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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2386/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2386/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Nicola Pezone e dall'Avv. Silvia Gistri, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Giuseppe Verdi n. 13, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: , rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Caterina Baldo, presso il cui studio in Poggibonsi (SI) Via Salceto n. 91, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale N. 2386/2024 R.G. 2 / 6
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.5.2025, per l'Avv. Silvia Gistri, anche in sostituzione dell'Avv. Parte_1
Nicola Pezone conclude come al ricorso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi. 2) disporre che nella casa familiare di proprietà del sig. posta in San Gimignano Via San Matteo 95, Pt_1 continueranno ad abitarvi il sig. nella zona “privata” del palazzo Bonaccorsi Pt_1
composta da camera cucina, stanza tv e bagno e la figlia che continuerà a Per_1
vivere nel monolocale al n. 9 posto nel cortile del palazzo Bonaccorsi, già in uso alla stessa. Il sig. inoltre utilizzerà la camera contrassegnata dal n. 11 posta al Pt_1
primo piano del Palazzo Buonaccorsi, che verrà tolta dalle camere rientranti nell'attività di affittacamere, in modo che la camera, con soppalco della zona
“privata” possa servire per il figlio qualora tornasse a casa, La sig.ra dovrà CP_1 uscire dall'abitazione familiare, avendo una casa di abitazione in Poggibonsi, Loc
Bellavista, 26/a dove la stessa sposterà la sua residenza. 3) ordinare la restituzione da parte della sig.ra dei beni mobili di proprietà del sig. che CP_1 Pt_1 attualmente si trovano nell'appartamento sito in Poggibonsi (SI) loc. Belvedere 26/a di proprietà della signora 4) ordinare alla sig.ra la CP_1 CP_1
consegna delle chiavi di tutte le stanze del Palazzo Buonaccorsi. Con vittoria di spese, diritti ed onorario per il presente giudizio, oltre I.V.A. (se dovuta) e Cap di legge, nonché spese forfetarie in caso di opposizione”;
l'Avv. Caterina Baldo conclude come alla comparsa di costituzione e risposta: “NEL
MERITO, IN OGNI CASO: previo rigetto delle domande del ricorrente: 1) disporre che nella casa familiare di San Gimignano alla Via San Matteo n. 95 continui ad abitarvi anche la signora tenuto conto che la figlia ha CP_1 Persona_2
da tempo lasciato definitivamente l'abitazione; 2) in considerazione della grave patologia (alcolismo) cui è affetto il disporre che la signora Parte_1
continui a poter gestire le stanze del palazzo Buonaccorsi.”. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. 2386/2024 R.G. 3 / 6
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 13.12.2024, Parte_1
esponeva che aveva contratto matrimonio concordatario con in San CP_1
Gimignano (SI) in data 8.12.1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di San Gimignano, all'anno 1996, parte II, serie A, n. 74, stabilendo l'abitazione familiare in San Gimignano (SI), Via San Matteo n. 95, e che dal matrimonio erano nati i figli a Poggibonsi il 22.12.1998 e a Poggibonsi Per_3 Per_1
il 7.6.2000, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
sosteneva che la convivenza era diventata intollerabile a causa del carattere autoritario prepotente ed aggressivo della moglie, lamentava che la moglie continuava ad abitare una porzione della parte privata della casa familiare, costituita dal Palazzo Buonaccorsi, residenza d'epoca in altra parte adibita ad affittacamere e gli impediva il libero accesso a parte della proprietà, riferiva di avere il sospetto che la moglie avesse sottratto somme derivanti dell'attività ed utilizzato la sua e-mail contro la sua volontà e per scopi estranei all'attività; chiedeva pronunciarsi la separazione, con assegnazione della casa familiare, con vittoria di spese.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione d'udienza ed instaurato così il contraddittorio, inizialmente, la convenuta non si CP_1
costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 15.4.2025.
Espletati gli incombenti preliminari a tale udienza, la parte attrice precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Quindi, con comparsa depositata il 17.4.2025, la convenuta si CP_1
costituiva, evidenziava che il aveva inviato diverse e-mail ai propri difensori, Pt_1 anche nell'imminenza dell'udienza, dichiarando di non volersi più separare e che per tale ragione essa non si era tempestivamente costituita;
evidenziava altresì che il era affetto da alcolismo cronico-recidivo e da epilessia, come risultante dalla Pt_1
documentazione medica prodotta, e non era in grado di gestire autonomamente l'attività imprenditoriale;
contestava le circostanze addotte dal ricorrente a fondamento N. 2386/2024 R.G. 4 / 6
della separazione;
chiedeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il rigetto della domanda.
A seguito della rimessione della causa sul ruolo da parte del Giudice e della comparizione personale delle parti, il dichiarava di non avere inviato le e-mail Pt_1
e disconosceva la propria sottoscrizione sulle lettere;
insisteva per la pronuncia della separazione;
la non si opponeva alla separazione ma chiedeva di valutare le CP_1
condizioni della stessa. Il Giudice istruttore rimetteva nuovamente la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto una domanda di separazione personale e, all'esito Pt_1
della pur tardiva costituzione della convenuta e della conseguente rimessione della causa sul ruolo, ha dichiarato espressamente di non avere inviato ai propri difensori le e-mail in cui chiedeva di non procedere con la separazione (doc. 1 fasc.conv.) ed ha disconosciuto la propria sottoscrizione sulle lettere allegate ed ha quindi insistito per la pronuncia della separazione.
Ed a questo punto, anche la resistente non si è opposta alla separazione. CP_1
In effetti, tenuto conto di quanto precede, anche a prescindere da ogni valutazione sull'effettivo compimento da parte della delle condotte riferite dal marito (e CP_1
da essa negate), deve ritenersi provata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
D'altro canto, la documentazione medica prodotta, da cui risulta che il è Pt_1
affetto da alcolismo, disturbo bipolare ed epilessia (docc. 2 e 3 fasc.conv.) non è tale da far ipotizzare che il medesimo sia attualmente incapace di intendere e di Pt_1
volere.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta avanzata dall'attore, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. N. 2386/2024 R.G. 5 / 6
Quanto alle statuizioni accessorie, il ha chiesto l'assegnazione della casa Pt_1
familiare, e comunque il rilascio della porzione di tale casa abitata dalla moglie con consegna di tutte le chiavi in suo possesso.
Tuttavia, com'è noto, in materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art. 337- sexies c.c., così come quello dell'art. 155-quater c.c. previgente, facendo riferimento all'“interesse dei figli”, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante, con la conseguenza che il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 luglio 2007, n. 16398).
Così, anche nel caso di specie, nel quale non vi sono figli conviventi, non vi è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare, fermo restando che - lo si osserva incidentalmente - dovranno comunque trovare applicazione le norme ordinarie in materia di diritto di proprietà.
Analogamente, non vi è luogo a provvedere sulla richiesta della di poter CP_1
continuare a gestire le stanze del palazzo Buonaccorsi, in considerazione della grave patologia di cui è affetto il Pt_1
Il medesimo ha altresì richiesto la restituzione di beni mobili, attualmente Pt_1
collocati in altro immobile di proprietà della moglie in Poggibonsi.
Tuttavia, com'è ancora noto, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31,
32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di divorzio - ma analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'azione di separazione - e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (in tal senso, seppure con riferimento al rito previgente alla riforma operata dal Decreto Legislativo 10 ottobre N. 2386/2024 R.G. 6 / 6
2022 n 149 - cd. Riforma Cartabia, cfr. Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 2009, n.
11828). Peraltro, la stessa valutazione deve essere svolta anche attualmente, posto che la modifica normativa non ha inciso sul rapporto tra le cause che seguono il rito ordinario e quelle che seguono il nuovo rito di famiglia.
* * * * * * *
Tenuto conto dell'oggetto del contendere, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale da parte di Corte
Costituzionale, 19 aprile 2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, pronuncia la separazione personale tra (C.F.: Parte_1
e C.F.: ; C.F._1 CP_1 C.F._2
dichiara non luogo a provvedere su ogni altra questione;
spese compensate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gimignano di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2386/2024 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Nicola Pezone e dall'Avv. Silvia Gistri, presso il cui studio in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Giuseppe Verdi n. 13, è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F.: , rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Caterina Baldo, presso il cui studio in Poggibonsi (SI) Via Salceto n. 91, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
e con la partecipazione necessaria del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione giudiziale N. 2386/2024 R.G. 2 / 6
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.5.2025, per l'Avv. Silvia Gistri, anche in sostituzione dell'Avv. Parte_1
Nicola Pezone conclude come al ricorso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi. 2) disporre che nella casa familiare di proprietà del sig. posta in San Gimignano Via San Matteo 95, Pt_1 continueranno ad abitarvi il sig. nella zona “privata” del palazzo Bonaccorsi Pt_1
composta da camera cucina, stanza tv e bagno e la figlia che continuerà a Per_1
vivere nel monolocale al n. 9 posto nel cortile del palazzo Bonaccorsi, già in uso alla stessa. Il sig. inoltre utilizzerà la camera contrassegnata dal n. 11 posta al Pt_1
primo piano del Palazzo Buonaccorsi, che verrà tolta dalle camere rientranti nell'attività di affittacamere, in modo che la camera, con soppalco della zona
“privata” possa servire per il figlio qualora tornasse a casa, La sig.ra dovrà CP_1 uscire dall'abitazione familiare, avendo una casa di abitazione in Poggibonsi, Loc
Bellavista, 26/a dove la stessa sposterà la sua residenza. 3) ordinare la restituzione da parte della sig.ra dei beni mobili di proprietà del sig. che CP_1 Pt_1 attualmente si trovano nell'appartamento sito in Poggibonsi (SI) loc. Belvedere 26/a di proprietà della signora 4) ordinare alla sig.ra la CP_1 CP_1
consegna delle chiavi di tutte le stanze del Palazzo Buonaccorsi. Con vittoria di spese, diritti ed onorario per il presente giudizio, oltre I.V.A. (se dovuta) e Cap di legge, nonché spese forfetarie in caso di opposizione”;
l'Avv. Caterina Baldo conclude come alla comparsa di costituzione e risposta: “NEL
MERITO, IN OGNI CASO: previo rigetto delle domande del ricorrente: 1) disporre che nella casa familiare di San Gimignano alla Via San Matteo n. 95 continui ad abitarvi anche la signora tenuto conto che la figlia ha CP_1 Persona_2
da tempo lasciato definitivamente l'abitazione; 2) in considerazione della grave patologia (alcolismo) cui è affetto il disporre che la signora Parte_1
continui a poter gestire le stanze del palazzo Buonaccorsi.”. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. 2386/2024 R.G. 3 / 6
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 13.12.2024, Parte_1
esponeva che aveva contratto matrimonio concordatario con in San CP_1
Gimignano (SI) in data 8.12.1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di San Gimignano, all'anno 1996, parte II, serie A, n. 74, stabilendo l'abitazione familiare in San Gimignano (SI), Via San Matteo n. 95, e che dal matrimonio erano nati i figli a Poggibonsi il 22.12.1998 e a Poggibonsi Per_3 Per_1
il 7.6.2000, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
sosteneva che la convivenza era diventata intollerabile a causa del carattere autoritario prepotente ed aggressivo della moglie, lamentava che la moglie continuava ad abitare una porzione della parte privata della casa familiare, costituita dal Palazzo Buonaccorsi, residenza d'epoca in altra parte adibita ad affittacamere e gli impediva il libero accesso a parte della proprietà, riferiva di avere il sospetto che la moglie avesse sottratto somme derivanti dell'attività ed utilizzato la sua e-mail contro la sua volontà e per scopi estranei all'attività; chiedeva pronunciarsi la separazione, con assegnazione della casa familiare, con vittoria di spese.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione d'udienza ed instaurato così il contraddittorio, inizialmente, la convenuta non si CP_1
costituiva e veniva dichiarata contumace all'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 15.4.2025.
