TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1846/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Ada Gambardella Giudice Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da: e , entrambi col patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. MARCO FIORI RICORRENTI Oggetto: riconciliazione fra coniugi CONCLUSIONI delle PARTI
“(…) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 157 del Codice civile il sottoscritto procuratore nell'interesse dei ricorrenti, conferma le condizioni già indicate e sottoscritte dalle parti nel ricorso introduttivo, chiedendo che il Tribunale adito, preso atto della loro volontà di riconciliarsi, ordini l'annotazione della intervenuta riconciliazione nell'estratto dell'atto di matrimonio ad ogni effetto di legge” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 28 maggio 2025 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
chiedevano che il tribunale accertasse la loro intervenuta riconciliazione.
[...]
Esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Padova il 18 maggio 1974 e che con decreto di questo tribunale del 14 aprile 2010 era stata omologata la loro separazione consensuale, eseguendosi le conseguenti annotazioni sul registro dello stato civile. Rappresentavano quindi di essersi riconciliati, avendo ripreso la convivenza matrimoniale superando la crisi coniugale e domandavano che il tribunale ne prendesse atto, aggiungendo che i loro due figli, nati rispettivamente il 26 novembre 1974 e il 7 giugno 1978, erano ormai da tempo maggiorenni ed autonomi. Concludevano pertanto come riportato in epigrafe e dichiaravano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza col deposito di note scritte. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza cartolare del 26 giugno 2025, alla quale le parti confermavano l'intervenuta riconciliazione. La domanda congiunta dev'essere accolta, ritenendo il collegio che i coniugi abbiano interesse a far accertare dal giudice la cessazione degli effetti della separazione, non potendo reputarsi preclusa la via del ricorso alla giurisdizione ordinaria anche ove sia sufficiente, come nella specie, rendere una dichiarazione di riconciliazione davanti all'ufficiale dello stato civile. Sebbene, infatti, l'art. 157, c.c., preveda espressamente che i coniugi possano stabilire concordemente di far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che occorra a tal fine l'intervento del giudice, deve ritenersi comunque consentito che, allo scopo di ottenere il relativo accertamento in tempi brevi e con la certezza offerta dal riscontro di una verifica giurisdizionale, gli interessati possano adire anche il giudice della famiglia, rendendo come nella specie la comune dichiarazione di voler ripristinare l'unione matrimoniale facendo cessare, con efficacia ex nunc, lo stato di separazione. Ritiene dunque il collegio di recepire l'accordo delle parti, provvedendo in conformità. Nulla per le spese, stante la natura volontaria e consensuale del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti della separazione fra i coniugi e , omologata con decreto di questo Parte_1 Parte_2 tribunale in data 14 aprile 2010. Nulla per le spese. Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Padova per l'annotazione della sentenza. Sassari 1 luglio 2025 Il Presidente est. Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Ada Gambardella Giudice Elisabetta Carta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da: e , entrambi col patrocinio Parte_1 Parte_2 dell'avv. MARCO FIORI RICORRENTI Oggetto: riconciliazione fra coniugi CONCLUSIONI delle PARTI
“(…) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 157 del Codice civile il sottoscritto procuratore nell'interesse dei ricorrenti, conferma le condizioni già indicate e sottoscritte dalle parti nel ricorso introduttivo, chiedendo che il Tribunale adito, preso atto della loro volontà di riconciliarsi, ordini l'annotazione della intervenuta riconciliazione nell'estratto dell'atto di matrimonio ad ogni effetto di legge” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato il 28 maggio 2025 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
chiedevano che il tribunale accertasse la loro intervenuta riconciliazione.
[...]
Esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Padova il 18 maggio 1974 e che con decreto di questo tribunale del 14 aprile 2010 era stata omologata la loro separazione consensuale, eseguendosi le conseguenti annotazioni sul registro dello stato civile. Rappresentavano quindi di essersi riconciliati, avendo ripreso la convivenza matrimoniale superando la crisi coniugale e domandavano che il tribunale ne prendesse atto, aggiungendo che i loro due figli, nati rispettivamente il 26 novembre 1974 e il 7 giugno 1978, erano ormai da tempo maggiorenni ed autonomi. Concludevano pertanto come riportato in epigrafe e dichiaravano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza col deposito di note scritte. La causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza cartolare del 26 giugno 2025, alla quale le parti confermavano l'intervenuta riconciliazione. La domanda congiunta dev'essere accolta, ritenendo il collegio che i coniugi abbiano interesse a far accertare dal giudice la cessazione degli effetti della separazione, non potendo reputarsi preclusa la via del ricorso alla giurisdizione ordinaria anche ove sia sufficiente, come nella specie, rendere una dichiarazione di riconciliazione davanti all'ufficiale dello stato civile. Sebbene, infatti, l'art. 157, c.c., preveda espressamente che i coniugi possano stabilire concordemente di far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che occorra a tal fine l'intervento del giudice, deve ritenersi comunque consentito che, allo scopo di ottenere il relativo accertamento in tempi brevi e con la certezza offerta dal riscontro di una verifica giurisdizionale, gli interessati possano adire anche il giudice della famiglia, rendendo come nella specie la comune dichiarazione di voler ripristinare l'unione matrimoniale facendo cessare, con efficacia ex nunc, lo stato di separazione. Ritiene dunque il collegio di recepire l'accordo delle parti, provvedendo in conformità. Nulla per le spese, stante la natura volontaria e consensuale del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti della separazione fra i coniugi e , omologata con decreto di questo Parte_1 Parte_2 tribunale in data 14 aprile 2010. Nulla per le spese. Manda all'ufficiale dello stato civile del comune di Padova per l'annotazione della sentenza. Sassari 1 luglio 2025 Il Presidente est. Stefania Deiana