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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
dr. Maurizio Petrelli Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
dr.ssa Virginia Zuppetta Consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 659 del ruolo generale delle cause dell'anno
2022 pendente
TRA
p.iva: ), in persona del presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele De Carlo, in virtù di delega in calce ed allegata all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla piazza Mazzini n.7, nello studio dell'avv. G. De Donno;
- APPELLANTE -
GIA' , in persona del liquidatore e già amministratore unico, sig. CP_1 CP_2
, (C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_3 P.IVA_2
speciale alle liti in calce al presente atto, dagli avv.ti Gianluca Sardella e Giuseppe Dipasquale,
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Fasano (BR), alla traversa Via Colonna n.1;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 12/6/24, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.07.2019 la conveniva in giudizio CP_2 [...]
al fine di far accertare una serie di nullità, inefficacia ed Controparte_4
illegittimità in relazione ai rapporti di apertura di credito ovvero più in generale per la declaratoria di illegittimità del saldo di tali rapporti e, conseguentemente, vederla condannata al pagamento di euro 66.741,46 oltre interessi legali e moratori dal dì del dovuto e sino al soddisfo, nonché
rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2019, depositata in cancelleria il 24.10.2019, si costituiva in giudizio contestando ed eccependo Controparte_4
l'infondatezza delle avverse pretese sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum debeatur.
La causa, istruita mediante c.t.u contabile e successive integrazioni, veniva decisa con sentenza n.902/2022 del 10/6/2022, con la quale il Tribunale adito: “accoglieva la domanda per quanto di
ragione e, per l'effetto, dichiarava un saldo, a credito dell'attore e a debito della convenuta, pari
ad € 82.051,22; - condannava la banca convenuta al pagamento, in favore dell' attore, della
somma di € 82.051,22, pari al saldo risultante in favore del cliente, oltre agli interessi legali sulla
somma dovuta con decorrenza dal giorno della domanda;
- condannava la convenuta al Pt_1
pagamento, in favore dell'attore, delle spese e competenze del giudizio;
- poneva le spese di c.t.u.
definitivamente a carico della convenuta”.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del l.r.p.t., cui si opponeva la in persona del liquidatore p.t.,
[...] CP_2
chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria delle spese del presente gravame.
Con ordinanza del 21/6 – 28/7/23 la Corte, ritenuta l'opportunità, al fine di decidere, di disporre una integrazione della consulenza tecnico-contabile espletata in primo grado, invitava il consulente già nominato, dott. , a predisporre un ulteriore calcolo, con riferimento al c/c di Persona_1
corrispondenza n.1005139 e al conto anticipi SBF n.1000082, procedendo sulla base delle annotazioni eseguite dalla banca alla individuazione dei pagamenti (rimesse solutorie) con riferimento ai quali sarebbe maturato il diritto alla ripetizione”.
All'udienza collegiale del 12/6/2024, acquisito l'elaborato peritale e previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è
stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va delibata l'eccezione, proposta dalla società appellata, di inammissibilità
dell'appello principale, per carente formulazione dello stesso, alla stregua delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Al riguardo, viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello”
previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte,
secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia,
esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni. Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio,
valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
2. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante si duole, innanzitutto, che il giudice di prime cure abbia accolto la domanda di ripetizione d'indebito della società correntista uniformandosi in toto alle conclusioni del perito, evidenziando come quest'ultimo non abbia tenuto conto del contratto sottoscritto dalle parti in data 2001, in quanto illeggibile, e ciò
ancorché l'onere probatorio gravasse sull'attore.
Contesta, inoltre, la c.t.u. con riferimento alla prescrizione, facendo presente che pur avendo riscontrato il perito, per tutto il periodo, un saldo di conto corrente in misura superiore al limite del fido (fattispecie confermata anche nel caso del saldo rielaborato), ha attestato la presenza di somme irripetibili pari a zero.
E ciò in virtù del fatto che, avendo escluso a priori le poste illegittime (saldo ricalcolato), non vi sarebbero più addebiti illegittimi da considerare prescritti.
