TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/09/2025, n. 4269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4269 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4481/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4481/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSETTO FRANCESCO P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BOTTOLI GIOVANNI
CONVENUTO
e contro
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
e (c.f. ) CP_2 C.F._2 entrambi con l'avv. PULLANO CARMINE
e
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 con l'avv. CORRADO SMAILA
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice: pagina 1 di 25 “NEL MERITO
Per tutti i motivi indicati nella parte narrativa, condannarsi l'Arch. a Controparte_1 corrispondere a , in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, tutte le somme necessarie all'eliminazione dei gravi vizi e difetti dell'immobile de quo prudenzialmente quantificati in € 949.996,50 oltre I.V.A., o quella diversa somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
IN OGNI CASO
Condannarsi l'Arch. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dei compensi
[...] professionali e delle spese del presente giudizio, nonché delle spese tutte (legali, di c.t.u. e di c.t.p.) sopportate dall'attrice per l'accertamento tecnico ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. rubricato al n.
9292/20020 R.G. dell'intestato Tribunale”
Per il convenuto:
“Voglia la S.V. Ill.ma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa revoca parziale del decreto in data 20.06.2023 ed autorizzazione alla chiamata in causa del , dell'Arch. CP_4
, e dell'Arch. , nonché revoca parziale dell'ordinanza di data Controparte_5 Persona_1
15.02.2024,
A) nel merito, in via principale: respingersi le domande tutte formulate dalla parte attrice ovvero da chiunque proposte e/o nel seguito estese nei confronti dell'Arch. perché prive di Controparte_1 fondamento in fatto ed in diritto, con ogni ulteriore provvedimento di ragione e di legge;
in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la prevalente e/o concorrente responsabilità di tutte le altre parti in causa (e/o, comunque, di quelle nei cui confronti in comparsa di costituzione è stata formulata istanza di autorizzazione alla chiamata in causa), riducendo per l'effetto la misura del risarcimento eventualmente dovuto dall'Arch. in qualità di coobbligato in solido, in Controparte_1 proporzione all'entità delle rispettive colpe accertate a carico di ciascuna delle altre parti, con eventuale diritto dello stesso di procedere giudizialmente in via di regresso nei confronti di tutti i soggetti solidalmente responsabili nella causazione del danno;
In ogni caso: condannare al pagamento, a favore dell'Arch. Controparte_3 CP_1
per le premesse di cui in narrativa, dell'importo di Euro 26.078,28 oltre al risarcimento del
[...]
pagina 2 di 25 danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa, per la violazione delle obbligazioni contrattuali scaturenti dall'art. C.7 delle condizioni generali di contratto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, dalla data della domanda al saldo.
In ogni caso di condanna, anche parziale, a carico dell'Arch. Condannare il Controparte_1
e/o e/o l'arch. , e/o CP_4 Controparte_2 Controparte_5
l'arch. e , a manlevare o comunque garantire e tenere Persona_1 Controparte_3 indenne l'Arch. per ogni importo che lo stesso fosse condannato a corrispondere Controparte_1
a parte attrice a titolo di risarcimento del danno, applicata in ogni caso la disposizione di cui all'art.
1227 cod. civ. e, per l'effetto, eliminato ovvero diminuito l'importo del danno risarcibile e tenuto comunque indenne l'odierno convenuto per le spese legali del presente giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a rimb. forf. 15%”;
Per i terzi chiamati e per : Controparte_2 CP_2
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della chiamata di terzo della
[...]
e il Signor in proprio e quale socio accomandatario della Controparte_2 CP_2
per difetto dei presupposti e comunque perché priva di legittimazione Controparte_2 passiva per le ragioni esposte;
Nel merito: rigettarsi la domanda di manleva svolta dal convenuto Arch. nei confronti CP_1 della e il Signor in proprio e quale Controparte_2 CP_2 socio accomandatario della per le ragioni sopra esposte;
Controparte_2
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per la terza chiamata : Controparte_3
“nel merito in via principale: respingersi, per tutti i motivi di cui al presente atto, la domanda proposta dall'arch. nei confronti di quegli Controparte_1 Parte_3
che hanno assunto il rischio del certificato n. A119C344636-LB, in quanto infondate in
[...] fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti di quegli che hanno assunto il rischio del Parte_3 certificato n. A119C344636-LB, accertarsi la quota di responsabilità e di danno riferibile alle prestazioni rese dall'assicurato arch. e, nei soli limiti di tale accertata Controparte_1
pagina 3 di 25 responsabilità, dichiararsi i suddetti Assicuratori tenuti a prestare la garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza;
con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al 15% rimborso spese generali, 4% CPA e IVA in quanto dovuta”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, dichiarava di Parte_2 gestire, in concessione, il complesso natatorio comunale di Stra (VE), in via Bramante 1, occupandosi della direzione tecnico-amministrativa nonché di fornire assistenza agli utenti e sorvegliare i relativi impianti, servizi ed attrezzature, provvedendo alla loro ordinaria manutenzione. Con convenzione n.
446/2004, inoltre, sarebbe stata prevista l'assunzione, in capo alla concessionaria, anche di parte della manutenzione straordinaria del complesso natatorio e, stante la manifestata disponibilità a farsi carico della ristrutturazione della copertura di tale impianto sportivo, nel corso dell'anno 2009, l'odierna attrice avrebbe incaricato l'Arch. odierno convenuto, di progettare il relativo Controparte_1 intervento.
Oltre che della progettazione, detto professionista sarebbe stato incaricato anche della direzione lavori e di coordinare la sicurezza in fase esecutiva.
All'esito di procedura negoziata, l'attrice avrebbe affidato la realizzazione dei lavori di ristrutturazione all' costituita dalle società (dichiarata poi fallita con sentenza n. 8/16 del Tribunale CP_6 CP_7 di Udine) e . Controparte_2
Tra dette parti sarebbe stato, dunque, stipulato il contratto di appalto autenticato il 5 luglio 2012 dal
Notaio di Padova. A completamento della ristrutturazione del tetto, l'Arch. Persona_2 CP_1 avrebbe previsto la posa in opera di una pannellatura (costituita da doghe di legno a passo
[...] regolare) per l'ottimizzazione dell'acustica della sala vasche, da collocare all'intradosso dello strato di copertura, che sarebbe stata applicata sotto la sua direzione lavori. Tale pannellatura sarebbe stata installata tramite viti, la cui infissione, come poi scoperto a seguito di CTU in sede di ATP, avrebbe determinato la foratura multipla della barriera vapore, corredante i pannelli “Xpanel”.
Il 17 luglio 2020, un dipendente di tale signor , avrebbe scorto, Parte_2 Persona_3 volgendo lo sguardo verso il soffitto del locale vasche, un'anomala curvatura dello stesso, verso il basso, che, prima di allora, non sarebbe mai stata notata da alcuno. Il sig. , presenti i Persona_4
pagina 4 di 25 signori e avrebbe avvisato tempestivamente l'Arch. Persona_3 Parte_4 CP_1
segnalandogli la scoperta sopra descritta.
[...]
Parte attrice, quindi, sosteneva di aver prontamente denunciato per iscritto al Fallimento Stratex S.p.a. ed a l'avvenuta scoperta dei vizi e difformità delle Controparte_2 opere di ristrutturazione della copertura, eseguite pochi anni prima, e di aver contattato la società Imola
Legno S.p.a., indicata dall'Arch. per eseguire i primi e non rinviabili interventi Controparte_1 di messa in sicurezza.
La necessità di “messa in sicurezza dell'intero tetto” sarebbe stata confermata dal perito di parte attrice,
, con relazione del 6 agosto 2020, avendo riscontrato il cedimento interno del solaio Persona_5 di copertura e la presenza di travetti deteriorati, oltre ad un tasso di umidità delle travature, all'interno del pacchetto di isolamento, di molto superiore alla soglia limite, con conseguente gocciolamento al suolo dalle tavole di abete a vista.
pertanto, avrebbe promosso il citato procedimento per accertamento tecnico Parte_2 Parte_2 preventivo, di cui agli artt. 696 c.p.c. e 696 bis c.p.c., n. 9292/2020 R.G. dell'intestato Tribunale, conclusosi con il deposito di perizia definitiva, in data 29/03/2022, che avrebbe confermato che “lo stato di avanzamento del degrado delle strutture secondarie costituite dai pannelli “Xpanel” è tale da richiederne la demolizione e sostituzione con nuova orditura”. Ed ancora che, “oltre alla capacità portante nei confronti dei carichi verticali, permanenti ed accidentali, con il deterioramento dei pannelli OSB superiori è peraltro venuta meno anche la capacità di controventamento e stabilizzazione dei portali Principali”.
La barriera vapore in questione, sarebbe giunta in cantiere premontata sui diversi moduli, poi installati in accostamento, ma senza la dovuta perizia e le doverose disposizioni da parte dell'odierno convenuto: questi sarebbe dovuto intervenire, indicando in esecutivis le modalità di montaggio e vigilando sul rispetto delle necessarie prescrizioni, nel corso delle lavorazioni, onde evitare che si verificasse la discontinuità della barriera al vapore tra le varie pannellature, e che si provvedesse con l'installazione
“delle sottostanti doghe e dei relativi listelli” in modo inappropriato, con conseguente produzione di fori nella barriera, che, invece, avrebbero consentito l'infiltrazione di vapori umidi e la conseguente causazione dei danni di cui trattasi.
All'inadempiente condotta tenuta dall'Arch. in sede di realizzazione della Controparte_1 copertura per cui è causa, consistita nell'omesso controllo sulle modalità di posa dei pannelli “Xpanel”,
pagina 5 di 25 inoltre, dovrebbero aggiungersi la sua imperizia e la sua negligenza, in fase progettuale, nella scelta di tale tipologia di pannelli e dei sottostanti accessori acustici.
Sussisterebbe, quindi, la responsabilità dell'Arch. nella causazione dei vizi Controparte_1 lamentati da dal momento che detto professionista, in ragione delle sue Parte_2 competenze tecniche e degli incarichi assunti, avrebbe dovuto:
- considerare sin dall'inizio l'inidoneità delle caratteristiche dei materiali scelti da installare nei locali di cui trattasi. Infatti, secondo il CTU, “per quanto la barriera sia stata risvoltata sui fianchi dei pannelli e sugli appoggi sulle travi principali, come da capitolato, e per quanto i moduli “Xpanel” siano stati pressati tra di loro”, sono state riscontrate “posizioni in cui risulta pressoché impossibile garantire quella continuità della barriera tale da impedire l'effettivo passaggio del vapore (v. all. 5 foto n° 12)”;
- vigilare sulla loro corretta e combinata installazione.
Attesa la tipologia dei vizi accertati dal consulente tecnico d'ufficio, sussisterebbe la responsabilità dell'Arch. che, pertanto, sarebbe tenuto a ristorare dei Controparte_1 Parte_2 danni subiti, quantificati dal CTU, Ing. in circa € 949.996,50, oltre I.V.A., per il Persona_6 ripristino della copertura viziata, già comprensivi degli oneri professionali per progettazione, D.L. e sicurezza.
Con la comparsa di risposta, il convenuto eccepiva che, secondo la normativa vigente in tema di appalti pubblici, il progetto fosse stato sottoposto a verifica ed approvazione da parte della Stazione appaltante. Nel caso specifico, l'elaborazione progettuale, in ciascuno dei suoi stadi formativi, sarebbe stata sottoposta a graduali procedimenti di controllo, rivolti ad accertare che la soluzione progettata fosse idonea a conseguire gli scopi programmatici dell'Amministrazione e che la documentazione costitutiva fosse completa e pienamente conforme alle prescrizioni stabilite per i vari livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva). Di conseguenza, sosteneva che dovesse essere riscontrata l'eventuale responsabilità, per gli asseriti danni, a carico:
Contr
- dell'esecutore, ossia dell' costituita da e CP_6 CP_7
- del RUP per la fase di progettazione, ossia l'arch. che, in aggiunta, quale Controparte_5
Responsabile del IV Settore Edilizia Pubblica del Comune di , in data 11.11.2016, avrebbe Pt_2 certificato l'agibilità del complesso natatorio oggetto di controversia;
- del RUP per la fase esecutiva, ossia dell'arch. ; Persona_1
pagina 6 di 25 - del gestore dell'impianto (e committente dei lavori), ossia della stessa attrice , per la Parte_2 fase di manutenzione.
Nel merito, inoltre, il convenuto sosteneva che l'accertamento del CTU, in sede di ATP, non avesse interessato l'intera superficie del pacchetto di copertura della struttura, anche in considerazione del fatto che le prime indagini igrometriche avrebbero evidenziato che le parti basse del tetto non avessero valori di umidità fuori norma. Riteneva, dunque, che, in assenza della completezza dei suddetti accertamenti, il CTU avrebbe potuto formulare solo un'ipotetica stima dei costi di riparazione dell'immobile. Inoltre, non sarebbero state evidenziate difformità progettuali di alcun genere: il CTU, analizzando la tipologia di struttura e relativo pacchetto di copertura, non avrebbe evidenziato alcuna problematica derivante da potenziali difformità o carenze progettuali. Le problematiche accertate, invece, sarebbero state tutte riconducibili a difformità esecutive (la presenza di un notevole numero di viti, chiodi ed altri elementi di fissaggio che forano la barriera, nonché l'inefficacia degli ancoranti preesistenti, tuttora sollevati per effetto dell'azione in depressione del vento), cui si sarebbe dovuta aggiungere un'indagine sulle mancate manutenzioni e sull'impiantistica vetusta.
Dette difformità esecutive sarebbero state dovute, quindi, a probabile mancata verifica da parte del
Responsabile tecnico di cantiere o Capo cantiere delle imprese esecutrici, anziché a negligenze del
Direttore dei lavori.
La problematica di umidità riscontrata nei pannelli (realizzati secondo criteri di assemblamento coerenti con la realizzazione a banco o in azienda, cioè con fissaggi del dogato sui pannelli medesimi con viti) sarebbe, invece, la diretta conseguenza del mancato controllo periodico e del difetto di manutenzione del manto in lamierato;
circostanze estranee alla sfera di responsabilità dell'arch.
[...] che, invece, si sarebbe limitato a redigere il progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo) CP_1 nonché a svolgere alcune prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di progetto e di esecuzione e la Direzione e contabilità dei Lavori, fino all'ultimazione degli stessi (avvenuta il
09.09.2012), cui sarebbe seguito il rilascio del certificato di agibilità (in data 11.11.2016) da parte dei competenti uffici comunali.
Tutte le problematiche insorte, pertanto, sarebbero state riconducibili:
- alla negligente e difettosa esecuzione dei lavori da parte di e CP_7 [...]
al tempo costitute in A.T.I.: per la maggior parte alla Controparte_2 responsabilità di che, oltre ad aver progettato (progettazione termotecnica del CP_7 pacchetto isolante) e costruito i pannelli, avrebbe provveduto alla realizzazione della copertura,
pagina 7 di 25 errando con riguardo alla modalità di posa, alla scelta dei materiali ed alla progettazione del pacchetto isolante;
- alla stessa committente dell'opera, per i seguenti motivi:
a) per non aver mai provveduto ad eseguire i controlli periodici alla copertura indicati nel piano di manutenzione dell'opera allegato al progetto esecutivo;
b) per non aver adeguato l'impianto di trattamento dell'aria, come già suggerito (la non rispondenza dell'impianto di trattamento dell'aria sarebbe già stata segnalata dall'arch. nella CP_1 relazione tecnica specialistica dallo stesso redatta sia in fase di progettazione definitiva che in fase esecutiva, come da ultima documentazione depositata il 17.02.2012 al n. 3271 di protocollo
Comune di Stra (Ve), ovvero prima della conclusione delle opere).
Infine, in merito alle successive opere eseguite per la riparazione del tetto, l'arch. Controparte_1 dichiarava di non aver mai ricevuto l'incarico né per la progettazione né per la direzione lavori né per il calcolo strutturale e che, in data 10.08.2020, ovvero prima dell'esecuzione dei lavori di riparazione, avesse informato la committente che non sarebbe stato disponibile ad eseguire alcun tipo di consulenza tecnica: non avrebbe nemmeno mai inviato elaborati firmati e men che mai confermato il lavoro alla ditta Imola Legno.
Con riguardo ai precedenti compiti svolti come Direttore lavori, peraltro, eccepiva che questi si fossero risolti nel dovere di dare disposizioni al costruttore, controllandone l'avvenuta esecuzione con interventi periodici, ma non necessariamente continui e non comprendenti le ordinarie operazioni compiute nel cantiere, la cui corretta esecuzione sarebbe rientrata, invece, nella sfera di responsabilità esclusiva del materiale esecutore delle stesse e della figura comunemente nota come “capo cantiere” o
“direttore tecnico di cantiere”.
Di conseguenza, il convenuto chiedeva la chiamata in causa, per farne accertare la responsabilità, del di dell'arch. , CP_4 Controparte_2 Controparte_5 dell'arch. , e, infine, a fini della manleva assicurativa, di Persona_1 Controparte_3
[...
, concludendo conformemente alle premesse.
In seguito alla sua chiamata in causa, dunque, si costituiva in giudizio
[...]
Con la stessa comparsa, si costituiva anche il Sig. , in Controparte_2 CP_2 proprio, poiché socio accomandatario, nonostante il convenuto non avesse proposto alcuna domanda diretta nei suoi confronti. In detta comparsa di costituzione, dunque, venivano contestate, in fatto e in diritto, tutte le circostanze dedotte dal convenuto, perché infondate. Controparte_2
pagina 8 di 25 invero, asseriva di aver svolto le sole opere murarie: mai avrebbe svolto i lavori al Controparte_2 tetto, come affermato anche dal convenuto arch. Controparte_1
Tali lavori, nell'ambito dell'ATI, di natura verticale, sarebbero stati eseguiti da ora CP_7 fallita: poiché i lavori da cui sarebbero derivati i vizi erano estranei alla esecuzione della prestazione di in virtù della ripartizione dei lavori all'interno dell'ATI, sarebbe stato lampante il Controparte_2
Contr difetto di legittimazione passiva di e del sig. con assenza di qualsivoglia garanzia, sia essa CP_2 propria o impropria, giustificante la chiamata in causa.
In ogni caso, (ora fallita), quale società componente la sarebbe stata titolare CP_7 CP_6 dell'80,97% delle quote percentuali dell'ATI, di natura verticale, con conseguente applicazione del principio per cui la responsabilità dell'intero appalto ricade sulla capogruppo ( ). CP_7
Contr ed il sig. concludevano, quindi, come nelle premesse. CP_2
L'Assicurazione chiamata in causa, infine, si costituiva eccependo che la polizza in esame, inizialmente in vigore per il periodo 15.5.2019 – 15.5.2020 e tacitamente rinnovata per il periodo
15.5.2020 – 15.5.2021, configurasse una copertura assicurativa c.d. “claims made”, ossia operante per le richieste risarcitorie presentate, per la prima volta, all'assicurato durante il periodo di validità della polizza stessa, per gli eventi dei quali lo stesso venisse a conoscenza durante la vigenza contrattuale della polizza e a condizione che, in tale periodo, gli assicuratori fossero informati delle relative circostanze.
La garanzia assicurativa, quindi, non avrebbe potuto essere invocata, nel caso di specie, avendo l'arch. omesso di riferire, in sede di stipula, l'esistenza di circostanze pregresse, che avrebbero poi CP_1 comportato la richiesta risarcitoria oggetto della domanda di manleva, ed avendo anche omesso di rispettare il termine previsto nel contratto di assicurazione, per comunicare alla compagnia le circostanze che avrebbero comportato la domanda risarcitoria da parte di Centro Nuoto Stra Srl SSD.
Con comunicazione del marzo 2015, infatti, l'arch. (successivamente all'ultimazione dei CP_1 lavori, come da Certificato di Regolare Esecuzione dell'1.02.2013) avrebbe potuto sviluppare piena consapevolezza circa la possibilità di ricevere una richiesta risarcitoria, per i fatti che egli stesso, in tale missiva, avrebbe rimarcato: nel richiamare “problematiche emerse da tempo ossia dal Certificato di
Regolare Esecuzione del 1.2.2013 dove già si evidenziavano trafilamento di vapori e condense…” e citando precedenti PEC del 12.11.2014 e del 30.1.2015, infatti, il professionista avrebbe segnalato la mancanza di continuità della barriera vapore all'interno del cassonetto/pannello, oltre che della perdita/infiltrazione dal tetto lato est. pagina 9 di 25 Alla data di stipula della polizza posta alla base della domanda di manleva (13.5.2019), quindi,
l'assicurato arch. sarebbe stato pienamente consapevole di quella discontinuità nella CP_1 barriera vapore che, già evidenziata nella missiva del 2015 e ancor prima nelle richiamate PEC del
2014 e del gennaio 2015, avrebbe poi rappresentato la causa principale dei difetti rilevati dall'ATP del
2020.
Alle pagine 11 e 12 della relazione peritale RG 9292/2020, infatti, l'ing. avrebbe chiaramente Per_6 evidenziato come la causa principale dei difetti fosse stata la mancata continuità della barriera vapore, in parte dovuta alle modalità di esecuzione dei lavori.
Ciò avrebbe legittimato il rifiuto della compagnia assicurativa di corrispondere l'indennità prevista dalla polizza.
Inoltre, l'assicurazione formulava, per le stesse ragioni, l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa, anche alla luce dell'inerzia dell'assicurato nel comunicarle gli elementi idonei ad integrare il sinistro. Solo in data 4.8.2020, infatti, a fronte di una consapevolezza maturata anni prima (2014),
l'arch. avrebbe attivato formalmente la copertura assicurativa, riferendo all'assicuratore CP_1 della domanda di risarcimento danni, poi formalizzata dalla PEC dell'avv. Borsetto. L'assicuratrice richiamava, invero, l'art. A.5 delle condizioni generali della polizza, a mente del quale “l' o i Parte_5 suoi aventi diritto devono dare avviso scritto agli Assicuratori di qualsiasi Reclamo, comprese le circostanze di cui al punto 3. della definizione di Reclamo, entro 30 (trenta) giorni da quando ne sono venuti a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 c.c.. Ogni lettera relativa ad una richiesta di risarcimento…deve essere inoltrato/a agli Assicuratori immediatamente all'atto della sua ricezione”.
In ogni caso, la terza chiamata contestava, sotto ogni profilo, il fondamento della domanda proposta contro il professionista, ritenendo fondate le tesi dallo stesso espresse a confutazione della pretesa risarcitoria di parte attrice, e concludeva come riportato nelle premesse.
Con la I memoria ex art. 171 ter cpc, il convenuto, in replica alle difese dell'assicuratrice, asseriva di aver immediatamente notiziato la compagnia (a mezzo pec in data 23.03.23, ore 17:02) della ricezione della notifica dell'atto di citazione per l'odierna causa, sia per rispettare le statuizioni previste dal contratto di assicurazione per la denuncia delle liti sia per avere indicazioni sul da farsi. A tale comunicazione, l'Arch. avrebbe ricevuto riscontro da parte dell'Avv. Francesco Controparte_1
Veggio del Foro di Verona che, con pec del 26.04.2023, gli avrebbe comunicato di assumere la sua difesa diretta nella causa, in nome e per conto di , in tal modo confermando Controparte_3
pagina 10 di 25 l'operatività della polizza e la relativa copertura assicurativa. Sino a quel momento, quindi, l'Arch. si sarebbe convinto del fatto che, nel presente giudizio, sarebbe stato in tutto e per Controparte_1 tutto tutelato da . Ciò anche perché, nel frattempo, avrebbe ottenuto da parte della Controparte_3 medesima compagnia assicurativa il rinnovo della sua polizza per la RC Professionale, per l'anno successivo, con un rilevante aumento del premio assicurativo (pari al 46,07% rispetto all'anno precedente), fissato in euro 3.998,21.
Solo in data 15 giugno 2023, ovvero appena quattro giorni prima dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio, la compagnia assicurativa avrebbe comunicato, a mezzo pec, il diniego di copertura assicurativa, nonostante, sino a quel momento, l'Arch. avesse fatto Controparte_1 legittimo affidamento sul fatto che la compagnia avrebbe assunto la gestione diretta della lite, così come nel procedimento per Atp che l'aveva preceduta.
La comunicazione del 15.06.2023 avrebbe, quindi, gettato nel panico l'assicurato, non solo per il contenuto, ma anche per la tempistica, obbligandolo, in un intervallo di tempo di appena 4 giorni, a prodigarsi per individuare un legale che potesse assumere la sua difesa in giudizio, anche contro la propria compagnia assicurativa. Di tale mala gestio sarebbe unicamente responsabile la compagnia che, ben avrebbe potuto e dovuto comunicare la sua decisione tempestivamente (stante la documentazione tecnica trasmessa dall'assicurato già a partire dal 17.11.2021).
Tale condotta, dunque, avrebbe dovuto comportare, secondo l'Arch. il Controparte_1 risarcimento a suo favore del danno corrispondente al pregiudizio morale arrecatogli, da determinarsi in via equitativa, ed ai costi per l'attività professionale del suo difensore, pari ad Euro 17.517,60 (ovvero pari ai valori tariffari minimi maggiorati del 20%), oltre accessori e, così, complessivamente, in euro
25.560,28, oltre alle anticipazioni esenti, per Euro 518,00. Il convenuto modificava, quindi, le sue conclusioni, in conformità.
***
Il GI non autorizzava la chiamata in causa degli ulteriori terzi oggetto della richiesta formulata dal convenuto, in forza del principio di economia processuale, alla luce della genericità degli elementi allegati per sostenerne la responsabilità.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc ed alla prima udienza, dunque, la causa veniva rinviata all'udienza di rimessione in decisione, sostituita ex art. 127 ter cpc con note scritte, assegnando i termini ex art. 189 cpc, entro i quali le parti concludevano come riportato nelle premesse. La causa, quindi, veniva rimessa in decisione con ordinanza pubblicata il 30.04.2025. pagina 11 di 25 ***
All'esito del procedimento, si rileva, in via pregiudiziale di rito, che il convenuto, nella prima memoria ex art. 171 ter cpc, ha ribadito la richiesta di chiamata in causa nei confronti del Comune di
Strà e degli Architetti e;
egli non ha, invece, mai richiesto la chiamata Persona_1 Controparte_5 in causa del Fallimento Stratex spa.
Il suddetto rinnovo della richiesta di chiamata in causa, peraltro, è stato motivato dal convenuto asserendo che non sarebbe comprensibile come possa, a priori, escludersi una responsabilità in capo al nella sua qualità di Stazione appaltante, dell'Arch. , nella sua qualità CP_4 Controparte_5 di RUP in fase di progettazione e alta sorveglianza, per conto del e dell'Arch. CP_4 Per_1
, nella sua qualità di RUP in fase esecutiva, incaricato direttamente da La
[...] Parte_2 stessa tesi del convenuto, dunque, dimostra come tale richiesta di estensione del contraddittorio sia di tenore esplorativo, volto a ricercare eventuali profili di corresponsabilità di detti terzi. Si darebbe luogo, quindi, ad un sovraccarico del procedimento, contrastante con il principio di economia processuale, in quanto inutile ai fini dell'integrità del contraddittorio ex art. 102 cpc e basato su circostanze allegate in modo del tutto generico ed astratto. Da ciò, l'inammissibilità delle istanze di chiamata di detti terzi.
Nel merito della domanda attorea, si osserva trattarsi di azione di risarcimento danni ex artt.
1669 e 2043 cc, in conseguenza di evidente pericolo di rovina o, in ogni caso, di gravi vizi della copertura dell'impianto sportivo in esame, all'esito dell'opera di ristrutturazione di cui il convenuto è stato progettista e direttore lavori, per conto della committente-stazione appaltante.
Come chiarito da costante Giurisprudenza di legittimità, il pericolo di rovina si rivela, esternamente, per segni visibili, quali le modificazioni o le alterazioni a carico degli elementi essenziali per la statica, tali da indicare di per sé una situazione di pericolo, indipendentemente dal fatto che la rovina sia imminente o prossima (C. 2861/1958; C. 1034/1951).
Nel caso di specie, esso è risultato evincibile visivamente dall'incurvatura verso il basso della copertura interna del soffitto dell'immobile, in conseguenza dell'ammaloramento delle strutture cui essa è infissa, ed è stato accertato dal CTU, in sede di ATP ante causam.
Come precisato dalla Corte di Cassazione sin dalla sentenza n. 2861/1958, d'altronde, rappresenta un principio ormai consolidato quello per cui, ai fini della decorrenza del termine di un anno per la denunzia prescritta a pena di decadenza dall'art. 1669 c.c., per scoperta del pericolo evidente di rovina, la legge intende la scoperta effettiva del pericolo stesso da parte del committente e non già la scoperta pagina 12 di 25 presunta, donde la non equiparabilità, ai detti fini, della scoperta del pericolo di rovina, alla riconoscibilità dello stesso, da parte dell'uomo medio o dell'esperto.
