Articolo 2 della Legge 10 maggio 1976, n. 358
Articolo 1Articolo 3
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10 gennaio 1987
Art. 2.

L'ultimo comma dell' articolo 641 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno gia' efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento". ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (in G.U. 1a ss. 9 gennaio 1987, n. 2) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2 della L. 10 maggio 1976, n. 358 (Modifiche degli artt. 495 , 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione)."
Entrata in vigore il 10 gennaio 1987
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