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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15679 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40516/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 18 giugno 2025, con termine per memorie di repliche al 6 ottobre 2025, e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avvocato Alessio Pepè Parte_1
ATTORE
E
con il patrocinio dell'Avvocato Irma De Robbio Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna in solido, previo accertamento della loro esclusiva responsabilità, al
1 risarcimento di tutti i danni – quantificati complessivamente in Euro 54.808,00 oltre interessi – subiti nel sinistro verificatosi in Roma, in data 28 giugno 2021.
In particolare, l'attore ha dedotto che:
- in data 28/06/2021, alle ore 15.00 circa, mentre percorreva Viale dello Scalo di San Lorenzo, in Roma, alla guida del motoveicolo Yamaha T MAX Tg.to CW 8027, di proprietà del Sig.
giunto all'intersezione con L.go LA, era stato urtato dal mezzo Renault Persona_1
Clio tg. CJ435HE, condotto e di proprietà della Sig.ra assicurato con la Controparte_2
che aveva omesso di concedere la dovuta precedenza;
Controparte_3
- l'attore era rovinato al suolo ed il motociclo aveva subito danni materiali, questi ultimi già interamente risarciti dalla compagnia assicuratrice;
- le parti coinvolte nel sinistro aveva compilato e sottoscritto il modello CAI, dal quale poteva evincersi la integrale responsabilità della sig.ra nella causazione dell'incidente; CP_2
- il Sig. aveva subito lesioni personali a fronte delle quali era stato trasportato presso il Pt_1
P.S. dell'Ospedale S. Giovanni Addolorata di Roma, ove era stata formulata la seguente diagnosi:
“trauma distorsivo ginocchio sinistro, con distrazione e lesione del collaterale…... prognosi di
21 giorni”;
- la compagnia convenuta aveva sottoposto a visita il danneggiato presso un proprio fiduciario ma non aveva provveduto alla liquidazione del danno;
- il Sig. aveva incaricato un proprio medico legale di fiducia, il Dott. , Pt_1 Persona_2 il quale aveva quantificato il danno come segue: I.P. 11%, I.T.A. di gg 20, I.T.P. al 50% di ulteriori gg. 60, oltre spese mediche sostenute.
1.2 La si è costituita, specificando di non intendere sollevare Controparte_1 contestazioni in merito all'an debeatur, avendo la compagnia assicuratrice constatato la responsabilità esclusiva della propria assicurata e liquidato all'attore sia il danno materiale sia le lesioni personali subite, corrispondendo per queste al danneggiato la somma di Euro 5.000,00.
Ha tuttavia chiesto di respingere la domanda, e ciò in quanto la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore era eccessiva e non provata, avendo il consulente della compagnia accertato un valore del danno significativamente inferiore a quello indicato nel libello introduttivo dal sig. Pt_1
1.3 Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., la difesa del sig. ha dato atto della Pt_1 liquidazione effettuata dalla compagnia assicuratrice per il risarcimento delle lesioni personali ed ha avanzato richiesta di risarcimento del danno morale, del danno esistenziale e della lesione alla capacità lavorativa specifica.
2 1.4 Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, dichiarata la contumacia della sig.ra la causa, istruita mediante espletamento di CTU medico legale, è stata CP_2 trattenuta in decisione.
2.Sulla liquidazione del danno
Va premesso che la dinamica del sinistro, e la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, per non aver rispettato la segnaletica di concedere la precedenza, non è oggetto di contestazione.
In ordine alla conseguenze risarcitorie, deve rilevarsi che, in conseguenza del sinistro, il sig. ha subito lesioni personali che il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, Pt_1 condividendolo – ha ritenuto causalmente ricollegabili al sinistro e da cui sono derivati: “trauma distorsivo ginocchio sinistro con distrazione e lesione del collaterale mediale trauma contusivo/distorsivo della spalla sinistra trauma distorsivo della caviglia sinistra con sospetta distrazione capsulo legamentoso laterale”.
Il CTU ha, quindi, concluso per una valutazione medico legale di gg. 12 di I.T.A e di gg. 30 di
I.T.P. al 50%, con una IP in termini di danno biologico nella misura del 6%. Ha riferito che sono state prodotte agli atti spese mediche e di cura per Euro 604,00, giudicate congrue e pertinenti al sinistro.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico da IP, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, occorre farsi applicazione dei criteri di cui alle Tabelle per le micro-permamenti, giusta art. 139 del D. L.vo n. 209 del 2005 e D.M. 18.7.2025.
Pertanto, il danno biologico subito dall'attore (che all'epoca dei fatti aveva 29 anni) può essere così quantificato:
- euro 8.893,15 per invalidità permanente (6%);
- euro 1.516,86 per inabilità temporanea, di cui:
- euro 674,16 per inabilità temporanea totale (euro 56,18x12 gg.)
- euro 842,70 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 28,09x30 gg.)
Quanto alle spese mediche, l'importo documentato e ritenuto congruo dal CTU ammonta ad Euro
604,00.
Complessivamente, pertanto, il danno patrimoniale subito dall'attore ammonta ad Euro
11.014,01.
L'attore ha, inoltre, avanzato solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 la richiesta di risarcimento del danno morale, del danno esistenziale e del danno alla incapacità lavorativa specifica.
3 Premessa l'assenza di prova in ordine a tali danni (prova ancora più necessaria anche quanto al danno morale, stante la lieve entità delle lesioni), si rileva come la richiesta non sia stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, debba dichiararsi tardiva, stante la violazione delle preclusioni sancite dal codice di rito.
Le richieste devono, dunque, essere dichiarate inammissibili poiché tardive.
Del pari tardiva risulta la domanda di liquidazione dei compensi legali relativi alla fase stragiudiziale, avanzata per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale.
L'assicurazione, nel mese di maggio 2022, ha corrisposto al danneggiato un acconto di Euro
5.000,00.
Orbene “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre
l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”
(Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (e così per euro 5.500,00 all'attualità), e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di € 5.514,01.
Per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat fino al pagamento del primo acconto e, quindi, sulla somma residua fino alla presente sentenza;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
4 Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento, sul totale delle somme come sopra liquidate dovranno, invece, essere corrisposti, per effetto della pronuncia della liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art 1282 c.c, gli interessi annui al tasso legale.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'importo del decisum (prossimo ai limiti inferiori dello scaglione). Le spese di CTU vengo poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna le parti convenute in solido a pagare in favore del sig. , a titolo Parte_1 risarcitorio per i danni subiti in conseguenza del sinistro, l'importo complessivo di Euro €
5.514,01 determinato come in motivazione, oltre lucro cessante da calcolarsi con le modalità di cui alla parte motiva, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna le parti convenute in solido a rifondere al difensore di parte attrice, avv. Alessio
Pepè, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Roma il 5.11.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40516/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 18 giugno 2025, con termine per memorie di repliche al 6 ottobre 2025, e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avvocato Alessio Pepè Parte_1
ATTORE
E
con il patrocinio dell'Avvocato Irma De Robbio Controparte_1
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note di trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna in solido, previo accertamento della loro esclusiva responsabilità, al
1 risarcimento di tutti i danni – quantificati complessivamente in Euro 54.808,00 oltre interessi – subiti nel sinistro verificatosi in Roma, in data 28 giugno 2021.
In particolare, l'attore ha dedotto che:
- in data 28/06/2021, alle ore 15.00 circa, mentre percorreva Viale dello Scalo di San Lorenzo, in Roma, alla guida del motoveicolo Yamaha T MAX Tg.to CW 8027, di proprietà del Sig.
giunto all'intersezione con L.go LA, era stato urtato dal mezzo Renault Persona_1
Clio tg. CJ435HE, condotto e di proprietà della Sig.ra assicurato con la Controparte_2
che aveva omesso di concedere la dovuta precedenza;
Controparte_3
- l'attore era rovinato al suolo ed il motociclo aveva subito danni materiali, questi ultimi già interamente risarciti dalla compagnia assicuratrice;
- le parti coinvolte nel sinistro aveva compilato e sottoscritto il modello CAI, dal quale poteva evincersi la integrale responsabilità della sig.ra nella causazione dell'incidente; CP_2
- il Sig. aveva subito lesioni personali a fronte delle quali era stato trasportato presso il Pt_1
P.S. dell'Ospedale S. Giovanni Addolorata di Roma, ove era stata formulata la seguente diagnosi:
“trauma distorsivo ginocchio sinistro, con distrazione e lesione del collaterale…... prognosi di
21 giorni”;
- la compagnia convenuta aveva sottoposto a visita il danneggiato presso un proprio fiduciario ma non aveva provveduto alla liquidazione del danno;
- il Sig. aveva incaricato un proprio medico legale di fiducia, il Dott. , Pt_1 Persona_2 il quale aveva quantificato il danno come segue: I.P. 11%, I.T.A. di gg 20, I.T.P. al 50% di ulteriori gg. 60, oltre spese mediche sostenute.
1.2 La si è costituita, specificando di non intendere sollevare Controparte_1 contestazioni in merito all'an debeatur, avendo la compagnia assicuratrice constatato la responsabilità esclusiva della propria assicurata e liquidato all'attore sia il danno materiale sia le lesioni personali subite, corrispondendo per queste al danneggiato la somma di Euro 5.000,00.
Ha tuttavia chiesto di respingere la domanda, e ciò in quanto la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore era eccessiva e non provata, avendo il consulente della compagnia accertato un valore del danno significativamente inferiore a quello indicato nel libello introduttivo dal sig. Pt_1
1.3 Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., la difesa del sig. ha dato atto della Pt_1 liquidazione effettuata dalla compagnia assicuratrice per il risarcimento delle lesioni personali ed ha avanzato richiesta di risarcimento del danno morale, del danno esistenziale e della lesione alla capacità lavorativa specifica.
2 1.4 Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, dichiarata la contumacia della sig.ra la causa, istruita mediante espletamento di CTU medico legale, è stata CP_2 trattenuta in decisione.
2.Sulla liquidazione del danno
Va premesso che la dinamica del sinistro, e la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, per non aver rispettato la segnaletica di concedere la precedenza, non è oggetto di contestazione.
In ordine alla conseguenze risarcitorie, deve rilevarsi che, in conseguenza del sinistro, il sig. ha subito lesioni personali che il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, Pt_1 condividendolo – ha ritenuto causalmente ricollegabili al sinistro e da cui sono derivati: “trauma distorsivo ginocchio sinistro con distrazione e lesione del collaterale mediale trauma contusivo/distorsivo della spalla sinistra trauma distorsivo della caviglia sinistra con sospetta distrazione capsulo legamentoso laterale”.
Il CTU ha, quindi, concluso per una valutazione medico legale di gg. 12 di I.T.A e di gg. 30 di
I.T.P. al 50%, con una IP in termini di danno biologico nella misura del 6%. Ha riferito che sono state prodotte agli atti spese mediche e di cura per Euro 604,00, giudicate congrue e pertinenti al sinistro.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico da IP, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, occorre farsi applicazione dei criteri di cui alle Tabelle per le micro-permamenti, giusta art. 139 del D. L.vo n. 209 del 2005 e D.M. 18.7.2025.
Pertanto, il danno biologico subito dall'attore (che all'epoca dei fatti aveva 29 anni) può essere così quantificato:
- euro 8.893,15 per invalidità permanente (6%);
- euro 1.516,86 per inabilità temporanea, di cui:
- euro 674,16 per inabilità temporanea totale (euro 56,18x12 gg.)
- euro 842,70 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 28,09x30 gg.)
Quanto alle spese mediche, l'importo documentato e ritenuto congruo dal CTU ammonta ad Euro
604,00.
Complessivamente, pertanto, il danno patrimoniale subito dall'attore ammonta ad Euro
11.014,01.
L'attore ha, inoltre, avanzato solo nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 la richiesta di risarcimento del danno morale, del danno esistenziale e del danno alla incapacità lavorativa specifica.
3 Premessa l'assenza di prova in ordine a tali danni (prova ancora più necessaria anche quanto al danno morale, stante la lieve entità delle lesioni), si rileva come la richiesta non sia stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, debba dichiararsi tardiva, stante la violazione delle preclusioni sancite dal codice di rito.
Le richieste devono, dunque, essere dichiarate inammissibili poiché tardive.
Del pari tardiva risulta la domanda di liquidazione dei compensi legali relativi alla fase stragiudiziale, avanzata per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale.
L'assicurazione, nel mese di maggio 2022, ha corrisposto al danneggiato un acconto di Euro
5.000,00.
Orbene “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre
l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva”
(Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (e così per euro 5.500,00 all'attualità), e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di € 5.514,01.
Per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat fino al pagamento del primo acconto e, quindi, sulla somma residua fino alla presente sentenza;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
4 Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento, sul totale delle somme come sopra liquidate dovranno, invece, essere corrisposti, per effetto della pronuncia della liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art 1282 c.c, gli interessi annui al tasso legale.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'importo del decisum (prossimo ai limiti inferiori dello scaglione). Le spese di CTU vengo poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) condanna le parti convenute in solido a pagare in favore del sig. , a titolo Parte_1 risarcitorio per i danni subiti in conseguenza del sinistro, l'importo complessivo di Euro €
5.514,01 determinato come in motivazione, oltre lucro cessante da calcolarsi con le modalità di cui alla parte motiva, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna le parti convenute in solido a rifondere al difensore di parte attrice, avv. Alessio
Pepè, dichiaratosi antistatario, le spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Roma il 5.11.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
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