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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2024, n. 16885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16885 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71040/2019 R.G.T.
TRA
, Parte_1
avv. Domenico Naccari e avv. Paola D'Innocenzo
- ricorrente -
E
, Controparte_1
avv. Maurizio Colangelo e avv. Giovanni Nappi
- resistente - Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2019 la hiedeva la cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio contratto con il e la conferma delle CP_1
condizioni di cui alla separazione consensuale, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli , il 12.6.2003, e il 28.9.2005, e Per_1 Persona_2
che viveva ininterrottamente separata dal coniuge dal giorno in cui si era tenuta l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 5.4.2017.
Il si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di pronunciare il CP_1
divorzio alle condizioni di cui alla separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento per i figli, che chiedeva di commisurare nella minore somma di euro 700,00 mensili, (in luogo della somma di euro 1.500,00 mensili).
In sede presidenziale venivano confermate le statuizioni di cui alla separazione, dunque, oltre a quelle inerenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita dei figli, ad oggi ormai maggiorenni, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (ivi convivente con i due figli non economicamente indipendenti), un assegno di mantenimento per gli stessi a carico del padre pari ad euro 1.500,00 mensili, oltre alla suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i due ragazzi meglio indicate nel decreto di omologa.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di divorzio.
Ebbene, nessun provvedimento può essere assunto in ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli, in quanto, come detto, ormai maggiorenni.
Inoltre, nessun provvedimento può essere assunto circa l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi (come emerge dalle loro dichiarazioni e dal decreto di omologa), in quanto, come indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio della oggetto di alienazione. Pt_1 In ordine alla residua domanda di contribuzione economica da parte del padre per i due figli, incontestatamente conviventi con la madre e non autonomi, ritiene questo Collegio di dover confermare le statuizioni vigenti di cui alla separazione consensuale, come chiesto dalla ricorrente, dunque l'assegno di mantenimento a carico del di euro 1.500,00 mensili, oltre Istat fin qui CP_1
maturato e per il futuro, da versarsi alla ntro il g. 5 di ogni mese, e la Pt_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al decreto di omologa.
Infatti, le parti sono comproprietarie di vari immobili, alcuni dei quali già oggetto di locazione, ed il è titolare della società FBS Impianti s.r.l.s. CP_1
(con redditi pari ad euro 18.000,00 circa annui) , oltre che dipendente di altra società dalla quale percepisce circa euro 30.000,00 annui, con spese a suo carico per il mutuo della casa dove vive pari ad euro 1.700,00 mensili, oltre che pari ad euro 4.000,00 mensili da marzo 2023 per 27 mesi in forza di una sentenza che lo ha visto soccombente (per quanto emerge solo dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
Ritiene, ciò premesso, questo Collegio che il resistente non abbia provato la dedotta diminuzione patrimoniale, omettendo di depositare quanto ordinato dal
G.I. con provvedimento del 4.1.2023, cioè le “dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché dagli estratti conto dei conti correnti, dei conti postali e delle carte di credito e documentazione attestante suddetti depositi titoli, polizze assicurative e qualsiasi altra forma di risparmio o investimento il tutto con riguardo a conti, carte e risparmi intestati o cointestati o, comunque, in ordine ai quali si è delegati ad operare, in Italia e all'estero concernenti gli ultimi tre anni”, nemmeno dando alcuna spiegazione della sostenibilità delle spese dette con i redditi dichiarati.
In vista della natura della causa e della soccombenza del resistente sulla domanda di natura economica, le spese di lite della ono poste per un Pt_1
terzo a carico del liquidate come in dispositivo, e compensate nel CP_1
resto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: conferma l'assegno di mantenimento per i due figli a carico del di cui CP_1
alla separazione consensuale, pari ad euro 1.500,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da versarsi alla ntro il g. 5 di ogni mese, e la Pt_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al decreto di omologa;
condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ella CP_1 Pt_1
misura di un terzo, liquidate in euro 1.184,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Roma 21.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71040/2019 R.G.T.
