Versione
3 giugno 1985
3 giugno 1985
Art. 1.
Gli enti costituiti o approvati dall'autorita' ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
Gli enti costituiti o approvati dall'autorita' ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
Commentari • 10
- 1. Enti religiosi, attività di impresa e procedure concorsualiGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 5.614765
[…] L'art. 7, 2° comma, legge n. 121/1985, nel suo combinato disposto con gli art. 1 e 2, 3° comma, legge n. 222/1985, stabilisce come requisito per il riconoscimento di un ente ecclesiastico della Chiesa cattolica che esso persegua in modo costitutivo ed essenziale un fine di religione o di culto, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico. […]
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Giurisprudenza • 73
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 6051Provvedimento: […] Orbene, nel caso di specie, dal punto di vista soggettivo, non vi è dubbio che il ricorrente sia ente non commerciale, trattandosi, in particolare, di ente ecclesiastico ex art. 1 della legge n. 222 del 1985 e, quindi, di ente in relazione al quale sussiste la presunzione del fine di religione o di culto.Leggi di più...
- art. 11 d.l. 16/2014·
- art. 73 TUIR·
- art. 16 legge 222/1985·
- art. 7 d.lgs. 504/92·
- ente non commerciale·
- TASI·
- immobile destinato ad attività statutaria·
- esenzione TASI·
- ente ecclesiastico