Evidenzia come tale impostazione non sia conforme alla giurisprudenza di merito maggioritaria. L'eccezione di prescrizione non ha la funzione di impedire l'accertamento sulla eventuale illegittimità degli addebiti contestati, bensì esclusivamente quella di paralizzare gli effetti pratici che da tale accertamento deriverebbero, in particolare la restituzione al cliente dei relativi importi.
3. Le presenti censure non sono degne di pregio.
Al netto della genericità degli addebiti mossi alla perizia disposta in primo grado, ed disparte il rilievo per cui l'appellante, per la prima volta in sede di gravame, abbia contestato il mancato assolvimento da parte del correntista/attore del proprio onere probatorio, rileva il Collegio come,
per un verso, non si sia emersa, nel giudizio di prime cure, l'incompletezza della documentazione bancaria necessaria per procedere all'accertamento invocato dalla società e, per altro CP_2 verso, non sia revocabile in dubbio l'opinabilità della tesi - sostenuta dal CTP della banca - per giustificare le illeggibili annotazioni a penna riportate sul contratto del 2001, che non hanno consentito al c.t.u. di accertare il tasso applicabile alle ipotesi di saldo entro ed extra fido.
Più diffusamente l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, per avere il primo giudice recepito l'ipotesi contabile che rilevava le rimesse solutorie sui conti correnti rielaborati, anziché
sulle evidenze risultanti dagli estratti conto.
Con ordinanza in data 18/7/23, questo Collegio ha disposto un'integrazione della perizia disposta in primo grado, invitando il c.t.u. -già nominato- a formulare altra ipotesi che tenesse conto dei rilievi di parte appellante in parte qua.
Sennonché, preliminarmente, occorre stabilire quale saldo contabile (saldo banca o saldo rettificato) debba utilizzarsi per la ricerca e la individuazione delle rimesse solutorie;
scelta, questa,
che, come è intuitivo, ha notevoli riflessi pratici nei contenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, o comunque scoperto, e la consequenziale azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ..
Per giungere alla soluzione del problema è opportuno, innanzitutto, ricordare i princìpi sanciti dalla nota sentenza resa da Cass., SU, n. 24418 del 2010 in tema di ripetizione e prescrizione degli indebiti pagamenti effettuati in un rapporto bancario di conto corrente. Quella pronuncia, dopo aver fatto riferimento alla natura del contratto di apertura di credito bancario ed al suo funzionamento, ha stabilito che il discrimine tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, al fine di capire quali potranno essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti), va ricercato nella presenza, o meno, di capitale liquido ed esigibile. In particolare, quando la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato "oltre fido"), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito. Solo in questa particolare rappresentazione contabile, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso "extra fido" (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile. Non altrettanto è a dirsi, invece, nelle ipotesi dei versamenti in conto, in quanto la loro sola funzione è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può
continuare a godere, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente.
Orbene, l'applicazione ai casi concreti dei menzionati princìpi per la ricostruzione contabile del conto corrente bancario, al fine di individuare la natura delle rimesse effettuate dal correntista, ha posto l'ulteriore problema di quale "saldo" tenere in considerazione e, pertanto, se utilizzare come riferimento il "saldo banca" che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo oppure il "saldo rettificato" epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito.
Proprio su tale particolare quesito, negli anni successivi alla suddetta decisione, si è sviluppato un ampio dibattito tra sostenitori della validità del "saldo banca" e fautori, invece, del cd. "saldo
rettificato".
Come spiegato dalla dottrina, il primo di tali orientamenti considera rimesse solutorie tutte quelle che risultano coprire il capitale extra fido nel momento in cui sono state effettuate e, quindi, in base al rapporto pro tempore vigente. Tale conclusione viene supportata dalla considerazione che,
utilizzando il cd. "saldo rettificato", si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 cod. civ.,
a tenore del quale “l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli
effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”. Alteris verbis, la nullità
delle clausole alla base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile,
essendosi al cospetto di un'azione di mero accertamento, ma sono fatti salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione. La stessa conclusione è rinvenibile anche dal fatto che un pagamento, in quanto "atto dovuto", rimane tale pure se adempiuto come conseguenza di un atto nullo;
per cui un versamento con funzione di pagamento su un conto scoperto, anche se il saldo è conseguenza di annotazioni illegittime apposte dalla banca, mantiene la sua natura di pagamento.
Inoltre, individuando le operazioni extra-fido facendo riferimento al saldo ricalcolato, non si darebbe pressoché mai ripetizione per oneri illegittimamente pretesi. Invero, in un conto corrente assistito da apertura di credito, sarebbe sostanzialmente irrilevante qualsiasi pagamento destinato a riportare nei limiti dell'affidamento il passivo di conto, a meno che il debito del correntista non sia costituito interamente solo da interessi e commissioni non dovute. Dall'altra parte, se dal ricalcolo del saldo emerge che un certo versamento non avrebbe potuto avere l'effetto solutorio evidenziato dall'estratto conto (perché, per esempio, eliminati gli addebiti non dovuti, il passivo del conto sarebbe rimasto entro i limiti dell'affidamento), allora il versamento ha natura solutoria proprio e necessariamente in quanto riferito agli addebiti non dovuti.
L'altro orientamento, invece, considera evidente e consequenziale che se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati inidonei a definire la natura delle rimesse effettuate dal correntista. Pertanto, - si è
sostenuto - non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca,
in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, quindi, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci.
L'opzione in favore dell'uno o dell'altro dei descritti orientamenti, per la valutazione solutoria o ripristinatoria di una rimessa, risulta essere assolutamente rilevante nelle controversie vertenti su un rapporto di conto corrente affidato o comunque scoperto, posto che i risvolti pratici ai fini dei risultati di calcolo, consequenziali alle operazioni peritali, possono presentare sensibili divari sul quantum ottenibile con la domanda di ripetizione di indebito del correntista. In effetti, optare per l'utilizzo del saldo epurato dalle indebite annotazioni della banca può portare a considerare ripristinatoria una rimessa che, invece, è valutata dalle risultanze contabili bancarie (estratti conti)
come solutoria (basti pensare a tutti i casi in cui il capitale del correntista risulta oltre fido solamente perché sono state addebitate pertinenze illegittime).
Anche nelle decisioni delle corti di merito si è sviluppato un vivace dibattito tra chi si è allineato al primo orientamento, valorizzando, quindi, il "saldo banca", e chi, invece, ha considerato come saldo di riferimento quello "ricalcolato/rettificato".
Invero, alcune pronunce hanno sostenuto che la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite su conto corrente bancario debba determinarsi alla luce della situazione del conto al tempo del versamento, occorrendo verificare se, in quel momento, il conto presenti, o meno, uno scoperto. Il saldo da prendere in considerazione, quindi, è quello esposto dalla banca e non già il saldo rettificato con espunzione degli addebiti illegittimi. Assumere, infatti, quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché
illegittimamente, in tale periodo (in questo filone interpretativo si inquadra anche la sentenza in questa sede impugnata). Pertanto, è vero che la pronunzia di nullità ha effetto retroattivo, ma è
assorbente il rilievo che l'azione di ripetizione di somme è comunque assoggettata alla prescrizione decennale ex art. 1422 cod. civ. anche quando i versamenti diventino indebiti per la pronuncia di nullità. La prescrizione decennale funge da limite alla retroattività della pronunzia di nullità.
Di opposto tenore sono le considerazioni e le conclusioni dell'altra parte della giurisprudenza che valorizza il cd. "saldo rettificato" per l'individuazione della natura delle rimesse effettuate nel corso del rapporto dal correntista. Deve essere considerato, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata
ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute e che ripristinando le posizioni di credito/debito potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che non può essere fatto affidamento alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, conseguenza di clausole e prassi contrattuali a volte contrarie a norme imperative ed inderogabili. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso in riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse
"apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamente solutorie".
In un siffatto contesto è intervenuta la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, la quale,
pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha ritenuto, proprio in base ai principi offerti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2010, corretto il modus procedendi del consulente contabile, fatto proprio dalla decisione di merito innanzi ad essa impugnata, che aveva individuato la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione
ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Secondo tale arresto, quindi, il conto passivo extra-fido deve essere soltanto quello che supera il limite del fido dopo che è stato depurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità
originarie. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento favorevole all'utilizzo del
"saldo banca", la Corte ha espresso, affatto coerentemente, la netta separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo,
infatti, - come si è osservato in dottrina - si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
Il Collegio – melius re perpensa – condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta, che rispecchia un orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità (peraltro sostanzialmente confermate dalle successive Cass. n. 3858 del 2021 e Cass.
n.7721 del 2023), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede,
in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ. decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo.
Orbene, in virtù delle considerazioni espresse deve confermarsi la sentenza impugnata.
4. All'esito complessivo del giudizio, consegue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo nei limiti del decisum, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n.
228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30
gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla in persona del l.r.p.t., Parte_1
nei confronti di in persona del liquidatore p.t., avverso la sentenza n.902/2022 del CP_2
Tribunale di Lecce, così provvede:
a) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5.600,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, con distrazione in favore degli avv.ti Gianluca Sardella e
Giuseppe Dipasquale, dichiaratasi antistatari;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012
n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9 gennaio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Maurizio Petrelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
dr. Maurizio Petrelli Presidente
dr.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
dr.ssa Virginia Zuppetta Consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 659 del ruolo generale delle cause dell'anno
2022 pendente
TRA
p.iva: ), in persona del presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele De Carlo, in virtù di delega in calce ed allegata all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata in Lecce, alla piazza Mazzini n.7, nello studio dell'avv. G. De Donno;
- APPELLANTE -
GIA' , in persona del liquidatore e già amministratore unico, sig. CP_1 CP_2
, (C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_3 P.IVA_2
speciale alle liti in calce al presente atto, dagli avv.ti Gianluca Sardella e Giuseppe Dipasquale,
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Fasano (BR), alla traversa Via Colonna n.1;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 12/6/24, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.07.2019 la conveniva in giudizio CP_2 [...]
al fine di far accertare una serie di nullità, inefficacia ed Controparte_4
illegittimità in relazione ai rapporti di apertura di credito ovvero più in generale per la declaratoria di illegittimità del saldo di tali rapporti e, conseguentemente, vederla condannata al pagamento di euro 66.741,46 oltre interessi legali e moratori dal dì del dovuto e sino al soddisfo, nonché
rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2019, depositata in cancelleria il 24.10.2019, si costituiva in giudizio contestando ed eccependo Controparte_4
l'infondatezza delle avverse pretese sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum debeatur.
La causa, istruita mediante c.t.u contabile e successive integrazioni, veniva decisa con sentenza n.902/2022 del 10/6/2022, con la quale il Tribunale adito: “accoglieva la domanda per quanto di
ragione e, per l'effetto, dichiarava un saldo, a credito dell'attore e a debito della convenuta, pari
ad € 82.051,22; - condannava la banca convenuta al pagamento, in favore dell' attore, della
somma di € 82.051,22, pari al saldo risultante in favore del cliente, oltre agli interessi legali sulla
somma dovuta con decorrenza dal giorno della domanda;
- condannava la convenuta al Pt_1
pagamento, in favore dell'attore, delle spese e competenze del giudizio;
- poneva le spese di c.t.u.
definitivamente a carico della convenuta”.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del l.r.p.t., cui si opponeva la in persona del liquidatore p.t.,
[...] CP_2
chiedendone il rigetto, il tutto con vittoria delle spese del presente gravame.
Con ordinanza del 21/6 – 28/7/23 la Corte, ritenuta l'opportunità, al fine di decidere, di disporre una integrazione della consulenza tecnico-contabile espletata in primo grado, invitava il consulente già nominato, dott. , a predisporre un ulteriore calcolo, con riferimento al c/c di Persona_1
corrispondenza n.1005139 e al conto anticipi SBF n.1000082, procedendo sulla base delle annotazioni eseguite dalla banca alla individuazione dei pagamenti (rimesse solutorie) con riferimento ai quali sarebbe maturato il diritto alla ripetizione”.
All'udienza collegiale del 12/6/2024, acquisito l'elaborato peritale e previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è
stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va delibata l'eccezione, proposta dalla società appellata, di inammissibilità
dell'appello principale, per carente formulazione dello stesso, alla stregua delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Al riguardo, viene richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello”
previsti dall'art. 342 c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica. L'interpretazione delineata dalla Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte,
secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., tuttavia,
esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni. Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio,
valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
2. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante si duole, innanzitutto, che il giudice di prime cure abbia accolto la domanda di ripetizione d'indebito della società correntista uniformandosi in toto alle conclusioni del perito, evidenziando come quest'ultimo non abbia tenuto conto del contratto sottoscritto dalle parti in data 2001, in quanto illeggibile, e ciò
ancorché l'onere probatorio gravasse sull'attore.
Contesta, inoltre, la c.t.u. con riferimento alla prescrizione, facendo presente che pur avendo riscontrato il perito, per tutto il periodo, un saldo di conto corrente in misura superiore al limite del fido (fattispecie confermata anche nel caso del saldo rielaborato), ha attestato la presenza di somme irripetibili pari a zero.
E ciò in virtù del fatto che, avendo escluso a priori le poste illegittime (saldo ricalcolato), non vi sarebbero più addebiti illegittimi da considerare prescritti.
Evidenzia come tale impostazione non sia conforme alla giurisprudenza di merito maggioritaria. L'eccezione di prescrizione non ha la funzione di impedire l'accertamento sulla eventuale illegittimità degli addebiti contestati, bensì esclusivamente quella di paralizzare gli effetti pratici che da tale accertamento deriverebbero, in particolare la restituzione al cliente dei relativi importi.
3. Le presenti censure non sono degne di pregio.
Al netto della genericità degli addebiti mossi alla perizia disposta in primo grado, ed disparte il rilievo per cui l'appellante, per la prima volta in sede di gravame, abbia contestato il mancato assolvimento da parte del correntista/attore del proprio onere probatorio, rileva il Collegio come,
per un verso, non si sia emersa, nel giudizio di prime cure, l'incompletezza della documentazione bancaria necessaria per procedere all'accertamento invocato dalla società e, per altro CP_2 verso, non sia revocabile in dubbio l'opinabilità della tesi - sostenuta dal CTP della banca - per giustificare le illeggibili annotazioni a penna riportate sul contratto del 2001, che non hanno consentito al c.t.u. di accertare il tasso applicabile alle ipotesi di saldo entro ed extra fido.
Più diffusamente l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, per avere il primo giudice recepito l'ipotesi contabile che rilevava le rimesse solutorie sui conti correnti rielaborati, anziché
sulle evidenze risultanti dagli estratti conto.
Con ordinanza in data 18/7/23, questo Collegio ha disposto un'integrazione della perizia disposta in primo grado, invitando il c.t.u. -già nominato- a formulare altra ipotesi che tenesse conto dei rilievi di parte appellante in parte qua.
Sennonché, preliminarmente, occorre stabilire quale saldo contabile (saldo banca o saldo rettificato) debba utilizzarsi per la ricerca e la individuazione delle rimesse solutorie;
scelta, questa,
che, come è intuitivo, ha notevoli riflessi pratici nei contenziosi bancari aventi ad oggetto (come la odierna controversia) la nullità delle indebite annotazioni effettuate dalla banca nel corso di un rapporto di conto corrente con apertura di credito, o comunque scoperto, e la consequenziale azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ..