Si aggiunga, inoltre, che si ha pericolo di rovina quando essa sia evidente, anche se non prossima o attuale, e cioè quando sia manifesto per segni visibili ed esteriori che l'opera o parte di essa rovinerà; sottraendosi detta responsabilità al potere dispositivo delle parti contraenti, né il collaudo né le convenzioni concluse tra le parti, in quella sede o in sua immediatezza, hanno effetto liberatorio per l'appaltatore (Cass. civ., 28/04/1951, n. 1034).
L'approvazione del progetto e la concessione dell'agibilità dell'opera da parte degli incaricati del di Strà, dunque, non potrebbe comunque far venire meno, nemmeno astrattamente, la CP_4 responsabilità dell'ATI appaltatrice, del progettista e del direttore lavori odierno convenuto.
Sempre in punto di conoscenza del vizio atta a far decorrere il termine annuale di decadenza per la denuncia all'appaltatore, la Suprema Corte ha precisato, con orientamento ormai consolidato, che essa consegue alla semplice constatazione dell'aspetto delle cose solo quando si tratti di manifestazioni indubbie, quali cadute, rovine estese e simili (C. 2977/1998), mentre, per lo più, essa deriva dall'espletamento di indagini tecniche, suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate, nel qual caso il termine decorre dall'acquisizione della relazione di un tecnico (C. 11740/2003; C.
4622/2002; C. 14218/1999; C. 11613/1998).
Anche nel caso di specie, non può ritenersi che la sussistenza del pericolo di rovina della copertura o, in ogni caso, dei gravissimi vizi oggetto di causa, potesse essere evincibile, sia dalla committente che dall'odierno convenuto (pur trattandosi dell'Architetto che aveva curato la progettazione e direzione lavori dell'opera) dalla semplice constatazione di isolate percolazioni di umidità, di cui alla missiva del
Marzo 2015 (doc. 3 terza chiamata Lloyds) di probabile provenienza dall'intercapedine interna ai pannelli di rivestimento del soffitto, ma che la consapevolezza dell'ammaloramento della struttura del tetto possa essere stata raggiunta, anche dal professionista convenuto, solo in seguito ai suoi sopralluoghi di fine Luglio 2020.
Da ciò, l'evidente tempestività non solo dell'azione attorea, ma anche della sua denunzia del sinistro all'assicurazione terza chiamata, come si dirà meglio infra. CP_3
Sotto il profilo della sussistenza della responsabilità del convenuto, d'altronde, si evidenzia che l'art. 1669 cc. delinea un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale in cui possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore, tutti quei soggetti che, prestando la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi (C. 35931/2022). È responsabile, dunque, anche pagina 13 di 25 il progettista, quando i gravi difetti dipendano da errori di progettazione (C. 8016/2012; C.
13158/22002; C.10719/2000; C. 7992/1997) e, altresì il, direttore dei lavori (C. 13158/2002; C.
10719/22000; C.4900/1993): trattasi di responsabilità solidale, e non sussidiaria (C. 7550/1994); nei confronti di entrambi, peraltro, si estende la presunzione, iuris tantum, di responsabilità, posta dalla legge a carico dell'appaltatore.
Si osserva, difatti, che “Nel caso in cui l'opera eseguita in appalto presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni -
costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse - concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell'art. 1669 cit., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato;
trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli art. 2226 e
2230 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto” (Cass. civ., Sez. II,
25/08/1997, n. 7992).
L'esito della CTU svolta in sede di ATP ante causam (doc. 24 attoreo) è chiaro e fondato su argomentazioni pienamente convincenti: è stata riscontrata la presenza, come da capitolato, della barriera al vapore alluminata inferiore, con cordone di guaina butilica nel giunto tra i pannelli;
tuttavia, si è rilevata anche la presenza di un notevole numero di viti, chiodi ed altri elementi di fissaggio che hanno forato la barriera (in particolare graffe di sostegno della barriera presumibilmente ancorata ad una sovrastante trave 12x20 cm.; chiodi di ancoraggio del pannello “Celenit” all'orditura sovrastante;
viti di fissaggio dei listelli distanziatori alle travi secondarie).
In aggiunta, è emerso che i pannelli “Xpanel” siano giunti in cantiere e siano stati montanti e sigillati in mancanza delle sottostanti doghe e dei relativi listelli, che, invece, sono stati posti in opera solo successivamente, forando la barriera, come evidenziato da apposito saggio.
In ogni caso, per quanto la barriera sia stata risvoltata sui fianchi dei pannelli e sugli appoggi alle travi principali, come previsto nel capitolato, e per quanto i moduli “Xpanel” siano stati pressati tra di loro, essi sono stati allocati (come da progetto) in posizioni in cui sarebbe stato comunque pressoché impossibile garantire la necessaria continuità della barriera vapore.
pagina 14 di 25 Dunque, a seguito delle modalità di montaggio adottate e, in particolare, per l'avvenuta foratura della barriera al vapore inferiore (proveniente dalle vasche della piscina), si sono create le condizioni per l'ingresso del vapore all'interno dei pannelli prefabbricati, che si sono comportati come una gabbia d'umidità, anche a causa della scarsa ventilazione superiore.
Trattasi di errori, in primis, progettuali, oltre che di negligenza nella successiva direzione lavori (fase in cui le medesime problematiche si sarebbero dovute rilevare anche sulla base di una mera supervisione dell'opera realizzata, a verifica delle modalità esecutive adottate in attuazione del progetto), consistiti:
- nella scelta dei rivestimenti Xpanel, senza determinazione specifica di modalità di montaggio atte a garantire l'integrità e continuità della barriera vapore, in considerazione del fatto che, secondo le stesse indicazioni del produttore (che ha rivestito anche la qualità di appaltatore, ossia , ora fallito) sarebbe stata prevista l'infissione di viti, con conseguente CP_7 inevitabile foratura della barriera stessa, che ha consentito l'ingresso del vapore acqueo all'interno del pannello prefabbricato che, dunque, si è comportato come una gabbia d'umidità;
- nella progettazione del posizionamento dei medesimi moduli di rivestimento Xpanel, la cui allocazione, come prevista dallo stesso progettista, ha reso pressoché impossibile garantire la sigillatura e continuità della guaina integrante la barriera a vapore, a prescindere dalla sua successiva foratura con viti.
Per quanto riguarda la possibilità, eccepita dal convenuto, che si siano verificate, invece, infiltrazioni di acqua piovana dall'alto, il CTU ha chiarito che tale situazione possa essersi verificata solo in conseguenza del precedente deterioramento del pannello OSB e delle travi secondarie, causate dall'accumulo di umidità filtrata dal basso.
L'inadeguatezza dell'impianto di trattamento aria, di cui era stata prevista la sostituzione, non può,
d'altronde, essere considerata come la causa determinante del rapidissimo degrado occorso nelle strutture secondarie di copertura, ma, al limite, come esplicato dal CTU, può aver rappresentato una concausa secondaria, che ne abbia soltanto facilitato ed accelerato il processo.
Ciò significa che detta circostanza non è stata idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del progettista e D.l. e l'evento dannoso (ex artt. 2043 cc e 40 cp), non escludendone, quindi, la responsabilità né aggravando, d'altro canto, il danno conseguito (ai fini dell'applicabilità degli artt.
2055, II co., e 1227, I co., c.c.) che, in ogni caso, si sarebbe concretizzato, ad oggi, anche se secondo un processo meno rapido, nella medesima entità, ossia negli effetti dannosi attualmente presenti.
pagina 15 di 25 Lo stesso convenuto, invero, ha sostenuto che sia gli obblighi previsti dalla Convenzione tra
[...]
per l'affidamento in gestione della struttura sia quanto da lui stesso già riportato in Controparte_8 sede di progettazione prevedessero una sostituzione degli impianti di aria con dispositivi di abbattimento dell'umidità, circostanza, poi, non verificatasi. Ciò, tuttavia, non fa altro che confermare l'evidente errore progettuale del convenuto, che, in ogni caso, avrebbe elaborato una soluzione di copertura inidonea allo status quo, nella consapevolezza che essa sarebbe stata realizzata prima del prospettato rifacimento dell'impianto di condizionamento e che, dunque, sarebbe stata inadatta alle condizioni di umidità in cui, di fatto, si sarebbe trovata ad operare.
In punto di determinazione delle conseguenze dannose e dei costi di ripristino, lo stato di avanzamento del degrado delle strutture secondarie della copertura, costituite dai pannelli “Xpanel”, è tale da richiederne la demolizione e sostituzione con una nuova orditura.
Il valore delle opere di ripristino, comprensive degli oneri professionali per progettazione, D.L. e sicurezza, ammonta in € 949.996,50, oltre I.V.A..
Detto conteggio comprende già, correttamente, il risarcimento del danno rappresentato dai costi necessariamente affrontati dall'attrice per effettuare l'intervento di messa in sicurezza dell'intradosso della copertura, eseguito con travi in legno lamellare GL24H sezione 16x20 cm., da riutilizzarsi per il rifacimento della copertura, secondo la metodologia proposta dal C.T.U., per l'importo di € 85.000,00, oltre I.V.A.. Il sopraindicato valore complessivo delle opere di ripristino, inoltre, comprende, correttamente, anche il risarcimento del costo di rifacimento della “linea vita”, da realizzarsi sulla nuova copertura, per la somma di € 15.000,00, oltre I.V.A..
In aggiunta alla suddetta somma totale, va, altresì, risarcito il costo dell'intervento di messa in sicurezza delle lamiera di copertura, eseguito mediante l'installazione di profili metallici fissati alle travi principali, resosi necessario per consentire la continuazione dell'apertura al pubblico della piscina ed evitare la situazione di pericolo sussistente, in caso di forti raffiche di vento, per le persone e cose presenti in tutta l'area limitrofa, per un ammontare di € 25.000,00, oltre € 2.500,00 per spese tecniche, per un totale di € 27.500,00, oltre I.V.A..
In totale, dunque, il danno liquidato ammonta ad euro 977.496,50, oltre IVA, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla domanda sino al soddisfo.
Deve essere accolta, pertanto, la domanda principale attorea, nei confronti del solo convenuto, non essendo avvenuta alcuna sua estensione, da parte dell'attrice, nei confronti della terza chiamata Contr né, tantomeno, del sig. CP_2 pagina 16 di 25 Trattandosi, come detto, di responsabilità solidale, la condanna del convenuto deve avvenire per l'intero danno sopra determinato, mentre la valutazione dell'eventuale ripartizione interna delle responsabilità tra convenuto-progettista/Dl e appaltatrice-terza chiamata può essere svolta solo ai fini dell'azione di regresso proposta, in via subordinata, dal primo nei confronti della seconda (la terza chiamata . CP_2
Ai suddetti errori del progettista e D.l., difatti, si sono aggiunti, come esplicato dal CTU, gli errori esecutivi, di pari gravità ed incidenza eziologica sui vizi, commessi dall'impresa appaltatrice che, sebbene in adempimento delle suddette previsioni progettuali e delle specifiche tecniche di montaggio previste dalla produttrice (la medesima , capogruppo dell'ATI appaltatrice), ha eseguito la CP_7 foratura della barriera vapore, infiggendo le viti ed i chiodi che, come riscontrato dal CTU, hanno attraversato la guaina impermeabilizzante, ed ha omesso la sigillatura degli spazi presenti tra un pannello e l'altro, realizzando, così, un'opera che era evidentemente inadatta a garantire l'isolamento delle travi di legno sottostanti ai pannelli, rispetto all'umidità presente nei locali della piscina, in particolare in prossimità del soffitto al di sopra delle vasche.
La disciplina del regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali muta a seconda che si tratti di obbligazioni contrattuali o di obbligazioni per fatto illecito: mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto si applica il principio di cui agli artt. 1298 e 1299, secondo cui la ripartizione del debito avviene per quote che si presumono uguali, salvo che non risulti diversamente dal titolo, nelle obbligazioni ex delicto, l'onere sopportato da ciascun corresponsabile nei confronti degli altri obbligati
è commisurato all'esistenza e alla gravità delle rispettive colpe, nonché all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (C. 491/1975), questione che può essere oggetto di esame del giudice solo se alcuno dei condebitori agisce in regresso verso gli altri (C. 5421/2000).
Il giudice del merito, difatti, può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui esso condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato ( C. 18497/2006; C. 15687/2001; C.
5546/1994; C. 2692/1991; C. 7118/1987).
L'art. 2055, 3° co., cc. d'altronde, prevede che, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Nel caso di specie, dalla CTU svolta, si desumono una pari gravità ed una pari incidenza eziologica, in relazione ai vizi riscontrati, degli errori commessi dal progettista/Dl e dall'appaltatrice, con pagina 17 di 25 conseguente impossibilità di superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2055,
III co., cc. Da ciò, il diritto di regresso del convenuto, in seguito all'eventuale pagamento in favore dell'attrice, solo per quanto eventualmente pagato in eccedenza rispetto al 50% della somma integrale oggetto di condanna (euro 488.748,25, oltre IVA e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo). L'azione di regresso, peraltro, è stata formulata esclusivamente nei confronti di senza alcuna richiesta di condanna diretta avverso il sig. quale socio CP_2 CP_2 accomandatario, ragione per cui, nonostante la sua spontanea costituzione in giudizio unitamente alla società, quest'ultimo non potrà essere destinatario del relativo capo di condanna, che dovrà essere rivolto esclusivamente nei riguardi di CP_2
Risulta infondata, d'altro canto, l'eccezione formulata dalla terza chiamata e dal suo CP_2
Contr socio accomandatario sig. circa l'asserita esenzione di da ogni responsabilità, in ragione CP_2 del fatto che sarebbe stata mera mandante di un'ATI verticale (con partecipazione minoritaria rispetto a quella della capogruppo , ormai fallita) e che si sarebbe direttamente occupata solo di opere CP_7 murarie, non effettuando alcun intervento sulla copertura in questione.
Come esplicato dal T.A.R. Veneto, Sez. II, con Sentenza n. 84/2025, invero, in tema di raggruppamenti temporanei di imprese, tutte le imprese partecipanti sono solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante, per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal protocollo d'intesa sottoscritto con le amministrazioni pubbliche.
Anche la Corte di Cass., Sezione I, con Ordinanza n. 24594/25, ha ribadito il principio consolidato per cui, come per la normativa preesistente, e con riferimento alla normativa sopravvenuta (art. 48 del D. Cont Lgs. n. 50 del 2016), l' non costituisce un'autonoma entità giuridica, restando ferma l'autonomia Cont patrimoniale e giuridica delle singole società componenti l' Difatti, ai sensi dall'art. 48 del D. Lgs.
n. 50 del 2016, comma 5: "l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori", e, ai sensi dell'art. 68, comma 9, del D. Lgs. n. 36 del 2023: "l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori".
