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18 maggio 2019
18 maggio 2019
Art. 6. Modifiche all'articolo 628 del codice penale 1. All' articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;
c) al quarto comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' articolo 628 del codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 628 (Rapina). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'.
La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita' di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».
a) al primo comma, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;
c) al quarto comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «sette» e le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' articolo 628 del codice penale , cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 628 (Rapina). - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a se' o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'.
La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000:
1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacita' di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.
Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».
Commentari • 12
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 2.604824
[…] Alla medesima novella si deve altresì l'ulteriore incremento della sanzione comminata per i delitti di rapina, realizzato modificando i commi primo, terzo e quarto dell'art. 628 cod. pen. (art. 6 della citata legge n. 36 del 2019). […]
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Giurisprudenza • 17
- 1. Corte Cost., sentenza 31/07/2020, n. 190Provvedimento: […] La stessa ispirazione ha mosso modificazioni ancor più recenti, che hanno interessato le previsioni sanzionatorie delle fattispecie di furto con strappo o in abitazione: l'art. 5 della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa) ha infatti ulteriormente innalzato i valori minimi (e in qualche caso anche i massimi) fissati nei commi primo e terzo dell'art. 624-bis cod. pen. Alla medesima novella si deve altresì l'ulteriore incremento della sanzione comminata per i delitti di rapina, realizzato modificando i commi primo, terzo e quarto dell'art. 628 cod. pen. (art. 6 della citata legge n. 36 del 2019).Leggi di più...
- trattamento sanzionatorio·
- equiparazione a quello della rapina propria·
- rapina impropria·
- reati e pene·
- rigetto di eccezione preliminare.·
- ammissibilità della questione·
- asserita irragionevolezza e mancanza di proporzionalità della disposizione censurata·
- giudizio incidentale·
- carenza di motivazione·
- insussistenza·
- invito al legislatore a considerare la pressione punitiva relativa ai delitti contro il patrimonio.·
- non fondatezza delle questioni·
- attinenza al merito·
- inammissibilità della questione.·
- denunciata violazione di parametro sovranazionale (nella specie: cdfue)