Per giungere alla soluzione del problema è opportuno, innanzitutto, ricordare i princìpi sanciti dalla nota sentenza resa da Cass., SU, n. 24418 del 2010 in tema di ripetizione e prescrizione degli indebiti pagamenti effettuati in un rapporto bancario di conto corrente. Quella pronuncia, dopo aver fatto riferimento alla natura del contratto di apertura di credito bancario ed al suo funzionamento, ha stabilito che il discrimine tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, al fine di capire quali potranno essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti), va ricercato nella presenza, o meno, di capitale liquido ed esigibile. In particolare, quando la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato "oltre fido"), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito. Solo in questa particolare rappresentazione contabile, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso "extra fido" (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile. Non altrettanto è a dirsi, invece, nelle ipotesi dei versamenti in conto, in quanto la loro sola funzione è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può
continuare a godere, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente.
Orbene, l'applicazione ai casi concreti dei menzionati princìpi per la ricostruzione contabile del conto corrente bancario, al fine di individuare la natura delle rimesse effettuate dal correntista, ha posto l'ulteriore problema di quale "saldo" tenere in considerazione e, pertanto, se utilizzare come riferimento il "saldo banca" che offre una ricostruzione delle operazioni contabili così come si sono susseguite nel tempo oppure il "saldo rettificato" epurato dalle annotazioni illegittime effettuate dall'istituto di credito.
Proprio su tale particolare quesito, negli anni successivi alla suddetta decisione, si è sviluppato un ampio dibattito tra sostenitori della validità del "saldo banca" e fautori, invece, del cd. "saldo
rettificato".
Come spiegato dalla dottrina, il primo di tali orientamenti considera rimesse solutorie tutte quelle che risultano coprire il capitale extra fido nel momento in cui sono state effettuate e, quindi, in base al rapporto pro tempore vigente. Tale conclusione viene supportata dalla considerazione che,
utilizzando il cd. "saldo rettificato", si finirebbe per eludere il disposto dell'articolo 1422 cod. civ.,
a tenore del quale “l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli
effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”. Alteris verbis, la nullità
delle clausole alla base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile,
essendosi al cospetto di un'azione di mero accertamento, ma sono fatti salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione. La stessa conclusione è rinvenibile anche dal fatto che un pagamento, in quanto "atto dovuto", rimane tale pure se adempiuto come conseguenza di un atto nullo;
per cui un versamento con funzione di pagamento su un conto scoperto, anche se il saldo è conseguenza di annotazioni illegittime apposte dalla banca, mantiene la sua natura di pagamento.
Inoltre, individuando le operazioni extra-fido facendo riferimento al saldo ricalcolato, non si darebbe pressoché mai ripetizione per oneri illegittimamente pretesi. Invero, in un conto corrente assistito da apertura di credito, sarebbe sostanzialmente irrilevante qualsiasi pagamento destinato a riportare nei limiti dell'affidamento il passivo di conto, a meno che il debito del correntista non sia costituito interamente solo da interessi e commissioni non dovute. Dall'altra parte, se dal ricalcolo del saldo emerge che un certo versamento non avrebbe potuto avere l'effetto solutorio evidenziato dall'estratto conto (perché, per esempio, eliminati gli addebiti non dovuti, il passivo del conto sarebbe rimasto entro i limiti dell'affidamento), allora il versamento ha natura solutoria proprio e necessariamente in quanto riferito agli addebiti non dovuti.
L'altro orientamento, invece, considera evidente e consequenziale che se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati inidonei a definire la natura delle rimesse effettuate dal correntista. Pertanto, - si è
sostenuto - non si può fare affidamento su quelle che sono le risultanze finali offerte dalla banca,
in quanto sono basate su clausole contrattuali e prassi contabili contrarie a norme imperative ed inderogabili, creando, così, una realtà contabile solo apparente e virtuale. Seguendo tale impostazione, quindi, per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci.
L'opzione in favore dell'uno o dell'altro dei descritti orientamenti, per la valutazione solutoria o ripristinatoria di una rimessa, risulta essere assolutamente rilevante nelle controversie vertenti su un rapporto di conto corrente affidato o comunque scoperto, posto che i risvolti pratici ai fini dei risultati di calcolo, consequenziali alle operazioni peritali, possono presentare sensibili divari sul quantum ottenibile con la domanda di ripetizione di indebito del correntista. In effetti, optare per l'utilizzo del saldo epurato dalle indebite annotazioni della banca può portare a considerare ripristinatoria una rimessa che, invece, è valutata dalle risultanze contabili bancarie (estratti conti)
come solutoria (basti pensare a tutti i casi in cui il capitale del correntista risulta oltre fido solamente perché sono state addebitate pertinenze illegittime).
Anche nelle decisioni delle corti di merito si è sviluppato un vivace dibattito tra chi si è allineato al primo orientamento, valorizzando, quindi, il "saldo banca", e chi, invece, ha considerato come saldo di riferimento quello "ricalcolato/rettificato".
Invero, alcune pronunce hanno sostenuto che la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite su conto corrente bancario debba determinarsi alla luce della situazione del conto al tempo del versamento, occorrendo verificare se, in quel momento, il conto presenti, o meno, uno scoperto. Il saldo da prendere in considerazione, quindi, è quello esposto dalla banca e non già il saldo rettificato con espunzione degli addebiti illegittimi. Assumere, infatti, quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché
illegittimamente, in tale periodo (in questo filone interpretativo si inquadra anche la sentenza in questa sede impugnata). Pertanto, è vero che la pronunzia di nullità ha effetto retroattivo, ma è
assorbente il rilievo che l'azione di ripetizione di somme è comunque assoggettata alla prescrizione decennale ex art. 1422 cod. civ. anche quando i versamenti diventino indebiti per la pronuncia di nullità. La prescrizione decennale funge da limite alla retroattività della pronunzia di nullità.
Di opposto tenore sono le considerazioni e le conclusioni dell'altra parte della giurisprudenza che valorizza il cd. "saldo rettificato" per l'individuazione della natura delle rimesse effettuate nel corso del rapporto dal correntista. Deve essere considerato, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata
ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute e che ripristinando le posizioni di credito/debito potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che non può essere fatto affidamento alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, conseguenza di clausole e prassi contrattuali a volte contrarie a norme imperative ed inderogabili. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso in riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse
"apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamente solutorie".
In un siffatto contesto è intervenuta la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, la quale,
pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha ritenuto, proprio in base ai principi offerti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2010, corretto il modus procedendi del consulente contabile, fatto proprio dalla decisione di merito innanzi ad essa impugnata, che aveva individuato la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione
ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Secondo tale arresto, quindi, il conto passivo extra-fido deve essere soltanto quello che supera il limite del fido dopo che è stato depurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità
originarie. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento favorevole all'utilizzo del
"saldo banca", la Corte ha espresso, affatto coerentemente, la netta separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo,
infatti, - come si è osservato in dottrina - si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
Il Collegio – melius re perpensa – condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta, che rispecchia un orientamento ormai prevalente della giurisprudenza di legittimità (peraltro sostanzialmente confermate dalle successive Cass. n. 3858 del 2021 e Cass.
n.7721 del 2023), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede,
in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ. decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo.
Orbene, in virtù delle considerazioni espresse deve confermarsi la sentenza impugnata.
4. All'esito complessivo del giudizio, consegue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo nei limiti del decisum, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n.
228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30
gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla in persona del l.r.p.t., Parte_1
nei confronti di in persona del liquidatore p.t., avverso la sentenza n.902/2022 del CP_2
Tribunale di Lecce, così provvede:
a) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5.600,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, con distrazione in favore degli avv.ti Gianluca Sardella e
Giuseppe Dipasquale, dichiaratasi antistatari;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012
n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9 gennaio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Maurizio Petrelli