'iscrizione dell'impresa individuale nel Registro delle Imprese di Caserta;
- di essersi trasferita, in data 3 ottobre 2019, in provincia di Varese;
- che il professionista incaricato aveva proceduto erroneamente all'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese ed aveva, altresì, assunto l'incarico dell'attivazione di una casella PEC (di cui era l'unico pag. 2/9 domiciliatario, detenendo in esclusiva i codici di accesso) da indicare nel Registro delle Imprese;
- di avere versato, in data 17 febbraio 2020, contributi dell'importo di € CP_ 1.195,12 in favore dell di Aversa, mentre parte della somma (€ 638,74) avrebbe dovuto essere versata con indicazione del codice CP_ dell' di Varese;
- di avere percepito, negli anni di imposta 2019 e 2020, sia redditi da lavoro autonomo sia redditi da lavoro subordinato, con prevalenza di questi ultimi;
- che in data 31 dicembre 2020 aveva cessato ogni attività di lavoro autonomo, ma il consulente fiscale incaricato della pratica di cancellazione dal Registro delle Imprese aveva omesso di disattivare la casella PEC, mantenendola funzionante, nonostante l'inesistenza di un siffatto obbligo in capo alle imprese individuali non più attive;
CP_
- di avere recentemente appreso che il 7 dicembre 2021 l' di Varese aveva inviato a tale indirizzo PEC l'avviso di addebito in questa sede opposto;
tanto premesso, ha lamentato l'inesistenza o nullità della notifica dell'avviso di addebito, in quanto effettuata a mezzo PEC ad un indirizzo in precedenza comunicato al Registro delle Imprese, relativo tuttavia ad impresa individuale ormai cessata in data 31 dicembre 2020; nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la propria iscrizione alla Gestione Commercianti, avuto riguardo alla natura professionale e non imprenditoriale dell'attività svolta, nonché alla prevalenza dell'attività di lavoro subordinato rispetto all'attività libero professionale;
inoltre, ha CP_ allegato che una parte della somma azionata dall' mediante l'avviso di addebito CP_ era stata oggetto di versamento in favore dell' di Aversa, per mero errore, in data
17 febbraio 2020 (€ 638,74). CP_ Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva;
nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. CP_ Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione preliminare dell' ha dichiarato l'opposizione inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Premesso che le contestazioni formulate da parte ricorrente hanno ad oggetto il merito della pretesa contributiva ad attengono alla fase antecedente alla formazione dell'avviso di addebito, il giudice di prime cure ha qualificato l'opposizione come “recuperatoria” e ha dato atto che la stessa era stata instaurata nel termine di
40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, sul presupposto della nullità o inesistenza della notifica a mezzo PEC dell'avviso di addebito.
Ciò premesso, esaminata la documentazione in atti e richiamata la normativa di riferimento, ha ritenuto rituale la notificazione dell'avviso di addebito, eseguita all'indirizzo PEC dell'impresa individuale di risultante dal Registro Parte_1
pag. 3/9 delle Imprese. Infatti, pur a fronte della cancellazione di detta impresa dal Registro delle Imprese in data 31 dicembre 2020, l'indirizzo PEC risultava dal Registro ed era CP_ ancora attivo alla data del 7 dicembre 2021, quando l' aveva notificato l'avviso di addebito.
Il primo giudice ha osservato in proposito che “se, da un lato, l'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC sussiste in capo all'imprenditore individuale con riferimento all'iscrizione nel Registro delle Imprese, dall'altro non risulta consentito trarne – quale conseguenza necessitata - che la cessazione dell'attività dell'impresa individuale renda non più riferibile al titolare della stessa l'indirizzo PEC ancora risultante dalla visura camerale, mantenuto attivo.
L'art.5 d.l. 179/2012 non pone alcun limite di efficacia temporale all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese.
Né la cancellazione dell'impresa individuale comporta, di per sé, in automatico, la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tale ultimo passaggio richiedendo un'ulteriore iniziativa in tal senso da parte del titolare, indirizzata al gestore”. Pertanto – si legge nella sentenza – “nel caso in cui l'imprenditore individuale, nonostante la cessazione dell'attività, si sia determinato nel senso del mantenimento in funzione della casella di posta elettronica certificata (quest'ultima ancora risultante al
Registro delle Imprese), lo stesso rimane onerato della relativa gestione.
