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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/12/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3082/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3082/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 03/12/2025 e promossa da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Milano Parte_1 presso lo studio degli avvocati Alessandro Pecile e Matteo Turconi Sormani, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio CP_1 dell'avv. Carmelo Lentini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'ill.mo Tribunale di Busto Arsizio
pagina 1 di 4 • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto a
Messina (ME) il 30 settembre 2002, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Messina al n.761, Serie A, P II
• ordinare al Comune di Messina di annotare l'emendata sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali
• pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni, già omologate in sede di separazione, e che si riportano testualmente, seppur aggiornate, per l'adesione delle parti all'accordo già dichiarato all'ultima udienza, con la sola integrazione, proposta dal Giudice e accettata dalle parti, di incremento del contributo per i due figli di € 50,00 ciascuno a titolo di forfettizzazione delle spese straordinarie (con conguaglio ogni 4 mesi):
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Gerenzano (VA), via Quarto dei Mille n. 6, sarà̀ definitivamente assegnata alla sig.ra che la deterrà a titolo di residenza familiare per sé e i propri figli, Parte_1 corrispondendo il canone di locazione mensile. Il sig. ha già lasciato la predetta abitazione CP_1 familiare, asportando i propri effetti personali e portando con sé il cane di razza American Bully, mentre i piccoli animali domestici resteranno presso la casa familiare. Ove si rendesse necessario per la sig.ra e per i figli reperire una diversa sistemazione abitativa, il sig. contribuirà alle Pt_1 CP_1 spese di trasferimento e alla corresponsione della differenza del canone locatizio.
3) Il figlio è divenuto maggiorenne, quindi si conferma per la figlia che è affidata Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, in base al regime di affidamento condiviso di cui alla legge n.
54/2006, con collocazione e domicilio presso la madre e facoltà per il padre di frequentarli liberamente.
Indicativamente, la figlia trascorrerà con il padre un giorno infrasettimanale e fine settimana Per_2 alterni (dal venerdì alla domenica), salvo diverse modalità concordate di volta in volta fra i coniugi, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e tenuto conto della volontà, delle esigenze e degli impegni dei ragazzi.
4) Per quanto riguarda le festività annuali ricorrenti, trascorrerà le medesime ad anni alterni, con Per_2 un genitore il giorno di Natale e con l'altro il primo dell'anno, con quest'ultimo genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi fra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e tenuto conto della volontà, delle esigenze e degli impegni della figlia.
5) I periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori saranno concordati da questi ultimi con congruo anticipo. Con altrettanto preavviso le parti si comunicheranno le attività personali e/o lavorative che dovessero impedire il mantenimento degli impegni per brevi periodi. Per quanto pagina 2 di 4 concerne le vacanze estive, indicativamente, la figlia potrà trascorrere 15 (quindici) giorni continuativi con la madre e 15 (quindici) giorni continuativi con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e tenuto conto della volontà, delle esigenze e degli impegni della figlia.
6) I genitori si impegnano a concordare ed a seguire congiuntamente l'indirizzo educativo della figlia e ad assumere, con uguale impegno e disponibilità, le decisioni per il suo futuro scolastico e di crescita.
7) I genitori si dovranno concedere il reciproco e necessario consenso/assenso, volta per volta, all'espatrio con la figlia minore, purché comunque non a tempo indeterminato e ciò in relazione all'interesse esclusivo dei minori stessi, con rilascio dei rispettivi passaporti ed impegno a compiere senza indugio ogni attività all'uopo necessaria.
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 dei figli e , la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per ciascun figlio, oltre alla Per_1 Per_2 rivalutazione annuale ed automatica in base agli indici ISTAT, in via anticipata entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra già Parte_1 comunicato, con l'integrazione di cui si è scritto sopra, per le anticipazioni sulle spese straordinarie.
9) Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli – a titolo esemplificativo, spese mediche specialistiche, sportive, scolastiche, ludiche, babysitter ecc. – saranno a carico del sig. CP_1 nella misura del 70% (settanta per cento) e della sig.ra nella misura del 30% (trenta per cento); Pt_1 dovranno essere previamente concordate, salvo urgenze, e reciprocamente rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione.
10) Gli assegni familiari o altri emolumenti o contributi che comportino un'erogazione in denaro da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici a beneficio dei figli, in favore di uno o dell'altro coniuge (ad es. assegno unico familiare), spetteranno integralmente alla sig.ra Pt_1
11) Eventuali debiti pregressi alla separazione saranno suddivisi nella misura del 70% (settanta per cento) a carico del sig. e nella misura del 30% (trenta per cento) a carico della sig.ra CP_1 Pt_1
12) I sig.ri resteranno contitolari del diritto di abitazione sull'unità immobiliare sita nel Parte_2
Comune di Gerenzano, con espressa assunzione da parte del sig. di ogni obbligazione inerente le CP_1 spese di sistemazione/ristrutturazione dell'immobile, spese ordinarie/straordinarie, nonché di custodia e responsabilità, anche in caso di danni a cose e/o a terzi, fino alla programmata vendita da effettuarsi quanto prima.
13) Il trasporto della figlia minore tramite automezzi di qualunque tipo dovrà essere sempre effettuato mediante l'osservanza delle regole e l'utilizzo dei presidi di sicurezza previsti dalla vigente normativa
(es. seggiolino;
cinture di sicurezza;
posti dietro;
ecc.).
14) Entrambi i genitori contribuiranno alla cura dei figli occupandosi, in particolare, durante la pagina 3 di 4 permanenza di nelle rispettive abitazioni, della loro igiene personale, del cambio di vestiario e Per_2 della loro salute.
15) Ove dovessero verificarsi delle variazioni nelle situazioni sottese alle condizioni sopra riportate (es. cambio turni di lavoro;
cambio residenza;
vendita immobili;
diminuzione del reddito;
ecc.), le modifiche verranno concordate consensualmente tra le parti.
16) Le spese legali si intendono integralmente compensate e le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'appello della emananda sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30/09/2002 in Messina è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale avvenuta nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 445/2024, pubblicata il 5 luglio 2024 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso ed il vano espletamento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che su sollecitazione del Giudice delegato le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni del divorzio, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla condizione reddituale dei genitori.
Stante l'intervenuto accordo, può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30/09/2002 in Messina, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Affida la minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento materno;
Per_2
3) Prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'11/12/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3082/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 03/12/2025 e promossa da
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Milano Parte_1 presso lo studio degli avvocati Alessandro Pecile e Matteo Turconi Sormani, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio CP_1 dell'avv. Carmelo Lentini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'ill.mo Tribunale di Busto Arsizio
pagina 1 di 4 • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto a
Messina (ME) il 30 settembre 2002, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Messina al n.761, Serie A, P II
• ordinare al Comune di Messina di annotare l'emendata sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali
• pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni, già omologate in sede di separazione, e che si riportano testualmente, seppur aggiornate, per l'adesione delle parti all'accordo già dichiarato all'ultima udienza, con la sola integrazione, proposta dal Giudice e accettata dalle parti, di incremento del contributo per i due figli di € 50,00 ciascuno a titolo di forfettizzazione delle spese straordinarie (con conguaglio ogni 4 mesi):
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Gerenzano (VA), via Quarto dei Mille n. 6, sarà̀ definitivamente assegnata alla sig.ra che la deterrà a titolo di residenza familiare per sé e i propri figli, Parte_1 corrispondendo il canone di locazione mensile. Il sig. ha già lasciato la predetta abitazione CP_1 familiare, asportando i propri effetti personali e portando con sé il cane di razza American Bully, mentre i piccoli animali domestici resteranno presso la casa familiare. Ove si rendesse necessario per la sig.ra e per i figli reperire una diversa sistemazione abitativa, il sig. contribuirà alle Pt_1 CP_1 spese di trasferimento e alla corresponsione della differenza del canone locatizio.
3) Il figlio è divenuto maggiorenne, quindi si conferma per la figlia che è affidata Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, in base al regime di affidamento condiviso di cui alla legge n.
54/2006, con collocazione e domicilio presso la madre e facoltà per il padre di frequentarli liberamente.
Indicativamente, la figlia trascorrerà con il padre un giorno infrasettimanale e fine settimana Per_2 alterni (dal venerdì alla domenica), salvo diverse modalità concordate di volta in volta fra i coniugi, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e tenuto conto della volontà, delle esigenze e degli impegni dei ragazzi.