TRA
, Parte_1
avv. Domenico Naccari e avv. Paola D'Innocenzo
- ricorrente -
E
, Controparte_1
avv. Maurizio Colangelo e avv. Giovanni Nappi
- resistente - Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2019 la hiedeva la cessazione degli Pt_1
effetti civili del matrimonio contratto con il e la conferma delle CP_1
condizioni di cui alla separazione consensuale, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli , il 12.6.2003, e il 28.9.2005, e Per_1 Persona_2
che viveva ininterrottamente separata dal coniuge dal giorno in cui si era tenuta l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 5.4.2017.
Il si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di pronunciare il CP_1
divorzio alle condizioni di cui alla separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento per i figli, che chiedeva di commisurare nella minore somma di euro 700,00 mensili, (in luogo della somma di euro 1.500,00 mensili).
In sede presidenziale venivano confermate le statuizioni di cui alla separazione, dunque, oltre a quelle inerenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita dei figli, ad oggi ormai maggiorenni, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie (ivi convivente con i due figli non economicamente indipendenti), un assegno di mantenimento per gli stessi a carico del padre pari ad euro 1.500,00 mensili, oltre alla suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie per i due ragazzi meglio indicate nel decreto di omologa.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di divorzio.
Ebbene, nessun provvedimento può essere assunto in ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli, in quanto, come detto, ormai maggiorenni.
Inoltre, nessun provvedimento può essere assunto circa l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi (come emerge dalle loro dichiarazioni e dal decreto di omologa), in quanto, come indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio della oggetto di alienazione. Pt_1 In ordine alla residua domanda di contribuzione economica da parte del padre per i due figli, incontestatamente conviventi con la madre e non autonomi, ritiene questo Collegio di dover confermare le statuizioni vigenti di cui alla separazione consensuale, come chiesto dalla ricorrente, dunque l'assegno di mantenimento a carico del di euro 1.500,00 mensili, oltre Istat fin qui CP_1
maturato e per il futuro, da versarsi alla ntro il g. 5 di ogni mese, e la Pt_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al decreto di omologa.
Infatti, le parti sono comproprietarie di vari immobili, alcuni dei quali già oggetto di locazione, ed il è titolare della società FBS Impianti s.r.l.s. CP_1
(con redditi pari ad euro 18.000,00 circa annui) , oltre che dipendente di altra società dalla quale percepisce circa euro 30.000,00 annui, con spese a suo carico per il mutuo della casa dove vive pari ad euro 1.700,00 mensili, oltre che pari ad euro 4.000,00 mensili da marzo 2023 per 27 mesi in forza di una sentenza che lo ha visto soccombente (per quanto emerge solo dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio).
Ritiene, ciò premesso, questo Collegio che il resistente non abbia provato la dedotta diminuzione patrimoniale, omettendo di depositare quanto ordinato dal
G.I. con provvedimento del 4.1.2023, cioè le “dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché dagli estratti conto dei conti correnti, dei conti postali e delle carte di credito e documentazione attestante suddetti depositi titoli, polizze assicurative e qualsiasi altra forma di risparmio o investimento il tutto con riguardo a conti, carte e risparmi intestati o cointestati o, comunque, in ordine ai quali si è delegati ad operare, in Italia e all'estero concernenti gli ultimi tre anni”, nemmeno dando alcuna spiegazione della sostenibilità delle spese dette con i redditi dichiarati.
In vista della natura della causa e della soccombenza del resistente sulla domanda di natura economica, le spese di lite della ono poste per un Pt_1
terzo a carico del liquidate come in dispositivo, e compensate nel CP_1
resto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: conferma l'assegno di mantenimento per i due figli a carico del di cui CP_1
alla separazione consensuale, pari ad euro 1.500,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da versarsi alla ntro il g. 5 di ogni mese, e la Pt_1
corresponsione del 50% delle spese straordinarie per gli stessi di cui al decreto di omologa;
condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ella CP_1 Pt_1
misura di un terzo, liquidate in euro 1.184,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Roma 21.10.2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi