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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 300/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 300/2023 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. LUCA Parte_1 C.F._1
MIRCO (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(P.I ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata dalla procuratrice speciale Parte_2
(P.I: ) con il patrocinio dell'Avv. ELENA FRASCINO (CF:
[...] P.IVA_2
C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 45/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
11/01/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 In data 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
… affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze VOGLIA ad integrale riforma della sentenza n. 45/2023 del Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, in persona della Dott.ssa Orani, procedimento RG 12123/2017, notificata in data 12.01.2023, accertare che la firma apposta al contratto di finanziamento in atti n. pratica 6139961 è apocrifa e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'obbligo fideiussorio e di garanzia contenuto nell'atto medesimo;
conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno appellante e per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2930/2017 già opposto in primo grado e, per l'effetto ancora, condannare l'appellato alla CP_1 restituzione della somma complessiva di € 35.783/54 (portata nel decreto ingiuntivo a titolo di capitale, interesse e spese di procedura) corrisposta dall'appellante, salvo ripetizione, in ossequio al Decreto Ingiuntivo citato.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta:
1) Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello promosso dal sig. , per violazione degli artt. 342 e 348 bis del c.p.c. con tutte le Parte_1 conseguenze di legge;
2) Nel merito, rigettare integralmente l'atto di appello così come proposto, perché totalmente infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge, disattendendo ogni richiesta dell'appellante anche di carattere istruttorio;
3) Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 45/2023, emessa in data 09.01.2023, dal Tribunale di Firenze nel procedimento rubricato al n. RG 12123/2027 e depositata in data 11.01.2023;
4) Condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 45/2023 pubblicata il 11/01/2023, il Tribunale di Firenze ha così
pagina 2 di 13 deciso:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il DI n. 2930
[...] del 2017, emesso dal Tribunale di Firenze;
2) CONDANNA a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in € 7.616,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
3) PONE a carico di le spese di CTU, liquidate come da decreto in Parte_1 atti;
4) CONDANNA al pagamento, a favore di a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, dell'importo di € 1.088,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta da al Parte_1
D.I., emesso dal Tribunale di Firenze, con cui gli era stato intimato il pagamento,
a favore di dell'importo di € 30.767,80, a titolo di saldo del CP_1 finanziamento contratto per l'acquisto di un'automobile.
L'opponente aveva chiesto di accertare che le firme apposte su detto contratto, da lui disconosciute, fossero apocrife e per questo di dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'obbligo di garanzia a proprio carico, nonché di accertare l'inesistenza di debiti verso l'ingiungente e per l'effetto revocare il provvedimento monitorio opposto.
, in qualità di procuratrice di si Parte_2 CP_1 era costituita regolarmente in giudizio e aveva contestato tutte le deduzioni dell'opponente, esprimendo la volontà di avvalersi della scrittura disconosciuta, chiedendone la verificazione.
Era stata, quindi, disposta la CTU grafologica per l'accertamento dell'autenticità delle firme apposte sul predetto contratto di finanziamento e la causa era stata quindi decisa come sopra indicato.
pagina 3 di 13 A fronte del rigetto dell'opposizione a con atto di citazione, regolarmente CP_2 notificato, (di seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello Controparte_1
proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i
[...] seguenti motivi di appello:
1) omessa e/o erronea valutazione delle risultanze della Consulenza tecnica
d'ufficio. In particolare, omessa e/o erronea valutazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'ufficio in merito all'ultima firma apposta sul contratto di finanziamento. Conseguenze giuridiche;
2) erronea e/o inesatta valutazione degli elementi di cui all'art. 96, comma 1 CPC.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, (di seguito Controparte_1 solo o anche APPELLATA) nel costituirsi in giudizio, per il tramite di CP_1 [...]
(di seguito solo CN&F) ha eccepito l'inammissibilità Parte_2 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 28.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
IN VIA PRELIMINARE
pagina 4 di 13 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va disattesa in quanto assorbita dall'assunzione della presente causa in decisione, proprio a fronte della non manifesta infondatezza del gravame.
