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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 01/03/2024, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 126/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Catello Maresca Consigliere ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note scritte, come da normativa vigente, la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 126 R.G. Lav.- anno 2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. F. Parte_1
Albiniano e dall'avv. R. Fallone, elettivamente domiciliato come in atti appellante contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti U.
Nucciarone e A. Testa, elettivamente domiciliato come in atti
1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. Il processo di I grado.
Con ricorso in data 13/4/2022 depositato innanzi al Tribunale di Campobasso il 22/4/2022,
evocava in giudizio l' spiegando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_2
“
1. Nel merito in via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto ad includere la IG nel proprio nucleo familiare ai fini Persona_1 dell'applicazione della normativa sull'assegno per il Nucleo Familiare a far data dall'aprile 2016
e sino al marzo 2020, o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
CP_ 2. e per l'effetto condannare l' convenuto al pagamento degli arretrati degli assegni familiari in favore del ricorrente da calcolarsi come per legge a far data dall'aprile 2016 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia e sino al marzo 2020 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del diritto al saldo;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Esponeva il ricorrente che in data 17/10/2019 aveva inoltrato una prima domanda di autorizzazione all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) presso l' di Campobasso, con richiesta di CP_2
inclusione della IG nel suo nucleo familiare a decorrere dal 1° aprile 2016. Per_1
Precisava, al riguardo, che , nata dal suo precedente matrimonio con al Per_1 Persona_2
compimento del diciottesimo anno di età aveva scelto di appartenere al nucleo familiare del padre, del quale facevano parte anche altri tre figli e che la stessa, nel 2017, si era iscritta all'
[...]
di Chieti Pescara ad esclusivo carico di esso ricorrente. Organizzazione_1
Aggiungeva che l' , con nota del 19/12/2019, ad integrazione della domanda aveva richiesto CP_2
specifica documentazione consistente in copia della sentenza di separazione o divorzio dalla copia del decreto di omologa di separazione consensuale e dichiarazione dell'altro Per_2 genitore separato attestante la mancata percezione dell'ANF.
Deduceva di aver inviato la documentazione chiesta all'Ente che, tuttavia, con nota del 5 aprile
2020, aveva opposto diniego alla domanda così motivando: “la domanda va fatta come figli di separati e/o conviventi più nucleo numeroso”.
2 Deduceva altresì che in data 20 aprile 2021 aveva reiterato la domanda sulla base delle prescrizioni così dettate dall' ma che con provvedimento del 26/4/2021 anche tale ulteriore domanda era CP_2
stata respinta pur sulla base di diversa motivazione così specificata risulta nel nucleo Per_1
familiare della mamma, il richiedente non ha diritto agli assegni ma soltanto alle detrazioni fiscali”.
Precisava di aver presentato ricorso ex art. 46 co. 5 L. 88/89 avverso tale provvedimento di rigetto, del quale aveva dedotto l'erroneità alla luce della notoria differenza tra famiglia anagrafica e la disciplina del nucleo familiare, ritenendo che l' aveva malamente preso in considerazione la CP_2
residenza attuale della IG . Per_1
Riferiva che l'Ente, il 17 febbraio 2022, aveva respinto siffatto ricorso richiamando la Circolare
n. 48/1992 che prevede la possibilità per il genitore affidatario che non abbia i requisiti per richiedere gli assegni familiari di appoggiarsi al coniuge non affidatario per la richiesta degli assegni comunque sempre percepiti dal coniuge affidatario essendo il nucleo familiare, nel caso di genitori divorziati, sempre quello costituito dall'affidatario e dai figli affidati e che pur potendo la madre affidataria richiedere gli ANF per la IG , tramite il padre non affidatario, nel caso Per_1
specifico ciò non era consentito in quanto la stessa aveva superato il 18° anno di età. Precisava che tanto risultava anche dalle consultazioni delle anagrafi comunali, in quanto non compariva Per_1
nel nucleo familiare del richiedente essendo maggiorenne.
Deduceva il l riguardo che secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 11 della L. n. 296 Pt_1
del 2006 e ribadito nella circolare n. 13/2007 ai fini ANF, potevano essere inclusi all'interno CP_2
del nucleo familiare i figli o equiparati maggiorenni ancora studenti o in una situazione lavorativa di apprendistato a condizione che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 21 anni ovvero che il nucleo di appartenenza deve contare al suo interno un numero minimo di quattro figli di età inferiore ai
26 anni ed essere annoverato, dunque, tra quei nuclei c.d. “numerosi”.
Si costituiva in giudizio l' che in via preliminare eccepiva l'intervenuta decadenza del CP_2 ricorrente dall'azione ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3 del D.P.R. n.639/70.
Nel merito evidenziava la non includibilità della minore nel nucleo familiare del ricorrente, Per_1
atteso che la stessa aveva continuato a convivere con la madre anche dopo il compimento del 18° anno di età.
All'uopo depositava l'esito della consultazione dell'Anagrafe Nazionale della popolazione residente dalla quale si evinceva che, alla data del 20/4/2021, tanto la che la Persona_1
3 risiedevano in Montesilvano alla via Danubio n.48/B, formando in tal modo un Persona_2
nucleo familiare autonomo e distinto rispetto a quello del ricorrente, residente in [...].
Produceva, altresì, copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE presentata in data 30/9/2019 dalla ll' nella quale la IG era inclusa nel proprio Per_2 CP_2 Per_1
nucleo familiare residente al predetto indirizzo di Montesilvano in appartamento condotto in locazione.
In via subordinata, deduceva l'inammissibilità della domanda di condanna di esso al CP_2 pagamento dell'ANF, osservando che per espressa disposizione di legge (art. 37 del D.P.R.
n.797/55), il pagamento dell'ANF è effettuato dal datore di lavoro mentre l' rilascia CP_2 unicamente l'autorizzazione ad eseguire il pagamento.
Con sentenza in data 15/2/2023 il Tribunale di Campobasso decideva la causa statuendo nel modo che segue:
“dichiara il ricorrente decaduto dall'azione giudiziaria;
nulla per le spese di lite”.
Riteneva, in particolare, il GL fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'ente previdenziale ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del D.P.R. n. 639/1970, essendo documentata la presentazione della domanda amministrativa in data 17/10/2019 e del ricorso giudiziale il 22/4/2022, quindi ben oltre il termine decadenziale di un anno e 300 giorni prescritto dalla richiamata disposizione.
2. Atto di appello e difesa dell'appellato.
Avverso siffatta decisione il proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
“1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 47 commi 2, 3 del d.p.r. n. 639/1970. errore in fatto sulla decadenza dall'azione”;
“2. Omesso esame nel merito: sul diritto dell'appellante alla fruizione del beneficio”.
Sotto il primo profilo l'appellante censurava la sentenza del GL nella parte in cui aveva ritenuto decorrente il termine di decadenza, dalla presentazione della domanda del 17/10/2019 benché oggetto di impugnazione fosse la reiezione della domanda presentata in data 20/4/2021: asseriva che, pertanto, era da tale data che dovevano essere computati i termini per la presentazione del ricorso giudiziale, con la conseguenza che il deposito avvenuto in data 26/4/2022 doveva ritenersi tempestivo.
4 Sotto il secondo profilo l'appellante evidenziava che il Tribunale, pronunciando sulla decadenza dalla proposizione della domanda giudiziale, aveva omesso conseguentemente di pronunciarsi sulla fondatezza nel merito delle domande azionate e di accertare la sussistenza di tutti i requisiti ai fini del riconoscimento del beneficio in favore di esso Pt_1
Ribadiva l'illegittimità del rigetto da parte dell' della domanda in ragione del raggiungimento CP_2 del diciottesimo anno d'età della IG , non considerando il diritto riconosciuto ex lege alla Per_1
corresponsione degli ANF, per i figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", ossia nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati, tutti di età inferiore ai 26 anni.
Reiterava al riguardo le argomentazioni espresse in primo grado e concludeva come in epigrafe riportato.
Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale affermava l'ineccepibilità della statuizione resa dal Giudice dal primo grado riguardo alla decadenza processuale e sostanziale maturata, evidenziando che la domanda presentata il 20/4/2021 costituiva una mera reiterazione della domanda presentata in precedenza come diretta a conseguire la medesima prestazione.
Nel merito, ribadiva le difese articolate in primo grado deducendo che non era inclusa nel Per_1 nucleo familiare dell'appellante, nonché l'inammissibilità della domanda di condanna di esso al pagamento dell'ANF. CP_2
Concludeva chiedendo “in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o, comunque, rigettare il ricorso perché proposto oltre il termine perentorio di decadenza previsto dalla legge;
- in subordine, nel merito, rigettare il ricorso proposto perché infondato;
- in via ulteriormente subordinata, rigettare in ogni caso la domanda di condanna spiegata nei confronti dell' ; CP_2
- condannare in ogni caso il ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
All'esito dello scambio e del deposito telematico delle note, la causa era decisa come da separato dispositivo in atti.
********************
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. In via preliminare va rigettata l'eccezione di decadenza riproposta dall' e ritenuta CP_2
erroneamente fondata dal giudice di prime cure.
5 Si evince dalla documentazione allegata dall'appellante che, in seguito alla presentazione della CP_ prima domanda, presentata in data 17/10/2019, l' previa richiesta di integrazione della documentazione del 19/12/2019 (cfr. all. 3 fascicolo di parte appellante del primo grado), tempestivamente ottemperata dal cfr. all. 4 fascicolo di parte appellante del primo grado), Pt_1 rigettava l'istanza con comunicazione del 5/4/2020, sulla base della seguente motivazione “la domanda va fatta come figli di separati e/o conviventi più nucleo numeroso” (cfr. all. 5 fascicolo di parte appellante del primo grado).
Atteso il motivo di diniego, l'appellante presentava una nuova domanda in data 20 aprile 2021 (cfr. all. 6 fascicolo di parte appellante del primo grado), diversa nella formulazione, domanda che veniva rigettata in quanto “ risulta nel nucleo familiare della mamma, il richiedente non ha Per_1 diritto agli assegni ma soltanto alle detrazioni fiscali se a carico”, dunque per una motivazione diversa rispetto a quella posta alla base del precedente provvedimento di diniego.
Balza evidente, allora, che la seconda istanza del 20/4/2021 non può ritenersi mera reiterazione della domanda precedentemente presentata: tanto ciò è vero, che nello stesso provvedimento di diniego del 26 aprile 2021 l' ha inserito l'avvertimento che il medesimo provvedimento CP_2
poteva essere impugnato con ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro 90 giorni (cfr. all. 7 fascicolo di parte appellante del primo grado), ricorso che effettivamente il ha Pt_1
proposto in data 13/7/2021 (cfr. all. 8 fascicolo di parte appellante del primo grado) e che è stato respinto con provvedimento del 26/4/2021 (all. 9).
Dal che consegue che il termine di un anno e 300 giorni va fatto decorrere dalla presentazione della domanda impugnata del 20/4/2020, con la conseguenza che il ricorso giudiziale depositato il
26/4/2022 deve ritenersi tempestivo.
Ciò posto, si ritiene che la giurisprudenza citata da parte appellata non si attagli al caso di specie in quanto evidentemente riferita all'ipotesi di reiterazione di identica domanda di prestazione assistenziale.
4. Esaminando nel merito la questione, ritiene la Corte che la domanda proposta dal non Pt_1
possa essere accolta.
Dal compendio istruttorio emerge un difetto di allegazione e prova in merito alla circostanza che la IG fosse inclusa nel nucleo familiare del condizione necessaria per l'accesso Per_1 Pt_1
alla prestazione rivendicata.
6 Il infatti, non ha prodotto alcun documento a riprova di tale circostanza: in particolare Pt_1
non può ritenersi valida la dichiarazione posta in calce alla domanda di prestazione del 2021 sottoscritta dalla ragazza, in quanto trattasi di attestazione peraltro priva degli stessi requisiti prescritti dalla normativa ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive e finanche della data di sottoscrizione.
Né la stessa circostanza è stata provata mediante documentazione proveniente dagli enti competenti.
Al contrario, l' ha allegato documentazione ufficiale dalla quale si evince inequivocabilmente CP_2
che , già affidata alla madre in sede di separazione, nel 2019 (ovvero alla data di Per_1
presentazione della prima istanza del faceva parte del nucleo familiare di quest'ultima e Pt_1
che risiedeva con costei a Montesilvano, in Via Danubio 48/B, come dimostra la DSU del
30/9/2019 (all. n. 4 all'atto di costituzione in primo grado dell' ). CP_2
Lo stesso indirizzo è, peraltro, riportato nel certificato dell'ANPR (all. n. 3 all'atto di costituzione in primo grado dell' ). CP_2
Non essendo stata fornita la prova che non era convivente con la madre, atteso che entrambe Per_1
hanno residenza presso lo stesso immobile, va escluso che nel caso di specie possa applicarsi la norma invocata dall'appellante di cui all'art. 3, comma 5 del DPR n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009 secondo cui “
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
Per le ragioni esposte l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
4.5 Nulla va statuito circa le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di cui all'atto di appello.
Non è' dovuto dall'appellante il doppio del C.U. attesa la dichiarazione di esenzione in atti.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso,
7 in funzione di Giudice del Lavoro, in data 15/2/2023 e con ricorso qui depositato il 3/8/2023, da Parte_1
nei confronti di CP_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.
Campobasso, 15/12/2023
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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