Deve dunque ritenersi che le notifiche effettuate a questo indirizzo attivo, risultante dal Registro delle Imprese, si perfezionino regolarmente nei confronti del destinatario”.
Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che parte opponente, nei propri scritti difensivi, aveva imputato la mancata conoscenza dell'avviso di addebito non ad un difetto di ricezione, bensì alla circostanza che la comunicazione, ricevuta dal professionista incaricato della gestione della casella PEC, non era stata da quest'ultimo portata a conoscenza dell'interessata; sul punto, ha rilevato che la negligenza del professionista delegato non può certamente privare di validità la notifica ricevuta, in quanto l'incarico affidato al professionista non fa certamente venir meno l'onere della ricorrente di controllare la propria casella PEC, così come è parimenti onere della ricorrente sincerarsi dell'avvenuta disattivazione della stessa. L'accertata regolarità e validità della notifica dell'avviso di addebito ha quale conseguenza – conclude la sentenza - l'inammissibilità dell'opposizione, che si sarebbe dovuta proporre nel termine perentorio di 40 giorni dalla data della notifica (7 dicembre 2021), senza che residui la possibilità di un'azione “recuperatoria”.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 28 novembre 2024.
Con un unico motivo deduce inesistenza, nullità, invalidità della notifica ad indirizzo telematico non risultante dall'elenco IN ed afferma l'irrilevanza di un pag. 4/9 indirizzo telematico riferibile ad impresa individuale ormai cessata al momento della notifica.
Lamenta che il primo giudice abbia interpretato erroneamente la normativa in materia di notificazione a mezzo PEC, ritenendo che la validità della notifica con tale mezzo discenda dall'effettivo funzionamento della casella PEC, indipendentemente dall'esistenza di uno specifico obbligo previsto dalla legge di dotarsi e mantenere attiva una casella PEC.
A parere di parte appellante, il primo giudice non avrebbe dovuto limitarsi a constatare il funzionamento della casella PEC della destinataria e ad osservare che era stata prodotta la ricevuta di consegna della busta telematica, ma avrebbe dovuto verificare la sussistenza di un obbligo normativo in capo a di dotarsi di Parte_1 una casella PEC e di monitorarla, dovendosi, ad avviso di parte appellante, ritenere
“inesistente o comunque invalida la notifica in caso di ritenuta insussistenza del relativo obbligo, desumibile facilmente dalla mancata inclusione dell'indirizzo utilizzato nell'elenco IN”.
Nell'ottica del gravame, nel caso di specie la destinataria non risultava più obbligata, ai sensi dell'art. 5 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, a dotarsi e a mantenere attiva una casella PEC, stante la cancellazione in data 12 gennaio 2021 della propria impresa individuale dal Registro delle Imprese per cessazione dell'attività.
In quest'ottica, dopo la cessazione dell'attività economica e la conseguente esclusione dal registro IN, l'odierna appellante avrebbe dovuto ricevere la notificazione dell'avviso di addebito con le modalità ordinarie previste per le persone fisiche e non invece con le modalità speciali previste per le imprese, proprio in quanto non più riconducibile a tale ultima categoria.
Parte appellante non ritiene condivisibile neppure “l'ulteriore rilievo formulato dal primo giudice, il quale ha rimproverato alla ricorrente la negligenza costituita dal non avere verificato che il professionista incaricato della cancellazione della impresa individuale avesse altresì disattivato la casella PEC pubblicata in camera di commercio, posto che un tale singolare obbligo per la ricorrente deriverebbe dalla errata concezione per la quale la validità delle notifiche telematiche non dipende dalla corrispondenza dell'indirizzo utilizzato con quelli risultanti dai pubblici registri, bensì dall'effettivo funzionamento della casella di posta, determinato dalla volontà del titolare.
Al contrario, nessun rimprovero di negligenza può essere formulato a carico della ricorrente, la quale poteva confidare che la avvenuta cancellazione della propria impresa comportasse la cessazione dell'obbligo di dotarsi e mantenere attiva la propria CP_ PEC. Al contrario, sarebbe possibile muovere un rimprovero di negligenza all' il quale al momento della notifica non verificava la corrispondenza dell'indirizzo del
pag. 5/9 destinatario con quello risultante dall'elenco INIPEC, accontentandosi invece di utilizzare l'indirizzo camerale della impresa”.
L'appellante ripropone, infine, le deduzioni di merito a sostegno dell'opposizione (non esaminate dal primo giudice, in quanto assorbite dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità), evidenziando che CP_ l' non aveva contestato gli assunti della stessa in punto di insussistenza dei presupposti fattuali e normativi alla base della pretesa contributiva, essendosi limitato ad eccepire la tardività del ricorso.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con integrale Parte_1 conferma della sentenza di primo grado.
Nell'esaminare le ragioni a sostegno del gravame va premesso che, a norma dell'art. 30, comma 4, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n.
122, “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa CP_ eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Al fine di individuare gli “elenchi previsti dalla legge”, da cui trarre gli indirizzi elettronici ove notificare l'avviso di addebito, occorre fare riferimento all'art. 16 ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, che, nel testo applicabile ratione temporis, per quanto di interesse così disponeva: “
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma
6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della giustizia”.
I richiami normativi contenuti nella disposizione citata individuano i seguenti pubblici elenchi: IN (Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal , che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC Controparte_2 delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio Italiano); NA (Indice
pag. 6/9 nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese); PR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente);
Registro PP.AA. (gestito dal e contenente gli indirizzi di PEC Controparte_3 delle amministrazioni pubbliche); Registro delle Imprese;
ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ). Controparte_3
Ne deriva che, contrariamente alla tesi di parte appellante, il fatto che nel caso di specie l'avviso di addebito sia stato notificato a quale titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, ad un indirizzo elettronico estratto non dall'IN, bensì dal Registro delle Imprese, non determina alcun vizio della notifica, atteso che il
Registro delle Imprese è, al pari dell'IN, uno dei pubblici elenchi previsti dalla legge agli effetti dell'art. 30, comma 4, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122.
A conferma di quanto ora esposto si richiamano recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno chiarito che “ai fini del domicilio digitale il D.L.
n. 179 del 2012, art. 16-ter, conv con mod. dalla L. n. 221 del 2012, e poi modificato dal D.L. n. 90 del 2014 conv. con mod. dalla L. n. 114 del 2014, e vigente al 4/9/2015 prevedeva che "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal presente decreto, art. 4 e art. 16, comma 12; dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6-bis, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia";
- tra questi pubblici elenchi era quindi ricompreso anche quello del registro delle imprese ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, conv. con L. n. 2 del
2009 con la conseguenza che l'indirizzo […], risultante dalla visura camerale della ricorrente, poteva essere legittimamente utilizzato” (cfr. Cass., 30 maggio 2022 n.
17464).
Pertanto, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, nel caso che CP_ ci occupa l' non era tenuto a verificare la corrispondenza dell'indirizzo della destinataria della notifica dell'avviso di addebito con quello risultante dall'elenco INI- PEC, essendo sufficiente verificare la corrispondenza - pacificamente sussistente - di detto indirizzo con quello risultante dal Registro delle Imprese.
Ad avviso del Collegio non coglie nel segno neppure l'ulteriore argomento speso da parte appellante, secondo cui “con la cessazione dell'attività economica cessa automaticamente anche la qualità di imprenditore, con la logica conseguenza che il soggetto non può più dirsi assoggettato all'obbligo previsto dall'art. 5 D.L. 179/12”.
Si richiamano anche a tale proposito gli arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imprenditore ha l'obbligo di tenere operativo il domicilio pag. 7/9 digitale anche per i dodici mesi successivi alla cancellazione dal Registro delle Imprese:
“come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 27348 del 2021, ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012). Inoltre, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017; Cass. n.
16864 del 2018) delle disposizioni da ultimo citate), - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017;
Cass. n. 16864 del 2018)” (Cass., 2 marzo 2022 n. 6866).
Nel caso di cui si controverte è pacifico e documentalmente provato che l'impresa individuale di ha cessato l'attività il 31 dicembre 2020 ed è Parte_1 stata cancellata dal Registro delle Imprese il 12 gennaio 2021 (cfr. visura CCIAA allegata sub doc. 1 fascicolo appellato di primo grado). E' parimenti pacifico e documentalmente provato che l'avviso di addebito n.
41720210001101487000 è stato notificato all'odierna appellante all'indirizzo PEC
risultante dal Registro delle Imprese, in data 7 dicembre 2021 Email_1
(cfr. docc. 2, 3 e 4 fascicolo appellato di primo grado).
La notifica dell'avviso di addebito, dunque, è avvenuta entro l'anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese dell'impresa individuale di Parte_1 ossia in un periodo in cui – come ribadito dalla Suprema Corte nei precedenti da ultimo richiamati - l'appellante aveva l'onere di mantenere operativo l'indirizzo PEC dell'impresa individuale.
Ciò è sufficiente a confutare l'argomento dell'inesistenza, al momento della notifica, di un obbligo in capo a di dotarsi e mantenere attiva una Parte_1 casella PEC, da cui, secondo la tesi di parte appellante, discenderebbe l'inidoneità della notifica ad assicurare la conoscenza legale dell'avviso di addebito notificato a detto indirizzo PEC.
Va altresì rimarcato che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure (con statuizione non specificamente attinta dal motivo di gravame), la casella PEC era regolarmente funzionante e la notifica è andata a buon fine, come attestato dalle pag. 8/9 CP_ ricevute di accettazione e consegna versate in atti dall' (cfr. docc. 2 e 3 del relativo fascicolo).
Per altro verso, l'obbligo di mantenere attiva la PEC per i dodici mesi successivi alla cancellazione dal Registro delle Imprese comportava l'onere di Pt_1 di monitorare, nel medesimo periodo, detta casella di posta elettronica,
[...] risultando pertanto privo di fondamento l'assunto secondo cui l'appellante “poteva confidare che la avvenuta cancellazione della propria impresa comportasse la cessazione dell'obbligo di dotarsi e mantenere attiva la propria PEC”.
Da tutto ciò si ricava la piena correttezza della pronuncia di primo grado che, a fronte della rituale notifica dell'avviso di addebito in data 7 dicembre 2021 e in assenza di opposizione proposta nel termine di 40 giorni da detta notifica ex art. 24 d.lgs. 26 CP_ febbraio 1999 n. 46, ha ritenuto il credito dell irretrattabile, con conseguente inammissibilità di ogni contestazione attinente alla fase antecedente alla formazione del titolo.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della relativa novità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione, si ravvisano i presupposti ex art. 92
c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 166/2024 del Tribunale di Varese;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado. Milano, 19 marzo 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1299/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 166/2024 (est. Cattaneo) promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Camillo Ferioli, presso il cui studio in Busto Arsizio, via
Don Giovanni Minzoni n. 2, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dagli avv.ti Grazia Guerra e Roberto Maio, con i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “piaccia alla Corte d'Appello di Milano, in integrale riforma della sentenza di inammissibilità n. 166/24 (RG 544/23) del Tribunale di Varese, Giudice del Lavoro
Dott.ssa Federica Cattaneo, depositata in cancelleria il 28.05.24, mai notificata all'appellante, così provvedere:
1. Accogliere integralmente l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito opposto, a) accertare l'insussistenza dell'obbligo della ricorrente di iscriversi alla Gestione CP_ Commercianti per l'insussistenza in fatto e in diritto dei relativi presupposti, ordinandone la cancellazione d'ufficio;
b) disporre l'annullamento, revoca, rettifica dell'avviso di addebito impugnato, previo accertamento e dichiarazione della nullità, inefficacia, illegittimità, infondatezza dello stesso, e di ogni ulteriore atto o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo;
CP_ c) dichiarare comunque non dovute le somme pretese dall' con l'avviso di addebito impugnato o, in subordine, ridurne l'ammontare a quanto effettivamente dovuto;
2. condannare l'Istituto appellato alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del
DM 55/14, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Appellato: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinte tutte le avverse domande, istanze ed eccezioni confermare l'impugnata sentenza n. 166/2024 del
Tribunale di Varese, con condanna di parte appellante al pagamento delle somme di cui al titolo esecutivo oggetto dell'intimazione di pagamento. Con condanna del ricorrente/appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 28 maggio 2024, il Tribunale di Varese in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 544/2023 R.G. CP_ promossa da contro l' ha dichiarato inammissibile, in quanto Parte_1 tardiva, l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 41720210001101487000, relativo CP_ ad una pretesa creditoria dell' per contributi IVS dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2019 e 2020, asseritamente portato a conoscenza della contribuente mediante notificazione dell'intimazione di pagamento n.
