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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/11/2025, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 1963/2023
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione Civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1963 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., proposta con citazione da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 che agisce a mezzo della mandataria, (P. IVA , già denominata Parte_2 P.IVA_2 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n.7, rappresentata
[...]
e difesa dall'Avv. Vincenzo Petrella (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- Parte attrice;
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2 C.F._2
Cipriano D'ER alla Via A. Moro n. 24, detenuto presso Casa Circondariale di Lanciano;
- Convenuto contumace;
NONCHÉ DI
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi CP_3 C.F._3 residente in [...], e (C.F. ), nato a [...] CP_4 C.F._4
D'ER (CE) il 26/06/1977 ed ivi residente in [...], rappresentati e difesi da quest'ultimo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Cipriano d'ER (CE), Via Torino n. 32 (pec.
; Email_2
- Convenuti;
1 CONCLUSIONI
Come rassegnate a verbale all'udienza del 6 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 10 febbraio 2023 e tempestivamente iscritto a ruolo in data 15 febbraio 2023, citava in giudizio Parte_1
, e , al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia Controparte_2 CP_4 CP_3 relativa ex art. 2901 c.c. del trasferimento della quota di comproprietà indivisa del fabbricato riportato nel N.C.E.U. del Comune di San Cipriano d'ER, Via Torino n. 8, al Foglio 5 p.lla 130 sub. 1, disposto con atto di compravendita a favore del terzo a rogito del notaio (rep. n. 46.580; Persona_1 racc. n. 19.160) del 22/02/2018.
L'istituto di credito attore faceva rilevare che:
- La banca sarebbe creditrice del convenuto della somma di € 600.000,00 oltre Controparte_2 interessi e spese di procedura, in forza del decreto ingiuntivo n. 657/2012 del 5/11/2012, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in qualità di fideiussore della
[...] di;
Parte_3 Controparte_2
- il decreto ingiuntivo, opposto dalla con atto di Parte_4 Controparte_2 citazione notificato in data 29/12/2012, veniva confermato con sentenza n. 1205/2021 del
20/04/2021;
- nelle more del giudizio, nel contesto di una operazione di cartolarizzazione, il credito in origine di titolarità di veniva ceduto alla Controparte_5 Parte_1
- da ispezione ipotecaria, emergeva che, con atto di compravendita a favore del terzo, a rogito del notaio del 22/02/2018 (rep. n. 46.580, racc. n. 19.160), trascritto in data Persona_1
07/03/2018, il alienava insieme alla moglie , il fabbricato sito Controparte_2 Parte_5 in San Cipriano d'ER, Via Torino n. 8, per il prezzo di € 159.515,52, a , che CP_4
acquistava in favore della madre , poi deceduta. Persona_2
Sulla scorta di tale ricostruzione, l'attrice deduceva il carattere lesivo, per le proprie aspettative di soddisfazione, dell'atto dispositivo posto in essere dal , Questi, infatti, si sarebbe, nel Controparte_2 corso del giudizio di opposizione, spogliato di tutti i beni immobili nella sua titolarità, evidentemente allo scopo di ridurre la propria garanzia patrimoniale generica.
In virtù di ciò, chiedeva quindi al Tribunale di dichiarare l'inefficacia dell'atto di trasferimento nei suoi confronti e di condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite.
Con atto del 11 luglio 2023, si costituivano e , i quali insistevano per il CP_3 CP_4 rigetto dell'avvera domanda ed offrivano una diversa prospettazione dei fatti di causa.
2 In via preliminare eccepivano il difetto di legittimazione della banca e l'assenza di procura speciale di parte mandataria. Nel merito, invece, rappresentavano che la parte aveva con diligenza effettuato tutte le indagini necessarie, riscontrando con ispezione ipotecaria del 19/02/2016, che l'unico vincolo esistente sull'immobile era un'iscrizione di Equitalia Polis s.p.a. del 2010, che nelle more dell'atto definitivo di compravendita, veniva pagata dal venditore, come attestato dallo stesso notaio nell'atto di vendita.
Rilevavano quindi l'estraneità e la buona fede delle parti acquirenti, evidenziavano l'insussistenza della scientia damni necessaria ai fini della dichiarazione di inefficacia relativa e concludevano per il rigetto della domanda attorea.
All'udienza del 06/11/2025, le parti si riportavano alle memorie prodotte in atti e rinunziavano ai termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini.
***
Come è noto, lo scopo dell'azione revocatoria è quello di tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore tenda in modo fraudolento a impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla responsabilità patrimoniale. L'azione mira a produrre nei confronti del creditore l'inefficacia parziale e relativa dell'atto dispositivo del debitore, evitando che il bene alienato sia sottratto all'azione esecutiva dei creditori dell'alienante e giovando al solo creditore che ha esercitato l'azione.
In sintesi, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, come disciplinati dall'art. 2901 c.c., sono i seguenti: l'esistenza, al momento della proposizione dell'azione, di un credito, anche litigioso, verso il debitore;
l'eventus damni, vale a dire il pregiudizio che alle ragioni del creditore possa derivare dall'atto da revocare, essendo sufficiente all'uopo il profilarsi del pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva proposta nei suo confronti sia infruttuosa (cfr. Cass. nn.
16464/2009 e 7452/2000); nei casi in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento rispetto alle ragioni creditorie (cfr. Cass. nn. 23509/2015 e 13343/2015), nonché, qualora l'atto dispositivo sia a titolo oneroso, la conoscenza da parte del terzo avente causa che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Va poi ulteriormente precisato che la prova del requisito della scientia damni può essere fornita anche tramite presunzioni (da ultimo, Cassazione civile sez. III,
18/01/2019, n.1286), l'elaborazione giurisprudenziale, infatti, ha individuato una pluralità di elementi da cui desumere la consapevolezza del pregiudizio ai creditori da parte sia del debitore che del terzo.
Nel caso di specie, trattandosi di atto a titolo oneroso, posto in essere successivamente al sorgere del credito, sussiste dunque la necessità, da parte dell'attore che invoca la dichiarazione di inefficacia relativa, di fornire la prova della scientia damni da parte del terzo acquirente.
3 Ad avviso della banca attrice tale elemento psicologico in capo all'acquirente si ricaverebbe da plurimi elementi indiziari, consistenti essenzialmente: nella sussistenza di iscrizioni pregiudizievoli nei pubblici registri in ordine alla figura dell'alienante, , e della Controparte_2 Parte_4 CP_2
; la sussistenza di legami di parentela fra le parti;
la circostanza che non siano emersi, agli atti, i
[...] pagamenti intercorsi fra le parti, per la compravendita in oggetto;
le modalità anomale di pagamento previste nell'atto in oggetto, in quanto il corrispettivo sarebbe stato versato anni prima della stipula dell'atto e senza alcuna garanzia;
la circostanza che il prezzo, stando a quanto dichiarato in atti dalle parti, sarebbe stato corrisposto interamente alla , moglie del , e non anche al stesso, Pt_5 CP_2 CP_2 comproprietario del bene;
infine il carattere non congruo del prezzo di compravendita, in quanto, ad avviso dell'istituto di credito, l'immobile ceduto dal avrebbe avuto, all'epoca del trasferimento, CP_2 un valore superiore ai circa 160.000,00 euro indicati nell'atto di compravendita.
Alla luce dell'istruttoria espletata, si ritiene che gli elementi emersi non siano rilevanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. al fine di configurare la scientia damni in capo alla parte acquirente.
La circostanza che vi fossero altre iscrizioni ipotecarie su altri beni (oltre a quella insistente sul bene medesimo e rimossa prima della stipula) del al momento in cui è stato effettuato il trasferimento CP_2 in questione, non può ritenersi elemento preciso e rilevante, atteso che: le iscrizioni insistenti su altri beni, per quanto indizianti nel senso della sussistenza di una esposizione debitoria da parte del disponente, non necessariamente avrebbe dovuto indurre l'acquirente a percepire il carattere lesivo dell'alienazione, in quanto i debiti emergenti dalle iscrizioni, potevano ritenersi ragionevolmente garantiti, per l'appunto, dalla sussistenza della garanzia reale concessa dal disponente su altri specifici beni. Né la parte acquirente avrebbe potuto ricavare altrove la sussistenza di altri debiti già contratti dal disponente al momento del trasferimento, dal momento che, come si evince dallo stesso report prodotto da parte attrice in allegato alla citazione (all. 5 alla citazione), non risultavano protesti a carico del disponente . CP_2
Quanto alla paventata sussistenza di rapporti di parentela, o comunque di conoscenza, fra le parti,
l'istituto di credito attore non prova tale circostanza in nessun modo, sicché non vi sono, in atti, elementi dai quali desumere che la parte acquirente potesse conoscere aliunde la reale esposizione debitoria del disponente al momento del trasferimento.
In relazione ai pagamenti, invece, deve constatarsi che i convenuti, costituitisi, hanno documentato i pagamenti effettuati in favore della parte alienante, producendo in atti copia delle distinte di bonifico effettuate e degli assegni, con cui sono state versate le caparre e gli acconti sul saldo, in vista del contratto definitivo del febbraio 2018.
In ordine al fatto che il corrispettivo sia stato versato in anticipo, anni prima del definitivo e senza alcuna garanzia, si rileva che tale circostanza non appare dirimente ai fini della configurazione della scientia damni, anche alla luce della circostanza emersa in seguito alla costituzione dei convenuti, per cui al definitivo si
4 è addivenuti, fra le parti, dopo la stipula di un contratto preliminare, mediante scrittura privata, avvenuta nel febbraio 2016 e che i primi versamenti effettuati in vista del definitivo erano stati previsti dalle parti a titolo di caparra confirmatoria. In ordine alla carenza di data certa del preliminare, eccepita dall'istituto di credito, ci si limita a constatare che al contratto preliminare fanno riferimento le causali dei bonifici, come risultanti dalle distinte rilasciate dalle filiali disponenti, prodotte in atti dai convenuti, e che consentono, quindi, indirettamente e per relationem, di attribuire data certa al preliminare prodotto.
Anche la pretesa non congruità del prezzo di compravendita, dedotta dalla banca, non viene comprovata in alcun modo dall'istituto di credito, che non ha indicato nemmeno il presumibile valore del cespite.
Per cui non può darsi a tale deduzione alcuna forza probatoria nel configurare una presunzione di conoscenza della lesività dell'atto per il ceto creditorio del disponente (al contrario i convenuti hanno prodotto rilievi fotografici del fabbricato, dai quali si desume, invece, che l'immobile era in condizioni fatiscenti al momento della conclusione del preliminare di vendita).
In definitiva l'unico elemento, tra quelli indicati da parte attrice, che potrebbe assumere valore indiziante, nel senso della sussistenza di una scientia damni da parte del terzo acquirente, va ravvisato, nel caso di specie, nella circostanza che i pagamenti siano stati effettuati tutti in favore della , moglie del Pt_5
, e comproprietaria dell'immobile compravenduto e non anche, almeno in parte, in favore del CP_2
stesso, debitore dell'istituto di credito attore. CP_2
Tuttavia anche tale elemento, specialmente se isolatamente considerato, alla luce degli elementi emersi, non può assurgere ad indizio grave e preciso, come tale rilevante ex art. 2729 c.c., ben potendo, da questo punto di vista, un simile assetto essere stato voluto dalla parte disponente anche per ragioni diverse (ad esempio di carattere fiscale), rispetto a quelle espressamente tutelate dal meccanismo di cui all'art. 2901
c.c.
Ne consegue che tale elemento, in assenza di ulteriori indici presuntivi, non può comunque ritenersi sufficiente a manifestare all'esterno la conoscenza da parte dell'acquirente dei profili di lesività, e quindi dell'eventus damni, dell'operazione in oggetto per i creditori del disponente . CP_2
L'assenza della scientia damni comporta l'assorbimento delle ulteriori eccezioni pure sollevate da parte convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e s.m.i., attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate, e con esclusione della fase istruttoria (che in sostanza non ha avuto luogo, trattandosi di procedimento dal carattere documentale), con attribuzione al procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., dichiaratosi antistatario.
Nulla per le spese nei confronti del convenuto , stante la mancata costituzione. Controparte_2
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda ex art. 2901 c.c. proposta da parte attrice;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore costituito dei convenuti e , che si liquidano in euro 4.217,00 per compensi, oltre spese CP_4 CP_3 generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- Nulla per le spese nei confronti del convenuto , stante la mancata costituzione. Controparte_2
ER, 29 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara
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