4) Per quanto riguarda le festività annuali ricorrenti, trascorrerà le medesime ad anni alterni, con Per_2 un genitore il giorno di Natale e con l'altro il primo dell'anno, con quest'ultimo genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi fra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e tenuto conto della volontà, delle esigenze e degli impegni della figlia.
5) I periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori saranno concordati da questi ultimi con congruo anticipo. Con altrettanto preavviso le parti si comunicheranno le attività personali e/o lavorative che dovessero impedire il mantenimento degli impegni per brevi periodi. Per quanto pagina 2 di 4 concerne le vacanze estive, indicativamente, la figlia potrà trascorrere 15 (quindici) giorni continuativi con la madre e 15 (quindici) giorni continuativi con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e tenuto conto della volontà, delle esigenze e degli impegni della figlia.
6) I genitori si impegnano a concordare ed a seguire congiuntamente l'indirizzo educativo della figlia e ad assumere, con uguale impegno e disponibilità, le decisioni per il suo futuro scolastico e di crescita.
7) I genitori si dovranno concedere il reciproco e necessario consenso/assenso, volta per volta, all'espatrio con la figlia minore, purché comunque non a tempo indeterminato e ciò in relazione all'interesse esclusivo dei minori stessi, con rilascio dei rispettivi passaporti ed impegno a compiere senza indugio ogni attività all'uopo necessaria.
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 dei figli e , la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) per ciascun figlio, oltre alla Per_1 Per_2 rivalutazione annuale ed automatica in base agli indici ISTAT, in via anticipata entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra già Parte_1 comunicato, con l'integrazione di cui si è scritto sopra, per le anticipazioni sulle spese straordinarie.
9) Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli – a titolo esemplificativo, spese mediche specialistiche, sportive, scolastiche, ludiche, babysitter ecc. – saranno a carico del sig. CP_1 nella misura del 70% (settanta per cento) e della sig.ra nella misura del 30% (trenta per cento); Pt_1 dovranno essere previamente concordate, salvo urgenze, e reciprocamente rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione.
10) Gli assegni familiari o altri emolumenti o contributi che comportino un'erogazione in denaro da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici a beneficio dei figli, in favore di uno o dell'altro coniuge (ad es. assegno unico familiare), spetteranno integralmente alla sig.ra Pt_1
11) Eventuali debiti pregressi alla separazione saranno suddivisi nella misura del 70% (settanta per cento) a carico del sig. e nella misura del 30% (trenta per cento) a carico della sig.ra CP_1 Pt_1
12) I sig.ri resteranno contitolari del diritto di abitazione sull'unità immobiliare sita nel Parte_2
Comune di Gerenzano, con espressa assunzione da parte del sig. di ogni obbligazione inerente le CP_1 spese di sistemazione/ristrutturazione dell'immobile, spese ordinarie/straordinarie, nonché di custodia e responsabilità, anche in caso di danni a cose e/o a terzi, fino alla programmata vendita da effettuarsi quanto prima.
13) Il trasporto della figlia minore tramite automezzi di qualunque tipo dovrà essere sempre effettuato mediante l'osservanza delle regole e l'utilizzo dei presidi di sicurezza previsti dalla vigente normativa
(es. seggiolino;
cinture di sicurezza;
posti dietro;
ecc.).
14) Entrambi i genitori contribuiranno alla cura dei figli occupandosi, in particolare, durante la pagina 3 di 4 permanenza di nelle rispettive abitazioni, della loro igiene personale, del cambio di vestiario e Per_2 della loro salute.
15) Ove dovessero verificarsi delle variazioni nelle situazioni sottese alle condizioni sopra riportate (es. cambio turni di lavoro;
cambio residenza;
vendita immobili;
diminuzione del reddito;
ecc.), le modifiche verranno concordate consensualmente tra le parti.
16) Le spese legali si intendono integralmente compensate e le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'appello della emananda sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30/09/2002 in Messina è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale avvenuta nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 445/2024, pubblicata il 5 luglio 2024 e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso ed il vano espletamento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve prendersi atto che su sollecitazione del Giudice delegato le parti sono pervenute ad un accordo sulle condizioni del divorzio, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla condizione reddituale dei genitori.
Stante l'intervenuto accordo, può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 30/09/2002 in Messina, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Affida la minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento materno;
Per_2
3) Prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'11/12/2025
Il Presidente Estensore
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