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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 13.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 5500 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Federica De Santis, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fara in
Sabina, via XXIV Maggio, 21;
Appellante
1 e
CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Pettine, per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rieti, via Paolo Borsellino, 5;
Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1713/23 del Tribunale di Velletri, depositata il 13.9.2023
Premesso che:
e anno contratto matrimonio il 25.9.2014 e non Parte_1 CP_1
hanno avuto figli;
con ricorso depositato il 12.3.2018, ha adito il Tribunale di CP_1
Velletri, per sentir pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito a e con riconoscimento di un assegno, per il proprio Parte_1
mantenimento, dell'importo mensile di € 500,00;
costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda di separazione, opponendosi alle ulteriori domande formulate dalla controparte;
all'esito dell'udienza presidenziale dell'11.3.2019, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, riconoscendo alla ricorrente un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili;
2 con sentenza non definitiva n. 1713/23, il Tribunale ha disposto la separazione personale dei coniugi addebitandola a ha posto a carico di Parte_1
quest'ultimo un assegno, per il mantenimento della moglie, dell'importo mensile di € 150,00; ha condannato il resistente al pagamento delle spese di lite
(liquidate in € 7.600,00);
con ricorso depositato l'8.11.2023, ha censurato l'avvenuto Parte_1
addebito della separazione;
ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento erroneamente posto a suo carico in virtù di un'inesatta valutazione delle rispettive situazioni economiche delle parti;
ha chiesto altresì la revoca della condanna alle spese del primo grado del giudizio e la relativa compensazione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite per l'appello;
si è costituita contestando la fondatezza dell'impugnazione e CP_1
chiedendone il rigetto;
il Procuratore Generale, cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha espresso alcun parere;
autorizzato con provvedimento dell'8.1.2025, il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
La materia del contendere investe, in primo luogo, l'avvenuto addebito della separazione a Parte_1
In proposito, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente chiarito che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri 3 che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020) e che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte rileva come, nel caso di specie, non abbia adeguatamente CP_1
dimostrato né i comportamenti contrari al dovere di assistenza ascritti al coniuge, né che tali (eventuali) comportamenti abbiano avuto un'efficacia determinante nel far venir meno la comunione di vita morale e spirituale, preesistente tra le parti.
In particolare, osserva, in primo luogo, il Collegio che correttamente il giudice di prime cure non ha ammesso la prova testimoniale articolata da CP_1
tesa a dimostrare il comportamento anaffettivo del coniuge che si
[...]
sarebbe anche ritratto di fronte alla possibilità di avere rapporti intimi con la moglie: al riguardo, infatti, quest'ultima ha formulato capitoli di prova del tutto generici, senza indicare alcun episodio specifico, che avrebbe potuto contribuire a dimostrare le proprie allegazioni.
4 Per contro, nel corso dell'ammesso interrogatorio formale di CP_1
costei ha riconosciuto che, nei mesi precedenti al proprio allontanamento dalla casa familiare, “il rapporto coniugale era segnato da continui litigi”, scaturiti dal fatto che la moglie rimproverava al marito di essere “completamente assente nel rapporto di coppia”.
Evidentemente tale unica circostanza dà conto di una disaffezione del coniuge, sintomo di una crisi coniugale in corso, ma non è sufficiente a dimostrare che costui abbia violato il dovere di assistenza alla moglie, che può giustificare l'addebito della separazione.
Né può condividersi l'assunto, contenuto nella sentenza di primo grado, secondo cui nella propria memoria di costituzione, abbia Parte_1
sostanzialmente ammesso di essersi chiuso in una sorta di “isolazionismo affettivo”, rispetto alla moglie: a ben vedere, infatti, il coniuge ha, piuttosto, dedotto che o avrebbe ostacolato nel mantenere i rapporti con CP_1
i propri familiari ed amici e, con riferimento a costoro, quindi, si sarebbe creato un clima di chiusura e di allontanamento.
In conclusione, non ha fornito alcuna prova né di eventuali CP_1
comportamenti del coniuge contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, né che tali condotte abbiano causato la crisi coniugale tra le parti.
In riforma della sentenza di primo grado, dunque, la domanda di addebito della separazione a dev'essere respinta. Parte_1
L'appellante ha anche chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie, posto a suo carico dal Tribunale.
5 Al riguardo, la Corte osserva, in primo luogo, che il rapporto coniugale tra le parti si è protratto solo per circa 4 anni.
Inoltre, volendo valutare comparativamente le rispettive situazioni reddituali, si rileva che:
- attualmente è dipendente di un istituto di vigilanza con Parte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione mensile netta di € 1.380,00 circa, su 12 mensilità; la busta paga del mese di settembre 2024, tuttavia, riporta un netto di € 1.500,00 circa e dagli estratti di conto corrente risultano frequenti accrediti da parte del datore di lavoro per importi anche superiori (verosimilmente riconducibili ad attività di lavoro straordinario); ha spese abitative per €
550,00 mensili;
è titolare di un conto corrente con saldo irrilevante al
31.3.2024; ha dichiarato di convivere con una donna disoccupata;
- dal mese di ottobre 2023 lavora con la società SDS con CP_1
rapporto part time a tempo indeterminato e percepisce la retribuzione mensile di € 884,00; non ha spese abitative in quanto vive con la madre, pensionata;
ha un'invalidità del 67%, con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 34% ed il 73%; è titolare di un conto corrente con saldo attivo irrilevante al mese di ottobre 2024.
Dall'esame comparativo delle attuali, rispettive situazioni economiche delle parti, dunque, risulta una sostanziale equivalenza reddituale.
Tale circostanza, unitamente alla considerazione relativa alla breve durata del matrimonio ed ad una positiva valutazione della capacità di produrre reddito dell'appellata -assunta a tempo indeterminato, nonostante la sua riconosciuta invalidità-, induce a ritenere che debba essere revocato l'assegno di
6 mantenimento posto a carico di in favore di Parte_1 CP_1
con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Inoltre, l'esito complessivo del giudizio comporta che debbano essere interamente compensate tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale,
in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Velletri n. 1713/23, depositata il 13.9.2023, respinge la domanda di addebito della separazione, formulata da CP_1
revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore Parte_1
di con decorrenza dalla pubblicazione della presente CP_1
sentenza;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13.2.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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