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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIAN
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7657/2019
All'udienza collegiale del giorno 15/04/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa
Al G.R. dr..
Il dr......
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte 1
Avv. BRUNO ELETTRA Presente
CP 1
Avv. BRUNO ELETTRA
CP 2
Avv. BRUNO ELETTRA
CP 3
Avv. BRUNO ELETTRA
CP 4
Avv. BRUNO ELETTRA
Appellato/i
Controparte_5
Avv.
HDI ASSICURAZIONI SPA
Avv. GELLI PAOLO Avv. Battistini in sostituzione
sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. Parte appellante insiste nella già richiesta consulenza.
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro
- Presidente
dr. Raffaele Miele
- Consigliere
- Consigliere relatore dott.ssa Domenica Capezzera
all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7657/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), CP 1 (C.F. C.F. 2 CP 2
[...] (C.F. C.F. 3 ), CP_3 (C.F. C.F. 4 ), CP_4
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Elettra Bruno (C.F. (C.F. C.F. 5
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Formia, via R. Paone n. 10, C.F. 6
giusta delega in atti
- APPELLANTI -
E
HDI Assicurazioni S.p.A. (C.F. e P.IVA P.IVA 1 con sede in Roma, Via Abruzzi 10, in persona
CP_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolodel suo legale rappresentante pro tempore dott.
C.F. 7Gelli ( ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Carlo
Poma n. 4, giusta delega in atti
-APPELLATA -
E
Controparte_5
-APPELLATO CONTUMACE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ' CP_2 CP_3 Parte 1 CP 1
hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma, n. e CP 4
19935/2019, pubblicata il 17.10.2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato ed iscritto a Ruolo nel settembre 2015 Parte 2
[...] in relazione al sinistro stradale avvenuto il 18 agosto 2014 in Castello Persona 1 agivano in giudizio nei confrontiTesino e che aveva visto il decesso del loro familiare dei convenuti in epigrafe chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in proprio quale figli moglie e nipoti. Allegavano che Controparte_5 conduceva autoveicolo di sua proprietà ed assicurato con la s.p.a. HDI ASSICURAZIONI ed aveva investito Per 1 che stava per aprire la portiera dell'auto posteggiata provocandone gravissime lesioni che lo conducevano a morte. Argomentavano diffusamente sui vari profili di colpa ascrivibili al convenuto portanti alla declaratoria della sua responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento dannoso.
In relazione ai danni patiti dai vari familiari allegavano l'esistenza di danni sia patrimoniali che non patrimoniali ed argomentavano partitamente in merito a singole voci spettanti. Precisavano che la moglie ed i due figli avevano ricevuto dall'assicuratore dell'autoveicolo euro 100.000 ciascuno. Si costituiva la s.p.a. HDI ASSICURAZIONI allegando che la dinamica del sinistro rappresentata dagli attori non era chiara ed anzi andava riconosciuta quanto meno una corresponsabilità paritetica se non prevalente a carico del pedone deceduto. In relazione al quantum contestava le varie voci di danno richieste evidenziando in particolare l'insussistenza di alcune di esse. CP 5
evidenziava vari aspetti della dinamica del sinistro portanti alla attribuzione dell'evento dannoso a carico del pedone;
argomentava diffusamente in merito alla questione sostenendo in particolare un movimento improvviso ed imprevedibile del Pt 1 quando egli con l'auto aveva già superato con la parte anteriore quella posteggiata irregolarmente sulla sede stradale dal Pt 1 stesso. Contestava le varie voci di danno richieste dagli attori".
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: "dichiara la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro stradale in questione;
accoglie per quanto di ragione la domanda e condanna e la s.p.a. HDI ASSICURAZIONI in solido alControparte_5
CP_3 minore legalmente risarcimento del danno in favore di CP 1
danno liquidato - detratto l'accontorappresentato dal genitore CP 2 e di CP 4
CP già percepito da |– rispettivamente in euro 97.472,00, euro 45.895,00 ed euro 45.895,00 oltre lucro cessante ed interessi legali come in motivazione nonché alla rifusione delle spese di lite che, distratte in favore del loro difensore, si liquidano in euro 590,00 per spese ed euro 13.430.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella
Parte 1 e da CP 2 misura di legge;
rigetta le domande svolte da
'Avverso la sentenza hanno proposto appello Parte 1 CP 1 CP 2
CP_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia e CP 4
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, riformare la sentenza n. 19935/2019 pubblicata dal Tribunale di
Roma e per l'effetto: - accertare la responsabilità esclusiva del conducente e proprietario del veicolo targato EA481HS, nella causazione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto condannare sig.
Controparte_5 in solido con la HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte attrice in conseguenza del sinistro del 18.08.2014, come meglio indicato in parte motiva, nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo, detratto quanto già liquidato in esecuzione della sentenza di primo grado.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria”.
Si è costituita in giudizio HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, che ha così concluso: "Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale e nel merito respingere l'appello ex adverso
-
proposto perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la statuizione di primo grado;
in via subordinata limitare la misura della deprecata condanna nei limiti delle soli voci di
-
danno di cui si riterrà raggiunta la prova facendo in ogni caso applicazione della concorrente responsabilità in capo al de cuius nella determinazione dell'evento dannoso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La Corte ha rigettato le istanze istruttorie e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
In primis va dichiarata la contumacia di Controparte_5 regolarmente citato e non costituito.
La sentenza impugnata ha così motivato: "1. Sulla scorta del rapporto redatto dai Carabinieri
e delle foto dei veicoli emerge che la responsabilità dell'evento dannoso va ascritto a carico di entrambi i protagonisti. A carico del conducente dell'auto va posto il fatto che benché avvedutosi della presenza del pedone di fianco alla sua auto posteggiata ha tenuto una verosimile velocità eccessiva anziché improntare la propria condotta di guida alla maggiore prudenza e attenzione finendo per impattare contro il pedone e l'auto posteggiata. A carico del pedone va posto il fatto che appare verosimile che egli abbia avuto un movimento atto ad impegnare la sede stradale la quale era peraltro occupata parzialmente proprio dalla sua auto posteggiata proprio nel mentre sopraggiungeva il furgone. A carico di entrambi va posto il fatto che si era in ora notturna senza illuminazione pubblica per cui entrambi dovevano improntare le rispettive condotte alla massima prudenza. Valutati i due comportamenti si stima prevalente la colpa dell'automobilista costituendo comunque fatto non imprevedibile che un pedone tenga comportamento di andamento nel suo incedere a piedi non preciso nella sua traiettoria;
similmente al comportamento tipico di un ciclista che va previsto in termini di normalità causativa;
dunque, al pedone viene ascritto un concorso di colpa del 40%. Conforta la valutazione qui espressa in termini di corresponsabilità anche il giudizio reso in sede penale giusta sentenza Corte appello di Trento n. 90\2017. Si precisa che le somme che appresso si liquidano rappresentano già il 60% del totale attribuibile.
2. Venendo al quantum deve senz'altro liquidarsi il danno morale | non patrimoniale. La liquidazione di detto danno derivante dal fatto illecito del terzo e costituente anche reato sfugge per sua natura ad una valutazione economica intrinseca vera e propria e può compiersi soltanto col ricorso all'equità ex art. 2056 c.c., in base a valutazioni tratte dal fatto notorio ex art. 115 comma 2 c.p.c. (costituendo i temi della vita, dei rapporti affettivi e della morte patrimonio comune agli esseri umani) e dalle particolarità del caso concreto quali l'età della vittima e dei superstiti, il grado di parentela, le specifiche condizioni della famiglia quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare e le abitudini di vita (tra le tante, cfr. Cass., sez. III, 26-02-1996, n. 1474, edita;
Cass., sez. III, 05-02- 1998, n. 1164; Cass.
9.1.1998 n. 134, edita;
Cass. sez. III n. 12124\03). Cass. Sez. 3^n. 8828\03 ha ribadito che costituisce evento prevedibile e rientrante nella normalità e dunque non costituisce evento eccezionale (come tale pienamente risarcibile in favore del coniuge o degli altri congiunti del soggetto deceduto) il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare come coniuge, genitore, figlio o fratello. Cass. Sez.
3^ n. 20324105 ha precisato che il giudice di merito deve dare atto delle circostanze di fatto considerate nel compimento della valutazione equitativa nonché dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato. E Cass. Sez.
3. n. 2557\011 estensore Spirito ha ancora una volta
-
segnalato la diversità tra i vari tipi di danno che il familiare del congiunto deceduto può astrattamente vantare: danno biologico proprio (art. 32 Cost.), danno morale soggettivo come
"ingiusta sofferenza contingente" (art. 2 Cost.), danno da definitiva perdita del rapporto parentale la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. e 2059 cod. civ. "senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 cod. pen....". Ciò posto, va rilevato che nel caso in esame risulta dagli atti CP che la vittima aveva anni 73 al momento del decesso;
il danno è lamentato dalla moglie di anni
68, dal figlio CP_2 di anni 45, dal figlio Pt_1 di anni 35, dai due nipoti CP 3 di anni 14 e CP 4 di anni 19. Viene altresì in rilievo - come parametro utilizzabile per la stima - la notoria particolare e grave sofferenza derivante dall'improvviso e traumatico luttuoso evento che ha anche definitivamente interrotto il rapporto parentale (cfr. sentenze Cass. sez. 3^nn. 8827 e 8828 del 2003;
Cass. SS.UU. n. 26972\08). Tale sofferenza peraltro non può dirsi degenerata in vera e propria sindrome patologica di rilevanza psicologica o psichiatrica integrante il riconoscimento dell'ulteriore aspetto del danno non patrimoniale noto come danno biologico. Per addivenire alla individuazione del "preciso ammontare" da liquidare - giusta il criterio indicato nell'art. 1226 c.c.
- soccorre la nuova tabella di riferimento di liquidazione del danno in questione elaborata da questo
Tribunale nel 2007 (ma ancora prima a partire dal 1996, secondo parametri più generali) allo scopo di uniformare il risarcimento del danno in casi simili e di evitare disparità di pronunce all'interno dello stesso ufficio giudiziario. Si è adottato a partire dal 2007 un sistema fondato su una impostazione che meglio garantisce una adeguata personalizzazione del risarcimento, ove alcuni fattori sono considerati indefettibili, ed in particolare: a) il rapporto di parentela tra vittima e superstite, dovendosi ritenere che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
b)
l'età della vittima e quella del superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto minore è tale età in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
c) la convivenza tra vittima e superstite, dovendosi presumere che il danno è tanto maggiore quanto più stretta era la frequentazione tra vittima e superstite. Il nuovo sistema, dunque, per tener conto di tali variabili si fonda non più sulla previsione di un importo risarcitorio di base da variare in più o in meno, bensì su un calcolo "a punti": con la attribuzione cioè al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Sono stati divisi in 5 classi i fattori variabili essenzialmente influenti sul risarcimento – tipo di rapporto parentale, età della
-
vittima, età del superstite, convivenza, composizione del nucleo familiare – ed in ciascuna classe si
-
sono previste molteplici variabili, ad ognuna delle quali è stato assegnato un punteggio. Il valore monetario del punto è stato aggiornato per l'anno 2019. In merito alla possibilità di utilizzare una tabella e sulla necessità da parte dei giudici di merito di personalizzare il risarcimento da morte di congiunti v. sentenza Cass. sez. 3^n. 15760\06 che ha confrontato la tabella adottata dal Tribunale di Messina e quella adottata dal Tribunale di Milano ed ha cassato con rinvio ritenendo maggiormente specificata la seconda. Tale sentenza offre idonea risposta alla ricorrente argomentazione secondo cui (non solo tra danneggiati residenti in Italia e danneggiati residenti all'estero ma anche) tra danneggiati cittadini italiani residenti in Italia sussistono di fatto diversità territoriali nella liquidazione del danno in questione da parte dei giudici di merito appartenenti a diversi uffici giudiziari, tanto che è diffuso - si sostiene il fenomeno della scelta della sede
- giudiziaria maggiormente remunerativa. Rientra infatti proprio nei compiti della suprema corte, sollecitata da idonei ricorsi delle parti interessate, indicare la giusta via per pervenire sul territorio nazionale alla applicazione di criteri liquidatori uniformi per casi simili controllando l'uso della valutazione equitativa effettuata dal giudice di merito in base agli artt. 2056, 2059 e 1226 cod. civ.; valutazione, ha osservato la Corte, che "non appartiene all'arbitrio del giudice ma alla sua prudente discrezionalità, che è circostanziata, e che considera le condizioni della vittima e la natura permanente del danno, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti, e della integrità della famiglia naturale o legittima, ma solidale in senso etico prima che giuridico".
In tale prospettiva, ha ancora rilevato la Corte, "dal punto di vista del danno morale parentale non conta che il figlio sia morto a Taormina, nella giurisdizione territoriale di Messina, od a Gallarate, nella giurisdizione territoriale di Milano, od a Roma nel quartiere Parioli ovvero nella sua periferia.
Conta la morte in sé, ed una valutazione equa del danno morale, che non discrimina la persona e le vittime primarie e secondarie, né per lo stato sociale, né per il luogo occasionale della morte". Si precisa che viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 4 alla moglie relativo alla convivenza tra i due coniugi. Il danno liquidabile ai due figli viene ridotto del 40% atteso che non sussisteva più convivenza con l'anziano padre avendo ormai formato nuclei familiari autonomi ancorché dimoranti negli stessi luoghi della provincia di Trento con assidua frequentazione e che la presenza della madre, delle rispettive famiglie autonome e dei nipoti porta ad alleviare naturalmente la perdita patita. Viene riconosciuto il danno in esame anche ai nipoti stante la frequentazione col nonno e l'età ancora molto giovane dei detti nipoti;
i testi escussi hanno confermato la presenza attiva e la frequentazione col nonno. Anche per detti nipoti si procede però ad una diminuzione stimata nel 40% atteso che non sussisteva una convivenza stretta tra loro e stante la presenza delle varie famiglie di riferimento. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si stima equo liquidare ai valori attuali, CP euro 164.753 ad euro 88.261 ad CP 2, euro 91.791 a Pt 1 ed euro 45.895 ciascuno ai nipoti CP_3 e CP 4 Viene esclusa la chiesta "personalizzazione" in aumento del relativo danno in quanto non sussistono situazioni particolari legittimanti, valutato nel complesso il quadro familiare\affettivo ampio di riferimento per tutti i danneggiati. Si riporta la tabella diramata dal
Presidente del Tribunale di Roma con nota prot. 9105 del giugno 2019 attualmente applicabile. Liquidazione del danno non patrimoniale da morte. Tabella dei punti anno 2019 (la liquidazione avviene moltiplicando il n. di punti per 9.806,70 euro a punto)
Rapporto tra vittima e Punti sopravvissuto perdita del figlio 18
perdita del genitore 20
perdita del coniuge o del convivente more uxorio 20
perdita del fratello 7
perdita dell'avo
6
perdita del nipote 6
perdita dello zio 160
perdita del cugino 2 5 Età della vittima 0-20
4 21-40
3 41-60
61-80 2
oltre 80 1
Età del congiunto avente diritto al 0-20 5 risarcimento
21-40
41-60 3
61-80 2
oltre 80 1
- vittima e congiunto
4 convivevano Convivenza e Composizione del nucleo familiare
- assenza di altri 3 conviventi possibilità di riduzione fino ad
1\2 del punteggio vittima e congiunto non convivevano complessivo assenza di altri familiari = aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivo
3. Quanto alle questioni concernenti il risarcimento del danno biologico e morale patito dal congiunto dal momento delle lesioni fino al decesso (sotto il secondo profilo trattasi del c.d. danno da agonia - danno terminale) si osserva sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di Cassazione
Sez. 3 con sentenza n. 6946107 e poi con sentenza SS.UU. n. 26972\08 nonché, più recentemente, con sentenze Sez. L n. 13672\010 e Sez. 3 n. 15706\010 - che trova fondamento logico e giuridico la risarcibilità del danno morale | non patrimoniale da agonia qualora l'infortunato abbia mantenuto coscienza e lucidità nelle ore successive all'evento dannoso, essendosi così rappresentata la situazione della probabile, imminente ed improvvisa fine della propria vita. In argomento si veda anche sentenza Cass. Sez. 3 n. 2564\012 che ribadisce la necessità che la vittima primaria sia rimasta lucida e cosciente nonché Cass. Sez. 3 n. 19133\011. Anche Cass. Sez. L n. 1072\011 che ammette -
innovativamente (ma con motivazione non condivisa da questo giudice) - il risarcimento del danno
"biologico terminale" nella misura del 100% trasmissibile agli eredi richiede comunque che la vittima sia rimasta "in una situazione di attesa lucida e disperata dell'estinzione della vita" (la valutazione di detta situazione prescinde dalla "durata dell'intervallo tra lesione e morte" essendo invece rilevante la "intensità della sofferenza provata", giusta sentenza in questione).
Ciò posto va osservato che l'infortunato ha da subito presentato un gravissimo quadro di ferite per cui è deceduto dopo due ore dall'evento dannoso e dopo intervento di rianimazione (v. rapporto dei
CC.- ore 20,40 ore 22,25). In tale quadro fattuale e probatorio va esclusa in radice l'esistenza del danno così come invece prospettata in quanto manca in radice la prova di quella sofferenza esistenziale acuta e disperata da parte del soggetto danneggiato che intravede la fine dei propri giorni;
la fattispecie in esame è sostanzialmente parificabile a quella della morte istantanea del danneggiato. Nei casi di morte istantanea, in cui si discute della sussistenza di un c.d. "danno biologico da morte" ovvero "danno tanatologico" che, acquisito dal congiunto nel momento del trapasso dalla vita alla morte sarebbe stato trasmesso ai suoi eredi, questo Tribunale, per costante ed inveterata giurisprudenza, non ritiene che possa essere presa in considerazione e liquidata una simile voce di danno, a causa dell'inesistenza stessa del diritto di credito in capo agli attori (cfr., ex plurimis, fin dai primi tempi di valutazione giurisprudenziale della novella questione Trib. Roma 12 luglio 1994 n. 10925; Trib. Roma 3.6.1996, Per_2 C. Per 3 Trib. Roma 19.2.1997, Carta c.
CP 7; Trib. Roma 24.2.1997, Bove c. Assimoco). Anche la Corte di Cassazione mostra di aderire a tale impostazione: cfr. Sez. 3 n. 15706\010. Infatti il concetto stesso di salute, inteso in senso soggettivo, convenzionalmente indica uno status, ovverosia un insieme di condizioni fisiopsichiche relative ad un determinato soggetto. La definizione medico-legale è confortata, e niente affatto disattesa, dal dato normativo, che nel nostro ordinamento è rappresentato al riguardo da un reticolo di norme di varia fonte, e segnatamente: - gli artt. 2 e 32 co. I Cost.; - l'art. 1 l. 833/'78; - l'art. 1 dell'Atto Costitutivo dell'O.M.S., recepito nel nostro ordinamento dall'art. 1 d. legisl. C.p.S. 4.3.1947
n. 1068. L'ermeneutica organica di questo complesso normativo rivela come il legislatore imponga all'interprete un concetto di salute intesa "non solo quale assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale". Il definire la salute uno stato dell'individuo porta ad una precisa conclusione: vi è incompatibilità scientifica e logica tra il concetto di (lesione della) salute ed il concetto di morte. La morte, dal punto di vista medico legale, non è che la perdita completa delle funzioni biologiche della persona. La soppressione della persona sopprime del tutto la pensabilità stessa del concetto di salute, essendo evidente che non vi può essere uno status che abbia una esistenza oggettiva e spersonalizzata, cioè non riferita ad individuo alcuno.
Scientificamente, quindi, la morte della persona in conseguenza dell'atto illecito esaurisce l'analisi medico-legale delle conseguenze dell'illecito stesso. Pertanto, se è vero che la lesione della salute si misura sottraendo alla validità ante sinistro quella residua post sinistro, e se è vero che la morte dell'individuo elimina del tutto la salute dello stesso, la morte dell'individuo preclude la utilizzabilità del concetto di salute. Perché se c'è questa non ci può essere quella, e viceversa. Aggiungasi che non
è concepibile che un fatto illecito produca una perdita per un soggetto non più in vita;
ne consegue che gli eredi del deceduto non possono acquistare jure hereditatis un diritto che non è mai entrato a far parte del patrimonio del de cujus. Non è inutile aggiungere che la tesi qui esposta, da tempo sostenuta da questo Tribunale, ha ricevuto l'avallo sia della Corte costituzionale (sent. 372/94) sia del giudice di legittimità. Quest'ultimo, dopo originari tentennamenti (si veda ad es. Cass. 11160/94) si è ora uniformemente allineato sulle posizioni indicate dal giudice delle leggi (cfr. Cass. 10271/95;
Cass. 10628/95; Cass. 12299/95; Cass. 14.3.1996 n. 2115; Cass. 29.5.1996 n. 4991), affermando espressamente che "ove l'atto illecito altrui cagioni la morte immediata di un soggetto, gli eredi del defunto non acquistano per successione alcun diritto al risarcimento del danno biologico subito dal de cuius, e ciò in quanto: a) diritto alla salute e diritto alla vita sono ontologicamente diversi, con la conseguenza che la lesione del secondo non genera una lesione del primo;
b) l'acquisto di qualsiasi diritto al risarcimento presuppone l'esistenza in vita del danneggiato". Si rinvengono poi in senso conforme alla presente pronuncia, decisioni di numerosi giudici di merito (cfr. Pret. Milano 26 ottobre 1991; Trib. Monza 22 aprile 1993). In conclusione va affermato che non sussiste nella fattispecie in esame in radice alcun diritto in capo ai familiari quali eredi della vittima deceduta né in termini di danno biologico né in termini di danno morale che sarebbe maturato in capo al soggetto di lì a poco deceduto;
ciò per i complessi ed articolati motivi sopra esposti. In argomento si rimanda, in conclusione, a quanto statuito recentemente dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2018 n.
11250 e con ordinanza 13/12/2018 n. 32372; si manda alla lettura delle motivazioni delle dette pronunce.
4. Per quanto attiene agli altri danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti si osserva CP che spettano ad euro 1.997 per spese funerarie che rivalutate ad oggi con l'indice Istat di riferimento ammontano ad euro 2.053. Non spetta rimborso per la lapide e per ogni altro aspetto funerario in quanto involgente scelte del tutto personali e soggettive. Va respinta la domanda svolta dalla moglie concernente la perdita di lavoro domestico svolto dal marito in conseguenza del fatto della propria malattia invalidante nel senso di non poter rapportarsi con l'esterno. Ed invero detto lavoro domestico va inquadrato nelle modalità usuali di obbligo reciproco in costanza di matrimonio: fare la spesa, recarsi presso le poste o altri uffici per il disbrigo delle usuali incombenze familiari. Detta attività, certamente utile per la moglie, ben potrà essere ripartita tra tutti gli altri familiari che qui agiscono in giudizio stante comunque la sua verosimile modestia in termini di tempo speso nell'arco dei singoli mesi, in ragione delle piccole ridotte dimensioni essenziali verosimilmente esistenti allo scopo. Ripartizione nascente dagli obblighi giuridici della famiglia senza particolare significativo aggravio nella vita corrente dei familiari beneficiari per converso del danno da perdita del rapporto parentale. Va respinta la domanda concernente il danno al veicolo in quanto l'attore non ha indicato alcuna somma specifica attribuibile;
ancora in comparsa conclusionale ha fatto mero rinvio a documentazione prodotta ma il Giudice non è tenuto a rinvenire d'ufficio tra i vari documenti prodotti quelli utili per giungere alla liquidazione del detto danno, ovverosia il valore dell'auto stante la sua rottamazione, il costo presunto dei lavori altrimenti da eseguirsi, il valore del relitto acquisito CP dagli eredi. Va accolta la domanda di concernente la perdita della quota parte di pensione goduta dal marito e che appare esser stata persa per effetto della morte del marito beneficiario. Al riguardo va osservato che non è stato provato che la moglie possa godere della reversibilità di detta pensione;
dai documenti prodotti emerge che nel 2013 la moglie ha percepito pensione di euro 6.600,
e dunque appare verosimile che anche nei successivi anni goda di trattamento pensionistico proprio.
Ciò posto, tenuto conto delle allegazioni e delle argomentazioni svolte dall'attore in termini di calcoli economici e di capitalizzazione della rendita, tenuto conto di una pensione del marito deceduto di euro 11.640, del grado di corresponsabilità del pedone del 40% e di una riferibilità ai bisogni della famiglia nucleare moglie\marito pari al 60% dell'intero della pensione percepita dal pedone deceduto, si giunge ad una liquidazione di euro 33.966 ai valori attuali. A questo punto va acclarato che i due figli del soggetto deceduto hanno percepito somme già prima dell'instaurazione del presente processo esaustive dei loro crediti ivi ricomprendo anche i pochi mesi dall'evento dannoso all'avvenuto pagamento stragiudiziale da parte dell'assicuratore del responsabile civile;
pertanto le loro domande vanno respinte.
5. L'attore CP 1 ha percepito dall'ente assicurativo nel dicembre 2014 (dato desunto dalla allegazione attorea contenuto in citazione) la somma di euro 100.000 che è stata trattenuta in acconto sul maggior avere. Essendo il credito in questione una obbligazione di valore, non trova applicazione il principio di cui all'art. 1194 c.c. Ne consegue che, secondo consolidato insegnamento della Corte di Cassazione (sent. n. 1982190; n. 1101191; n. 6228\94; n. 2117\96), la somma già versata va rivalutata in base all'indice Istat del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai relativo al pagamento parziale, e sottratta dal credito come sopra liquidato. Tale somma ammonta ad oggi ad euro 103.300. Il credito risarcitorio totale ammonta ad oggi ad euro 200.772. Il credito risarcitorio residuo in favore dell'attore ammonta dunque ad euro 97.472 in conto capitale. Ciò posto, trattandosi di debito di valore spetta il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate ai precedenti capi. Ai fini della sua liquidazione equitativa, ex art. 2056 cpv. cod. civ., seguendo il più recente orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (sent. n. 1712 del 17.2.1995), a base di calcolo va posta non già la somma rivalutata ad oggi ma l'importo originario rivalutato anno per anno (all'uopo si utilizza il criterio della semisomma tra le due entità estreme). Il saggio di rendimento connesso alla temporanea indisponibilità della somma originaria che sarebbe stata presumibilmente messa a frutto per ricavarne un lucro finanziario viene individuato, con criterio presuntivo giusta Cassazione SS.UU. sent. n. 19499 del 16 luglio 2008, nella media ponderata del rendimento dei titoli di stato e del tasso degli interessi legali, e tenuto anche conto dell'epoca di insorgenza del credito anno 2014 , e dunque nello 0,81 % annuo. Essendo
-
avvenuto pagamento parziale, tale saggio va computato sull'intero importo del danno (ponendo a base di calcolo la semisomma tra credito originario - ricavato dividendo l'importo attuale del credito totale per il coefficiente Istat 1,028 - e medesimo credito rivalutato alla data del pagamento parziale ricavato dividendo l'importo del credito totale per il coefficiente Istat 1,033 al momento del pagamento parziale - in sostanza vanno sommati i due importi e poi si divide per due
...
