Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1310/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliera
Laura Bertoli Consigliera rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 1737/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 2.6.2024, est. Chirieleison, promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Pallini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, Via Pietro Cossa n. 41
Appellanti
Contro
(P.IVA e Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso i P.IVA_2
cui uffici in Milano, Via Freguglia n. 1, è domiciliato
Appellato
E nei confronti di
(C.F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Pallini ed elettivamente P.IVA_3
domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Via Pietro Cossa n. 41
Appellata in data 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per gli appellanti:
a) accertare e dichiarare il diritto dei dottori , e Parte_1 Parte_2
alla corresponsione del buono pasto, derivante dal contratto Parte_3 individuale di lavoro in ragione dell'art. 5 del CCNL EPR, sia in relazione al lavoro svolto in sede che fuori sede, ai sensi degli artt. 58 e 5, co. 6, del CCNL EPR (1998 -
2001);
b) accertare e dichiarare l'inadempimento del Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rispetto
[...] all'obbligazione sopra individuata dal luglio 2020 a tutt'oggi;
c) conseguentemente, condannare il , in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligazione contrattuale, al pagamento per equivalente degli importi maturati dal mese di luglio 2020 a maggio 2023, come da conteggi specifici allegati al ricorso di primo grado e segnatamente: €. 2.058,00 per la dott.ssa
, € 3.248,00 per il dott. e € 2.135,00 per la dott.ssa Parte_1 Parte_2
oltre agli importi maturati e maturandi dal giugno 2023 al soddisfo, Parte_3 ovvero degli importi minori o maggiori che risulteranno all'esito del giudizio, da maggiorarsi, comunque, degli interessi legali da dì del dovuto al soddisfo ovvero secondo equità;
d) in via gradata, ordinare al , in persona Controparte_1
del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento in forma specifica del danno per inadempimento dell'obbligazione contrattuale, di provvedere alla corresponsione, secondo le ordinarie modalità, dei buoni pasto maturati e maturandi da ciascun ricorrente, dalla mensilità di luglio 2020 fino all'attualità, come evidenziati nei prospetti di conteggio allegati o comunque nella diversa misura che eventualmente risulterà all'esito del giudizio;
e) con vittoria di spese ed onorari di causa, C.U., rimborso forfetario delle spese generali e oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato:
pag. 2/20 “Voglia codesta Ecc.ma Corte adita dichiarare rigettare l'appello avversario. Con vittoria di spese e competenza per entrambi i gradi di giudizio”;
per l'appellata:
“Voglia la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 1737/2024 del Tribunale di Milano, accogliere le domande spiegate dagli appellanti e pertanto:
a) accertare e dichiarare il diritto dei dottori , e Parte_1 Parte_2
alla corresponsione del buono pasto, derivante dal contratto Parte_3 individuale di lavoro in ragione dell'art. 5 del CCNL EPR, sia in relazione al lavoro svolto in sede che fuori sede, ai sensi degli artt. 58 e 5, co. 6, del CCNL EPR (1998 -
2001);
b) accertare e dichiarare l'inadempimento del Controparte_1
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rispetto
[...] all'obbligazione sopra individuata dal luglio 2020 a tutt'oggi;
c) conseguentemente, condannare il , in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligazione contrattuale, al pagamento per equivalente degli importi maturati dal mese di luglio 2020 a maggio 2023, come da conteggi specifici allegati al ricorso di primo grado e segnatamente: €. 2.058,00 per la dott.ssa
, € 3.248,00 per il dott. e € 2.135,00 per la dott.ssa Parte_1 Parte_2
oltre agli importi maturati e maturandi dal giugno 2023 al soddisfo, Parte_3 ovvero degli importi minori o maggiori che risulteranno all'esito del giudizio, da maggiorarsi, comunque, degli interessi legali da dì del dovuto al soddisfo ovvero secondo equità;
d) in via gradata, ordinare al , in persona Controparte_1
del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento in forma specifica del danno per inadempimento dell'obbligazione contrattuale, di provvedere alla corresponsione, secondo le ordinarie modalità, dei buoni pasto maturati e maturandi da ciascun ricorrente, dalla mensilità di luglio 2020 fino all'attualità, come evidenziati nei prospetti di conteggio allegati o comunque nella diversa misura che eventualmente risulterà all'esito del giudizio;
pag. 3/20 e) con vittoria di spese ed onorari di causa, C.U., rimborso forfetario delle spese generali e oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 1737/2024 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso con cui i ricercatori , , e congiuntamente Pt_4 Pt_1 Pt_2 Parte_5 Pt_6 Pt_7 Pt_3
alla avevano chiesto l'accertamento del diritto alla Controparte_2
corresponsione da parte del dei buoni pasto a Parte_8
decorrere dal mese di luglio 2020 e sino al maggio 2023, oltre che la condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma pari al controvalore dei buoni pasto dovuti.
Il primo giudice ha evidenziato che, nel proprio ricorso ex art. 414 c.p.c., i lavoratori avevano esposto:
-di essere ricercatori e di svolgere la loro attività scientifica alle dipendenze del
, sede di Milano, con inquadramento, rispettivamente, nel Controparte_3
I o nel II livello del CCNL Enti di Ricerca;
-di esercitare la propria attività lavorativa anche al di fuori della sede istituzionale, nonché oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto;
- di avere diritto, in forza dell'art. 5 del CCNL EPR del 1998 – 2001 (tuttora vigente), all'erogazione di buoni pasto sia per l'attività lavorativa svolta in sede, sia per l'attività lavorativa svolta fuori sede, in entrambi i casi sulla scorta dell'autocertificazione dell'orario osservato;
- di avere riscontrato che, dal mese di luglio 2020, l'Ente datore di lavoro non aveva più riconosciuto e corrisposto i buoni pasto, e ciò muovendo dal presupposto – erroneo, secondo i ricorrenti- che anche i ricercatori fossero tenuti a documentare il proprio orario di lavoro timbrando il proprio badge (quando lavoravano in sede) o predisponendo (quando lavoravano fuori sede) autocertificazioni analitiche, recanti l'indicazione del luogo e dell'oggetto dell'attività svolta;
- di avere espletato l'attività lavorativa sia in sede, che fuori sede, ex art. 58
CCNL, e di avere regolarmente redatto e consegnato mensilmente al Direttore dell'Istituto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative alle ore complessivamente lavorate sia in sede che fuori sede, attestanti la sussistenza dei presupposti per il pagamento dei buoni pasto.
pag. 4/20 Il Tribunale, esaminate dette allegazioni, le ha ritenute insufficienti a giustificare l'accoglimento delle domande attoree ed ha invece reputato condivisibili le eccezioni Contr sollevate, in senso contrario, dal
Secondo l'Ente, ai ricorrenti non erano stati riconosciuti i buoni pasto dal luglio
2020 in quanto detti ricercatori erano rimasti inadempienti all'obbligo di timbratura per il servizio in sede e all'obbligo di corretta auto certificazione mensile per il lavoro Contr esterno;
inadempimento che non aveva consentito al la rigorosa verifica della sussistenza dei requisiti dettati dall'art. art. 5 CCNL 1998-2001, disposizione secondo cui «L'Ente erogatore [dei buoni pasto] deve controllare “il rigoroso rispetto” delle condizioni [orarie] previste dalla norma citata».
Contr Nel caso di specie, il aveva cessato di riconoscere i buoni pasto a partire dal luglio 2020, a seguito dell'introduzione del sistema di rilevazione delle presenze in sede mediante badge, in quanto da quella data i ricorrenti avevano, in disaccordo con detta modalità di rilevazione dell'orario di lavoro, sistematicamente omesso di avvalersi della stessa procedendo unicamente all'autocertificazione dell'attività, come avveniva anche per l'attività espletata fuori sede.
Le autocertificazioni prodotte, peraltro, erano- ad avviso del Tribunale- non solo in radice inidonee per l'attività svolta in sede (per la quale i lavoratori avrebbero dovuto timbrare), ma anche generiche e prive delle specificazioni contenutistiche richieste dall'Ente per l'attività svolta fuori sede.
A supporto della propria decisione il primo giudice ha anche richiamato, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
3454/2022 che in un caso analogo a quello odierno aveva così argomentato: «La materia è regolata in via generale dall'art. 22, comma 3, della legge n. 724/1994, che prevede che l'orario dei dipendenti pubblici, comunque articolato, sia accertato mediante “forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato”. Tanto comporta l'erroneità della tesi degli appellanti, che ritengono invece che l'unica fonte regolatrice della fattispecie sia ravvisabile nella contrattazione collettiva. Dunque, è la stessa norma primaria che consente, anzi prescrive, una forma di controllo di tipo oggettivo e automatico per la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti pubblici. E non vi è dubbio che tale normativa trovi applicazione anche nel caso dei pag. 5/20 dipendenti dell' , a prescindere dalle particolarità Controparte_4 dell'attività dei ricercatori e dei TE, come gli odierni appellanti, ciò che trova conferma nell'inciso dell'art. 22 sopra citato, ove si disciplina l'orario di lavoro
“comunque articolato”, dunque anche se esercitato ampiamente al di fuori della sede istituzionale, come nel caso di specie. Ciò chiarito, non giova ai lavoratori neppure la lettera dell'art. 58 del c.c.n.l., pacificamente applicabile, atteso che essa chiarisce che l'invocata autocertificazione è prevista, ai sensi del comma 3, esclusivamente in riferimento all'attività svolta al di fuori della sede di servizio, ciò che risulta in linea con quanto stabilito dall'Istituto appellato. Peraltro, tanto risulta anche logico atteso che, se per l'attività espletata fuori sede non appare possibile alcun controllo diretto sulla durata della prestazione lavorativa, di modo che essa è attestata dal dipendente a mezzo di autocertificazione della cui veridicità si assume la responsabilità, nel caso dell'attività lavorativa svolta in sede, torna ad applicarsi la regola generale sopra menzionata, che indica un criterio valido per tutto il pubblico impiego, a tutela non solo dell'ente, al fine di poter verificare con certezza l'estensione dell'orario lavorativo, ma anche a tutela del lavoratore, in maniera da impedirne la protrazione oltre i limiti consentiti, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza del 14 maggio
2019, pronunciata nella causa C-55/18.
Oltretutto, una tale modalità di accertamento non interferisce affatto con la libertà attribuita al singolo ricercatore o tecnologo nella determinazione in modo autonomo del proprio tempo di lavoro;
essa non influisce negativamente neppure con la flessibilità dello stesso tempo di lavoro, atteso che quest'ultima caratteristica potrebbe essere posta in discussione solo ove, ma non risulta essere il caso oggetto del presente giudizio, a un tale sistema automatizzato sia correlato un preciso obbligo di rispettare un prefissato e determinato orario di lavoro, ciò che si verifica solo nei confronti dei dipendenti amministrativi dell' . Del resto, un tale sistema si spiega con la CP_3
circostanza che comunque i ricercatori e i TE devono osservare ai sensi del c.c.n.l. un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali nel quadrimestre, incrementabile di
160 ore annue aggiuntive e con il rilievo che la presenza in servizio presso la sede dell'ente debba tenere conto dei criteri organizzativi dell'ente stesso, oltre che delle esigenze di sicurezza, di copertura assicurativa e di eventuale attribuzione di ulteriori pag. 6/20 istituti contrattuali, come a titolo di esempio i buoni pasto, anche in applicazione dei principi generali contenuti negli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c., applicabili anche al pubblico impiego, siccome richiamati dal d.lgs n. 165/2001».
Parimenti fondata, ad avviso del primo giudice, era poi la pretesa dell'Ente di richiedere- ai fini dell'erogazione dei buoni pasto - autocertificazioni “non generiche” anche per l'attività fuorisede, dovendosi effettuare un “necessario contemperamento tra la facoltà di autodeterminazione dei ricercatori e la necessità di rispettare i principi generali di trasparenza e buona fede contrattuale nell'adempimento dei doveri discendenti dal contratto di lavoro in punto di prestazione lavorativa”.
Il Tribunale ha pertanto rigettato il ricorso con compensazione integrale delle spese di lite.
Con atto depositato in data 2.12.2024 e hanno proposto Pt_1 Pt_2 Pt_3
appello, criticando la decisione di prime cure con riferimento al mancato riconoscimento del diritto a percepire i buoni pasto sia per i giorni di lavoro in cui i ricorrenti hanno prestato servizio in presenza, sia per quelli in cui hanno svolto attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro.
Con riguardo all'attività lavorativa in sede, gli appellanti hanno evidenziato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la rilevazione automatizzata delle presenze dei ricorrenti nella struttura fosse legittima poiché prevista dall'art. 22 co. 3 L. n.
724/1994, secondo cui “l'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato” e che pertanto, per operare il controllo dell'orario svolto ai fini dell'erogazione dei buoni pasto, come previsto dall'art. 5 co. 5 del CCNL applicato parimenti richiamato (“i competenti organi di ciascun Ente controlleranno con apposite procedure il rigoroso rispetto delle condizioni previste dal presente articolo”), fosse necessaria detta timbratura.
Nella prospettiva del gravame, così argomentando il primo giudice aveva tuttavia trascurato che l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, successivo alla L. n.
724/1994, aveva previsto che “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere pag. 7/20 imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”.
A dire degli appellanti, tra le materie derogabili da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40 dello stesso D.Lgs. n. 165/2021 vi era “…la disciplina del rapporto di lavoro” e quindi anche la disciplina dell'orario di lavoro e delle modalità di verifica del rispetto di queste. Il Tribunale era invece caduto in errore avendo ritenuto direttamente applicabili anche nel caso in esame le previsioni della Legge n. 724/1994, non avvedendosi che queste erano state espressamente derogate dalla contrattazione collettiva di comparto applicata.
Secondo gli appellanti, «nel caso qui in esame l'art. 5 del CCNL applicato (del
21/2/2002) disciplina le “Mense e servizi sostitutivi” e in particolare comma 6 - cui la sentenza impugnata non ha conferito alcuna rilevanza - prevede espressamente che:
“La consegna dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici di ciascun Ente, secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso, ai singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo. Al personale dei livelli III – I la consegna dei buoni pasto avviene sulla base di apposite dichiarazioni del dipendente di effettuare l'orario di lavoro di cui al comma 2”. L'art. 40 co. 1 L. 165/2001 prevede che “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della pag. 8/20 legge 23 ottobre 1992, n. 421”. La contrattazione collettiva ha quindi inequivocabilmente previsto che per il personale tra il III e il I livello – corrispondente appunto all'inquadramento degli odierni appellanti – il controllo dell'orario di lavoro, ai fini dell'erogazione dei buoni pasto, deve avvenire soltanto in base delle autocertificazioni da questi fornite (cfr. doc. 4a, 4b e 4f del ricorso di primo grado)».
Parimenti erronee erano, secondo gli appellanti, le motivazioni della pronuncia della Corte d'Appello di Roma richiamata dal primo giudice, che non aveva adeguatamente ponderato le previsioni del CCNL: «L'art. 58 del CCNL 1998/2001, infatti, dispone (…) che: “1. L'orario di lavoro di ricercatori e TE è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
2. I ricercatori e TE hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e TEca, agli incarichi loro affidati, all' orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente.
3. Lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente 4. I ricercatori e TE possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all'orario di lavoro indicato al punto 1) in attività destinate ad arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le strutture dell'Ente, attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie per le quali l'autorizzazione da parte dell'Ente, ove richiesta, è sostituita dalla preventiva comunicazione all'Ente medesimo da parte dell'interessato.
5. Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui al comma
1 al netto dei giorni di ferie goduti e delle assenze di cui agli artt. 17 e 18, al termine del periodo di riferimento vengono cumulate con quelle risultanti dei periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo periodo di riferimento, ferma restando la compensazione prevista per le altre ore in difetto dal primo periodo del presente articolo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all'anno. 6. È ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo quanto previsto al comma 5. 7. Le parti si impegnano a pag. 9/20 costituire, dopo la sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica con il compito di esaminare la possibilità di introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità di gestione dell'orario di lavoro di cui al comma 1” La tesi sostenuta dal primo giudice, che ha totalmente sposato le argomentazioni spese dalla
Corte d'Appello di Roma nella pronuncia richiamata, secondo cui l'art. 58 del CCNL, non prevedendo espressamente la possibilità di predisporre un'autocertificazione per i giorni lavorati in presenza, consentirebbe implicitamente la facoltà dell'Ente di Contr controllare l'orario di lavoro prestato dai ricercatori presso le sedi del a mezzo di sistemi automatizzati, in realtà si pone in aperto contrasto con le suddette previsioni della contrattazione collettiva. A ben vedere se le parti sociali avessero voluto prevedere anche per i ricercatori l'applicazione di un controllo automatizzato delle presenze dei giorni lavorati in sede, infatti, lo avrebbero espressamente previsto così come hanno fatto per i dipendenti inquadrati tra il IV e il IX livello. Solo per quest'ultimi il contratto di comparto prevede che sia accertato il rispetto dell'orario di lavoro mediante controlli automatizzati: si legge, infatti, all'art. 48 co. 4 del CCNL che per il per il personale dal IV al IX livello: “L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico…”. Se la contrattazione collettiva avesse voluto assoggettare anche i TE e i ricercatori al controllo automatizzato delle presenze, non avrebbe avuto difficoltà a prevederlo nei termini in cui lo ha fatto per il personale ammnistrativo inquadrato tra il IV e il IX livello. Al contrato l'art. 5 comma 6 del CCNL ha soltanto previsto che “…Al personale dei livelli III – I la consegna dei buoni pasto avviene sulla base di apposite dichiarazioni del dipendente di effettuare l'orario di lavoro di cui al comma 2”, così imponendo a quest'ultimi esclusivamente l'adempimento di quest'onere di certificazione dell'orario di lavoro per fruire dei buoni pasto».
Con riguardo al diritto a percepire i buoni pasto per i giorni in cui i ricercatori prestavano attività lavorativa fuori sede, diritto subordinato dal primo giudice alla presentazione di un'autocertificazione delle attività svolte che indicasse in dettaglio il tipo di attività effettuata e le ragioni dello svolgimento dell'attività fuori dalla sede di servizio, gli appellanti hanno evidenziato che dette formalità non erano previste dall'art. 58 richiamato.
pag. 10/20 Gli appellanti hanno anche contestato il riferimento effettuato dal primo giudice
Contr alla circolare n. 9/2019 del che chiedeva di indicare i “motivi professionali” sottesi alla prestazione dell'attività fuori sede, precisando che la stessa circolare era stata annullata dalla successiva n. 16/2019 (“la circolare n. 9/2019 del C.N.R., valorizzata a tal fine dal Tribunale, che in effetti richiedeva l'espressa indicazione dei
“motivi professionali” che avevano indotto il dipendente a svolgere l'attività lavorativa fuori sede, all'esito di un confronto con le parti sociali è stata subito annullata e sostituita dalla circolare n. 16/2019. Quest'ultima circolare n. 16/2019 (depositata dai ricorrenti all'udienza del 26/11/2023 del precedente grado di giudizio), di cui sorprendentemente non vi è traccia nella pronuncia impugnata, ha invece previsto tra le condizioni che devono soddisfare i ricercatori che l'attestazione indichi soltanto il tipo di attività svolta all'esterno della sede”). Contr Con memoria difensiva depositata in data 17.2.2025 il si è costituito per il gravame, contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.
Il CNR ha innanzitutto evidenziato che l'eccezione di violazione degli artt. 2 e
40 del d.lgs. n. 165/2001 era stata formulata dagli appellanti per la prima volta in grado di appello, con conseguente inammissibilità della stessa.
In ogni caso, la stessa era comunque infondata in quanto “la legge 724/1994 che, nell'imporre la presenza di sistemi automatizzati di rilevazione presenze per il pubblico impiego, ha introdotto un limite a ogni norma pattizia che intenda sottrarre la corresponsione del buono pasto a tale meccanismo obiettivo di controllo. La contrattazione collettiva che preveda l'erogazione del buono pasto secondo condizioni in contrasto con la legge 724/1994 sarebbe considerata illegittima.”
Sotto altro profilo, l'Ente ha evidenziato che l'appello avversario era incentrato sull'interpretazione di un singolo comma di una singola norma del contratto collettivo, senza considerare l'intero apparato sistematico in cui lo stesso si collocava.
Di contro, il primo giudice aveva correttamente interpretato il complessivo quadro normativo di riferimento, giungendo condivisibilmente ad affermare che l'erogazione del buono pasto è prevista quando il dipendente abbia rispettato l'orario di lavoro individuato dal comma 2, art. 5, CCNL 21.2.2002, il cui controllo viene pag. 11/20 effettuato mediante procedure automatizzate, individuate dalla legge n. 724/1994, e non attraverso una mera dichiarazione dell'avente diritto. Infatti, ad avviso di parte appellata, “all'espresso riconoscimento dell'autonomia organizzativa dell'orario di lavoro dei ricercatori e dei TE non corrisponde una deroga all'obbligo di marcatura del badge al fine di verificare il rispetto dell'orario lavorativo e conseguentemente alla corresponsione del buono pasto”. Peraltro, lo stesso art. 58
CCNL 21.2.2002 prevedeva l'utilizzo dell'autocertificazione mensile solo con riferimento al lavoro prestato fuori sede e non con riferimento al servizio in sede.
Inoltre, per quanto riguarda l'autocertificazione dell'attività lavorativa svolta fuori sede dai ricercatori, diversamente da quanto opinato dagli appellanti la circolare
CNR n. 09/2019 non era stata annullata dalla n. 16/2019. La circolare n. 9/2019, infatti, prevedeva un punto 2 espressamente riservato alle modalità di rilevazione della presenza giornaliera di ricercatori e TE con l'utilizzo di sistemi automatizzati, mentre la circolare n. 16/2019 non aboliva la suddetta modalità, ma si limitava ad affermare che “la presenza giornaliera in sede di ricercatori e TE è rilevata con apposite modalità predisposte dall'Ente”.
Con memoria depositata in data 21/2/2025 si è Controparte_2
costituita aderendo alle argomentazioni ed alle istanze formulate dagli appellanti.
All'udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I motivi di appello- che per la loro connessione logico giuridica possono essere esaminati congiuntamente- sono infondati.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza o meno del diritto degli odierni appellanti a percepire i buoni pasto per il periodo luglio 2020-maggio
Contr 2023; diritto che il ha negato ritenendo che i ricercatori siano rimasti inadempienti agli obblighi dettati dalla legge e dal CCNL di settore in materia di verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, così precludendo all'ente la possibilità di appurare, come era suo onere, la sussistenza o meno dei “presupposti orari” verificandosi i quali sorge il diritto alla corresponsione del buono pasto.
Ciò premesso, conviene ricordare che costituisce principio consolidato e condiviso quello secondo cui “Il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura pag. 12/20 assistenziale e non retributiva, finalizzata ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi sia costretto, in ragione dell'orario di lavoro osservato, a mangiare fuori casa. Tale natura dipende strettamente dalle previsioni delle norme o della contrattazione collettiva che ne consentano il riconoscimento” (tra le molte,
Cassazione civile sez. lav., 21/10/2020, n.22985; Cassazione civile sez. lav.,
01/09/2023, n.25622).
Parimenti consolidato e condiviso è poi l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “Per la interpretazione della contrattazione collettiva trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equi - ordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette” (così, tra le più recenti, Cassazione civile sez. lav., 19/09/2024, n.25185; cfr. anche Cass. n. 18146/2023: “il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. 15 luglio 2016, n.
14432), anche secondo una interpretazione orientata dal criterio di buona fede, a norma dell'art. 1366 c.c., avuto riguardo allo "scopo pratico" perseguito dalle parti con la stipulazione del contatto, e quindi della relativa "causa concreta" (Cass. 17 novembre 2021, n. 34795; Cass. 25 gennaio 2022, n. 2173) in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo
(secondo la previsione dell'art. 1363 c.c.) e con la complessiva condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. 14 settembre 2021, n. 24699), coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte le regole interpretative innanzi dette (Cass. 13 ottobre 2022, n. 30141)”).
pag. 13/20 Avuto riguardo a detti principi, il Collegio reputa che l'interpretazione del dato contrattuale (ed in particolare dell'art. 5 del CCNL) fatta propria dal primo giudice sia corretta e condivisibile.
L'art. 5, rubricato “Mense e servizi sostitutivi”, dispone: “1. Per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali si applica il primo comma dell'art. 11 del DPR 509/79. Ove non sia funzionante un adeguato servizio mensa, sono attivate convenzioni per l'utilizzazione dei buoni pasto.
2. Il buono pasto, nei limiti di un valore pari a lire novemila a carico dell'Ente, viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa.
3. Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto.
4. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico fino ad un massimo pari all'ammontare di cui al predetto comma 2. 5. I competenti organi di ciascun Ente controlleranno con apposite procedure il rigoroso rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.
6. La consegna dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici di ciascun Ente, secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso, ai singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo. Al personale dei livelli III – I la consegna dei buoni pasto avviene sulla base di apposite dichiarazioni del dipendente di effettuare l'orario di lavoro di cui al comma 2. 7. I dipendenti in posizione di comando o distacco che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1, anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni pasto dall' Ente ove prestano servizio. I dipendenti degli Enti che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal presente contratto. 8.
L'attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro.
9. La mancata fruizione dei servizi di cui al presente articolo - ove esistenti - non comporta in ogni caso la corresponsione di compensi sostitutivi. 10. L'intervallo giornaliero per la fruizione del pasto non è computabile in alcun caso nell'orario di lavoro e non può essere inferiore a pag. 14/20 trenta minuti. 11. In alternativa alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere presso i singoli Enti”.
La tesi degli appellanti- secondo la quale, essendo inquadrati al II livello del
CCNL, essi avrebbero in ogni caso diritto alla corresponsione dei buoni pasto sulla scorta della mera presentazione di una dichiarazione di osservanza delle condizioni orarie previste dal comma 2 del medesimo art.
5- poggia, ad avviso del Collegio, su di una interpretazione meramente letterale e parziale del solo articolo 5, ma non tiene conto- come invece richiesto dalla Suprema Corte di Cassazione- della necessità, secondo un percorso ermeneutico circolare, di verificare anche la rispondenza di tale interpretazione al complesso delle norme contrattuali in cui il singolo comma è inserito, in chiave logico -sistematica, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti.
Per fare ciò, come ben sottolineato dal primo giudice, è necessario innanzitutto tener conto del fatto che la stessa norma dell'art. 5 pone a carico dell'ente erogante- nella specie il 'onere di adottare rigorose procedure di controllo della sussistenza CP_1
dei requisiti orari previsti per il riconoscimento dei buoni pasto.
Per questa ragione, è necessario leggere detta norma in uno con le altre disposizioni, pure contenute nel medesimo CCNL, relative alle modalità di controllo
Contr dell'osservanza dell'orario di lavoro dei dipendenti del
A tal riguardo, va evidenziato che, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, l'art. 58 del CCNL non contiene affatto, a beneficio di ricercatori e TE, una deroga generalizzata all'obbligo legislativo- tuttora vigente- dettato dall'art. 22, comma terzo, della legge n. 724/1994.
Tale norma prevede infatti che nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni “L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato”.
Anche a voler ritenere che la norma di legge sia derogabile dalla contrattazione collettiva, ex art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, detta deroga si rinviene nell'art. 58 CCNL
pag. 15/20 solo con riguardo all'attività lavorativa svolta fuori sede, e non con riguardo a quella svolta in sede.
L'art. 58- norma di apertura della sezione del CCNL destinata a “Ricercatori e
Tecnologi”, e rubricata “Orario di Lavoro” - dispone infatti: “1. L'orario di lavoro di ricercatori e TE è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
2. I ricercatori e TE hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e TEca, agli incarichi loro affidati, all' orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente.
3. Lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.
4. I ricercatori e TE possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all'orario di lavoro indicato al punto 1) in attività destinate ad arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le strutture dell'Ente, attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie per le quali l'autorizzazione da parte dell'Ente, ove richiesta, è sostituita dalla preventiva comunicazione all'Ente medesimo da parte dell'interessato.
5. Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui al comma 1 al netto dei giorni di ferie goduti e delle assenze di cui agli artt. 17 e 18, al termine del periodo di riferimento vengono cumulate con quelle risultanti dei periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo periodo di riferimento, ferma restando la compensazione prevista per le altre ore in difetto dal primo periodo del presente articolo. Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all'anno. 6. È ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo quanto previsto al comma 5. 7. Le parti si impegnano a costituire, dopo la sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione paritetica con il compito di esaminare la possibilità di introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità di gestione dell'orario di lavoro di cui al comma 1”.
pag. 16/20 Ferma la perdurante vigenza della regola legislativa inerente al controllo automatizzato dell'orario di lavoro, l'art. 58 considera la specificità dell'articolazione oraria del lavoro di ricercatori e TEci, nonché la fisiologica possibilità che la loro attività lavorativa si svolga fuori sede. Solo per questa ipotesi la norma contrattuale contempla una deroga espressa all'obbligo (legislativo) di rilevazione automatica dell'orario, stabilendo che “Lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente” dal lavoratore. Ove le parti sociali avessero inteso prevedere la facoltà di autocertificazione in modo più ampio, avrebbero potuto agevolmente farlo, espungendo la specificazione “al di fuori della sede di servizio” dalla disposizione eccettuativa.
Né in senso contrario, in una prospettiva sistematica, assume rilievo la norma dell'art. 48 del medesimo CCNL (pure rubricato “orario di lavoro”, ma riservato al personale inquadrato dai livelli da IV a IX).
Il comma quarto dell'art. 48 recita infatti: “L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico. In casi particolari modalità sostitutive sono definite dai singoli Enti, in relazione alle esigenze delle strutture interessate, previa informazione alle OO.SS. rappresentative di cui all'art. 40, comma 2, lettera a), con riguardo all'intero Ente e ai soggetti di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 per le articolazioni locali”. Diversamente da quanto argomentato dagli appellanti, la norma contrattuale, alla riaffermazione della regola generale (“L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico”) fa seguire la possibilità di introduzione di modalità sostitutive anche per il personale diverso da ricercatori e TE (non solo e non tanto per l'attività fuori sede ma) per singoli casi particolari connessi alle (mutevoli e non predeterminabili ex ante) esigenze di servizio delle strutture interessate, cui l'individuazione delle ipotesi eccettuative è rimessa.
In sostanza, se per TE e ricercatori, in ragione del fisiologico espletamento di attività lavorativa fuori sede, lo stesso CCNL ha previsto una deroga alla previsioni di controllo automatico dell'osservanza dell'orario di lavoro proprio per detta evenienza,
pag. 17/20 per i lavoratori con diverso inquadramento il CCNL, significativamente ribadita la regola generale di matrice legislativa, ha rimesso ai singoli enti di ricerca, previa informativa alle organizzazioni sindacali, la possibilità di introdurre deroghe alla regola generale.
Né decisivi argomenti di segno contrario si traggono dalla circolare n. 16/2019 del CNR.
Detta circolare, con riguardo all'attività in sede, si limita a prevedere che “la presenza giornaliera in sede di ricercatori e TE è rilevata con apposite modalità predisposte dall'Ente”, in nessun modo escludendo che tra dette modalità possano rientrare quelle di rilevazione automatica tramite badge. E del resto, significativamente la stessa circolare n. 16/2019 espressamente ribadisce – punto 2 – che “l'art. 58 comma
3 prevede la possibilità di autocertificare esclusivamente il servizio svolto fuori sede.”
Così ricostruito il quadro disciplinare generale, tornando – con quella circolarità esegetica che la Suprema Corte sollecita- alla lettura dell'art. 5 del CCNL, il Collegio ritiene che l'affermazione “Al personale dei livelli III – I la consegna dei buoni pasto avviene sulla base di apposite dichiarazioni del dipendente di effettuare l'orario di lavoro di cui al comma 2”, se valutata nel contesto normativo di cui si è dato conto, voglia sì consentire al personale dei livelli III-I di ottenere l'erogazione dei buoni pasto sulla base di apposite dichiarazioni di effettuare l'orario di lavoro richiesto ma solo nei limiti in cui dette dichiarazioni (autocertificative) siano ritenute dallo stesso CCNL necessarie e sufficienti per consentire all'ente il rigoroso accertamento dell'osservanza dell'orario di lavoro;
evenienza che si verifica per la sola attività lavorativa svolta fuori sede (rimanendo necessaria, per l'attività in sede, la necessità di salvaguardare la facoltà di detto controllo tramite “timbratura”).
Per queste ragioni, come già ritenuto dal primo giudice, è da reputarsi fondata
Contr l'eccezione del circa la non riconoscibilità agli appellanti dei buoni pasto per il periodo in cui i ricercatori, con riguardo all'attività in sede, non hanno reso possibile la verifica dell'osservanza del loro orario di lavoro sottraendosi alla timbratura.
pag. 18/20 La sentenza resiste alle critiche mossale dagli appellanti anche nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni prodotte agli atti dai ricercatori quali
“autocertificazioni” dell'attività svolta fuori sede – doc.4 appellanti- non fossero idonee a consentire l'erogazione dei buoni pasto, in quanto di contenuto eccessivamente generico e insufficiente a consentire un'effettiva verifica dell'osservanza dell'orario dichiarato.
Va considerato che la circolare n. 16/2019, dagli stessi appellanti invocata, a proposito delle modalità di autocertificazione dell'attività lavorativa fuori sede, stabilisce che “l'art. 58 comma 3 prevede la possibilità di autocertificare esclusivamente il servizio svolto fuori sede. Con riguardo alle modalità di presentazione delle autocertificazioni, i ricercatori e i TE dovranno dichiarare mensilmente le attività di lavoro effettuate al di fuori della sede di servizio specificando i seguenti elementi essenziali: indicazioni del luogo in cui è prestata l'attività; indicazione dell'oggetto dell'attività svolta (es. convegno, seminario, riunione, esperimento, ricerca bibliografica, ecc.); indicazione dell'orario di inizio e di fine dell'attività lavorativa”.
Dalla lettura delle autocertificazioni prodotte dagli appellanti si rileva che esse non soddisfano i requisiti contenutistici previsti dalla circolare, non essendo di regola rinvenibile l'indicazione dell'oggetto dell'attività e sovente nemmeno la puntuale indicazione del luogo (inteso come istituto, ente, società, e non come mera località geografica) ove detta attività è stata svolta.
Né gli appellanti svolgono particolari rilievi circa la legittimità e la ragionevolezza della decisione dell'Ente di puntualizzare, tramite circolare, in via generale ed astratta quale dovesse essere il contenuto minimo che l'autocertificazione doveva avere per consentire il più volte ricordato controllo.
Per queste ragioni, assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.
pag. 19/20 La novità delle questioni trattate e l'esistenza di diversi orientamenti interpretativi nella giurisprudenza di merito giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del grado.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge
24.12.2012 n. 228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 1737/2024 del Tribunale di Milano;
compensa integralmente le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 27/05/2025
La Presidente La Consigliera est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
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