Ordinanza collegiale 2 novembre 2021
Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Ordinanza cautelare 1 febbraio 2022
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/07/2025, n. 13631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13631 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13631/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08939/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8939 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Caiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,
per l'annullamento
- del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui al provvedimento-OMISSIS-del 12 luglio 2021, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al concorso, per esami, per l'ammissione di 60 allievi ufficiali al primo anno del 203° Corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4^ serie speciale, n. 2 dell'8 gennaio 2021;
- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente;
- della relazione psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale psicologo;
- della scheda di valutazione attitudinale sul conto dell'aspirante redatta dall'Ufficiale perito selettore;
- del verbale con il quale la Commissione per gli accertamenti attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso, per esami, per l'ammissione di 60 allievi al primo anno del 203° Corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri”, approvate con dal Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri con la determinazione n. 152/2-14-2020 U in data 28 giugno 2021, e dell'annesso allegato A, recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti ufficiali”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 12, commi 4 e 5, del bando di concorso;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle disposizioni specifiche contenute nella “Appendice Arma dei carabinieri”, e in particolare di quanto previsto al punto 2.6 della stessa, dedicato agli “Accertamenti attitudinali” nella parte in cui statuisce che “al termine degli accertamenti attitudinali la predetta commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di “idoneità” o di “inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
nonché per il riconoscimento in capo all'odierno ricorrente del diritto ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
e per la condanna, ai sensi dell'articolo 30 cod. proc. amm., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell'iter selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;
della graduatoria finale di merito pubblicata in data 11.10.2021 sul sito istituzionale dell'Arma dei Carabinieri e relativa al concorso, per esami, per l'ammissione di 60 Allievi Ufficiali al primo anno del 203° Corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri pubblicato nella G.U.R.I. – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 2 dell'8 gennaio 2021;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso de quo per l’ammissione al 203º corso dell’Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri per l’anno accademico 2021- 2022, adottato dall’amministrazione in esito ad accertata “inidoneità attitudinale”.
L’istante ha lamentato l’illegittimità dell’esclusione in ragione di articolati motivi di ricorso e ne ha chiesto l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata contestando il ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 20 dicembre 2021, l’istante ha poi gravato la graduatoria di merito nelle more intervenuta e pubblicata in data 11 ottobre 2021.
La causa è stata quindi chiamata e trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’11 aprile 2025, previo avviso ex art. 73, comma 3 del codice di rito circa possibili profili di improcedibilità del gravame.
Tanto sinteticamente premesso in fatto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse.
Risulta infatti dagli atti di causa che il ricorrente è stato sottoposto in data 13 dicembre 2021 a rinnovati accertamenti da parte di una nuova commissione, in inadempimento dell’ordinanza n.6704/2021 adottata dal Collegio in data 24 novembre 2021.
All’esito della rivalutazione, l’istante è stato nuovamente giudicato “non idoneo”, ma il nuovo atto sopravvenuto non è stato gravato dall’esponente.
Ne deriva che quest’ultimo non può ritrarre alcuna utilità residua dall’eventuale annullamento degli atti originariamente impugnati.
La nuova valutazione di inidoneità resa dall’amministrazione si atteggia infatti quale provvedimento novativo, attualmente lesivo della posizione ricorrente, che ha superato l’originaria determinazione e che, tuttavia, come detto, non è stato contestato tempestivamente dal deducente.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile nei sensi sopra esposti.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.