La citata pronuncia della Suprema Corte, dunque, chiarisce che valgono i principi generali ormai dettati dalla Giurisprudenza di legittimità in materia di ATI, secondo cui, con il raggruppamento temporaneo di imprese, non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti (Cass., sez. 5,
24/2/2025, n. 4753), come nel caso del con attività esterna di cui all'art. 2602 c.c., in quanto i CP_9
pagina 18 di 25 singoli partecipanti mantengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contratto contenuto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., con effetti obbligatori inter partes, ma non verso i terzi, tanto che non può essere dichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo (Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10591), mantenendo autonoma personalità giuridica le singole imprese associate (Cass., 30 gennaio 2003, n.
1396). Si tratta, quindi, di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354).
Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contratto associativo, stipulato per disciplinare i loro rapporti interni nell'ambito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura.
Cont Si dà luogo, quindi, ad una responsabilità solidale, anche delle società mandanti dell' rispetto alle Cont obbligazioni stipulate dall' nei confronti della stazione appaltante, che può, pertanto, agire nei confronti delle singole mandanti, proprio in ragione della solidarietà passiva tra coobbligati prevista dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Sussistendo il vincolo di solidarietà passiva di tutte le società Cont facenti parte dell' sia della mandataria che della mandante (o delle mandanti), la stazione appaltante può agire indifferentemente nei confronti di tali compagini societarie, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione (Cass., n.
25204/2011).
Pertanto, da un lato, la società mandante non può agire nei confronti della stazione appaltante, per far valere un credito dell'ATI, dovendo essere esercitata la relativa azione dalla società mandataria, mentre, dall'altro, la stazione appaltante può agire, per espressa volontà del legislatore, nei confronti delle singole società mandanti, in ragione della loro responsabilità solidale passiva, derivante dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006, come pure dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016. (Cass. n. 12732/2012,
Cass., n. 29737/2011).
E' vero che, astrattamente, le obbligazioni in capo alle singole mandanti mutano a seconda che si tratti di raggruppamenti di tipo verticale (ove uno degli operatori economici realizza i lavori della categoria prevalente, tranne i lavori scorporabili assumibili da uno dei mandanti) oppure orizzontale (ove gli operatori economici realizzano lavori della stessa categoria), con la conseguenza che, nel raggruppamento orizzontale, l'ATI è caratterizzata dalla circostanza che le imprese associate sono pagina 19 di 25 portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto del contratto, mentre, nel raggruppamento verticale, l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro.
Quanto alla responsabilità, ferma restando quella solidale della mandataria, per gli assuntori delle categorie scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza. Tuttavia, la distinzione tra raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con riferimento allo specifico procedimento di gara, presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quelle secondarie.
Ove, invece, la lex specialis di gara non rechi tale distinzione, indicando quale oggetto dell'affidamento un servizio unitario, ancorché articolato in diversi segmenti attuativi, la qualificazione come orizzontale di un raggruppamento concorrente ne discende automaticamente ed è coerente con la disciplina di gara, escludendo i presupposti per la configurazione di un raggruppamento di tipo verticale.
Lo stesso principio risulta consolidato anche nella Giurisprudenza amministrativa:
“L'art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 distingue, relativamente all'appalto di servizi e forniture, tra raggruppamento di tipo verticale e raggruppamento di tipo orizzontale: nel primo caso, il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie, e nel secondo caso, gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. L'alternativa postula la distinzione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie, che è preciso compito della stazione appaltante indicare nel bando di gara: ne discende che la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, non potendo il concorrente provvedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo tra quelle principali e quelle secondarie” (Cons. Stato, Sez.
V, 31/03/2020, n. 2183).
L'alternativa tra ATI verticale ed orizzontale, infatti, postula la distinzione tra "prestazioni principali" e
"prestazioni secondarie", che è preciso compito della stazione appaltante indicare nel bando di gara: ne discende che "la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, non potendo il concorrente provvedere di sua iniziativa alla scomposizione del
pagina 20 di 25 contenuto della prestazione, distinguendo tra quelle principali e quelle secondarie" (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6459/2019).
Per contro, la mera indicazione delle parti, costituenti l'ATI, della prestazione che ogni operatore si incarica di eseguire all'interno della compagine imprenditoriale associativa, non implica, come tale, la prefigurazione di un raggruppamento verticale (ostandovi la pregiudiziale distinzione programmatica tra prestazioni principali ed accessorie), ma evoca esclusivamente la ripartizione interna, tra i concorrenti raggruppati, della esecuzione della prestazione unitariamente considerata.
Contr Nel caso in esame, quindi, non ha assolto al suo onere probatorio circa l'effettiva ripartizione delle opere in principali e secondarie, da parte della Stazione appaltante, preliminarmente alla gara, non sussistendo alcuna traccia di detta ripartizione delle opere o lavori né nel contratto d'appalto (doc. 10 attoreo) né nell'atto integrativo della convenzione tra il Comune di Strà e l'attrice (doc. 3 Parte_2 attoreo), in cui viene prevista la realizzazione dei lavori di ristrutturazione in questione, né, tantomeno, nell'atto di costituzione dell'ATI (doc. 9 attoreo), in cui sono precisate le sole quote di partecipazione delle imprese alle lavorazioni, senza distinzione di opere primarie e secondarie di rispettiva competenza. peraltro, non ha prodotto nemmeno la lex specialis dell'appalto, ossia la lettera CP_2
d'invito ed il disciplinare di gara della procedura di affidamento negoziata, né il capitolato speciale d'appalto, né la lista delle categorie, predisposti dalla Stazione appaltante.
L'azione di regresso formulata dal convenuto in via subordinata, dunque, deve essere accolta, per la quota di corresponsabilità pari al 50% dell'intero danno, nei confronti della terza chiamata CP_2 con sua condanna a tenere indenne il convenuto di quanto sarà eventualmente da lui sborsato in favore dell'attrice, nella misura eccedente il 50% dell'importo liquidato a favore della stessa, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1669 cc.
Nel merito dell'ulteriore azione subordinata di manleva, proposta dal convenuto nei confronti della sua assicurazione professionale, si richiama, in via generale, il principio per cui, nel sistema assicurativo per la responsabilità civile, di cui all'art. 1917 cc., titolare del diritto all'indennizzo è esclusivamente l'assicurato, pur restando in facoltà dell'assicuratore pagare direttamente al terzo danneggiato, dandone comunicazione al danneggiato. Ciò deriva dal fatto che il terzo non è parte contrattuale. Detta facoltà si tramuta in obbligo, qualora l'assicurato lo richieda, ai sensi dell'art. 1917,
3° co, cc;
in nessun caso, però, il terzo danneggiato acquista diritti od azioni dirette nei confronti dell'assicuratore (C. 8622/2006); da tanto discende che il terzo danneggiato, salve le ipotesi pagina 21 di 25 espressamente previste dalla legge, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore, né a titolo contrattuale né extracontrattuale (C. 9516/2007).
Nel merito, con riguardo all'eccezione della terza chiamata in punto di inoperatività della CP_3 polizza per violazione degli obblighi informativi nella fase di stipula e per tardività nella comunicazione del sinistro, si evidenzia che la lettera da lei stessa prodotta come doc. 3 contiene delle dichiarazioni, rese dall'Arch. all'odierna attrice nel mese di Controparte_1 Parte_2 marzo 2015, insufficienti a far presumere la conoscenza, in capo all'Arch della sussistenza CP_1 dei vizi che hanno integrato, cinque anni dopo, il sinistro.
L'oggetto della comunicaizone, invero, riguardava la “copertura da monitorare e nuovi impianti da realizzare per trattamento aria/controllo umidità”: il professionista invitava la committente al monitoraggio dell'umidità e delle condizioni delle strutture del tetto, ed a far progettare il nuovo impianto di trattamento dell'aria, in seguito alla segnalazione, da parte della stessa committente, di una nuova perdita o infiltrazione di acqua dal tetto, lato est, verso la tribuna esterna. Contestualmente, il professionista richiamava quanto accaduto in passato, con riguardo alla precedente presenza di
“trafilamento di vapori e condense” localizzati “su pannelli verso il portico ovest” e dava atto che detta problematica era già stata risolta, eliminando il difetto di continuità della barriera vapore, allora riscontrato solo con riguardo a detti specifici pannelli.
Da ciò, può presumersi che il professionista, secondo la diligenza media da lui dovuta, ritenesse possibile che vi fossero altri fenomeni localizzati di discontinuità della barriera vapore, risolvibili come quello affrontato in precedenza, mentre non può ritersi che lo stesso dovesse desumere la presenza dei vizi gravi ed estesi oggi in esame.
Nell'e-mail in questione, invero, egli ha svolto un'equiparazione tra la nuova problematica segnalata e quella già risolta in passato, ritenendola, dunque, facilmente risolvibile e dimostrando di non avere consapevolezza della presenza dei gravi vizi, manifestatisi ben cinque anni dopo.
Come già detto, infatti, il primo possibile sospetto circa la sussistenza dei vizi è sorto solo nel Luglio
2020, dalla visione, da parte dei dipendenti dell'attrice, dell'incurvatura verso il basso assunta dalla copertura interna del soffitto dell'immobile; fino alla fine del medesimo mese, invero, l'odierna attrice non aveva rivolto alcuna lamentela circa l'operato dell'assicurato.
Pertanto, anche nel 2019, al momento di stipula della polizza, non risulta provato che l'assicurato potesse essere a conoscenza della sussistenza di vizi dell'opera tali da poter dare luogo al sinistro verificatosi nel 2020. pagina 22 di 25 Dallo stesso doc. 4 di infine, si evince la tempestività della comunicazione del sinistro da parte CP_3 dell'assicurato, in data 4.08.2020, a fronte della sua ricezione della prima lamentela, da parte dell'attrice, in forma orale, in data 17 Luglio 2020 (circostanza confermata per iscritto dall'e-mail del
21.07.2020, inviata dallo stesso odierno convenuto all'attrice, contenente la predisposizione della denunzia dei vizi a - doc. 11 attoreo). CP_2
La copertura assicurativa del sinistro, quindi, è valida ed efficace, nei limiti di polizza: massimale di
1.500.000,00 euro e franchigia di 5.000 euro (cfr. doc. 2 . CP_3
Pertanto, l'assicuratrice terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto di quanto da lui sarà eventualmente sborsato in favore di parte attrice, entro l'ammontare massimo di euro
1.500.000,00, dedotta la franchigia di euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data dell'esborso da parte del convenuto sino alla sua manleva effettiva.
Circa il danno ulteriore lamentato dal convenuto, a carico dell'assicurazione, per mala gestio, d'altro canto, si evidenzia la mancanza di allegazione specifica e di prova di aver subito conseguenze morali ed alla salute superiori alla soglia di ordinaria tollerabilità e, dunque, non bagatellari:
“L'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art.
2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. Il danno non patrimoniale e' risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè,
(a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
(c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avra' diritto al risarcimento del danno quando la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi” (Cass. SSUU sent. n. 18356/2009).
Le spese di lite seguono la soccombenza;
quelle di parte attrice sono poste a carico della terza chiamata mentre quelle del convenuto sono poste a carico della stessa e, in solido con essa, a CP_3 carico della terza chiamata e del sig. fino a concorrenza della metà dell'importo CP_2 CP_2 liquidato. La liquidazione avviene secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di pagina 23 di 25 riferimento (sino ad euro 2.000.000,00), in favore di parte attrice, senza aumento in ragione della sua difesa avverso più parti, dato che l'unica controparte sostanziale dell'attrice è stato il convenuto, mentre i terzi chiamati si sono trovati a contraddire solo nei riguardi di quest'ultimo. La liquidazione delle spese in favore del convenuto, invece, avviene come da lui richiesto, con sua nota spese, vistone l'ammontare inferiore ai parametri medi applicabili.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico,
definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1. condanna ex art. 1669 cc. il convenuto Arch. a corrispondere all'attrice Controparte_1
in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, la somma di euro 977.496,50, oltre IVA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. in accoglimento parziale della domanda di regresso del convenuto Arch. nei CP_1 confronti della terza chiamata condanna Controparte_2
a rifondere al convenuto Arch. Controparte_2 CP_10 quanto sarà eventualmente da lui versato all'attrice, in adempimento del precedente capo 1), in misura superiore alla somma di euro 488.748,25, oltre IVA e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo;
3. condanna la terza chiamata a rifondere al convenuto Arch. Controparte_3 quanto sarà dallo stesso eventualmente versato all'attrice in adempimento Controparte_1 del precedente capo 1) a titolo di risarcimento del danno, entro l'ammontare massimo di euro
1.500.000,00, dedotta la franchigia di euro 5.000,00 e dedotto quanto eventualmente ricevuto in manleva in forza del precedente capo 2), oltre interessi legali dalla data dell'esborso, da parte del convenuto, sino alla sua manleva integrale;
4. condanna ex art. 91 cpc la terza chiamata a rifondere all'attrice Controparte_3
le spese di lite, liquidate in euro Parte_2
37.951,00 per compensi del presente giudizio, oltre c.u., diritti di Cancelleria, 15% per spese generali IVA e CpA, e liquidate, per la precedente fase di ATP, nella misura di euro 9.998,00 per compensi, oltre c.u., diritti di Cancelleria, 15% per spese generali, IVA, CPA ed oltre alla pagina 24 di 25 somma di euro 3.800,00, quale rimborso delle spese sostenute per il CTP nel giudizio di ATP, ed al rimborso integrale del compenso versato al CTU;
5. condanna ex art. 91 cpc, la terza chiamata a rifondere al Controparte_3 convenuto Arch. le spese di lite, liquidate in euro 29.712,10 per compensi del CP_1 presente giudizio di merito, oltre c.u., diritti di Cancelleria, 15% per spese generali, IVA e CpA, condannando, altresì, in solido con , anche la terza chiamata Controparte_3
e il sig. , al pagamento delle Controparte_2 CP_2 spese di lite in favore del convenuto, sino a concorrenza di metà della somma come sopra liquidata.
Venezia, 15 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4481/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSETTO FRANCESCO P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BOTTOLI GIOVANNI
CONVENUTO
e contro
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
e (c.f. ) CP_2 C.F._2 entrambi con l'avv. PULLANO CARMINE
e
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 con l'avv. CORRADO SMAILA
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso, nel merito, come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per l'attrice: pagina 1 di 25 “NEL MERITO
Per tutti i motivi indicati nella parte narrativa, condannarsi l'Arch. a Controparte_1 corrispondere a , in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, tutte le somme necessarie all'eliminazione dei gravi vizi e difetti dell'immobile de quo prudenzialmente quantificati in € 949.996,50 oltre I.V.A., o quella diversa somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo.
IN OGNI CASO
Condannarsi l'Arch. al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dei compensi
[...] professionali e delle spese del presente giudizio, nonché delle spese tutte (legali, di c.t.u. e di c.t.p.) sopportate dall'attrice per l'accertamento tecnico ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. rubricato al n.
9292/20020 R.G. dell'intestato Tribunale”
Per il convenuto:
“Voglia la S.V. Ill.ma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa revoca parziale del decreto in data 20.06.2023 ed autorizzazione alla chiamata in causa del , dell'Arch. CP_4
, e dell'Arch. , nonché revoca parziale dell'ordinanza di data Controparte_5 Persona_1
15.02.2024,
A) nel merito, in via principale: respingersi le domande tutte formulate dalla parte attrice ovvero da chiunque proposte e/o nel seguito estese nei confronti dell'Arch. perché prive di Controparte_1 fondamento in fatto ed in diritto, con ogni ulteriore provvedimento di ragione e di legge;
in via subordinata: accertarsi e dichiararsi la prevalente e/o concorrente responsabilità di tutte le altre parti in causa (e/o, comunque, di quelle nei cui confronti in comparsa di costituzione è stata formulata istanza di autorizzazione alla chiamata in causa), riducendo per l'effetto la misura del risarcimento eventualmente dovuto dall'Arch. in qualità di coobbligato in solido, in Controparte_1 proporzione all'entità delle rispettive colpe accertate a carico di ciascuna delle altre parti, con eventuale diritto dello stesso di procedere giudizialmente in via di regresso nei confronti di tutti i soggetti solidalmente responsabili nella causazione del danno;
In ogni caso: condannare al pagamento, a favore dell'Arch. Controparte_3 CP_1
per le premesse di cui in narrativa, dell'importo di Euro 26.078,28 oltre al risarcimento del
[...]
pagina 2 di 25 danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa, per la violazione delle obbligazioni contrattuali scaturenti dall'art. C.7 delle condizioni generali di contratto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, dalla data della domanda al saldo.
In ogni caso di condanna, anche parziale, a carico dell'Arch. Condannare il Controparte_1
e/o e/o l'arch. , e/o CP_4 Controparte_2 Controparte_5
l'arch. e , a manlevare o comunque garantire e tenere Persona_1 Controparte_3 indenne l'Arch. per ogni importo che lo stesso fosse condannato a corrispondere Controparte_1
a parte attrice a titolo di risarcimento del danno, applicata in ogni caso la disposizione di cui all'art.
1227 cod. civ. e, per l'effetto, eliminato ovvero diminuito l'importo del danno risarcibile e tenuto comunque indenne l'odierno convenuto per le spese legali del presente giudizio.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a rimb. forf. 15%”;
Per i terzi chiamati e per : Controparte_2 CP_2
“In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della chiamata di terzo della
[...]
e il Signor in proprio e quale socio accomandatario della Controparte_2 CP_2
per difetto dei presupposti e comunque perché priva di legittimazione Controparte_2 passiva per le ragioni esposte;
Nel merito: rigettarsi la domanda di manleva svolta dal convenuto Arch. nei confronti CP_1 della e il Signor in proprio e quale Controparte_2 CP_2 socio accomandatario della per le ragioni sopra esposte;
Controparte_2
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per la terza chiamata : Controparte_3
“nel merito in via principale: respingersi, per tutti i motivi di cui al presente atto, la domanda proposta dall'arch. nei confronti di quegli Controparte_1 Parte_3
che hanno assunto il rischio del certificato n. A119C344636-LB, in quanto infondate in
[...] fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei confronti di quegli che hanno assunto il rischio del Parte_3 certificato n. A119C344636-LB, accertarsi la quota di responsabilità e di danno riferibile alle prestazioni rese dall'assicurato arch. e, nei soli limiti di tale accertata Controparte_1
pagina 3 di 25 responsabilità, dichiararsi i suddetti Assicuratori tenuti a prestare la garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza;
con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al 15% rimborso spese generali, 4% CPA e IVA in quanto dovuta”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, dichiarava di Parte_2 gestire, in concessione, il complesso natatorio comunale di Stra (VE), in via Bramante 1, occupandosi della direzione tecnico-amministrativa nonché di fornire assistenza agli utenti e sorvegliare i relativi impianti, servizi ed attrezzature, provvedendo alla loro ordinaria manutenzione. Con convenzione n.
446/2004, inoltre, sarebbe stata prevista l'assunzione, in capo alla concessionaria, anche di parte della manutenzione straordinaria del complesso natatorio e, stante la manifestata disponibilità a farsi carico della ristrutturazione della copertura di tale impianto sportivo, nel corso dell'anno 2009, l'odierna attrice avrebbe incaricato l'Arch. odierno convenuto, di progettare il relativo Controparte_1 intervento.
Oltre che della progettazione, detto professionista sarebbe stato incaricato anche della direzione lavori e di coordinare la sicurezza in fase esecutiva.
All'esito di procedura negoziata, l'attrice avrebbe affidato la realizzazione dei lavori di ristrutturazione all' costituita dalle società (dichiarata poi fallita con sentenza n. 8/16 del Tribunale CP_6 CP_7 di Udine) e . Controparte_2
Tra dette parti sarebbe stato, dunque, stipulato il contratto di appalto autenticato il 5 luglio 2012 dal
Notaio di Padova. A completamento della ristrutturazione del tetto, l'Arch. Persona_2 CP_1 avrebbe previsto la posa in opera di una pannellatura (costituita da doghe di legno a passo
[...] regolare) per l'ottimizzazione dell'acustica della sala vasche, da collocare all'intradosso dello strato di copertura, che sarebbe stata applicata sotto la sua direzione lavori. Tale pannellatura sarebbe stata installata tramite viti, la cui infissione, come poi scoperto a seguito di CTU in sede di ATP, avrebbe determinato la foratura multipla della barriera vapore, corredante i pannelli “Xpanel”.
Il 17 luglio 2020, un dipendente di tale signor , avrebbe scorto, Parte_2 Persona_3 volgendo lo sguardo verso il soffitto del locale vasche, un'anomala curvatura dello stesso, verso il basso, che, prima di allora, non sarebbe mai stata notata da alcuno. Il sig. , presenti i Persona_4
pagina 4 di 25 signori e avrebbe avvisato tempestivamente l'Arch. Persona_3 Parte_4 CP_1
segnalandogli la scoperta sopra descritta.
[...]
Parte attrice, quindi, sosteneva di aver prontamente denunciato per iscritto al Fallimento Stratex S.p.a. ed a l'avvenuta scoperta dei vizi e difformità delle Controparte_2 opere di ristrutturazione della copertura, eseguite pochi anni prima, e di aver contattato la società Imola
Legno S.p.a., indicata dall'Arch. per eseguire i primi e non rinviabili interventi Controparte_1 di messa in sicurezza.
La necessità di “messa in sicurezza dell'intero tetto” sarebbe stata confermata dal perito di parte attrice,
, con relazione del 6 agosto 2020, avendo riscontrato il cedimento interno del solaio Persona_5 di copertura e la presenza di travetti deteriorati, oltre ad un tasso di umidità delle travature, all'interno del pacchetto di isolamento, di molto superiore alla soglia limite, con conseguente gocciolamento al suolo dalle tavole di abete a vista.
pertanto, avrebbe promosso il citato procedimento per accertamento tecnico Parte_2 Parte_2 preventivo, di cui agli artt. 696 c.p.c. e 696 bis c.p.c., n. 9292/2020 R.G. dell'intestato Tribunale, conclusosi con il deposito di perizia definitiva, in data 29/03/2022, che avrebbe confermato che “lo stato di avanzamento del degrado delle strutture secondarie costituite dai pannelli “Xpanel” è tale da richiederne la demolizione e sostituzione con nuova orditura”. Ed ancora che, “oltre alla capacità portante nei confronti dei carichi verticali, permanenti ed accidentali, con il deterioramento dei pannelli OSB superiori è peraltro venuta meno anche la capacità di controventamento e stabilizzazione dei portali Principali”.
La barriera vapore in questione, sarebbe giunta in cantiere premontata sui diversi moduli, poi installati in accostamento, ma senza la dovuta perizia e le doverose disposizioni da parte dell'odierno convenuto: questi sarebbe dovuto intervenire, indicando in esecutivis le modalità di montaggio e vigilando sul rispetto delle necessarie prescrizioni, nel corso delle lavorazioni, onde evitare che si verificasse la discontinuità della barriera al vapore tra le varie pannellature, e che si provvedesse con l'installazione
“delle sottostanti doghe e dei relativi listelli” in modo inappropriato, con conseguente produzione di fori nella barriera, che, invece, avrebbero consentito l'infiltrazione di vapori umidi e la conseguente causazione dei danni di cui trattasi.
All'inadempiente condotta tenuta dall'Arch. in sede di realizzazione della Controparte_1 copertura per cui è causa, consistita nell'omesso controllo sulle modalità di posa dei pannelli “Xpanel”,
pagina 5 di 25 inoltre, dovrebbero aggiungersi la sua imperizia e la sua negligenza, in fase progettuale, nella scelta di tale tipologia di pannelli e dei sottostanti accessori acustici.
Sussisterebbe, quindi, la responsabilità dell'Arch. nella causazione dei vizi Controparte_1 lamentati da dal momento che detto professionista, in ragione delle sue Parte_2 competenze tecniche e degli incarichi assunti, avrebbe dovuto:
- considerare sin dall'inizio l'inidoneità delle caratteristiche dei materiali scelti da installare nei locali di cui trattasi. Infatti, secondo il CTU, “per quanto la barriera sia stata risvoltata sui fianchi dei pannelli e sugli appoggi sulle travi principali, come da capitolato, e per quanto i moduli “Xpanel” siano stati pressati tra di loro”, sono state riscontrate “posizioni in cui risulta pressoché impossibile garantire quella continuità della barriera tale da impedire l'effettivo passaggio del vapore (v. all. 5 foto n° 12)”;
- vigilare sulla loro corretta e combinata installazione.
Attesa la tipologia dei vizi accertati dal consulente tecnico d'ufficio, sussisterebbe la responsabilità dell'Arch. che, pertanto, sarebbe tenuto a ristorare dei Controparte_1 Parte_2 danni subiti, quantificati dal CTU, Ing. in circa € 949.996,50, oltre I.V.A., per il Persona_6 ripristino della copertura viziata, già comprensivi degli oneri professionali per progettazione, D.L. e sicurezza.
Con la comparsa di risposta, il convenuto eccepiva che, secondo la normativa vigente in tema di appalti pubblici, il progetto fosse stato sottoposto a verifica ed approvazione da parte della Stazione appaltante. Nel caso specifico, l'elaborazione progettuale, in ciascuno dei suoi stadi formativi, sarebbe stata sottoposta a graduali procedimenti di controllo, rivolti ad accertare che la soluzione progettata fosse idonea a conseguire gli scopi programmatici dell'Amministrazione e che la documentazione costitutiva fosse completa e pienamente conforme alle prescrizioni stabilite per i vari livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva). Di conseguenza, sosteneva che dovesse essere riscontrata l'eventuale responsabilità, per gli asseriti danni, a carico:
Contr
- dell'esecutore, ossia dell' costituita da e CP_6 CP_7
- del RUP per la fase di progettazione, ossia l'arch. che, in aggiunta, quale Controparte_5
Responsabile del IV Settore Edilizia Pubblica del Comune di , in data 11.11.2016, avrebbe Pt_2 certificato l'agibilità del complesso natatorio oggetto di controversia;
- del RUP per la fase esecutiva, ossia dell'arch. ; Persona_1
pagina 6 di 25 - del gestore dell'impianto (e committente dei lavori), ossia della stessa attrice , per la Parte_2 fase di manutenzione.
Nel merito, inoltre, il convenuto sosteneva che l'accertamento del CTU, in sede di ATP, non avesse interessato l'intera superficie del pacchetto di copertura della struttura, anche in considerazione del fatto che le prime indagini igrometriche avrebbero evidenziato che le parti basse del tetto non avessero valori di umidità fuori norma. Riteneva, dunque, che, in assenza della completezza dei suddetti accertamenti, il CTU avrebbe potuto formulare solo un'ipotetica stima dei costi di riparazione dell'immobile. Inoltre, non sarebbero state evidenziate difformità progettuali di alcun genere: il CTU, analizzando la tipologia di struttura e relativo pacchetto di copertura, non avrebbe evidenziato alcuna problematica derivante da potenziali difformità o carenze progettuali. Le problematiche accertate, invece, sarebbero state tutte riconducibili a difformità esecutive (la presenza di un notevole numero di viti, chiodi ed altri elementi di fissaggio che forano la barriera, nonché l'inefficacia degli ancoranti preesistenti, tuttora sollevati per effetto dell'azione in depressione del vento), cui si sarebbe dovuta aggiungere un'indagine sulle mancate manutenzioni e sull'impiantistica vetusta.
Dette difformità esecutive sarebbero state dovute, quindi, a probabile mancata verifica da parte del
Responsabile tecnico di cantiere o Capo cantiere delle imprese esecutrici, anziché a negligenze del
Direttore dei lavori.
La problematica di umidità riscontrata nei pannelli (realizzati secondo criteri di assemblamento coerenti con la realizzazione a banco o in azienda, cioè con fissaggi del dogato sui pannelli medesimi con viti) sarebbe, invece, la diretta conseguenza del mancato controllo periodico e del difetto di manutenzione del manto in lamierato;
circostanze estranee alla sfera di responsabilità dell'arch.
[...] che, invece, si sarebbe limitato a redigere il progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo) CP_1 nonché a svolgere alcune prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in fase di progetto e di esecuzione e la Direzione e contabilità dei Lavori, fino all'ultimazione degli stessi (avvenuta il
09.09.2012), cui sarebbe seguito il rilascio del certificato di agibilità (in data 11.11.2016) da parte dei competenti uffici comunali.