117202390018726 49000 notificata il 6 luglio 2023.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante, premesso:
- di aver avviato in data 10 ottobre 2018, in provincia di Caserta, un'attività libero professionale di promoter/merchandiser, incaricando un consulente fiscale il quale procedeva all'apertura della partita IVA, CP_ alla comunicazione di iscrizione alla Gestione Separata come professionista, nonché, erroneamente, all'iscrizione dell'impresa individuale nel Registro delle Imprese di Caserta;
- di essersi trasferita, in data 3 ottobre 2019, in provincia di Varese;
- che il professionista incaricato aveva proceduto erroneamente all'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese ed aveva, altresì, assunto l'incarico dell'attivazione di una casella PEC (di cui era l'unico pag. 2/9 domiciliatario, detenendo in esclusiva i codici di accesso) da indicare nel Registro delle Imprese;
- di avere versato, in data 17 febbraio 2020, contributi dell'importo di € CP_ 1.195,12 in favore dell di Aversa, mentre parte della somma (€ 638,74) avrebbe dovuto essere versata con indicazione del codice CP_ dell' di Varese;
- di avere percepito, negli anni di imposta 2019 e 2020, sia redditi da lavoro autonomo sia redditi da lavoro subordinato, con prevalenza di questi ultimi;
- che in data 31 dicembre 2020 aveva cessato ogni attività di lavoro autonomo, ma il consulente fiscale incaricato della pratica di cancellazione dal Registro delle Imprese aveva omesso di disattivare la casella PEC, mantenendola funzionante, nonostante l'inesistenza di un siffatto obbligo in capo alle imprese individuali non più attive;
CP_
- di avere recentemente appreso che il 7 dicembre 2021 l' di Varese aveva inviato a tale indirizzo PEC l'avviso di addebito in questa sede opposto;
tanto premesso, ha lamentato l'inesistenza o nullità della notifica dell'avviso di addebito, in quanto effettuata a mezzo PEC ad un indirizzo in precedenza comunicato al Registro delle Imprese, relativo tuttavia ad impresa individuale ormai cessata in data 31 dicembre 2020; nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la propria iscrizione alla Gestione Commercianti, avuto riguardo alla natura professionale e non imprenditoriale dell'attività svolta, nonché alla prevalenza dell'attività di lavoro subordinato rispetto all'attività libero professionale;
inoltre, ha CP_ allegato che una parte della somma azionata dall' mediante l'avviso di addebito CP_ era stata oggetto di versamento in favore dell' di Aversa, per mero errore, in data
17 febbraio 2020 (€ 638,74). CP_ Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva;
nel merito ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. CP_ Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione preliminare dell' ha dichiarato l'opposizione inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Premesso che le contestazioni formulate da parte ricorrente hanno ad oggetto il merito della pretesa contributiva ad attengono alla fase antecedente alla formazione dell'avviso di addebito, il giudice di prime cure ha qualificato l'opposizione come “recuperatoria” e ha dato atto che la stessa era stata instaurata nel termine di
40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, sul presupposto della nullità o inesistenza della notifica a mezzo PEC dell'avviso di addebito.
Ciò premesso, esaminata la documentazione in atti e richiamata la normativa di riferimento, ha ritenuto rituale la notificazione dell'avviso di addebito, eseguita all'indirizzo PEC dell'impresa individuale di risultante dal Registro Parte_1
pag. 3/9 delle Imprese. Infatti, pur a fronte della cancellazione di detta impresa dal Registro delle Imprese in data 31 dicembre 2020, l'indirizzo PEC risultava dal Registro ed era CP_ ancora attivo alla data del 7 dicembre 2021, quando l' aveva notificato l'avviso di addebito.
Il primo giudice ha osservato in proposito che “se, da un lato, l'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC sussiste in capo all'imprenditore individuale con riferimento all'iscrizione nel Registro delle Imprese, dall'altro non risulta consentito trarne – quale conseguenza necessitata - che la cessazione dell'attività dell'impresa individuale renda non più riferibile al titolare della stessa l'indirizzo PEC ancora risultante dalla visura camerale, mantenuto attivo.
L'art.5 d.l. 179/2012 non pone alcun limite di efficacia temporale all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese.
Né la cancellazione dell'impresa individuale comporta, di per sé, in automatico, la disattivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tale ultimo passaggio richiedendo un'ulteriore iniziativa in tal senso da parte del titolare, indirizzata al gestore”. Pertanto – si legge nella sentenza – “nel caso in cui l'imprenditore individuale, nonostante la cessazione dell'attività, si sia determinato nel senso del mantenimento in funzione della casella di posta elettronica certificata (quest'ultima ancora risultante al
Registro delle Imprese), lo stesso rimane onerato della relativa gestione.
Deve dunque ritenersi che le notifiche effettuate a questo indirizzo attivo, risultante dal Registro delle Imprese, si perfezionino regolarmente nei confronti del destinatario”.
Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che parte opponente, nei propri scritti difensivi, aveva imputato la mancata conoscenza dell'avviso di addebito non ad un difetto di ricezione, bensì alla circostanza che la comunicazione, ricevuta dal professionista incaricato della gestione della casella PEC, non era stata da quest'ultimo portata a conoscenza dell'interessata; sul punto, ha rilevato che la negligenza del professionista delegato non può certamente privare di validità la notifica ricevuta, in quanto l'incarico affidato al professionista non fa certamente venir meno l'onere della ricorrente di controllare la propria casella PEC, così come è parimenti onere della ricorrente sincerarsi dell'avvenuta disattivazione della stessa. L'accertata regolarità e validità della notifica dell'avviso di addebito ha quale conseguenza – conclude la sentenza - l'inammissibilità dell'opposizione, che si sarebbe dovuta proporre nel termine perentorio di 40 giorni dalla data della notifica (7 dicembre 2021), senza che residui la possibilità di un'azione “recuperatoria”.
Avverso la sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 28 novembre 2024.
Con un unico motivo deduce inesistenza, nullità, invalidità della notifica ad indirizzo telematico non risultante dall'elenco IN ed afferma l'irrilevanza di un pag. 4/9 indirizzo telematico riferibile ad impresa individuale ormai cessata al momento della notifica.
Lamenta che il primo giudice abbia interpretato erroneamente la normativa in materia di notificazione a mezzo PEC, ritenendo che la validità della notifica con tale mezzo discenda dall'effettivo funzionamento della casella PEC, indipendentemente dall'esistenza di uno specifico obbligo previsto dalla legge di dotarsi e mantenere attiva una casella PEC.
A parere di parte appellante, il primo giudice non avrebbe dovuto limitarsi a constatare il funzionamento della casella PEC della destinataria e ad osservare che era stata prodotta la ricevuta di consegna della busta telematica, ma avrebbe dovuto verificare la sussistenza di un obbligo normativo in capo a di dotarsi di Parte_1 una casella PEC e di monitorarla, dovendosi, ad avviso di parte appellante, ritenere
“inesistente o comunque invalida la notifica in caso di ritenuta insussistenza del relativo obbligo, desumibile facilmente dalla mancata inclusione dell'indirizzo utilizzato nell'elenco IN”.
Nell'ottica del gravame, nel caso di specie la destinataria non risultava più obbligata, ai sensi dell'art. 5 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, a dotarsi e a mantenere attiva una casella PEC, stante la cancellazione in data 12 gennaio 2021 della propria impresa individuale dal Registro delle Imprese per cessazione dell'attività.
