Ordinanza cautelare 14 settembre 2018
Sentenza 31 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/01/2023, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2023
N. 01698/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09570/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9570 del 2018, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego di concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso in data 12 aprile 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore l’avv. Donatella Testini nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023, svoltasi con modalità telematica in videoconferenza, tramite la piattaforma Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del diniego indicato in epigrafe, con il quale il Ministero dell’Interno non ha accolto l’istanza presentata dal ricorrente, cittadino -OMISSIS-, in data 5 maggio 2015.
L’Amministrazione ha ritenuto ostativa alla concessione dello status di cittadino la condanna del ricorrente per uso di atto falso (reato p. e p. dall’art. 489 c.p.), giusta decreto penale n. 396/98 del 4 marzo 1998 (esecutivo il 5 maggio 1998), e l’omessa relativa dichiarazione nella domanda di concessione della cittadinanza, in ragione della quale è incorso in una nuova violazione del codice penale.
Avverso il predetto atto insorge il ricorrente deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per deficit istruttorio e motivazionale.
Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
L’istanza cautelare, presentata in via incidentale della parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n-OMISSIS-
Previo deposito di ulteriori memorie e documenti, la causa viene ritenuta per la decisone alla pubblica udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 gennaio 2023.
2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
2.1 Il ricorrente lamenta che “ il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana risulta motivato con riferimento all'emersione - in seguito all'esperimento dell'attività informativa – di una condanna penale per oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 bis c.p. e per violazione degli obblighi inerenti il soggiorno ex art. 6 comma 3 D.Lgs 286/98, tale da consentire di affermare di non aver raggiunto un grado sufficiente di integrazione e di rispetto delle leggi e istituzioni in genere ”.
Soggiunge che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione “ né la natura di scarso allarme sociale del reato commesso, la sua lontananza nel tempo, né il quadro complessivo, personale, lavorativo e di integrazione sociale della ricorrente ”.
Il procedimento penale, infine, su sarebbe “ concluso con la declaratoria di cessazione degli effetti penali del reato in data 8.5.2018 ”.
2.2.1 Rileva, in primis , il Collegio l’irrilevanza dell’ultima circostanza su indicata, in quanto successiva all’adozione dell’atto gravato.
2.2.2 Occorre, inoltre, evidenziare che il ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, fa riferimento a una fattispecie di reato diversa da quella risultante dall’informativa della Questura di -OMISSIS- e che, in sede di partecipazione procedimentale, ha rappresentato di non aver dichiarato la condanna in quanto non sapeva che era stato aperto un procedimento penale a suo carico e di aver poi chiesto la cessazione degli effetti penali.
L’Amministrazione ha ritenuto tali circostanze irrilevanti.
2.2.3 Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal noto orientamento del Tribunale secondo il quale “la dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, in ordine alla sussistenza di eventuali condanne penali irrevocabili, è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, e comunque è indicativa di una non compiuta integrazione, e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire.
Cosicché, anche a prescindere dal richiamo alla condanna, il provvedimento impugnato trova una autonoma giustificazione nella suddetta falsa dichiarazione, la cui valutazione in termini di impedimento al riconoscimento della cittadinanza non appare irragionevole né sproporzionata, per cui il Collegio non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale del Ministero (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I Ter, 31 agosto 2020 n. 9289 e, più di recente, T.A.R. Lazio - Roma, sez. V Bis, 22 giugno 2022, n. 8338)”.
Nel caso di specie, peraltro, risulta che il ricorrente abbia subito la confisca di quanto sequestrato a seguito del reato e che abbia provveduto al pagamento della pena pecuniaria inflitta, sicché appare poco verosimile che egli non abbia avuto conoscenza del procedimento penale.
2.2.4 In linea generale, come è noto, deve ritenersi che la lealtà e la correttezza dello straniero che formula la richiesta sono elementi di assoluto rilievo al fine di apprezzare le condizioni soggettive dell’interessato. In questo senso, la falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale presenta un oggettivo disvalore che l’amministrazione deve considerare con la massima attenzione (da ultimo, Cons. St., sez. III, 2 agosto 2022, n. 6789).
Nella vicenda in esame, inoltre, manca qualsiasi elemento relativo alla posizione personale del ricorrente da porre in bilanciamento con l’oggettivo disvalore della falsa dichiarazione, in quanto da un lato, nulla è stato dedotto sul punto in sede procedimentale, dall’altro, in questa sede è stato meramente dedotto un generico e non dimostrato “quadro complessivo, personale, lavorativo e di integrazione sociale”.
2.3 Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell’Interno, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 – tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113 e del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021- con l'intervento dei magistrati:
Michele Buonauro, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Michele Buonauro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.