Espletati gli incombenti preliminari a tale udienza, la parte attrice precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Quindi, con comparsa depositata il 17.4.2025, la convenuta si CP_1
costituiva, evidenziava che il aveva inviato diverse e-mail ai propri difensori, Pt_1 anche nell'imminenza dell'udienza, dichiarando di non volersi più separare e che per tale ragione essa non si era tempestivamente costituita;
evidenziava altresì che il era affetto da alcolismo cronico-recidivo e da epilessia, come risultante dalla Pt_1
documentazione medica prodotta, e non era in grado di gestire autonomamente l'attività imprenditoriale;
contestava le circostanze addotte dal ricorrente a fondamento N. 2386/2024 R.G. 4 / 6
della separazione;
chiedeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il rigetto della domanda.
A seguito della rimessione della causa sul ruolo da parte del Giudice e della comparizione personale delle parti, il dichiarava di non avere inviato le e-mail Pt_1
e disconosceva la propria sottoscrizione sulle lettere;
insisteva per la pronuncia della separazione;
la non si opponeva alla separazione ma chiedeva di valutare le CP_1
condizioni della stessa. Il Giudice istruttore rimetteva nuovamente la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto una domanda di separazione personale e, all'esito Pt_1
della pur tardiva costituzione della convenuta e della conseguente rimessione della causa sul ruolo, ha dichiarato espressamente di non avere inviato ai propri difensori le e-mail in cui chiedeva di non procedere con la separazione (doc. 1 fasc.conv.) ed ha disconosciuto la propria sottoscrizione sulle lettere allegate ed ha quindi insistito per la pronuncia della separazione.
Ed a questo punto, anche la resistente non si è opposta alla separazione. CP_1
In effetti, tenuto conto di quanto precede, anche a prescindere da ogni valutazione sull'effettivo compimento da parte della delle condotte riferite dal marito (e CP_1
da essa negate), deve ritenersi provata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
D'altro canto, la documentazione medica prodotta, da cui risulta che il è Pt_1
affetto da alcolismo, disturbo bipolare ed epilessia (docc. 2 e 3 fasc.conv.) non è tale da far ipotizzare che il medesimo sia attualmente incapace di intendere e di Pt_1
volere.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta avanzata dall'attore, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. N. 2386/2024 R.G. 5 / 6
Quanto alle statuizioni accessorie, il ha chiesto l'assegnazione della casa Pt_1
familiare, e comunque il rilascio della porzione di tale casa abitata dalla moglie con consegna di tutte le chiavi in suo possesso.
Tuttavia, com'è noto, in materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art. 337- sexies c.c., così come quello dell'art. 155-quater c.c. previgente, facendo riferimento all'“interesse dei figli”, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante, con la conseguenza che il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24 luglio 2007, n. 16398).
Così, anche nel caso di specie, nel quale non vi sono figli conviventi, non vi è luogo a provvedere sull'assegnazione della casa familiare, fermo restando che - lo si osserva incidentalmente - dovranno comunque trovare applicazione le norme ordinarie in materia di diritto di proprietà.
Analogamente, non vi è luogo a provvedere sulla richiesta della di poter CP_1
continuare a gestire le stanze del palazzo Buonaccorsi, in considerazione della grave patologia di cui è affetto il Pt_1
Il medesimo ha altresì richiesto la restituzione di beni mobili, attualmente Pt_1
collocati in altro immobile di proprietà della moglie in Poggibonsi.
Tuttavia, com'è ancora noto, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31,
32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di divorzio - ma analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'azione di separazione - e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (in tal senso, seppure con riferimento al rito previgente alla riforma operata dal Decreto Legislativo 10 ottobre N. 2386/2024 R.G. 6 / 6
2022 n 149 - cd. Riforma Cartabia, cfr. Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 2009, n.
11828). Peraltro, la stessa valutazione deve essere svolta anche attualmente, posto che la modifica normativa non ha inciso sul rapporto tra le cause che seguono il rito ordinario e quelle che seguono il nuovo rito di famiglia.
* * * * * * *
Tenuto conto dell'oggetto del contendere, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale da parte di Corte
Costituzionale, 19 aprile 2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, pronuncia la separazione personale tra (C.F.: Parte_1
e C.F.: ; C.F._1 CP_1 C.F._2
dichiara non luogo a provvedere su ogni altra questione;
spese compensate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Gimignano di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao