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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/10/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 305/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 307/2025 promossa da: difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1
RICORRENTE contro
, contumace Controparte_1
RESISTENTE oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi ex artt. 84 e 170 d.P.R. 117/2002.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di €. 1.891,33=, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in epigrafe, così come da nota spese depositata, o, in via subordinata, nella somma di €. 1.140,00, oltre spese generali (15%), cap (4%) ed Iva (22%), così come determinata dal Protocollo di intesa (ipotesi B dibattimenti ordinari), con condanna del resistente alla refusione delle spese anche del presente procedimento, da quantificarsi con separata nota di riservato deposito.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 D. Lgs. 150/2011 l'avvocato proponeva opposizione al decreto, emesso in data 13.1.2025 dal Tribunale Parte_1 di Ascoli Piceno in composizione collegiale (procedimento n. 253/2016 MOD. 27, n. 186/2021 R.G. dib.), di liquidazione del compenso al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Deduceva l'erroneità di detto decreto nella parte in cui aveva liquidato la sola somma di € 800,00, in violazione tanto del “Protocollo di intesa per l'applicazione avanti alla Corte di Appello di Ancona dei parametri di cui al D.M.55/2014 sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammessa al patrocinio a spese dello Stato”, quanto delle tabelle allegate al d.m. 55/2014. Chiedeva, quindi, liquidarsi l'importo di € 1.891,33 oltre oneri di legge e, in subordine, di € 1.140,00
pagina 1 di 3 oltre oneri di legge, per l'attività consistita nella fase di studio e in quella decisionale, con applicazione dei parametri massimi.
Rimaneva contumace il convenuto. CP_1
All'udienza del 16.10.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza entro 30 giorni ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. (richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.).
L'art. 12, comma 1, del D.M. 55/2014 – come modificato con d.m. 147/2022 – stabilisce che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”.
Certamente non vincolante per il giudice, né comunque applicabile ai giudizi davanti al Tribunale – essendo relativo ai soli giudizi davanti alla Corte d'Appello – è il protocollo prodotto dall'opponente quale allegato 3 al ricorso.
Nel caso di specie, trattandosi di processo dibattimentale collegiale, trova applicazione la tabella n. 15
“Giudizi penali” “Tribunale collegiale”, come modificata dal d.m. 147/2022 (essendo l'attività difensiva terminata in data successiva all'entrata in vigore di detta modifica).
L'assistito dell'avv. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con effetto dal Pt_1
10.11.2016 (come indicato nel decreto di liquidazione impugnato) e l'avv. è il suo difensore Pt_1 di fiducia dal 9.10.2024.
L'attività compiuta dal difensore nell'adempimento del mandato è consistita, per quanto documentato in atti, nella partecipazione alla sola udienza del 28.11.2024, nella quale il procedimento è stato discusso e deciso. Dunque, il collegio ha ritenuto correttamente che fossero liquidabili le sole attività di studio e decisionale (le uniche, peraltro, richieste dal difensore stesso).
La complessità dell'opera di studio prestata è effettivamente deducibile dalla sentenza (all. 6) ma va adeguatamente bilanciata con l'oggettiva esiguità dell'attività materiale svolta, consistita – come detto
– nella partecipazione alla sola udienza di discussione (né risulta prodotta in questa sede dall'opponente documentazione comprovante una particolare complessità o corposità della discussione da lui svolta in detta udienza). Ciò giustifica la riduzione – evidentemente operata dal collegio nel decreto di liquidazione – del compenso liquidabile per le due fasi rispetto ai valori medi delle tabelle. Riduzione permessa dal citato art. 12 fino al 50% del valore medio.
pagina 2 di 3 Ebbene, considerata l'attività svolta e il bilanciamento appena indicato, appare corretto applicare non già i massimi tabellari bensì una congrua riduzione rispetto ai valori medi, con liquidazione di un compenso di € 1.400,00.
Sulla relativa somma deve, poi, essere applicata l'ulteriore riduzione di 1/3, obbligatoriamente prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/2002; il compenso spettante è, dunque, pari ad € 933,34.
Il compenso liquidato nel decreto opposto (€ 800,00) deve, pertanto, essere rideterminato in tale nuova somma.
Il solo parziale accoglimento della proposta opposizione, peraltro in misura molto vicina a quella originariamente liquidata, e la mancata costituzione del , nonché la difesa in proprio CP_1 dell'opponente, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione emesso in data 13.1.2025 dal Tribunale di Ascoli Piceno in composizione collegiale (procedimento n. 253/2016 MOD. 27, n. 186/2021 R.G. dib.) e, per l'effetto, ridetermina l'ammontare dovuto all'opponente nella somma di € 933,34, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ascoli Piceno, 17.10.2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 307/2025 promossa da: difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. Parte_1
RICORRENTE contro
, contumace Controparte_1
RESISTENTE oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi ex artt. 84 e 170 d.P.R. 117/2002.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Vorrà l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di €. 1.891,33=, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale indicato in epigrafe, così come da nota spese depositata, o, in via subordinata, nella somma di €. 1.140,00, oltre spese generali (15%), cap (4%) ed Iva (22%), così come determinata dal Protocollo di intesa (ipotesi B dibattimenti ordinari), con condanna del resistente alla refusione delle spese anche del presente procedimento, da quantificarsi con separata nota di riservato deposito.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 D. Lgs. 150/2011 l'avvocato proponeva opposizione al decreto, emesso in data 13.1.2025 dal Tribunale Parte_1 di Ascoli Piceno in composizione collegiale (procedimento n. 253/2016 MOD. 27, n. 186/2021 R.G. dib.), di liquidazione del compenso al difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Deduceva l'erroneità di detto decreto nella parte in cui aveva liquidato la sola somma di € 800,00, in violazione tanto del “Protocollo di intesa per l'applicazione avanti alla Corte di Appello di Ancona dei parametri di cui al D.M.55/2014 sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammessa al patrocinio a spese dello Stato”, quanto delle tabelle allegate al d.m. 55/2014. Chiedeva, quindi, liquidarsi l'importo di € 1.891,33 oltre oneri di legge e, in subordine, di € 1.140,00
pagina 1 di 3 oltre oneri di legge, per l'attività consistita nella fase di studio e in quella decisionale, con applicazione dei parametri massimi.
Rimaneva contumace il convenuto. CP_1
All'udienza del 16.10.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza entro 30 giorni ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. (richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c.).
L'art. 12, comma 1, del D.M. 55/2014 – come modificato con d.m. 147/2022 – stabilisce che “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”.
Certamente non vincolante per il giudice, né comunque applicabile ai giudizi davanti al Tribunale – essendo relativo ai soli giudizi davanti alla Corte d'Appello – è il protocollo prodotto dall'opponente quale allegato 3 al ricorso.
Nel caso di specie, trattandosi di processo dibattimentale collegiale, trova applicazione la tabella n. 15
“Giudizi penali” “Tribunale collegiale”, come modificata dal d.m. 147/2022 (essendo l'attività difensiva terminata in data successiva all'entrata in vigore di detta modifica).
L'assistito dell'avv. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con effetto dal Pt_1
10.11.2016 (come indicato nel decreto di liquidazione impugnato) e l'avv. è il suo difensore Pt_1 di fiducia dal 9.10.2024.
L'attività compiuta dal difensore nell'adempimento del mandato è consistita, per quanto documentato in atti, nella partecipazione alla sola udienza del 28.11.2024, nella quale il procedimento è stato discusso e deciso. Dunque, il collegio ha ritenuto correttamente che fossero liquidabili le sole attività di studio e decisionale (le uniche, peraltro, richieste dal difensore stesso).
La complessità dell'opera di studio prestata è effettivamente deducibile dalla sentenza (all. 6) ma va adeguatamente bilanciata con l'oggettiva esiguità dell'attività materiale svolta, consistita – come detto
– nella partecipazione alla sola udienza di discussione (né risulta prodotta in questa sede dall'opponente documentazione comprovante una particolare complessità o corposità della discussione da lui svolta in detta udienza). Ciò giustifica la riduzione – evidentemente operata dal collegio nel decreto di liquidazione – del compenso liquidabile per le due fasi rispetto ai valori medi delle tabelle. Riduzione permessa dal citato art. 12 fino al 50% del valore medio.
pagina 2 di 3 Ebbene, considerata l'attività svolta e il bilanciamento appena indicato, appare corretto applicare non già i massimi tabellari bensì una congrua riduzione rispetto ai valori medi, con liquidazione di un compenso di € 1.400,00.
Sulla relativa somma deve, poi, essere applicata l'ulteriore riduzione di 1/3, obbligatoriamente prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/2002; il compenso spettante è, dunque, pari ad € 933,34.
Il compenso liquidato nel decreto opposto (€ 800,00) deve, pertanto, essere rideterminato in tale nuova somma.
Il solo parziale accoglimento della proposta opposizione, peraltro in misura molto vicina a quella originariamente liquidata, e la mancata costituzione del , nonché la difesa in proprio CP_1 dell'opponente, giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione emesso in data 13.1.2025 dal Tribunale di Ascoli Piceno in composizione collegiale (procedimento n. 253/2016 MOD. 27, n. 186/2021 R.G. dib.) e, per l'effetto, ridetermina l'ammontare dovuto all'opponente nella somma di € 933,34, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Ascoli Piceno, 17.10.2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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