CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1261/2019
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza definitiva n. 1699/2019, emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio n. 95024359/2010 R.G.), iscritta al n. 1261/2019 R.G., avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.), tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: CP_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti V. Scianandrone e P.IVA_1
IO NI ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE/APPELLATO IN VIA INCIDENTALE e in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, (P.IVA: ), rappresentato e difeso P.IVA_2 dell'avv. G. Bruno, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Conclusioni: alla udienza del 13 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 328/2010 emesso ad istanza della il CP_1
Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, ingiungeva al il pagamento della somma di € Controparte_2
48.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di pagamento del terzo e ultimo rateo del corrispettivo portato dalla fattura n. 64 del 4.06.2010, afferente la realizzazione di un impianto di raffrescamento ed umidificazione adiabatica della sala di produzione del pastificio, nonché la sostituzione di n. 24 tubi di espulsione di aria delle linee di produzione della pasta. Avverso il predetto provvedimento monitorio spiegava opposizione il con atto di citazione notificato in data Parte_1
28.12.2010, mediante cui chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Revocare il D.I. opposto;
- Dichiarare la risoluzione del contratto per colpa della Condannare la stessa alla rimozione CP_1 dell'impianto installato e alla ricostruzione del vecchio impianto in un termine assegnato nonché al pagamento della somma di €. 155.681,00 oltre interessi e rivalutazione pari alle somme versate in conto prezzo, alle spese sostenute per fornitura dei manufatti di corredo dell'impianto contrattualmente previsti a carico della committente nonché al pagamento dei danni nella misura che sarà accertato;
- Facultare il a Controparte_2 provvedervi in caso di inadempimento della a spese della stessa;
- In CP_1 subordine – Condannare la alla eliminazione dei difetti CP_1 dell'impianto nei modi e termini indicati dalla C.T.U. in un termine assegnando, facultando in mancanza la committente a provvedervi a spese della con addebito alla stessa delle spese di allargamento del foro di CP_1 entrata del tubo di immissione aria in occasione della sua sostituzione in €. 6.216,00 con interessi e rivalutazione oltre il risarcimento del danno, il tutto da compensare parzialmente con l'importo residuale dovuto, con condanna della differenza in favore della odierna opponente. A fondamento dell'opposizione, deduceva l'attrice: - che con scrittura privata del 4 maggio 2009, la si era impegnata alla realizzazione, CP_1 presso la sede di Mazara del Vallo del Pastificio Gallo, di “un impianto di raffreddamento ed umidificazione adiabatica per la sala di produzione del
”, nonché “la sostituzione degli attuali n° 24 tubi di espulsione CP_2 aria delle linee di produzione di pasta”; il tutto per un costo complessivo di € 120.000,00 più Iva;
- che a carico della era prevista “la CP_1 fornitura di tutti i materiali meglio indicati nella posizione 1-2-3-4-5 della scrittura, il montaggio, gli elaborati tecnici, avviamento e collaudo”, nonché la garanzia della piena efficienza per una potenzialità produttiva dell'impianto pari a 10.000 Kg/h.”; - che a carico della Controparte_2 erano invece previsti “il vitto e l'alloggio del personale tecnico, le opere pag. 2/16 murarie, soppalchi e carpenteria per l'alloggio ed il sostegno in quota delle macchine, i ponteggi, i mezzi di sollevamento per il carico e il riporto a zero dei materiali smontati, lo scarico e la guardiana dei materiali, i collegamenti idraulici di alimentazione alle torri di immissione d'aria, i collegamenti elettrici di potenza e comando alle varie utenze, l'agibilità del cantiere, la fornitura di manovalanza per il riporto a quota zero dei materiali smontati”; - che dopo il pagamento della prima rata del prezzo, le parti concordavano l'esecuzione di lavori extra per il miglioramento della funzionalità dell'impianto, tra cui l'allargamento del foro di ingresso della tubazione, il cui costo, pari ad € 6.216,00, veniva posto ad esclusivo carico del;
- che, avviato l'impianto in data 4 marzo 2010, Controparte_2 le parti convenivano un monitoraggio di 120 giorni;
- che in detto periodo, l'impianto non consentiva il raggiungimento delle temperature programmate, con conseguente instabilità del prodotto;
- che la CP_1 non eseguiva, quindi, il collaudo, non consegnava la chiave di accesso al PLC, i certificati di conformità dei macchinari, nonché il progetto di costruzione;
- che l'impianto era fermo dal 24 settembre 2010 per il guasto dell'inverter avvenuto per la difettosa realizzazione dei collegamenti elettrici da parte della CP_1
Con comparsa di risposta del 28.3.2011 si costituiva in giudizio la CP_1 chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e della conseguente
[...] domanda riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto seppur nella minor misura di € 40.000,00 per effetto del parziale pagamento della somma ingiunta. In particolare, l'opposta eccepiva: - la pretestuosità dell'opposizione per aver il commissionato un impianto di raffrescamento e di Controparte_2 umidificazione adiabatica e non anche un condizionatore d'aria, con la conseguenza che il rendimento dell'impianto sarebbe stato differente a seconda della temperatura esterna e dell'umidità presente;
- la tardività delle contestazioni ex art. 1667, 3° comma, c.c., perché sollevata solo in data 16.6.2010; l'idoneità dell'impianto – eseguito a regola d'arte – a svolgere la funzione di raffrescamento della sala di produzione interna del pastificio, in relazione sia alla misura della temperatura sia alla percentuale di umidità esterna. La causa veniva istruita con le produzioni documentali, l'audizione di testimoni e lo svolgimento di CTU. Falliti i tentativi di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 luglio 2019.
pag. 3/16 Con la sentenza n.1699/2019 il Tribunale di Trani accoglieva l'opposizione spiegata dal revocava il decreto Controparte_2 ingiuntivo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, dichiarava risolto ex art. 1668, ultimo comma, c.c. il contratto del 9.5.2009 e condannava la “a rimuovere a proprie CP_1 spese l'impianto installato (autorizzando sin d'ora la
[...]
nel caso di inadempimento della a provvedervi a Controparte_2 CP_1 spese della stessa) e a restituire alla Controparte_2
l'importo di € 114.216,00, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”. Condannava infine l'opposta al pagamento delle spese CP_1 legali, ponendo definitivamente a suo carico anche le spese di CTU. Avverso la sentenza del Tribunale di Trani, propone appello la CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa difesa ed eccezione, in riforma dell'appellata sentenza, così provvedere: In via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ritenuta la sussistenza di gravi e fondati motivi, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
nel merito, in accoglimento del proposto appello, ed in totale riforma della decisione di primo grado, rigettare l'opposizione al d.i. n. 328/2010, unitamente alla proposta domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto del 4/5/09, con condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Euro 40.000,00 oltre interessi moratori con decorrenza dal 4/6/2010, a titolo di residuo corrispettivo contrattuale;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della risoluzione del contratto del 4/5/09, accertare che alcuna somma di denaro è dovuta dall'appellata, per le ragioni esposte in narrativa;
In ogni caso, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese tecniche e legali del doppio grado del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria”. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato, si è costituito in giudizio il Controparte_2 chiedendo, previo rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia
[...] esecutiva della sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare inammissibile, ovvero, in subordine, rigettare integramente l'avversaria istanza di sospensione della efficacia esecutiva ex art. 283 e 351 c.p.c. della sentenza del Tribunale di Trani n. 1669 del 11.07.2019; In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.pc.; sempre in via pregiudiziale (e subordinata) dichiarare la inammissibilità dell'avversario appello nella parte in cui contiene la prospettazione di questioni nuove, mai oggetto di discussione nel pag. 4/16 precedente giudizio;
nel merito rigettare integralmente l'avversario gravame per infondatezza, sia in fatto che in diritto, dei motivi di appello tutti ex adverso formulati;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversario primo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata (in via di appello incidentale), ritenendo che: La CP_2 ha, comunque, provato documentalmente che le parti, avviato in
[...] data 4.3.2010 l'impianto oggetto di causa, previdero un periodo di verifica (collaudo) dello stesso di 120 giorni;
la ha tuttavia Controparte_2 documentato che, nel corso di tale periodo, sin dal 16.06.2010, provvide a contestare il cattivo funzionamento dell'impianto (in termini corrispondenti, peraltro, agli stessi vizi di funzionamento rilevati anche dal CTU); - la nel corso di tale periodo, non intervenne in alcun CP_1 modo o misura, omettendo, quindi, di procedere positivamente al collaudo dell'opera; - l'impianto oggetto di causa, pertanto, arrestatosi nel mese di settembre 2010, mai è stato accettato dalla e mai è Controparte_2 stato riavviato dalla posto che lo stesso CTU ha rilevato che CP_1
“L'impianto della è fermo dal settembre 2010, l'inverter manca, il CP_1
PLC non è operativo”; - che tale inadempimento giustifica la risoluzione del contratto di appalto per fatto imputabile alla sulla quale, in CP_1 assenza di accettazione, grava a titolo di inadempimento la mancata esecuzione (tantomeno positiva) del collaudo e la mancata realizzazione di impianto di raffrescamento e umidificazione adiabatica funzionante (nonché, comunque, l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento, quest'ultimo da ritenersi escluso in ragione delle risultanze istruttorie). Per l'effetto, in ogni caso, confermare l'accoglimento dell'opposizione al d.i. del Tribunale di Trani, Sez. Dist. , n. 328/2010, con Controparte_3 consequenziale revoca del provvedimento monitorio;
confermare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto;
confermare la condanna della a rimuovere a proprie CP_1 spese l'impianto installato, autorizzando la Controparte_2
in caso di inadempimento della a provvedervi a spese della
[...] CP_1 stessa;
confermare la condanna della alla restituzione delle CP_1 somme già percepite a titolo di corrispettivo per le opere contrattuali ed extracontrattuali, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
confermare la condanna della al pagamento delle spese CP_1 processuali nella misura di Euro 195,00 per borsuali ed Euro 16.670,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cap;
confermare l'obbligo della di sostenere le spese di CTU, con diritto della CP_1 di ripetere nei confronti dell'odierna Controparte_2
pag. 5/16 appellante quanto già anticipato in eccedenza. In via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la alla restituzione del corrispettivo pagato nella CP_1 misura di Euro 114.216,00 in luogo della maggior somma di Euro 116.000,00 (effettivamente corrisposta) e, quindi, condannare la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla la maggior somma di Euro 116.000,00 Controparte_2 già da quest'ultima corrisposta a titolo di corrispettivo in adempimento del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori contrattuali ed extra contrattuali;
Sempre in via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di risarcimento danni formulata dalla e, per l'effetto, Controparte_2 condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento della ulteriore somma di Euro 39.681,00 (di cui Euro 6.216,00 per spese di allargamento dei fori murari ed Euro 33.465,00 per spese contrattualmente poste a carico della per Controparte_2 favorire l'esecuzione del contratto) a titolo di risarcimento dei danni inferti alla consistiti negli esborsi inutilmente sostenuti al fine Controparte_2 di adempiere al contratto di appalto oggetto di causa. Ancora nel merito, in subordine (e cioè nella denegata ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere non meritevole di conferma la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della , in riproposizione CP_1 della domanda già formulata in via subordinata nel precedente grado di giudizio (ed assorbita dall'accoglimento di quella formulata in via principale), condannare la alla eliminazione dei difetti CP_1 dell'impianto nei modi e termini che la Corte adita vorrà indicare, facultando, in mancanza, la a Controparte_2 provvedervi a spese della con addebito alla stessa delle spese CP_1
(nella misura di Euro 6.216,00) di allargamento del foro di entrata del tubo di immissione di aria in occasione della modifica del diametro della succitata tubazione in corso d'opera, con interessi e rivalutazione, il tutto da compensare con eventuali importi residuali dovuti e con condanna della odierna appellante al pagamento della differenza in favore della
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali di Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, cap e iva, come per legge”. Accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c. - limitatamente al capo 4 del dispositivo, riguardante la condanna dell'odierno appellante alla rimozione CP_1 dell'impianto installato, con autorizzazione all'appellato Controparte_2
pag. 6/16 alla rimozione in caso di inadempimento - la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.10.2021. Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 15.12.2021 la Corte “ rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. ing. in Persona_1 prime cure (condivise dal Tribunale) sono state adottate sulla scorta di una verifica statica dell'impianto, eseguita durante le operazioni peritali con impianto fermo e macchine non funzionanti dal settembre 2010; - rilevato che a seguito delle contestazioni mosse a tali conclusioni dalla difesa della il Giudice Delegato del Tribunale di Controparte_2
Marsala, con ordinanza del 15/20 maggio 2014, aveva disposto un supplemento di indagine per consentire al c.t.u. di rispondere compiutamente ai quesiti posti in sede di conferimento dell'incarico, previa eventuale acquisizione della documentazione necessaria a tal fine (progetti e schede tecniche dell'impianto). - considerato che tale approfondimento (ed in particolare la verifica funzionale dell'impianto) non è stata possibile avendo la disertato entrambe le sessioni fissate dal c.t.u. per la CP_1 prosecuzione delle operazioni eccependo, tra l'altro, che il supplemento di indagine esulasse dalle competenze del Giudice delegato;
- ritenuto opportuno e necessario, alla luce delle perduranti contestazioni mosse dalla società appellante incidentale e del suo permanente interesse alla utilizzazione del contestato impianto (attesa la riproposizione della domanda subordinata di condanna della alla elimina-zione dei CP_1 difetti dell'impianto nei modi e termini indicati dalla Corte), disporre un supplemento di indagine peritale, a mezzo dello stesso c.t.u. officiato in primo grado, al fine di: a) rispondere compiutamente - attraverso una verifica funzionale dell'impianto - alle contestazioni mosse al suo elaborato dal c.t.p. della ing. Controparte_2 CP_4
(v.
contro
-deduzioni depositate in data 28.04.2014) e nella
[...] comparsa di costituzione in questo grado d'appello, previa eventuale acquisizione della documentazione necessaria a tal fine (progetti e schede tecniche dell'impianto); b) indicare gli interventi necessari per eliminare le anomalie di funzionamento del contestato impianto di raffrescamento nei mesi estivi, sì da renderlo pienamente funzionante a pieno regime (anche in presenza di temperature elevate nei mesi estivi) durante l'intero anno di attività della società appellante incidentale” – ha rimesso la causa sul ruolo e disposto un supplemento di consulenza tecnico d'ufficio. Espletato il supplemento di consulenza, la causa è stata trattenuta per la seconda volta in decisione.
pag. 7/16 Con ordinanza del 9.5.2024, il Collegio, “rilevata l'opportunità di integrare il quesito sub B della precedente ordinanza istruttoria con cui si disponeva la predetta CTU suppletiva, con ulteriore quesito finalizzato a determinare i costi dei due interventi “correttivi” individuati dal designato CTU, al fine di rendere l'impianto commissionato pienamente funzionale, a pieno regime, durante l'intero anno di attività del committente;
CP_2
Ritenuto che la demandata determinazione si configura necessaria al fine della delibazione della subordinata domanda di riduzione del costo dell'impianto, reiterata dall'appellata anche in questo grado – ha ordinato la rimessione sul ruolo della causa, incaricando il designato CTU, ing.
da Marsala, proponendo allo stesso, il seguente quesito Persona_2 integrativo: “Determini il CTU il costo, all'attualità, necessario per l'esecuzione contestuale dei due interventi correttivi suggeriti nella sua precedente relazione del 24/10/2022, con dettagliata descrizione degli interventi ad apportarsi all'impianto”. Svolto l'incarico peritale, all'udienza del 13.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Col primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il primo giudice, facendo malgoverno del materiale probatorio, e in particolar modo delle risultanze della CTU, aveva ritenuto l'impianto adiabatico, realizzato presso la sede del non idoneo all'uso per Controparte_2 cui era stato realizzato sull'errato presupposto che “dalla compiuta istruttoria svolta in corso di causa, è emerso che la massima funzionalità avrebbe potuto essere garantita nel periodo invernale e in quello intermedio (dunque, durante l'inverno, la primavera e l'autunno), ma non anche in quello estivo, laddove sarebbe stato “impossibile o quanto meno improbabile” il corretto funzionamento del medesimo”. Ad avviso della difesa della tale conclusione era dipesa da una CP_1 errata comprensione tecnica della tecnologia utilizzata nell'impianto di raffrescamento adiabatico, oggetto di causa, che non serviva per ottenere una desiderata e determinata temperatura interna, ma solo ad abbassarla di qualche grado, rispetto a quella esterna, sicché “nei periodi di caldo torrido, la temperatura e ed umidità interna sarà ugualmente alta (pur se raffrescata e inferiore rispetto a quella esterna)”.
pag. 8/16 Alla luce di tali premesse, l'appellante conclude ritenendo che alcun inadempimento poteva essere addebitato alla tale da giustificare CP_1 la risoluzione del contratto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1668 c.c.
Il motivo è destituito di fondamento e va rigettato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale “in tema di risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera è necessario un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 comma 2 c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore” (Cass.2022/n.21188; 2012/n. 19103; 2011/n.26965). Ne consegue che la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Sotto il profilo probatorio, incombe sul committente l'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto. Nel caso che ci occupa, le puntuali allegazioni del committente
[...]
in ordine ai vizi ed ai difetti dell'impianto adiabatico Parte_2 che lo rendevano inidoneo alla sua destinazione, hanno trovato conferma anche all'esito della CTU c.d. percipiente disposta da questa Corte a seguito, da un lato, delle contestazioni mosse al precedente elaborato peritale del CTU ing. e, dall'altro lato, dal permanente Persona_1 interesse manifestato dal alla utilizzazione Controparte_2 del contestato impianto (attesa la riproposizione della domanda subordinata pag. 9/16 di condanna della alla eliminazione dei difetti dell'impianto nei CP_1 modi e termini indicati dalla Corte). Ebbene, il nuovo accertamento tecnico svolto - le cui conclusioni la Corte ritiene di condividere in quanto immuni da vizi logici e corroborate da una precisa e completa analisi scientifica dei dati - ha permesso di evidenziare, confermando quanto già accertato dal precedente CTU, che l'impianto non è in grado di assolvere - nei mesi più caldi1 - al compito per cui era stato commissionato e cioè di mantenere le condizioni termo-igrometriche idonee alle lavorazioni che si svolgono nel pastificio. Più in particolare, il CTU ha rilevato che l'impianto fornito dalla CP_1 era sottodimensionato dal punto di vista della portata dell'aria di
[...] immissione2 tanto è vero che “il volume orario di aria raffrescante fatto fluire dal canale di immissione a quello di aspirazione non è sufficiente ad asportare la quantità di calore che si genera all'interno dello stabilimento, per gli effetti congiunti del lavoro tipico delle macchine di un pastificio e delle rientrate attraverso la struttura edile” la distribuzione delle temperature non è omogenea. Quest'ultima condizione deriva dalla disuniformità di distribuzione dell'aria immessa, anomalia causata sia dalla presenza di “ostacoli” lungo il percorso di attraversamento dello stabilimento, sia per la presenza di alcuni punti di immissione di calore a temperatura elevata (p.e. collettori dell'acqua calda di processo). La
nel “progettare” l'impianto non ha tenuto conto (si presume) di tale CP_1 situazione, ritenendo invece di considerare tutto lo stabilimento come unico condotto, uniforme attraverso cui far fluire l'aria di raffrescamento. Laddove, invece, tale situazione di fatto avrebbe dovuto indurre i progettisti a considerare un fattore di correzione della portata teorica atto a compensare la presenza dei diversi “ostacoli” frapposti al percorso del fluido di raffrescamento”. E che l'impianto era non idoneo a svolgere le funzioni per le quali era stato commissionato, lo si deduce dalla tipologia degli interventi correttivi necessari per garantire un suo funzionamento ottimale, ovvero: il primo intervento riguarda il potenziamento della capacità termica di almeno il 60% rispetto a quella attuale, cioè l'installazione di ulteriori 6 torri come quelle esistenti, stante l'accertata necessità di “circa 108.000 mc/h di aria 1 le tabelle dei rilievi ci dicono senza ombra di dubbio che l'impianto non è nelle condizioni di portare lo stabilimento al set-point fissato, quando le condizioni climatiche esterne nella zona di Mazara del Vallo sono quelle tipicamente estive. Sia in condizione di produzione nominale massima (10.000 kG/h) che in produzione parziale (6.500 kG/h) sono state rilevate temperature di alcuni gradi superiori al set-point impostato… 2 Il volume orario di aria raffrescante fatto fluire dal canale di immissione a quello di aspirazione non è sufficiente ad asportare la quantità di calore che si genera all'interno dello stabilimento, per gli effetti congiunti del lavoro tipico delle macchine di un pastificio e delle rientrate attraverso la struttura edile pag. 10/16 introdotta in più”; il secondo intervento correttivo riguarda la migliore distribuzione del flusso d'aria di raffrescamento3… in questo caso occorrerebbe modificare, ovvero prolungare la condotta di immissione per far giungere in maniera più diretta il flusso d'aria nelle zone a ridosso degli ostacoli, e dall'entità dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi, costi stimati dal CTU in complessivi € 75.000,00 maggiorabili di un ulteriore 10% (pari ad oltre il 60% del costo dell'intero impianto). Né giova all'appellante rimarcare quanto sottolineato dal proprio CTP nelle osservazioni alla CTU, ovvero che l'impianto realizzato era corrispondente a quanto descritto in contratto. Al riguardo, il CTU ha puntualmente risposto a tali osservazioni, evidenziando che” L'impianto fornito da è conforme a quanto CP_1 riportato alla posizione “A” del contratto, sia dal punto di vista della tipologia di componentistica che delle quantità fornite. Va però precisato che la descrizione della fornitura è – a giudizio dello scrivente – piuttosto generica e sebbene si faccia riferimento a dei disegni tecnici, questi appaio privi di quote significative ai fini della descrizione della componentistica fornita. Nessun riferimento viene riportato in contratto al microclima da raggiungere, se non che l'impianto adiabatico fornito debba servire la sala di produzione del pastificio con potenzialità di 10.000 kg/h. Questa è l'unica specifica di progetto, insieme alle dimensioni della sala di produzione. Non si rintracciano in contratto riferimenti a capacità termiche e/o energie termiche dei macchinari, né riferimenti alla composizione delle pareti e del solaio del capannone. Non vi è nessuna specifica termica di fornitura laddove si sta offrendo un impianto che ha pag. 11/16 proprio a che fare con il calore prodotto dallo stabilimento, ovvero dalle macchine in esso operanti. Oggettivamente non v'è modo di capire come sia stato dimensionato l'impianto fornito”. In conclusione, le emergenze processuali hanno consentito di accertare l'inadeguatezza dell'impianto nel garantire il mantenimento costante ed omogeneo dei valori di temperatura e umidità indicati in contratto e di raffrescare e umidificare la sala di produzione del nei mesi estivi CP_2
e, comunque, in presenza di temperature superiori ai 30° C e, pertanto, la sua inidoneità allo scopo a cui era destinato in considerazione della particolare attività svolta all'interno del capannone in parola (produzione ed essicazione della pasta che richiedono un determinato valore di umidità, non superiore al 25%). In definitiva, tali incontrovertibili dati processuali non consentono di sovvertire la decisione assunta dal Tribunale di Trani che, alla luce della rinuncia della domanda subordinata di eliminazione dei vizi, spiegata dal convenuto, odierno appellato, va sul punto confermata da questa CP_2
Corte.
Il rigetto del primo motivo di appello determina l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante si duole che il giudice di primo grado abbia dichiarato la risoluzione dell'intero contratto omettendo di considerare che le opere previste al punto sub b) del contratto, relative alla sostituzione di n. 24 tubi inerenti le linee di produzione della pasta, situati esternamente sul lastrico solare del capannone industriale, per un importo totale di € 28.000,00 + IVA, rappresentavano opere del tutto autonome e distinte rispetto all'impianto adiabatico descritto nel punto a) del medesimo contratto. In particolare, lamenta l'appellante che le doglianze attoree avevano avuto ad oggetto unicamente il presunto mal funzionamento ed inidoneità dell'impianto adiabatico e mai le tubazioni inerenti le linee di produzione della pasta, ragione per cui le richieste restitutorie dovevano essere limitate alla sola parte inerente all'impianto adiabatico.
La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.
Come correttamente rilevato dalla difesa dell'appellato, la CP_1 durante tutto il giudizio di primo grado, nulla aveva contestato in ordine pag. 12/16 alla non unitarietà del contratto, sottoponendo la questione, per la prima volta, al vaglio della Corte. Ne consegue che la censura va dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c. In ogni caso la censura, oltre ad essere inammissibile, è infondata. La circostanza che la sostituzione dei n. 24 tubi di espulsione delle linee di produzione della pasta inerente ai tratti esterni dal lastrico solare del capannone costituirebbe lavori del tutto autonomi e distinti, anche fisicamente, rispetto all'impianto adiabatico, è rimasta a livello di mera asserzione. L'appellante nulla ha provato al riguardo per scalfire quanto sostenuto dal primo giudice laddove ha rilevato l'unitarietà della prestazione. Ne consegue il rigetto della censura.
Con l'appello incidentale, l'appellato ha Controparte_5 censurato la sentenza impugnata nel punto in cui ha condannato la CP_1 alla restituzione della minor somma di € 114.216,00 di cui €
[...]
108.000,00 a titolo di acconto sul prezzo convenuto ed € 6.216,00 a titolo di lavori extra contratto. In particolare, assume l'appellante incidentale che gli acconti versati ammontano ad € 116.000,00 come pacificamente riconosciuto sin dall'atto di appello, dalla CP_1
A tale somma, sempre ad avviso dell'appellante incidentale, andrebbero aggiunti i costi sostenuti per l'allargamento, in corso d'opera, del foro di entrata del tubo di immissione di aria, pari ad € 6.216,00, nonché l'ulteriore somma di € 33.465,00 a titolo di risarcimento danni per tutte le spese sopportate per favorire l'esecuzione del contratto.
La censura è parzialmente fondata.
È pacifico oltre che incontestato tra le parti, che gli acconti versati dal in favore della - sul maggior Controparte_5 CP_1 costo convenuto in contratto - ammontano a complessivi € 116.000,00 e non , come rilevato dal primo giudice, ad € 108.000,00 È altresì documentalmente dimostrato che l'appellante incidentale ha sopportato ulteriori costi per € 6.216,00 per l'allargamento del foro di entrata del tubo di immissione di aria;
somme, invero, contrattualmente poste a carico della CP_1
Ne consegue che, a seguito della conferma del capo che ha dichiarato la risoluzione del contratto, la deve essere condannata da un lato CP_1
pag. 13/16 alla rimozione a proprie spese dell'impianto installato e, dall'altro lato, a restituire la somma complessiva di € 122.216,00 oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. Viceversa, la censura è infondata per quanto riguarda il capo della sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale relativa al risarcimento del danno. Scrive il primo giudice “non merita, di contro, accoglimento la domanda di condanna della al risarcimento dei danni, non avendo l'opponente CP_1 allegato né tantomeno provato la natura e la consistenza dei pretesi danni”. A parere dell'appellante incidentale, esso avrebbe dapprima allegato e poi ampiamente documentalmente provato di aver sopportato costi per l'esecuzione degli adempimenti posti in contratto a suo carico. Come detto la censura non merita accoglimento poiché non riesce a scalfire la chiara ratio decidendi della pronuncia impugnata che sul punto ha rilevato l'insussistenza degli elementi probatori a sostegno del lamentato danno, già in punto di allegazione dei medesimi. Dalla lettura dell'atto di opposizione e dalla seguente memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. depositata nel corso del giudizio di primo grado, non è possibile desumere la natura dei lavori eseguiti dal;
né tale CP_2 lacuna di allegazione può ritenersi colmata dalle fatture prodotte sub 19 nel fascicolo di parte opponente, poiché stante la loro natura, non consentono a questa Corte di verificare la natura delle prestazioni effettuate né la pertinenza al contratto di appalto in parola. Né giova all'appellante sostenere che tali la prova di tali danni poteva desumersi dal comportamento processuale della società opposta consistito nella mancata contestazione degli stessi ex art. 115 c.p.c. Come ben noto, il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificatamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale, con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi - rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (Cass. 2016/n. 17966; Cass. 2019/ 2019) - esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. 2020/n. 26908). Assorbito ogni altro profilo.
pag. 14/16 Stante l'esito complessivo del giudizio, e tenuto conto del comportamento processuale dell'appellata la quale, dopo Controparte_5 aver reiterato per tutto il giudizio la domanda di eliminazione dei vizi, a cui sono susseguite le due integrazioni di CTU, ha rinunciato alla detta domanda solo con la comparsa conclusionale depositata il 15.9.2025, le spese di lite vanno compensate per un terzo, la restante parte restando a carico della invece, le spese delle due ctu svolte nel corso del CP_1 presente giudizio vanno poste a esclusivo carico del Controparte_5
[...]
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
-
P. Q. M.
-
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , avverso la sentenza CP_1
n. 1699/2019 pubblicata in data 11.7.2019 dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, tra l'appellante e
[...]
, così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la a rimuovere a CP_1 proprie spese l'impianto installato (autorizzando sin d'ora la nel caso di inadempimento della Controparte_2
a provvedervi a spese della stessa) e a restituire alla CP_1
l'importo di € 122.216,00; Controparte_2
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico del
[...]
Controparte_2
4) quantifica le spese di lite in euro 14.317,00, per i compensi professionali, oltre ad euro 777,00 per spese, al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, che pone per 2/3 a carico di CP_1 restando compensate tra le parti per il resto;
pag. 15/16 5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 16/16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Il potenziamento della capacità termica dell'impianto di raffrescamento si ottiene aggiungendo macchine raffrescanti, cioè moltiplicando il flusso di aria fresca entrante. Tale azione comporta d'unque l'installazione di altre macchine simili a quelle già installate. In particolare, utilizzando alcuni parametri di calcolo legati essenzialmente al volume dello stabilimento da raffrescare e alle temperature in esso esistenti(già rilevate a suo tempo) si calcola il numero di cambi di aria per ora necessari ad assicurare temperatura ed umidità accettabili. Il calcolo ha restituito la necessita di circa 108.000 mc/h di aria introdotta in più rispetto a quella attuale.
Tuttavia, la sola immissione di questo volume d'aria (oltre a quello esistente) non è sufficiente a garantire il corretto raffrescamento, infatti, è necessario anche introdurre puntualmente l'aria nei luoghi ove ce n'è maggiore necessità. Sono stati, pertanto, individuati sei punti all'interno dell'area di produzione dove convogliare direttamente l'aria dei raffrescatori evaporativi. La planimetria qui allegata, che fa parte integrante della presente relazione, indica i sei punti di immissione dell'aria e le sei condotte che dalle macchine, poste in esterno, giungono nei rispettivi punti. Si tratta di condotte aerauliche posizionate ad altezza di soffitto che conducono l'aria dall'alto in basso verso il punto di immissione. In questo modo i punti più caldi posizionati nella parte superiore delle macchine di produzione vengono direttamente investiti dal flusso d'aria fresca, che provvede ad abbassare la temperatura in un intorno sufficientemente ampio, tale da permettere ai lavoratori di operare a temperature “normali” su tutta l'area produttiva, anche ad altezza di circa 8/9 metri dal suolo (sulle strutture delle macchine). Il computo metrico, che qui si allega e che fa parte integrante della presente relazione, comprende tutte le opere necessarie per realizzare quanto sopra sommariamente descritto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1261/2019
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza definitiva n. 1699/2019, emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio n. 95024359/2010 R.G.), iscritta al n. 1261/2019 R.G., avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.), tra:
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: CP_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti V. Scianandrone e P.IVA_1
IO NI ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE/APPELLATO IN VIA INCIDENTALE e in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, (P.IVA: ), rappresentato e difeso P.IVA_2 dell'avv. G. Bruno, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Conclusioni: alla udienza del 13 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 328/2010 emesso ad istanza della il CP_1
Tribunale di Trani, Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, ingiungeva al il pagamento della somma di € Controparte_2
48.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di pagamento del terzo e ultimo rateo del corrispettivo portato dalla fattura n. 64 del 4.06.2010, afferente la realizzazione di un impianto di raffrescamento ed umidificazione adiabatica della sala di produzione del pastificio, nonché la sostituzione di n. 24 tubi di espulsione di aria delle linee di produzione della pasta. Avverso il predetto provvedimento monitorio spiegava opposizione il con atto di citazione notificato in data Parte_1
28.12.2010, mediante cui chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- Revocare il D.I. opposto;
- Dichiarare la risoluzione del contratto per colpa della Condannare la stessa alla rimozione CP_1 dell'impianto installato e alla ricostruzione del vecchio impianto in un termine assegnato nonché al pagamento della somma di €. 155.681,00 oltre interessi e rivalutazione pari alle somme versate in conto prezzo, alle spese sostenute per fornitura dei manufatti di corredo dell'impianto contrattualmente previsti a carico della committente nonché al pagamento dei danni nella misura che sarà accertato;
- Facultare il a Controparte_2 provvedervi in caso di inadempimento della a spese della stessa;
- In CP_1 subordine – Condannare la alla eliminazione dei difetti CP_1 dell'impianto nei modi e termini indicati dalla C.T.U. in un termine assegnando, facultando in mancanza la committente a provvedervi a spese della con addebito alla stessa delle spese di allargamento del foro di CP_1 entrata del tubo di immissione aria in occasione della sua sostituzione in €. 6.216,00 con interessi e rivalutazione oltre il risarcimento del danno, il tutto da compensare parzialmente con l'importo residuale dovuto, con condanna della differenza in favore della odierna opponente. A fondamento dell'opposizione, deduceva l'attrice: - che con scrittura privata del 4 maggio 2009, la si era impegnata alla realizzazione, CP_1 presso la sede di Mazara del Vallo del Pastificio Gallo, di “un impianto di raffreddamento ed umidificazione adiabatica per la sala di produzione del
”, nonché “la sostituzione degli attuali n° 24 tubi di espulsione CP_2 aria delle linee di produzione di pasta”; il tutto per un costo complessivo di € 120.000,00 più Iva;
- che a carico della era prevista “la CP_1 fornitura di tutti i materiali meglio indicati nella posizione 1-2-3-4-5 della scrittura, il montaggio, gli elaborati tecnici, avviamento e collaudo”, nonché la garanzia della piena efficienza per una potenzialità produttiva dell'impianto pari a 10.000 Kg/h.”; - che a carico della Controparte_2 erano invece previsti “il vitto e l'alloggio del personale tecnico, le opere pag. 2/16 murarie, soppalchi e carpenteria per l'alloggio ed il sostegno in quota delle macchine, i ponteggi, i mezzi di sollevamento per il carico e il riporto a zero dei materiali smontati, lo scarico e la guardiana dei materiali, i collegamenti idraulici di alimentazione alle torri di immissione d'aria, i collegamenti elettrici di potenza e comando alle varie utenze, l'agibilità del cantiere, la fornitura di manovalanza per il riporto a quota zero dei materiali smontati”; - che dopo il pagamento della prima rata del prezzo, le parti concordavano l'esecuzione di lavori extra per il miglioramento della funzionalità dell'impianto, tra cui l'allargamento del foro di ingresso della tubazione, il cui costo, pari ad € 6.216,00, veniva posto ad esclusivo carico del;
- che, avviato l'impianto in data 4 marzo 2010, Controparte_2 le parti convenivano un monitoraggio di 120 giorni;
- che in detto periodo, l'impianto non consentiva il raggiungimento delle temperature programmate, con conseguente instabilità del prodotto;
- che la CP_1 non eseguiva, quindi, il collaudo, non consegnava la chiave di accesso al PLC, i certificati di conformità dei macchinari, nonché il progetto di costruzione;
- che l'impianto era fermo dal 24 settembre 2010 per il guasto dell'inverter avvenuto per la difettosa realizzazione dei collegamenti elettrici da parte della CP_1
Con comparsa di risposta del 28.3.2011 si costituiva in giudizio la CP_1 chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e della conseguente
[...] domanda riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto seppur nella minor misura di € 40.000,00 per effetto del parziale pagamento della somma ingiunta. In particolare, l'opposta eccepiva: - la pretestuosità dell'opposizione per aver il commissionato un impianto di raffrescamento e di Controparte_2 umidificazione adiabatica e non anche un condizionatore d'aria, con la conseguenza che il rendimento dell'impianto sarebbe stato differente a seconda della temperatura esterna e dell'umidità presente;
- la tardività delle contestazioni ex art. 1667, 3° comma, c.c., perché sollevata solo in data 16.6.2010; l'idoneità dell'impianto – eseguito a regola d'arte – a svolgere la funzione di raffrescamento della sala di produzione interna del pastificio, in relazione sia alla misura della temperatura sia alla percentuale di umidità esterna. La causa veniva istruita con le produzioni documentali, l'audizione di testimoni e lo svolgimento di CTU. Falliti i tentativi di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 luglio 2019.
pag. 3/16 Con la sentenza n.1699/2019 il Tribunale di Trani accoglieva l'opposizione spiegata dal revocava il decreto Controparte_2 ingiuntivo e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, dichiarava risolto ex art. 1668, ultimo comma, c.c. il contratto del 9.5.2009 e condannava la “a rimuovere a proprie CP_1 spese l'impianto installato (autorizzando sin d'ora la
[...]
nel caso di inadempimento della a provvedervi a Controparte_2 CP_1 spese della stessa) e a restituire alla Controparte_2
l'importo di € 114.216,00, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”. Condannava infine l'opposta al pagamento delle spese CP_1 legali, ponendo definitivamente a suo carico anche le spese di CTU. Avverso la sentenza del Tribunale di Trani, propone appello la CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa difesa ed eccezione, in riforma dell'appellata sentenza, così provvedere: In via preliminare, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ritenuta la sussistenza di gravi e fondati motivi, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
nel merito, in accoglimento del proposto appello, ed in totale riforma della decisione di primo grado, rigettare l'opposizione al d.i. n. 328/2010, unitamente alla proposta domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto del 4/5/09, con condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Euro 40.000,00 oltre interessi moratori con decorrenza dal 4/6/2010, a titolo di residuo corrispettivo contrattuale;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della risoluzione del contratto del 4/5/09, accertare che alcuna somma di denaro è dovuta dall'appellata, per le ragioni esposte in narrativa;
In ogni caso, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese tecniche e legali del doppio grado del giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria”. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato, si è costituito in giudizio il Controparte_2 chiedendo, previo rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia
[...] esecutiva della sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare inammissibile, ovvero, in subordine, rigettare integramente l'avversaria istanza di sospensione della efficacia esecutiva ex art. 283 e 351 c.p.c. della sentenza del Tribunale di Trani n. 1669 del 11.07.2019; In via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.pc.; sempre in via pregiudiziale (e subordinata) dichiarare la inammissibilità dell'avversario appello nella parte in cui contiene la prospettazione di questioni nuove, mai oggetto di discussione nel pag. 4/16 precedente giudizio;
nel merito rigettare integralmente l'avversario gravame per infondatezza, sia in fatto che in diritto, dei motivi di appello tutti ex adverso formulati;
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversario primo motivo di appello, riformare la sentenza impugnata (in via di appello incidentale), ritenendo che: La CP_2 ha, comunque, provato documentalmente che le parti, avviato in
[...] data 4.3.2010 l'impianto oggetto di causa, previdero un periodo di verifica (collaudo) dello stesso di 120 giorni;
la ha tuttavia Controparte_2 documentato che, nel corso di tale periodo, sin dal 16.06.2010, provvide a contestare il cattivo funzionamento dell'impianto (in termini corrispondenti, peraltro, agli stessi vizi di funzionamento rilevati anche dal CTU); - la nel corso di tale periodo, non intervenne in alcun CP_1 modo o misura, omettendo, quindi, di procedere positivamente al collaudo dell'opera; - l'impianto oggetto di causa, pertanto, arrestatosi nel mese di settembre 2010, mai è stato accettato dalla e mai è Controparte_2 stato riavviato dalla posto che lo stesso CTU ha rilevato che CP_1
“L'impianto della è fermo dal settembre 2010, l'inverter manca, il CP_1
PLC non è operativo”; - che tale inadempimento giustifica la risoluzione del contratto di appalto per fatto imputabile alla sulla quale, in CP_1 assenza di accettazione, grava a titolo di inadempimento la mancata esecuzione (tantomeno positiva) del collaudo e la mancata realizzazione di impianto di raffrescamento e umidificazione adiabatica funzionante (nonché, comunque, l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento, quest'ultimo da ritenersi escluso in ragione delle risultanze istruttorie). Per l'effetto, in ogni caso, confermare l'accoglimento dell'opposizione al d.i. del Tribunale di Trani, Sez. Dist. , n. 328/2010, con Controparte_3 consequenziale revoca del provvedimento monitorio;
confermare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto;
confermare la condanna della a rimuovere a proprie CP_1 spese l'impianto installato, autorizzando la Controparte_2
in caso di inadempimento della a provvedervi a spese della
[...] CP_1 stessa;
confermare la condanna della alla restituzione delle CP_1 somme già percepite a titolo di corrispettivo per le opere contrattuali ed extracontrattuali, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
confermare la condanna della al pagamento delle spese CP_1 processuali nella misura di Euro 195,00 per borsuali ed Euro 16.670,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cap;
confermare l'obbligo della di sostenere le spese di CTU, con diritto della CP_1 di ripetere nei confronti dell'odierna Controparte_2
pag. 5/16 appellante quanto già anticipato in eccedenza. In via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la alla restituzione del corrispettivo pagato nella CP_1 misura di Euro 114.216,00 in luogo della maggior somma di Euro 116.000,00 (effettivamente corrisposta) e, quindi, condannare la CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla la maggior somma di Euro 116.000,00 Controparte_2 già da quest'ultima corrisposta a titolo di corrispettivo in adempimento del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori contrattuali ed extra contrattuali;
Sempre in via di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di risarcimento danni formulata dalla e, per l'effetto, Controparte_2 condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento della ulteriore somma di Euro 39.681,00 (di cui Euro 6.216,00 per spese di allargamento dei fori murari ed Euro 33.465,00 per spese contrattualmente poste a carico della per Controparte_2 favorire l'esecuzione del contratto) a titolo di risarcimento dei danni inferti alla consistiti negli esborsi inutilmente sostenuti al fine Controparte_2 di adempiere al contratto di appalto oggetto di causa. Ancora nel merito, in subordine (e cioè nella denegata ipotesi in cui la Corte adita dovesse ritenere non meritevole di conferma la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della , in riproposizione CP_1 della domanda già formulata in via subordinata nel precedente grado di giudizio (ed assorbita dall'accoglimento di quella formulata in via principale), condannare la alla eliminazione dei difetti CP_1 dell'impianto nei modi e termini che la Corte adita vorrà indicare, facultando, in mancanza, la a Controparte_2 provvedervi a spese della con addebito alla stessa delle spese CP_1
(nella misura di Euro 6.216,00) di allargamento del foro di entrata del tubo di immissione di aria in occasione della modifica del diametro della succitata tubazione in corso d'opera, con interessi e rivalutazione, il tutto da compensare con eventuali importi residuali dovuti e con condanna della odierna appellante al pagamento della differenza in favore della
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali di Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, cap e iva, come per legge”. Accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c. - limitatamente al capo 4 del dispositivo, riguardante la condanna dell'odierno appellante alla rimozione CP_1 dell'impianto installato, con autorizzazione all'appellato Controparte_2
pag. 6/16 alla rimozione in caso di inadempimento - la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.10.2021. Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 15.12.2021 la Corte “ rilevato che le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. ing. in Persona_1 prime cure (condivise dal Tribunale) sono state adottate sulla scorta di una verifica statica dell'impianto, eseguita durante le operazioni peritali con impianto fermo e macchine non funzionanti dal settembre 2010; - rilevato che a seguito delle contestazioni mosse a tali conclusioni dalla difesa della il Giudice Delegato del Tribunale di Controparte_2
Marsala, con ordinanza del 15/20 maggio 2014, aveva disposto un supplemento di indagine per consentire al c.t.u. di rispondere compiutamente ai quesiti posti in sede di conferimento dell'incarico, previa eventuale acquisizione della documentazione necessaria a tal fine (progetti e schede tecniche dell'impianto). - considerato che tale approfondimento (ed in particolare la verifica funzionale dell'impianto) non è stata possibile avendo la disertato entrambe le sessioni fissate dal c.t.u. per la CP_1 prosecuzione delle operazioni eccependo, tra l'altro, che il supplemento di indagine esulasse dalle competenze del Giudice delegato;
- ritenuto opportuno e necessario, alla luce delle perduranti contestazioni mosse dalla società appellante incidentale e del suo permanente interesse alla utilizzazione del contestato impianto (attesa la riproposizione della domanda subordinata di condanna della alla elimina-zione dei CP_1 difetti dell'impianto nei modi e termini indicati dalla Corte), disporre un supplemento di indagine peritale, a mezzo dello stesso c.t.u. officiato in primo grado, al fine di: a) rispondere compiutamente - attraverso una verifica funzionale dell'impianto - alle contestazioni mosse al suo elaborato dal c.t.p. della ing. Controparte_2 CP_4
(v.
contro
-deduzioni depositate in data 28.04.2014) e nella
[...] comparsa di costituzione in questo grado d'appello, previa eventuale acquisizione della documentazione necessaria a tal fine (progetti e schede tecniche dell'impianto); b) indicare gli interventi necessari per eliminare le anomalie di funzionamento del contestato impianto di raffrescamento nei mesi estivi, sì da renderlo pienamente funzionante a pieno regime (anche in presenza di temperature elevate nei mesi estivi) durante l'intero anno di attività della società appellante incidentale” – ha rimesso la causa sul ruolo e disposto un supplemento di consulenza tecnico d'ufficio. Espletato il supplemento di consulenza, la causa è stata trattenuta per la seconda volta in decisione.
pag. 7/16 Con ordinanza del 9.5.2024, il Collegio, “rilevata l'opportunità di integrare il quesito sub B della precedente ordinanza istruttoria con cui si disponeva la predetta CTU suppletiva, con ulteriore quesito finalizzato a determinare i costi dei due interventi “correttivi” individuati dal designato CTU, al fine di rendere l'impianto commissionato pienamente funzionale, a pieno regime, durante l'intero anno di attività del committente;
CP_2
Ritenuto che la demandata determinazione si configura necessaria al fine della delibazione della subordinata domanda di riduzione del costo dell'impianto, reiterata dall'appellata anche in questo grado – ha ordinato la rimessione sul ruolo della causa, incaricando il designato CTU, ing.
da Marsala, proponendo allo stesso, il seguente quesito Persona_2 integrativo: “Determini il CTU il costo, all'attualità, necessario per l'esecuzione contestuale dei due interventi correttivi suggeriti nella sua precedente relazione del 24/10/2022, con dettagliata descrizione degli interventi ad apportarsi all'impianto”. Svolto l'incarico peritale, all'udienza del 13.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Col primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il primo giudice, facendo malgoverno del materiale probatorio, e in particolar modo delle risultanze della CTU, aveva ritenuto l'impianto adiabatico, realizzato presso la sede del non idoneo all'uso per Controparte_2 cui era stato realizzato sull'errato presupposto che “dalla compiuta istruttoria svolta in corso di causa, è emerso che la massima funzionalità avrebbe potuto essere garantita nel periodo invernale e in quello intermedio (dunque, durante l'inverno, la primavera e l'autunno), ma non anche in quello estivo, laddove sarebbe stato “impossibile o quanto meno improbabile” il corretto funzionamento del medesimo”. Ad avviso della difesa della tale conclusione era dipesa da una CP_1 errata comprensione tecnica della tecnologia utilizzata nell'impianto di raffrescamento adiabatico, oggetto di causa, che non serviva per ottenere una desiderata e determinata temperatura interna, ma solo ad abbassarla di qualche grado, rispetto a quella esterna, sicché “nei periodi di caldo torrido, la temperatura e ed umidità interna sarà ugualmente alta (pur se raffrescata e inferiore rispetto a quella esterna)”.
pag. 8/16 Alla luce di tali premesse, l'appellante conclude ritenendo che alcun inadempimento poteva essere addebitato alla tale da giustificare CP_1 la risoluzione del contratto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1668 c.c.
Il motivo è destituito di fondamento e va rigettato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale “in tema di risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera è necessario un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 comma 2 c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore” (Cass.2022/n.21188; 2012/n. 19103; 2011/n.26965). Ne consegue che la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidano in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre, se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'articolo 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Sotto il profilo probatorio, incombe sul committente l'onere di dimostrare la sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto. Nel caso che ci occupa, le puntuali allegazioni del committente
[...]
in ordine ai vizi ed ai difetti dell'impianto adiabatico Parte_2 che lo rendevano inidoneo alla sua destinazione, hanno trovato conferma anche all'esito della CTU c.d. percipiente disposta da questa Corte a seguito, da un lato, delle contestazioni mosse al precedente elaborato peritale del CTU ing. e, dall'altro lato, dal permanente Persona_1 interesse manifestato dal alla utilizzazione Controparte_2 del contestato impianto (attesa la riproposizione della domanda subordinata pag. 9/16 di condanna della alla eliminazione dei difetti dell'impianto nei CP_1 modi e termini indicati dalla Corte). Ebbene, il nuovo accertamento tecnico svolto - le cui conclusioni la Corte ritiene di condividere in quanto immuni da vizi logici e corroborate da una precisa e completa analisi scientifica dei dati - ha permesso di evidenziare, confermando quanto già accertato dal precedente CTU, che l'impianto non è in grado di assolvere - nei mesi più caldi1 - al compito per cui era stato commissionato e cioè di mantenere le condizioni termo-igrometriche idonee alle lavorazioni che si svolgono nel pastificio. Più in particolare, il CTU ha rilevato che l'impianto fornito dalla CP_1 era sottodimensionato dal punto di vista della portata dell'aria di
[...] immissione2 tanto è vero che “il volume orario di aria raffrescante fatto fluire dal canale di immissione a quello di aspirazione non è sufficiente ad asportare la quantità di calore che si genera all'interno dello stabilimento, per gli effetti congiunti del lavoro tipico delle macchine di un pastificio e delle rientrate attraverso la struttura edile” la distribuzione delle temperature non è omogenea. Quest'ultima condizione deriva dalla disuniformità di distribuzione dell'aria immessa, anomalia causata sia dalla presenza di “ostacoli” lungo il percorso di attraversamento dello stabilimento, sia per la presenza di alcuni punti di immissione di calore a temperatura elevata (p.e. collettori dell'acqua calda di processo). La
nel “progettare” l'impianto non ha tenuto conto (si presume) di tale CP_1 situazione, ritenendo invece di considerare tutto lo stabilimento come unico condotto, uniforme attraverso cui far fluire l'aria di raffrescamento. Laddove, invece, tale situazione di fatto avrebbe dovuto indurre i progettisti a considerare un fattore di correzione della portata teorica atto a compensare la presenza dei diversi “ostacoli” frapposti al percorso del fluido di raffrescamento”. E che l'impianto era non idoneo a svolgere le funzioni per le quali era stato commissionato, lo si deduce dalla tipologia degli interventi correttivi necessari per garantire un suo funzionamento ottimale, ovvero: il primo intervento riguarda il potenziamento della capacità termica di almeno il 60% rispetto a quella attuale, cioè l'installazione di ulteriori 6 torri come quelle esistenti, stante l'accertata necessità di “circa 108.000 mc/h di aria 1 le tabelle dei rilievi ci dicono senza ombra di dubbio che l'impianto non è nelle condizioni di portare lo stabilimento al set-point fissato, quando le condizioni climatiche esterne nella zona di Mazara del Vallo sono quelle tipicamente estive. Sia in condizione di produzione nominale massima (10.000 kG/h) che in produzione parziale (6.500 kG/h) sono state rilevate temperature di alcuni gradi superiori al set-point impostato… 2 Il volume orario di aria raffrescante fatto fluire dal canale di immissione a quello di aspirazione non è sufficiente ad asportare la quantità di calore che si genera all'interno dello stabilimento, per gli effetti congiunti del lavoro tipico delle macchine di un pastificio e delle rientrate attraverso la struttura edile pag. 10/16 introdotta in più”; il secondo intervento correttivo riguarda la migliore distribuzione del flusso d'aria di raffrescamento3… in questo caso occorrerebbe modificare, ovvero prolungare la condotta di immissione per far giungere in maniera più diretta il flusso d'aria nelle zone a ridosso degli ostacoli, e dall'entità dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi, costi stimati dal CTU in complessivi € 75.000,00 maggiorabili di un ulteriore 10% (pari ad oltre il 60% del costo dell'intero impianto). Né giova all'appellante rimarcare quanto sottolineato dal proprio CTP nelle osservazioni alla CTU, ovvero che l'impianto realizzato era corrispondente a quanto descritto in contratto. Al riguardo, il CTU ha puntualmente risposto a tali osservazioni, evidenziando che” L'impianto fornito da è conforme a quanto CP_1 riportato alla posizione “A” del contratto, sia dal punto di vista della tipologia di componentistica che delle quantità fornite. Va però precisato che la descrizione della fornitura è – a giudizio dello scrivente – piuttosto generica e sebbene si faccia riferimento a dei disegni tecnici, questi appaio privi di quote significative ai fini della descrizione della componentistica fornita. Nessun riferimento viene riportato in contratto al microclima da raggiungere, se non che l'impianto adiabatico fornito debba servire la sala di produzione del pastificio con potenzialità di 10.000 kg/h. Questa è l'unica specifica di progetto, insieme alle dimensioni della sala di produzione. Non si rintracciano in contratto riferimenti a capacità termiche e/o energie termiche dei macchinari, né riferimenti alla composizione delle pareti e del solaio del capannone. Non vi è nessuna specifica termica di fornitura laddove si sta offrendo un impianto che ha pag. 11/16 proprio a che fare con il calore prodotto dallo stabilimento, ovvero dalle macchine in esso operanti. Oggettivamente non v'è modo di capire come sia stato dimensionato l'impianto fornito”. In conclusione, le emergenze processuali hanno consentito di accertare l'inadeguatezza dell'impianto nel garantire il mantenimento costante ed omogeneo dei valori di temperatura e umidità indicati in contratto e di raffrescare e umidificare la sala di produzione del nei mesi estivi CP_2
e, comunque, in presenza di temperature superiori ai 30° C e, pertanto, la sua inidoneità allo scopo a cui era destinato in considerazione della particolare attività svolta all'interno del capannone in parola (produzione ed essicazione della pasta che richiedono un determinato valore di umidità, non superiore al 25%). In definitiva, tali incontrovertibili dati processuali non consentono di sovvertire la decisione assunta dal Tribunale di Trani che, alla luce della rinuncia della domanda subordinata di eliminazione dei vizi, spiegata dal convenuto, odierno appellato, va sul punto confermata da questa CP_2
Corte.
Il rigetto del primo motivo di appello determina l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante si duole che il giudice di primo grado abbia dichiarato la risoluzione dell'intero contratto omettendo di considerare che le opere previste al punto sub b) del contratto, relative alla sostituzione di n. 24 tubi inerenti le linee di produzione della pasta, situati esternamente sul lastrico solare del capannone industriale, per un importo totale di € 28.000,00 + IVA, rappresentavano opere del tutto autonome e distinte rispetto all'impianto adiabatico descritto nel punto a) del medesimo contratto. In particolare, lamenta l'appellante che le doglianze attoree avevano avuto ad oggetto unicamente il presunto mal funzionamento ed inidoneità dell'impianto adiabatico e mai le tubazioni inerenti le linee di produzione della pasta, ragione per cui le richieste restitutorie dovevano essere limitate alla sola parte inerente all'impianto adiabatico.
La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.
Come correttamente rilevato dalla difesa dell'appellato, la CP_1 durante tutto il giudizio di primo grado, nulla aveva contestato in ordine pag. 12/16 alla non unitarietà del contratto, sottoponendo la questione, per la prima volta, al vaglio della Corte. Ne consegue che la censura va dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c. In ogni caso la censura, oltre ad essere inammissibile, è infondata. La circostanza che la sostituzione dei n. 24 tubi di espulsione delle linee di produzione della pasta inerente ai tratti esterni dal lastrico solare del capannone costituirebbe lavori del tutto autonomi e distinti, anche fisicamente, rispetto all'impianto adiabatico, è rimasta a livello di mera asserzione. L'appellante nulla ha provato al riguardo per scalfire quanto sostenuto dal primo giudice laddove ha rilevato l'unitarietà della prestazione. Ne consegue il rigetto della censura.
Con l'appello incidentale, l'appellato ha Controparte_5 censurato la sentenza impugnata nel punto in cui ha condannato la CP_1 alla restituzione della minor somma di € 114.216,00 di cui €
[...]
108.000,00 a titolo di acconto sul prezzo convenuto ed € 6.216,00 a titolo di lavori extra contratto. In particolare, assume l'appellante incidentale che gli acconti versati ammontano ad € 116.000,00 come pacificamente riconosciuto sin dall'atto di appello, dalla CP_1
A tale somma, sempre ad avviso dell'appellante incidentale, andrebbero aggiunti i costi sostenuti per l'allargamento, in corso d'opera, del foro di entrata del tubo di immissione di aria, pari ad € 6.216,00, nonché l'ulteriore somma di € 33.465,00 a titolo di risarcimento danni per tutte le spese sopportate per favorire l'esecuzione del contratto.
La censura è parzialmente fondata.
È pacifico oltre che incontestato tra le parti, che gli acconti versati dal in favore della - sul maggior Controparte_5 CP_1 costo convenuto in contratto - ammontano a complessivi € 116.000,00 e non , come rilevato dal primo giudice, ad € 108.000,00 È altresì documentalmente dimostrato che l'appellante incidentale ha sopportato ulteriori costi per € 6.216,00 per l'allargamento del foro di entrata del tubo di immissione di aria;
somme, invero, contrattualmente poste a carico della CP_1
Ne consegue che, a seguito della conferma del capo che ha dichiarato la risoluzione del contratto, la deve essere condannata da un lato CP_1
pag. 13/16 alla rimozione a proprie spese dell'impianto installato e, dall'altro lato, a restituire la somma complessiva di € 122.216,00 oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo. Viceversa, la censura è infondata per quanto riguarda il capo della sentenza che ha rigettato la domanda riconvenzionale relativa al risarcimento del danno. Scrive il primo giudice “non merita, di contro, accoglimento la domanda di condanna della al risarcimento dei danni, non avendo l'opponente CP_1 allegato né tantomeno provato la natura e la consistenza dei pretesi danni”. A parere dell'appellante incidentale, esso avrebbe dapprima allegato e poi ampiamente documentalmente provato di aver sopportato costi per l'esecuzione degli adempimenti posti in contratto a suo carico. Come detto la censura non merita accoglimento poiché non riesce a scalfire la chiara ratio decidendi della pronuncia impugnata che sul punto ha rilevato l'insussistenza degli elementi probatori a sostegno del lamentato danno, già in punto di allegazione dei medesimi. Dalla lettura dell'atto di opposizione e dalla seguente memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c. depositata nel corso del giudizio di primo grado, non è possibile desumere la natura dei lavori eseguiti dal;
né tale CP_2 lacuna di allegazione può ritenersi colmata dalle fatture prodotte sub 19 nel fascicolo di parte opponente, poiché stante la loro natura, non consentono a questa Corte di verificare la natura delle prestazioni effettuate né la pertinenza al contratto di appalto in parola. Né giova all'appellante sostenere che tali la prova di tali danni poteva desumersi dal comportamento processuale della società opposta consistito nella mancata contestazione degli stessi ex art. 115 c.p.c. Come ben noto, il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificatamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale, con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi - rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (Cass. 2016/n. 17966; Cass. 2019/ 2019) - esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. 2020/n. 26908). Assorbito ogni altro profilo.
pag. 14/16 Stante l'esito complessivo del giudizio, e tenuto conto del comportamento processuale dell'appellata la quale, dopo Controparte_5 aver reiterato per tutto il giudizio la domanda di eliminazione dei vizi, a cui sono susseguite le due integrazioni di CTU, ha rinunciato alla detta domanda solo con la comparsa conclusionale depositata il 15.9.2025, le spese di lite vanno compensate per un terzo, la restante parte restando a carico della invece, le spese delle due ctu svolte nel corso del CP_1 presente giudizio vanno poste a esclusivo carico del Controparte_5
[...]
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
-
P. Q. M.
-
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , avverso la sentenza CP_1
n. 1699/2019 pubblicata in data 11.7.2019 dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, tra l'appellante e
[...]
, così provvede: Controparte_2
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la a rimuovere a CP_1 proprie spese l'impianto installato (autorizzando sin d'ora la nel caso di inadempimento della Controparte_2
a provvedervi a spese della stessa) e a restituire alla CP_1
l'importo di € 122.216,00; Controparte_2
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico del
[...]
Controparte_2
4) quantifica le spese di lite in euro 14.317,00, per i compensi professionali, oltre ad euro 777,00 per spese, al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, che pone per 2/3 a carico di CP_1 restando compensate tra le parti per il resto;
pag. 15/16 5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 16/16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Il potenziamento della capacità termica dell'impianto di raffrescamento si ottiene aggiungendo macchine raffrescanti, cioè moltiplicando il flusso di aria fresca entrante. Tale azione comporta d'unque l'installazione di altre macchine simili a quelle già installate. In particolare, utilizzando alcuni parametri di calcolo legati essenzialmente al volume dello stabilimento da raffrescare e alle temperature in esso esistenti(già rilevate a suo tempo) si calcola il numero di cambi di aria per ora necessari ad assicurare temperatura ed umidità accettabili. Il calcolo ha restituito la necessita di circa 108.000 mc/h di aria introdotta in più rispetto a quella attuale.
Tuttavia, la sola immissione di questo volume d'aria (oltre a quello esistente) non è sufficiente a garantire il corretto raffrescamento, infatti, è necessario anche introdurre puntualmente l'aria nei luoghi ove ce n'è maggiore necessità. Sono stati, pertanto, individuati sei punti all'interno dell'area di produzione dove convogliare direttamente l'aria dei raffrescatori evaporativi. La planimetria qui allegata, che fa parte integrante della presente relazione, indica i sei punti di immissione dell'aria e le sei condotte che dalle macchine, poste in esterno, giungono nei rispettivi punti. Si tratta di condotte aerauliche posizionate ad altezza di soffitto che conducono l'aria dall'alto in basso verso il punto di immissione. In questo modo i punti più caldi posizionati nella parte superiore delle macchine di produzione vengono direttamente investiti dal flusso d'aria fresca, che provvede ad abbassare la temperatura in un intorno sufficientemente ampio, tale da permettere ai lavoratori di operare a temperature “normali” su tutta l'area produttiva, anche ad altezza di circa 8/9 metri dal suolo (sulle strutture delle macchine). Il computo metrico, che qui si allega e che fa parte integrante della presente relazione, comprende tutte le opere necessarie per realizzare quanto sopra sommariamente descritto.