Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 26 maggio 2000, n. 161
Articolo 3
- Legge 26 maggio 2000, n. 161
Articolo 4 della Legge 26 maggio 2000, n. 161
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20 giugno 2000
20 giugno 2000