Tutte le problematiche insorte, pertanto, sarebbero state riconducibili:
- alla negligente e difettosa esecuzione dei lavori da parte di e CP_7 [...]
al tempo costitute in A.T.I.: per la maggior parte alla Controparte_2 responsabilità di che, oltre ad aver progettato (progettazione termotecnica del CP_7 pacchetto isolante) e costruito i pannelli, avrebbe provveduto alla realizzazione della copertura,
pagina 7 di 25 errando con riguardo alla modalità di posa, alla scelta dei materiali ed alla progettazione del pacchetto isolante;
- alla stessa committente dell'opera, per i seguenti motivi:
a) per non aver mai provveduto ad eseguire i controlli periodici alla copertura indicati nel piano di manutenzione dell'opera allegato al progetto esecutivo;
b) per non aver adeguato l'impianto di trattamento dell'aria, come già suggerito (la non rispondenza dell'impianto di trattamento dell'aria sarebbe già stata segnalata dall'arch. nella CP_1 relazione tecnica specialistica dallo stesso redatta sia in fase di progettazione definitiva che in fase esecutiva, come da ultima documentazione depositata il 17.02.2012 al n. 3271 di protocollo
Comune di Stra (Ve), ovvero prima della conclusione delle opere).
Infine, in merito alle successive opere eseguite per la riparazione del tetto, l'arch. Controparte_1 dichiarava di non aver mai ricevuto l'incarico né per la progettazione né per la direzione lavori né per il calcolo strutturale e che, in data 10.08.2020, ovvero prima dell'esecuzione dei lavori di riparazione, avesse informato la committente che non sarebbe stato disponibile ad eseguire alcun tipo di consulenza tecnica: non avrebbe nemmeno mai inviato elaborati firmati e men che mai confermato il lavoro alla ditta Imola Legno.
Con riguardo ai precedenti compiti svolti come Direttore lavori, peraltro, eccepiva che questi si fossero risolti nel dovere di dare disposizioni al costruttore, controllandone l'avvenuta esecuzione con interventi periodici, ma non necessariamente continui e non comprendenti le ordinarie operazioni compiute nel cantiere, la cui corretta esecuzione sarebbe rientrata, invece, nella sfera di responsabilità esclusiva del materiale esecutore delle stesse e della figura comunemente nota come “capo cantiere” o
“direttore tecnico di cantiere”.
Di conseguenza, il convenuto chiedeva la chiamata in causa, per farne accertare la responsabilità, del di dell'arch. , CP_4 Controparte_2 Controparte_5 dell'arch. , e, infine, a fini della manleva assicurativa, di Persona_1 Controparte_3
[...
, concludendo conformemente alle premesse.
In seguito alla sua chiamata in causa, dunque, si costituiva in giudizio
[...]
Con la stessa comparsa, si costituiva anche il Sig. , in Controparte_2 CP_2 proprio, poiché socio accomandatario, nonostante il convenuto non avesse proposto alcuna domanda diretta nei suoi confronti. In detta comparsa di costituzione, dunque, venivano contestate, in fatto e in diritto, tutte le circostanze dedotte dal convenuto, perché infondate. Controparte_2
pagina 8 di 25 invero, asseriva di aver svolto le sole opere murarie: mai avrebbe svolto i lavori al Controparte_2 tetto, come affermato anche dal convenuto arch. Controparte_1
Tali lavori, nell'ambito dell'ATI, di natura verticale, sarebbero stati eseguiti da ora CP_7 fallita: poiché i lavori da cui sarebbero derivati i vizi erano estranei alla esecuzione della prestazione di in virtù della ripartizione dei lavori all'interno dell'ATI, sarebbe stato lampante il Controparte_2
Contr difetto di legittimazione passiva di e del sig. con assenza di qualsivoglia garanzia, sia essa CP_2 propria o impropria, giustificante la chiamata in causa.
In ogni caso, (ora fallita), quale società componente la sarebbe stata titolare CP_7 CP_6 dell'80,97% delle quote percentuali dell'ATI, di natura verticale, con conseguente applicazione del principio per cui la responsabilità dell'intero appalto ricade sulla capogruppo ( ). CP_7
Contr ed il sig. concludevano, quindi, come nelle premesse. CP_2
L'Assicurazione chiamata in causa, infine, si costituiva eccependo che la polizza in esame, inizialmente in vigore per il periodo 15.5.2019 – 15.5.2020 e tacitamente rinnovata per il periodo
15.5.2020 – 15.5.2021, configurasse una copertura assicurativa c.d. “claims made”, ossia operante per le richieste risarcitorie presentate, per la prima volta, all'assicurato durante il periodo di validità della polizza stessa, per gli eventi dei quali lo stesso venisse a conoscenza durante la vigenza contrattuale della polizza e a condizione che, in tale periodo, gli assicuratori fossero informati delle relative circostanze.
La garanzia assicurativa, quindi, non avrebbe potuto essere invocata, nel caso di specie, avendo l'arch. omesso di riferire, in sede di stipula, l'esistenza di circostanze pregresse, che avrebbero poi CP_1 comportato la richiesta risarcitoria oggetto della domanda di manleva, ed avendo anche omesso di rispettare il termine previsto nel contratto di assicurazione, per comunicare alla compagnia le circostanze che avrebbero comportato la domanda risarcitoria da parte di Centro Nuoto Stra Srl SSD.
Con comunicazione del marzo 2015, infatti, l'arch. (successivamente all'ultimazione dei CP_1 lavori, come da Certificato di Regolare Esecuzione dell'1.02.2013) avrebbe potuto sviluppare piena consapevolezza circa la possibilità di ricevere una richiesta risarcitoria, per i fatti che egli stesso, in tale missiva, avrebbe rimarcato: nel richiamare “problematiche emerse da tempo ossia dal Certificato di
Regolare Esecuzione del 1.2.2013 dove già si evidenziavano trafilamento di vapori e condense…” e citando precedenti PEC del 12.11.2014 e del 30.1.2015, infatti, il professionista avrebbe segnalato la mancanza di continuità della barriera vapore all'interno del cassonetto/pannello, oltre che della perdita/infiltrazione dal tetto lato est. pagina 9 di 25 Alla data di stipula della polizza posta alla base della domanda di manleva (13.5.2019), quindi,
l'assicurato arch. sarebbe stato pienamente consapevole di quella discontinuità nella CP_1 barriera vapore che, già evidenziata nella missiva del 2015 e ancor prima nelle richiamate PEC del
2014 e del gennaio 2015, avrebbe poi rappresentato la causa principale dei difetti rilevati dall'ATP del
2020.
Alle pagine 11 e 12 della relazione peritale RG 9292/2020, infatti, l'ing. avrebbe chiaramente Per_6 evidenziato come la causa principale dei difetti fosse stata la mancata continuità della barriera vapore, in parte dovuta alle modalità di esecuzione dei lavori.
Ciò avrebbe legittimato il rifiuto della compagnia assicurativa di corrispondere l'indennità prevista dalla polizza.
Inoltre, l'assicurazione formulava, per le stesse ragioni, l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa, anche alla luce dell'inerzia dell'assicurato nel comunicarle gli elementi idonei ad integrare il sinistro. Solo in data 4.8.2020, infatti, a fronte di una consapevolezza maturata anni prima (2014),
l'arch. avrebbe attivato formalmente la copertura assicurativa, riferendo all'assicuratore CP_1 della domanda di risarcimento danni, poi formalizzata dalla PEC dell'avv. Borsetto. L'assicuratrice richiamava, invero, l'art. A.5 delle condizioni generali della polizza, a mente del quale “l' o i Parte_5 suoi aventi diritto devono dare avviso scritto agli Assicuratori di qualsiasi Reclamo, comprese le circostanze di cui al punto 3. della definizione di Reclamo, entro 30 (trenta) giorni da quando ne sono venuti a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 c.c.. Ogni lettera relativa ad una richiesta di risarcimento…deve essere inoltrato/a agli Assicuratori immediatamente all'atto della sua ricezione”.
In ogni caso, la terza chiamata contestava, sotto ogni profilo, il fondamento della domanda proposta contro il professionista, ritenendo fondate le tesi dallo stesso espresse a confutazione della pretesa risarcitoria di parte attrice, e concludeva come riportato nelle premesse.
Con la I memoria ex art. 171 ter cpc, il convenuto, in replica alle difese dell'assicuratrice, asseriva di aver immediatamente notiziato la compagnia (a mezzo pec in data 23.03.23, ore 17:02) della ricezione della notifica dell'atto di citazione per l'odierna causa, sia per rispettare le statuizioni previste dal contratto di assicurazione per la denuncia delle liti sia per avere indicazioni sul da farsi. A tale comunicazione, l'Arch. avrebbe ricevuto riscontro da parte dell'Avv. Francesco Controparte_1
Veggio del Foro di Verona che, con pec del 26.04.2023, gli avrebbe comunicato di assumere la sua difesa diretta nella causa, in nome e per conto di , in tal modo confermando Controparte_3
pagina 10 di 25 l'operatività della polizza e la relativa copertura assicurativa. Sino a quel momento, quindi, l'Arch. si sarebbe convinto del fatto che, nel presente giudizio, sarebbe stato in tutto e per Controparte_1 tutto tutelato da . Ciò anche perché, nel frattempo, avrebbe ottenuto da parte della Controparte_3 medesima compagnia assicurativa il rinnovo della sua polizza per la RC Professionale, per l'anno successivo, con un rilevante aumento del premio assicurativo (pari al 46,07% rispetto all'anno precedente), fissato in euro 3.998,21.
Solo in data 15 giugno 2023, ovvero appena quattro giorni prima dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio, la compagnia assicurativa avrebbe comunicato, a mezzo pec, il diniego di copertura assicurativa, nonostante, sino a quel momento, l'Arch. avesse fatto Controparte_1 legittimo affidamento sul fatto che la compagnia avrebbe assunto la gestione diretta della lite, così come nel procedimento per Atp che l'aveva preceduta.
La comunicazione del 15.06.2023 avrebbe, quindi, gettato nel panico l'assicurato, non solo per il contenuto, ma anche per la tempistica, obbligandolo, in un intervallo di tempo di appena 4 giorni, a prodigarsi per individuare un legale che potesse assumere la sua difesa in giudizio, anche contro la propria compagnia assicurativa. Di tale mala gestio sarebbe unicamente responsabile la compagnia che, ben avrebbe potuto e dovuto comunicare la sua decisione tempestivamente (stante la documentazione tecnica trasmessa dall'assicurato già a partire dal 17.11.2021).
Tale condotta, dunque, avrebbe dovuto comportare, secondo l'Arch. il Controparte_1 risarcimento a suo favore del danno corrispondente al pregiudizio morale arrecatogli, da determinarsi in via equitativa, ed ai costi per l'attività professionale del suo difensore, pari ad Euro 17.517,60 (ovvero pari ai valori tariffari minimi maggiorati del 20%), oltre accessori e, così, complessivamente, in euro
25.560,28, oltre alle anticipazioni esenti, per Euro 518,00. Il convenuto modificava, quindi, le sue conclusioni, in conformità.
***
Il GI non autorizzava la chiamata in causa degli ulteriori terzi oggetto della richiesta formulata dal convenuto, in forza del principio di economia processuale, alla luce della genericità degli elementi allegati per sostenerne la responsabilità.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc ed alla prima udienza, dunque, la causa veniva rinviata all'udienza di rimessione in decisione, sostituita ex art. 127 ter cpc con note scritte, assegnando i termini ex art. 189 cpc, entro i quali le parti concludevano come riportato nelle premesse. La causa, quindi, veniva rimessa in decisione con ordinanza pubblicata il 30.04.2025. pagina 11 di 25 ***
All'esito del procedimento, si rileva, in via pregiudiziale di rito, che il convenuto, nella prima memoria ex art. 171 ter cpc, ha ribadito la richiesta di chiamata in causa nei confronti del Comune di
Strà e degli Architetti e;
egli non ha, invece, mai richiesto la chiamata Persona_1 Controparte_5 in causa del Fallimento Stratex spa.
Il suddetto rinnovo della richiesta di chiamata in causa, peraltro, è stato motivato dal convenuto asserendo che non sarebbe comprensibile come possa, a priori, escludersi una responsabilità in capo al nella sua qualità di Stazione appaltante, dell'Arch. , nella sua qualità CP_4 Controparte_5 di RUP in fase di progettazione e alta sorveglianza, per conto del e dell'Arch. CP_4 Per_1
, nella sua qualità di RUP in fase esecutiva, incaricato direttamente da La
[...] Parte_2 stessa tesi del convenuto, dunque, dimostra come tale richiesta di estensione del contraddittorio sia di tenore esplorativo, volto a ricercare eventuali profili di corresponsabilità di detti terzi. Si darebbe luogo, quindi, ad un sovraccarico del procedimento, contrastante con il principio di economia processuale, in quanto inutile ai fini dell'integrità del contraddittorio ex art. 102 cpc e basato su circostanze allegate in modo del tutto generico ed astratto. Da ciò, l'inammissibilità delle istanze di chiamata di detti terzi.
Nel merito della domanda attorea, si osserva trattarsi di azione di risarcimento danni ex artt.
1669 e 2043 cc, in conseguenza di evidente pericolo di rovina o, in ogni caso, di gravi vizi della copertura dell'impianto sportivo in esame, all'esito dell'opera di ristrutturazione di cui il convenuto è stato progettista e direttore lavori, per conto della committente-stazione appaltante.
Come chiarito da costante Giurisprudenza di legittimità, il pericolo di rovina si rivela, esternamente, per segni visibili, quali le modificazioni o le alterazioni a carico degli elementi essenziali per la statica, tali da indicare di per sé una situazione di pericolo, indipendentemente dal fatto che la rovina sia imminente o prossima (C. 2861/1958; C. 1034/1951).
Nel caso di specie, esso è risultato evincibile visivamente dall'incurvatura verso il basso della copertura interna del soffitto dell'immobile, in conseguenza dell'ammaloramento delle strutture cui essa è infissa, ed è stato accertato dal CTU, in sede di ATP ante causam.
Come precisato dalla Corte di Cassazione sin dalla sentenza n. 2861/1958, d'altronde, rappresenta un principio ormai consolidato quello per cui, ai fini della decorrenza del termine di un anno per la denunzia prescritta a pena di decadenza dall'art. 1669 c.c., per scoperta del pericolo evidente di rovina, la legge intende la scoperta effettiva del pericolo stesso da parte del committente e non già la scoperta pagina 12 di 25 presunta, donde la non equiparabilità, ai detti fini, della scoperta del pericolo di rovina, alla riconoscibilità dello stesso, da parte dell'uomo medio o dell'esperto.