Va, del pari, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. avendo l'appello consentito di cogliere la portata delle censure mosse alla sentenza impugnata.
NEL MERITO
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di appello l'APPELLANTE denuncia l'errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di primo grado fondato il proprio convincimento unicamente sull'elaborato peritale depositato dal CTU, valutando, tra l'altro, non correttamente le conclusioni ivi contenute, né da un punto di vista fattuale, né da un punto di vista logico.
A detta dell'APPELLANTE, infatti, il Giudice pur affermando di condividere le conclusioni della Consulenza d'Ufficio, in realtà, ne ha travisato il contenuto, stravolgendone il significato.
Precisamente, secondo il dalle conclusioni rassegnate dal CTU risulterebbe Pt_1 chiaro che nove delle firme apposte sul contratto sarebbero a lui riconducibili, mentre la decima sottoscrizione no, ma ciò, non sarebbe stato preso nella giusta considerazione dal primo Giudice, il quale, seppur l'ultima firma fosse risultata apocrifa, l'avrebbe considerata, comunque, non idonea a pregiudicare l'esistenza pagina 5 di 13 in sé del contratto, in quanto riguardante unicamente la clausola sulla copertura assicurativa accessoria al prestito.
L'APPELLATA ha replicato eccependo l'infondatezza della doglianza in quanto destituita di qualsiasi fondamento, sia in fatto, che in diritto. A detta di , CP_1 infatti, andrebbe riconosciuta piena correttezza alla decisione del Giudice di prime cure, nella parte in cui, previo esame delle risultanze probatorie e della copiosa documentazione allegata, recependo l'elaborato peritale del CTU, ha accertato l'autenticità delle firme apposte dal e, conseguentemente, del contratto di Pt_1 finanziamento.
Inoltre, precisa l'APPELLATA che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, il Tribunale, non si sarebbe limitato a “recepire acriticamente”
l'elaborato del CTU, avendo ritenuto di non dover apportare ulteriori considerazioni ad un ragionamento che, già di per sé, aveva seguito un iter logico-giuridico chiaro e rispettoso della disciplina in materia e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
Ciò posto, rileva in primo luogo il Collegio che è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze istruttorie che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione del proprio convincimento.
Occorre sottolineare, infatti, che l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove fornite o comunque, acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto, posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.
pagina 6 di 13 In altre parole, “il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente” (Cass. n. 29730/2020).
Conseguentemente, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
In particolare, con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio “in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce
l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili” (Cass. Sentenza n. 15804 del
06/06/2024)
Nel caso di specie, tra l'altro, è da rilevare che non sono state riscontrate
“contrarie allegazioni dei consulenti di parte” meritevoli di considerazione, tanto che il Tribunale lo ha evidenziato, precisando che il nei suoi atti, ha Pt_1 riconosciuto di condividere il metodo e le argomentazioni scientifiche del CTU, reputandole appunto” immuni da qualunque censura”.
Da tanto si evince che il Tribunale abbia correttamente condiviso e validamente interpretato le conclusioni dell'Ausiliario, nel senso dell'autenticità della scrittura privata di cui trattasi, senza dover apportare ulteriori considerazioni ad un ragionamento che, già di per sé, aveva seguito un iter logico-giuridico chiaro, coerente e logico.
pagina 7 di 13 Il CTU, infatti, ha accertato in modo esaustivo ed immune da vizi logici, che le firme presenti in numero di nove sul contratto di finanziamento del 10.03.2010 fossero state sicuramente apposte dal e che solo l'ultima, presente in calce Pt_1 alla clausola inerente all'adesione alla copertura assicurativa, fosse con molta probabilità riconducibile ad altra persona.
Riguardo alla presunta invalidità di quest'ultima clausola per mancanza del consenso e la sua idoneità ad inficiare la validità dell'intero contratto in questione,
è importante rilevare che, a norma dell'art. 1419 c.c., la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto, sole se risulta che i contraenti non l'avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la nullità si estende all'intero contratto solo se si tratta di una pattuizione autonoma essenziale ovvero di una pattuizione in correlazione inscindibile con il resto.
L'indagine al riguardo “va condotta con criterio oggettivo, con riferimento alla perdurante utilità del contratto rispetto agli interessi con esso perseguiti;
pertanto, il principio di conservazione deve escludersi solo quando la clausola e il patto nullo si riferiscono ad un elemento essenziale del negozio oppure si trovino con le altre pattuizioni in tale rapporto di interdipendenza che queste non possano sussistere in modo autonomo.” (Cass. n. 2340/1995)
Infatti, la nullità di una singola clausola “si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza” (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024).
Pertanto, la prova della mancanza di un interesse al mantenimento del contratto
“deve essere fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo un
pagina 8 di 13 apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito”.
(Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024).
Tali principi possono essere applicati anche ai contratti conclusi mediante utilizzazione di moduli o formulari predisposti da una delle parti.
Infatti “l'inserimento in essi di una clausola non comporta automaticamente
l'essenzialità della stessa, con la conseguente estensione della sua eventuale nullità all'intero contratto, essendo, invece, necessario a riguardo un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in Cassazione se adeguatamente e razionalmente motivato (Cass.
Civ.8970/2000).
Ciò posto, nel caso di specie, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, dagli atti di causa risultano incontestate circostanze nonché molteplici elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, oltre ad avallare le conclusioni del CTU in ordine all'autenticità delle firme, confermano anche il concreto interesse delle parti ad addivenire alla conclusione del contratto di finanziamento e ad avvalersi degli effetti dello stesso, nonostante la presenza della clausola di dubbia validità per mancanza di firma autentica.
Precisamente tali incontestate circostanze riguardano la documentazione necessaria alla stipula del contratto e la sua pacifica esecuzione per un certo tempo e segnatamente:
- la disponibilità in capo alla Banca, per essere state (evidentemente) consegnate all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento, delle copie di carta di identità, codice fiscale, dichiarazione dei redditi del (doc. 6 di Pt_1 parte opposta);
pagina 9 di 13 - la consegna dell'automobile Ford Kuga, acquistata con gli importi erogati dall'originaria creditrice, alla Società Chil Post Srl, di cui, all'epoca, il era Pt_1 socio unico, amministratore unico e legale rappresentante p.t.;
- l'incontestato versamento dell'acconto di € 6.000,00 sul corrispettivo per l'acquisto della suddetta automobile e il pagamento degli importi dovuti per le prime sei rate del finanziamento (si veda l'estratto conto prodotto sub doc. 3 dall'opposta).
Neppure va sottaciuto, al riguardo, il fatto pacifico che l'opponente odierno
APPELLANTE non avesse sporto denuncia per la sottoscrizione a proprio nome, ad opera di altri, del contratto di finanziamento attribuitogli.
Da tanto si evince, inoltre, che l'invalidità della clausola de qua non si può riferire ad un elemento essenziale del contratto e che la clausola stessa non si trova in relazione inscindibile con la parte rimanente del regolamento negoziale, considerato che essa riguarda unicamente l'eventuale attivazione della copertura assicurativa in caso di inadempimento da parte del richiedente/beneficiario.
In conclusione, il motivo va rigettato e la sentenza sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo di gravame, l'APPELLANTE lamenta l'erronea ed inesatta valutazione degli elementi di cui all'art. 96 c.p.c. posto che la falsità della firma n.
10 apposta al contratto di finanziamento e quindi, l'invalidità della clausola sopra indicata, comportando la riforma della sentenza impugnata, travolgerebbe anche la condanna al pagamento della somma di € 1.088,00, ai sensi di tale norma. ha replicato, sostenendo che il ancora una volta avrebbe omesso di CP_3 Pt_1 considerare la correttezza dell'iter logico argomentativo seguito dal primo giudice e che sarebbe evidente la sussistenza del dolo e della colpa grave nella condotta processuale dello stesso tenuta.
pagina 10 di 13 Ciò posto, rileva la Corte che a norma dell'art. 96 comma 1 c.p.c. “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Tale norma punisce, quindi, un contegno illecito assunto con dolo o colpa grave dalla parte soccombente, contegno che viene volutamente descritto in modo ampio e generico e come tale riferibile a tutte le possibili attività esplicabili in un processo.
Precisamente “agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave” significa, come precisato dalla Suprema Corte, “azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (Cass. Sez. U. n.
32001 del 2022 e Ordinanza n.3659 del 30/12/2023)
Ebbene, ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, posto che - alla luce di quanto sopra esposto – come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, è indubitabile l'irragionevolezza dell'iniziativa giudiziaria assunta dal quale Pt_1 parte integralmente soccombente, basata sull'unico motivo di opposizione della falsità delle firme presenti sul contratto di finanziamento e disconosciute, che l'APPELLANTE, considerato anche quanto rilevato dal CTU nella propria consulenza, non poteva ignorare di avere invece apposto in numero di nove sottoscrizioni.
pagina 11 di 13 Per quanto riguarda, poi, il requisito della soccombenza, avendo Collegio rigettato il primo motivo di appello – come sopra detto - il è stato nuovamente Pt_1 confermato parte soccombente del giudizio.
In conclusione, sussistendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c., il motivo va rigettato e la sentenza totalmente confermata.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa nella indicata CP_3 qualità) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico dell'APPELLANTE, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Va dato atto della sussistenza, in capo al dei presupposti di cui all'art. 13 Pt_1 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 45/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
11/01/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
pagina 12 di 13 3. DICHIARA l'appellante tenuto a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 27.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 300/2023 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. LUCA Parte_1 C.F._1
MIRCO (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(P.I ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata dalla procuratrice speciale Parte_2
(P.I: ) con il patrocinio dell'Avv. ELENA FRASCINO (CF:
[...] P.IVA_2
C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 45/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
11/01/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 In data 28.11.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
… affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze VOGLIA ad integrale riforma della sentenza n. 45/2023 del Tribunale di Firenze, Terza Sezione Civile, in persona della Dott.ssa Orani, procedimento RG 12123/2017, notificata in data 12.01.2023, accertare che la firma apposta al contratto di finanziamento in atti n. pratica 6139961 è apocrifa e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inesistenza dell'obbligo fideiussorio e di garanzia contenuto nell'atto medesimo;
conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno appellante e per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2930/2017 già opposto in primo grado e, per l'effetto ancora, condannare l'appellato alla CP_1 restituzione della somma complessiva di € 35.783/54 (portata nel decreto ingiuntivo a titolo di capitale, interesse e spese di procedura) corrisposta dall'appellante, salvo ripetizione, in ossequio al Decreto Ingiuntivo citato.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta:
1) Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello promosso dal sig. , per violazione degli artt. 342 e 348 bis del c.p.c. con tutte le Parte_1 conseguenze di legge;
2) Nel merito, rigettare integralmente l'atto di appello così come proposto, perché totalmente infondato in fatto e diritto, con ogni conseguenza di legge, disattendendo ogni richiesta dell'appellante anche di carattere istruttorio;
3) Per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n. 45/2023, emessa in data 09.01.2023, dal Tribunale di Firenze nel procedimento rubricato al n. RG 12123/2027 e depositata in data 11.01.2023;
4) Condannare l'appellante al pagamento di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 45/2023 pubblicata il 11/01/2023, il Tribunale di Firenze ha così
pagina 2 di 13 deciso:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il DI n. 2930
[...] del 2017, emesso dal Tribunale di Firenze;
2) CONDANNA a rifondere a le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in € 7.616,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge;
3) PONE a carico di le spese di CTU, liquidate come da decreto in Parte_1 atti;
4) CONDANNA al pagamento, a favore di a titolo di Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, dell'importo di € 1.088,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta da al Parte_1
D.I., emesso dal Tribunale di Firenze, con cui gli era stato intimato il pagamento,
a favore di dell'importo di € 30.767,80, a titolo di saldo del CP_1 finanziamento contratto per l'acquisto di un'automobile.