"semisomma") per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso alla corresponsione dell'acconto; va computato invece sul credito che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato
(ponendo a base di calcolo la semisomma tra credito attuale residuo e medesimo credito devalutato al momento del pagamento parziale ottenuto dividendolo per il coefficiente Istat predetto relativo al tempo del pagamento dell'acconto), per il periodo che va dalla corresponsione dell'acconto ad oggi.
6. Spetta il risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento delle somme equivalenti al danno subito anche in favore dei due nipoti. Richiamando tutto quanto sopra esposto al paragrafo 5 della presente motivazione e dunque tenuto conto dell'epoca di insorgenza del credito
"e dunque dello 0,81 % annuo predetto: individuare la semisomma tra credito anno 2014
complessivo ai valori attuali come sopra liquidato e credito complessivo al tempo del fatto illecito - quest'ultimo individuato dividendo il credito ai valori attuali per il coefficiente Istat 1,028 relativo all'epoca del fatto illecito;
- detta semisomma – che si ottiene dividendo per due i due dati estremi: credito ai valori attuali e credito al tempo dell'illecito - va poi moltiplicata per il tasso appena sopra indicato ed ancora moltiplicata per il periodo (anni mesi e giorni) ricompreso tra il fatto illecito ed il deposito della presente sentenza (ad esempio, se il periodo rilevante è di tre anni e sei mesi, occorre moltiplicare la semisomma per il tasso % anzidetto e poi ancora per 3,5).
7. Sull'intero complessivo importo liquidato a ciascun attore, comprensivo cioè del credito risarcitorio residuo e dell'importo per lucro cessante, decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza sino al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con riferimento ai valori medi di cui al D.M. n. 55\2014. Con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipante".
و CP_1 CP 2 CP 3 e CP 4 è L'appello di Parte_1 '
articolato in sette motivi.
Con il primo motivo rubricato “Erronea attribuzione al pedone d'un concorso di colpa
Violazione degli artt. 2054 c.c. e 191 cod. strad.", gli appellanti censurano il riconoscimento da parte del tribunale di un contributo causale pari al 40% attribuibile al pedone, traendo le proprie valutazioni sia dal rapporto redatto dai carabinieri, sia dalla sentenza penale della Corte d'Appello di Trento n.
90 del 2017. Nello specifico, lamentano che il giudice avrebbe individuato un concorso della vittima recependo acriticamente la sentenza penale, elevando a dignità di prova un mero indizio. Deducono, da un lato, che la sentenza penale non possa costituire per il giudice civile una valida prova al fine di ritenere superata la presunzione di colpa posta dall'art. 2054 c.c., dall'altro lamentano che pur avendo il conducente dichiarato ai carabinieri di aver visto per tempo il pedone non avrebbe tuttavia fatto nulla per prevenire qualsiasi manovra dello stesso pedone.
Con il secondo motivo rubricato "Violazione dell'art. 1227 c.c.", gli appellanti, in via subordinata e per il caso di rigetto del primo motivo, deducono la violazione dell'art. 1227 c.c. Infatti, rilevano che, in applicazione dell'art. 1227, co 1 c.c., il tribunale avrebbe dovuto riconoscere una responsabilità del conducente di gran lunga superiore al 60%, essendo stata differente sia l'entità dei danni causati dalle parti, sia l'efficienza lesiva delle rispettive condotte, oltre a rilevare la diversa gravità delle colpe ad essi attribuibili.
Con il terzo motivo rubricato "Erroneo rigetto della domanda di personalizzazione del risarcimento dovuto alla vedova Violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c.", gli appellanti censurano la sentenza in quanto il giudice di prime cure erroneamente avrebbe rigettato la domanda di personalizzazione del risarcimento dovuto ad CP 1 moglie del de cuius, nonostante le circostanze dedotte in giudizio. A tal riguardo, il tribunale avrebbe erroneamente negato che tali circostanze, quali il matrimonio protrattosi da 45 anni e la malattia della CP 1 giustificassero una personalizzazione del risarcimento.
Con il quarto motivo rubricato "Erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita del lavoro domestico Violazione dell'art. 1227 c.c.", gli appellanti contestano il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita del lavoro domestico apportato dal de cuius, danno che sarebbe invece confermato dall'istruttoria svolta da cui era emerso che a fronte della malattia della CP_1 il lavoro domestico sarebbe stato svolto in parte preponderante dal defunto Persona 1
Con il quinto motivo rubricato "Erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno jure haereditario”, gli appellanti censurano il rigetto della domanda di risarcimento del danno sofferto dalla vittima primaria ed acquisito iure hereditario dai suoi eredi e consistente nella consapevolezza di dover morire e nella conseguente sofferenza morale. Erroneamente il tribunale avrebbe ritenuto non esservi prova dello stato di coscienza della vittima nell'intervallo tra le lesioni e la morte, discostandosi così dalle prove raccolte, nello specifico da quanto era emerso dal rapporto dei carabinieri.
Con il sesto motivo rubricato "Sottostima del danno patrimoniale per spese funerarie Violazione dell'art. 1223 c.c.", censurano la liquidazione delle sole spese sostenute per le esequie, laddove veniva rigettato il risarcimento delle spese sostenute per la lapide e la realizzazione del sepolcro.
Infine, con il settimo motivo di appello, rubricato “Sottostima del danno da mora Violazione dell'art. 1223 c.c.", gli appellanti contestano la sottostima del danno da mora, liquidato dal tribunale che applicava un saggio di interessi dell'0,81%, in base alla media ponderata non precisata, con conseguente motivazione non intellegibile sul punto e, pertanto, nulla ai sensi dell'art. 132, comma
2, n. 4, c.p.c. Rilevano che il rendimento medio dei titoli di Stato, relativo al periodo tra gli anni 2014-
2019 sarebbe stato pari a 1,63% e quindi il doppio dell'importo liquidato dal tribunale.
I primi due motivi debbono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione logico giuridica.
Essi non colgono nel segno.
Il giudice di primo grado ha effettuato una ricostruzione del fatto conformemente a quanto emerso dalle prove espletate;
egli ha fatto riferimento non soltanto al rapporto redatto dai carabinieri ma anche al materiale fotografico relativo ai veicoli coinvolti nell'incidente, poi raffrontando tali evidenze con quanto era pure emerso in sede di giudizio penale così richiamando a conforto la sentenza della Corte di Appello di Trento che aveva confermato la responsabilità penale dell'investitore ravvisando tuttavia la colpa concorrente in capo alla vittima Pt_1 .