Si aggiunga, inoltre, che si ha pericolo di rovina quando essa sia evidente, anche se non prossima o attuale, e cioè quando sia manifesto per segni visibili ed esteriori che l'opera o parte di essa rovinerà; sottraendosi detta responsabilità al potere dispositivo delle parti contraenti, né il collaudo né le convenzioni concluse tra le parti, in quella sede o in sua immediatezza, hanno effetto liberatorio per l'appaltatore (Cass. civ., 28/04/1951, n. 1034).
L'approvazione del progetto e la concessione dell'agibilità dell'opera da parte degli incaricati del di Strà, dunque, non potrebbe comunque far venire meno, nemmeno astrattamente, la CP_4 responsabilità dell'ATI appaltatrice, del progettista e del direttore lavori odierno convenuto.
Sempre in punto di conoscenza del vizio atta a far decorrere il termine annuale di decadenza per la denuncia all'appaltatore, la Suprema Corte ha precisato, con orientamento ormai consolidato, che essa consegue alla semplice constatazione dell'aspetto delle cose solo quando si tratti di manifestazioni indubbie, quali cadute, rovine estese e simili (C. 2977/1998), mentre, per lo più, essa deriva dall'espletamento di indagini tecniche, suggerite dall'ovvia prudenza di non iniziare azioni infondate, nel qual caso il termine decorre dall'acquisizione della relazione di un tecnico (C. 11740/2003; C.
4622/2002; C. 14218/1999; C. 11613/1998).
Anche nel caso di specie, non può ritenersi che la sussistenza del pericolo di rovina della copertura o, in ogni caso, dei gravissimi vizi oggetto di causa, potesse essere evincibile, sia dalla committente che dall'odierno convenuto (pur trattandosi dell'Architetto che aveva curato la progettazione e direzione lavori dell'opera) dalla semplice constatazione di isolate percolazioni di umidità, di cui alla missiva del
Marzo 2015 (doc. 3 terza chiamata Lloyds) di probabile provenienza dall'intercapedine interna ai pannelli di rivestimento del soffitto, ma che la consapevolezza dell'ammaloramento della struttura del tetto possa essere stata raggiunta, anche dal professionista convenuto, solo in seguito ai suoi sopralluoghi di fine Luglio 2020.
Da ciò, l'evidente tempestività non solo dell'azione attorea, ma anche della sua denunzia del sinistro all'assicurazione terza chiamata, come si dirà meglio infra. CP_3
Sotto il profilo della sussistenza della responsabilità del convenuto, d'altronde, si evidenzia che l'art. 1669 cc. delinea un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale in cui possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore, tutti quei soggetti che, prestando la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi (C. 35931/2022). È responsabile, dunque, anche pagina 13 di 25 il progettista, quando i gravi difetti dipendano da errori di progettazione (C. 8016/2012; C.
13158/22002; C.10719/2000; C. 7992/1997) e, altresì il, direttore dei lavori (C. 13158/2002; C.
10719/22000; C.4900/1993): trattasi di responsabilità solidale, e non sussidiaria (C. 7550/1994); nei confronti di entrambi, peraltro, si estende la presunzione, iuris tantum, di responsabilità, posta dalla legge a carico dell'appaltatore.
Si osserva, difatti, che “Nel caso in cui l'opera eseguita in appalto presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, perché l'appaltatore ed il progettista, quando con le rispettive azioni od omissioni -
costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse - concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nell'art. 1669 cit., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi, a detto titolo, del danno cagionato;
trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli art. 2226 e
2230 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto” (Cass. civ., Sez. II,
25/08/1997, n. 7992).
L'esito della CTU svolta in sede di ATP ante causam (doc. 24 attoreo) è chiaro e fondato su argomentazioni pienamente convincenti: è stata riscontrata la presenza, come da capitolato, della barriera al vapore alluminata inferiore, con cordone di guaina butilica nel giunto tra i pannelli;
tuttavia, si è rilevata anche la presenza di un notevole numero di viti, chiodi ed altri elementi di fissaggio che hanno forato la barriera (in particolare graffe di sostegno della barriera presumibilmente ancorata ad una sovrastante trave 12x20 cm.; chiodi di ancoraggio del pannello “Celenit” all'orditura sovrastante;
viti di fissaggio dei listelli distanziatori alle travi secondarie).
In aggiunta, è emerso che i pannelli “Xpanel” siano giunti in cantiere e siano stati montanti e sigillati in mancanza delle sottostanti doghe e dei relativi listelli, che, invece, sono stati posti in opera solo successivamente, forando la barriera, come evidenziato da apposito saggio.
In ogni caso, per quanto la barriera sia stata risvoltata sui fianchi dei pannelli e sugli appoggi alle travi principali, come previsto nel capitolato, e per quanto i moduli “Xpanel” siano stati pressati tra di loro, essi sono stati allocati (come da progetto) in posizioni in cui sarebbe stato comunque pressoché impossibile garantire la necessaria continuità della barriera vapore.
pagina 14 di 25 Dunque, a seguito delle modalità di montaggio adottate e, in particolare, per l'avvenuta foratura della barriera al vapore inferiore (proveniente dalle vasche della piscina), si sono create le condizioni per l'ingresso del vapore all'interno dei pannelli prefabbricati, che si sono comportati come una gabbia d'umidità, anche a causa della scarsa ventilazione superiore.
Trattasi di errori, in primis, progettuali, oltre che di negligenza nella successiva direzione lavori (fase in cui le medesime problematiche si sarebbero dovute rilevare anche sulla base di una mera supervisione dell'opera realizzata, a verifica delle modalità esecutive adottate in attuazione del progetto), consistiti:
- nella scelta dei rivestimenti Xpanel, senza determinazione specifica di modalità di montaggio atte a garantire l'integrità e continuità della barriera vapore, in considerazione del fatto che, secondo le stesse indicazioni del produttore (che ha rivestito anche la qualità di appaltatore, ossia , ora fallito) sarebbe stata prevista l'infissione di viti, con conseguente CP_7 inevitabile foratura della barriera stessa, che ha consentito l'ingresso del vapore acqueo all'interno del pannello prefabbricato che, dunque, si è comportato come una gabbia d'umidità;
- nella progettazione del posizionamento dei medesimi moduli di rivestimento Xpanel, la cui allocazione, come prevista dallo stesso progettista, ha reso pressoché impossibile garantire la sigillatura e continuità della guaina integrante la barriera a vapore, a prescindere dalla sua successiva foratura con viti.
Per quanto riguarda la possibilità, eccepita dal convenuto, che si siano verificate, invece, infiltrazioni di acqua piovana dall'alto, il CTU ha chiarito che tale situazione possa essersi verificata solo in conseguenza del precedente deterioramento del pannello OSB e delle travi secondarie, causate dall'accumulo di umidità filtrata dal basso.
L'inadeguatezza dell'impianto di trattamento aria, di cui era stata prevista la sostituzione, non può,
d'altronde, essere considerata come la causa determinante del rapidissimo degrado occorso nelle strutture secondarie di copertura, ma, al limite, come esplicato dal CTU, può aver rappresentato una concausa secondaria, che ne abbia soltanto facilitato ed accelerato il processo.
Ciò significa che detta circostanza non è stata idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta del progettista e D.l. e l'evento dannoso (ex artt. 2043 cc e 40 cp), non escludendone, quindi, la responsabilità né aggravando, d'altro canto, il danno conseguito (ai fini dell'applicabilità degli artt.
2055, II co., e 1227, I co., c.c.) che, in ogni caso, si sarebbe concretizzato, ad oggi, anche se secondo un processo meno rapido, nella medesima entità, ossia negli effetti dannosi attualmente presenti.
pagina 15 di 25 Lo stesso convenuto, invero, ha sostenuto che sia gli obblighi previsti dalla Convenzione tra
[...]
per l'affidamento in gestione della struttura sia quanto da lui stesso già riportato in Controparte_8 sede di progettazione prevedessero una sostituzione degli impianti di aria con dispositivi di abbattimento dell'umidità, circostanza, poi, non verificatasi. Ciò, tuttavia, non fa altro che confermare l'evidente errore progettuale del convenuto, che, in ogni caso, avrebbe elaborato una soluzione di copertura inidonea allo status quo, nella consapevolezza che essa sarebbe stata realizzata prima del prospettato rifacimento dell'impianto di condizionamento e che, dunque, sarebbe stata inadatta alle condizioni di umidità in cui, di fatto, si sarebbe trovata ad operare.
In punto di determinazione delle conseguenze dannose e dei costi di ripristino, lo stato di avanzamento del degrado delle strutture secondarie della copertura, costituite dai pannelli “Xpanel”, è tale da richiederne la demolizione e sostituzione con una nuova orditura.
Il valore delle opere di ripristino, comprensive degli oneri professionali per progettazione, D.L. e sicurezza, ammonta in € 949.996,50, oltre I.V.A..
Detto conteggio comprende già, correttamente, il risarcimento del danno rappresentato dai costi necessariamente affrontati dall'attrice per effettuare l'intervento di messa in sicurezza dell'intradosso della copertura, eseguito con travi in legno lamellare GL24H sezione 16x20 cm., da riutilizzarsi per il rifacimento della copertura, secondo la metodologia proposta dal C.T.U., per l'importo di € 85.000,00, oltre I.V.A.. Il sopraindicato valore complessivo delle opere di ripristino, inoltre, comprende, correttamente, anche il risarcimento del costo di rifacimento della “linea vita”, da realizzarsi sulla nuova copertura, per la somma di € 15.000,00, oltre I.V.A..
In aggiunta alla suddetta somma totale, va, altresì, risarcito il costo dell'intervento di messa in sicurezza delle lamiera di copertura, eseguito mediante l'installazione di profili metallici fissati alle travi principali, resosi necessario per consentire la continuazione dell'apertura al pubblico della piscina ed evitare la situazione di pericolo sussistente, in caso di forti raffiche di vento, per le persone e cose presenti in tutta l'area limitrofa, per un ammontare di € 25.000,00, oltre € 2.500,00 per spese tecniche, per un totale di € 27.500,00, oltre I.V.A..
In totale, dunque, il danno liquidato ammonta ad euro 977.496,50, oltre IVA, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla domanda sino al soddisfo.
Deve essere accolta, pertanto, la domanda principale attorea, nei confronti del solo convenuto, non essendo avvenuta alcuna sua estensione, da parte dell'attrice, nei confronti della terza chiamata Contr né, tantomeno, del sig. CP_2 pagina 16 di 25 Trattandosi, come detto, di responsabilità solidale, la condanna del convenuto deve avvenire per l'intero danno sopra determinato, mentre la valutazione dell'eventuale ripartizione interna delle responsabilità tra convenuto-progettista/Dl e appaltatrice-terza chiamata può essere svolta solo ai fini dell'azione di regresso proposta, in via subordinata, dal primo nei confronti della seconda (la terza chiamata . CP_2
Ai suddetti errori del progettista e D.l., difatti, si sono aggiunti, come esplicato dal CTU, gli errori esecutivi, di pari gravità ed incidenza eziologica sui vizi, commessi dall'impresa appaltatrice che, sebbene in adempimento delle suddette previsioni progettuali e delle specifiche tecniche di montaggio previste dalla produttrice (la medesima , capogruppo dell'ATI appaltatrice), ha eseguito la CP_7 foratura della barriera vapore, infiggendo le viti ed i chiodi che, come riscontrato dal CTU, hanno attraversato la guaina impermeabilizzante, ed ha omesso la sigillatura degli spazi presenti tra un pannello e l'altro, realizzando, così, un'opera che era evidentemente inadatta a garantire l'isolamento delle travi di legno sottostanti ai pannelli, rispetto all'umidità presente nei locali della piscina, in particolare in prossimità del soffitto al di sopra delle vasche.
La disciplina del regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali muta a seconda che si tratti di obbligazioni contrattuali o di obbligazioni per fatto illecito: mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto si applica il principio di cui agli artt. 1298 e 1299, secondo cui la ripartizione del debito avviene per quote che si presumono uguali, salvo che non risulti diversamente dal titolo, nelle obbligazioni ex delicto, l'onere sopportato da ciascun corresponsabile nei confronti degli altri obbligati
è commisurato all'esistenza e alla gravità delle rispettive colpe, nonché all'entità delle conseguenze che ne sono derivate (C. 491/1975), questione che può essere oggetto di esame del giudice solo se alcuno dei condebitori agisce in regresso verso gli altri (C. 5421/2000).
Il giudice del merito, difatti, può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui esso condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato ( C. 18497/2006; C. 15687/2001; C.
5546/1994; C. 2692/1991; C. 7118/1987).
L'art. 2055, 3° co., cc. d'altronde, prevede che, nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Nel caso di specie, dalla CTU svolta, si desumono una pari gravità ed una pari incidenza eziologica, in relazione ai vizi riscontrati, degli errori commessi dal progettista/Dl e dall'appaltatrice, con pagina 17 di 25 conseguente impossibilità di superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2055,
III co., cc. Da ciò, il diritto di regresso del convenuto, in seguito all'eventuale pagamento in favore dell'attrice, solo per quanto eventualmente pagato in eccedenza rispetto al 50% della somma integrale oggetto di condanna (euro 488.748,25, oltre IVA e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo). L'azione di regresso, peraltro, è stata formulata esclusivamente nei confronti di senza alcuna richiesta di condanna diretta avverso il sig. quale socio CP_2 CP_2 accomandatario, ragione per cui, nonostante la sua spontanea costituzione in giudizio unitamente alla società, quest'ultimo non potrà essere destinatario del relativo capo di condanna, che dovrà essere rivolto esclusivamente nei riguardi di CP_2
Risulta infondata, d'altro canto, l'eccezione formulata dalla terza chiamata e dal suo CP_2
Contr socio accomandatario sig. circa l'asserita esenzione di da ogni responsabilità, in ragione CP_2 del fatto che sarebbe stata mera mandante di un'ATI verticale (con partecipazione minoritaria rispetto a quella della capogruppo , ormai fallita) e che si sarebbe direttamente occupata solo di opere CP_7 murarie, non effettuando alcun intervento sulla copertura in questione.
Come esplicato dal T.A.R. Veneto, Sez. II, con Sentenza n. 84/2025, invero, in tema di raggruppamenti temporanei di imprese, tutte le imprese partecipanti sono solidalmente responsabili nei confronti della stazione appaltante, per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal protocollo d'intesa sottoscritto con le amministrazioni pubbliche.
Anche la Corte di Cass., Sezione I, con Ordinanza n. 24594/25, ha ribadito il principio consolidato per cui, come per la normativa preesistente, e con riferimento alla normativa sopravvenuta (art. 48 del D. Cont Lgs. n. 50 del 2016), l' non costituisce un'autonoma entità giuridica, restando ferma l'autonomia Cont patrimoniale e giuridica delle singole società componenti l' Difatti, ai sensi dall'art. 48 del D. Lgs.
n. 50 del 2016, comma 5: "l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori", e, ai sensi dell'art. 68, comma 9, del D. Lgs. n. 36 del 2023: "l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori".
La citata pronuncia della Suprema Corte, dunque, chiarisce che valgono i principi generali ormai dettati dalla Giurisprudenza di legittimità in materia di ATI, secondo cui, con il raggruppamento temporaneo di imprese, non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti (Cass., sez. 5,
24/2/2025, n. 4753), come nel caso del con attività esterna di cui all'art. 2602 c.c., in quanto i CP_9
pagina 18 di 25 singoli partecipanti mantengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contratto contenuto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., con effetti obbligatori inter partes, ma non verso i terzi, tanto che non può essere dichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo (Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10591), mantenendo autonoma personalità giuridica le singole imprese associate (Cass., 30 gennaio 2003, n.
1396). Si tratta, quindi, di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354).
Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il contratto associativo, stipulato per disciplinare i loro rapporti interni nell'ambito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura.
Cont Si dà luogo, quindi, ad una responsabilità solidale, anche delle società mandanti dell' rispetto alle Cont obbligazioni stipulate dall' nei confronti della stazione appaltante, che può, pertanto, agire nei confronti delle singole mandanti, proprio in ragione della solidarietà passiva tra coobbligati prevista dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Sussistendo il vincolo di solidarietà passiva di tutte le società Cont facenti parte dell' sia della mandataria che della mandante (o delle mandanti), la stazione appaltante può agire indifferentemente nei confronti di tali compagini societarie, stante il vincolo di responsabilità solidale che sorge con l'offerta delle imprese riunite in associazione (Cass., n.
25204/2011).
Pertanto, da un lato, la società mandante non può agire nei confronti della stazione appaltante, per far valere un credito dell'ATI, dovendo essere esercitata la relativa azione dalla società mandataria, mentre, dall'altro, la stazione appaltante può agire, per espressa volontà del legislatore, nei confronti delle singole società mandanti, in ragione della loro responsabilità solidale passiva, derivante dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006, come pure dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016. (Cass. n. 12732/2012,
Cass., n. 29737/2011).
E' vero che, astrattamente, le obbligazioni in capo alle singole mandanti mutano a seconda che si tratti di raggruppamenti di tipo verticale (ove uno degli operatori economici realizza i lavori della categoria prevalente, tranne i lavori scorporabili assumibili da uno dei mandanti) oppure orizzontale (ove gli operatori economici realizzano lavori della stessa categoria), con la conseguenza che, nel raggruppamento orizzontale, l'ATI è caratterizzata dalla circostanza che le imprese associate sono pagina 19 di 25 portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto del contratto, mentre, nel raggruppamento verticale, l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro.
Quanto alla responsabilità, ferma restando quella solidale della mandataria, per gli assuntori delle categorie scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza. Tuttavia, la distinzione tra raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con riferimento allo specifico procedimento di gara, presuppone che la lex specialis abbia indicato la prestazione principale e quelle secondarie.
Ove, invece, la lex specialis di gara non rechi tale distinzione, indicando quale oggetto dell'affidamento un servizio unitario, ancorché articolato in diversi segmenti attuativi, la qualificazione come orizzontale di un raggruppamento concorrente ne discende automaticamente ed è coerente con la disciplina di gara, escludendo i presupposti per la configurazione di un raggruppamento di tipo verticale.
Lo stesso principio risulta consolidato anche nella Giurisprudenza amministrativa:
“L'art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016 distingue, relativamente all'appalto di servizi e forniture, tra raggruppamento di tipo verticale e raggruppamento di tipo orizzontale: nel primo caso, il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie, e nel secondo caso, gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. L'alternativa postula la distinzione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie, che è preciso compito della stazione appaltante indicare nel bando di gara: ne discende che la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, non potendo il concorrente provvedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo tra quelle principali e quelle secondarie” (Cons. Stato, Sez.
V, 31/03/2020, n. 2183).
L'alternativa tra ATI verticale ed orizzontale, infatti, postula la distinzione tra "prestazioni principali" e
"prestazioni secondarie", che è preciso compito della stazione appaltante indicare nel bando di gara: ne discende che "la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, non potendo il concorrente provvedere di sua iniziativa alla scomposizione del
pagina 20 di 25 contenuto della prestazione, distinguendo tra quelle principali e quelle secondarie" (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 6459/2019).
Per contro, la mera indicazione delle parti, costituenti l'ATI, della prestazione che ogni operatore si incarica di eseguire all'interno della compagine imprenditoriale associativa, non implica, come tale, la prefigurazione di un raggruppamento verticale (ostandovi la pregiudiziale distinzione programmatica tra prestazioni principali ed accessorie), ma evoca esclusivamente la ripartizione interna, tra i concorrenti raggruppati, della esecuzione della prestazione unitariamente considerata.
Contr Nel caso in esame, quindi, non ha assolto al suo onere probatorio circa l'effettiva ripartizione delle opere in principali e secondarie, da parte della Stazione appaltante, preliminarmente alla gara, non sussistendo alcuna traccia di detta ripartizione delle opere o lavori né nel contratto d'appalto (doc. 10 attoreo) né nell'atto integrativo della convenzione tra il Comune di Strà e l'attrice (doc. 3 Parte_2 attoreo), in cui viene prevista la realizzazione dei lavori di ristrutturazione in questione, né, tantomeno, nell'atto di costituzione dell'ATI (doc. 9 attoreo), in cui sono precisate le sole quote di partecipazione delle imprese alle lavorazioni, senza distinzione di opere primarie e secondarie di rispettiva competenza. peraltro, non ha prodotto nemmeno la lex specialis dell'appalto, ossia la lettera CP_2
d'invito ed il disciplinare di gara della procedura di affidamento negoziata, né il capitolato speciale d'appalto, né la lista delle categorie, predisposti dalla Stazione appaltante.
L'azione di regresso formulata dal convenuto in via subordinata, dunque, deve essere accolta, per la quota di corresponsabilità pari al 50% dell'intero danno, nei confronti della terza chiamata CP_2 con sua condanna a tenere indenne il convenuto di quanto sarà eventualmente da lui sborsato in favore dell'attrice, nella misura eccedente il 50% dell'importo liquidato a favore della stessa, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1669 cc.
Nel merito dell'ulteriore azione subordinata di manleva, proposta dal convenuto nei confronti della sua assicurazione professionale, si richiama, in via generale, il principio per cui, nel sistema assicurativo per la responsabilità civile, di cui all'art. 1917 cc., titolare del diritto all'indennizzo è esclusivamente l'assicurato, pur restando in facoltà dell'assicuratore pagare direttamente al terzo danneggiato, dandone comunicazione al danneggiato. Ciò deriva dal fatto che il terzo non è parte contrattuale. Detta facoltà si tramuta in obbligo, qualora l'assicurato lo richieda, ai sensi dell'art. 1917,
3° co, cc;
in nessun caso, però, il terzo danneggiato acquista diritti od azioni dirette nei confronti dell'assicuratore (C. 8622/2006); da tanto discende che il terzo danneggiato, salve le ipotesi pagina 21 di 25 espressamente previste dalla legge, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore, né a titolo contrattuale né extracontrattuale (C. 9516/2007).
Nel merito, con riguardo all'eccezione della terza chiamata in punto di inoperatività della CP_3 polizza per violazione degli obblighi informativi nella fase di stipula e per tardività nella comunicazione del sinistro, si evidenzia che la lettera da lei stessa prodotta come doc. 3 contiene delle dichiarazioni, rese dall'Arch. all'odierna attrice nel mese di Controparte_1 Parte_2 marzo 2015, insufficienti a far presumere la conoscenza, in capo all'Arch della sussistenza CP_1 dei vizi che hanno integrato, cinque anni dopo, il sinistro.
L'oggetto della comunicaizone, invero, riguardava la “copertura da monitorare e nuovi impianti da realizzare per trattamento aria/controllo umidità”: il professionista invitava la committente al monitoraggio dell'umidità e delle condizioni delle strutture del tetto, ed a far progettare il nuovo impianto di trattamento dell'aria, in seguito alla segnalazione, da parte della stessa committente, di una nuova perdita o infiltrazione di acqua dal tetto, lato est, verso la tribuna esterna. Contestualmente, il professionista richiamava quanto accaduto in passato, con riguardo alla precedente presenza di
“trafilamento di vapori e condense” localizzati “su pannelli verso il portico ovest” e dava atto che detta problematica era già stata risolta, eliminando il difetto di continuità della barriera vapore, allora riscontrato solo con riguardo a detti specifici pannelli.
Da ciò, può presumersi che il professionista, secondo la diligenza media da lui dovuta, ritenesse possibile che vi fossero altri fenomeni localizzati di discontinuità della barriera vapore, risolvibili come quello affrontato in precedenza, mentre non può ritersi che lo stesso dovesse desumere la presenza dei vizi gravi ed estesi oggi in esame.
Nell'e-mail in questione, invero, egli ha svolto un'equiparazione tra la nuova problematica segnalata e quella già risolta in passato, ritenendola, dunque, facilmente risolvibile e dimostrando di non avere consapevolezza della presenza dei gravi vizi, manifestatisi ben cinque anni dopo.
Come già detto, infatti, il primo possibile sospetto circa la sussistenza dei vizi è sorto solo nel Luglio
2020, dalla visione, da parte dei dipendenti dell'attrice, dell'incurvatura verso il basso assunta dalla copertura interna del soffitto dell'immobile; fino alla fine del medesimo mese, invero, l'odierna attrice non aveva rivolto alcuna lamentela circa l'operato dell'assicurato.
Pertanto, anche nel 2019, al momento di stipula della polizza, non risulta provato che l'assicurato potesse essere a conoscenza della sussistenza di vizi dell'opera tali da poter dare luogo al sinistro verificatosi nel 2020. pagina 22 di 25 Dallo stesso doc. 4 di infine, si evince la tempestività della comunicazione del sinistro da parte CP_3 dell'assicurato, in data 4.08.2020, a fronte della sua ricezione della prima lamentela, da parte dell'attrice, in forma orale, in data 17 Luglio 2020 (circostanza confermata per iscritto dall'e-mail del
21.07.2020, inviata dallo stesso odierno convenuto all'attrice, contenente la predisposizione della denunzia dei vizi a - doc. 11 attoreo). CP_2
La copertura assicurativa del sinistro, quindi, è valida ed efficace, nei limiti di polizza: massimale di
1.500.000,00 euro e franchigia di 5.000 euro (cfr. doc. 2 . CP_3
Pertanto, l'assicuratrice terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne il convenuto di quanto da lui sarà eventualmente sborsato in favore di parte attrice, entro l'ammontare massimo di euro
1.500.000,00, dedotta la franchigia di euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data dell'esborso da parte del convenuto sino alla sua manleva effettiva.
Circa il danno ulteriore lamentato dal convenuto, a carico dell'assicurazione, per mala gestio, d'altro canto, si evidenzia la mancanza di allegazione specifica e di prova di aver subito conseguenze morali ed alla salute superiori alla soglia di ordinaria tollerabilità e, dunque, non bagatellari:
“L'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art.
2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. Il danno non patrimoniale e' risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè,
(a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato;
(c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avra' diritto al risarcimento del danno quando la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi” (Cass. SSUU sent. n. 18356/2009).
Le spese di lite seguono la soccombenza;
quelle di parte attrice sono poste a carico della terza chiamata mentre quelle del convenuto sono poste a carico della stessa e, in solido con essa, a CP_3 carico della terza chiamata e del sig. fino a concorrenza della metà dell'importo CP_2 CP_2 liquidato. La liquidazione avviene secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di pagina 23 di 25 riferimento (sino ad euro 2.000.000,00), in favore di parte attrice, senza aumento in ragione della sua difesa avverso più parti, dato che l'unica controparte sostanziale dell'attrice è stato il convenuto, mentre i terzi chiamati si sono trovati a contraddire solo nei riguardi di quest'ultimo. La liquidazione delle spese in favore del convenuto, invece, avviene come da lui richiesto, con sua nota spese, vistone l'ammontare inferiore ai parametri medi applicabili.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico,
definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1. condanna ex art. 1669 cc. il convenuto Arch. a corrispondere all'attrice Controparte_1
in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro-tempore, la somma di euro 977.496,50, oltre IVA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. in accoglimento parziale della domanda di regresso del convenuto Arch. nei CP_1 confronti della terza chiamata condanna Controparte_2
a rifondere al convenuto Arch. Controparte_2 CP_10 quanto sarà eventualmente da lui versato all'attrice, in adempimento del precedente capo 1), in misura superiore alla somma di euro 488.748,25, oltre IVA e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo;
3. condanna la terza chiamata a rifondere al convenuto Arch. Controparte_3 quanto sarà dallo stesso eventualmente versato all'attrice in adempimento Controparte_1 del precedente capo 1) a titolo di risarcimento del danno, entro l'ammontare massimo di euro
1.500.000,00, dedotta la franchigia di euro 5.000,00 e dedotto quanto eventualmente ricevuto in manleva in forza del precedente capo 2), oltre interessi legali dalla data dell'esborso, da parte del convenuto, sino alla sua manleva integrale;
4. condanna ex art. 91 cpc la terza chiamata a rifondere all'attrice Controparte_3
le spese di lite, liquidate in euro Parte_2
37.951,00 per compensi del presente giudizio, oltre c.u., diritti di Cancelleria, 15% per spese generali IVA e CpA, e liquidate, per la precedente fase di ATP, nella misura di euro 9.998,00 per compensi, oltre c.u., diritti di Cancelleria, 15% per spese generali, IVA, CPA ed oltre alla pagina 24 di 25 somma di euro 3.800,00, quale rimborso delle spese sostenute per il CTP nel giudizio di ATP, ed al rimborso integrale del compenso versato al CTU;
5. condanna ex art. 91 cpc, la terza chiamata a rifondere al Controparte_3 convenuto Arch. le spese di lite, liquidate in euro 29.712,10 per compensi del CP_1 presente giudizio di merito, oltre c.u., diritti di Cancelleria, 15% per spese generali, IVA e CpA, condannando, altresì, in solido con , anche la terza chiamata Controparte_3
e il sig. , al pagamento delle Controparte_2 CP_2 spese di lite in favore del convenuto, sino a concorrenza di metà della somma come sopra liquidata.
Venezia, 15 settembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 25 di 25