In quest'ottica, dopo la cessazione dell'attività economica e la conseguente esclusione dal registro IN, l'odierna appellante avrebbe dovuto ricevere la notificazione dell'avviso di addebito con le modalità ordinarie previste per le persone fisiche e non invece con le modalità speciali previste per le imprese, proprio in quanto non più riconducibile a tale ultima categoria.
Parte appellante non ritiene condivisibile neppure “l'ulteriore rilievo formulato dal primo giudice, il quale ha rimproverato alla ricorrente la negligenza costituita dal non avere verificato che il professionista incaricato della cancellazione della impresa individuale avesse altresì disattivato la casella PEC pubblicata in camera di commercio, posto che un tale singolare obbligo per la ricorrente deriverebbe dalla errata concezione per la quale la validità delle notifiche telematiche non dipende dalla corrispondenza dell'indirizzo utilizzato con quelli risultanti dai pubblici registri, bensì dall'effettivo funzionamento della casella di posta, determinato dalla volontà del titolare.
Al contrario, nessun rimprovero di negligenza può essere formulato a carico della ricorrente, la quale poteva confidare che la avvenuta cancellazione della propria impresa comportasse la cessazione dell'obbligo di dotarsi e mantenere attiva la propria CP_ PEC. Al contrario, sarebbe possibile muovere un rimprovero di negligenza all' il quale al momento della notifica non verificava la corrispondenza dell'indirizzo del
pag. 5/9 destinatario con quello risultante dall'elenco INIPEC, accontentandosi invece di utilizzare l'indirizzo camerale della impresa”.
L'appellante ripropone, infine, le deduzioni di merito a sostegno dell'opposizione (non esaminate dal primo giudice, in quanto assorbite dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità), evidenziando che CP_ l' non aveva contestato gli assunti della stessa in punto di insussistenza dei presupposti fattuali e normativi alla base della pretesa contributiva, essendosi limitato ad eccepire la tardività del ricorso.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello proposto da dev'essere respinto, con integrale Parte_1 conferma della sentenza di primo grado.
Nell'esaminare le ragioni a sostegno del gravame va premesso che, a norma dell'art. 30, comma 4, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n.
122, “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa CP_ eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Al fine di individuare gli “elenchi previsti dalla legge”, da cui trarre gli indirizzi elettronici ove notificare l'avviso di addebito, occorre fare riferimento all'art. 16 ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, che, nel testo applicabile ratione temporis, per quanto di interesse così disponeva: “
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma
6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della giustizia”.
I richiami normativi contenuti nella disposizione citata individuano i seguenti pubblici elenchi: IN (Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal , che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC Controparte_2 delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio Italiano); NA (Indice
pag. 6/9 nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese); PR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente);
Registro PP.AA. (gestito dal e contenente gli indirizzi di PEC Controparte_3 delle amministrazioni pubbliche); Registro delle Imprese;
ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ). Controparte_3
Ne deriva che, contrariamente alla tesi di parte appellante, il fatto che nel caso di specie l'avviso di addebito sia stato notificato a quale titolare Parte_1 dell'omonima impresa individuale, ad un indirizzo elettronico estratto non dall'IN, bensì dal Registro delle Imprese, non determina alcun vizio della notifica, atteso che il
Registro delle Imprese è, al pari dell'IN, uno dei pubblici elenchi previsti dalla legge agli effetti dell'art. 30, comma 4, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122.
A conferma di quanto ora esposto si richiamano recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno chiarito che “ai fini del domicilio digitale il D.L.
n. 179 del 2012, art. 16-ter, conv con mod. dalla L. n. 221 del 2012, e poi modificato dal D.L. n. 90 del 2014 conv. con mod. dalla L. n. 114 del 2014, e vigente al 4/9/2015 prevedeva che "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal presente decreto, art. 4 e art. 16, comma 12; dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6-bis, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia";
- tra questi pubblici elenchi era quindi ricompreso anche quello del registro delle imprese ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, conv. con L. n. 2 del
2009 con la conseguenza che l'indirizzo […], risultante dalla visura camerale della ricorrente, poteva essere legittimamente utilizzato” (cfr. Cass., 30 maggio 2022 n.
17464).
Pertanto, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, nel caso che CP_ ci occupa l' non era tenuto a verificare la corrispondenza dell'indirizzo della destinataria della notifica dell'avviso di addebito con quello risultante dall'elenco INI- PEC, essendo sufficiente verificare la corrispondenza - pacificamente sussistente - di detto indirizzo con quello risultante dal Registro delle Imprese.
Ad avviso del Collegio non coglie nel segno neppure l'ulteriore argomento speso da parte appellante, secondo cui “con la cessazione dell'attività economica cessa automaticamente anche la qualità di imprenditore, con la logica conseguenza che il soggetto non può più dirsi assoggettato all'obbligo previsto dall'art. 5 D.L. 179/12”.
Si richiamano anche a tale proposito gli arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'imprenditore ha l'obbligo di tenere operativo il domicilio pag. 7/9 digitale anche per i dodici mesi successivi alla cancellazione dal Registro delle Imprese:
“come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 27348 del 2021, ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012). Inoltre, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017; Cass. n.
16864 del 2018) delle disposizioni da ultimo citate), - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017;
Cass. n. 16864 del 2018)” (Cass., 2 marzo 2022 n. 6866).
Nel caso di cui si controverte è pacifico e documentalmente provato che l'impresa individuale di ha cessato l'attività il 31 dicembre 2020 ed è Parte_1 stata cancellata dal Registro delle Imprese il 12 gennaio 2021 (cfr. visura CCIAA allegata sub doc. 1 fascicolo appellato di primo grado). E' parimenti pacifico e documentalmente provato che l'avviso di addebito n.
41720210001101487000 è stato notificato all'odierna appellante all'indirizzo PEC
risultante dal Registro delle Imprese, in data 7 dicembre 2021 Email_1
(cfr. docc. 2, 3 e 4 fascicolo appellato di primo grado).
La notifica dell'avviso di addebito, dunque, è avvenuta entro l'anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese dell'impresa individuale di Parte_1 ossia in un periodo in cui – come ribadito dalla Suprema Corte nei precedenti da ultimo richiamati - l'appellante aveva l'onere di mantenere operativo l'indirizzo PEC dell'impresa individuale.
Ciò è sufficiente a confutare l'argomento dell'inesistenza, al momento della notifica, di un obbligo in capo a di dotarsi e mantenere attiva una Parte_1 casella PEC, da cui, secondo la tesi di parte appellante, discenderebbe l'inidoneità della notifica ad assicurare la conoscenza legale dell'avviso di addebito notificato a detto indirizzo PEC.
Va altresì rimarcato che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure (con statuizione non specificamente attinta dal motivo di gravame), la casella PEC era regolarmente funzionante e la notifica è andata a buon fine, come attestato dalle pag. 8/9 CP_ ricevute di accettazione e consegna versate in atti dall' (cfr. docc. 2 e 3 del relativo fascicolo).
Per altro verso, l'obbligo di mantenere attiva la PEC per i dodici mesi successivi alla cancellazione dal Registro delle Imprese comportava l'onere di Pt_1 di monitorare, nel medesimo periodo, detta casella di posta elettronica,
[...] risultando pertanto privo di fondamento l'assunto secondo cui l'appellante “poteva confidare che la avvenuta cancellazione della propria impresa comportasse la cessazione dell'obbligo di dotarsi e mantenere attiva la propria PEC”.
Da tutto ciò si ricava la piena correttezza della pronuncia di primo grado che, a fronte della rituale notifica dell'avviso di addebito in data 7 dicembre 2021 e in assenza di opposizione proposta nel termine di 40 giorni da detta notifica ex art. 24 d.lgs. 26 CP_ febbraio 1999 n. 46, ha ritenuto il credito dell irretrattabile, con conseguente inammissibilità di ogni contestazione attinente alla fase antecedente alla formazione del titolo.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della relativa novità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione, si ravvisano i presupposti ex art. 92
c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 166/2024 del Tribunale di Varese;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado. Milano, 19 marzo 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 9/9