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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/11/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 1276/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nata il [...], a [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'Avv. ROSINA RICCI, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nato il [...], a Parte_2 C.F._3
CASERTA (CE), assistito e difeso dall'Avv. GIANFRANCO D'ANGELO, codice fiscale
C.F._4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 19.06.2025 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt.
473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data
25.09.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
17.10.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. il sig. si impegnerà al versamento una tantum pari ad Parte_2
€. 3.000,00 in favore della sig.ra a mezzo bonifico sul seguente Parte_3
IBAN [...] e nella seguente modalità:
→ €. 1.000,00 entro il 10 giugno 2025;
→ €. 1.000,00 entro il 10 luglio 2025;
→ €. 1.000,00 entro il 10 settembre 2025;
3. il sig. un assegno di mantenimento in favore della Pt_2 Parte_2 sig.ra della somma mensile di €. 300,00 da dover Parte_1 corrispondere entro e non oltre il 10 di ciascun mese a partire dal mese di luglio 2025;
4. con l'avveramento delle condizioni sopra indicate i coniugi dichiarano di non aver alcuna pretesa economica/patrimoniale in sospeso e di aver cosi definitivamente regolato ogni rapporto economico/patrimoniale nascente dal matrimonio, ritenendosi entrambi completamente soddisfatti, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est. Dott. Michele Caroppoli
N. 1276/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nata il [...], a [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'Avv. ROSINA RICCI, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nato il [...], a Parte_2 C.F._3
CASERTA (CE), assistito e difeso dall'Avv. GIANFRANCO D'ANGELO, codice fiscale
C.F._4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 19.06.2025 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt.
473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data
25.09.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
17.10.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. il sig. si impegnerà al versamento una tantum pari ad Parte_2
€. 3.000,00 in favore della sig.ra a mezzo bonifico sul seguente Parte_3
IBAN [...] e nella seguente modalità:
→ €. 1.000,00 entro il 10 giugno 2025;
→ €. 1.000,00 entro il 10 luglio 2025;
→ €. 1.000,00 entro il 10 settembre 2025;
3. il sig. un assegno di mantenimento in favore della Pt_2 Parte_2 sig.ra della somma mensile di €. 300,00 da dover Parte_1 corrispondere entro e non oltre il 10 di ciascun mese a partire dal mese di luglio 2025;
4. con l'avveramento delle condizioni sopra indicate i coniugi dichiarano di non aver alcuna pretesa economica/patrimoniale in sospeso e di aver cosi definitivamente regolato ogni rapporto economico/patrimoniale nascente dal matrimonio, ritenendosi entrambi completamente soddisfatti, non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE est. Dott. Michele Caroppoli