Va qui rammentato, quanto alla utilizzabilità della prova raccolta, che il giudice civile può utilizzare le prove raccolte in seno al giudizio penale, sottoponendole a vaglio critico, confrontandole con elementi probatori emersi nel giudizio civile, purché espliciti in motivazione il procedimento di formazione del proprio libero convincimento.
A tal proposito, va rilevato come nell'ordinamento processuale vigente, manchi una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova;
il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove cd. atipiche, tra le quali anche quelle raccolte in diverso giudizio, fra le stesse o altre parti ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione e purchè si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie. Ciò trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può quindi trarre elementi di convincimento ed anche attribuire valore di prova esclusiva ad una perizia disposta in sede penale, tanto più se essa sia stata predisposta in relazione ad un giudizio avente ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i processi" (Cass., Sentenza n. 11426 del 16/05/2006), ed ancora "Il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione". (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10055 del 27/04/2010).
Ora, in fatto è pacifico che il sinistro de quo si è verificato verso le ore 20.40 del 18 agosto 2014, allorché Controparte_5 il quale era alla guida del furgone FIAT Scudo tg. EA481HS di sua
,
proprietà, provenendo dalla SP 78 del Tesino, dopo aver svoltato a destra in quanto diretto alla Casa di riposo di Castello Tesino, attingeva il corpo di Persona 1 che si trovava nei pressi della sua autovettura parcheggiata a lato della strada, a cavallo della striscia longitudinale destra. La vittima decedeva alle ore 22,20 circa in seguito a politrauma da investimento stradale con shock emorragico terminale.
Quanto alla dinamica, dai reperti fotografici agli atti e dalle risultanze del rapporto dei carabinieri è risultato che i danni riscontrati sui veicoli, nella specie la fiancata destra tra fanaleria e copriruota
(quella dello CP 5 e la portiera posteriore destra (quella della vittima Pt_1 ) attestano la assenza di urto tra i mezzi e provano che il pedone, che era in piedi a fianco della macchina, sia stato attinto dal mezzo condotto dallo CP_5 e sospinto verso la portiera posteriore lato sinistro della propria auto verosimilmente mentre cercava di entrare nell'abitacolo e così impegnando maggiormente la sede stradale nel mentre stava passando il furgone.
I reperti fotografici agli atti, in vero, raffigurano le introflessioni delle due carrozzerie a seguito dei due urti con il corpo del pedone, il primo quello posto sul mezzo dello CP 5 ed il secondo quello posto sulla portiera dell'auto della vittima. L'assenza di danni nella parte anteriore del furgone dell'investitore confortano tale ricostruzione e quindi che il Pt_1 al momento del passaggio del
,
furgone, si era portato verso lo sportello della propria auto per salire così interessando maggiormente la corsia percorsa dallo CP 5 È infatti emerso che, dopo il sinistro, venivano ritrovate le chiavi dell'autovettura del Pt 1 ; evidentemente il pedone era in procinto di salire in macchina ed aveva per questo già le chiavi in mano, chiavi che sono state perse e sbalzate più avanti a causa dell'urto.
Deve quindi ritenersi che il pedone si sia spostato per salire in macchina dopo che il conducente del furgone, uscito dalla curva e imboccato il breve rettilineo (cfr fotografie del luogo dell'incidente) lo aveva avvistato, in piedi, a fianco dell'autovettura e già sulla sede stradale (sit rese ai carabinieri dallo CP 5 nell'immediatezza dei fatti). Dunque, i due veicoli non si sono urtati tra loro, ma il veicolo dello CP 5 ha urtato con la parte laterale destra anteriore il pedone il quale, come anzidetto, stava già muovendosi per aprire la portiera, invadendo ancora di più la sede stradale. A seguito dell'urto il pedone è stato poi violentemente proiettato sulla fiancata sinistra del proprio veicolo.
Le evidenze probatorie hanno accertato che l'autovettura era già parcheggiata a lato della strada a cavallo tra la striscia longitudinale di delimitazione della carreggiata e la banchina della suddetta strada, quindi parzialmente invadente la corsia dedicata allo stesso senso di marcia del furgone di CP 5 quindi la vittima, con il suo spostamento, si è collocata in una posizione di interferenza con la traiettoria del veicolo di quest'ultimo.
Orbene, gli appellanti ritengono che il Pt 1 non versasse in alcun concorso di colpa nella causazione dell'incidente e comunque che il concorso non potesse essergli addebitato nella misura del 40%, dovendosi ritenere invece che la causa esclusiva sia da ascrivere alla condotta del conducente
CP 5 o comunque che il concorso di colpa del pedone sia inferiore.
Come affermato dalla Corte di legittimità (si vedano, ex multis, Cass. civ., 22 gennaio 2015, n. 1135,
Cass. civ. 13 marzo 2012, n. 3966; Cass. civ., 11 giugno 2010, n. 14064; Cass. civ., 24 novembre
2009, n. 24689) la presunzione di colpa del conducente del veicolo, prevista dal comma 1 dell'art. 2054 c.c. non può operare in contrasto con il principio generale che regola anche la responsabilità per fatto illecito, vale a dire quello di causalità tra condotta ed evento dannoso, consacrato nel comma 1 dell'art. 1227 c.c., con la conseguenza che la circostanza che il conducente non abbia fornito prova idonea a superare la presunzione non è preclusiva dell'indagine relativa all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato tanto che, una volta accertata « la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone », la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c.
Ora, è indubitabile che il Pt 1 avrebbe dovuto porre maggiore attenzione ai veicoli circolanti sulla strada proprio perché si trovava in una condizione di pericolosità, oltretutto avendo questi parcheggiato la propria autovettura in spregio al divieto di sosta sulla carreggiata con linea continua a margine (artt. 40 comma 10) ed in situazione di ridotta visibilità per gli automobilisti, essendo il sinistro pacificamente avvenuto in orario serale e su di un tratto di strada a doppio senso di marcia in prossimità di una curva, (cfr fotografie dello stato dei luoghi) ed essendo, altresì, più che probabile che di lì a qualche secondo sarebbe sopraggiunta qualche autovettura, trattandosi di strada posta nel centro abitato. L'art. 40, co 10., infatti, statuisce: È vietata: a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate."
E' poi evidente come il pedone abbia violato articolo l'art. 190 del cds, commi 4^ e 5^, che pone al pedone il divieto di sostare o di indugiare sulla carreggiata o sulle banchine e dovendo questi dare, in ogni caso, la precedenza agli autoveicoli in caso di attraversamento.
È allora evidente che il tentare di entrare nella propria auto parcheggiata, in violazione delle prescrizioni del codice della strada, così invadendo la corsia di percorrenza dei veicoli, per di più di sera e su strada a doppio senso di marcia e non particolarmente larga come si desume dalle fotografie in atti, in assenza di pubblica illuminazione come è emerso dai rapporto dei carabinieri- dovrebe indurre ad una prudenza maggiore rispetto a quella pretesa allorquando ci si appresti ad entrare nel proprio mezzo parcheggiato in appositi spazi adibiti alla sosta.
Il Pt 1 ha messo in atto dunque un comportamento oltremodo pericoloso e non facilmente prevedibile.
Si è visto che la giurisprudenza di legittimità appena sopra richiamata ha più volte e concordemente ribadito che la prova liberatoria, di cui all'art. 2054, comma 1, può essere desunta dal giudice sulla base degli indizi emersi in istruttoria e che ben può concorrere una condotta temeraria o imprudente del pedone alla causazione del sinistro e dunque alla conseguente corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l'evento di danno costituito dall'investimento del pedone, con l'ulteriore conseguenza che la condotta imprudente del pedone integra un'ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro, a norma degli artt. 1227, comma l. e 2056 c.c. Nella fattispecie oggetto del giudizio, dunque, il Pt 1 con la sua condotta pericolosa ed imprudente ha posto in essere un comportamento concorrente con quello del conducente, di cui all'art. 2054 c.c.
Né può ritenersi, come deducono ancora gli appellanti, che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato la condotta dello CP 5
Epperò, il primo giudice ha dato conto, motivando in modo logico e dando riscontro degli assunti attraverso le risultanze probatorie in atti, che ciò che nei fatti ha avuto effettiva incidenza causale nel determinismo dell'evento era stata la non adeguata velocità tenuta dal conducente del furgone e che, nonostante non vi fosse prova del superamento del limite imposto dalla legge e vigente nel tratto di strada interessato, avrebbe dovuto essere maggiormente moderata alla luce del tempo serale e quindi della scarsa illuminazione. Del resto, non risultano evidenze di sorta circa ulteriori comportamenti incauti da parte dello CP_5
Non risultando, in definitiva, acquisiti elementi diversi da quelli accertati nel giudizio di primo grado e tenuto conto nel giudizio comparativo effettuabile al fine di procedere alla graduazione delle rispettive colpe che non è stato possibile ravvisare una maggiore gravità dell'imprudenza del conducente, la sentenza sul punto deve essere pienamente confermata. Venendo al terzo motivo di appello vanno svolte le seguenti considerazioni.
Deduce l'appellante CP 1 che il giudice non avrebbe considerato, al fine della richiesta personalizzazione, né i numerosi anni di matrimonio con perdita del rapporto sessuale, nè la circostanza che a badare alla protezione dell'ambiente dove ella viveva, affetta da una malattia che la rende intollerante alle sostanze chimiche, era il defunto marito che si occupava dell'assistenza dell'ammalata in tutte le sue esigenze di cura e di profilassi.
Va premesso in linea generale che secondo l'orientamento della Corte di Legittimità, in tema di danno non patrimoniale, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento (cfr Cass. Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021 (Rv. 660926-01) in materia di danno alla salute).
Orbene, in primis va rilevato che le doglianze mosse dalla CP_1 non rappresentano situazioni eccentriche o eccezionali rispetto alle situazioni di normale convivenza tra coniugi e di cui il giudice ha ben mostrato di tenere conto prevedendo un punteggio aggiuntivo di 4 punti proprio per la convivenza della coppia.
Nello specifico, poi, la reclamata perdita dell'ausilio e sostegno terapeutico che il marito deceduto avrebbe dato alla moglie affetta dalla patologia di intolleranza alle sostanze chimiche non è stata affatto dimostrata, non avendo parte appellante documentato né le effettive necessità di supporto della stessa e neppure il suo riferito isolamento con il mondo esterno con la conseguente impossibilità di poter valorizzare una personalizzazione di un ulteriore danno asseritamente patito per la morte del proprio congiunto. Tanto più in presenza dei figli che ben possono occuparsi della mamma e in assenza di documentazione medica idonea e finanche di una perizia di parte attestante il reale stato attuale della moglie e della patologia dichiarata sofferta nonché delle conseguenze che da essa ne sarebbero derivate, nonchè delle reclamate esigenze di cura e profilassi di cui la stessa avrebbe avuto necessità.
Pur volendo valorizzare il documento depositato dagli appellanti ed allegato sub doc. 19 di cui all'atto di citazione, va detto che esso consta di un certificato medico risalente al novembre 2004
(mentre l'incidente si è verificato dieci anni dopo) in cui si dà atto della diagnosi di "Sensibilità a molteplici sostanze chimiche" come formulata dal Servizio di Medicina del Lavoro in data 30 luglio
2004 che, tuttavia, dà solo atto che: a) i test effettuati dalla CP 1 (Prick test e Patch test il primo verso gli allergeni stagionali e perenni e l'altro avverso altre sostanze quali ammonio, tioglicano, ammonnio persolfato, potassio persolfato) risultano negativi;
b) nel detto documento, inoltre, i sintomi della CP 1 sono descritti come soltanto "riferiti” dalla stessa e non già accertati da specifiche analisi di laboratorio che potessero effettivamente accertare la sensibilizzazione dell'appellante alle sostanze chimiche;
c) neppure si può evincere una sintomatologia invalidante tale da rendere la detta CP 1 incapace di autoprotezione dai detti allergeni;
d) anzi, l'esame spirometrico ed il test broncostimolazione non hanno evidenziato asma bronchiale ma una semplice alterazione di tipo ostruttivo di lieve entità. Gli altri documenti inoltre nulla provano in ordine allo specifico caso riguardante CP 1 né che la perdita del coniuge convivente abbia determinato un aggravamento della sua situazione clinica.
Al riguardo, dunque, anche a voler considerare il doc. 19, la Corte ritiene che non vi sia alcuna idonea documentazione medico-sanitaria, necessaria ai fini delle indagini da affidare al c.t.u., ed a tal fine possono quindi richiamarsi le considerazioni di cui all'ordinanza del 15.9.2021 con cui la Corte ha rilevato che: "considerato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: «l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova»; «l'acquisizione ad opera dell'ausiliare di elementi di prova (nella specie, documenti) in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti» (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31886); ritenuto, pertanto, che la chiesta c.t.u. non può essere ammessa, giacché, in mancanza della necessaria documentazione medico-sanitaria, assumerebbe carattere meramente esplorativo e finalità surrogatoria degli oneri probatori incombenti alla parte attrice/appellante;
- -ritenuto, altresì, che – una volta esclusa l'ammissibilità della c.t.u. – l'allegata (risalente e grave) patologia, da cui sarebbe affetta CP 1 e le sue conseguenze invalidanti e limitanti non possono nemmeno essere provate a mezzo di testimoni, non potendosi chiedere ai testi giudizi o valutazioni;
e che i capitoli di prova orale, che non sono di contenuto valutativo, vertono su circostanze in parte genericamente formulate e in parte ininfluenti ai fini della decisione;
ritenuto, in conclusione, che le reiterate istanze istruttorie non possono essere accolte;
".
Conclusivamente il terzo motivo deve essere rigettato.
Parimenti infondato deve ritenersi il quarto motivo.
Rileva l'appellante che la morte del Pt 1 avrebbe arrecato un danno patrimoniale alla CP_1 per la perdita del contributo casalingo fornito dal marito in ragione della incapacità di parte appellante, a causa della malattia, di far fronte alle normali attività di cura della casa. Orbene, richiamando quanto sopra dedotto in merito alla precedente doglianza, deve rilevarsi che non è stata fornita alcuna prova che lo stato in cui versava la CP 1 peraltro accertato in epoca molto risalente al sinistro, fosse di tale entità da determinare la completa impossibilità per la stessa di attendere alle normali attività domestiche, pur con l'ausilio dei presidi previsti;
la stessa ordinanza del Tribunale di Cagliari prodotta da parte appellante, tra i presidi medico sanitari previsti in caso di MSC annovera mascherine e filtri depuranti di aria ed acqua, così evidenziando che per coloro che soffrono di questa patologia sia comunque possibile condurre una vita normale pur con le dovute cautele e precauzioni del caso.
Anche tale doglianza dunque deve essere respinta. In ogni caso anche in tal caso e quanto alle reiterate istanze istruttorie vanno ancora una volta richiamati gli argomenti spesi dalla Corte nell'ordinanza istruttoria sopra indicata e come già espressi nella precedente ordinanza del 27.1.2021 che giudicava i capitoli di prova orale: "in parte valutativi, in parte genericamente formulati e/o in parte irrilevanti ai fini della decisione".
Con il quinto motivo gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento del danno da lucida agonia.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
È provato che al momento dell'incidente avvenuto alle ore 20,40 circa il Pt 1 fosse cosciente (cfr verbale dei carabinieri) e che questi sia giunto al pronto soccorso alle ore 21,35 in apparente
"agitazione psicomotoria, molto agitato, ipotensione arteriosa 60/40riferita dai soccorsi e che dopo circa 3 minuti dall'arrivo ci fu l'arresto respiratorio". (cfr verbale pronto soccorso). Il paziente decedette alle ore 22,25 per emorragia terminale da politrauma. Ora, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass 7923/24)
Il danno morale catastrofale, a prescindere dunque dal lasso intercorso ed anche se brevissimo dev'essere perciò risarcito iure hereditatis. Tenuto conto della durata (un'ora) e gravità della compromissione fisica e psichica del de cuius nel frangente, si passa al calcolo del quantum maturato in termini di risarcimento pecuniario iure hereditatis.
Le tabelle milanesi del 2024 sono applicabili ed adeguate, poiché comprendono sia l'aspetto biologico sia quello morale. Offrono una definizione onnicomprensiva del danno terminale, "tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente", essendo la componente biologica e psichica morfologicamente indistinguibili e dunque gli importi risarcitori proposti omnicomprensivi di entrambi gli aspetti.
Esse partono dal presupposto, condivisibile e sostenuto dall'esperienza medico-legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo, per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di "adattamento" se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Per tale motivo prevedono che nei primi tre giorni di danno terminale il giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito, non ulteriormente personalizzabile. Secondo il criterio fornito dalle tabelle vigenti al momento della presente liquidazione, che tengono conto degli indici ISTAT dall'1/01/18 all'1/01/2024 (Edizione 2024), tale importo massimo, non ulteriormente personalizzabile, è di € 35.247.
Nel caso di specie deve ritenersi che la paura di essere prossimi alla morte, espressa al momento dell'ingresso in autoambulanza (cfr testimonianza Tes 1 , lo stato clinico con cui il Pt 1 arrivò in ospedale, tenuto conto della sola componente richiesta (danno catastrofale o da lucida agonia) ed il rapidissimo peggioramento delle condizioni di salute avvenute in un'ora circa, fanno stimare equo un risarcimento pari ad €5000 all'attualità. Gli interessi sulla somma come riconosciuta debbono essere calcolati come da sentenza (cfr infra).
Con il sesto motivo la parte appellante si duole per il mancato riconoscimento delle spese per la realizzazione del sepolcro. Il Tribunale ha ritenuto invero risarcibile la sola spesa sostenuta per le esequie (euro 3.329) ed ha rigettato quella avente ad oggetto il risarcimento della somma spesa per la lapide e la realizzazione del sepolcro (euro 10.157,72).
Ora, manca agli atti la prova dell'effettivo esborso per le spese di realizzazione sepolcrale avendo la parte appellante depositato unicamente un preventivo per la realizzazione di lapide della Meneghini
Paolo s.a.s. In mancanza di prova della spesa effettivamente sopportata per la realizzazione del sepolcro e come reclamata dagli appellanti, la Corte stima di non poter riconoscere alcunché oltre alle spese già riconosciute per le esequie. Il motivo dunque va rigettato.
Quanto al settimo motivo, va detto che esso non merita di essere accolto.
Per quanto attiene all' applicazione operata dal Tribunale del saggio di interessi compensativi nella misura dello 0,81% pari alla media ponderata tra il rendimento dei titoli di Stato e del tasso degli interessi legali tenuto conto della data di insorgenza del credito, non sembra che vi possa essere difficoltà di interpretazione. Trattasi in ogni caso di una valutazione equitativa rimessa al prudente apprezzamento del Magistrato;
del resto gli appellanti non hanno fornito alcuna prova della lamentata pretesa in termini maggiori e dovendo tale liquidazione tener conto della entità del credito oltreché della qualifica delle persone dei creditori potenzialmente investitori delle somme. Il motivo deve pertanto essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, applicato il d.m. n.147/2022, vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), applicati i valori medi per le fasi introduttiva studio e decisionale e minimi per quella trattazione/istruttoria stante la ridotta attività espletata, ponendo in solido ex art. 97 c.p.c. a carico delle parti soccombenti atteso il loro comune interesse alla causa
Quanto al valore della controversia va dato seguito all'indirizzo del giudice di legittimità secondo cui "Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello
è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00 - aveva liquidato la maggior somma di Euro
1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a Euro 688,00). (Cass,
Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022 (Rv. 666350-01)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 19935/2019, pubblicata il 17.10.2019, in parziale riforma della sentenza di primo grado che conferma per il resto, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_5
e HDI Assicurazioni al pagamento in favore di
- condanna in solido Controparte_5
dell'ulteriore somma di Parte 3
€5000 a titolo di danno morale catastrofale all'attualità, con applicazione degli interessi come disposto dalla sentenza impugnata, somma da ripartirsi in favore di ciascuno per le proprie quote ereditarie;
- condanna in solido HDI Assicurazioni e Controparte_5 a rifondere a
[...] le spese di lite liquidate in €4.888,00, oltre Parte 3
spese generali, Iva e CPA ed € 804,00 per spese vive da distrarsi in favore del procuratore Elettra Bruno dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2025.
Il consigliere estensore
-Domenica Capezzera-
Il presidente
-Giulia Spadaro-