Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 09/06/2025, n. 11238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11238 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11238/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05886/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 5886 del 2025, proposto dalla Sig.ra
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Melone , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MA), Ministero dell'Interno , in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
-del provvedimento n.147 di diniego del visto per motivi di studio (posizione n. 20250004434) del Consolato Generale d'Italia a Shangai.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MA) e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-con il gravame in esame, si censura – in particolare – l’ evidente difformità tra la motivazione dell’impugnato provvedimento di diniego del visto per motivi di studio e quella del precedente Preavviso di rigetto n. 89 del 16/1/2024 nonchè la conseguente lesione del principio del contraddittorio amministrativo .
- in effetti , come efficacemente evidenziato dalla giovane studentessa cinese – secondo la Comunicazione ex art. 10- bis l 241/1990 - la richiedente “a) non ha presentato alcun documento apostillato che attesti la formazione dei titoli precedentemente acquista coerente con il corso di studio per il quale ha richiesto il rilascio del visto. b)Dubbi sullo scopo del Viaggio: Diversamente il provvedimento definitivo di rigetto del visto prevede ulteriori e diverse motivazioni e precisamente: c)Non ha fornito informazioni circa la sua situazione lavorativa a seguito del conseguimento del suddetto diploma; d)non ha presentato nessun documento che attesti la sua formazione accademica nel campo della lingua italiana e della cultura italiana, e)ha presentato più volte negli anni richiesta di visto per motivi di studio relativo a discipline tra cui non sussiste alcuna relazione. Basterebbe la semplice lettura delle motivazioni addotte a fondamento per rendersi conto che sono ben diverse da quelle di cui al preavviso di rigetto. Pur richiamandosi alle precisazioni di cui ai punti precedenti merita rilevare quanto di seguito La P.A. avrebbe dovuto inoltrare ulteriore preavviso con indicazione dei nuovi motivi al fine di permettere una giusta difesa”.
Considerato che
-la manifesta fondatezza di tale censura, alla stregua della documentazione in atti, investe il contraddittorio endoprocedimentale, quale inderogabile garanzia del giusto procedimento amministrativo – attesa l’ “emanazione dell’atto secondo un illogico, incoerente e irragionevole iter (…) l’inadeguatezza della motivazione (…) per la sua genericità, “non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione ai fini della decisione” – conformemente al criterio della ragione più liquida , esonera il Collegio dall’esame degli ulteriori vizi di legittimità denunciati in sede di gravame, permettendone l’assorbimento, il conseguente accoglimento del ricorso e - per l’effetto - l’annullamento del provvedimento impugnato. Né – in occasione della riedizione del potere – l’amministrazione soccombente potrà legittimamente reiterare il rifiuto in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del MA e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il
provvedimento impugnato .
Liquida le spese processuali - a carico del MA , e a favore della ricorrente - in € 1.000 (Mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.