L'opponente aveva chiesto di accertare che le firme apposte su detto contratto, da lui disconosciute, fossero apocrife e per questo di dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'obbligo di garanzia a proprio carico, nonché di accertare l'inesistenza di debiti verso l'ingiungente e per l'effetto revocare il provvedimento monitorio opposto.
, in qualità di procuratrice di si Parte_2 CP_1 era costituita regolarmente in giudizio e aveva contestato tutte le deduzioni dell'opponente, esprimendo la volontà di avvalersi della scrittura disconosciuta, chiedendone la verificazione.
Era stata, quindi, disposta la CTU grafologica per l'accertamento dell'autenticità delle firme apposte sul predetto contratto di finanziamento e la causa era stata quindi decisa come sopra indicato.
pagina 3 di 13 A fronte del rigetto dell'opposizione a con atto di citazione, regolarmente CP_2 notificato, (di seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello Controparte_1
proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i
[...] seguenti motivi di appello:
1) omessa e/o erronea valutazione delle risultanze della Consulenza tecnica
d'ufficio. In particolare, omessa e/o erronea valutazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'ufficio in merito all'ultima firma apposta sul contratto di finanziamento. Conseguenze giuridiche;
2) erronea e/o inesatta valutazione degli elementi di cui all'art. 96, comma 1 CPC.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, (di seguito Controparte_1 solo o anche APPELLATA) nel costituirsi in giudizio, per il tramite di CP_1 [...]
(di seguito solo CN&F) ha eccepito l'inammissibilità Parte_2 dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 28.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
IN VIA PRELIMINARE
pagina 4 di 13 L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. va disattesa in quanto assorbita dall'assunzione della presente causa in decisione, proprio a fronte della non manifesta infondatezza del gravame.
Va, del pari, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. avendo l'appello consentito di cogliere la portata delle censure mosse alla sentenza impugnata.
NEL MERITO
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di appello l'APPELLANTE denuncia l'errata motivazione e violazione di legge in relazione ad un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di primo grado fondato il proprio convincimento unicamente sull'elaborato peritale depositato dal CTU, valutando, tra l'altro, non correttamente le conclusioni ivi contenute, né da un punto di vista fattuale, né da un punto di vista logico.
A detta dell'APPELLANTE, infatti, il Giudice pur affermando di condividere le conclusioni della Consulenza d'Ufficio, in realtà, ne ha travisato il contenuto, stravolgendone il significato.
Precisamente, secondo il dalle conclusioni rassegnate dal CTU risulterebbe Pt_1 chiaro che nove delle firme apposte sul contratto sarebbero a lui riconducibili, mentre la decima sottoscrizione no, ma ciò, non sarebbe stato preso nella giusta considerazione dal primo Giudice, il quale, seppur l'ultima firma fosse risultata apocrifa, l'avrebbe considerata, comunque, non idonea a pregiudicare l'esistenza pagina 5 di 13 in sé del contratto, in quanto riguardante unicamente la clausola sulla copertura assicurativa accessoria al prestito.
L'APPELLATA ha replicato eccependo l'infondatezza della doglianza in quanto destituita di qualsiasi fondamento, sia in fatto, che in diritto. A detta di , CP_1 infatti, andrebbe riconosciuta piena correttezza alla decisione del Giudice di prime cure, nella parte in cui, previo esame delle risultanze probatorie e della copiosa documentazione allegata, recependo l'elaborato peritale del CTU, ha accertato l'autenticità delle firme apposte dal e, conseguentemente, del contratto di Pt_1 finanziamento.
Inoltre, precisa l'APPELLATA che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, il Tribunale, non si sarebbe limitato a “recepire acriticamente”
l'elaborato del CTU, avendo ritenuto di non dover apportare ulteriori considerazioni ad un ragionamento che, già di per sé, aveva seguito un iter logico-giuridico chiaro e rispettoso della disciplina in materia e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
Ciò posto, rileva in primo luogo il Collegio che è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze istruttorie che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione del proprio convincimento.
Occorre sottolineare, infatti, che l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove fornite o comunque, acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto, posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla.
pagina 6 di 13 In altre parole, “il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente” (Cass. n. 29730/2020).
Conseguentemente, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
In particolare, con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio “in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce
l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili” (Cass. Sentenza n. 15804 del
06/06/2024)
Nel caso di specie, tra l'altro, è da rilevare che non sono state riscontrate
“contrarie allegazioni dei consulenti di parte” meritevoli di considerazione, tanto che il Tribunale lo ha evidenziato, precisando che il nei suoi atti, ha Pt_1 riconosciuto di condividere il metodo e le argomentazioni scientifiche del CTU, reputandole appunto” immuni da qualunque censura”.
Da tanto si evince che il Tribunale abbia correttamente condiviso e validamente interpretato le conclusioni dell'Ausiliario, nel senso dell'autenticità della scrittura privata di cui trattasi, senza dover apportare ulteriori considerazioni ad un ragionamento che, già di per sé, aveva seguito un iter logico-giuridico chiaro, coerente e logico.
pagina 7 di 13 Il CTU, infatti, ha accertato in modo esaustivo ed immune da vizi logici, che le firme presenti in numero di nove sul contratto di finanziamento del 10.03.2010 fossero state sicuramente apposte dal e che solo l'ultima, presente in calce Pt_1 alla clausola inerente all'adesione alla copertura assicurativa, fosse con molta probabilità riconducibile ad altra persona.
Riguardo alla presunta invalidità di quest'ultima clausola per mancanza del consenso e la sua idoneità ad inficiare la validità dell'intero contratto in questione,
è importante rilevare che, a norma dell'art. 1419 c.c., la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto, sole se risulta che i contraenti non l'avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la nullità si estende all'intero contratto solo se si tratta di una pattuizione autonoma essenziale ovvero di una pattuizione in correlazione inscindibile con il resto.
L'indagine al riguardo “va condotta con criterio oggettivo, con riferimento alla perdurante utilità del contratto rispetto agli interessi con esso perseguiti;
pertanto, il principio di conservazione deve escludersi solo quando la clausola e il patto nullo si riferiscono ad un elemento essenziale del negozio oppure si trovino con le altre pattuizioni in tale rapporto di interdipendenza che queste non possano sussistere in modo autonomo.” (Cass. n. 2340/1995)
Infatti, la nullità di una singola clausola “si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza” (Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024).
Pertanto, la prova della mancanza di un interesse al mantenimento del contratto
“deve essere fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo un
pagina 8 di 13 apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito”.
(Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024).
Tali principi possono essere applicati anche ai contratti conclusi mediante utilizzazione di moduli o formulari predisposti da una delle parti.
Infatti “l'inserimento in essi di una clausola non comporta automaticamente
l'essenzialità della stessa, con la conseguente estensione della sua eventuale nullità all'intero contratto, essendo, invece, necessario a riguardo un apprezzamento in ordine alla volontà delle parti quale obiettivamente ricostruibile sulla base del concreto regolamento di interessi, rimesso al giudice di merito ed incensurabile in Cassazione se adeguatamente e razionalmente motivato (Cass.
Civ.8970/2000).
Ciò posto, nel caso di specie, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, dagli atti di causa risultano incontestate circostanze nonché molteplici elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, oltre ad avallare le conclusioni del CTU in ordine all'autenticità delle firme, confermano anche il concreto interesse delle parti ad addivenire alla conclusione del contratto di finanziamento e ad avvalersi degli effetti dello stesso, nonostante la presenza della clausola di dubbia validità per mancanza di firma autentica.
Precisamente tali incontestate circostanze riguardano la documentazione necessaria alla stipula del contratto e la sua pacifica esecuzione per un certo tempo e segnatamente:
- la disponibilità in capo alla Banca, per essere state (evidentemente) consegnate all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento, delle copie di carta di identità, codice fiscale, dichiarazione dei redditi del (doc. 6 di Pt_1 parte opposta);
pagina 9 di 13 - la consegna dell'automobile Ford Kuga, acquistata con gli importi erogati dall'originaria creditrice, alla Società Chil Post Srl, di cui, all'epoca, il era Pt_1 socio unico, amministratore unico e legale rappresentante p.t.;
- l'incontestato versamento dell'acconto di € 6.000,00 sul corrispettivo per l'acquisto della suddetta automobile e il pagamento degli importi dovuti per le prime sei rate del finanziamento (si veda l'estratto conto prodotto sub doc. 3 dall'opposta).
Neppure va sottaciuto, al riguardo, il fatto pacifico che l'opponente odierno
APPELLANTE non avesse sporto denuncia per la sottoscrizione a proprio nome, ad opera di altri, del contratto di finanziamento attribuitogli.
Da tanto si evince, inoltre, che l'invalidità della clausola de qua non si può riferire ad un elemento essenziale del contratto e che la clausola stessa non si trova in relazione inscindibile con la parte rimanente del regolamento negoziale, considerato che essa riguarda unicamente l'eventuale attivazione della copertura assicurativa in caso di inadempimento da parte del richiedente/beneficiario.
In conclusione, il motivo va rigettato e la sentenza sul punto confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo di gravame, l'APPELLANTE lamenta l'erronea ed inesatta valutazione degli elementi di cui all'art. 96 c.p.c. posto che la falsità della firma n.
10 apposta al contratto di finanziamento e quindi, l'invalidità della clausola sopra indicata, comportando la riforma della sentenza impugnata, travolgerebbe anche la condanna al pagamento della somma di € 1.088,00, ai sensi di tale norma. ha replicato, sostenendo che il ancora una volta avrebbe omesso di CP_3 Pt_1 considerare la correttezza dell'iter logico argomentativo seguito dal primo giudice e che sarebbe evidente la sussistenza del dolo e della colpa grave nella condotta processuale dello stesso tenuta.
pagina 10 di 13 Ciò posto, rileva la Corte che a norma dell'art. 96 comma 1 c.p.c. “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”.
Tale norma punisce, quindi, un contegno illecito assunto con dolo o colpa grave dalla parte soccombente, contegno che viene volutamente descritto in modo ampio e generico e come tale riferibile a tutte le possibili attività esplicabili in un processo.
Precisamente “agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave” significa, come precisato dalla Suprema Corte, “azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (Cass. Sez. U. n.
32001 del 2022 e Ordinanza n.3659 del 30/12/2023)
Ebbene, ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, posto che - alla luce di quanto sopra esposto – come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, è indubitabile l'irragionevolezza dell'iniziativa giudiziaria assunta dal quale Pt_1 parte integralmente soccombente, basata sull'unico motivo di opposizione della falsità delle firme presenti sul contratto di finanziamento e disconosciute, che l'APPELLANTE, considerato anche quanto rilevato dal CTU nella propria consulenza, non poteva ignorare di avere invece apposto in numero di nove sottoscrizioni.
pagina 11 di 13 Per quanto riguarda, poi, il requisito della soccombenza, avendo Collegio rigettato il primo motivo di appello – come sopra detto - il è stato nuovamente Pt_1 confermato parte soccombente del giudizio.
In conclusione, sussistendo tutti i presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c., il motivo va rigettato e la sentenza totalmente confermata.
III. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa nella indicata CP_3 qualità) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico dell'APPELLANTE, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Va dato atto della sussistenza, in capo al dei presupposti di cui all'art. 13 Pt_1 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 45/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
11/01/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2. CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
pagina 12 di 13 3. DICHIARA l'appellante tenuto a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della legge n.228 del 24.12.2012.
Firenze, camera di consiglio del 27.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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