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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1361/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9075/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1-3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250019719020000 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1131/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso rivolto a questa Corte avverso la cartella di pagamento n. 07120250019719020000, notificatale il 03/04/2025 dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione di Napoli e relativa a controllo modello unico anno
2021, amministratore, in qualità di Legale Rappresentante della Ricorrente_1, ha esposto che con quell'atto le era stato richiesto il pagamento della somma di € 6.932,89 cosi' dettagliata: - € 4,943,00 Codice
Tributo 2001 Ires anno 2021, - € 1.482,90 Codice Tributo 2003 Ires Sanzione anno 2021, - € 396,02 Codice
Tributo 2002 Ires Interessi anno 2021, - € 105,09 Codice Tributo 2002 Ires Interessi anno 2021, - € 5,88 spese notifica.
L'atto era stato emesso sulla base di un avviso Comunicazione anno 2021 codice atto 44923402216 notificata in data 17/07/2024.
Di quest'atto ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Nell' effettuare il bonifico di € 4,962,77 in data 24/08/2022 per l'anno d'imposta 2021, è stato indicato il codice fiscale CF: P.IVA_2 anziché 95292920634 nella causale bonifico, rilasciati entrambi dall' Agenzia delle Entrate allo stesso soggetto;
il bonifico è stato versato sull'IBAN 1T94 Y010 0003 2453 4800 6102 402 intestato all'Agenzia delle Entrate, allegato alla presente. Posto che la suddetta società ha sede in Spagna,
e seguendo le istruzioni dell'ADE è stato utilizzato il conto corrente dedicato. ll ricorrente, ha presentato varie istanze ribadendo che il versamento era stato effettuato come già descritto, ciò nonostante l' Ade ha provveduto con l'iscrizione a ruolo.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate, concludendo per la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il processo è estinto per la cessazione della materia del contendere.
L'Agenzia delle entrate ha esposto che «previa richiesta e conferma degli esiti del versamento all'apposita struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate: Divisione Centrale servizi istituzionali e di Riscossione, rilevato che l'effettuato versamento indicante precedente codice fiscale afferisce saldo ires ,codice tributo
2003,anno di imposta 2021 ,ha provveduto ad emettere provvedimento di sgravio del ruolo di cui alla contestata cartella esattoriale prot. n.2025S413543 del 08/07/2025, con sgravio degli importi iscritti ,sanzioni ed interessi relativi».
4. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, individuabili nel contributo indirettamente fornito dalla ricorrente medesima all'emissione della cartella per controllo automatizzato, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere e compansa le spese.
Così deciso in Napoli, il 26/1/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9075/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1-3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250019719020000 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1131/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso rivolto a questa Corte avverso la cartella di pagamento n. 07120250019719020000, notificatale il 03/04/2025 dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione di Napoli e relativa a controllo modello unico anno
2021, amministratore, in qualità di Legale Rappresentante della Ricorrente_1, ha esposto che con quell'atto le era stato richiesto il pagamento della somma di € 6.932,89 cosi' dettagliata: - € 4,943,00 Codice
Tributo 2001 Ires anno 2021, - € 1.482,90 Codice Tributo 2003 Ires Sanzione anno 2021, - € 396,02 Codice
Tributo 2002 Ires Interessi anno 2021, - € 105,09 Codice Tributo 2002 Ires Interessi anno 2021, - € 5,88 spese notifica.
L'atto era stato emesso sulla base di un avviso Comunicazione anno 2021 codice atto 44923402216 notificata in data 17/07/2024.
Di quest'atto ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
Nell' effettuare il bonifico di € 4,962,77 in data 24/08/2022 per l'anno d'imposta 2021, è stato indicato il codice fiscale CF: P.IVA_2 anziché 95292920634 nella causale bonifico, rilasciati entrambi dall' Agenzia delle Entrate allo stesso soggetto;
il bonifico è stato versato sull'IBAN 1T94 Y010 0003 2453 4800 6102 402 intestato all'Agenzia delle Entrate, allegato alla presente. Posto che la suddetta società ha sede in Spagna,
e seguendo le istruzioni dell'ADE è stato utilizzato il conto corrente dedicato. ll ricorrente, ha presentato varie istanze ribadendo che il versamento era stato effettuato come già descritto, ciò nonostante l' Ade ha provveduto con l'iscrizione a ruolo.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate, concludendo per la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il processo è estinto per la cessazione della materia del contendere.
L'Agenzia delle entrate ha esposto che «previa richiesta e conferma degli esiti del versamento all'apposita struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate: Divisione Centrale servizi istituzionali e di Riscossione, rilevato che l'effettuato versamento indicante precedente codice fiscale afferisce saldo ires ,codice tributo
2003,anno di imposta 2021 ,ha provveduto ad emettere provvedimento di sgravio del ruolo di cui alla contestata cartella esattoriale prot. n.2025S413543 del 08/07/2025, con sgravio degli importi iscritti ,sanzioni ed interessi relativi».
4. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, individuabili nel contributo indirettamente fornito dalla ricorrente medesima all'emissione della cartella per controllo automatizzato, per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per la cessazione della materia del contendere e compansa le spese.
Così deciso in Napoli, il 26/1/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello