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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/07/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 126/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 16/07/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. Elisa MAURI;
Nessuno per parte convenuta.
L'avv. MAURI illustra e si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, acconsentendo alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice all'esito della discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 126/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 126/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il giorno Parte_1 CodiceFiscale_1
12.12.1992 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca GUAGLIONE, dall'avv. Fabio MARCHETTI e dall'avv. Elisa MAURI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GUAGLIONE e dell'avv. MARCHETTI in Milano Via della Commenda 35, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in IA (VB) in via Largo Tonolli n. 8
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare il diritto del signor (c.f.: Parte_1 C.F._1
) a percepire da (C.F. e P.IVA.: ) in persona
[...] Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in IA (VB) in via Largo Tonolli n. 8, la somma lorda di euro 5.024,89 a titolo di retribuzioni di novembre 2024, dicembre 2024, tredicesima mensilità 2024, indennità sostitutiva del preavviso e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 831,51), ovvero altra somma ritenuta di Giustizia;
e per l'effetto condannare (C.F. e P.IVA.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapprese IA (VB) in olli n. 8 al pagamento nei confronti del signor (c.f.: Parte_1 C.F._1
) della somma lorda di 5.024,89 a ti e 202
[...] tredicesima mensilità 2024, indennità sostitutiva del preavviso e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 831,51), ovvero altra somma ritenuta di Giustizia;
Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
Con vittoria di spese, compensi e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 12.3.2025, esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di dal 20 aprile 2024 al 9 gennaio Controparte_1
2025 in forza di contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operaio, mansione di cameriere e inquadramento al livello C2 CCNL Turismo
Pubblici; che il rapporto di lavoro era cessato in data 9 gennaio 2025 a seguito di dimissioni per giusta causa presentate dal lavoratore per il mancato pagamento delle ultime 3 retribuzioni;
di non aver percepito integralmente le proprie spettanze e, in particolare,
d'essere rimasto creditore dell'importo complessivo lordo di € 3.592,92 a titolo di retribuzioni di novembre e dicembre 2024, tredicesima mensilità 2024 e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 831,51) nonché della somma lorda di € 1.431,97 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, come da conteggi elaborati. Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto a percepire le predette spettanze e la condanna della convenuta al pagamento delle somme sopra specificate.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno compariva per la convenuta, che deve pertanto considerarsi contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata, avendo la ricorrente assolto l'onere relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato (art. 2697 cod. civ.).
La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato con qualifica di operaio e inquadramento al livello C2 ccnl Turismo Pubblici è provato attraverso la produzione della busta paga relativa al mese di Novembre 2024 (doc. 1 parte ricorrente); il rapporto si è interrotto a seguito di dimissioni per giusta causa del 9.1.2025
(doc. 3).
Il ricorrente ha quindi dedotto di essere ad oggi creditore delle seguenti spettanze:
- retribuzione di Novembre 2024, pari alla somma lorda di € 1.325,18;
- retribuzione di dicembre 2024, pari alla somma lorda di euro 587,55 (tenuto conto di 15 giorni di assenza);
- tredicesima mensilità 2024, pari alla somma lorda di euro 848,68;
- Tfr pari alla somma lorda di € euro 831,51.
In particolare, la somma dovuta a titolo di retribuzione per il mese di Novembre 2024 risulta dal relativo cedolino paga, versato in atti. Ai prospetti paga devono attribuirsi natura di confessione stragiudiziale, sicchè assumono piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni in esse contenute (cfr.
Cass. Sezione lavoro, n. 2239 del 30.1.2017).
In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (l. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (cfr. Cass. 20 gennaio 2016, n. 991; Cass.
21 gennaio 1989, n. 364).
Quanto agli altri importi richiesti, parte ricorrente ha precisato che la retribuzione di dicembre 2024, pari alla somma lorda di euro 587,55, è stata conteggiata deducendo dalla retribuzione base per i soggetti inquadrati al livello C2 ccnl Turismo, la quota giornaliera dei giorni non lavorati (cfr. doc. 2 parte ricorrente); la tredicesima mensilità 2024, pari alla somma lorda di euro 848,68, è stata calcolata dividendo la retribuzione mensile per 12 e moltiplicandola per gli 8 mesi maturati e il TFR è stato calcolato sulla base di quanto disposto dall'art. 2120 c.c.
Tali conteggi, non contestati da parte resistente stante la sua contumacia, risultano elaborati in termini analitici e dettagliati e conformi alla disciplina del contratto collettivo applicabile e ai documenti disponibili.
Avendo dedotto il lavoratore di non avere ricevuto le relative competenze, gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di averle effettivamente corrisposte.
Parte resistente, invece, ha scelto di non costituirsi in giudizio, ciò che comporta da parte sua la mancata possibilità di offrire prova di eventuali fatti modificativi o estintivi del diritto azionato, né di un diverso ammontare.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 420 cod. proc. civ., deve darsi atto della mancata comparizione personale del datore di lavoro all'udienza di discussione.
In definitiva, parte resistente deve essere condannata a pagare a favore del ricorrente la somma (calcolata al lordo) di € 3.592,92 per i titoli dedotti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione di ciascuna partita retributiva al saldo effettivo.
Va, infine, accertata la sussistenza di una giusta causa per le dimissioni rassegnate dal ricorrente e, pertanto, deve essere ritenuta fondata la domanda di indennità sostituiva del mancato preavviso formulata dal ricorrente. Come è noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
Da questo punto di vista, la giurisprudenza ha chiarito che il reiterato mancato pagamento, come nella specie, di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
23/05/1998, n.5146).
Il lavoratore che receda per giusta causa conserva, al contrario, il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.
Non risulta contestato nella sua quantificazione, l'importo richiesto a tale titolo dal ricorrente, commisurato, in applicazione del disposto di cui all'art. 329 del CCNL di riferimento, a 30 giorni di preavviso e alla retribuzione base giornaliera (pari ad euro 47,73)
e dunque pari complessivamente a euro 1.431,97.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 126/2025 RG Lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente a Parte_1
percepire, in forza del rapporto di lavoro intercorso con , Controparte_1
la somma lorda di € 3.592,92 a titolo di retribuzioni di novembre e dicembre 2024, tredicesima mensilità 2024 e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 831,51) nonché l'ulteriore importo di € 1.431,97 a titolo di indennità di mancato preavviso e, per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda € 3.592,92 a titolo di retribuzioni di novembre e dicembre 2024, tredicesima mensilità 2024 e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 831,51) nonché della somma lorda di € 1.431,97 a titolo di indennità di mancato preavviso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.686 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
IA, 16.7.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 16/07/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. Elisa MAURI;
Nessuno per parte convenuta.
L'avv. MAURI illustra e si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, acconsentendo alla lettura della sentenza anche in sua assenza.
Il Giudice all'esito della discussione, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 126/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 126/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nato in [...] il giorno Parte_1 CodiceFiscale_1
12.12.1992 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luca GUAGLIONE, dall'avv. Fabio MARCHETTI e dall'avv. Elisa MAURI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GUAGLIONE e dell'avv. MARCHETTI in Milano Via della Commenda 35, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in IA (VB) in via Largo Tonolli n. 8
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare il diritto del signor (c.f.: Parte_1 C.F._1
) a percepire da (C.F. e P.IVA.: ) in persona
[...] Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in IA (VB) in via Largo Tonolli n. 8, la somma lorda di euro 5.024,89 a titolo di retribuzioni di novembre 2024, dicembre 2024, tredicesima mensilità 2024, indennità sostitutiva del preavviso e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 831,51), ovvero altra somma ritenuta di Giustizia;
e per l'effetto condannare (C.F. e P.IVA.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapprese IA (VB) in olli n. 8 al pagamento nei confronti del signor (c.f.: Parte_1 C.F._1
) della somma lorda di 5.024,89 a ti e 202
[...] tredicesima mensilità 2024, indennità sostitutiva del preavviso e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 831,51), ovvero altra somma ritenuta di Giustizia;
Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
Con vittoria di spese, compensi e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 12.3.2025, esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di dal 20 aprile 2024 al 9 gennaio Controparte_1
2025 in forza di contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operaio, mansione di cameriere e inquadramento al livello C2 CCNL Turismo
Pubblici; che il rapporto di lavoro era cessato in data 9 gennaio 2025 a seguito di dimissioni per giusta causa presentate dal lavoratore per il mancato pagamento delle ultime 3 retribuzioni;
di non aver percepito integralmente le proprie spettanze e, in particolare,
d'essere rimasto creditore dell'importo complessivo lordo di € 3.592,92 a titolo di retribuzioni di novembre e dicembre 2024, tredicesima mensilità 2024 e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 831,51) nonché della somma lorda di € 1.431,97 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, come da conteggi elaborati. Concludeva chiedendo l'accertamento del diritto a percepire le predette spettanze e la condanna della convenuta al pagamento delle somme sopra specificate.
Nonostante la regolarità della notifica, nessuno compariva per la convenuta, che deve pertanto considerarsi contumace.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'odierna udienza, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata, avendo la ricorrente assolto l'onere relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto azionato (art. 2697 cod. civ.).
La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato con qualifica di operaio e inquadramento al livello C2 ccnl Turismo Pubblici è provato attraverso la produzione della busta paga relativa al mese di Novembre 2024 (doc. 1 parte ricorrente); il rapporto si è interrotto a seguito di dimissioni per giusta causa del 9.1.2025
(doc. 3).
Il ricorrente ha quindi dedotto di essere ad oggi creditore delle seguenti spettanze:
- retribuzione di Novembre 2024, pari alla somma lorda di € 1.325,18;
- retribuzione di dicembre 2024, pari alla somma lorda di euro 587,55 (tenuto conto di 15 giorni di assenza);
- tredicesima mensilità 2024, pari alla somma lorda di euro 848,68;
- Tfr pari alla somma lorda di € euro 831,51.
In particolare, la somma dovuta a titolo di retribuzione per il mese di Novembre 2024 risulta dal relativo cedolino paga, versato in atti. Ai prospetti paga devono attribuirsi natura di confessione stragiudiziale, sicchè assumono piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni in esse contenute (cfr.
Cass. Sezione lavoro, n. 2239 del 30.1.2017).
In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (l. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (cfr. Cass. 20 gennaio 2016, n. 991; Cass.
21 gennaio 1989, n. 364).
Quanto agli altri importi richiesti, parte ricorrente ha precisato che la retribuzione di dicembre 2024, pari alla somma lorda di euro 587,55, è stata conteggiata deducendo dalla retribuzione base per i soggetti inquadrati al livello C2 ccnl Turismo, la quota giornaliera dei giorni non lavorati (cfr. doc. 2 parte ricorrente); la tredicesima mensilità 2024, pari alla somma lorda di euro 848,68, è stata calcolata dividendo la retribuzione mensile per 12 e moltiplicandola per gli 8 mesi maturati e il TFR è stato calcolato sulla base di quanto disposto dall'art. 2120 c.c.
Tali conteggi, non contestati da parte resistente stante la sua contumacia, risultano elaborati in termini analitici e dettagliati e conformi alla disciplina del contratto collettivo applicabile e ai documenti disponibili.
Avendo dedotto il lavoratore di non avere ricevuto le relative competenze, gravava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di averle effettivamente corrisposte.
Parte resistente, invece, ha scelto di non costituirsi in giudizio, ciò che comporta da parte sua la mancata possibilità di offrire prova di eventuali fatti modificativi o estintivi del diritto azionato, né di un diverso ammontare.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 420 cod. proc. civ., deve darsi atto della mancata comparizione personale del datore di lavoro all'udienza di discussione.
In definitiva, parte resistente deve essere condannata a pagare a favore del ricorrente la somma (calcolata al lordo) di € 3.592,92 per i titoli dedotti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione di ciascuna partita retributiva al saldo effettivo.
Va, infine, accertata la sussistenza di una giusta causa per le dimissioni rassegnate dal ricorrente e, pertanto, deve essere ritenuta fondata la domanda di indennità sostituiva del mancato preavviso formulata dal ricorrente. Come è noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
Da questo punto di vista, la giurisprudenza ha chiarito che il reiterato mancato pagamento, come nella specie, di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
23/05/1998, n.5146).
Il lavoratore che receda per giusta causa conserva, al contrario, il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.
Non risulta contestato nella sua quantificazione, l'importo richiesto a tale titolo dal ricorrente, commisurato, in applicazione del disposto di cui all'art. 329 del CCNL di riferimento, a 30 giorni di preavviso e alla retribuzione base giornaliera (pari ad euro 47,73)
e dunque pari complessivamente a euro 1.431,97.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 126/2025 RG Lav., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente a Parte_1
percepire, in forza del rapporto di lavoro intercorso con , Controparte_1
la somma lorda di € 3.592,92 a titolo di retribuzioni di novembre e dicembre 2024, tredicesima mensilità 2024 e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 831,51) nonché l'ulteriore importo di € 1.431,97 a titolo di indennità di mancato preavviso e, per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda € 3.592,92 a titolo di retribuzioni di novembre e dicembre 2024, tredicesima mensilità 2024 e T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 831,51) nonché della somma lorda di € 1.431,97 a titolo di indennità di mancato preavviso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.686 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
IA, 16.7.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci